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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2017
768.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10597 Paglia: Questioni relative alla risoluzione anticipata di contratti in strumenti derivati stipulati tra il Governo italiano e Morgan Stanley.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si deve premettere che la cifra di 23,5 miliardi, richiamata dall'interrogante sulla scorta dell'articolo di stampa, assomma componenti non omogenee. Infatti, i flussi netti finanziari del quinquennio 2011-2015 sono risultati di 15,6 miliardi, mentre i 7,9 miliardi sono dati da allineamenti contabili del debito derivanti da riclassificazioni statistiche (Eurostat). Per rappresentare il quadro in termini relativi, il flusso finanziario netto di 15,6 miliardi si può confrontare con il totale della spesa per interessi nei cinque anni di 404,5 miliardi (circa 3,9 per cento) e l'incremento di debito di 7,9 miliardi con l'incremento totale di 321,2 miliardi (circa 2,5 per cento), sempre con riferimento allo stesso aggregato delle amministrazioni pubbliche. Si osserva, ulteriormente, che le spese per interessi da derivati, così come i potenziali impatti sul debito, sono inserite in tutti i documenti di programmazione finanziaria e nel Bilancio dello Stato. Non appare quindi congruo parlare di rischi di «voragine» nei conti pubblici.
  Con riguardo alle specifiche richieste, come già affermato in varie occasioni, tra il 2011 ed il 2012 furono chiusi buona parte dei contratti derivati in essere con la Morgan Stanley, evitando l'esercizio della clausola di estinzione anticipata e quindi il termine anticipato di tutti i contratti. La clausola di chiusura anticipata esisteva dal 1995 e, sebbene le soglie per attivarla fossero state superate da molti anni, non si è mai prospettata una tale eventualità.
  Si ricorda che l'obiettivo della clausola era quello di neutralizzare il rischio di credito della Repubblica Italiana, rischiosità percepita in maniera rilevante solo negli ultimi anni.
  Con riferimento alla disclosure relativa ai contratti, come ricordato dall'interrogante, la mancata pubblicazione degli stessi è stata motivata sulla base dei riflessi pregiudizievoli in termini di svantaggio competitivo, senza far riferimento a clausole di riservatezza presenti nei contratti stessi che inibissero tale diffusione.
  Non è mai stato posto in dubbio che i contratti derivati debbano essere forniti, ove richiesti, alla magistratura, come ad esempio è stato per quelli relativi alla Morgan Stanley in occasione dell'indagine svolta e conclusa con l'archiviazione.
  Pur non trattandosi di contratti «secretati», si ritiene tuttavia di dover ribadire il carattere di «riservatezza» dei contratti stessi.

Pag. 123

ALLEGATO 2

5-10598 Sibilia: Iniziative per accertare le cause della crisi bancaria, ai fini della tutela del risparmio, del lavoro e dell'economia nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in riferimento, si chiedono chiarimenti sulla problematica derivante dalla tesi che le banche possano creare moneta ex nihilo sotto forma di prestiti e che ciò «accresce l'indebitamento di famiglie e imprese», ritenendo, quindi, che la moneta bancaria sia la «vera causa della crisi della banche in difficoltà».
  Si premette in proposito che nel nostro sistema economico coesistono la moneta creata dalla Banca centrale, moneta fiat, e gli strumenti monetari creati dal sistema bancario, denominati anche moneta bancaria e costituiti in larga parte dai conti di deposito. La banca centrale controlla direttamente la creazione di moneta fiat e, attraverso strumenti, quali i tassi ufficiali e l'obbligo di riserva, influenza indirettamente anche la creazione di strumenti monetari da parte del sistema bancario.
  Nell'area dell'euro la moneta fiat, banconote e monete in circolazione più riserve di banca centrale, costituisce il 15,8 per cento della massa monetaria, considerata nella accezione che comprende strumenti più simili alla moneta, M1, cioè la somma di circolante e depositi in conto corrente (dati Bdl aggiornati a novembre 2016).
  Non vi è dubbio che il sistema bancario crei moneta tramite la concessione di finanziamenti da parte delle singole banche alle imprese e alle persone: i finanziamenti bancari significano risorse finanziarie disponibili e spendibili da parte di chi li riceve (appunto, imprese e persone). Tali risorse, sia che siano spese o semplicemente trasferite presso altre banche, danno origine ad un sistema di moltiplicazione dei depositi bancari utilizzabili come mezzi di pagamento (moneta bancaria). In questo modo non è la banca singola a creare moneta, ma è il sistema bancario nella sua totalità in virtù del meccanismo del cosiddetto moltiplicatore monetario.
  Al riguardo giova precisare che, sul piano della regolazione di tali dinamiche, sono stati introdotti limiti e vincoli precisi alla leva bancaria.
  È già intervenuto da tempo, infatti, il legislatore dell'Unione bancaria, che ha introdotto un indice di leva finanziaria (leverage ratio), con l'obiettivo di contenere l'accumulo di leva finanziaria nel settore bancario, al fine di evitare processi destabilizzanti di deleveraging che possano arrecare pregiudizio al sistema finanziario nel suo complesso e all'economia. È prevista la trasformazione del leverage ratio dal 2018 in un requisito patrimoniale di primo pilastro. Si fa presente che nel calcolo della misura dell'esposizione non è consentita la compensazione fra prestiti e depositi.
  Sono stati introdotti altri due indicatori quantitativi minimi, il liquidity coverage ratio e il net stable funding ratio, per controllare il rischio di funding e di liquidità, che assicurano che le banche dispongano di sufficienti attività liquide di elevata qualità e richiedono alle banche di finanziare la loro attività attingendo a fonti di approvvigionamento sufficientemente sicure.

Pag. 124

ALLEGATO 3

5-10599 Fragomeli: Correttivi all'imposizione IMU sugli immobili fieristici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta.
  Con riferimento alla qualificazione (attribuzione della categoria) delle unità immobiliari polifunzionali censite nelle categorie catastali del Gruppo «E», come indicato dagli Onorevoli interroganti, assumono rilievo le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto legislativo 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, laddove il Legislatore ha disposto che: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».
  Tale disposizione sancisce, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, una sorta di intrinseca incompatibilità tra la destinazione ad uso commerciale o industriale di un immobile e la possibile classificazione in categoria «E», fino al punto di prevedere che se un immobile, a tale uso destinato, sia ricompreso in una più ampia unità immobiliare in detta categoria classificata, l'immobile de quo, che abbia una propria autonomia funzionale e reddituale, debba essere necessariamente classificato in un diverso gruppo (cfr. C. Cass., 14 marzo 2012, nn. 4028, 4029 e 430).
  Alla luce del complessivo quadro di riferimento, pertanto, l'Agenzia ha precisato, con la circolare n. 4/T del 2007, che sono censibili nella categoria E/4 le unità immobiliari destinate a fiera, spazi espositivi, mostre, mercati e simili costituite soprattutto da aree scoperte, saltuariamente attrezzate con strutture e stand amovibili per le esigenze espositive, e con modeste costruzioni destinate a soddisfare alcune esigenze primarie (biglietteria, servizi igienici, accoglienza, eccetera).
  Laddove, invece, si tratti di compendi composti da più fabbricati ed aree con diverse utilizzazioni sia riguardo all'uso specifico che alla periodicità dello stesso uso nell'arco dell'anno, è necessario provvedere alla suddivisione del complesso in relazione alle diverse porzioni a destinazione omogenea, attribuendo a ciascuna di esse la corretta categoria catastale di tipo commerciale (D/8 o C/1), al fine di individuare, separatamente, gli immobili destinati alla mera esposizione delle merci e ai servizi strettamente correlati (quali biglietterie, padiglioni espositivi, eccetera) e quelli ad altra destinazione (quali quelli destinati alla vendita di beni e servizi).
  Delineati in tal modo i profili concernenti la classificazione catastale degli immobili in argomento, la proposta di modifica prospettata dagli Onorevoli interroganti dovrebbe comunque essere riferita non solo all'IMU ma anche al tributo per i servizi indivisibili (TASI).
  Ai sensi dell'articolo 1 comma 380, lett. f), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) è riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre i comuni possono aumentare detta aliquota fino a 0,3 punti percentuali per acquisirne il relativo gettito.Pag. 125
  Conseguentemente, l'eventuale accoglimento della proposta comporterebbe una perdita di gettito, che riguarderebbe in prevalenza lo Stato relativamente alla quota di IMU calcolata ad aliquota di base ed i comuni relativamente all'eventuale maggiorazione IMU deliberata nonché alla TASI gravante sugli stessi.
  Una puntuale quantificazione della perdita di gettito potrebbe essere effettuata solo qualora fossero definite preventivamente le modalità attuative della proposta, in termini di riduzione della rendita catastale degli immobili in argomento, come auspicato dagli Onorevoli interroganti.

