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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2016
717.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;
   evidenziato il rilievo delle disposizioni di cui all'articolo 1 concernenti la soppressione, a far data dal 1o luglio 2017, del Gruppo Equitalia e la conseguente attribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate attraverso l'ente pubblico strumentale denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», nonché, in questo contesto, evidenziato ancora il rilievo tanto del «piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale» di cui al comma 5, quanto dell'atto, di cui al comma 13, aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
   evidenziato, inoltre, il rilievo delle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di comunicazione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e di comunicazione telematica trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, comunicazioni introdotte allo scopo di concorrere al contrasto del gap IVA per omessi versamenti, per evasione senza consenso e per frodi, fenomenologie complessivamente determinanti appunto un gap, come si legge in sede di relazione tecnica, di circa 25 miliardi di euro su un totale di quasi 40 miliardi di euro (pari a circa il 30 per cento del gettito dovuto) nella media del periodo 2010-2014;
   rilevata l'opportunità della più mirata selezione dei dati previsti per la comunicazione telematica trimestrale delle fatture emesse e ricevute, di cui all'articolo 4, comma 1, n. 2, capoverso articolo 21, nonché di una verifica della congruità sia della cennata periodicità della comunicazione, sia della misura del credito d'imposta per adeguamento tecnologico di all'articolo 4, comma 2, al nuovo articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   rammentate poi le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di dichiarazione integrativa a favore, nonché quelle di cui all'articolo 6 in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, e quelle, ancora, di cui all'articolo 7 in materia di riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, con introduzione – al nuovo articolo 5-octies, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 – di una specifica ipotesi di reato per «chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di collaborazione volontaria al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 167 del 1990 (...)»;Pag. 170
   sottolineata l'esigenza di procedere con determinazione sul terreno della semplificazione degli adempimenti fiscali, della riorganizzazione dei termini di versamento e della transizione dagli studi di settore ad i nuovi indicatori di affidabilità/compliance, e ciò anche attraverso conseguenti integrazioni delle disposizioni del provvedimento in esame;
   positivamente valutato il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese disposto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, per 895 milioni di euro per l'anno 2016, con previsione di individuazione di ulteriori 100 milioni di euro a valere sugli stanziamenti del PON «Imprese e competitività 2014-2020»;
   segnalate l'esigenza del processo di riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – processo fondato sull'adozione del cosiddetto rating interno e sulla neutralità dell'attivazione del Fondo rispetto alle forme tecniche di garanzia – e l'opportunità del concorso delle risorse comunitarie alla dotazione finanziaria del Fondo medesimo, giuste, tra l'altro, le considerazioni del Regolamento (CE) n. 1303/2013,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 171

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327.

