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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 novembre 2016
722.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

EMENDAMENTI

ART. 2.

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) all'articolo 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  2. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più comproprietari e/o condomini, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 75 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di euro 500.000 per unità immobiliare. La necessità delle spese di cui al periodo precedente, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  3. Alla detrazione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. La detrazione di cui al comma 2 è applicata nell'anno di sostenimento delle spese fino a capienza dell'imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in relazione all'imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il decimo, per l'intero importo che trova capienza in essi.
  5. La detrazione di cui al comma 2 non è cumulabile con le disposizioni di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 15 ed all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6. La detrazione di cui al comma 2 non è inoltre cumulabile, in relazione allo stesso intervento, con le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed agli interventi antisismici.
  7. La detrazione di cui al comma 2 non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in caso di Pag. 115violazioni che diano luogo alle sanzioni di cui agli articoli 160, 164, 169 e 172 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di controllo delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.
2. 1. Piccone.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
   1) al capoverso 2-quater, in fine, la parola: «40.000» è sostituita dalla parola: «60.000»;
   2) il capoverso 2-quinquies è soppresso;
   3) al capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: «Per gli interventi di cui al comma 2-quater», con le seguenti: «Per gli interventi di riqualificazione energetica,».
2. 2. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), numero 3), capoverso 2-sexies, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2-quater;
   b) alla lettera c) dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1.1. Per gli interventi di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 275 milioni di euro per l'anno 2018, di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 260 milioni di euro annui dal 2020 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
2. 3. Barbanti.
(Approvato)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), n. 3, capoverso 2-sexies sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;
   b) alla lettera c), n. 3, capoverso 1-quinquies sopprimere le seguenti parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
2. 4. Moretto, Marco Di Maio, Donati.
(Approvato)

Pag. 116

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso comma 2-septies con il seguente:
  Le detrazioni di cui ai commi precedenti sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
2. 5. Ferrari, Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: La detrazione è ripartita in cinque quote annuali, con le seguenti: La detrazione è ripartita, a richiesta del contribuente, fino a dieci anni in quote annuali.
2. 6. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis-1. All'articolo 16-bis, lettera i), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fondo, le seguenti parole: «nonché tutti gli oneri finanziari connessi ad eventuali finanziamenti bancari attivati e relativi alle opere.».
2. 7. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, le parole: Per tali interventi, sono sostituite dalle seguenti: Per gli interventi di cui ai precedenti commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies,.
2. 8. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 1-sexies, aggiungere, in fine, dopo le parole: degli immobili, le seguenti: nonché tutti gli oneri finanziari connessi ad eventuali finanziamenti bancari attivati per realizzare le opere.
2. 9. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Qualora il bene immobile sia riconosciuto di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere apposta specifica annotazione di tale vincolo nei relativi atti catastali, con la seguente dicitura «immobile riconosciuto di interesse storico o artistico ex decreto legislativo n. 42/2004». Così come alle classificazioni catastali del suddetto bene immobile dovrà essere aggiunto il prefisso «V» (immobile vincolato). Il procedimento di annotazione catastale del vincolo di interesse storico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è disciplinato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle Pag. 117finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 10. Piccone.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 13, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 è aggiunta la seguente lettera: f) per i beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i moltiplicatori, comunque non superiori a 60, che saranno specificatamente determinati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 11. Piccone.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. Le detrazioni fiscali previste dall'articolo 7, comma 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono prorogate per il triennio 2017-2019.
  5-ter. Le detrazioni fiscali di cui al comma precedente sono fruibili per il triennio 2017-2019 anche dai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento di alloggi adibiti a propria abitazione principale. La misura della detrazione spetta in conformità a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
2. 12. Ferrari, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto o assegnazione da cooperative edilizie di abitazione di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B a condizione che:
   a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A – Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;
   b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;
   c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di rigenerazione urbana o interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni Pag. 118di euro con le seguenti: di 285 milioni di euro.
2. 13. Ferrari, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto o assegnazione da cooperative edilizie di abitazione di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B a condizione che:
   a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A – Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;
   b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;
   c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di rigenerazione urbana o interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione».
2. 14. Ferrari, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «effettuate entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «effettuate entro il 31 dicembre 2019».
2. 15. Ferrari, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
2. 16. Ferrari, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
  6-bis. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sopprimere le parole «volontariamente sostenute»;
   b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o categorie di dipendenti, o assimilati, e dai loro familiari, sono integralmente deducibili».

  6-ter. Alla lettera i-quinquies) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: «per un importo non superiore a 210 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 600 euro» e le parole: «, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni,» sono soppresse.
  6-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e Pag. 119impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o categorie di dipendenti, o assimilati, e dai loro familiari, sono integralmente deducibili».

  6-quinquies. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente:
  «5-ter. L'imposta relativa all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali è ammessa in detrazione se tali attrezzi, strutture e impianti sportivi sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai dipendenti dell'impresa, o assimilati, e dai loro familiari, anche a titolo gratuito».

  6-sexies. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-bis) è aggiunto il seguente:
   «2) iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  6-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 6-bis a 6-sexies, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo, con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 17. Piccone, Bernardo.
(Approvato)

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   m) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
    1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
    2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
    3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.
  In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 del codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 le parole 300 milioni sono sostituite dalle seguenti 150 milioni.
2. 18. Piccone, Bernardo.
(Approvato)

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del Pag. 1201972 al comma 1 è aggiunta la lettera: f) le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6, lettera d-quater), da parte dei soggetti produttori mediante centrali a biomasse solide che utilizzano la materia prima soggetta ad IVA come strumento essenziale alla produzione di energia elettrica.
2. 19. Piccone.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  7. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) è sostituito dal seguente:
  «75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A—+, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 81, comma 2, è ridotto di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027.
2. 20. Piccone.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017».

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sostituire gli stanziamenti previsti:
   2017: 88.924.319;
   2018: 189.337.319;
   2019: 174.067.319;
  con i seguenti:
   2017: 74.724.319;
   2018: 151.534.319;
   2019: 143.867.319.
2. 21. Piccone.