Pag. 126

ALLEGATO 4

5-10600 Busin: Inclusione degli interessi moratori ai fini della determinazione del tasso usurario.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in riferimento l'onorevole Busin chiede chiarimenti sui criteri di determinazione del cosiddetto «tasso soglia», in relazione all'applicazione della vigente normativa in materia.
  Al riguardo, giova preliminarmente precisare che la legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni e spese connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.
  Ed è proprio la Banca d'Italia che, interessata della questione esposta dall'onorevole interrogante, ha richiamato i chiarimenti forniti sull'applicazione della legge antiusura nonché le emanate istruzioni applicative («Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio»), che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento, con le quali vengono stabiliti i criteri di rilevazione e di calcolo dei tassi, a cui gli intermediari devono attenersi per assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla medesima legge n. 108/1996.
  In tale contesto, si chiarisce, inoltre, quali siano le proprie specifiche competenze in materia.
  La Banca d'Italia, in particolare:
   effettua la rilevazione trimestrale, verificando, in tale sede, che gli intermediari rispettino il limite delle soglie di usura; poiché la rilevazione raccoglie dati aggregati per intermediario, categoria e classe di importo, le verifiche trimestrali riguardano dati medi, non riferiti alle singole operazioni;
   nell'ambito dei controlli effettuati presso gli intermediari dagli ispettori di vigilanza, verifica la funzionalità delle procedure di calcolo del TEG e di segnalazione trimestrale, sulla base delle regole previste nelle Istruzioni. Eventuali disfunzioni procedurali sono comunicate agli organi aziendali, cui vengono richiesti i necessari interventi correttivi. L'attuazione di tali interventi determina la restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite; gravi carenze organizzative e procedurali sono sanzionate sulla base delle norme del Testo Unico Bancario;
   nel corso delle verifiche di trasparenza, controlla che le tabelle con i tassi soglia siano correttamente esposte e pienamente accessibili alla clientela;
   esamina gli esposti, secondo le linee guida indicate sul sito internet, fermo restando che non può pronunciarsi nel merito delle controversie, anche quando riguardino i tassi applicati;
   provvede a segnalare all'Autorità Giudiziaria gli aspetti di possibile rilevanza penale riscontrati nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

  Per quanto riguarda, nello specifico, gli interessi moratori, questi ultimi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.Pag. 127
  L'esclusione si giustifica quindi con l'obiettivo di rilevare l'andamento del tasso d'interesse corrispettivo, quale tasso fisiologico e non inquinato da componenti di spesa connesse con patologie del credito.
  Attualmente i decreti trimestrali emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che stabiliscono i tassi soglia, riportano il risultato di un'indagine campionaria condotta dalla Banca d'Italia già nel 2002, in base alla quale: «la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali».
  L'esclusione evita, altresì, di considerare nella media operazioni con andamento anomalo e quindi di far salire i tassi medi con effetti distorsivi anche per i clienti in regola con i pagamenti. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio, potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
  Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
  Dunque, non è parte, allo stato attuale, della composizione del tasso soglia, dato che la mora ha caratteristica eventuale e non necessaria, così come le estinzioni anticipate, che avvengono solo nei casi decisi dal cliente, e non sono imposte dall'intermediario finanziario.

Pag. 128

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373);
   evidenziato come il provvedimento costituisca un fondamentale elemento nel quadro degli strumenti posti in essere in favore dei titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa;
   rilevato come il sistema di tutela dei predetti investitori si sostanzi innanzitutto nel Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore di investitori persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti, che hanno acquistato strumenti finanziari subordinati emessi dalle citate quattro banche, istituito dall'articolo 1, commi 855 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, al quale i soggetti interessati possono accedere attraverso due meccanismi alternativi: da un lato, la procedura arbitrale (prevista dal comma 858 del legge n. 208) che il presente schema di DPCM contribuisce ad attuare, ai fini della quale la corresponsione delle prestazioni da parte del predetto Fondo è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; dall'altro, l'indennizzo forfetario previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016, in misura pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari acquistati entro il 12 giugno 2014 direttamente presso la banca emittente, indennizzo a cui si può accedere in presenza di alcune condizioni soggettive patrimoniali e reddituali;
   evidenziato come risulti da tempo scaduto il termine, stabilito dall'articolo 1, comma 857, della legge n. 208 del 2015, entro il quale avrebbe dovuto essere definito il meccanismo per l'accesso alle prestazioni del richiamato Fondo di solidarietà, non essendo stati ancora emanati i decreti ministeriali previsti in merito dal predetto comma 857;
   rilevato inoltre come il termine per richiedere il risarcimento forfetario di cui ai richiamati articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 sia scaduto il 3 gennaio 2017, non consentendo ai soggetti in possesso dei requisiti per fruire di tale misura di scegliere se richiedere il medesimo Pag. 129risarcimento forfetario ovvero esperire la procedura arbitrale di cui al presente schema di DPCM, e come pertanto si sia opportunamente ritenuto, con l'articolo 26-bis, comma 3, del decreto-legge n. 237 del 2016, di prorogare al 31 maggio 2017 il termine di presentazione delle istanze di erogazione del risarcimento forfetario;
   rilevata, in tale contesto, l'esigenza generale che la disciplina circa l'accesso Fondo di solidarietà risulti il più possibile omogenea e fruibile per tutti i soggetti che hanno diritto alle prestazioni del Fondo stesso, assicurando la più efficace tutela agli investitori al dettaglio acquirenti delle obbligazioni subordinate emesse dalle banche poste in risoluzione, i quali hanno subito ingenti perdite a seguito della risoluzione delle predette banche;
   sottolineata in particolare l'esigenza di assicurare che le risorse del Fondo di solidarietà siano nella massima misura possibile destinate al ristoro dei predetti investitori, riducendo al minimo i costi delle procedure arbitrali, i quali sono poste a carico del Fondo stesso dal comma 859 della citata legge n. 208 del 2015;
   sottolineato come lo schema di DPCM risulti pienamente rispettoso delle norme legislative primarie che esso intende attuare, nonché coerente con gli interventi normativi già adottati per la salvaguardia della stabilità del sistema bancario e per la tutela degli investitori;
   rilevata al contempo la necessità di coordinare le previsioni dello schema di DPCM con il quadro normativo vigente, nonché con il regolamento che dovrà disciplinare la procedura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà ai sensi dell'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge n. 208 del 2015,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti innanzitutto il Governo l'opportunità di non circoscrivere la possibilità di accedere alla procedura arbitrale ai soli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca che li ha emessi, atteso che la disciplina di legge sulla cui base è stato predisposto lo schema di DPCM, costituita dall'articolo 1, commi 855, 858 e 859, della legge n. 208 del 2015, non esclude che la predetta procedura arbitrale possa essere esperita anche dagli investitori che abbiano acquistato gli strumenti subordinati da intermediari diversi dalla banca emittente, fermo restando l'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento dei richiamati strumenti finanziari subordinati; valuti pertanto il Governo l'opportunità di rivedere conseguentemente la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di DPCM;
   b) con riferimento al comma 1, primo periodo, dell'articolo 3 dello schema di DPCM, valuti il Governo se l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri sia del potere di nomina dell'intero Collegio arbitrale, sia del potere di designazione di uno dei due componenti, contraddica la scelta di distinguere tra la fase di designazione e quella di nomina, e se non sia invece preferibile prevedere che i due componenti del Collegio siano designati uno dal Ministro della giustizia e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e siano poi entrambi nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
   c) con riferimento al comma 1, secondo e terzo periodo, dell'articolo 3 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che anche i membri supplenti del Collegio debbano essere individuati con le medesime modalità dei membri titolari, distinguendo anche in questo caso tra fase di designazione e fase di nomina;Pag. 130
   d) con riferimento al comma 1, quarto periodo, dell'articolo 3, laddove si prevede che i membri supplenti del collegio possono costituire un collegio autonomo, «ove il Presidente dell'Autorità ne ravvisi la necessità», valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la competenza a costituire un collegio arbitrale autonomo spetta al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, in quanto presidente del Collegio arbitrale, o a un suo delegato;
   e) con riferimento al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio quali siano gli «organismi pubblici nazionali qualificati da specifica competenza» della cui cooperazione i collegi arbitrali possono avvalersi: in tale ambito verifichi in particolare il Governo la possibilità di prevedere il coinvolgimento dell'Arbitro per le controversie finanziarie già istituto ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 179 del 2007, sia per ragioni di riduzione dei costi della procedura arbitrale, sia al fine di velocizzare il più possibile i tempi delle procedure arbitrali, senza comunque attribuire a tale organismo un autonomo potere decisorio sui ricorsi presentati
   f) con riferimento alla formulazione dell'articolo 4, comma 2, dello schema, laddove si prevede che il Presidente del Collegio «convoca senza ritardo né formalità la seduta del collegio destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia», valuti il Governo se il riferimento all'assenza di «formalità» possa generare dubbi interpretativi in relazione alle modalità di avviso delle parti;
   g) con riferimento alla formulazione dell'articolo 4, comma 4, relativo all'emanazione delle «linee guida» necessarie a rendere omogenea l'applicazione, da parte dei collegi arbitrali, degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'espressione «linee guida», che potrebbe generare confusione, con la previsione dell'elaborazione di atti di indirizzo volti a stabilire i criteri in merito;
   h) sempre con riferimento al comma 4 dell'articolo 4, laddove si prevede che le predette linee guida disciplinino la distribuzione dei procedimenti ai singoli collegi, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la regolazione della distribuzione dei procedimenti tra i singoli collegi (qualora siano costituiti più collegi arbitrali), sia affidato a norme interne di procedura di natura organizzativa stabilite dalla stessa Camera arbitrale, piuttosto che a linee guida o ad atti di indirizzo;
   i) con riferimento all'articolo 5, laddove si prevede che «i collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale», valuti il Governo l'opportunità di coordinare tale previsione con quella dell'articolo 4, comma 3, la quale prevede che «la sede di ciascun collegio, ove non diversamente stabilito dalla Camera arbitrale, è quello dell'Autorità nazionale anticorruzione in Roma», al fine di evitare sovrapposizioni e equivoci interpretativi tra le due previsioni.