PROPOSTA DI PARERE

  La X Commissione,
   esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
   rammentato che il suddetto schema attua la delega legislativa di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, avente l'obiettivo, secondo quanto previsto al comma 1 del citato articolo, di procedere alla «riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia», nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali entro il limite di 60; c) ridefinizione di compiti e funzioni con limitazione ed individuazione degli ambiti di svolgimento dell'attività di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminazione di duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitazione delle partecipazioni societarie a quelle necessarie per l'assolvimento delle funzioni istituzionali e per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza; d) riordino delle competenze in materia di tenuta e valorizzazione del registro delle imprese; e) definizione e monitoraggio «di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese»; f) riordino della disciplina degli organi e riduzione dei loro componenti con previsione di gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti e definizione di limiti per il trattamento economico dei vertici amministrativi di camere di commercio ed aziende speciali, nonché riduzione di unioni regionali, aziende speciali e società controllate; g) introduzione di una disciplina transitoria sugli accorpamenti degli enti camerali già realizzati; h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri sostenibilità finanziaria e mantenimento dei livelli occupazionali;
   evidenziato che, conseguentemente, con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo si riforma l'assetto complessivo del sistema camerale, confermando le camere di commercio quali «enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali», ma, al contempo, ridefinendo le circoscrizioni territoriali, rinnovando compiti e funzioni (tra cui, ad esempio, funzioni amministrative fondamentali, Pag. 172ma anche compiti in materia di supporto alle imprese e di raccordo tra imprese e pubbliche amministrazioni, di orientamento al lavoro, di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e valorizzazione del turismo, nonché attività cofinanziate in convenzione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati ed attività di assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato), prevedendo l'approvazione del Ministero dello sviluppo economico per la costituzione di aziende speciali e per le partecipazioni societarie (cui peraltro si applicano anche le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124), e prevedendo altresì – con i nuovi commi da 2-ter a 2-sexies dell'articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) dello schema di decreto legislativo – l'istituzione, sempre presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, con compiti di «valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico: a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale; b) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni», nonché con compiti, ancora, di redazione di un rapporto annuale e di individuazione delle camere di commercio con livelli di eccellenza per il riconoscimento delle premialità di cui al novellato articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
   evidenziato inoltre che, con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, l'assetto complessivo del sistema camerale viene riformato prevedendo anche criteri per la costituzione delle unioni regionali quali enti non più obbligatori ed affidando ad Unioncamere il compito di supportare «il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese», curando altresì «un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza», Ministero ora esplicitamente chiamato ad assicurare, tra l'altro, la vigilanza sul registro delle imprese ed a procedere alla nomina di un conservatore unico per tutti gli uffici camerali della circoscrizione territoriale su cui ha competenza ciascun Tribunale delle imprese;
   evidenziate ancora, sul piano della governance, le scelte operate dallo schema di decreto legislativo in materia di riduzione del numero dei componenti di consigli e giunte, di rinnovabilità del presidente e dei componenti di consigli e giunte per un solo mandato, di gratuità di detti incarichi, di determinazione di quote associative non simboliche ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività, di consultazione delle imprese al momento della determinazione da parte del consiglio degli indirizzi generali e programmatici della camera;
   segnalato poi il rilievo delle modifiche apportate all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante le disposizioni in materia di finanziamento delle camere di commercio ed ora riformato – con riferimento ai principi ed ai criteri direttivi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, comma 1, lettera a), rinvianti alle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18, dello schema di decreto legislativo, tra l'altro prevedendo, al comma 3, la determinazione degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe relative a servizi obbligatori tenendo conto dei costi standard e non più dei costi medi, nonché, al comma 4, la determinazione della misura del diritto annuale sia sulla scorta dell'individuazione, sempre sulla base dei costi standard, del fabbisogno del sistema camerale (detratto di altre pertinenti entrate) Pag. 173per le funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 e per quelle attribuite da Stato e regioni, sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno per gli ambiti prioritari di intervento riferiti alle funzioni promozionali di cui all'articolo 2, «valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese», ed ancora prevedendo, al comma 9, finalità del fondo perequativo anche premiali ed in favore di «enti che raggiungono livelli di eccellenza», ed abrogando poi il comma 10 comportante la possibilità per gli enti camerali di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento per «il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di riferimento»;
   segnalato inoltre il rilievo delle disposizioni in materia di riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento e di razionalizzazione delle sedi e del personale, di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, con previsione di trasmissione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di detto decreto, della proposta di Unioncamere al Ministero dello sviluppo economico circa la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali sulla scorta dell'articolazione dei criteri di cui alle lettere da a) a f) del comma 1 del citato articolo 3, accompagnata dal piano complessivo di razionalizzazione delle sedi e dal piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo, nonché dalla proposta di «un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa» di cui alle lettere da a) a c) del comma 3 concernente, sulla base delle indicazioni delle camere di commercio, riassetto degli uffici e del personale, rideterminazione delle dotazioni organiche del personale e dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, razionale distribuzione del personale camerale, processi di mobilità tra le camere, criteri per l'individuazione del personale interessato dalla mobilità e dell'eventuale «personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio», che parteciperà a meccanismi di mobilità tra pubbliche amministrazioni;
   rammentate ancora, nell'ambito delle disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, le previsioni del comma 1 circa il processo di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché quelle del comma 5 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle camere di commercio e di verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della loro «corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto» con possibilità di richiesta, da parte dello stesso Ministero ed entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti di razionalizzazione, di adeguamento entro trenta giorni e, decorso inutilmente il termine, di adozione di provvedimenti in via sostitutiva, ed inoltre rammentate le disposizioni di cui al comma 6 comportanti l'obbligo per tutti gli enti titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa di comunicarne telematicamente le determinazioni conclusive alla camera di commercio per l'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa;
   richiamato, infine, quanto annotato nella «Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione», che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame, circa l'obiettivo «(...) di pervenire ad un accrescimento del ruolo del sistema camerale (...) e ad una maggiore fiducia delle stesse imprese rispetto a tale ruolo, in connessione, da un lato, alla riduzione degli oneri tributari generali, e, dall'altro, al recupero di efficienza connesso alla razionalizzazione delle strutture organizzative e ai migliori risultati esterni Pag. 174connessi alla opportunità di concentrare sui compiti essenziali anche nuovi le minori risorse disponibili», e circa l'attenzione da riservare a «(...) il rispetto dei termini previsti per i provvedimenti di riorganizzazione e riduzione degli enti e della spesa, ed il ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa»;
   visto il parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14 settembre 2016;
   visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 settembre 2016;
   visti i rilievi delle Commissioni delle Commissioni XI (Lavoro) e XIII (Agricoltura);
   preso atto dei rilievi della Commissione V (Bilancio),
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) posto che l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – recata dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18 – non risulta esplicitamente supportata dai principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e considerato altresì, come anche emerge dalla A.I.R. di accompagnamento del testo del provvedimento, il rilievo per la riforma del sistema camerale del «(...) ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa», nonché valutato quanto osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell'ambito del parere reso dalla Conferenza Unificata, circa il rapporto tra regioni ed enti camerali a supporto delle imprese e delle economie territoriali, riveda il Governo la suddetta abrogazione, prevedendo la possibilità per gli enti camerali di procedere – per il cofinanziamento di programmi di interesse strategico condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, e sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza – ad incrementi del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, eventualmente anche prevedendo che una parte minoritaria dell'aumento, non superiore al cinque per cento, sia consentita solo agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale;
   b) anche in vista dell'approvazione della prossima legge di bilancio e in considerazione dell'entità del processo di riduzione delle entrate camerali, esoneri il Governo gli enti del sistema camerale dal versamento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti in ragione delle vigenti disposizioni di legge per il contenimento della spesa concernenti i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, finalizzando l'impiego di detti risparmi all'esercizio delle funzioni di promozione del territorio e dell'economia di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo in esame, eventualmente collegando in via prioritaria il riconoscimento, anche parziale, del suddetto esonero all'avanzamento dei processi di accorpamento degli enti camerali e agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale;