ART. 3.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Le previsioni di cui ai precedenti commi da 1 a 6 si applicano anche alle società e alle imprese individuali, purché in regime di contabilità ordinaria, che entro il 30 aprile 2018 trasferiscano la propria sede legale in Italia.
  6-ter. Ai soggetti di cui al precedente comma 7 che, a seguito dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, trasferiscano la propria sede dal Regno Unito in Italia è altresì riconosciuto, a fronte di spese documentate sostenute in diretta connessione con il trasferimento della sede, secondo tipologie e modalità regolate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, una deduzione di costi, da ripartire su cinque esercizi fiscali. Detta deduzione, comunque non superiore al 3 per cento dell'imponibile nell'esercizio 2016/2017, potrà giungere sino al 25 per cento del totale di detti costi.
3. 1. Piccone, Bernardo, Boccadutri.

Pag. 121

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale per le locazioni brevi).

  1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extralberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo, effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.
  2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.
  3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extralberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione. Il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali online di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al Pag. 122comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1.
4. 01. Fregolent.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

  Le società, i consorzi e gli altri soggetti passivi rivestenti la qualifica di enti commerciali, relativamente ai contributi e ai fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità (ai sensi dell'articolo 11 comma 353 della legge 23 dicembre 2005) e i soggetti eroganti che rivestono la qualifica di imprenditore individuale e le società e associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi relativamente alle erogazioni liberali in denaro (ai sensi dell'articolo 10 comma 1-quater del testo unico delle imposte sui redditi – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917), aventi destinatari università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali, usufruiscono del credito di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nell'ambito del limite di spesa ivi previsto.
4. 02. Piccone, Bernardo.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di telematizzazione delle scritture contabili dei depositi fiscali).

  All'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) sostituire le parole: «2 per cento» con le parole: «1 per cento»;
   2) alla lettera a) aggiungere dopo i numeri: «1), 2)» i numeri: «, 3), 7)»;
   3) alla lettera b) dopo il numero: «1)» aggiungere anche il numero: «2)»;
   4) alla lettera b) sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «1 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
6. 01. Piccone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994 delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi versati in eccesso).

  1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei Pag. 123provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei predetti fondi. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C(2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: 270 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e 300 milioni a decorrere dal 2020.
6. 03. Piccone.

ART. 7.
Sopprimerlo.
7. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servizi di trasporto marittimo lacuale, fluviale e lagunare).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 10, primo comma, n. 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
   b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente: «2) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.»;
   c) alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono aggiunte le parole: «quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 2), e».

  2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2017.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 124

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 292 milioni.
8. 01. Piccone.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e, all'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti: nonché, per l'anno 2017 e nei limiti dell'1 per mille per i comuni che non avevano deliberato aumenti delle aliquote IMU e TASI.
10. 1. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Abrogazione dell'imposta erariale sugli aeromobili privati).

  1. Il comma 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.
10. 01. Arlotti, Impegno, Bargero, Vico, Iacono, Ginefra, Montroni, Cani.

ART. 12.
Sopprimerlo.
12. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escluse le società di gestione di fondi comuni di investimento con le seguenti: escluse le società di gestione del risparmio e le società di intermediazione mobiliare.
12. 2. Petrini.
(Approvato)

  Al comma 1, alle lettere a), b), c) dopo le parole: società di gestione dei fondi comuni d'investimento ovunque ricorrenti inserire le seguenti: e le società di intermediazione mobiliare.
12. 3. Piccone, Bernardo.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione delle imposte immobiliari a favore degli enti fieristici).

  1. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) per i fabbricati destinati ad attività fieristica classificati nel gruppo catastale D.

  2. Al fine di assicurare la certezza del diritto e uniformare l'interpretazione della normativa vigente nonché di dirimere le controversie e ridurre il contenzioso in corso, i soggetti obbligati al pagamento, per gli anni dal 2006 al 2016, delle imposte immobiliari sui fabbricati destinati ad attività fieristica possono estinguere il debito provvedendo al pagamento, anche dilazionato nel limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi al saggio legale, di una somma pari al 50 per cento delle imposte accertate.
  3. Le modalità di versamento delle somme, i criteri e i termini per la concessione della dilazione di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministero Pag. 125dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, sono quantificati in euro 20 milioni a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
12. 01. Donati, Capozzolo, Morani, Vazio, Marco Di Maio.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica al regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito con i seguenti:
  «4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 sono deducibili fino ad un massimo del 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, fino ad un massimo dell'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, fino ad un massimo del 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, fino ad un massimo del 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e fino ad un massimo del 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
  4-bis. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».
   b) il comma 9 è sostituito con i seguenti:
  «9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili fino ad un massimo del 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, fino ad un massimo dell'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, fino ad un massimo del 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, fino ad un massimo del 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e fino Pag. 126ad un massimo del 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
  9-bis. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6, iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte.».
12. 02. Ginato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica al regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).

  1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 5 per cento» con le parole «fino ad un massimo del 5 per cento»;
   b) ove ricorrano, sostituire le parole: «per l'8 per cento» con le parole «fino ad un massimo dell'8 per cento»;
   c) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 10 per cento» con le parole «fino ad un massimo del 10 per cento»;
   d) ove ricorrano, sostituire: «per il 12 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 12 per cento».

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente;
  «4-bis. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».

  3. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 5 per cento» con le parole «fino ad un massimo del 5 per cento»;
   b) ove ricorrano, sostituire le parole: «per l'8 per cento» con le parole: «fino ad un massimo dell'8 per cento»;
   c) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 10 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 10 per cento»;
   d) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 12 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 12 per cento».

  4. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni Pag. 127dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  «9-bis. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6, iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».
12. 03. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica al regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).

  1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 5 percento» con le parole: «fino ad un massimo del 5 per cento»;
   b) ove ricorrano, sostituire le parole: «per l'8 per cento» con le parole «fino ad un massimo dell'8 per cento»;
   c) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 10 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 10 per cento»;
   d) ove ricorrano, sostituire: «per il 12 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 12 per cento».

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».

  3. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 5 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 5 per cento»;
   b) ove ricorrano, sostituire le parole: «per l'8 per cento» con le parole: «fino ad un massimo dell'8 per cento»;
   c) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 10 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 10 per cento»;
   d) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 12 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 12 per cento».

  4. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, Pag. 128dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  «9-bis. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6, iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».
12. 04. Lodolini.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:
  «Art. 111-bis. – (Finanza etica). – 1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che conformano la propria attività ai seguenti prìncipi:
   a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche anche dal punto di vista sociale e ambientale;
   b) danno evidenza pubblica, anche via web, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede dell'attività;
   c) devolvono almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti a organizzazioni non profit o imprese sociali;
   d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
   e) sono caratterizzati da una gestione interna a forte orientamento democratico e partecipativo caratterizzato da un azionariato diffuso;
   f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 10».

