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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2017
758.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06685 Latronico: Sblocco dei bandi per le risorse, previste nell'ambito delle zone franche urbane, a favore della città di Matera.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al rifinanziamento delle agevolazioni previste per le Zone Franche Urbane previste dall'articolo 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014, richiamato dall'On.le Interrogante, l'attuazione della previsione legislativa ha condotto all'elaborazione di uno schema di decreto ministeriale, da sottoporre all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del previsto concerto.
  Il citato schema di decreto ministeriale è finalizzato a introdurre modifiche al decreto interministeriale 10 aprile 2013 che, voglio ricordare, riguarda le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza».
  Le modifiche introdotte si sono rese necessarie, da un lato, per adeguare le disposizioni contenute nel predetto decreto interministeriale alle previsioni del nuovo Regolamento UE n. 1407/2013 sui contributi de minimis – che ha sostituito, con decorrenza 1o luglio 2014, il precedente Regolamento UE n. 1998/2006, introducendo il concetto della cosiddetta «impresa unica» alla quale deve essere riferito il plafond massimo dell'aiuto de minimis concedibile – e, dall'altro, al fine di introdurre meccanismi di maggiore efficacia dell'intervento.
  Comunico infine che il decreto è attualmente al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione della firma ai fini del concerto e al momento, si è in attesa che il decreto sia restituito a questo Ministero al fine di poter concludere l’iter procedurale.

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ALLEGATO 2

5-09707 Ribaudo: Strategie di mercato della compagnia Esso.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con tale interrogazione viene segnalato che dal 2010 la multinazionale statunitense Exxon Mobil Corporation (una delle principali compagnie petrolifere di importanza mondiale), che opera sul mercato europeo con il marchio Esso, ha lanciato un piano per la vendita di pacchetti d'impianti di distribuzione carburante mediante un nuovo modello organizzativo denominato «modello grossista».
  Con tale modello, si prevede la cessione di rami d'azienda composti da gruppi di stazioni di servizio e la stipula di specifici accordi commerciali per la fornitura di carburanti a marchio Esso.
  Lo stesso è stato già adottato dalla Esso Italiana in alcune aree ed è in corso di sviluppo in altri mercati sul territorio nazionale per continuare a competere sul mercato nel lungo periodo.
  È stato scelto anche da altre affiliate del gruppo Exxon Mobil in Europa. Infatti in Belgio, Olanda, Lussemburgo, Regno Unito e Francia le reti di distribuzione carburanti delle Società del gruppo Exxon Mobil sono già integralmente passate al modello «grossista con marchio».
  In Italia, tali cessioni sono state negli anni oggetto del vaglio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, organismo deputato a verificare l'operazione. In tutti i casi l'AGCM ha deliberato il «non luogo a procedere», non rilevando che tali operazioni possano determinare la costituzione di una posizione dominante nei mercati di distribuzione di carburante o comunque tale da eliminare o ridurre in misura significativa le condizioni di concorrenza.
  Il Ministero dello sviluppo economico è a conoscenza di tali vicende e, in relazione al coinvolgimento degli attuali gestori, la Esso ha comunicato che, con la firma dell'accordo di cessione tra le parti, la notizia diviene pubblica e quindi inevitabilmente nota anche ai gestori stessi. Quest'ultimi sono sempre informati circa l'operazione man mano che la fase di transizione procede.
  La Esso ha aggiunto, inoltre, che ove previsto dal contratto, i gestori, come «contraenti trasferiti», ricevono una lettera non appena formalizzato l'atto preliminare, quattro/sei mesi prima del passaggio effettivo.
  Un'ulteriore comunicazione viene poi inviata a tutti i gestori al momento del passaggio di proprietà con la stipula dell'atto ricognitivo notarile. Secondo quanto previsto dalle norme vigenti, il processo non prevede il consenso dei gestori e si conclude, quindi, a prescindere dalla loro condivisione o meno. Tuttavia, ai sensi delle medesime norme, il singolo gestore può dare «disdetta» del suo comodato/fornitura se ritiene di averne motivo.
  Non sembra pertanto, che il trasferimento di ramo d'azienda, di per sé, possa generare alcun cambiamento delle condizioni previste dai contratti trasferiti, che passano all'acquirente senza modifiche o pregiudizi di sorta, né possa essere conseguenza diretta di un problema occupazionale.
  In linea di principio, infine, in un'economia di libero mercato, non si ravvisano i presupposti per un intervento normativo sull'operazione segnalata che comporta il passaggio degli impianti da un unico operatore a più soggetti, con conseguenze che potrebbero risultare addirittura migliorative o, almeno, ininfluenti per il mercato di riferimento, ferme restando ovviamente le prerogative dell'Autorità di regolazione del mercato.