   c) poiché l'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone, nell'ambito dell'elencazione dei principi e dei criteri direttivi per l'adozione del decreto legislativo concernente il sistema camerale, che la riforma del diritto Pag. 175annuale a carico delle imprese si realizzi «tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114», e posto che il citato articolo 28 dispone, al comma 1, la riduzione dell'importo, come determinato per l'anno 2014, del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nella misura del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento, a decorrere dal 2017,  nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», nonché, al comma 2, la fissazione di tariffe e diritti di segreteria sulla base di costi standard definiti «secondo criteri di efficienza da conseguire attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata», riveda il Governo – stante la complessiva riforma del sistema camerale operata attraverso lo schema di decreto legislativo in esame e, in particolare, considerato, in tale contesto, l'impianto riformato (anche nel rispetto del richiamato comma 2 dell'articolo 28) dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di finanziamento delle camere di commercio – l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo, laddove si dispone che «le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal presente decreto, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014», così introducendo un vincolo normativo non più transitorio, ma a regime e non modificabile attraverso il decreto ministeriale di determinazione della misura del diritto annuale quali che siano le risultanze della rinnovata metodologia di individuazione del fabbisogno del sistema camerale, e preveda altresì il Governo che, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamento tra le camere di commercio, la decisione di variazione del diritto annuale non conforme all'obiettivo di riduzione dell'importo del 50 per cento rispetto al 2014 possa essere comunque adottata, ove ne risulti la necessità dalla misurazione del fabbisogno, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, secondo la procedura di cui al testo novellato del già richiamato articolo 18, comma 4 e comma 5, e previa acquisizione dei pareri del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari;
   d) rammentato che l'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone esplicitamente l'introduzione di «una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria (...) e il mantenimento dei livelli occupazionali (...)», preveda il Governo:
    1) specifiche modalità di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del processo di definizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali, di cui all'articolo 3, comma 1, e dei connessi piani di razionalizzazione delle sedi e di razionalizzazione organizzativa, di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 del citato articolo;
    2) in riferimento all'articolo 3, comma 6 e comma 7, la possibilità di un ricollocamento dell'eventuale personale soprannumerario delle camere di commercio e delle unioni regionali (considerato tra l'altro, al riguardo di dette unioni, il parere del Consiglio di Stato n. 2614 del 17 settembre 2015) presso un più ampio perimetro di amministrazioni pubbliche, e non limitato al solo dieci per cento delle facoltà di assunzione consentite per dette amministrazioni ed ai soli anni 2017 e 2018;
    3) la possibilità del collocamento a riposo per il personale delle camere di commercio e delle unioni regionali, che Pag. 176risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, eventualmente anche definendo modalità di concorso dello stesso sistema camerale alla copertura dell'onere finanziario per la contribuzione del periodo intercorrente tra il pensionamento anticipato ed il momento del pensionamento definito in base alle richiamate disposizioni del dicembre 2011; in subordine, la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario di camere di commercio ed unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una c.d. una tantum e della mancante contribuzione previdenziale;
    4) anche alla luce delle considerazioni sul punto di cui ai rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, l'estensione all'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali del sistema camerale degli ammortizzatori sociali previsti per le società a partecipazione pubblica dal decreto legislativo n. 175 del 2016, e la loro attivazione attraverso un tavolo negoziale nazionale;
    5) la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una c.d. una tantum e della mancante contribuzione previdenziale;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) anche alla luce delle considerazioni in tema di digitalizzazione e semplificazione di cui ai rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera b), prevedendo, in relazione alle funzioni dell'ente camerale di punto unico d'accesso telematico alle vicende amministrative dell'attività d'impresa, l'accesso con SPID alla piattaforma digitale denominata impresainungiorno.gov.it sulla base di apposita delega o convenzione tra i comuni titolari dei SUAP ed il sistema camerale, nonché la determinazione, da parte del MISE d'intesa con AGID, dei livelli di servizio del SUAP digitale, il ricorso a sistemi di pagamento elettronici e, ancora, l'accesso digitale gratuito dei comuni medesimi al fascicolo elettronico d'impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti;
   b) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera d-bis), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento;
   c) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, prevedendo, dopo la lettera d-bis), l'inserimento della lettera d-ter) concernente competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa, nonché funzioni di supporto alle micro, piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
   d) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera f), concernente funzioni relative ad «assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato», procedendo all'indicazione di limiti e modalità per lo svolgimento di dette funzioni in regime di corretta concorrenza, a partire dall'obbligo di separazione contabile e dal principio di orientamento al costo di Pag. 177cui alle considerazioni in tema di attività in regime di libera concorrenza, sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato;
   e) valuti il Governo l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), procedendo alla spostamento della collocazione delle competenze in materia di risoluzione alternativa delle controversie nell'area delle funzioni di regolazione del mercato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera c);
   f) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, introducendo la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relativi alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale sulla base di appositi accordi o convenzioni con le regioni;
   g) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2-bis, prevedendo – nel contesto della generale gratuità degli incarichi negli organi degli enti del sistema camerale diversi dai collegi dei revisori – la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non soltanto dei criteri per il rimborso delle spese, ma anche per il ristoro dei costi sostenuti per lo svolgimento di detti incarichi;
   h) anche alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 4-bis, comma 2-quater, prevedendo elementi di riferimento e forme di consultazione utili alla predisposizione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di determinazione dei criteri posti a base dell'azione di valutazione e misurazione del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, nonché, ancora, l'opportunità di procedere ad analoga integrazione in riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 2, capoverso articolo 7, comma 4, laddove si delinea la definizione, da parte del MISE e con il supporto di Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio;
   i) anche alla luce delle considerazioni sul punto sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 8, in materia di registro delle imprese, così da affidare al conservatore unico, in presenza di indicatori oggettivi, il potere di procedere alla cancellazione d'ufficio delle società private; valuti inoltre il Governo impatto e funzionalità delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 3, capoverso articolo 8, comma 4, nel territorio della regione Valle d'Aosta ove non vi è sede del tribunale delle imprese;
   l) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 2, capoverso articolo 11, comma 1, lettera c), allo scopo di chiarire e valorizzare il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese nel processo di «previa adeguata consultazione delle imprese» ai fini della predisposizione del «programma pluriennale di attività della camera di commercio»;
   m) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso articolo 10, nonché lettera m), capoverso articolo 12, e lettera n), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute;Pag. 178
   n) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 12, in materia di costituzione dei consigli camerali, prevedendo il deposito in apposita banca dati del sistema camerale – accessibile dalle parti del procedimento, dalla regione e dal MISE – della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività;
   o) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera n), capoverso articolo 14, comma 1, indicando che ciascun consigliere può esprimere fino a due preferenze;
   p) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili;
   q) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), prevedendo, ai fini della predisposizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali di cui al citato articolo, specifiche procedure di verifica degli accorpamenti tra enti camerali già deliberati e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto, con l'insediamento dei nuovi organi, altresì indicando eventuali, motivate ragioni sospensive di detti accorpamenti;
   r) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, commi da 1 a 3, prevedendo che non vi sia contestualità tra la proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 1 ed i piani di razionalizzazione di cui ai commi 2 e 3, che, opportunamente, potrebbero fare invece temporalmente seguito, con adeguato intervallo di approfondimento e ai fini della loro più mirata predisposizione, alla richiamata proposta;
   s) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), prevedendo espressamente che, nel processo di razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate, si tenga comunque adeguatamente conto delle esigenze di prossimità dei servizi erogati dall'ente camerale nella circoscrizione territoriale;
   t) alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, valuti ancora il Governo, in particolare, l'opportunità di prevedere, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, specifiche disposizioni in materia di:
    1) sistema di monitoraggio della riforma;
    2) sicurezza ed uniformità dei processi informatici;
    3) neutralità ed accessibilità della rete informatica del sistema camerale;
   u) alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi sui singoli articoli del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti inoltre il Governo, in particolare, l'opportunità di:
    1) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4, capoverso articolo 1, comma 5-bis, in materia di neutralità fiscale, sostituirne l'attuale formulazione con la più ampia formula esentativa proposta nella suddetta sede;
    2) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo criteri o parametri di riferimento per l'apprezzamento della quota di cofinanziamento di terzi delle attività oggetto di convenzione, quota assunta a presupposto del concorrente ricorso al diritto annuale, nonché chiarendo tanto il carattere meramente esemplificativo degli ambiti di attività in convenzione citati, quanto la possibilità di un autonomo esercizio delle attività menzionate da parte delle camere;Pag. 179
    3) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 1, capoverso articolo 18, comma 1, n. 1.2, in materia di entrate per prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, integrarne l'attuale formulazione, indicando il soggetto responsabile dell'approvazione delle previste tariffe;
    4) in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), in materia di indicatori di efficienza e di equilibrio economico per le circoscrizioni territoriali camerali confinarie e montane, integrarne conseguentemente l'attuale formulazione;
    5) in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera b), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo;
    6) in riferimento all'articolo 4, comma 5, integrarne l'attuale formulazione allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SINISTRA ITALIANA-SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ (SI-SEL)