Pag. 131

ALLEGATO 6

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO SI-SEL

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373);
  premesso che:
   lo schema di DPCM in esame disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione da parte del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi 855-861 della legge n. 208 del 2015, di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dai quattro istituti sottoposti a risoluzione attraverso le norme del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015, ovvero la Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a., dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.;
   il comma 857 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, alla lettera d) stabilisce che le procedure da esperire ai fini del rimborso dei suddetti risparmiatori possono essere in tutto od in parte anche di natura arbitrale: a tal fine l'atto n. 373, all'articolo 2, comma 1, lettera f) attribuisce alla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la competenza alla trattazione dei ricorsi arbitrali che verranno avanzati dai suddetti investitori;
   il ricorso ad un nuovo e istituendo Arbitro presso l'ANAC era stato individuato dalla normativa in un periodo in cui non erano operativi altri organi di giustizia alternativa competenti e, pertanto, era logico attendersi una sua immediata istituzione; ma l'infruttuosa attesa ha fatto sì che venisse nel frattempo costituito e reso immediatamente e pienamente operativo, l'Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB (ACF), organismo che appare specificatamente idoneo e competente ad affrontare le questioni in oggetto;
   a tale riguardo, il sopracitato comma 857 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, alla lettera d) non specificava quale dovesse essere la Camera Arbitrale competente alla trattazione dei ricorsi in esame, ben potendo espletare le medesime funzioni anche lo stesso Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB, al quale gli investitori in questione avrebbero potuto rivolgersi, Pag. 132alternativamente e a parità di condizioni con riguardo all'accesso all'eventuale ristoro a carico del Fondo di solidarietà;
   riguardo alle spese di funzionamento delle Camera arbitrale prevista dal provvedimento, l'articolo 6 dell'Atto n. 373 prevede che queste sarebbero a carico del Fondo di solidarietà, con la conseguenza negativa, peraltro manifestata anche dal Consiglio di Stato nel suo parere, di erodere quota-parte delle somme stanziate per il ristoro degli obbligazionisti danneggiati dal default dei quattro istituti di credito; di contro, nel caso si potesse devolvere all'ACF la cognizione di tali controversie, tali spese graverebbero sul (diverso) Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori, alimentato con metà delle sanzioni irrogate dalla CONSOB nei confronti di intermediari e con gli introiti derivanti dal sistema delle concessioni governative, senza pertanto comprimere lo stanziamento dello speciale Fondo di solidarietà introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 ed istituito ad esclusiva tutela dei risparmiatori danneggiati;
   non pochi di questi risparmiatori vantano buoni motivi per rinunciare al rimborso forfettario e ricorrere agli strumenti di giustizia annunciati, e specificatamente a quelli extragiudiziali, per vedersi riconosciuta ed affermata la pienezza dei loro diritti. Sarebbe pertanto opportuno e ragionevole, prevedere che agli stessi sia consentito di scegliere tra la possibilità di adire, fin da subito, con tempi certi e celeri, all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB, in attesa che venga costituito l'Arbitro presso l'ANAC; sarebbe inoltre parimenti auspicabile che le due Camere arbitrali possano procedere in parallelo, per un più rapido smaltimento dei ricorsi e dei rimborsi, previa, ovviamente la previsione che venga consentito ad ambedue gli Arbitri di poter accedere al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015;
   gli obbligazionisti delle quattro banche aspettano i rimborsi ormai da più di un anno; appare, pertanto necessario non differire ulteriormente l'avvio della procedura arbitrale, aprendo loro un percorso di giustizia, più economico ed immediato. Secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto Atto n. 373, i tempi di costituzione del Collegio arbitrale ANAC non potranno inevitabilmente essere così rapidi, anche in considerazione dei tempi necessari per l'attivazione del nuovo organismo previsto; attribuire all'ACF la cognizione delle controversie in questione assicurerebbe, per converso, una tempistica molto più ristretta e, dunque, maggiormente in linea con le aspettative dei risparmiatori, anche perché lo stesso è attivo dal 9 gennaio 2017 e, dunque, pronto ad occuparsi anche dei casi in questione ed inoltre la normativa prevede che tutti i procedimenti davanti allo stesso devono concludersi entro 180 giorni dal loro avvio;
   all'articolo 4 dello schema di decreto si fa riferimento al «fascicolo informatico», lasciando intendere che l'intera procedura verrà gestita in forma digitalizzata: ciò comporterà, plausibilmente, la necessità di implementare un apposito applicativo informatico funzionale allo scopo, con tempi di realizzazione allo stato non definibili e, soprattutto, costi che, ancora una volta, andrebbero a gravare, comprimendola, sulla dotazione del Fondo di solidarietà: attribuire la competenza all'ACF sarebbe, anche per tali profili, la scelta più efficiente ed economica, considerato che la procedura davanti all'Arbitro è già del tutto informatizzata;
   l'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, nel definire la platea degli investitori che possono avanzare richiesta di rimborso a carico del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, 855-861 della legge n. 208 del 2015, si limita a coloro che hanno acquistato strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi, escludendo in tal modo quelli parimenti meritevoli di tutela che hanno acquistato i medesimi strumenti sul mercato secondario e contravvenendo Pag. 133anche alla stessa normativa di riferimento e cioè il citato comma 855, dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che al secondo periodo non li esclude,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 1, provveda il Governo ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto disciplina inoltre la possibilità di far ricorso, alternativamente, all'arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB di cui al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;
   b) all'articolo 2, comma 1, alla lettera a), provveda il Governo ad aggiungere, in fine, dopo le parole: «che li ha emessi», le seguenti: «o ricorrendo al mercato secondario»;
   c) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f), provveda il Governo ad aggiungere, in fine, la seguente lettera: «g) Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB: l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;
   d) dopo l'articolo 4, provveda il Governo ad aggiungere il seguente:

4-bis
(Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB).

  1. L'investitore può ricorrere, in alternativa alla Camera arbitrale, all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB. In tal caso, gli oneri connessi alla decisione dell'Arbitro per le controversie finanziarie, qualora favorevole all'investitore, sono posti a carico del Fondo di solidarietà. In ogni caso, per lo svolgimento della procedura innanzi all'Arbitro di cui al presente articolo, limitatamente alle procedure di cui al presente decreto, l'intermediario non è tenuto a versare la somma di cui all'articolo 18, comma 3 del Regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016.
Fassina, Paglia.

Pag. 134

ALLEGATO 7

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO FI-PdL

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373);
  premesso che:
   lo schema di decreto in esame intende attuare le prescrizioni della legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 855-861 della legge n. 208 del 2015) che hanno istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dai quattro istituti sottoposti a risoluzione attraverso le norme del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015, ovvero la Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a., dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.;
   in particolare, le norme dello schema di decreto attuano quanto stabilito dal comma 859 della predetta legge n. 208 del 2015, che affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione della disciplina di rango secondario in tema di accesso alla procedura arbitrale per l'erogazione delle prestazioni del predetto Fondo, consentita a specifiche condizioni di legge, sono in particolare precisati i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori;
   l'articolo 3 dello schema di DPCM reca le modalità di nomina e la composizione del Collegio arbitrale; ai sensi del comma 1 esso è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è formato da un presidente, nella persona del Presidente ANAC o di un suo delegato, e da due componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, nonché tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013; a tal proposito, mancano i criteri per identificare i requisiti identificativi del delegato del Presidente ANAC: non è precisato se debba avere gli stessi requisiti dei componenti o altri requisiti, se debba essere in quiescenza o meno, e così via; sui componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia Pag. 135e delle Finanze, manca la previsione di una procedura trasparente per la nomina dei componenti del Collegio arbitrale (ad esempio pubblicità dei curricula al fine di verificare la comprovata professionalità, onorabilità etc., intervento del Parlamento, delle associazioni di consumatori/investitori);
   sempre ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello schema, i membri supplenti possono costituire collegio autonomo, ove il Presidente ne ravvisi la necessità. In questo caso, manca una corretta definizione di «necessità»: sarebbe opportuno prestabilire dei criteri univoci che consentano di individuare dal principio le ipotesi in cui «i membri supplenti possono costituire collegio autonomo»: il rischio è che si possano creare (o che si possa ritenere che si creino) collegi ad hoc volta per volta, cosa certamente dannosa per la credibilità del meccanismo complessivo;
   è altresì stabilito che i collegi arbitrali possono avvalersi della cooperazione di organismi pubblici nazionali: si tratta di una formula inadeguata, in quanto manca una corretta identificazione di tali organismi pubblici nazionali: sono anche le autorità di vigilanza «ordinarie» ?: se è così si rischia di introdurre un inutile rinvio alle valutazioni di quegli stessi organi che si era voluto bypassare per il rischio di conflitti di interesse; non è dato comprendere, inoltre, a che titolo venga resa tale cooperazione, ovvero se comporti un vero e proprio obbligo (e se sì con che conseguenze, in termini di segreto d'ufficio, possibilità di accesso agli atti etc.) o se sia espletata a titolo oneroso;
   con l'articolo 4 dello schema sono disciplinate le modalità di funzionamento dei collegi; in particolare il comma 1 prevede che il Presidente dell'ANAC assegna i ricorsi ai Collegi, ovvero vi provvede un suo delegato, secondo criteri oggettivi ed automatici: non si comprende tuttavia se il delegato dal Presidente ANAC sia lo stesso «delegato» di cui all'articolo 3, comma 1; l'assegnazione dei ricorsi ai Collegi, inoltre, non può essere libera: è necessario che essa avvenga sulla base di criteri prestabiliti;
   il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che, una volta ricevuto il fascicolo informatico del procedimento dalla segreteria della Camera arbitrale, il Presidente del Collegio dispone la comunicazione delle eventuali difese alla parte ricorrente e convoca senza ritardo né formalità la seduta del collegio destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia; In questo caso manca un'adeguata interpretazione della locuzione «senza ritardo»; anche in tal caso, infatti, è necessario stabilire un criterio di predeterminazione del lasso di tempo che intercorrere tra la ricezione del fascicolo informativo del procedimento presso la segreteria della Camera arbitrale e la successiva convocazione della seduta del collegio; il rischio è di mettere in difficoltà proprio la parte più debole, e cioè il ricorrente che potrebbe avere poco tempo, e comunque tempo non prevedibile perché volta per volta rimesso alla libera scelta del Presidente, per presentare controdeduzioni alle tesi delle banche;
   sempre l'articolo 4 dello schema dispone, al comma 3, che la sede di ciascun collegio, ove non diversamente stabilito dalla Camera arbitrale, è quella dell'Autorità nazionale anticorruzione in Roma: non è opportuno che sia la stessa Camera arbitrale a stabilire la sede di ciascun collegio; sarebbe quindi necessario che la sede sia stabilita da un apposito atto normativo (nel caso di specie, da un Regolamento), altrimenti c’è il rischio che volta per volta venga spostata la sede dell'arbitrato, ancora una volta con rischi proprio per la parte più debole (il risparmiatore);
   inoltre all'articolo 4, comma 4, dello schema si prevede che la Camera arbitrale, per rendere omogenea l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF, elabori linee guida entro trenta giorni dalla Pag. 136data di entrata in vigore del decreto in esame; nel caso di costituzione di più collegi arbitrali, le linee guida disciplinano anche la distribuzione dei procedimenti ai singoli collegi in ragione dell'omogeneità oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identità della Banca emittente gli strumenti finanziari subordinati; non viene però specificato se tali linee guida saranno rese pubbliche, oppure se saranno dei meri atti interni;
   per ciò che riguarda la copertura dei costi, l'articolo 6 dello schema affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, la definizione del compenso massimo spettante ai componenti del Collegio arbitrale; i relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà: al riguardo non è dato comprendere perché ci si riferisca soltanto ad un «compenso massimo», lasciando intendere che, forse, potrebbero essere previsti anche dei compensi minimi o dei compensi variabili in base ai ricorsi esauriti;
   tornando al tema della scelta della Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, considerato che la normativa primaria non specificava quale dovesse essere la Camera Arbitrale competente alla trattazione dei ricorsi in esame, si dovrebbe svolgere una riflessione in merito alla possibilità di prevedere che i risparmiatori in esame possano rivolgersi, alternativamente e a parità di condizioni con riguardo all'accesso all'eventuale ristoro a carico del Fondo di solidarietà, anche all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) presso la CONSOB; tale possibilità presenterebbe diversi vantaggi e potrebbe rivelarsi la più economica, efficace ed efficiente per diverse ragioni. Per quanto riguarda i costi di funzionamento dell'ACF: diversamente dalla Camera e dal Collegio arbitrale ANAC, non graverebbero sul Fondo di solidarietà e, di conseguenza, non intaccherebbero quota-parte delle disponibilità destinate ai rimborsi degli obbligazionisti;
   da quanto emerge dallo schema di decreto, i costi del procedimento (tra cui gli onorari degli arbitri) sarebbero a carico del Fondo di solidarietà, con la conseguenza negativa, messa in luce anche dal Consiglio di Stato nel suo parere, di erodere quota-parte delle somme stanziate per il ristoro degli obbligazionisti delle 4 banche: nel caso si devolvesse all'ACF la cognizione di tali controversie, tali spese graverebbero sul (diverso) Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori, alimentato con metà delle sanzioni irrogate dalla CONSOB nei confronti di intermediari e con introiti derivanti dal sistema delle concessioni governative, senza intaccare dunque le risorse di cui allo speciale Fondo di solidarietà introdotto dalla legge di stabilità per il 2016; i tempi sarebbero celeri e certi per il riconoscimento della prestazioni a favore degli obbligazionisti delle quattro banche risolte: gli obbligazionisti delle quattro banche aspettano i rimborsi ormai da più di un anno; appare, pertanto, necessario non differire ulteriormente l'avvio della procedura arbitrale; tuttavia, da quanto emerge dallo schema di decreto, i tempi di costituzione del Collegio arbitrale ANAC non potranno inevitabilmente essere così rapidi, anche in considerazione dei tempi necessari per l'attivazione del nuovo organismo previsto; attribuire all'ACF la cognizione delle controversie in questione assicurerebbe, per converso, una tempistica molto più ristretta e, dunque, maggiormente in linea con le aspettative dei risparmiatori; l'ACF è, infatti, attivo dal 9 gennaio 2017 e, dunque, pronto ad occuparsi anche dei casi in questione; a tale ultimo proposito si evidenzia che tutti i procedimenti davanti all'ACF devono concludersi entro 180 giorni dal loro avvio; l'ACF ha inoltre già implementato un sistema informatico specifico per la gestione telematica dei procedimenti; nella bozza di decreto si fa più volte riferimento al «fascicolo informatico», dal che discende che l'intendimento è evidentemente quello di gestire l'intera procedura in forma digitalizzata: ciò comporterà, plausibilmente, la necessità di implementare un apposito applicativo informatico Pag. 137funzionale allo scopo, con tempi di realizzazione allo stato non definibili e, soprattutto, costi che, ancora una volta, andrebbero ad essere evidentemente «scaricati» sulla dotazione del Fondo di solidarietà; attribuire la competenza all'ACF sarebbe, anche per tali profili, una scelta efficiente ed economica, considerato che la procedura davanti all'Arbitro è già del tutto informatizzata,
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PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si specifichino i requisiti identificativi del delegato del Presidente ANAC nella composizione del Collegio arbitrale;
   2) si preveda una procedura trasparente per la nomina dei componenti del Collegio arbitrale scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
   3) si stabiliscano criteri univoci che consentano di individuare dal principio le ipotesi di «necessità» in cui i membri supplenti del collegio arbitrale possono costituire collegio autonomo;
   4) si identifichino correttamente gli organismi pubblici di cui possono avvalersi i collegi arbitrali, nonché le relative modalità di cooperazione;
   5) si definiscano con precisione i criteri per l'assegnazione dei ricorsi ai collegi;
   6) si stabilisca un criterio di predeterminazione del lasso di tempo che intercorrere tra la ricezione del fascicolo informativo del procedimento presso la segreteria della Camera arbitrale e la successiva convocazione della seduta del collegio;
   7) si definiscano criteri oggettivi per stabilire la sede di ciascun collegio arbitrale;
   8) si specifichino i criteri di pubblicità delle linee guida elaborate dalla Camera arbitrale, per rendere omogenea l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF;
   9) si specifichi il riferimento al «compenso massimo» spettante ai componenti del Collegio arbitrale, nel caso si intenda prevedere anche compensi minimi o dei compensi variabili in base ai ricorsi esauriti.
Laffranco, Sandra Savino.

