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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 marzo 2017
776.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE

ART. 1.

  Al comma 3, terzo periodo, e ovunque esse ricorrano nel testo, sostituire le parole: nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico con le seguenti: nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
1. 2200. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: in tutto o in parte, aggiungere le seguenti: , con le stesse forme di cui al comma 4,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: in qualsiasi momento, aggiungere le seguenti: , con le stesse forme di cui al comma 4,.
1. 2201. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo averne attentamente ascoltato i desideri con le seguenti: tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità,.
2. 500. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la parola: interdetta aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 414 del codice civile e dopo le parole: o rifiutato dal tutore aggiungere le seguenti: , sentito l'interdetto ove possibile,.
2. 501. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: rispettivamente.
2. 502. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.
2. 503. La Relatrice.
(Approvato)

Pag. 123

ART. 3.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Nel caso in cui fino a: mantengono valore con le seguenti: Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia.
3. 500. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: , con sottoscrizione fino alla fine del periodo.
3. 501. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
3. 502. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: in caso di emergenza fino alla fine del periodo.
3. 503. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 4.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. L'atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato su richiesta del paziente, con le stesse forme di cui al periodo precedente.
4. 501. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 01. La Relatrice.
(Approvato)

Pag. 124

ALLEGATO 2

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4135 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
   rilevato che l'articolo 6 reca una delega al Governo finalizzata al rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini e a collegi consentendo agli enti di previdenza di diritto privato, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, di attivare anche prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario;
   espresso apprezzamento per l'inserimento in tale articolo, nel corso dell'esame presso la Commissione di merito in questo ramo del Parlamento, della delega al Governo ad adottare decreti legislativi volti ad estendere, entro specifici limiti, le tutele per maternità e malattie dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS;
   sottolineata l'esigenza di rendere effettiva tale tutela attraverso idonei strumenti attuativi, anche in ragione della rilevanza sociale delle problematiche connesse alla maternità delle lavoratrici autonome;
   segnalato che l'articolo 10 reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, l'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa in tali studi, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;
   ravvisata l'esigenza di fare salve le misure di prevenzione già previste dalla normativa vigente per alcune categorie di studi professionali;
   rilevato, altresì, che l'articolo 14-bis prevede che i decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 siano adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i ministeri competenti, senza richiamare esplicitamente il Ministro della salute come invece sarebbe opportuno in ragione dell'oggetto di tali provvedimenti di delega,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la permanenza della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori per specifiche categorie di studi professionali;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere in maniera esplicita, all'articolo 14-bis, il concerto del Ministro della salute con riferimento ai decreti legislativi di cui agli articolo 6 e 10.

Pag. 125

ALLEGATO 3

5-10702 Rondini: Semplificazione della comunicazione all'Inps sulla sussistenza dei requisiti necessari per il pagamento delle prestazioni assistenziali e di invalidità civile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Rondini – inerente alla procedura di comunicazione sulla sussistenza dei requisiti necessari per il pagamento delle prestazioni assistenziali e di invalidità civile – passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dall'INPS.
  Com’è noto, la normativa vigente affida all'INPS il compito di verificare la permanenza dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni di natura assistenziale e di invalidità civile disponendo, in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni richieste, la sospensione dell'erogazione dei trattamenti.
  Già a decorrere dal 2011 – nel quadro di una complessiva telematizzazione del processo di accertamento – le dichiarazioni di responsabilità relative alla permanenza dei requisiti pervengono all'Istituto esclusivamente on-line. Inoltre, al fine di agevolare gli interessati, l'INPS si avvale della collaborazione dei soggetti abilitati all'assistenza fiscale (CAF) per la raccolta e la trasmissione delle predette dichiarazioni.
  Tanto premesso, con riferimento al quesito formulato dagli Onorevoli interroganti, l'INPS ha reso noto di aver già avviato una specifica collaborazione con le Regioni finalizzata all'acquisizione in via telematica dei dati sullo stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza e assegno sociale. A tal fine, l'INPS ha predisposto uno schema di convenzione – approvato con determinazione presidenziale del 27 ottobre 2011 – per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra le Regioni e i direttori regionali dell'istituto.
  L'Istituto ha inoltre precisato che i predetti accordi costituiscono il punto di partenza per l'avvio di un più proficuo procedimento di trasmissione delle informazioni che sarà esteso progressivamente a tutto il territorio nazionale.
  Al momento solo quattro Regioni (Piemonte, Sardegna, Abruzzo e Liguria) hanno aderito a tale modello convenzionale.

Pag. 126

ALLEGATO 4

5-10703 Di Vita: Verifica del corretto utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze nella regione Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le risorse relative al Fondo per le non autosufficienze (FNA), nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti.
  Con riferimento al periodo preso in esame nel presente atto parlamentare, rappresento che le attività a valere sul Fondo per le non autosufficienze sono state disciplinate dal decreto interministeriale 14 maggio 2015, di riparto del Fondo per l'annualità 2015. Il decreto di riparto 2016 è stato infatti registrato dalla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 e le relative risorse sono state erogate al termine dell'anno alle sole Regioni che hanno presentato la programmazione richiesta; la Sicilia non è tra queste.
  Tanto premesso, faccio presente che con il citato decreto di riparto 2015, il Ministero del lavoro ha provveduto a ripartire 400 milioni di euro alle regioni.
  Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto, individua come aree di intervento: riattivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non auto sufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare; la previsione di un supporto con trasferimenti monetari ed, eventualmente, anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare.
  Come per gli anni precedenti, anche per il 2015 è stata prevista la redazione di un programma attuativo da parte delle regioni in funzione della successiva erogazione delle spettanti quote. A tal proposito faccio presente che il Ministero del lavoro ha approvato il programma attuativo della Regione Sicilia. Dopo aver ritenuto coerente l'allocazione delle somme con le finalità previste dal citato articolo 2, il Ministero del lavoro ha attribuito alla Regione Sicilia la somma di 32.604.000 euro. Tale somma resa disponibile a dicembre 2015 è stata riscossa dalla medesima Regione l'11 dicembre 2015; ad oggi, tuttavia, non si hanno notizie sulle attività effettivamente realizzate.
  Voglio però precisare che, al fine di ottenere l'erogazione delle risorse relative al FNA 2017, le regioni sono tenute a inoltrare al Ministero del lavoro le rendicontazioni sulle attività poste in essere con le risorse del 2015.

Pag. 127

ALLEGATO 5

5-10704 Lenzi: Iniziative per scongiurare riduzioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze e del Fondo nazionale per le politiche sociali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Lenzi concernente la possibile riduzione del Fondo per le non autosufficienze per un importo pari a 50 milioni euro e del Fondo nazionale politiche sociali di circa 200 milioni.
  Al riguardo, faccio presente che nel corso della Conferenza Stato Regioni del 23 febbraio scorso, è stata raggiunta l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017. Secondo i termini di tale intesa, le Regioni contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica fissati nelle norme citate della legge di stabilità 2016 anche a valere sui trasferimenti dallo Stato alle Regioni per un ammontare pari a circa 485 milioni. Tra questi trasferimenti risultano anche i Fondi citati dall'interrogante nelle dimensioni riportate.
  Faccio presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è stato in alcun modo coinvolto nell'istruttoria dell'intesa, oggetto di confronto con il solo Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ciò premesso, ricordo che il Ministero che rappresento sin dal 2007 ha promosso numerose iniziative volte al raggiungimento della piena inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso lo stanziamento di risorse al Fondo per le non autosufficienze, il cui obiettivo è quello di assicurare, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, omogeneità agli interventi realizzati sui territori attraverso la progressiva costruzione di un sistema di assistenza che assicuri la piena integrazione delle prestazioni sociali con quelle sanitarie.
  Nel sottolineare l'attenzione del Governo sulla questione posta dall'Onorevole interrogante, segnalo che con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) è stato previsto un incremento di 50 milioni di euro del Fondo per le non autosufficienze. Inoltre l'articolo 5 del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017, appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale ha previsto che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze venga incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2017.
  Pertanto, l'orientamento costante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dimostra la propria contrarietà alla prospettiva di una riduzione di tali fondi nella consapevolezza che trattasi di risorse destinate alle fasce più deboli della popolazione.
  A conferma del forte interesse sul tema, evidenzio che è stato firmato dal Ministro Poletti lo schema di decreto finalizzato a definire l'ammontare delle risorse del fondo per il diritto al lavoro per i disabili trasferite all'Inps a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione al datore di lavoro che assume persone disabili.
  Da ultimo, segnalo che sempre con riferimento alle persone disabili, di recente è stato pubblicato il decreto che prevede la proroga dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per tutto il triennio 2017/2020.