  La X Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo Atto Governo n. 327, recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attuativo della legge delega n. 124/2015;
   premesso che:
    nel corso dell'esame dell'Ag. 327 sono state audite numerose sigle sindacali fra le quali: Cgil FP, Cisl FP, Uil FP, ed Ugl che hanno consegnato anche memorie scritte alla commissione, dalle quali si evince che lo schema di decreto legislativo in esame non sia in grado di fornire garanzie sufficienti sia sotto il profilo della tenuta occupazionale, sia della tenuta dei servizi alle imprese e sul territorio, così come invece contemplati nell'ambito dei principi di cui all'articolo 10 della legge delega;
    oltre ai sindacati sono stati, altresì, auditi i rappresentanti di: Unioncamere, R.ETE Imprese Italia, Alleanza delle cooperative italiane, Agrinsieme, Coldiretti, UeCoop, Unione nazionale cooperative italiane e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
    Unioncamere ha espresso – per voce del Presidente nazionale Ivan Lo Bello – le preoccupazioni per la tenuta dei livelli occupazionali dei sindacati, formulando osservazioni e proposte per migliorare un testo perfettibile fra cui il «tenere conto» del rinvio delle disposizioni dell'articolo 28 del DL n. 90/2014 eliminandole, chiedendo di eliminare il taglio del diritto annuale del 50 per cento;
    in merito al taglio del diritto annuale si è palesata una seria difficoltà nel continuare la normale attività del sistema camerale con un taglio così significativo, tanto che UnionCamere stessa avanza la possibilità di poter aumentare fino al 20 per cento il diritto annuale al fine di co- finanziare specifici progetti orientati all'aumento della produzione ed al miglioramento delle condizioni economiche del territorio di competenza che verosimilmente è regionale. Al fine di poter salvaguardare le attività sono state richieste esenzioni del taglia spese poiché il sistema camerale versa annualmente al bilancio dello Stato circa 40 milioni di euro l'anno. Si tratta di un importo che, alla luce della forte riduzione delle entrate camerali, non sarebbe più sostenibile costituendo annualmente quasi il 5-10 per cento del diritto riscosso;
    attualmente sono operative sul territorio nazionale 19 Unioni regionali (Val d'Aosta esclusa, in quanto monocamerale) Enti previsti dal D.Lgs. 29/93, dal D.Lgs. 165/2001 e dalla novella della L. 580/93, il D.lgs. 23/2010, che le ha rese obbligatorie quali Associazioni di Enti pubblici – le Camere di Commercio operanti nel territorio di competenza regionale – e le medesime sono «in primis» punto di raccordo tra gli enti regionali e camerali, quindi destinatarie e gestrici di fondi pubblici, anche comunitari, e il loro sostentamento Pag. 181è consentito da una percentuale degli introiti camerali, tributari (Diritto Annuale) e derivante dai diritti di segreteria esatti dalle Camere di Commercio;
    le Unioni Regionali sono in possesso di tutti gli indici individuati dalla Giurisprudenza per qualificare un Ente pubblico e che le Unioni regionali sono formalmente già oggi Pubbliche Amministrazioni sulla base di tutte le norme di settore;
    si prevede la volontarietà e non più l'obbligatorietà di associazione in Unioni regionali, e ne assicura la presenza solo nelle Regioni dove vi siano almeno tre Camere, cosa che a seguito degli accorpamenti degli enti camerali previsti comporterebbe dunque circoscrizioni dove le stesse rimarrebbero – presumibilmente Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, mentre nelle altre Regioni – verosimilmente Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Molise – verificandosi così una discrasia di rappresentanza sul territorio;
    le nuove Unioni Regionali, pur facoltative, riguardo alla costituzione e scioglimento, resterebbero, anche nel nuovo assetto per funzioni e finanziamento, ancorate a parametri legislativi ben definiti e perfettamente compatibili con la loro natura di Pubblica Amministrazione;
    in caso di soppressione delle Unioni regionali le loro funzioni passano, sulla base di quanto previsto dalla schema di decreto legislativo in esame, alla Camera capoluogo di Regione, e che pertanto è logico assicurare anche il passaggio del relativo personale nell'obiettivo di salvaguardarne competenze, professionalità e posti di lavoro;
    il 15 settembre 2015 la seconda sezione del Consiglio di Stato ha emesso il parere n. 2614/2015 che al punto 5 recita: «Le Unioni regionali, in quanto associazioni ex lege tra le Camere di commercio... (omissis) sono quindi soggette al regime di persone giuridiche pubbliche, come queste ultime»; e che dunque, quanto disposto dal più alto organo amministrativo istituzionale pertanto confligge con l'indeterminatezza dello schema di decreto legislativo in esame il quale, «contra legem»; non fa cenno delle procedure previste dalla norme vigenti (D. Lgs. 165/2001) in caso di liquidazione di Enti Pubblici (funzioni e dipendenti passano ad altro ente pubblico);
    sulla natura pubblica delle Unioni Regionali si sono pronunciati anche il MEF e la Corte dei Conti nonché le leggi approvate dallo stesso Governo Renzi (es. decreto sulle partecipate);
    occorre garantire uniformità di contratto a tutti i dipendenti delle Unioni regionali, in senso pubblicistico in quanto conforme al loro status di Pubblica Amministrazione per dare una pari dignità a tutti i lavoratori di queste strutture;
    la riforma del sistema camerale apre problematiche occupazionali, in particolare per le migliaia di lavoratori dipendenti delle Unioni Camerali Regionali, delle Aziende Speciali e da quelle di sistema, si delinea una fase incerta e connotata dall'assenza di efficaci strumenti di integrazione al reddito, utili ad accompagnare i prevedibili processi di ristrutturazione e quindi al mantenimento dei livelli occupazionali ed alla gestione degli esuberi, di cui alle previsioni del relativo schema di decreto legislativo e della legge delega da cui discende;
    i dipendenti delle Unioni Regionali e delle Aziende Speciali, pur operando in strutture di tipo pubblicistico, a differenza dei dipendenti delle Camere di Commercio, non sono dipendenti pubblici ed agli stessi viene applicato, per la quasi totalità, il CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi;
    nello specifico, in merito al mantenimento dei livelli occupazionali ed alla gestione degli esuberi, lo schema di decreto legislativo, prevede l'applicazione, per i dipendenti delle Camere di Commercio, Pag. 182dell'istituto della mobilità (commi 6 e 7 dell'articolo 3) mentre per i dipendenti delle Aziende Speciali e delle Unioni Regionali prevede «ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi a qualsivoglia titolo o con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte delle Unioni Regionali ed Aziende Speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente». (articolo 4, comma 2 dello schema di decreto legislativo);
   nell'interpretare la norma, sembra che l'unica tutela occupazionale prevista per coloro che potrebbero essere espulsi causa accorpamento o soppressione delle aziende nelle quali lavorano sia l'obbligo, da parte delle residue e razionalizzate Aziende Speciali o Unioni Regionali che ne avessero necessità, di ricorrere esclusivamente al personale in esubero per le nuove assunzioni, o conferimento di incarico fino al 31 dicembre 2020;
   dal punto di vista pratico, tuttavia la norma potrebbe risultare inefficace, non essendo disponibili tutti gli strumenti con i quali rendere esigibile il principio dichiarato della tutela occupazionale;
   i dipendenti delle Unioni Regionali e delle Aziende Speciali, anche in ragione della natura e delle caratteristiche dimensionali delle imprese, non hanno accesso all'utilizzo della cassa integrazione, né dei contratti di solidarietà;
   andrebbe previsto un confronto ed una partecipazione sindacale, non previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, nell'ambito della definizione del piano di autoriforma, da approntare da parte di Unioncamere nazionale così da produrre interventi omogenei e concordati con le sigle sindacali;
  esprime parere:

CONTRARIO

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE (M5S)

  La X Commissione,
   esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
   rammentato che il suddetto schema attua la delega legislativa di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
   segnalato come la priorità del tema della riduzione del diritto annuale come cardine di una invocata riforma del sistema camerale si sia manifestata per la prima volta nella lettera dell'allora presidente di Confindustria Giorgio Squinzi al presidente del Consiglio, del 7 aprile 2014, in cui si indicava come prioritario il contenimento dei costi del sistema camerale per le imprese, seppure prevedendo una parallela restrizione delle loro funzioni, arrivando al punto di auspicare, se ciò non fosse stato possibile, il completo superamento del sistema camerale;
   ritenuto che la scelta di basare l'intera riforma del sistema camerale sulla decisione iniziale di tagliare drasticamente il diritto annuale, presa con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, rappresenti una completa inversione del percorso di riforma appropriato, che sarebbe dovuto cominciare da una corretta definizione di compiti e funzioni delle Camere di Commercio, per poi adeguare i metodi e i volumi di finanziamento al loro realistico perseguimento, soprattutto tenendo conto che il dimezzamento del diritto annuale mediamente fa risparmiare alle imprese ogni anno 63 euro, pari a poco più di 5 euro al mese, mentre per le ditte individuali, che rappresentano il 60 per cento delle imprese italiane, il risparmio effettivo non supera i 32 euro l'anno, ovvero 2,6 euro al mese: benefici di entità davvero infima per giustificare i contraccolpi negativi dei tagli;
   segnalato che la incidenza ante riforma del sistema camerale sulla spesa pubblica al netto degli interessi ammontava solo allo 0,2 per cento (1,8 miliardi di euro), e che il costo del relativo personale rappresentava anch'esso lo 0,2 per cento (400 milioni di euro) del totale dei costi sostenuti per i dipendenti del settore pubblico;
   tenuto conto che, secondo i dati della Ragioneria Generale dello Stato, il personale delle Camere di Commercio tra il 2003 e il 2012 è passato da 8.563 a 7.542 unità, con una diminuzione dell'11,9 per cento, mentre la flessione nel complesso del settore pubblico nello stesso periodo è stata del 6,9 per cento, quindi il sistema camerale ha snellito il proprio organico a ritmo quasi doppio rispetto al complesso del pubblico impiego;
   rilevato che nel solo 2012 il tessuto imprenditoriale ha ricevuto, in forma diretta o indiretta, 515 milioni di euro dal sistema camerale, risorse che sono servite a finanziare tra l'altro l'internazionalizzazione, la presenza a fiere e l'accesso al Pag. 184credito attraverso il sistema dei Confidi, che garantiscono 80 milioni di euro l'anno;
   preso atto che la spesa per interventi economici da parte delle Camere di Commercio, tra il 2007 e il 2012 è aumentata del 47 per cento, facendo di esse una delle pochissime eccezioni alla prevalente tendenza ai tagli delle prestazioni all'utenza da parte delle amministrazioni pubbliche nel medesimo periodo;
   evidenziato che le Unioni Regionali e le Aziende speciali del sistema camerale svolgono un importante ruolo per aiutare le imprese a vincere i bandi dei finanziamenti a gestione diretta dell'Unione europea, disponendo di un capitale umano specializzato nella «europrogettazione» e abituato al lavoro multilingue con tutti i Paesi europei, che annovera casi di eccellenza riconosciuta a livello europeo, come l'Eurosportello del Veneto;
   avuto riguardo al fatto che le Camere di Commercio si finanziano in prevalenza attraverso il diritto annuale e dipendono da risorse esterne solo per il 19 per cento, mentre la dipendenza dai trasferimenti arriva al 27 per cento nei Comuni, al 39 per cento nelle Province e al 61 per cento nelle Regioni, che pure riscuotono tutte tributi propri;
   rilevata la contraddizione insita nell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo, laddove si prevede di «contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90», per poi negare qualunque margine di flessibilità nel fissare «le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580», che viene obbligatoriamente vincolata alla «riduzione dei relativi importi del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014», in tal modo non «contemperando» nulla, ma lasciando la sostenibilità delle funzioni effettivamente assolvibili da parte del sistema camerale e il mantenimento dei livelli occupazionali completamente in balia dell'unica variabile indipendente di tutta la riforma, cioè il taglio del diritto annuale su livelli stabiliti inizialmente come temporanei «nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», riordino che sarebbe potuto intervenire liberamente in merito, fissando nuovi importi sulla base di fabbisogni connessi alle funzioni da attribuirsi alle Camere di Commercio;
   ritenuto che, in forza nelle condizioni richiamate sopra, i pur previsti ampliamenti di alcune funzioni delle Camere di Commercio siano di fatto inficiati dall'insostenibilità finanziaria;
   rilevato che l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 non appare esplicitamente supportata dai principi e criteri direttivi di delega, e che con essa viene meno la possibilità per gli enti camerali di procedere – per il cofinanziamento di programmi di interesse strategico condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, e sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza – ad incrementi del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento negli esercizi interessati dai suddetti programmi;
   considerato che la legge 7 agosto 2015, n. 124, prevede che il decreto legislativo di attuazione della delega stessa debba contenere una disciplina transitoria che assicuri nel contempo «la sostenibilità finanziaria» e «il mantenimento dei livelli occupazionali», mentre lo schema di decreto attuativo proposto dal governo, sotto la spinta del primato assoluto accordato ai drastici tagli del diritto annuale, delinea con l'articolo 3, commi dal 6 al 9, uno Pag. 185scenario in cui: a) l'eventuale salvaguardia dei livelli occupazionali non è assicurata entro il perimetro del sistema camerale, ma mediante la ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche del personale che dovesse risultare soprannumerario, con il precedente delle Province a ricordarci che in questo modo certamente non si conseguono risparmi finanziari per il settore pubblico; b) l'arco temporale e il limite numerico alle facoltà assunzionali consentite agli altri enti pubblici per questo fine – rispettivamente gli anni 2017-2018 e il 10 per cento – risulta a parere di tutte le organizzazioni sindacali insufficiente; c) tale meccanismo non viene applicato al personale delle Unioni Regionali, che il Consiglio di Stato in un suo parere ha considerato enti pubblici a tutti gli effetti; d) anche per i dipendenti delle Camere di Commercio, manca la previsione che il meccanismo di ricollocazione del personale in soprannumero sia utilizzabile sino al suo completo assorbimento, e al contrario si prevede il caso che, esperite inutilmente le previste procedure, i lavoratori soprannumerari non ricollocati siano messi in disponibilità ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, cioè sostanzialmente espulsi; e) per le circa tremila persone che lavorano per le società controllate dal sistema camerale, non essendo essi dipendenti pubblici, non è prevista alcuna forma di tutela occupazionale, così come per i dipendenti della Unioncamere;
   evidenziato come la legge 7 agosto 2015, n. 124, raccomandasse che, nel riordino della disciplina relativa a giunte e consigli, «compresa quella sui criteri di elezione», fosse assicurata una «adeguata consultazione delle imprese», mentre nello schema di decreto legislativo proposto questa importante novità è stata elusa declassandola come accessoria allo svolgimento delle funzioni del consiglio, in particolare alla fase in cui il consiglio «determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio, previa adeguata consultazione delle imprese»;
   ritenuto che lo schema di decreto attuativo proposto non offra alcuno strumento per limitare i conflitti di interesse tanto nella formazione, quanto nell'attività di giunte e consigli delle Camere di Commercio, e che abbia in generale mancato l'occasione di intervenire sulla qualità della governance delle stesse;
   considerato che il proposto schema di decreto legislativo, propendendo per una interpretazione restrittiva della delega, ha omesso di dare attuazione ad alcuni profili di ampliamento contenuti nella legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare riguardo alla semplificazione, alla valorizzazione del registro delle imprese, alla promozione della trasparenza e tutela del mercato e alla pubblicità legale per le imprese, e che in generale la riforma del Governo ha perso l'occasione per una revisione delle funzioni che le adeguasse alle prossime sfide del sistema produttivo italiano, come quelle che vengono riassunte nella locuzione «Industria 4.0»;
   esaminata la stessa legge delega, ed evidenziato il depauperamento delle funzioni camerali da essa determinato in molte aree, in particolare trascurando o eliminando totalmente il supporto ai processi di innovazione, al trasferimento tecnologico, all'accesso al credito, alla promozione del territorio, alla tutela della proprietà industriale, nonché ridimensionando fortemente il supporto alla digitalizzazione, alla mediazione civile e commerciale, all'internazionalizzazione e alla formazione imprenditoriale, e infine rendendo verosimilmente problematico, a causa dell'insufficiente dotazione finanziaria, il perseguimento di numerose finalità pur formalmente contemplate, come ad esempio quello delle azioni a tutela del consumatore e degli studi e ricerche di settore;
   considerato che la individuazione di un unico conservatore del registro delle imprese a livello di circoscrizione territoriale su cui ha competenza il Tribunale delle imprese, ossia perlopiù a livello regionale, sovvertendo l'attuale configurazione Pag. 186in cui ciascun conservatore è un dirigente della propria Camera di Commercio (e può coincidere con il segretario generale, figura dirigenziale apicale), anziché semplificare potrà rendere in parte più complicata la tenuta del registro, perché ogni Camera di Commercio avrà i suoi uffici con dipendenti e relativo dirigente, e il conservatore si troverà a non avere alcuna autorità dirigenziale sui dipendenti delle altre Camere, vedendosi quindi privato dei necessari poteri di organizzazione «diretta», il che appare ancor più ingiustificato tenendo conto che i conservatori sarebbero comunque automaticamente ridotti dagli attuali 105 a 60 in seguito all'accorpamento delle Camere di Commercio;
   visto il parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14 settembre 2016;
   visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 settembre 2016;
   visti i rilievi delle Commissioni delle Commissioni XI (Lavoro) e XIII (Agricoltura);
   preso atto dei rilievi della Commissione V (Bilancio),

  esprime

PARERE CONTRARIO

Pag. 187

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
   rammentato che il suddetto schema attua la delega legislativa di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, avente l'obiettivo, secondo quanto previsto al comma 1 del citato articolo, di procedere alla «riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia», nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali entro il limite di 60; c) ridefinizione di compiti e funzioni con limitazione ed individuazione degli ambiti di svolgimento dell'attività di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminazione di duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitazione delle partecipazioni societarie a quelle necessarie per l'assolvimento delle funzioni istituzionali e per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza; d) riordino delle competenze in materia di tenuta e valorizzazione del registro delle imprese; e) definizione e monitoraggio «di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese»; f) riordino della disciplina degli organi e riduzione dei loro componenti con previsione di gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti e definizione di limiti per il trattamento economico dei vertici amministrativi di camere di commercio ed aziende speciali, nonché riduzione di unioni regionali, aziende speciali e società controllate; g) introduzione di una disciplina transitoria sugli accorpamenti degli enti camerali già realizzati; h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri sostenibilità finanziaria e mantenimento dei livelli occupazionali;
   evidenziato che, conseguentemente, con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo si riforma l'assetto complessivo del sistema camerale, confermando le camere di commercio quali «enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali», ma, al contempo, ridefinendo le circoscrizioni territoriali, rinnovando compiti e funzioni (tra cui, ad esempio, funzioni amministrative fondamentali, Pag. 188ma anche compiti in materia di supporto alle imprese e di raccordo tra imprese e pubbliche amministrazioni, di orientamento al lavoro, di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e valorizzazione del turismo, nonché attività cofinanziate in convenzione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati ed attività di assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato), prevedendo l'approvazione del Ministero dello sviluppo economico per la costituzione di aziende speciali e per le partecipazioni societarie (cui peraltro si applicano anche le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124), e prevedendo altresì – con i nuovi commi da 2-ter a 2-sexies dell'articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) dello schema di decreto legislativo – l'istituzione, sempre presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, con compiti di «valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico: a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale; b) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni», nonché con compiti, ancora, di redazione di un rapporto annuale e di individuazione delle camere di commercio con livelli di eccellenza per il riconoscimento delle premialità di cui al novellato articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
   evidenziato inoltre che, con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, l'assetto complessivo del sistema camerale viene riformato prevedendo anche criteri per la costituzione delle unioni regionali quali enti non più obbligatori ed affidando ad Unioncamere il compito di supportare «il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese», curando altresì «un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza», Ministero ora esplicitamente chiamato ad assicurare, tra l'altro, la vigilanza sul registro delle imprese ed a procedere alla nomina di un conservatore unico per tutti gli uffici camerali della circoscrizione territoriale su cui ha competenza ciascun Tribunale delle imprese;
   evidenziate ancora, sul piano della governance, le scelte operate dallo schema di decreto legislativo in materia di riduzione del numero dei componenti di consigli e giunte, di rinnovabilità del presidente e dei componenti di consigli e giunte per un solo mandato, di gratuità di detti incarichi, di determinazione di quote associative non simboliche ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività, di consultazione delle imprese al momento della determinazione da parte del consiglio degli indirizzi generali e programmatici della camera;
   segnalato poi il rilievo delle modifiche apportate all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante le disposizioni in materia di finanziamento delle camere di commercio ed ora riformato – con riferimento ai principi ed ai criteri direttivi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, comma 1, lettera a), rinvianti alle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18, dello schema di decreto legislativo, tra l'altro prevedendo, al comma 3, la determinazione degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe relative a servizi obbligatori tenendo conto dei costi standard e non più dei costi medi, nonché, al comma 4, la determinazione della misura del diritto annuale sia sulla scorta dell'individuazione, sempre sulla base dei costi standard, del fabbisogno del sistema camerale (detratto di altre pertinenti entrate) Pag. 189per le funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 e per quelle attribuite da Stato e regioni, sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno per gli ambiti prioritari di intervento riferiti alle funzioni promozionali di cui all'articolo 2, «valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese», ed ancora prevedendo, al comma 9, finalità del fondo perequativo anche premiali ed in favore di «enti che raggiungono livelli di eccellenza», ed abrogando poi il comma 10 comportante la possibilità per gli enti camerali di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento per «il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di riferimento»;
   segnalato inoltre il rilievo delle disposizioni in materia di riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento e di razionalizzazione delle sedi e del personale, di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, con previsione di trasmissione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di detto decreto, della proposta di Unioncamere al Ministero dello sviluppo economico circa la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali sulla scorta dell'articolazione dei criteri di cui alle lettere da a) a f) del comma 1 del citato articolo 3, accompagnata dal piano complessivo di razionalizzazione delle sedi e dal piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo, nonché dalla proposta di «un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa» di cui alle lettere da a) a c) del comma 3 concernente, sulla base delle indicazioni delle camere di commercio, riassetto degli uffici e del personale, rideterminazione delle dotazioni organiche del personale e dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, razionale distribuzione del personale camerale, processi di mobilità tra le camere, criteri per l'individuazione del personale interessato dalla mobilità e dell'eventuale «personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio», che parteciperà a meccanismi di mobilità tra pubbliche amministrazioni;
   rammentate ancora, nell'ambito delle disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, le previsioni del comma 1 circa il processo di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché quelle del comma 5 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle camere di commercio e di verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della loro «corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto» con possibilità di richiesta, da parte dello stesso Ministero ed entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti di razionalizzazione, di adeguamento entro trenta giorni e, decorso inutilmente il termine, di adozione di provvedimenti in via sostitutiva, ed inoltre rammentate le disposizioni di cui al comma 6 comportanti l'obbligo per tutti gli enti titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa di comunicarne telematicamente le determinazioni conclusive alla camera di commercio per l'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa;
   richiamato, infine, quanto annotato nella «Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione», che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame, circa l'obiettivo «(...) di pervenire ad un accrescimento del ruolo del sistema camerale (...) e ad una maggiore fiducia delle stesse imprese rispetto a tale ruolo, in connessione, da un lato, alla riduzione degli oneri tributari generali, e, dall'altro, al recupero di efficienza connesso alla razionalizzazione delle strutture organizzative e ai migliori risultati esterni Pag. 190connessi alla opportunità di concentrare sui compiti essenziali anche nuovi le minori risorse disponibili», e circa l'attenzione da riservare a «(...) il rispetto dei termini previsti per i provvedimenti di riorganizzazione e riduzione degli enti e della spesa, ed il ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa»;
   visto il parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14 settembre 2016;
   visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 settembre 2016;
   visti i rilievi delle Commissioni delle Commissioni XI (Lavoro) e XIII (Agricoltura);
   preso atto dei rilievi della Commissione V (Bilancio),

