Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2016
743.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Atto n. 353.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni II e XII,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    lo schema di decreto legislativo in discussione – in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013-secondo semestre) e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega dettati in via generale dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (legge di delegazione europea 2013) – reca l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi;
    attraverso la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca reato» le violazioni del predetto regolamento che nel caso concreto potrebbero determinare un pericolo per la salute umana sono punite dalla norma penale anche nel caso in cui sia prevista una sanzione di natura amministrativa, in attuazione del principio previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, secondo cui gli interessi costituzionalmente protetti, tra i quali vi è il diritto alla salute, rientrano nell'ambito della tutela penale,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 17

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Atto n. 353.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  Le Commissioni II e XII,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella Legge di delegazione europea per il 2013 – secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154), reca l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (articolo 1);
    le disposizioni contenute nell'atto in esame hanno ad oggetto un apparato sanzionatorio per le violazioni relative alla normativa in materia di immissione sul mercato e di uso di mangimi;
    detto apparato sostituisce ed integra il sistema sanzionatorio, già previsto, dalla normativa vigente, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti europei;
    sono, pertanto, abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7 del decreto legislativo n. 45 del 1997, relativi alla medesima materia;
    l'articolo 1 limita l'intero provvedimento e le relative sanzioni alle sole materie prime per mangimi e ai mangimi composti laddove, invece, sulla base di quanto previsto dal regolamento 767, alcune sanzioni (articoli 3,4) potrebbero avere una portata più ampia, facendo riferimento ai mangimi in generale,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 1, si sopprima lo specifico riferimento alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti.
Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Pag. 18

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Atto n. 353.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni II e XII,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    lo schema di decreto legislativo in discussione – in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013-secondo semestre) e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega dettati in via generale dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (legge di delegazione europea 2013) – reca l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi;
    attraverso la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca reato» le violazioni del predetto regolamento che nel caso concreto potrebbero determinare un pericolo per la salute umana sono punite dalla norma penale anche nel caso in cui sia prevista una sanzione di natura amministrativa, in attuazione del principio previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, secondo cui gli interessi costituzionalmente protetti, tra i quali vi è il diritto alla salute, rientrano nell'ambito della tutela penale;
   osservato che:
    l'articolo 1 limita l'intero provvedimento e le relative sanzioni alle sole materie prime per mangimi e ai mangimi composti laddove, invece, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 767 del 2009, alcune sanzioni (segnatamente quelle di cui agli articoli 3, 4 e 11) potrebbero avere una portata più ampia, facendo riferimento ai mangimi in generale,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: «relativamente alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti».

Pag. 19

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Atto n. 356.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni II e XII,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in esame – predisposto in base alla disciplina della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 154 del 2014 – recante l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (Atto n. 356);
   rilevata l'appropriatezza del sistema sanzionatorio stabilito, ai sensi del quale la misura della sanzione è più elevata qualora la violazione riguardi un'indicazione sulla salute dei consumatori (anziché un'indicazione nutrizionale),
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE.