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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2017
770.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. C. 4304 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (C. 4304 Governo, approvato dal Senato);
   valutato positivamente l'articolo 3, comma 1, in cui si prevede, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino a un limite di 12 mesi, per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generale stabiliti per questa tipologia di intervento;
   richiamate le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 11-sexies, che differiscono ulteriormente al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto;
   ricordato che la X Commissione il 5 agosto 2015 ha approvato le risoluzioni conclusive di dibattito Da Villa 8-00133, Ricciatti 8-00134 e Arlotti 8-00135 che impegnavano il Governo ad una soluzione definitiva della questione dell'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture da 25 a 50 posti letto, che si protrae – con una serie di proroghe e differimenti – dal 1994;
   osservato che questa situazione ultraventennale di proroghe e rinvii non giova alle esigenze di concorrenza nel mercato turistico né a quelle di sicurezza e che, pertanto, è auspicabile una soluzione definitiva della questione con un intervento normativo, come richiesto dalle testé citate risoluzioni;
   considerato che il comma 8 dell'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime e garantire omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale, anche in virtù della circostanza che non tutte le amministrazioni competenti hanno avviato le relative procedure di selezione;
   sottolineato, in merito, che nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la specificazione che, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018, le amministrazioni interessate che non vi abbiano provveduto devono avviare le procedure di selezione pubblica nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale;
   ricordato al riguardo che l'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha demandato a un'intesa in sede di Conferenza unificata la definizione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di Pag. 125entrata in vigore del decreto legislativo medesimo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie;
   ritenuta l'opportunità, alla luce delle norme del decreto-legge in esame, di assicurare la salvaguardia delle procedure e degli atti adottati dagli enti territoriali competenti in attuazione dell'intesa in sede di Conferenza unificata n. 83/CU del 5 luglio 2012, conseguita in applicazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
   considerata l'opportunità, anche in relazione al dibattito politico e al confronto con le categorie, di riaprire in sede europea la riflessione sull'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle concessioni per il commercio su aree pubbliche;
   sottolineata l'importanza di dare tempestiva attuazione all'obbligo di installazione di un contatore di fornitura, volto a contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi, prorogato dal comma 10 dell'articolo 6 al 30 giugno 2017;
   condivise le disposizioni dei commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 6 che recano una serie di modifiche ai decreti-legge n. 1/2015 e n. 191/2015 volte a rafforzare la certezza normativa dell'approvazione del piano ambientale, armonizzandolo con le esigenze del processo di vendita. In particolare, in base alle modifiche proposte:

    saranno esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere espresso dal Ministero dell'ambiente sulle proposte di modifica o integrazione del piano ambientale;

    il termine per l'attuazione del piano ambientale, fissato al 30 giugno 2017, è prorogato al 30 settembre 2017 (ulteriormente prorogabile di 18 mesi) con il conseguente adeguamento degli obblighi previsti dal recente parere del Ministero dell'ambiente;

    la responsabilità penale o amministrativa dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati per l'attuazione del Piano vale fino al 31 dicembre 2018 e cioè entro i 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del DPCM di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 126

ALLEGATO 2

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi  C. 3671-ter Governo e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 15.

  All'articolo 15, premettere il seguente:

Art. 14.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina della crisi delle grandi imprese soggette alla amministrazione straordinaria, oggi disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.
  2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti e segnatamente con il diritto fallimentare vigente.
  3. I decreti legislativi previsti dal comma primo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi a seguito di deliberazione preliminare del Consigli dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, i pareri vincolanti delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Se decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma primo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
   5. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dall'articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
01. 01. Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della salvaguardia della continuità aziendale.
1. 3. Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) assumere a base della disciplina il diritto fallimentare vigente, rinviando ad esso per quanto non delegato.
1. 4. Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire le parole: pari ad almeno 400 unità per la singola impresa con le seguenti: pari ad almeno 200 unità per la singola impresa e sostituire le parole: 800 unità con le seguenti: 500 unità.

  Conseguentemente, al numero 2, sostituire le parole: un rilevante profilo dimensionale Pag. 127con le seguenti: un congruo profilo dimensionale.
1. 1. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire la parola: 400 con la seguente: 200, e la parola: 800 con la seguente: 400.
1. 6. Allasia.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: 400, con la seguente: 500.
1. 5. Senaldi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriale inserire le seguenti: e della garanzia dei livelli occupazionali.
1. 2. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) l'accesso alla procedura e la dichiarazione dello stato d'insolvenza da parte dell'autorità giurisdizionale ordinaria, dovrà essere ispirato a snellezza e tempestività dei processi decisionali in ragione della esigenza di salvaguardare la continuità aziendale dei complessi produttivi e l'ammissione alla procedura o il rigetto dell'istanza dovrà essere dichiarata entro 15 giorni dalla presentazione della stessa.
1. 7. Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) prevedere che nell'ambito di programmi di ristrutturazione per la selezione di potenziali acquirenti di complessi d'azienda o di rami della medesima, sia salvaguardata la continuità dei lavori affidati a terzi, a tutela dell'indotto.
1. 8. Allasia.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: dei requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità e trasparenza con le seguenti: dei requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse.
1. 9. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: trasparenza inserire le seguenti: in particolare dovrà prevedersi che i medesimi soggetti non possano essere investiti della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo e che lo stesso non possa ricevere o dare incarichi professionali a professionisti incaricati della medesima funzione.
1. 10. Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti: Rientra tra i requisiti per la nomina a commissario straordinario l'aver svolto in precedenza funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di grandi dimensioni secondo la normativa dell'Unione europea o nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi.
1. 11. Senaldi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) stabilire che gli ammortizzatori sociali per i lavoratori coinvolti nelle imprese in amministrazione straordinaria decorrano dal momento dell'apertura Pag. 128della procedura per l'ammissione e si preveda il loro utilizzo per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria;.
1. 12. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) stabilire criteri e modalità di remunerazione del commissario che fissi fasce dimensionali coerenti, nel rispetto dei tetti stabiliti dalla legge per gli amministratori delle società pubbliche.
1. 13. Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

  Al comma 1, lettera i), dopo la parola: composizione inserire le seguenti:, in modo da assicurare la maggioranza ai creditori.
1. 14. Senaldi.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis)
prevedere l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese oggetto di confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 anche in mancanza dei requisiti di cui al comma 1 lettere a) e b) del presente articolo.
1. 15. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   q-bis) la conversione della amministrazione straordinaria in ordinaria procedura di liquidazione giudiziale, in caso di mancata realizzazione del piano e in ogni caso di insussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, fissandone un termine congruo temporale, con a) cessazione dell'attività del commissario straordinario, salvo l'obbligo di rendiconto; b) nomina da parte del Tribunale di un curatore, non designabile nella persona di chi ha svolto le funzioni di commissario straordinario, commissario giudiziale o collaboratore degli stessi; c) sostituzione dei componenti del comitato dei creditori.
1. 16. Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.