  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   a) posto che l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – recata dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18 – non risulta esplicitamente supportata dai principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e considerato altresì, come anche emerge dalla A.I.R. di accompagnamento del testo del provvedimento, il rilievo per la riforma del sistema camerale del «(...) ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa», nonché valutato quanto osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell'ambito del parere reso dalla Conferenza Unificata, circa il rapporto tra regioni ed enti camerali a supporto delle imprese e delle economie territoriali, riveda il Governo la suddetta abrogazione, prevedendo la possibilità per gli enti camerali di procedere – per il cofinanziamento di programmi di interesse strategico condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, e sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza – ad incrementi del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, eventualmente anche prevedendo che una parte minoritaria dell'aumento, non superiore al cinque per cento, sia consentita solo agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale;
   b) anche in vista dell'approvazione della prossima legge di bilancio e in considerazione dell'entità del processo di riduzione delle entrate camerali, esoneri il Governo gli enti del sistema camerale dal versamento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti in ragione delle vigenti disposizioni di legge per il contenimento della spesa concernenti i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, finalizzando l'impiego di detti risparmi all'esercizio delle funzioni di promozione del territorio e dell'economia di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo in esame, eventualmente collegando in via prioritaria il riconoscimento, anche parziale, del suddetto esonero all'avanzamento dei processi di accorpamento degli enti camerali e agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale;
   c) poiché l'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone, nell'ambito dell'elencazione dei principi e dei criteri direttivi per l'adozione del decreto legislativo concernente il sistema camerale, che la riforma del diritto Pag. 191annuale a carico delle imprese si realizzi «tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114», e posto che il citato articolo 28 dispone, al comma 1, la riduzione dell'importo, come determinato per l'anno 2014, del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nella misura del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento, a decorrere dal 2017, «nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», nonché, al comma 2, la fissazione di tariffe e diritti di segreteria sulla base di costi standard definiti «secondo criteri di efficienza da conseguire attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata», riveda il Governo – stante la complessiva riforma del sistema camerale operata attraverso lo schema di decreto legislativo in esame e, in particolare, considerato, in tale contesto, l'impianto riformato (anche nel rispetto del richiamato comma 2 dell'articolo 28) dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di finanziamento delle camere di commercio – l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo, laddove si dispone che «le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal presente decreto, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014», così introducendo un vincolo normativo non più transitorio, ma a regime e non modificabile attraverso il decreto ministeriale di determinazione della misura del diritto annuale quali che siano le risultanze della rinnovata metodologia di individuazione del fabbisogno del sistema camerale, e preveda altresì il Governo che, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamento tra le camere di commercio, la decisione di variazione del diritto annuale non conforme all'obiettivo di riduzione dell'importo del 50 per cento rispetto al 2014 possa essere comunque adottata, ove ne risulti la necessità dalla misurazione del fabbisogno, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, secondo la procedura di cui al testo novellato del già richiamato articolo 18, comma 4 e comma 5, e previa acquisizione dei pareri del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari;
   d) rammentato che l'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone esplicitamente l'introduzione di «una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria (...) e il mantenimento dei livelli occupazionali (...)», preveda il Governo:
    1) specifiche modalità di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del processo di definizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali, di cui all'articolo 3, comma 1, e dei connessi piani di razionalizzazione delle sedi e di razionalizzazione organizzativa, di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 del citato articolo;
    2) in riferimento all'articolo 3, comma 6 e comma 7, la possibilità di un ricollocamento dell'eventuale personale soprannumerario delle camere di commercio e delle unioni regionali (considerato tra l'altro, al riguardo di dette unioni, il parere del Consiglio di Stato n. 2614 del 17 settembre 2015) presso un più ampio perimetro di amministrazioni pubbliche, e non limitato al solo dieci per cento delle facoltà di assunzione consentite per dette amministrazioni ed ai soli anni 2017 e 2018;
    3) la possibilità del collocamento a riposo per il personale delle camere di commercio e delle unioni regionali, che Pag. 192risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, eventualmente anche definendo modalità di concorso dello stesso sistema camerale alla copertura dell'onere finanziario per la contribuzione del periodo intercorrente tra il pensionamento anticipato ed il momento del pensionamento definito in base alle richiamate disposizioni del dicembre 2011; in subordine, la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario di camere di commercio ed unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una c.d. una tantum e della mancante contribuzione previdenziale;
    4) anche alla luce delle considerazioni sul punto di cui ai rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, l'estensione all'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali del sistema camerale degli ammortizzatori sociali previsti per le società a partecipazione pubblica dal decreto legislativo n. 175 del 2016, e la loro attivazione attraverso un tavolo negoziale nazionale;
    5) la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una c.d. una tantum e della mancante contribuzione previdenziale;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) anche alla luce delle considerazioni in tema di digitalizzazione e semplificazione di cui ai rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera b), prevedendo, in relazione alle funzioni dell'ente camerale di punto unico d'accesso telematico alle vicende amministrative dell'attività d'impresa, l'accesso con SPID alla piattaforma digitale denominata impresainungiorno.gov.it sulla base di apposita delega o convenzione tra i comuni titolari dei SUAP ed il sistema camerale, nonché la determinazione, da parte del MISE d'intesa con AGID, dei livelli di servizio del SUAP digitale, il ricorso a sistemi di pagamento elettronici e, ancora, l'accesso digitale gratuito dei comuni medesimi al fascicolo elettronico d'impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti;
   b) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera d-bis), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento;
   c) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, prevedendo, dopo la lettera d-bis), l'inserimento della lettera d-ter) concernente competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa, nonché funzioni di supporto alle micro, piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
   d) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera f), concernente funzioni relative ad «assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato», procedendo all'indicazione di limiti e modalità per lo svolgimento di dette funzioni in regime di corretta concorrenza, a partire dall'obbligo di separazione contabile e dal principio di orientamento al costo di Pag. 193cui alle considerazioni in tema di attività in regime di libera concorrenza, sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato;