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ALLEGATO 3

5-09901 Burtone: Prospettive industriali e occupazionali dell'azienda Ferrosud.
5-09902 Antezza: Prospettive industriali e occupazionali dell'azienda Ferrosud.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ai due atti di sindacato ispettivo parlamentare in titolo si dà risposta congiunta, stante l'analogia dei quesiti posti.
  Il 21 dicembre 2016, presso il Ministero dello sviluppo economico si è svolta la riunione riguardante l'azienda Ferrosud S.p.A.: all'incontro hanno partecipato rappresentanti dello stesso Ministero, della Regione Basilicata, gli Amministratori Delegati di Ferrosud S.p.A., assistiti dal loro avvocato, unitamente alle rappresentanze sindacali nazionali e territoriali di Fim, Fiom, Uilm e alle Rsu.
  Parlando della situazione produttiva, l'Amministratore Delegato ha dichiarato che il carico di lavoro attuale, almeno fino ad aprile 2017, è commisurato alle capacità produttive dell'azienda, dal momento che sono in produzione 30 carrozze per una commessa per Trenitalia e che si sta provando ad incrementare tale volume di altre 30 unità per il periodo successivo ad aprile. Allo stesso tempo, la società sta prendendo contatti con altre aziende per ulteriori commesse.
  L'azienda è in concordato preventivo, ma questo non pregiudica la partecipazione a gare. Nonostante ci siano difficoltà ad ottenere linee di credito dagli istituti bancari, la stessa non presenta un quadro economico finanziario preoccupante. Inoltre è in corso, presso la Regione Basilicata, l’iter autorizzativo per poter operare nel campo della demolizione delle carrozze ferroviarie e l'abbattimento di rifiuti inquinanti, in modo da poter partecipare a gare per l'aggiudicazione di lavori anche in questi settori.
  Il legale di Ferrosud S.p.A. ha dichiarato che il concordato preventivo, omologato nel 2011, ha la durata di cinque anni e prevede la vendita del sito industriale, di circa 50 mila mq, e il successivo ri-affitto all'azienda Ferrosud. Finora non ci sono stati acquirenti. Il legale ha aggiunto che sono in corso interlocuzioni con gli istituti di credito per chiarire che l'azienda possiede tutti i requisiti finanziari e patrimoniali per ottenere linee di credito.
  La Regione Basilicata, ha confermato il forte interesse per l'azienda Ferrosud e la disponibilità a sostenerla con tutti gli strumenti disponibili. Per quanto riguarda la concessione delle autorizzazioni per lo smantellamento delle vetture, il rappresentante regionale ha affermato che l'istanza sarebbe stata riportata ai soggetti competenti.
  Le OO.SS. hanno sottolineato che ci sono molti elementi di incertezza circa il futuro dell'azienda sia da un punto di vista industriale, sia da un punto di vista finanziario. Il settore sta attualmente subendo molte trasformazioni ed un processo di concentrazione su alcuni grandi player che si sono aggiudicati importanti commesse per il lungo periodo, estromettendo le aziende più piccole. Inoltre, le aziende del settore hanno bisogno di stabilità finanziaria e linee di credito dagli istituti bancari: per questo motivo è stato Pag. 89richiesto al Ministero dello sviluppo economico un monitoraggio a scadenze ravvicinate tramite il tavolo tecnico di confronto.
  A tale riguardo, comunico che il prossimo tavolo di monitoraggio del Ministero dello sviluppo economico sarà riconvocato per il giorno 16 febbraio 2017.