  2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 3 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente all'articolo 78, comma 1, le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui., sono sostituite da le seguenti: nel limite di spesa di 21,4 milioni di euro annui.
12. 05. Marcon, Paglia, Fassina, Melilla, Scotto.

Pag. 129

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:
  «Art. 111-bis. – (Finanza etica).1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che conformano la propria attività ai seguenti prìncipi:
   a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche anche dal punto di vista sociale e ambientale;
   b) danno evidenza pubblica, anche via web, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede dell'attività;
   c) devolvono almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti a organizzazioni non profit o imprese sociali;
   d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
   e) sono caratterizzati da una gestione interna a forte orientamento democratico e partecipativo caratterizzato da un azionariato diffuso;
   f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 10».

  2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 3 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente all'articolo 78, comma 1, le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui., sono sostituite dalle seguenti: nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.
12. 06. Marcon, Paglia, Fassina, Melilla, Scotto.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Sostegno agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione di campionari).

  1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo Pag. 130di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis». Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 270 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
13. 01. Petrini, Benamati, Pelillo, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Lattuca, Donati, Cani, Bargero, Senaldi, Scuvera.
(Approvato)

ART. 14.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Nel caso di adesione ad offerte di strumenti finanziari effettuate attraverso i portali previsti dall'articolo 50-quinquies del TUF, l'adeguata verifica del cliente aderente da parte dell'intermediario incaricato di eseguire gli ordini, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 50-quinquies, ha luogo con la collaborazione attiva del gestore del portale interessato. L'intermediario di cui al periodo precedente condiziona l'efficacia dell'adesione alla trasmissione al gestore del portale, da parte dell'aderente, di tutti i dati identificativi, quali nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi e copia del documento di identificazione e codice fiscale, e dei dati dell'istituto bancario presso cui l'aderente detiene il conto che verrà utilizzato per l'esecuzione dell'ordine oggetto di adesione.
  8-ter. Il gestore del portale di cui al comma 8-bis comunica, via posta elettronica, all'aderente, e, via posta elettronica certificata, alla banca indicata dall'aderente e all'intermediario che curerà l'esecuzione dell'ordine, i dati identificativi ricevuti dall'aderente e lo invita a richiedere un codice identificativo all'intermediario. L'aderente richiede via mail il codice all'intermediario, che glielo trasmette con la stessa modalità. L'aderente effettua il bonifico sul conto dell'intermediario e a valere sul conto della banca da quest'ultimo indicata includendo il codice fornitogli dall'intermediario. In caso di difformità fra i dati dell'aderente in possesso dell'istituto bancario e quelli comunicati dal gestore del portale, l'istituto bancario non esegue l'operazione e ne dà immediata notizia, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del gestore del portale, a quest'ultimo e all'intermediario via posta elettronica certificata. L'esecuzione del bonifico con codice implica che nessuna difformità o anomalia è stata rilevata ed equivale ad idonea attestazione ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.».
14. 1. Fregolent.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

Pag. 131

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Estensione della disciplina delle offerte al pubblico attraverso portali on-line per la raccolta di capitali).

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 1:
    a) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI innovative e per le PMI non quotate su mercati regolamentati» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati»;
   alla rubrica del capo III-quater del titolo III della Parte II, dopo le parole: « start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, PMI non quotate»;
   all'articolo 50-quinquies:
    1) alla rubrica, dopo le parole: « start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, PMI non quotate»;
    2) al comma 1, dopo le parole: «per le PMI innovative,» sono inserite le seguenti: «per le PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati»;
    3) al comma 2, dopo le parole: «L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali» sono inserite le seguenti: «e per l'offerta di obbligazioni e altri titoli di debito» e dopo le parole: « start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati,»;
    4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. È gestore di portali, ai sensi dei commi 1 e 2, anche il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per l'offerta di strumenti di debito emessi da start-up innovative, PMI innovative, e da PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati, purché iscritto nel registro di cui al comma 2.»;
    5) al comma 3, dopo le parole: «L'iscrizione nel registro di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e 2-bis»;
   all'articolo 100-ter:
    1) al comma 1, dopo le parole: «portali per la raccolta di capitali» sono aggiunte le seguenti: «e per l'offerta di obbligazioni e altri titoli di debito» e dopo le parole: «start-up innovative» sono aggiunte le seguenti: «, dalle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati,»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «start-up innovativa» sono inserite le seguenti: «, della PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotata in mercati regolamentati».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 100-ter, commi da 2-bis a 2-quinquies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 361/2003/CE, costituite in forma di società per azioni, non quotate su mercati regolamentati, con le specifiche modalità individuate dalla CONSOB con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentito il Ministro della giustizia.
  3. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 Pag. 132dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in via sperimentale per il periodo 2017-2019, anche alle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE costituite in forma di società a responsabilità limitata, esclusivamente con riferimento all'offerta al pubblico mediante portali on-line di cui all'articolo 30 del presente decreto».
  4. Con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 3, apportando le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche.
  5. Per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 10 per cento della somma investita dal contribuente effettuati tramite i portali on-line, di cui all'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
  6. Per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 15 per cento della somma investita mediante i portali on-line di cui all'articolo 1, comma 5-novies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. L'investimento massimo deducibile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
  7. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente mediante i portali on line di cui all'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non godono dell'agevolazione prevista dai commi 7 e 8.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. Dette agevolazioni fiscali non sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge, 17 dicembre 2012, n. 221.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati. Pag. 133
  10. All'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  «8-bis. Nel caso di adesione ad offerte di strumenti finanziari effettuate attraverso i portali previsti dall'articolo 50-quinquies del TUF, l'adeguata verifica del cliente aderente da parte dell'intermediario incaricato di eseguire gli ordini a norma del comma 2 del predetto articolo 50-quinquies ha luogo con la collaborazione attiva del gestore del portale interessato. Quest'ultimo condiziona l'efficacia dell'adesione alla trasmissione al gestore del portale, da parte dell'aderente, di tutti i dati identificativi di quest'ultimo (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi e copia del documento di identificazione e codice fiscale) e dei dati della banca presso cui l'aderente detiene il conto che verrà utilizzato per l'esecuzione dell'ordine oggetto di adesione. Il gestore del portale comunica, via posta elettronica, all'aderente e, via posta elettronica certificata, alla banca indicata dall'aderente e all'intermediario che curerà l'esecuzione dell'ordine, i dati identificativi ricevuti dall'aderente unitamente ad un codice identificativo. L'aderente effettua il bonifico sul conto dell'intermediario e a valere sul conto della banca indicata in sede di adesione includendo il codice identificativo fornitogli dal portale. Nel caso in cui rilevi difformità fra i dati dell'aderente in suo possesso e quelli comunicatigli dal gestore del portale, la banca non esegue l'operazione e ne dà immediata notizia, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del gestore del portale, a quest'ultimo e all'intermediario via posta elettronica certificata. L'esecuzione del bonifico con codice identificativo implica che nessuna difformità o anomalia è stata rilevata ed equivale ad idonea attestazione ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo».
17. 01. Piccone, Bernardo.
(Approvato)

ART. 18.