Pag. 138

ALLEGATO 8

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373);
  premesso che:
   il Fondo di solidarietà istituito dall'articolo 1, commi 855-861 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) è preposto ad erogare prestazioni in favore degli investitori in strumenti finanziari subordinati di Banca Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio della provincia di Chieti poste in liquidazione;
   in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, il Fondo eroga prestazioni in favore di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli ed di coltivatori diretti od i relativi successori mortis causa che abbiano acquistato i suddetti strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione;
   ai sensi delle disposizioni di cui al comma 858 e successivi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il ricorso alla procedura arbitrale subordina la corresponsione delle erogazione del Fondo all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione ovvero al collocamento degli strumenti finanziari subordinati emessi dagli istituti di credito posti in liquidazione;
  considerato che:
   le erogazioni del Fondo sono limitate ai soli investitori che abbiano acquistato gli strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con gli istituti di credito posti in liquidazione e non anche nell'ambito di un rapporto negoziale indiretto e formalizzato con qualsiasi soggetto terzo e sulla base di qualsiasi negozio giuridico;
   non risulta possibile accedere alla procedura arbitrale una volta formalizzata l'istanza di indennizzo forfettario ed altresì non risulta possibile accedere alla procedura arbitrale nei limiti del 20 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati non oggetto di indennizzo forfettario;Pag. 139
   sarebbe altresì necessario che le competenti Commissioni parlamentari esprimano un parere vincolante sulla nomina dei membri del Collegio arbitrale e siano informate dello stato di avanzamento dei lavori;
   sarebbe opportuno escludere la possibilità che i membri del Collegio arbitrale possano essere individuati tra gli esponenti e dipendenti degli organi di vigilanza Banca d'Italia e CONSOB;
   l'articolo 4 dello schema di DPCM non comprende indicazioni in merito alla possibilità di integrare le linee guida del Collegio arbitrale con evidenze accertate nel corso di procedimenti giudiziari in corso oppure riscontrate dalle autorità di vigilanza e controllo;
   infine sarebbe opportuno consentire ai risparmiatori che hanno optato per la soluzione dell'indennizzo, e la stessa non risulti ancora definita, la possibilità di accedere alla procedura arbitrale,
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PARERE CONTRARIO

Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

Pag. 140

ALLEGATO 9

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DALLA COMPONENTE DEL GRUPPO MISTO ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373);
   considerato che il comma 1 dell'articolo 3 dello schema di DPCM attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, al tempo stesso, il potere di nomina dell'intero Collegio arbitrale e il potere di designazione di uno dei tre componenti e che tale duplicità di intervento contraddice e annulla l'efficacia dell'articolazione del procedimento in due fasi distinte, poiché il Presidente del Consiglio nomina un componente da lui stesso scelto mentre sarebbe meglio se la scelta spettasse rispettivamente al Ministro della Giustizia e al Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà comunque essere condivisa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta il potere di nomina;
   considerato che l'articolo 5 dello schema di decreto prevede che i collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale e si avvalgono delle risorse strumentali e materiali dalla medesima messe a disposizione compreso un contingente di personale non superiore a due unità di personale per gli adempimenti amministrativi e di segreteria dei collegi e che per eventuali ulteriori necessità di funzionamento dei collegi connesse alla procedura arbitrale si dispone che le spese siano a carico del Fondo di solidarietà;
   rilevato come l'articolo 6 disponga che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, è stabilito il compenso massimo spettante ai componenti del Collegio arbitrale e i relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, quale gestore del Fondo di solidarietà;
   considerato che far gravare sul Fondo di solidarietà per i risparmiatori danneggiati dai crac di Banca Etruria, Carife, Banca Marche e Carichieti, le spese di funzionamento della Camera arbitrale, a parere del Consiglio di Stato «è contraddittorio» e rischia di ridurre le risorse contenute nel Fondo, che invece «è misura a tutela degli investitori»;
   considerato che sulla copertura di ulteriori oneri connessi al funzionamento dei collegi arbitrari attraverso le risorse del Fondo di solidarietà, il Consiglio di Stato ha sottolineato come, proprio all'interno della relazione tecnica che accompagna Pag. 141lo schema di DPCM, il Governo fornisca una spiegazione non sufficiente, nell'evidenziare che «secondo quanto previsto dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, la dotazione del fondo di solidarietà è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e le prestazioni saranno riservate alle persone fisiche, agli imprenditori individuali, agricoli e ai coltivatori diretti. Inoltre, la gestione del fondo è demandata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, al funzionamento del fondo e alle procedure arbitrali sono a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi»;
   rilevato come, sebbene la relazione tecnica allegata allo schema di DPCM preveda che «le disposizioni del presente decreto, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, al funzionamento del fondo e alle procedure arbitrali sono a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi», tuttavia, secondo il parere del Consiglio di Stato «Tale spiegazione non è sufficiente, muovendo proprio dalla premessa che le prestazioni saranno riservate alle persone fisiche, agli imprenditori individuali, agricoli e ai coltivatori diretti», caricando sul Fondo di solidarietà gli oneri del funzionamento dei collegi arbitrali si ridurrebbe la portata delle risorse a disposizione per il ristoro dei risparmiatori danneggiati,
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PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3 dello schema di DPCM si preveda che vengano esercitati da soggetti distinti il potere di scelta e il potere di nomina dei componenti del Collegio arbitrale;
   2) all'articolo 5 sia eliminata la previsione che, per eventuali ulteriori necessità di funzionamento dei collegi connesse alla procedura arbitrale, le spese siano poste a carico del Fondo di solidarietà;
   3) all'articolo 6 sia eliminata la disposizione secondo la quale il compenso massimo spettante ai componenti del Collegio arbitrale e i relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà.
Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli.

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ALLEGATO 10

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373);
   evidenziato come il provvedimento costituisca un fondamentale elemento nel quadro degli strumenti posti in essere in favore dei titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa;
   rilevato come il sistema di tutela dei predetti investitori si sostanzi innanzitutto nel Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore di investitori persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti, che hanno acquistato strumenti finanziari subordinati emessi dalle citate quattro banche, istituito dall'articolo 1, commi 855 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, al quale i soggetti interessati possono accedere attraverso due meccanismi alternativi: da un lato, la procedura arbitrale (prevista dal comma 858 del legge n. 208) che il presente schema di DPCM contribuisce ad attuare, ai fini della quale la corresponsione delle prestazioni da parte del predetto Fondo è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; dall'altro, l'indennizzo forfetario previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016, in misura pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari acquistati entro il 12 giugno 2014 direttamente presso la banca emittente, indennizzo a cui si può accedere in presenza di alcune condizioni soggettive patrimoniali e reddituali;
   evidenziato come risulti da tempo scaduto il termine, stabilito dall'articolo 1, comma 857, della legge n. 208 del 2015, entro il quale avrebbe dovuto essere definito il meccanismo per l'accesso alle prestazioni del richiamato Fondo di solidarietà, non essendo stati ancora emanati i decreti ministeriali previsti in merito dal predetto comma 857;
   rilevato inoltre come il termine per richiedere il risarcimento forfetario di cui ai richiamati articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 sia scaduto il 3 gennaio 2017, non consentendo ai soggetti in possesso dei requisiti per fruire di tale misura di scegliere se richiedere il medesimo Pag. 143risarcimento forfetario ovvero esperire la procedura arbitrale di cui al presente schema di DPCM, e come pertanto si sia opportunamente ritenuto, con l'articolo 26-bis, comma 3, del decreto-legge n. 237 del 2016, di prorogare al 31 maggio 2017 il termine di presentazione delle istanze di erogazione del risarcimento forfetario;
   rilevata, in tale contesto, l'esigenza generale che la disciplina circa l'accesso Fondo di solidarietà risulti il più possibile omogenea e fruibile per tutti i soggetti che hanno diritto alle prestazioni del Fondo stesso, assicurando la più efficace tutela agli investitori al dettaglio acquirenti delle obbligazioni subordinate emesse dalle banche poste in risoluzione, i quali hanno subito ingenti perdite a seguito della risoluzione delle predette banche;
   sottolineata in particolare l'esigenza di assicurare che le risorse del Fondo di solidarietà siano nella massima misura possibile destinate al ristoro dei predetti investitori, riducendo al minimo i costi delle procedure arbitrali, i quali sono poste a carico del Fondo stesso dal comma 859 della citata legge n. 208 del 2015;
   sottolineato come lo schema di DPCM risulti pienamente rispettoso delle norme legislative primarie che esso intende attuare, nonché coerente con gli interventi normativi già adottati per la salvaguardia della stabilità del sistema bancario e per la tutela degli investitori;
   rilevata al contempo la necessità di coordinare le previsioni dello schema di DPCM con il quadro normativo vigente, nonché con il regolamento che dovrà disciplinare la procedura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà ai sensi dell'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge n. 208 del 2015,
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PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda il Governo a non circoscrivere la possibilità di accedere alla procedura arbitrale ai soli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca che li ha emessi, atteso che la disciplina di legge sulla cui base è stato predisposto lo schema di DPCM, costituita dall'articolo 1, commi 855, 858 e 859, della legge n. 208 del 2015, non esclude che la predetta procedura arbitrale possa essere esperita anche dagli investitori i quali abbiano acquistato gli strumenti subordinati da intermediari diversi dalla banca emittente, fermo restando l'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento dei richiamati strumenti finanziari subordinati; conseguentemente, riveda il Governo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di DPCM;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 1, primo periodo, dell'articolo 3 dello schema di DPCM, valuti il Governo se l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri sia del potere di nomina dell'intero Collegio arbitrale, sia del potere di designazione di uno dei due componenti, contraddica la scelta di distinguere tra la fase di designazione e quella di nomina, e se non sia invece preferibile prevedere che i due componenti del Collegio siano designati uno dal Ministro della giustizia e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e siano poi entrambi nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
   b) con riferimento al comma 1, secondo e terzo periodo, dell'articolo 3 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che anche i membri supplenti del Collegio debbano essere individuati con le medesime modalità dei membri titolari, distinguendo anche in questo caso tra fase di designazione e fase di nomina;Pag. 144
   c) con riferimento al comma 1, quarto periodo, dell'articolo 3, laddove si prevede che i membri supplenti del collegio possono costituire un collegio autonomo, «ove il Presidente dell'Autorità ne ravvisi la necessità», valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la competenza a costituire un collegio arbitrale autonomo spetta al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, in quanto presidente del Collegio arbitrale, o a un suo delegato;
   d) con riferimento al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio quali siano gli «organismi pubblici nazionali qualificati da specifica competenza» della cui cooperazione i collegi arbitrali possono avvalersi: in tale ambito verifichi in particolare il Governo la possibilità di prevedere il coinvolgimento dell'Arbitro per le controversie finanziarie già istituto ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 179 del 2007, sia per ragioni di riduzione dei costi della procedura arbitrale, sia al fine di velocizzare il più possibile i tempi delle procedure arbitrali, senza comunque attribuire a tale organismo un autonomo potere decisorio sui ricorsi presentati;
   e) con riferimento alla formulazione dell'articolo 4, comma 2, dello schema, laddove si prevede che il Presidente del Collegio «convoca senza ritardo né formalità la seduta del collegio destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia», valuti il Governo se il riferimento all'assenza di «formalità» possa generare dubbi interpretativi in relazione alle modalità di avviso delle parti;
   f) con riferimento alla formulazione dell'articolo 4, comma 4, relativo all'emanazione delle «linee guida» necessarie a rendere omogenea l'applicazione, da parte dei collegi arbitrali, degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'espressione «linee guida», che potrebbe generare confusione, con la previsione dell'elaborazione di atti di indirizzo volti a stabilire i criteri in merito; in tale contesto valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere che i predetti criteri possano essere integrati sulla base delle evidenze accertate nel corso di procedimenti giudiziari in corso in materia oppure delle evidenze riscontrate dalle autorità di vigilanza e controllo;
   g) sempre con riferimento al comma 4 dell'articolo 4, laddove si prevede che le predette linee guida disciplinino la distribuzione dei procedimenti ai singoli collegi, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la regolazione della distribuzione dei procedimenti tra i singoli collegi (qualora siano costituiti più collegi arbitrali), sia affidato a norme interne di procedura di natura organizzativa stabilite dalla stessa Camera arbitrale, piuttosto che a linee guida o ad atti di indirizzo;
   h) con riferimento all'articolo 5, laddove si prevede che «i collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale», valuti il Governo l'opportunità di coordinare tale previsione con quella dell'articolo 4, comma 3, la quale prevede che «la sede di ciascun collegio, ove non diversamente stabilito dalla Camera arbitrale, è quello dell'Autorità nazionale anticorruzione in Roma», al fine di evitare sovrapposizioni e equivoci interpretativi tra le due previsioni;
   i) con riferimento al primo periodo dell'articolo 6, laddove si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilito il «compenso massimo» spettante ai componenti del Collegio arbitrale, valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio il riferimento a tale «compenso massimo», qualora si intenda prevedere anche compensi minimi o compensi variabili in base ai ricorsi esauriti.

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ALLEGATO 11

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (C. 3500 Bindi).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato come la proposta di legge modifichi la disciplina in materia di testimoni di giustizia, con l'obiettivo di definire una disciplina organica specifica in tale settore e di inserirla nell'ambito della normativa quadro di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, la quale era stata elaborata originariamente con riferimento ai soli collaboratori di giustizia;
   evidenziato come il provvedimento interessi in modo sostanzialmente marginale gli ambiti di competenza della Commissione Finanze,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera h), in base alla quale se le misure di protezione del testimone di giustizia adottate comportano il definitivo trasferimento di quest'ultimo in altra località, i beni immobili dei quali è proprietario il testimone sono acquisiti al patrimonio dello Stato (a fronte della corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato), a condizione che sia accertata l'impossibilità di vendere il bene sul libero mercato, con il comma 3 dell'articolo 8, il quale prevede che, quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione egli ha diritto ad ottenere l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili dei quali è proprietario nella località d'origine, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni o contraddizioni tra le due previsioni;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'Agenzia delle entrate sia coinvolta nella predisposizione dei regolamenti previsti dall'articolo 23, comma 1, limitatamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1.

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ALLEGATO 12

7-01176 Bernardo: Iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    la Commissione Finanze ha svolto un ampio ciclo di audizioni sulle tematiche del riciclaggio, anche con riferimento alle tematiche ai servizi di money transfer, nell'ambito delle quali è stato possibile compiere una panoramica sulle questioni attinenti a tale materia, ascoltando sia le autorità competenti in materia sia gli operatori del settore;
    il riciclaggio e le problematiche ad esso collegate costituiscono una minaccia molto significativa per il Paese nel suo complesso e per l'economia, anche in considerazione degli intrecci tra le attività di riciclaggio e l'azione delle organizzazioni criminali di stampo mafioso;
    la rilevanza sistemica del problema del riciclaggio appare amplificata dall'eccessivo uso del contante che ancora caratterizza l'economia nazionale, nonché dalle dimensioni, ancora inaccettabili, dell'evasione tributaria, con la quale spesso il riciclaggio risulta intimamente interconnesso;
    la natura complessa e il carattere spesso transnazionale dei fenomeni di riciclaggio rendono necessario affrontarlo seguendo un approccio integrato e multidisciplinare, tenendone presenti non solo i risvolti criminali, ma anche le ricadute fortemente negative che esso determina sul piano delle entrate tributarie, sul funzionamento dei mercati, in primis di quelli finanziari, nonché sulle possibilità di sviluppo economico del Paese;
    uno degli strumenti privilegiati per affrontare il problema del riciclaggio è l'utilizzo degli strumenti di prevenzione, tra i quali risulta fondamentale la collaborazione attiva degli intermediari finanziari e dei professionisti;
    a tale proposito si evidenzia, negli ultimi anni, l'incremento delle segnalazioni di operazioni sospette a fini antiriciclaggio, a dimostrazione di una crescente consapevolezza circa l'obbligo di collaborazione attiva gravante sugli intermediari e sui professionisti compresi nel sistema: appare tuttavia fondamentale migliorare ulteriormente il coinvolgimento di tutti i soggetti privati chiamati a collaborare, nonché la qualità e significatività delle segnalazioni effettuate, al fine di migliorare l'efficacia complessiva del sistema;
    nel rapporto di mutual evaluation redatto nel 2015 il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) esprime una valutazione positiva del sistema di prevenzione del riciclaggio esistente in Italia, evidenziando come il sistema stesso sia caratterizzato da un robusto quadro giuridico e istituzionale, da una buona comprensione dei rischi e da un buon grado di cooperazione e coordinamento tra le diverse autorità competenti;
    in particolare, l'attuale sistema di prevenzione italiano risulta caratterizzato da un'architettura istituzionale equilibrata e condivisibile, ed appare opportunamente caratterizzato da una chiara distinzione di ruoli tra l'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia, che svolge un'analisi finanziaria delle operazioni, Pag. 147e i due organismi competenti principalmente a svolgere gli approfondimenti investigativi, costituiti dalla direzione investigativa antimafia (DIA) e dal nucleo speciale di polizia valutaria del Corpo della Guardia di finanza;
    è peraltro opportuno rendere ancora più efficiente l'attuale sistema antiriciclaggio, affinando e aggiornando costantemente le tecniche di vigilanza, analisi e investigazione, applicando in modo generalizzato le best practice elaborate per consentire il pieno sfruttamento del patrimonio informativo costituito dalle informazioni di operazioni sospette, nonché rafforzando la collaborazione e il raccordo tra le diverse autorità competenti, senza peraltro stravolgere la ripartizione dei compiti ad essa attribuiti;
    appare inoltre fondamentale superare le disomogeneità, le lacune e le zone d'ombra, sia nella normativa sia negli assetti di vigilanza, nelle quali allignano i fenomeni del riciclaggio;
    in tale contesto si pone l'esigenza di dedicare particolare attenzione a quei fenomeni che possono favorire la mancata tracciabilità delle transazioni finanziarie, richiamando segnatamente, al riguardo, alcune problematiche che possono interessare il settore del money transfer, della compravendita di oro e della moneta virtuale;
    in tali settori si registrano infatti alcune asimmetrie ed arbitraggi normativi che aumentano il rischio di un utilizzo distorto di tali canali, a fini di riciclaggio;
    sebbene la collaborazione attiva al meccanismo di contrasto al riciclaggio fornita dagli intermediari operanti nel settore del money transfer abbia portato ad un numero elevato di segnalazioni sospette, la struttura di tale settore determina alcune criticità nell'individuazione nei fenomeni di riciclaggio, legate all'ampio utilizzo del contante, all'esistenza di reti di agenti al pubblico particolarmente ampie e diversificate, nonché alle difficoltà e lacune nell'adeguata verifica della clientela;
    un'occasione preziosa per intervenire in tale complessa materia è costituita dal prossimo recepimento nell'ordinamento nazionale della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE);
    l'azione di contrasto al riciclaggio, in tutte le sue forme, deve essere realizzata attraverso un approccio strategico generale che necessariamente passi attraverso un orientamento condiviso su questo tema, sia in ambito comunitario sia in ambito internazionale, tanto nei rapporti bilaterali tra gli Stati quanto nei diversi contesti multilaterali,

impegna il Governo:

   in linea generale, a perseguire un punto di equilibrio tra l'esigenza di contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio dei flussi di capitali di provenienza illecita, che si collega strettamente con il finanziamento del terrorismo e con la lotta alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, con quella di assicurare la libera circolazione dei capitali e la libera prestazione dei servizi finanziari all'interno dell'Unione europea, adottando misure volte alla semplificazione normativa e amministrativa che evitino in capo agli intermediari ulteriori oneri eccessivamente gravosi, ma salvaguardando comunque la trasparenza e l'integrità del sistema finanziario, a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori;
   ad assumere iniziative per la tempestiva e piena attuazione nell'ordinamento nazionale della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), che consentirà di adeguare la normativa nazionale alle raccomandazioni espresse dall'Ocse in materia, rafforzando i meccanismi di collaborazione a livello internazionale e prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un registro pubblico centrale, contenente informazioni sulla titolarità effettiva delle società e dei trust, che consentirà, in consonanza con gli orientamenti del Gruppo d'azione finanziaria internazionale di disporre di informazioni aggiornate sui reali beneficiari delle operazioni finanziarie; Pag. 148
   ad assumere iniziative per prevedere, nel quadro del recepimento della predetta IV direttiva antiriciclaggio, l'introduzione di un adeguato sistema di enforcement di tale normativa, basato anche su sanzioni proporzionate alla gravità dei comportamenti, che risultino effettive e dissuasive, stabilendo modalità standardizzate di registrazione e conservazione a livello europeo delle informazioni relative ai flussi finanziari, che consentano di individuare origine, destinazione e beneficiari di tali movimenti, anche nel caso di operazioni transfrontaliere;
   ad assicurare la massima collaborazione e sinergia tra le diverse amministrazioni nazionali che compongono il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio, senza modificare l'attuale assetto istituzionale e mantenendo una chiara distinzione di ruoli tra l'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, la quale deve svolgere l'analisi dei flussi finanziari ai fini della prevenzione del riciclaggio, nonché effettuare l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, e gli organismi, costituiti in particolare dalla direzione investigativa antimafia e dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, chiamati a svolgere i relativi approfondimenti investigativi, in comunicazione con l'autorità giudiziaria;
   a tale ultimo riguardo, ad assumere iniziative per prevedere il coinvolgimento delle Agenzie fiscali ai fini del contrasto al riciclaggio, in particolare attraverso lo scambio delle informazioni rilevanti raccolte dalle Agenzie con le altre amministrazioni competenti, ferme restando le competenze relative al riscontro del corretto adempimento dei singoli obblighi antiriciclaggio e ferma restando la distinzione dei rispettivi ruoli tra le diverse amministrazioni;
   ad adottare tutte le iniziative utili, sia in sede bilaterale sia in sede multilaterale, per incrementare la cooperazione operativa e gli scambi di informazione con le diverse amministrazioni nazionali degli altri Stati operanti nel settore del contrasto al riciclaggio, sviluppando ulteriormente a tal fine le iniziative già assunte in questo campo;
   ad assumere iniziative per favorire, innanzitutto a livello dell'Unione europea ma anche a livello internazionale, la massima omogeneizzazione delle diverse discipline nazionali vigenti in materia di contrasto al riciclaggio, prevedendo un reciproco riconoscimento delle misure di contrasto e di prevenzione adottate dai singoli Stati;
   a rafforzare tutti gli strumenti di prevenzione, che costituiscono un elemento essenziale nella strategia di contrasto al riciclaggio;
   in tale contesto, a rendere ancora più efficaci i meccanismi di collaborazione, da parte degli intermediari finanziari e dei professionisti nel meccanismo di segnalazione delle operazioni sospette, puntando in particolare ad aumentare costantemente la significatività e qualità delle segnalazioni effettuate;
   per quanto riguarda specificamente il settore dei money transfer, ad assumere iniziative per assicurare l'applicazione di un regime normativo antiriciclaggio uniforme per tutti gli operatori del mercato italiano, a prescindere dalla loro tipologia e dal fatto che si tratti di intermediari nazionali o di intermediari comunitari operanti in Italia;
   a dedicare particolare attenzione a migliorare la collaborazione degli agenti operanti nel settore del money transfer rispetto al meccanismo di segnalazione delle operazioni sospette, nonché a rafforzare i controlli in questo campo;
   in questa prospettiva, ad assumere iniziative per prevedere, nell'ambito del recepimento della già citata IV direttiva antiriciclaggio, l'introduzione di criteri oggettivi in base ai quali introdurre obblighi di comunicazione delle operazioni che presentino talune caratteristiche, al fine di individuare in modo più efficace i fenomeni di riciclaggio; Pag. 149
   ad assumere iniziative per cogliere tutte le opportunità di migliorare il sistema dei controlli antiriciclaggio offerte dalla predetta IV direttiva, segnatamente stabilendo, per gli operatori di money transfer che intendano operare in Italia, l'obbligo di fornire alle diverse autorità responsabili informazioni su tutti i loro punti vendita sul territorio nazionale e di istituire un punto di contatto in Italia, sottoposto alla vigilanza delle autorità italiane, che sia responsabile del comportamento dei medesimi punti vendita e delle segnalazioni di operazioni sospette;
   ad assumere iniziative per prevedere un efficace apparato di sanzioni, a carico degli intermediari e dei loro punti vendita, da modulare in base alla tipologia e gravità delle irregolarità e violazioni;
   ad adottare iniziative per definire un assetto di competenze nel settore della vigilanza e del controllo sui money transfer che, sostanzialmente, attribuisca: all'Unità di informazione finanziaria il compito di vigilare sulle società di money transfer e sui punti di contatto degli operatori comunitari operanti in Italia; alla Guardia di finanza il compito di controllare le reti di vendita; all'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) la gestione di una banca dati delle informazioni riguardanti i punti vendita; al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di irrogare le sanzioni a carico delle società e dei punti vendita;
   ad adottare iniziative per stabilire requisiti professionali per tutti i collaboratori esterni, in particolare gli agenti, degli intermediari che esercitano attività di money transfer, omogeneizzando i presidi antiriciclaggio a carico delle diverse figure professionali incaricate dei rapporti con la clientela;
   a contrastare, in particolare nel settore del money transfer, i fenomeni del frazionamento artificioso delle operazioni di trasferimento del denaro e dell'utilizzo a tal fine di prestanome, nonché delle irregolarità nell'identificazione dei clienti da parte degli agenti e della lacunosità dei controlli esercitati in materia da parte degli intermediari;
   ad assumere iniziative per uniformare, a livello dell'Unione europea, il quadro normativo in materia di servizi di pagamento, al fine di contrastare l'utilizzo distorto della moneta virtuale, assicurando in particolare maggiore uniformità nei requisiti per l'autorizzazione degli operatori, nei controlli sullo svolgimento dell'attività e nel monitoraggio delle reti di agenti;
   ad adottare iniziative per definire maggiormente le modalità applicative degli obblighi antiriciclaggio sussistenti in capo agli agenti di pagamento comunitari che svolgono la loro attività in Italia, in particolare per quanto riguarda la registrazione delle operazioni;
   ad adottare tutte le iniziative di competenza, nell'ambito dei diversi fori politici internazionali, al fine di eliminare completamente il fenomeno dei «paradisi» fiscali e finanziari, eradicando in tale contesto la pratica delle triangolazioni tra i predetti paradisi e gli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni in materia;
   ad incrementare le risorse, soprattutto professionali, a disposizione delle diverse amministrazioni coinvolte nel sistema di contrasto al riciclaggio, al fine di aumentarne la capacità analitica e le concrete possibilità investigative.
(7-01176) «Bernardo, Pelillo, Boccadutri, Sandra Savino, Gebhard, Busin, Menorello, Sottanelli».