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ALLEGATO 4

5-10186 Rigoni: Procedure di cessione della società Sanac Spa e prospettive produttive e occupazionali dei suoi stabilimenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, con decreto ministeriale del 4 gennaio 2016, il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato l'esecuzione del Programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo a Ilva S.p.A. e alle altre società del medesimo gruppo, tra cui Sanac S.p.A. In particolare, l'operazione prevede (paragrafo 5.4 del programma) il trasferimento, in una logica di discontinuità, ad una o più Newco della gestione degli attivi imprenditorialmente strategici facenti capo ad ILVA ed alle altre società in amministrazione straordinaria, fermo restando il necessario svolgimento di ulteriori approfondimenti volti alla puntuale definizione del perimetro dei rami d'azienda.
  La procedura di trasferimento di detti complessi è stata avviata mediante avviso, pubblicato sulla stampa nazionale ed estera, il 5 gennaio 2016.
  Nell'invito, è stato ribadito – in coerenza con il programma – che l'operazione ha ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle società in amministrazione straordinaria e potrà essere perfezionata con il partner – anche tramite società di nuova costituzione – mediante cessione o concessione in affitto, con opzione d'acquisto, dei medesimi complessi aziendali (2.1.). Scopo dell'operazione è di preservare la continuità operativa dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria con idonee garanzie di mantenimento di adeguati livelli occupazionali, (...) assicurando altresì la discontinuità, anche economica, della gestione dei medesimi complessi aziendali (2.2.).
  A seguito della raccolta delle manifestazioni di interesse (29, di cui 17 da parte di soggetti italiani e 12 da parte di soggetti stranieri) e della relativa verifica sulla rispondenza dei criteri di ammissione delle stesse alle successive fasi della procedura, sono state ritenute ammissibili 25 manifestazioni di interesse. Tra queste, 12 soggetti hanno manifestato interesse limitatamente a specifiche società del grupppo, tra cui in particolare, la Sanac e la Innse Cilindri.
  Pertanto, i Commissari straordinari, tenuto conto degli esiti della sollecitazione al mercato ed in coerenza con quanto previsto dallo stesso programma di cessione che, in una logica di discontinuità economica, consente la dismissione dei complessi aziendali del gruppo attraverso l'aggiudicazione a più soggetti e la definizione del perimetro degli stessi in corso di procedura, hanno ritenuto opportuno, al fine di assicurare il miglior esito del processo di cessione, dare corso a procedure selettive autonome e separate per Innse Cilindri e Sanac.
  In data 1o marzo 2016 hanno, dunque, comunicato ai soggetti partecipanti alla fase successiva della procedura che l'operazione di trasferimento avrebbe riguardato soltanto Ilva, Ilva Servizi Marittimi, Ilvaform, Taranto Energia, Socova e Tillet; mentre i complessi aziendali di Sanac e Innse Cilindri avrebbero formato oggetto di separate procedure di trasferimento.
  Sanac S.p.A. è una società integralmente posseduta da Ilva S.p.A. per il tramite della controllata al 100 per cento Ilva Commerciale S.r.l., operante nel settore della produzione e commercializzazione Pag. 91di materiali refrattari per l'industria siderurgica, vetraria e cementiera, con circa 430 dipendenti e con sede operativa a Gattinara. Dispone di quattro stabilimenti produttivi ed ha come mercato di riferimento quello nazionale (60 per cento del fatturato dipende da Ilva).
  Per quanto riguarda, in particolare, il procedimento di cessione, in data 12 dicembre 2016 si è tenuto presso il Mise un incontro del tavolo di crisi sulla situazione di Sanac. In tale sede è stato rappresentato, per quanto qui rileva, che la cessione separata di Sanac – al pari di Innse – mediante bando ad hoc è funzionale a massimizzare i valori di cessione e la soddisfazione dei creditori.
  La Procedura avrà ovviamente come scopo quello indicato dalla normativa che regola l'amministrazione straordinaria, ovvero la salvaguardia dei livelli occupazionali nell'ambito della cessione aziendale. I rappresentanti aziendali hanno inoltre evidenziato di aver avviato tutte le azioni necessarie, tra cui le azioni di bonifica e la nomina di un nuovo Direttore, (dottor Ruggero Cola), per rendere più trasparente il sistema aziendale anche al fine di una cessione a nuovi imprenditori. Hanno altresì sottolineato di aver già rilevato che esiste un interesse del mercato per un'azienda come Sanac e che sicuramente alcuni scenari interessanti potranno aprirsi a seguito della definizione del procedimento di Ilva.
  Il prossimo 2 febbraio, si terrà il successivo incontro del tavolo di crisi già aperto, come noto all'Onorevole interrogante, presso il Ministero dello sviluppo economico per dare alle OO.SS. l'informativa richiesta sui singoli stabilimenti.
  Il Ministero dello sviluppo economico avrà cura di aggiornare il Parlamento su quanto riferito, a seguito degli sviluppi della gestione commissariale e degli esiti del prossimo incontro.

