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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 febbraio 2017
762.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione (COM(2016) 690 final e Allegato).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

  La X Commissione,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione» (COM(2016)690) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016)721);
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
   premesso che:
    le proposte in oggetto si inseriscono in un contesto contrassegnato da un'accentuazione della competizione commerciale da parte di alcune economie emergenti, in particolare della Cina, che talora assume oggettivamente caratteristiche di vera e propria concorrenza sleale. Contemporaneamente, è in atto una discussione sull'eventuale riconoscimento alla medesima Cina dello status di economia di mercato;
    l'UE appare particolarmente vulnerabile nei confronti di pratiche commerciali sleali rispetto ad altri Paesi, come gli Stati Uniti, che applicano un numero maggiore di misure antidumping, con dazi spesso molto più alti. I differenziali dei dazi applicati da altri membri del WTO inducono la Cina a dirottare la sua produzione verso i mercati europei dove i dazi sono più bassi, con grave pregiudizio per la manifattura europea;
    clamoroso in tal senso è il caso del settore della siderurgia dove la crescita esponenziale della produzione e delle esportazioni cinesi, anche attraverso pratiche commerciali sleali, ha provocato la perdita di numerosi posti di lavoro in Europa;
   considerato che:
    la comunicazione COM(2016)690 sollecita gli Stati membri ad approvare Pag. 121con urgenza la proposta di regolamento COM(2013)192 volta a modernizzare gli strumenti di difesa commerciale;
    la proposta di regolamento COM(2016)721 prospetta, invece, l'introduzione di un nuovo metodo di calcolo del dumping sulle importazioni da Paesi in cui vi sono distorsioni del mercato o in cui lo Stato ha un'influenza pervasiva sull'economia, rispondendo così anche agli effetti prodotti dalla decadenza di alcune disposizioni del Protocollo di adesione della Cina al WTO relative ai criteri per la determinazione del dumping per le economie non di mercato;
    sulla proposta di regolamento COM(2013)192 si è prodotta una situazione di stallo per effetto del mancato accordo in sede di Consiglio. Oggetto di controversia è, in particolare, la permanenza o meno della cosiddetta regola del dazio inferiore, che consente alla Commissione di istituire i dazi a un livello inferiore al margine di dumping se tale livello è sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato ai prodotti dell'UE;
    l'Italia, che nel 2014, durante la Presidenza di turno, aveva tentato di raggiungere un compromesso sul testo, è tra i Paesi membri che vogliono eliminare la regola del dazio inferiore in quanto non sufficiente a tutelare le imprese europee di fronte al dumping praticato da alcuni partner commerciali, in particolare dalla Cina. Altri Paesi membri, invece, che hanno una più ridotta vocazione manifatturiera dell'Italia, sembrano orientati a mantenere la regola, nella speranza che ciò concorra ad acquisire maggiori investimenti dalla Cina;
    di fronte alla citata situazione di stallo, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento COM(2016)721 che, a suo giudizio, dovrebbe assicurare un livello di protezione antidumping adeguato attraverso la possibilità di utilizzare, in taluni casi, prezzi e valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni o i corrispondenti costi di produzione e di vendita di un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore che presenta distorsioni significative;
    la proposta di regolamento COM(2016)721 sembra costituire una sorta di espediente con il quale la Commissione tenta di aggirare la questione del riconoscimento della Cina quale economia di mercato, diventata urgente a causa della decadenza (12 dicembre 2016) di alcune disposizioni del Protocollo di adesione della Cina al WTO relative ai criteri per la determinazione del dumping per le economie non di mercato sospette di fare uso di strumenti commerciali sleali. In particolare, nelle more del riconoscimento della Cina come economia di mercato, il citato Protocollo prevede che per le importazioni dalla Cina si possano utilizzare metodologie alternative al metodo del valore normale per calcolare il margine di dumping;
    nel Consiglio affari esteri dell'11 novembre 2016, la Presidenza slovacca ha prospettato agli Stati membri un ulteriore testo di compromesso (si mantiene la regola del dazio inferiore, mentre è consentita l'applicazione di dazi più elevati del margine di pregiudizio solo a titolo di eccezione, in circostanze ben definite), sul quale non è stato tuttavia possibile raggiungere un accordo politico. L'Italia ha espresso una posizione di forte critica, anche nella riunione conclusiva del Coreper del 13 dicembre 2016, non ritenendo il testo di compromesso capace di proteggere gli interessi della manifattura europea e reputando, inoltre, l'impostazione proposta di fatto inattuabile;
    più in dettaglio, le perplessità italiane riguardano in particolare: la restrittiva definizione delle «raw material distortions»; la previsione del 20 per cento come limite minimo di componente distorsiva delle materie prime rispetto al costo di produzione del prodotto; l’interim review destinata nei primi due anni ad abbassare il livello dei dazi;
    le misure prospettate dalla Commissione europea appaiono eccessivamente Pag. 122indeterminate e vaghe nei loro riferimenti giuridici, potrebbero comportare l'apertura di un contenzioso con la Cina, per iniziativa della Cina stessa, davanti al WTO e, pertanto, sarebbe opportuno valutare criteri per la determinazione del dumping più certi e con un minore margine di discrezionalità;
    di conseguenza, nei negoziati in corso il Governo italiano si è espresso contro un eventuale riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina e per una soluzione legislativa che abbia come base la parte del paragrafo 15 del Protocollo di adesione della Cina al WTO rimasta in vigore anche dopo il 12 dicembre 2016. Ciò comporterebbe, a giudizio del Governo italiano, la piena rispondenza del regolamento antidumping di base dell'UE con le disposizioni antidumping del WTO e permetterebbe di evitare il riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione contraria,

  con le seguenti osservazioni:
   a) in linea generale, le proposte non garantiscono quel rafforzamento delle politiche commerciali dell'UE che appare necessario nel contesto attuale, tenuto conto della concorrenza molto aggressiva e spesso sleale esercitata da alcuni Paesi, in particolare dalla Cina, anche alla luce delle misure, rilevatesi più efficaci, praticate da tempo da alcuni partner, tra cui gli Stati Uniti d'America;
   b) in particolare non può essere mantenuta oltre la regola del dazio inferiore che, peraltro, non discende dalla regolamentazione WTO e costituisce uno specifico dell'ordinamento europeo che non trova riscontro in altri ordinamenti;
   c) nell'attuale situazione, non si può procedere al riconoscimento della Cina quale economia di mercato, non essendo soddisfatti i cinque criteri con cui l'UE ha valutato fino ad oggi lo status di economia di mercato. Peraltro, un ulteriore imprescindibile criterio da assumere deve essere individuato nella verifica del mancato ricorso al dumping sociale, ossia a pratiche produttive che si basano sullo sfruttamento dei lavoratori e sulla negazione di diritti irrinunciabili dei lavoratori stessi, ampiamente praticato da alcune economie, in particolare dalla stessa Cina;
   d) più in generale, le politiche antidumping europee devono basarsi su criteri certi e definiti, tali da non determinare situazioni di incertezza che possano porre gli operatori economici nell'impossibilità di conoscere le regole concretamente applicabili. Le disposizioni della proposta per la definizione di un valore normale di calcolo del dumping sembrano rimettere a una valutazione discrezionale la scelta di assumere i parametri indicati, ai quali non viene attribuito carattere vincolante. In proposito, le modifiche in sede negoziale dovrebbero andare nel senso di rendere meno aleatori e discrezionali i parametri previsti.