   e) valuti il Governo l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), procedendo alla spostamento della collocazione delle competenze in materia di risoluzione alternativa delle controversie nell'area delle funzioni di regolazione del mercato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera c);
   f) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, introducendo la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relativi alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale sulla base di appositi accordi o convenzioni con le regioni;
   g) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2-bis, prevedendo – nel contesto della generale gratuità degli incarichi negli organi degli enti del sistema camerale diversi dai collegi dei revisori – la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non soltanto dei criteri per il rimborso delle spese, ma anche per il ristoro dei costi sostenuti per lo svolgimento di detti incarichi;
   h) anche alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 4-bis, comma 2-quater, prevedendo elementi di riferimento e forme di consultazione utili alla predisposizione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di determinazione dei criteri posti a base dell'azione di valutazione e misurazione del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, nonché, ancora, l'opportunità di procedere ad analoga integrazione in riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 2, capoverso articolo 7, comma 4, laddove si delinea la definizione, da parte del MISE e con il supporto di Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio;
   i) anche alla luce delle considerazioni sul punto sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 8, in materia di registro delle imprese, così da affidare al conservatore unico, in presenza di indicatori oggettivi, il potere di procedere alla cancellazione d'ufficio delle società private; valuti inoltre il Governo impatto e funzionalità delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 3, capoverso articolo 8, comma 4, nel territorio della regione Valle d'Aosta ove non vi è sede del tribunale delle imprese;
   l) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 2, capoverso articolo 11, comma 1, lettera c), allo scopo di chiarire e valorizzare il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese nel processo di «previa adeguata consultazione delle imprese» ai fini della predisposizione del «programma pluriennale di attività della camera di commercio»;
   m) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso articolo 10, nonché lettera m), capoverso articolo 12, e lettera n), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute;Pag. 194
   n) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 12, in materia di costituzione dei consigli camerali, prevedendo il deposito in apposita banca dati del sistema camerale – accessibile dalle parti del procedimento, dalla regione e dal MISE – della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività;
   o) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera n), capoverso articolo 14, comma 1, indicando che ciascun consigliere può esprimere fino a due preferenze;
   p) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevedendo un adeguato apprezzamento del principio di continuità territoriale nei processi di accorpamento degli enti camerali;
   q) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), prevedendo, ai fini della predisposizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali di cui al citato articolo, specifiche procedure di verifica degli accorpamenti tra enti camerali già deliberati e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto, con l'insediamento dei nuovi organi, altresì indicando eventuali, motivate ragioni sospensive di detti accorpamenti;
   r) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili; valuti altresì il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 5, allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie.
   s) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, commi da 1 a 3, prevedendo che non vi sia contestualità tra la proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 1 ed i piani di razionalizzazione di cui ai commi 2 e 3, che, opportunamente, potrebbero fare invece temporalmente seguito, con adeguato intervallo di approfondimento e ai fini della loro più mirata predisposizione, alla richiamata proposta;
   t) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), prevedendo espressamente che, nel processo di razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate, si tenga comunque adeguatamente conto delle esigenze di prossimità dei servizi erogati dall'ente camerale nella circoscrizione territoriale;
   u) alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, valuti ancora il Governo, in particolare, l'opportunità di prevedere, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, specifiche disposizioni in materia di:
    1) sistema di monitoraggio della riforma;
    2) sicurezza ed uniformità dei processi informatici;
    3) neutralità ed accessibilità della rete informatica del sistema camerale;
   v) alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi sui singoli articoli del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti inoltre il Governo, in particolare, l'opportunità di:
    1) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4, capoverso articolo 1, comma 5-bis, in materia di neutralità Pag. 195fiscale, sostituirne l'attuale formulazione con la più ampia formula esentativa proposta nella suddetta sede;
    2) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo criteri o parametri di riferimento per l'apprezzamento della quota di cofinanziamento di terzi delle attività oggetto di convenzione, quota assunta a presupposto del concorrente ricorso al diritto annuale, nonché chiarendo tanto il carattere meramente esemplificativo degli ambiti di attività in convenzione citati, quanto la possibilità di un autonomo esercizio delle attività menzionate da parte delle camere;
    3) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 1, capoverso articolo 18, comma 1, n. 1.2, in materia di entrate per prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, integrarne l'attuale formulazione, indicando il soggetto responsabile dell'approvazione delle previste tariffe;
    4) in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), in materia di indicatori di efficienza e di equilibrio economico per le circoscrizioni territoriali camerali confinarie e montane, integrarne conseguentemente l'attuale formulazione;
    5) in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera b), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo;
   z) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una norma di salvaguardia dell'autonomia funzionale della camera di commercio di Matera fino a tutto l'anno 2019, anno in cui la città sarà Capitale europea della cultura.

Pag. 196

ALLEGATO 6

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: fornisce strumenti atti con le seguenti: prevede misure volte.
1. 100. Il relatore.

ART. 3.

  Alla rubrica sostituire le parole: Prescrizioni in capo al con le seguenti: Obblighi del.
3. 100. Il relatore.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   al secondo periodo, dopo la parola: piattaforma aggiungere la seguente: digitale e sostituire le parole: del loro svolgimento con le seguenti: dell'inizio dell'evento enogastronomico;
   al terzo periodo, sostituire le parole: L'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata con le seguenti: La piattaforma digitale deve conservare la memoria dell'eventuale cancellazione della prenotazione del servizio prima della sua fruizione.
3. 101. Il relatore.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: attività svolte in ambito privato o comunque da persone con le seguenti: attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone.
4. 100. Il relatore.

  Al comma 2, sostituire le parole: previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti con le seguenti: di cui all'articolo 5.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per gli immobili aventi tale destinazione.
4. 101. Il relatore.

ART. 5.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e viceversa.
5. 100. Il relatore.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:
  Qualora l'attività di home restaurant sia esercitata senza la presentazione della SCIA ai sensi dell'articolo 3, comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed è disposta la cessazione dell'attività medesima.
6. 100. Il relatore.