  Al comma 5, le parole: possono destinare somme, fino al, con le seguenti: devono destinare somme, pari al.
18. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Sopprimere i commi da 12 a 25.
18. 2. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o di indici equivalenti di altri mercati regolamentati.» con le seguenti: «in strumenti finanziari di piccole e medie imprese, così come individuate nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, quotandi o quotati in mercati alternativi o regolamentati da Borsa italiana»;
   b) al comma 17, primo periodo, dopo le parole: «per almeno cinque anni» aggiungere le seguenti: «, ovvero tre anni nel caso di strumenti finanziari di piccole e medie imprese, così come individuate nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, quotandi o quotati in mercati alternativi e/o regolamentati da Borsa italiana».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 296 milioni di euro per l'anno 2017, di 292 milioni di euro per l'anno 2018, di 285 milioni di euro per l'anno 2019, di 277 milioni di euro per l'anno 2020, di 266 milioni di euro per l'anno 2021 e di 264 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
18. 3. Pelillo.
(Approvato)

Pag. 134

ART. 21.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per rendere i sistemi finanziari più efficienti attraverso l'utilizzo della tecnologia).

  1. All'articolo 6, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «relativi a soggetti non residenti nell'Unione europea».
  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti;
  «6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
  6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».

  3. A decorrere dal 1o luglio 2017, i soggetti di cui all'articolo 46-bis e 46-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) sono tenuti ad adottare il documento armonizzato a livello europeo, Fund Processing Passport (FPP), elaborato dal Fund Processing Standardization Group costituito da EFAMA – associazione europea del risparmio gestito.
  4. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
  5. Al fine di favorire lo sviluppo del crowdfunding e agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle start-up innovative, la CONSOB adotta un regolamento per incrementare i limiti di esenzione dall'applicazione della disciplina sui servizi di investimento per gli investimenti delle persone giuridiche fissandoli rispettivamente a 15.000 euro per singolo ordine e 50.000 euro per ordini complessivi annuali.
  6. Nell'ambito della quota stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, a decorrere dall'anno 2017, è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, a imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 200.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno Pag. 1352017 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2017, 257 milioni di euro per l'anno 2018, 227 milioni di euro per l'anno 2019, 239 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021.
21. 01. Barbanti.
(Approvato)

ART. 22.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) sopprimere il comma 1;
   2) al comma 3 sopprimere le lettere a) e b).
22. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 4, dopo la parola: dipendenti aggiungere le seguenti: e autonomi, residenti all'estero per almeno cinque anni nel corso degli otto precedenti alla data della richiesta;.
22. 2. Pagano.

  Al comma 5, capoverso Art. 24-bis, comma 1, dopo le parole: non siano state fisicamente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, inserire le seguenti: anche senza essere iscritti all'Aire, previa dimostrazione documentale delle dichiarazioni dei redditi presentate all'estero.
22. 3. Pagano.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 8.150 euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –2.500.000;
   2018: –2.500.000;
   2019: –2.500.000.
22. 4. Arlotti, Impegno, Bargero, Vico.

ART. 23.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 184-bis, sopprimere le lettere d) ed e).
23. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Esonero dal contributo di licenziamento per i cambi di appalto).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2017».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 262 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
23. 01. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Esenzione dal contributo di licenziamento per i cambi di appalto).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 262 milioni di euro.
23. 02. Marco Di Maio.

Pag. 136

ART. 29.

  Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni per favorire lo sviluppo dei fondi pensione e la previdenza complementare).

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi investimenti finalizzati alla crescita del Paese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri della garanzia in favore dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali che investano parte delle proprie risorse per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
  2. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati alla crescita del Paese, quali la realizzazione di infrastrutture o di opere pubbliche, ovvero la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero. Con decreto di cui al precedente comma 1, sono individuate a tal fine, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.
  3. Per il sostegno delle misure indicate dai precedenti commi 2 e 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, adottano iniziative dirette a favorire gli investimenti di cui al comma 2 del presente articolo, previa analisi e valutazione da parte del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia» istituito in data 21 febbraio 2011, al fine di realizzare un adeguato e stabile rendimento economico – finanziario di quota parte dei fondi di garanzia. Al predetto Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, da parte dei fondi pensione e degli enti previdenziali interessati. Al Comitato è affidato il compito di coordinare le iniziative di promozione e informazione poste in essere dai fondi pensione e dagli enti e associazioni previdenziali interessati, nonché di consorziare le iniziative di investimento dei fondi pensione che per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare, autonomamente, le iniziative medesime.
  4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in favore del Comitato di cui al precedente comma e per i successivi anni 2018 e 2019 è assegnato un contributo di 4 milioni di euro, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29. 01. Piccone, Bernardo.

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili Pag. 137esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 25 marzo 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
  2. Il decreto di cui al comma 1 riguarda il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: 1) abbia già superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante concorso; 2) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali; 3) abbia superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, «determina le regole per l'accesso alla dirigenza»; 4) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive; 5) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito all'illegittimità della revoca dell'incarico dirigenziale in precedenza conferito.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 2 sono ammessi a partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
  4. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
35. 01. Ribaudo.

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).

  1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.Pag. 138
  2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 290 milioni di euro.
45. 01. Parrini, Causi.
(Approvato)

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Regime IRAP delle cooperative agricole).

  1. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228».

  Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: 1 miliardo di euro all'anno, con le seguenti: 995 milioni di euro all'anno.
46. 01. Ferrari, Marco Di Maio.

ART. 51.