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ALLEGATO 5

5-10194 Sibilia: Questioni relative al permesso di ricerca «Nusco».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il permesso di ricerca «Nusco», di cui all'atto in titolo, rilasciato con decreto ministeriale 21 ottobre 2010, successivamente rettificato con decreto ministeriale 25 febbraio 2011 era intestato alla Compagnia Generale Idrocarburi SpA (Cogeid SpA), rappresentante unico, e alla Italmin Exploration Srl, con quote rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento.
  In data 3 settembre 2016 la Italmin Exploration Srl ha richiesto l'attribuzione in capo a sé medesima delle quote della Cogeid SpA, considerato che il 3 maggio 2016 il tribunale di Alessandria ha dichiarato il fallimento della Cogeid SpA.
  Attualmente, la società Italmin Exploration Srl è in attesa della nomina a rappresentante unico, per poter accedere all’iter procedurale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Per tale motivo il Ministero dell'ambiente, sentito al riguardo, ha comunicato che ad oggi alla Direzione generale competente in materia, non risulta pervenuta alcuna istanza di valutazione ambientale per il pozzo Gesualdo 1 e, più in generale, non risultano in corso procedimenti relativi agli idrocarburi nella Regione Campania.
  Il Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza, sta procedendo nella valutazione, ai sensi dell'articolo 6, del decreto direttoriale del 15 luglio 2015, della capacità tecnica ed economica della Italmin Exploration Srl.
  Nel frattempo, in data 10 ottobre 2016, la stessa società ha chiesto la proroga della sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «Nusco» e, pertanto, il progetto è da considerarsi ancora valido, sebbene al momento sospeso, nelle more della successiva pronuncia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  In merito al quesito posto dall'interrogante relativamente alle linee programmatiche del Governo in materia energetica, si rappresenta che nell'ambito della programmazione strategica sovranazionale, descritta nel pacchetto clima-energia 20-20-20 e nella «Tabella di marcia per l'Energia 2050» dell'Unione europea, è stato adottato nel 2013 il documento di Strategia Energetica Nazionale, ancora valido, sebbene in corso di aggiornamento.
  Tale documento risulta prioritariamente orientato alla promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, ma prevede anche, sia pur in misura sussidiaria, il ricorso alla produzione nazionale di fonti fossili (gas e olio), ritenuto necessario a livello internazionale ai fini della sicurezza strategica degli approvvigionamenti nel processo di transizione verso la decarbonizzazione.
  Tuttavia, non esiste un meccanismo diretto di «sostituzione» di iniziative energetiche su base territoriale. Infatti, l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione energetica ed è attività libera.
  Inoltre, l'attività in questione è attività economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa, diversamente dalle attività in regime di Pag. 93concessione, quali quelle di coltivazione idrocarburi che sono comunque ad iniziativa di parte.
  Per stimolare l'iniziativa privata, il Governo mette a disposizione strumenti regolatori e incentivi economici, che hanno portato negli ultimi anni ad una forte crescita delle energie rinnovabili nel nostro Paese e al raggiungimento con largo anticipo del target del 17 per cento posto al 2020. Questa politica dovrà ora guardare ai nuovi ambiziosi target al 2030.
  Su base territoriale, lo sviluppo delle iniziative rimane legato alle scelte di uso del territorio regionale e locale, alle specifiche vocazioni dei territori e all'ottenimento o meno delle autorizzazioni, anche queste definite a livello regionale o locale.

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ALLEGATO 6

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. COM(2016) 283.

NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

  La X Commissione,
   premesso che il mercato unico digitale rappresenta una grande opportunità per l'Europa, ma richiede anche tutele più forti per i consumatori che si confrontano con gli attuali modelli di business e affrontano diverse modalità di acquisizione di beni e servizi, come l’e-commerce, nonché armonizzazione dei sistemi giuridici nazionali e migliore cooperazione tra le istituzioni competenti;
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016)283);
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento;
   premesso che la proposta in esame:

     si inserisce tra le iniziative, tra le quali in particolare la Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015)192), adottate dalla Commissione europea allo scopo di assicurare standard soddisfacenti di protezione dei diritti dei consumatori nel settore del commercio online;

     sostituisce integralmente la disciplina vigente, contenuta nel regolamento (CE 2006/2004), di cui contestualmente dispone l'abrogazione, mediante l'adozione di una normativa molto più articolata e dettagliata;

  trae origine da una specifica previsione della stessa normativa vigente la quale stabilisce esplicitamente che la Commissione europea effettui una valutazione degli esiti prodotti dalla sua applicazione e provveda, se del caso, a presentare le opportune integrazioni e correzioni. La proposta si basa, in effetti, su una valutazione esterna del funzionamento della normativa vigente avviata nel 2012, a cui hanno fatto seguito una consultazione pubblica (2013-2014), il vertice europeo dei consumatori nel 2013 e una valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione nel 2015;
   considerato che:

     la radicale revisione del regolamento n. 2006/2004 discende dalla constatazione che la normativa ivi contenuta, pur avendo segnato un progresso rispetto alla situazione preesistente, si è dimostrata tuttavia insufficiente a prevenire e sanzionare le infrazioni diffuse che si verificano simultaneamente in diversi Stati membri, con particolare riguardo al commercio elettronico;

     i dati a disposizione dimostrano, infatti, come il mancato rispetto delle norme che tutelano i consumatori genera la scarsa fiducia di questi ultimi – per il timore di abusi o di frodi – ed incide negativamente sulla disponibilità degli utenti ad operare con regolarità in ambito digitale effettuando acquisti su scala transnazionale. La Commissione europea denuncia, infatti, la persistenza, sui principali Pag. 95mercati al consumo, di un elevato livello di non conformità (tra il 32 e il 69 per cento) con le principali norme UE a tutela dei consumatori, a dimostrazione del fatto che il regolamento vigente non è in grado di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati;

     allo stesso modo, la persistenza di discipline nazionali fortemente differenti per quanto concerne le sanzioni applicabili in caso di violazioni non favorisce la realizzazione di un mercato unico e induce gli operatori a comportamenti ostruzionistici ai danni dei consumatori;

     la proposta di regolamento in esame risponde al duplice obiettivo di superare le significative discrasie e differenze tuttora esistenti nell'assetto giuridico della materia fra i diversi Paesi membri e di promuovere una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali competenti nel settore;

     allo stesso tempo, il carattere più puntuale della nuova disciplina sembra doversi attribuire anche alla rivendicazione, da parte della Commissione europea, di più ampi poteri di intervento allo scopo di accentrare taluni procedimenti, in modo da ridurre il margine di discrezionalità dei singoli Stati membri;

     la declinazione dei nuovi e più penetranti poteri alla Commissione sta tuttavia suscitando perplessità e reazioni critiche che si sono tradotte nell'adozione, da parte di alcuni Parlamenti nazionali, di pareri motivati per mancato rispetto del principio di sussidiarietà. Tra le questioni più controverse, particolare rilievo assume la previsione secondo la quale la Commissione può avviare un'azione comune senza consultare le autorità nazionali ma utilizzando le loro risorse. Tale previsione, a giudizio di molti, potrebbe determinare un vulnus del generale principio di leale collaborazione tra istituzioni europee e Paesi membri;

     allo scopo di rafforzare i presìdi a tutela degli utenti, la proposta introduce nuove tipologie di infrazioni rilevanti e include nel suo ambito di applicazione anche le cosiddette infrazioni diffuse e quelle cessate, ovvero alle infrazioni di breve durata cessate prima che possano essere messe in atto misure esecutive, ma che possono provocare un danno per i consumatori anche successivamente;

     peraltro, nonostante il maggior grado di dettaglio, in talune parti il nuovo testo potrebbe dare luogo ad incertezze interpretative. In particolare, la definizione delle infrazioni diffuse appare suscettibile di causare un'eccessiva dilatazione dell'ambito di applicazione del regolamento, per la circostanza, ad esempio, che prescinde dall'elemento soggettivo, come evidenziato da AGCM;

     la proposta opportunamente amplia i poteri minimi delle autorità competenti riguardo alla conduzione di indagini e all'esecuzione, al fine di superare le differenze nelle norme procedurali nazionali e nei poteri di controllo, tra le altre cose inserendo la possibilità di effettuare acquisti campione e acquisti in forma anonima (mystery shopping), di adottare provvedimenti provvisori, di bloccare siti web, di comminare sanzioni e di assicurare la compensazione dei consumatori in un contesto transfrontaliero;

     la proposta rafforza le regole sull'assistenza reciproca tra le autorità nazionali competenti e introduce meccanismi di coordinamento per affrontare le infrazioni diffuse, in taluni casi, tuttavia, in termini tali da imporre un utilizzo non pienamente efficiente delle risorse a disposizione delle stesse autorità, che potrebbero vedersi costrette ad istruire procedimenti che esse possono non considerare prioritari esclusivamente in ragione del principio di reciproca assistenza;
   tenuto conto che:

     presso il gruppo di lavoro «Consumatori» in seno al Consiglio UE, cui partecipano tutti gli Stati Membri nonché Pag. 96la Commissione, sono in corso negoziazioni sulla proposta di Regolamento in esame, lavori cui sta contribuendo anche l'Italia con osservazioni presentate dal MISE in collaborazione con AGCM;
     alcuni significativi progressi sono già stati conseguiti nel corso dei negoziati sinora svolti. Infatti, sulla base di proposte di compromesso avanzate dalla Presidenza slovacca, si è raggiunto un accordo su diversi aspetti che sembrano risolvere dubbi e riserve avanzati da più parti;
    un primo apprezzabile progresso è stato conseguito in sede negoziale per quanto concerne la definizione più determinata della fattispecie delle violazioni diffuse, di cui all'articolo 3. Nel testo di compromesso esse si caratterizzano per il fatto di coinvolgere almeno tre Stati membri (nel testo iniziale erano soltanto due) e per essere commesse contemporaneamente dallo stesso operatore, suo agente o distributore;
    i poteri e gli obblighi delle autorità competenti, di cui all'articolo 8, vengono parzialmente modificati. In linea generale, l'obiettivo, pienamente condivisibile, di assicurare più ampie garanzie a tutela dei consumatori deve essere perseguito in termini tali da assicurare l'effettività delle procedure attivabili, evitando di porre in essere strumenti e procedure di non agevole gestione concreta. Esemplari, al riguardo, appaiono talune disposizioni volte a garantire l'effettività del risarcimento del danno subito dai consumatori, le quali chiamano direttamente in causa le autorità competenti tenute a determinare gli importi da corrispondere e a stabilire i maggiori profitti conseguiti da restituire. Tali obblighi potrebbero risultare di difficile adempimento, quando si tratti di effettuare quantificazioni che si riferiscono ad una platea estremamente ampia di clienti (trattandosi, peraltro, di interessi collettivi). Per tale motivo, le modifiche in discussione in sede negoziale appaiono apprezzabili in quanto dirette ad individuare soluzioni praticabili ed efficaci verso i consumatori, cercando di evitare sovrapposizioni con la tutela giurisdizionale;
    i testi di compromesso hanno anche riequilibrato il riparto di poteri tra Commissione e autorità nazionali, facendo in particolare venir meno l'ipotesi di un avvio dell'azione comune senza consultare le autorità nazionali, ma utilizzandone le risorse, nel caso di infrazioni diffuse aventi carattere unionale;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime una valutazione positiva,
   con le seguenti osservazioni:
    a) l'obiettivo di un rafforzamento delle garanzie per i consumatori, che nella proposta si fonda essenzialmente sulle procedure e sugli strumenti di intervento, nonché sulla cooperazione tra le autorità nazionali e sui poteri della Commissione europea, potrebbe essere perseguito più efficacemente qualora le istituzioni europee assumessero un'iniziativa per rendere più omogenee le discipline nazionali, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio delle infrazioni;
    b) occorre, inoltre, garantire che il supporto all'attività delle autorità nazionali competenti più deboli non pregiudichi, nella logica della cooperazione e dell'assistenza reciproca, l'efficacia dell'azione delle autorità nazionali competenti più forti e strutturate. In sostanza, il sistema di cooperazione non dovrebbe inserire elementi di novità che comportino arretramenti per l'ordinamento nazionale;
    c) relativamente al riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo, unionali e nazionali, occorre trovare un soddisfacente punto di equilibrio che si prefigga di assicurare un effettivo e concreto progresso per quanto concerne la tutela dei consumatori, senza imporre modelli troppo rigidi e non dotati della necessaria Pag. 97flessibilità. A tal fine, appare apprezzabile l'ipotesi, inserita come opzione nell'ultimo testo di compromesso, volta ad attribuire alla Commissione il potere di suggerire alle autorità competenti di condurre appropriate indagini nel caso in cui si abbia il ragionevole sospetto di un'infrazione diffusa a carattere unionale. Appare allo stesso modo apprezzabile l'ipotesi per cui, in presenza di una violazione diffusa, in caso di mancato accordo tra le autorità competenti su chi debba assumere il ruolo di coordinatore e qualora anche la Commissione decida di non assumere tale ruolo, le medesime autorità competenti possano decidere di perseguire le azioni di enforcement nazionali, usando, se del caso, il meccanismo di mutua assistenza;
    d) con riferimento alle disposizioni che conferiscono alla Commissione la facoltà di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame stabilita all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, stante la delicatezza della materia e il rilievo delle situazioni giuridiche interessate, occorre valutare il rischio di un eccesso di intervento della Commissione stessa anche con riferimento ad aspetti che dovrebbero invece costituire oggetto di normativa di rango legislativo;
    e) si rileva l'opportunità di rafforzare le forme di coinvolgimento dei consumatori, incoraggiando una cooperazione, anche informale, tra loro e le autorità competenti, attivando feedback delle decisioni assunte e, in generale, un dialogo più incisivo con gli stakeholder.