  Dopo l'articolo 51, inserire il seguenti:

Art. 51-bis.
(Modifiche all'articolo 9 dello Statuto del contribuente).

  All'articolo 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i commi 2, 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può sospendere o differire il termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi erariali e relative addizionali, nonché dell'Imposta regionale per le attività produttive (IRAP) a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, possono disporre la sospensione o il differimento degli obblighi relativi ai tributi di rispettiva competenza.
  2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. Gli enti territoriali definiscono le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, con propri provvedimenti.
  2-ter. Per i tributi erariali e relative addizionali, nonché per l'imposta regionale per le attività produttive (IRAP), non sospesi né differiti, ai sensi del comma 2, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni, con danni riconducibili all'evento e individuati, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di danno di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della medesima legge n. 225/1992, possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi al riconoscimento della condizione di soggetto danneggiato. Agli importi oggetto di rateizzazione è Pag. 139applicato il tasso di interesse legale. I contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, presentano apposita istanza al competente Ufficio della Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono le modalità e i termini di presentazione dell'istanza da parte dei contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, relativamente ai tributi di rispettiva competenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, determinati dal temporaneo differimento della riscossione dei tributi di cui al precedente periodo, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo rotativo di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
51. 01. Ginato.
(Approvato)

ART. 53.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Istituzione di posizioni organizzative non dirigenziali per l'espletamento delle attività istituzionali delle Agenzie fiscali).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 sono istituite, all'interno delle Agenzie fiscali, posizioni organizzative di livello non dirigenziale da affidare al personale della terza area. In deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, dello stesso decreto legislativo, è definito dal regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali e delle risorse destinate alle posizioni di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il regolamento definisce le regole per l'accesso a tali posizioni, secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito.
  2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, e comunque non oltre il 30 giugno 2017, restano operative le posizioni organizzative istituite ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle posizioni attribuite ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
53. 01. Causi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Istituzione di posizioni organizzative non dirigenziali per l'espletamento delle attività istituzionali delle Agenzie fiscali).

  A decorrere dal 1o gennaio 2017 e nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali sono istituite ulteriori posizioni organizzative di livello non dirigenziale di cui all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017».
53. 02. Causi.
(Approvato)

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di incentivare la promozione e l'informazione del personale medico Pag. 140scientifico da parte delle aziende farmaceutiche si dispone l'innalzamento della quota di deducibilità da parte delle imprese al 40 per cento, secondo quanto stabilito all'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
58. 1. Piccone, Bernardo.
(Approvato)

ART. 59.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Detraibilità dei prodotti parafarmaceutici dietro prescrizione medica).

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» sono inserite le seguenti: «nonché dalle spese sostenute per l'acquisto, dietro ricetta prescrittiva del medico curante di prodotti parafarmaceutici direttamente collegabili alla patologia riscontrata e necessari al benessere fisiologico del paziente».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 293 milioni.
59. 01. Fragomeli.

ART. 61.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 si applica al reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
61. 1. Piccone.

ART. 63.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata alle finalità di cui all'articolo 64, comma 10-quater.

  Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
  10-ter. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  10-quater. In via straordinaria per l'anno 2017 i comuni possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il pagamento delle penalizzazioni per l'estinzione anticipata dei mutui per un ammontare massimo corrispondente al limite di 10 milioni di euro.
63. 1. Fragomeli.
(Approvato)

Pag. 141

ART. 64.

  Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
  10-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
  10-ter. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
64. 1. Fragomeli.

  Dopo il comma 10 inserire il seguente:
  10-bis. Al fine di favorire gli investimenti, per l'anno 2017, gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sui mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'incidenza degli interessi passivi non sia superiore al 5 per cento delle entrate correnti.
64. 2. Fragomeli.

ART. 65.

  Dopo il comma 42 inserire il seguente:
  All'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «42-bis. Al fine di evitare impatti negativi sui saldi finanziari degli enti locali, a decorrere dal 1o gennaio 2017, il valore industriale della parte di impianto di proprietà dell'ente locale e della società patrimoniale delle reti, partendo dallo stato di consistenza condiviso con il gestore uscente, se l'ente locale o la società patrimoniale delle reti intendono cedere le loro proprietà, nel rispetto del vincolo di destinazione dei beni strumentali all'erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano, è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore di degrado fisico di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226; ed al netto dei contributi pubblici e privati dei cespiti di località di proprietà dell'ente locale o della società patrimoniale delle reti, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le viti utili dei cespiti a cui si riferiscono. Per la valorizzazione viene usato lo stesso prezzario utilizzato per la valorizzazione delle proprietà del gestore uscente, applicando le modalità operative specificate nel decreto ministeriale 22 maggio 2014 recante Approvazione del documento Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale».
65. 1. Fregolent.

ART. 67.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione, che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravi per gli operatori».
*67. 1. Fregolent.

Pag. 142

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione, che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravi per gli operatori».
*67. 20. Piccone.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione. Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione».
**67. 2. Piccone.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione. Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione».
**67. 3. Fregolent.

  Al comma 1 sopprimere la lettera d).
*67. 4. Fregolent.
(Approvato)

  Al comma 1 sopprimere la lettera d).
*67. 5. Piccone.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 18 è aggiunto il comma 1-ter:
  «Negli impianti soggetti a denuncia, l'amministrazione finanziaria può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese dei soggetti obbligati alla denuncia, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura, diversi da quelli di cui al comma 1 e che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravi per gli operatori».
**67. 6. Fregolent.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 18 è aggiunto il comma 1-ter:
  «Negli impianti soggetti a denuncia, l'amministrazione finanziaria può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese dei soggetti obbligati alla denuncia, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura, diversi da quelli di cui al comma 1 e che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravi per gli operatori.».
**67. 7. Piccone.

Pag. 143

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, lettera a), dopo le parole: «Paesi non appartenenti all'Unione europea», sono inserite le seguenti parole: «ivi compresi i bunkeraggi sottoposti alle procedure doganali».
   b) al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, lettera b), dopo le parole: «stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito», sono inserite le seguenti: «, ovvero operante nell'ambito di un contratto di rete tra due o più depositi fiscali»;
   c) al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, dopo la lettera b) del comma 4 è inserita la seguente lettera:
   «c) il deposito operi in situazioni particolari di tipo operativo, territoriale e logistico, specificamente individuate dall'Amministrazione finanziaria»;
   d) al comma 2, dopo le parole: «terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge» sono inserite le seguenti: «In ragione delle esigenze di tutela dell'affidamento degli operatori già titolari di autorizzazioni all'esercizio di un deposito fiscale, restano valide le autorizzazioni rilasciate alla data del 31 dicembre 2016».
67. 8. Fregolent.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, lettera a) dopo le parole Paesi non appartenenti all'Unione europea sono inserite le seguenti parole: ivi compresi i bunkeraggi sottoposti alle procedure doganali.
67. 9. Piccone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, lettera b), dopo le parole: stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito sono inserite le seguenti:, ovvero operante nell'ambito di un contratto di rete tra due o più depositi fiscali.
67. 10. Piccone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4), dopo la lettera b) è inserita la seguente: c) il deposito operi in situazioni particolari di tipo operativo, territoriale e logistico, specificamente individuate dall'Amministrazione finanziaria.
67. 11. Piccone.

  Al comma 2, dopo le parole: terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. inserire le seguenti: In ragione delle esigenze di tutela dell'affidamento degli operatori già titolari di autorizzazioni all'esercizio di un deposito fiscale, restano valide le autorizzazioni rilasciate alla data del 31 dicembre 2016.
67. 12. Piccone.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, lettera l), dopo le parole: «direttamente da un deposito fiscale», sono inserite le seguenti: «ovvero, in casi di comprovate esigenze logistiche di rifornimento, direttamente da un esercente autorizzato»;
   b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,», sono inserite le seguenti: «ovvero, nei casi di esercenti autorizzati in ragione di comprovate esigenze logistiche di rifornimento, gli estremi dell'autorizzazione ex articolo 25 del decreto legislativo n. 504 del 1995,»;
   c) all'articolo 4, comma 3, la parola: «fiscale» è soppressa; Pag. 144
   d) all'articolo 6, comma 3, la parola: «fiscale» è soppressa;
   e) all'articolo 7, comma 3, la parola: «depositario» è sostituita con la parola: «mittente» e la parola: «fiscale» è soppressa.
*67. 13. Fregolent.
(Approvato)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, lettera l), dopo le parole: «direttamente da un deposito fiscale», sono inserite le seguenti: «ovvero, in casi di comprovate esigenze logistiche di rifornimento, direttamente da un esercente autorizzato»;
   b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,», sono inserite le seguenti: «ovvero, nei casi di esercenti autorizzati in ragione di comprovate esigenze logistiche di rifornimento, gli estremi dell'autorizzazione ex articolo 25 del decreto legislativo n. 504 del 1995,»;
   c) all'articolo 4, comma 3, la parola: «fiscale» è soppressa;
   d) all'articolo 6, comma 3, la parola: «fiscale» è soppressa;
   e) all'articolo 7, comma 3, la parola: «depositario» è sostituita con la parola: «mittente» e la parola: «fiscale» è soppressa.
*67. 14. Piccone.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Nelle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, dovuta per fatti verificatisi anteriormente alla data del 1o aprile 2010, il soggetto passivo d'imposta può estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un importo pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa IVA per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, qualora dalla conclusione del procedimento penale instauratosi per i medesimi fatti non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato. È consentito al soggetto passivo di imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista nel periodo precedente; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato. I giudizi di cui al primo periodo sono sospesi a richiesta del soggetto obbligato che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
67. 15. Ferrari, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. Sono inclusi nei procedimenti di definizione agevolata vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni.
  7-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi Pag. 145dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore.
67. 16. Causi, Berretta.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quinto comma è sostituito dal seguente:
  «In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, entrambi di purezza pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale di altri metalli preziosi e per quelle di prodotti semilavorati di argento, di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore a 500 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione “inversione contabile” e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.»;
   b) al sesto comma, dopo la lettera d-quinquies), è inserita la seguente:
   «d-sexies) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d'oro che di altri metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, destinati ad essere fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva fusione o affinazione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto.».
67. 17. Causi, Donati, Ginato.
(Approvato)

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quinto comma, dopo le parole: «quelle di prodotti semilavorati» inserire la seguente: «entrambi»;
   b) al sesto comma, dopo la lettera d-quinquies), è inserita la seguente:
   «d-sexies) alle cessioni o importazioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».
67. 18. Causi.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, Pag. 146trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta a un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.« sono sostituite dalle seguenti: »Sempreché l'infedeltà dei visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
67. 19. Ribaudo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure per contrastare l'evasione del bollo auto).

  All'articolo 80 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 17, sono aggiunti i seguenti:
  17-bis. A decorrere dall'anno 2018, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dal presente articolo al comma 8, prima di effettuare la revisione ai veicoli soggetti alla revisione obbligatoria, devono verificare l'avvenuto pagamento, dell'anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, del veicolo oggetto di revisione.
  17-ter. Nel caso che la verifica prevista al comma 17-bis dia esito negativo, non è possibile procedere con la revisione del veicolo ed il suo proprietario è obbligato ad effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Il proprietario del veicolo è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento del bollo, solo a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente all'acquisto.
  17-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emana un decreto contenente le modalità tecniche e amministrative di accertamento dell'avvenuto pagamento, o della presenza del fermo amministrativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, e l'importo per l'attività prestata riconosciuto alle imprese di cui al comma 1, secondo periodo.
  17-quinquies. Le attività di verifica ai sensi del comma 17-bis sono soggette ai limiti ed alle sanzioni previste dai commi 15, 16 e 17 del presente articolo.
67. 01. Ribaudo.
(Approvato)

ART. 68.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del Pag. 147medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
  7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 50 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
68. 1. Marco Di Maio, Donati, Moretto.
(Approvato)

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis, valutato in 146 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
68. 2. Marco Di Maio, Donati, Moretto, Lodolini.
(Approvato)

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 della presente legge le parole 300 milioni sono sostituite con le parole 100 milioni.
68. 3. Piccone.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
  «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza Pag. 148del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.
68. 4. Ferrari, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 465, le parole: «aumentata dello 0,90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aumentata dell'1,50 per cento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 7.000.000;
   2018: – 7.000.000;
   2019: – 7.000.000.
68. 5. Ferrari, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
  7-bis. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000.
68. 6. Ferrari, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Web tax).

  1. Dopo l'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare, la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
68. 01. Marcon, Paglia, Melilla, Fassina.

Pag. 149

ART. 71.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta).

  Sopprimere l'articolo.

  Conseguentemente, per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente disposizione, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 340 milioni di euro. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
71. 1. Donati, Capozzolo, Morani, Vazio, Marco Di Maio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 71.
(Razionalizzazione e revisione della spesa pubblica).

  1. Entro la data del 15 febbraio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 340 milioni di euro. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
71. 2. Donati, Moretto, Marco Di Maio, Lodolini.

ART. 74.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che effettuano interventi di primo soccorso e di carattere sanitario, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-ter-1): euro 200»;
   b) dopo la nota II-ter è aggiunta la seguente: «II-ter-1) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento Pag. 150della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
74. 1. Fragomeli.
(Approvato)

  Dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. Al comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui al presente comma, riferite agli atti relativi all'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.»
  36-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai sensi del comma 36-bis.
74. 2. Sani, Dallai.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Al fine di tutelare i cittadini in temporanea difficoltà economica, in un'ottica di mutualità e sussidiarietà è istituito, presso Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – CONSAP –, il «Fondo di Solidarietà a sostegno del reddito» per intervenire nei casi di diminuzione reddituale del singolo e/o delle famiglie dovuti ad eventi improvvisi ed inaspettati dettati dalla crisi economica e lavorativa.
  36-ter. Il Fondo è costituito come patrimonio separato da CONSAP al quale sono demandate le funzioni di gestione e di controllo ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  36-quater. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi delle società creditrici e dai contributi dei soggetti debitori apposti in fattura. I costi connessi alla gestione del Fondo sono a carico del patrimonio del Fondo medesimo.
  36-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è approvato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto del Fondo. Lo Statuto indica la composizione e le modalità di nomina degli organi e i principi generali di funzionamento del Fondo. In particolare lo Statuto stabilisce le modalità di convocazione e di approvazione degli atti del Fondo, i limiti e i criteri per i contributi annuali di cui al comma 36-quater, avendo riguardo alla fissazione del limite massimo di contribuzione da parte dei soggetti debitori che non deve in ogni caso superare il 10 per cento del totale della contribuzione e le modalità di nomina e composizione dell'organo deputato alla revisione dei conti.
74. 3. Petrini.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis): I depositi delle Amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali.
74. 4. Petrini, Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Pag. 151Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
(Approvato)

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b) secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: «esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio» inserire le seguenti: «, ovvero agenti esattori a tutela del credito, esercenti attività professionale autonoma sotto forma di lavoro autonomo a partita IVA, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, ricondotta al mandato con rappresentanza, con imprese titolari della licenza per l'attività di recupero crediti di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 190 milioni di euro annui.
74. 5. Currò.
(Approvato)

ART. 76.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ai Centri costituiti dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 1, primo periodo della lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, salvo che il fatto non costituisca reato. Sia l'Amministrazione finanziaria che i Centri di cui al periodo precedente rinunciano ai relativi giudizi in corso, con salvezza dei giudicati formatisi, con estinzione dei giudizi.
74. 6. Causi.

  Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Disposizioni in favore degli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, lettera a), aggiungere in fondo, il seguente periodo: «o coloro che li abbiano ricevuti a titolo non oneroso da uno o più parenti fino al secondo grado o da congiunto o convivente more uxorio, che li avessero acquistati in un rapporto negoziale diretto con la suddetta Banca in liquidazione o che ne fossero in possesso in seguito a suddivisione di una iniziale contestazione di titoli acquistati secondo le medesime modalità;»
   b) all'articolo 9 comma 6, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».
76. 01. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Disposizioni in favore degli investitori in banche in liquidazione).

  1. All'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «o coloro che li abbiano Pag. 152ricevuti a titolo non oneroso da uno o più parenti fino al secondo grado o da congiunto o convivente more uxorio, che li avessero acquistati in un rapporto negoziale diretto con la suddetta Banca in liquidazione, ovvero che ne fossero in possesso in seguito a suddivisione di una iniziale contestazione di titoli acquistati secondo le medesime modalità.».
76. 02. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Proroga del termine di scadenza per la richiesta di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta per gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».
76. 03. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

ART. 78.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e-bis), le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018,»;
   b) alla lettera i-quinquies) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le spese, per il medesimo limite di importo per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni culturali riconosciute, musicali, teatrali o che comunque contribuiscano alla crescita culturale, sociale e civile dei minori e ad istituti abilitati che propongano corsi di lingue straniere, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro annui.
78. 1. Currò, Prodani.
(Approvato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e-bis), le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018,»;
   b) alla lettera i-quinquies) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le spese, per il medesimo limite di importo, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni culturali, musicali, teatrali o che comunque contribuiscano alla crescita culturale, sociale e civile dei minori e ad istituti abilitati che propongano corsi di lingue straniere, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Pag. 153

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro annui.
78. 2. Currò, Prodani.