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ALLEGATO 7

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. COM(2016) 283.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La X Commissione,
   premesso che il mercato unico digitale rappresenta una grande opportunità per l'Europa, ma richiede anche tutele più forti per i consumatori che si confrontano con gli attuali modelli di business e affrontano diverse modalità di acquisizione di beni e servizi, come l’e-commerce, nonché armonizzazione dei sistemi giuridici nazionali e migliore cooperazione tra le istituzioni competenti;
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016)283);
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento;
   premesso che la proposta in esame:
    si inserisce tra le iniziative, tra le quali in particolare la Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015)192), adottate dalla Commissione europea allo scopo di assicurare standard soddisfacenti di protezione dei diritti dei consumatori nel settore del commercio online;
    sostituisce integralmente la disciplina vigente, contenuta nel regolamento (CE 2006/2004), di cui contestualmente dispone l'abrogazione, mediante l'adozione di una normativa molto più articolata e dettagliata;
    trae origine da una specifica previsione della stessa normativa vigente la quale stabilisce esplicitamente che la Commissione europea effettui una valutazione degli esiti prodotti dalla sua applicazione e provveda, se del caso, a presentare le opportune integrazioni e correzioni. La proposta si basa, in effetti, su una valutazione esterna del funzionamento della normativa vigente avviata nel 2012, a cui hanno fatto seguito una consultazione pubblica (2013-2014), il vertice europeo dei consumatori nel 2013 e una valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione nel 2015;
   considerato che:
    la radicale revisione del regolamento n. 2006/2004 discende dalla constatazione che la normativa ivi contenuta, pur avendo segnato un progresso rispetto alla situazione preesistente, si è dimostrata tuttavia insufficiente a prevenire e sanzionare le infrazioni diffuse che si verificano simultaneamente in diversi Stati membri, con particolare riguardo al commercio elettronico;
    i dati a disposizione dimostrano, infatti, come il mancato rispetto delle norme che tutelano i consumatori genera la scarsa fiducia di questi ultimi – per il timore di abusi o di frodi – ed incide negativamente sulla disponibilità degli utenti ad operare con regolarità in ambito digitale effettuando acquisti su scala transnazionale. La Commissione europea denuncia, infatti, la persistenza, sui principali mercati al consumo, di un elevato livello di non conformità (tra il 32 e il 69 Pag. 99per cento) con le principali norme UE a tutela dei consumatori, a dimostrazione del fatto che il regolamento vigente non è in grado di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati;
    allo stesso modo, la persistenza di discipline nazionali fortemente differenti per quanto concerne le sanzioni applicabili in caso di violazioni non favorisce la realizzazione di un mercato unico e induce gli operatori a comportamenti ostruzionistici ai danni dei consumatori;
    la proposta di regolamento in esame risponde al duplice obiettivo di superare le significative discrasie e differenze tuttora esistenti nell'assetto giuridico della materia fra i diversi Paesi membri e di promuovere una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali competenti nel settore;
     allo stesso tempo, il carattere più puntuale della nuova disciplina sembra doversi attribuire anche alla rivendicazione, da parte della Commissione europea, di più ampi poteri di intervento allo scopo di accentrare taluni procedimenti, in modo da ridurre il margine di discrezionalità dei singoli Stati membri;
    la declinazione dei nuovi e più penetranti poteri alla Commissione sta tuttavia suscitando perplessità e reazioni critiche che si sono tradotte nell'adozione, da parte di alcuni Parlamenti nazionali, di pareri motivati per mancato rispetto del principio di sussidiarietà. Tra le questioni più controverse, particolare rilievo assume la previsione secondo la quale la Commissione può avviare un'azione comune senza consultare le autorità nazionali ma utilizzando le loro risorse. Tale previsione, a giudizio di molti, potrebbe determinare un vulnus del generale principio di leale collaborazione tra istituzioni europee e Paesi membri;
    allo scopo di rafforzare i presìdi a tutela degli utenti, la proposta introduce nuove tipologie di infrazioni rilevanti e include nel suo ambito di applicazione anche le cosiddette infrazioni diffuse e quelle cessate, ovvero alle infrazioni di breve durata cessate prima che possano essere messe in atto misure esecutive, ma che possono provocare un danno per i consumatori anche successivamente;
    peraltro, nonostante il maggior grado di dettaglio, in talune parti il nuovo testo potrebbe dare luogo ad incertezze interpretative. In particolare, la definizione delle infrazioni diffuse appare suscettibile di causare un'eccessiva dilatazione dell'ambito di applicazione del regolamento, per la circostanza, ad esempio, che prescinde dall'elemento soggettivo, come evidenziato da AGCM;
    la proposta opportunamente amplia i poteri minimi delle autorità competenti riguardo alla conduzione di indagini e all'esecuzione, al fine di superare le differenze nelle norme procedurali nazionali e nei poteri di controllo, tra le altre cose inserendo la possibilità di effettuare acquisti campione e acquisti in forma anonima (mystery shopping), di adottare provvedimenti provvisori, di bloccare siti web, di comminare sanzioni e di assicurare la compensazione dei consumatori in un contesto transfrontaliero;
    la proposta rafforza le regole sull'assistenza reciproca tra le autorità nazionali competenti e introduce meccanismi di coordinamento per affrontare le infrazioni diffuse, in taluni casi, tuttavia, in termini tali da imporre un utilizzo non pienamente efficiente delle risorse a disposizione delle stesse autorità, che potrebbero vedersi costrette ad istruire procedimenti che esse possono non considerare prioritari esclusivamente in ragione del principio di reciproca assistenza;
   tenuto conto che:
    presso il gruppo di lavoro «Consumatori» in seno al Consiglio UE, cui partecipano tutti gli Stati Membri nonché la Commissione, sono in corso negoziazioni sulla proposta di Regolamento in esame, lavori cui sta contribuendo anche l'Italia con osservazioni presentate dal MISE in collaborazione con AGCM;Pag. 100
    alcuni significativi progressi sono già stati conseguiti nel corso dei negoziati sinora svolti. Infatti, sulla base di proposte di compromesso avanzate dalla Presidenza slovacca, si è raggiunto un accordo su diversi aspetti che sembrano risolvere dubbi e riserve avanzati da più parti;
    un primo apprezzabile progresso è stato conseguito in sede negoziale per quanto concerne la definizione più determinata della fattispecie delle violazioni diffuse, di cui all'articolo 3. Nel testo di compromesso esse si caratterizzano per il fatto di coinvolgere almeno tre Stati membri (nel testo iniziale erano soltanto due) e per essere commesse contemporaneamente dallo stesso operatore, suo agente o distributore;
    i poteri e gli obblighi delle autorità competenti, di cui all'articolo 8, vengono parzialmente modificati. In linea generale, l'obiettivo, pienamente condivisibile, di assicurare più ampie garanzie a tutela dei consumatori deve essere perseguito in termini tali da assicurare l'effettività delle procedure attivabili, evitando di porre in essere strumenti e procedure di non agevole gestione concreta. Esemplari, al riguardo, appaiono talune disposizioni volte a garantire l'effettività del risarcimento del danno subito dai consumatori, le quali chiamano direttamente in causa le autorità competenti tenute a determinare gli importi da corrispondere e a stabilire i maggiori profitti conseguiti da restituire. Tali obblighi potrebbero risultare di difficile adempimento, quando si tratti di effettuare quantificazioni che si riferiscono ad una platea estremamente ampia di clienti (trattandosi, peraltro, di interessi collettivi). Per tale motivo, le modifiche in discussione in sede negoziale appaiono apprezzabili in quanto dirette ad individuare soluzioni praticabili ed efficaci verso i consumatori, cercando di evitare sovrapposizioni con la tutela giurisdizionale;
    i testi di compromesso hanno anche riequilibrato il riparto di poteri tra Commissione e autorità nazionali, facendo in particolare venir meno l'ipotesi di un avvio dell'azione comune senza consultare le autorità nazionali, ma utilizzandone le risorse, nel caso di infrazioni diffuse aventi carattere unionale;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una valutazione positiva,

  con le seguenti osservazioni:
   a) l'obiettivo del rafforzamento delle garanzie per i consumatori, che nella proposta si fonda essenzialmente sulle procedure e sugli strumenti di intervento, nonché sulla cooperazione tra le autorità nazionali e sui poteri della Commissione europea, deve essere perseguito anche con un'iniziativa delle istituzioni europee per rendere più omogenee le discipline nazionali che tutelano i consumatori, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio;
   b) occorre, inoltre, garantire che il supporto all'attività delle autorità nazionali competenti più deboli non pregiudichi, nella logica della cooperazione e dell'assistenza reciproca, l'efficacia dell'azione delle autorità nazionali competenti più forti e strutturate. In sostanza, il sistema di cooperazione non dovrebbe inserire elementi di novità che comportino arretramenti per l'ordinamento nazionale;
   c) relativamente al riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo, unionali e nazionali, occorre trovare un soddisfacente punto di equilibrio che si prefigga di assicurare un effettivo e concreto progresso per quanto concerne la tutela dei consumatori, senza imporre modelli troppo rigidi e non dotati della necessaria flessibilità. A tal fine, appare apprezzabile l'ipotesi, inserita come opzione nell'ultimo testo di compromesso, volta ad attribuire alla Commissione il potere di suggerire alle autorità competenti di condurre appropriate indagini nel Pag. 101caso in cui si abbia il ragionevole sospetto di un'infrazione diffusa a carattere unionale. Appare allo stesso modo apprezzabile l'ipotesi per cui, in presenza di una violazione diffusa, in caso di mancato accordo tra le autorità competenti su chi debba assumere il ruolo di coordinatore e qualora anche la Commissione decida di non assumere tale ruolo, le medesime autorità competenti possano decidere di perseguire le azioni di enforcement nazionali, usando, se del caso, il meccanismo di mutua assistenza;
   d) con riferimento alle disposizioni che conferiscono alla Commissione la facoltà di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame stabilita all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, stante la delicatezza della materia e il rilievo delle situazioni giuridiche interessate, occorre valutare il rischio di un eccesso di intervento della Commissione stessa anche con riferimento ad aspetti che dovrebbero invece costituire oggetto di normativa di rango legislativo;
   e) si rileva l'opportunità di rafforzare le forme di coinvolgimento dei consumatori, incoraggiando una cooperazione, anche informale, tra loro e le autorità competenti, attivando feedback delle decisioni assunte e, in generale, un dialogo più incisivo con gli stakeholder.