ART. 81.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
  2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
  3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
  5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
  6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
  9. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
81. 01. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4127-bis, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, limitatamente alle parti di competenza;
   evidenziato innanzitutto come la struttura dei documenti di bilancio abbia subito rilevanti modifiche a seguito della recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, alla luce della quale i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale e articolata in due sezioni;
   ricordato che la dimensione della manovra, sia con riguardo al suo ammontare sia relativamente alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere gli obiettivi di sostegno della crescita prefigurati nei documenti programmatici di bilancio e, nel contempo, a mantenere il percorso di consolidamento fiscale da tempo in corso, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio (Medium Term Objective – MTO) nel 2019;
   sottolineato come tale percorso prevedesse, nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016, un deficit di bilancio (indebitamento netto) che, rispetto al dato tendenziale (cioè il deficit che si determinerebbe in assenza di manovra) dello 1,6 per cento di PIL, si posizionava al livello programmatico di 2,0 punti di PIL nel 2017, poi aumentato nel Documento programmatico di Bilancio (DPB) a 2,3 punti percentuali di PIL;
   rilevato come tale obiettivo di disavanzo – inferiore al 3 per cento del 2014 ed al 2,6 del 2015 – è la risultante di interventi espansivi e di misure di contenimento: i primi costituiti dalla cosiddetta sterilizzazione delle clausole di salvaguardia – vale a dire la decisione di non procedere ai previsti aumenti dell'IVA ed accise per il 2017 – che vale lo 0,9 per cento di PIL, cui si aggiungono misure espansive per lo sviluppo pari a un altro 0,6 per cento, al netto della spesa straordinaria per gli eventi eccezionali per terremoti e migranti per quasi 0,5 punti; le seconde volte al reperimento di risorse per circa 0,7 punti di PIL, basate su riduzioni di spesa e aumenti di gettito derivanti da una maggiore compliance fiscale (efficientamento dei meccanismi di riscossione IVA, estensione della voluntary disclusure), nonché delle aste per le frequenze della telefonia mobile;
   considerato che la misura complessiva della manovra incorpora anche gli Pag. 155effetti del decreto-legge fiscale n.193 del 2016, che produce per il 2017 risorse per circa 4,2 miliardi, destinate per un importo quasi pari (mediante versamento ad un apposito fondo) a copertura degli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio;
   evidenziato come le predette maggiori entrate derivino da misure finalizzate a migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente, attraverso un nuovo ruolo attribuito all'amministrazione fiscale, che si sta evolvendo da mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, sottoposte a controlli successivi, a promotore della tax compliance dei contribuenti mediante l'acquisizione e la processabilità – in tempo reale – delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende; tale nuovo approccio, avviato con la dichiarazione precompilata introdotta lo scorso anno, si arricchisce ora dell'acquisizione periodica dei dati delle fatture, volta a consentire un'azione di confronto pre-dichiarativo improntato alla trasparenza;
   sottolineato come tali risorse, insieme a quelle derivanti, per il solo anno 2017, dalla voluntary disclosure (pari a 1.600 milioni di euro, come stabilito dall'articolo 86 del disegno di legge di bilancio) siano destinate – nella stessa manovra di bilancio – al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica, intervenendo, tra l'altro:
   mediante la proroga e il rafforzamento della disciplina sulla maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico;
    mediante l'introduzione di una nuova disciplina dell'imposta sul reddito imprenditoriale (con l'istituzione dell'IRI) finalizzata a favorire anche la capitalizzazione delle imprese;
    mediante la proroga e l'introduzione di detrazioni fiscali per le spese relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie, di riqualificazione energetica, nonché per interventi antisismici;
   segnalate, tra le misure fiscali rivolte a favorire la crescita e l'occupazione:
    la modifica della disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE), che viene estesa alle persone fisiche, alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria;
    l'estensione al 31 dicembre 2020 del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con incremento al 50 per cento della misura dell'agevolazione e innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario;
    l'introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cosiddette imprese minori assoggettate a contabilità semplificata;
    l'introduzione della disciplina del gruppo IVA, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi;
    l'esenzione da IRPEF, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
    l'estensione degli incentivi fiscali per le start-up innovative e per le PMI innovative;
    la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione;
    l'esenzione fiscale per i redditi derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (cosiddetti Pag. 156PIR), con l'obbligo di investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI;
   evidenziato l'impegno del Governo a stimolare gli investimenti in conto capitale, attraverso l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica;
   sottolineata, sotto il profilo della riduzione della pressione fiscale, la conferma per l'anno 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 2 del disegno di legge di bilancio, in materia di detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e prevenzione del rischio sismico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire, ai soggetti beneficiari della detrazione, di optare per la cessione del credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disciplina fiscale per le locazioni brevi;
   c) con riferimento all'articolo 12 del disegno di legge di bilancio, in materia di esclusione delle SGR dall'addizionale IRES del 3,5 per cento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere tale esclusione anche alle società di gestione del risparmio e alle società di intermediazione mobiliare;
   d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre le imposte immobiliari a favore degli enti fieristici;
   e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite sui crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione;
   f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre agevolazioni per il settore tessile e della moda, sotto forma di detassazione del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, finalizzato alla realizzazione di campionari;
   g) con riferimento all'articolo 18, commi da 11 a 25, del disegno di legge di bilancio, in materia di piani individuali di risparmio a lungo termine – PIR, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre da cinque a tre anni il periodo obbligatorio di investimento ai fini delle agevolazioni fiscali nel caso di strumenti finanziari di piccole e medie imprese;
   h) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure per rendere i sistemi finanziari più efficienti attraverso l'uso della tecnologia;
   i) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un regime IVA agevolato per i servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario;
   l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridefinire la disciplina riguardante la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi erariali e regionali a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;
   m) valuti la Commissione di merito l'opportunità di istituire posizioni organizzative non dirigenziali per l'espletamento delle attività istituzionali delle agenzie fiscali;
   n) valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire agli enti locali anche per il 2017 di realizzare operazioni di rinegoziazione dei mutui;
   o) con riferimento all'articolo 67 del disegno di legge di bilancio, che introduce misure antielusive e di contrasto all'evasione, valuti la Commissione di merito Pag. 157l'opportunità di concedere all'amministrazione finanziaria la facoltà di autorizzare depositi fiscali di minori dimensioni per particolari situazioni di tipo logistico, operativo e territoriale;
   p) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere ulteriormente il meccanismo dell'inversione contabile in ambito IVA (cosiddetto reverse charge) nel settore orafo;
   q) con riferimento all'articolo 67 del disegno di legge di bilancio, che introduce misure antielusive e di contrasto all'evasione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di concedere ai centri di assistenza fiscale la possibilità di presentare una dichiarazione rettificativa in caso di errore nell'apposizione del visto di conformità;
   r) con riferimento all'articolo 67 del disegno di legge di bilancio, che introduce misure antielusive e di contrasto all'evasione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure volte a contrastare l'evasione del bollo auto;
   s) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in modo inequivocabile le caratteristiche delle imprese individuali che sono escluse dal pagamento dell'IRAP per l'assenza dell'autonoma organizzazione;
   t) valuti la Commissione di merito l'opportunità di innalzare ulteriormente la franchigia IRAP a favore delle imprese di ridotte dimensioni;
   u) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre l'imposta di registro in misura fissa se il trasferimento avviene a favore delle ONLUS che effettuano interventi di primo soccorso e di carattere sanitario;
   v) valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dalle disposizioni sul bail-in introdotte dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i depositi delle amministrazioni statali e degli enti territoriali;
   z) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la deduzione delle spese relative ai veicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale dagli agenti esattori a tutela del credito;
   aa) valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare, per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175), la sanzione prevista per i centri di assistenza fiscale in caso di visto infedele, qualora il fatto non costituisca reato;
   bb) con riferimento all'articolo 78, comma 2, del disegno di legge di bilancio, in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di innalzare ulteriormente l'importo della detrazione.