Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 marzo 2017
781.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI DI BENEDETTO E ALTRI

  Le Commissioni III e VII,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della Scuola italiana all'estero,
   premesso che:
    il decreto legislativo in titolo – adottato in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. «Buona Scuola») – prevede la revisione, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero;
    per vie generali, e con particolare riferimento agli articoli 8 e 9, la rete delle istituzioni scolastiche all'estero costituisce una risorsa essenziale per la promozione della lingua e della cultura italiane, nonché per il mantenimento di legami culturali tra le comunità dislocate nel mondo e l'Italia. Insieme con gli istituti di cultura, e con le istituzioni diplomatico-consolari, la citata rete funge da cassa di risonanza privilegiata per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l'immagine del nostro Paese, la sua attrattività culturale e il made in Italy;
    pertanto, sia che si voglia affrontare il problema come valorizzazione del sistema scolastico e delle tradizioni italiane nel mondo sia che si voglia promuovere la diffusione della lingua italiana all'estero, anche come rilancio del made in Italy, in particolar modo nei Paesi con un'alta concentrazione di connazionali, occorre certamente superare la frammentazione e l'assetto settoriale dei vari interventi, prevedere una conduzione sinergica, all'interno di un vero e proprio «Sistema Italia», che armonizzi le competenze di tutti i ministeri interessati (Miur, Maeci, Mibact, Mise) e che garantisca un coordinamento effettivo dei diversi interventi fornendo risposte esaustive all'attuale domanda di lingua e cultura italiane nel mondo;
    nello specifico dello schema di decreto si rappresentano alcune criticità:
     con riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6, e 7, la prevista commistione di scuole pubbliche e scuole private, a ordinamento misto, non organizzate dallo Stato italiano, è da sottolineare che, in quanto emanazione di una lingua, di una cultura, della storia e delle tradizioni di un Paese, con ciò che ne deriva e che vi sottostà, le scuole italiane all'estero dovrebbero essere considerate essenzialmente e esclusivamente quali istituzioni statali pubbliche;
     con riferimento all'articolo 4, comma 2, non esistono griglie di valutazione sulle varianti da poter utilizzare; occorrerebbe pertanto adottare provvedimenti di carattere normativo specificamente finalizzati al sistema di valutazione, dal momento che questi titoli sono riconosciuti Pag. 44validi a norma di legge sul territorio nazionale; con riferimento al comma 3, non è chiaro – tra Miur, Indire o altri soggetti incaricati – chi controlla l'aspetto didattico del Piano formativo;
     con riferimento all'articolo 10, comma 3, lettera c), non sono definiti i «requisiti» (che lo schema di decreto stabilisce di «innalzare») relativi agli insegnanti impiegati dagli enti gestori;
     con riferimento all'articolo 11, nello specifico dei «lettorati», il quadro complessivo è da ritenersi altamente negativo e penalizzante. In particolare: con riferimento al comma 1, risulta soppresso il legame necessario con la comunità universitaria e con il dipartimento di riferimento; si prevede che i lettori possano essere assegnati anche a non meglio specificate «istituzioni scolastiche straniere», tuttavia senza definirne le competenze; il lettore, invece, dovrebbe svolgere la propria attività esclusivamente nell'università cui è destinato. A tal fine sembrerebbe opportuno non apportare modificazioni a quanto previsto e stabilito dal contratto, a legislazione vigente, e cioè che il docente della Scuola secondaria destinato all'estero, in qualità di lettore, svolge la propria funzione presso un'università straniera, collaborando – con il titolare della cattedra o con il capo del Dipartimento al quale è assegnato – alle attività di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana;
     con riferimento al comma 2, di cui si propone la soppressione, si abolisce la distinzione lettori «con» e «senza» incarichi extra accademici e si stabilisce la possibilità di svolgere attività aggiuntive di promozione della lingua e della cultura italiane, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura. La norma appare vaga e indeterminata: si prevedono, infatti, per i lettori, carichi ulteriori di lavoro senza definire parametri fondamentali quali durata oraria, modalità dell'impegno e nella retribuzione, attribuendo totale discrezionalità all'autorità diplomatica e aprendo la strada a sperequazioni a seconda delle diverse sedi in merito alla sua applicazione;
     con riferimento al comma 3 all'attuale tipologia di lettori e lettrici viene coniugato virtualmente, in modo molto generico e con piena discrezionalità, del «personale specializzato» cui «affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiane», selezionato dalle università straniere con la collaborazione del Maeci e del Miur. Si tratta, pertanto, di personale i cui titoli di specializzazione non vengono chiariti, con orario probabilmente ridotto e la cui permanenza all'estero coinciderebbe con la durata delle attività accademiche. Non è definito a quali titoli di specializzazione si faccia riferimento e se il «personale», di cui al comma 3, faccia parte del contingente totale dei lettori. Permangono dunque diverse opacità della norma che andrebbero chiarite. Vi è comunque sperequazione fra il personale di ruolo inviato dal Maeci in accordo con il Miur (retribuito secondo il piano dei collocati fuori ruolo e i docenti specializzandi inviati tramite accordi bilaterali, di cui non sono specificati ruolo e parametri retributivi;
     con riferimento all'articolo 13, le modalità di reclutamento con l'abolizione delle graduatorie di merito finalizzate alle selezioni per il personale estero. Sia i requisiti fondamentali del profilo culturale e professionale del personale docente e non docente della scuola sia le modalità della formazione del personale da destinare all'estero sono oltretutto demandati a un decreto del Miur, di concerto con il Maeci, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: ennesimo caso di eccesso di delega, di effetto «matrioska», o, se si preferisce, di scatole cinesi per cui un decreto rimanda a un altro decreto, una norma a una futura norma o a un successivo regolamento;
     con riferimento all'articolo 15, occorrerebbero criteri più stringenti e Pag. 45maggiore tempestività per definire parametri e misure di valutazione (l'emanazione di un decreto prevista entro 120 giorni non appare adeguata);
     con riferimento all'articolo 17, l'aumento di 50 unità (di cui 10 posti per garantire il sostegno agli alunni con disabilità, e i restanti per potenziare determinati settori quali arte, cinema e musica) appare del tutto insufficiente. Oltretutto, altra criticità rilevante, tale potenziamento di 50 unità complessive viene finanziato mediante riduzione dei capitoli di spesa destinati al già dimezzato contingente all'estero, con oneri compensati da nuove norme che riducono dal 20 per cento al 30 per cento l'assegno di sede di tutto il personale attualmente in servizio;
     con riferimento all'articolo 18, comma 4, non si comprende che senso abbia il fatto che, entro il quadro del progetto formativo, i 60 CFU ottenuti con il corso «Interculturalità e insegnamento Ita2» figurino privilegiati rispetto a una classe di concorso specifica quale la A23 (Lingua italiana per discenti stranieri); occorrerebbe, invece, ridurre il periodo tra una selezione e l'altra a 3 anni (invece che ogni 6); inoltre, con riferimento al comma 2 e per ciò che concerne la materia disciplinata dal bando, prevedere il possesso di una certificazione linguistica riconosciuta pari almeno a un livello B2;
     con riferimento all'articolo 25 viene del tutto sottaciuta l'attuale situazione degli insegnanti che al momento del rientro perdono la titolarità e vengono ricollocati negli ambiti: in altri termini, avere facoltà di mantenere la titolarità nella scuola di partenza per i primi tre anni del servizio all'estero e in seguito mantenere la precedenza nella fase dei trasferimenti, come da normativa vigente;
     con riferimento all'articolo 28, parrebbe opportuno adeguare la retribuzione del docente laureato (con laurea di 2o grado) alla posizione stipendiale base del Direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola (DSGA); gli articoli 30, 32 e 36 appaiono peggiorativi rispetto alle condizioni contrattuali del personale docente locale, non solo rispetto al personale fuori ruolo ma anche rispetto al personale locale assunto prima di questo Schema di decreto, immettendo un principio di discriminazione che va contro lo spirito e le finalità del decreto stesso; con riferimento, in particolare, all'articolo 30, risultano fortemente discutibili criteri e modalità di assunzioni di docenti a contratto locale per supplenze, nonché, più in generale, alcuni «aggiustamenti» rispetto alle realtà locali che denotano un eccesso di discrezionalità; anche in riferimento all'articolo 31 e alla possibilità di assumere personale non docente assunto localmente è evidente la presenza di discrezionalità sui requisiti, fra cui una «adeguata conoscenza della lingua italiana», laddove non appare chiaro chi, e in base a quali parametri, debba stabilire e certificare la misura di tale adeguatezza;
     con riferimento all'articolo 33, sarebbe auspicabile che venissero definiti i compiti dei tirocinanti e dei volontari del servizio civile; è impensabile l'idea di affidare loro l'onere dell'insegnamento della lingua italiana senza prevedere una compresenza coi docenti titolari;
     con riferimento all'articolo 35, le risorse previste per la scuola digitale sono palesemente insufficienti;
     con riferimento all'articolo 37, infine, la mancata previsione di un regime transitorio serio e articolato;
   tutto ciò premesso,
   esprimono

PARERE CONTRARIO

Di Benedetto, Spadoni, Marzana, Scagliusi, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Vacca e Simone Valente.

Pag. 46

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI PANNARALE E ALTRI

  Le Commissioni riunite III e VII,
   esaminato l'atto n. 383, premesso che:
  le tante istituzioni scolastiche presenti all'estero ricoprono prioritariamente la funzione di promozione della lingua e cultura italiana oltre quella di conservazione dell'identità culturale dei figli dei connazionali e dei cittadini di origine italiana. La loro presenza in tutto il mondo diventa veicolo di diffusione di idee, progetti, iniziative, in raccordo con Ambasciate e Consolati e con le priorità della politica estera italiana. Le scuole italiane all'estero rappresentano altresì un solido punto di riferimento nei Paesi in cui operano e ciò ha una ricaduta positiva nei settori culturali, politici, economici e sociali;
   lo schema di decreto legislativo oggetto del presente parere evidenzia molteplici criticità che affondano le proprie radici in una progressiva riduzione dei finanziamenti avvenuti negli ultimi decenni in ambiti che se opportunamente valorizzati avrebbero potuto contribuire invece ad una efficace valorizzazione e diffusione della lingua italiana all'estero;
   la riduzione di ben 400 unità di organico a partire dall'a.s. 2012/2013 non è che un esempio del graduale ma inarrestabile depauperamento delle scuole italiane all'estero e certo l'incremento di 50 unità, di cui 10 di sostegno, previsto nel decreto poco riesce a colmare il gap fra i docenti in servizio ed il personale effettivamente necessario per un efficace ed efficiente servizio di istruzione all'estero. Si sottolinea, altresì, che la copertura finanziaria di tali nuovi insegnanti trae origine dai risparmi derivanti dal taglio, dal 20 al 30 per cento, del trattamento economico del personale della scuola in servizio all'estero e non da risorse aggiuntive;
   perplessità, inoltre, sorgono in merito all'esiguità della previsione di 10 insegnanti di sostegno il cui numero, ancora una volta, non è calibrato sulle effettive esigenze del diversamente abile ma su logiche totalmente scollegate e incomprensibili che mortificano la dignità degli alunni e delle alunne e ancor di più il loro diritto allo studio e la loro serena inclusione scolastica, in barba alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 che ribadisce la necessità di fornire allo studente disabile l'insegnante di sostegno in base alle sue effettive esigenze e non in base alla disponibilità oraria della scuola;
   sarebbe stato auspicabile individuare un'unica cabina di regia deputata al coordinamento delle politiche di diffusione della lingua e della cultura italiana a cui i diversi soggetti interessati potessero far riferimento attuando una politica omogenea legata al « Sistema Italia», superando così l'attuale frammentazione e disarticolazione che inficia fortemente il processo di internazionalizzazione economica, commerciale e turistica dell'Italia derivante da una esigua valorizzazione dell'insegnamento della lingua italiana ma anche da un limitato sviluppo delle italofonia e delle italofilia in quanto molti corsi d'italiano non sono diretti più ai soli figli dei Pag. 47connazionali ma sempre più spesso anche a stranieri che vogliono apprendere la nostra lingua;
   il provvedimento, invece, all'articolo 1 prevede il riordino della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, con un coordinamento effettivo tra il MAECI e il MIUR, superando la disciplina vigente prevista nella parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ma non declinando gli ambiti di competenza propri dei diversi ministeri creando così delle zone grigie che si presume creeranno disservizi, incertezze e vuoti che impegneranno non poco gli uffici preposti delle scuole nell'organizzazione quotidiana degli impegni scolastici;
   il modello di scuola italiana all'estero delineata nel decreto legislativo supera le caratteristiche peculiari che la connotavano ex articolo 627, D.lgs. 297/94, divenendo esclusivamente «amministrata dallo Stato», tanto che il decreto identifica le scuole italiane all'estero «conformi al sistema nazionale italiano di istruzione» ma soggette a possibili varianti «in relazione ad esigenze locali» (articolo 4, comma 2), ci si chiede se tale scelta non sia alla fine penalizzante e se non fosse stato grandemente preferibile parlare di scuola statale in luogo di scuola amministrata dallo stato anche per rimarcare che tali scuole sono presidi della nostra cultura, della nostra lingua, con proprio personale e con propri programmi;
   la volontà di snaturare le peculiarità della scuola italiana all'estero si evince altresì dall'articolo 4, comma 3, laddove prevede che «ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale dell'offerta formativa, [..........] Sul piano è acquisito il parere preventivo del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, per assicurare la continuità delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato» (articolo 37, co. 3, decreto del Presidente della Repubblica 18/1967). Infatti, tale parere preventivo rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche inficia il principio della piena e completa autonomia del Collegio dei docenti nella redazione del PTOF prevista all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 così come modificato dall'articolo 1, comma 14 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.);
   ad ulteriore conferma della volontà di tale perdita di specificità viene altresì disposto all'articolo 30, comma 2 che nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità didattiche. Da ciò ne consegue che non viene garantito uno standard di insegnamento qualificato nonché il diritto alla formazione e all'istruzione in linea con quanto invece previsto dall'ordinamento scolastico vigente sul territorio nazionale, viene inoltre soppressa la figura del personale a tempo determinato prevista e disciplinata dall'articolo 40 del CCNL. Ciò risulta fortemente anomalo poiché si forma, all'interno delle istituzioni scolastiche amministrate dalla Stato, un contratto di lavoro di natura puramente privatistica, a condizioni economiche e giuridiche prive di una disciplina riferibile al CCNL del comparto scuola che potrebbe far nascere contenziosi miranti alla stabilizzazione nella scuola fuori dal meccanismo del concorso pubblico;
   il provvedimento, infatti, prevede una clausola di supremazia delle norme del decreto su quelle quelle contrattuali (articolo 36), cancellando di fatto l'Accordo sottoscritto lo scorso 30 novembre tra il Governo e le OO.SS CGIL, CISL UIL che prevede al punto 1): l'impegno del Governo Pag. 48alla definizione di un intervento legislativo volto a promuovere il riequilibrio a favore della contrattazione del rapporto tra le fonti che disciplinano il rapporto di lavoro «privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro». Sarebbe quindi auspicabile che tutte le disposizioni inerenti la materia contrattuale venissero soppresse (articoli 18-26), riconducendole nell'alveo della contrattazione nazionale ed integrativa;
   il provvedimento prevede all'articolo 17 lo stato giuridico del personale inviato all'estero e per questo si ritiene viziato da un eccesso di delega in quanto il comma 181, lettera h), dell'articolo 1 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, prevede «la revisione, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero. Tale riassetto verrà operato attraverso:
   1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
   2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;
   3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
   4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale».

  Nulla prevede sullo stato giuridico del personale.
  Il decreto prevede altresì per i dirigenti scolastici la possibilità di essere assegnati alle scuole all'estero ad amministrazione statale, ma anche alle ambasciate o agli uffici consolari, in questo caso con compiti di coordinamento delle attività scolastiche nell'area geografica determinata dal MAECI;
   quest'ultima previsione si ritiene inopportuna in un momento storico in cui la carenza di dirigenti scolastici e il conseguente utilizzo dell'istituto delle reggenza risulta fortemente penalizzante per l'intero Sistema scuola;
   il provvedimento modifica sostanzialmente anche le procedure di selezione del personale che cambiano radicalmente. In base all'articolo 18 il personale da destinare all'estero è scelto tra dipendenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Detto personale è selezionato dal MIUR sulla base di un bando emanato sentito il MAECI. Gli elenchi del personale selezionato sono formati ogni sei anni e pubblicati sul sito istituzionale del MIUR. Quindi le graduatorie di merito contrattualmente previste vengono sostituite da « elenchi» di personale docente e ATA, in possesso di specifici requisiti, mediante i quali sarà scelto, attraverso una prova orale il personale da destinare all'estero. Tale modello di reclutamento appare assai nebuloso e poco chiare sono le modalità di individuazione del personale destinato alle scuole italiane all'estero,
  per questi motivi, esprimono

PARERE CONTRARIO

Pannarale, Giancarlo Giordano, Placido.

Pag. 49

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI CENTEMERO E PALMIERI

  Le Commissioni riunite III e VII,
  considerato che:
   il provvedimento si propone come obiettivo fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero realizzate favorendo la centralità del modello educativo e formativo proprio della scuola italiana e ispirandosi al sistema nazionale di istruzione e formazione;
   la previsione di istituzioni scolastiche e di iniziative di formazione al di fuori del territorio nazionale è nato per rispondere all'esigenza di fornire un servizio educativo ai figli degli emigranti, anche per mantenere e confermare le loro radici culturali sia in senso generale che in vista di un possibile ritorno in Italia;
   il quadro storico si è fortemente modificato soprattutto per quanto riguarda la composizione sociale e culturale del fenomeno dell'emigrazione che oggi è caratterizzata da una presenza culturalmente e professionalmente molto più qualificata;
   di conseguenza, sono fortemente cambiate anche le richieste e le aspettative nei confronti delle istituzioni formative italiane all'estero che, oltre a dover rispondere alla domanda di servizio scolastico per i figli dei connazionali che lavorano in altri Paesi, registrano l'aumento di interesse nei confronti della conoscenza della lingua e della cultura italiana da parte degli stranieri con relativa richiesta di offerta di servizi culturali di qualità e ben strutturati;
   una corretta e qualificata offerta di servizi culturali all'estero favorisce la diffusione non solo del nostro sistema di valori e della ricchezza della nostra storia ma costituisce anche un metodo concreto e considerevole di sostegno alle attività economiche fondate sul made in Italy spesso espressione produttiva di un sistema di valori e di tradizioni forti;
   il provvedimento in esame appare completamente incentrato sul tema del personale e totalmente privo di contenuti innovativi; all'articolo 1 viene enunciato un coordinamento delle attività dei due dicasteri coinvolti, il MIUR e il MAECI, che però non viene sviluppato nelle disposizioni successive;
   il provvedimento non promuove l'immagine del sistema Paese facendo leva sulla diffusione della lingua e della cultura italiane e appare troppo vincolato ad un sistema scolastico concepito solo per i nostri connazionali all'estero;
   il provvedimento non affronta nella giusta misura il tema della governance, il ruolo degli istituti di cultura italiana e quello di enti promotori della lingua e della cultura italiane, come fanno invece altri Paesi;
   per quanto riguarda il processo di selezione e di formazione del personale si Pag. 50registra la mancanza di chiarezza nelle norme previste;
   i dati evidenziano come la presenza degli alunni stranieri nella scuole italiane all'estero raggiunga in alcuni casi l'80 percento degli iscritti;
   ritenuto che sarebbe stato opportuno apporre le seguenti condizioni:

  Gli articoli 1 e 2 siano sostituiti dal seguente articolo:

Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto legislativo riordina il sistema delle scuole italiane all'estero e della diffusione e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero e adegua la relativa normativa, attuando un coordinamento tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Le istituzioni scolastiche italiane e il sistema di formazione italiana nel mondo hanno come finalità fondamentali la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero e di favorire la promozione del sistema Paese e l'immagine e la conoscenza dell'Italia nel mondo nell'ottica di una reciproca cooperazione culturale internazionale;

  L'articolo 3 sia sostituito dal seguente articolo:

Art. 2.
(Articolazione delle istituzioni scolastiche e del sistema di formazione italiana).

  1. Il sistema di formazione italiana nel mondo si articola in:
   a) scuole amministrate dallo Stato;
   b) scuole paritarie;
   c) corsi di lingua italiana inseriti nelle scuole straniere;
   d) corso di lingua italiana integrati;
   e) corsi di lingua italiana in sezioni bilingue di scuole straniere mediante accordo culturale con il Paese ospitante;
   f) lettorati presso le università straniere;

  2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riconosce la parità alle istituzioni scolastiche che rispondano ai requisiti richiesti ed accorda la possibilità di effettuare progetti che prevedono l'istituzione di cattedre di lingua e di cultura italiane, sovvenzionante da enti gestori, da autorità locali o altri enti, associazioni e fondazioni con fini educativi.
  3. il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università, con decreto, equipara, anche per quanto concerne l'autonomia scolastica, l'ordinamento delle istituzioni scolastiche italiane all'estero alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale, con gli adattamenti occorrenti per corrispondere alle specifiche esigenze locali;

  Conseguentemente sia aggiunto il seguente articolo:

Art. 3.
(Ordinamento, piani di studio, esami, debiti formativi e sistema di crediti).

  1. L'ordinamento delle istituzioni scolastiche italiane all'estero è stabilito dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. È istituito un modello ordinamentale unico, sostanzialmente uniforme, delle istituzioni scolastiche italiane all'estero. L'autonomia scolastica, didattica ed organizzativa, Pag. 51di cui al Dpr 275 del 1997, è valorizzata anche in relazione alle varianti rese necessarie da particolari esigenze locali. Per la scuola secondaria di secondo grado è istituito un ordinamento unico quadriennale, salvo esigenze rese necessarie da particolari esigenze locali.
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce i contenuti e le modalità di svolgimento degli esami e di verifica dei debiti formativi, la quota della flessibilità dell'autonomia scolastica per tutte le istituzioni scolastiche italiane all'estero, amministrate dallo stato o paritarie, le modalità per il rilascio e per l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del presente decreto.
  4. La certificazione delle competenze linguistiche è effettuata in conformità al progetto di certificazione delle lingue europee adottato dal Consiglio d'Europa, ai fini del rilascio del diploma.

  L'articolo 4 sia sostituito dal seguente articolo:

Art. 4
(Anagrafe delle istituzioni scolastiche italiane all'estero).

  1. È istituita l'Anagrafe informatica delle istituzioni scolastiche italiane all'estero presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
  2. Tutte le istituzioni scolastiche italiane all'estero, statali e paritarie, sono tenute ad iscriversi all'Anagrafe di cui al comma 1.
  esprimono

PARERE CONTRARIO.

Pag. 52

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, nelle sedute del 26 gennaio, 21 febbraio, 2, 8 e 9 marzo 2017, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (atto n. 383);
   uditi, altresì, i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali e preso visione delle loro memorie scritte;
   preso atto che lo schema del decreto legislativo è coerente con le finalità e gli obiettivi previsti nella delega e cioè «il riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero», pertanto non si tratta di una riforma globale del settore;
   considerato che il decreto in oggetto prevede un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua italiana all'estero;
   rilevata l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione generale delle normative riguardanti le scuole italiane all'estero, lo svolgimento dei corsi di lingua organizzati dagli enti gestori e gli interventi di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, allo scopo di favorire una maggiore coerenza, una più diretta adesione alle realtà geopolitiche e culturali nelle quali l'intervento ricade, un aggiornamento dell'offerta formativa italiana e una razionalizzazione del sistema;
   valutato che, in presenza dei tanti soggetti attuatori delle iniziative previste dal decreto e del coinvolgimento nella gestione di tre diversi Ministeri, sarebbe opportuno prevedere una cabina di regia, al fine di superare la frammentarietà delle azioni e di creare un sistema efficiente per la promozione del made in Italy all'estero;
   preso atto che lo schema di decreto contiene diverse disposizioni sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale direttivo, docente ed amministrativo, che di norma rientrerebbero nella contrattazione nazionale;
   espresso apprezzamento per l'obiettivo di inquadrare il modello formativo proposto in un contesto multiculturale e pluralistico, basato sui valori dell'inclusività e dell'interculturalità, nonché per la priorità riconosciuta alla costante verifica di qualità dei percorsi formativi, al sostegno del bilinguismo e all'impegno di integrare l'insegnamento dell'italiano negli ordinamenti scolastici locali;
   rilevata la significativa diversità dei contesti culturali e sociali verso i quali il sistema formativo italiano rivolge la sua offerta, attraversati da profondi e accelerati processi di cambiamento legati ai mutamenti di ruolo indotti dalla globalizzazione, alle differenze tra le realtà geopolitiche di interesse strategico per l'Italia, alle diverse possibilità di intreccio con le normative e i sistemi scolastici locali, all'evoluzione sociale e culturale delle comunità Pag. 53italiane all'estero, ormai profondamente integrate nelle realtà di insediamento;
   sottolineata l'esigenza di un più duttile adeguamento del sistema formativo italiano nel mondo alle articolazioni e caratteristiche delle situazioni esistenti, che richiede il progressivo spostamento da modelli piramidali e gerarchici a modelli articolati e policentrici, molto più adatti a realizzare le notevoli potenzialità di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo e a reggere il confronto concorrenziale sul «mercato linguistico» con altri Paesi, molto attivi e attrezzati in questo campo;
   rilevata l'esigenza che sia formalmente enucleato dalla generica dizione «soggetti senza fini di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua italiana nel mondo» il profilo formativo, organizzativo e giuridico degli enti gestori che organizzano corsi di lingua italiana, in larga prevalenza integrati nei sistemi scolastici locali e a costi molto più contenuti rispetto ad altre tipologie di intervento;
   evidenziata la necessità di garantire il più alto livello qualitativo del personale, in termini di conoscenze scientifiche, competenze didattiche, abilità specifiche richieste dalle attività previste o dal contesto,
  a maggioranza, esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3 e ovunque ricorrano nel testo, le parole: «scuole amministrate dallo Stato» siano sostituite dalle seguenti: «scuole statali»;
   2) il ruolo degli enti gestori sia esplicitamente richiamato ovunque si parli di «soggetti senza fini di lucro» e sia previsto, a garanzia e sostegno della loro funzione, un apposito articolo nel quale si definisca il loro profilo formativo, giuridico e organizzativo;
   3) all'articolo 5 si preveda, per i casi di assenza o impedimento del dirigente scolastico e conseguente sostituzione a opera di un docente, la possibilità dell'esonero dell'insegnamento limitato al periodo della sostituzione e a condizione che il docente sia a sua volta sostituito da un docente destinato al potenziamento dell'offerta formativa;
   4) all'articolo 6, comma 1, le parole: dall'inizio del comma fino a «riconoscere» siano sostituite dalle seguenti: «Con decreto interministeriale dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca può essere riconosciuta»;
   5) gli elenchi del personale selezionato da destinare all'estero siano sostituiti dalle graduatorie dell'ordinamento attuale, garantendo la massima pubblicità e trasparenza in ogni fase della selezione, in modo da rendere evidenti ed oggettivi i criteri di valutazione dei titoli e degli eventuali colloqui;
   6) sia soppresso l'articolo 36;
   7) siano modificati gli articoli 5 e 37, con riguardo alla gestione contabile delle scuole statali all'estero, prevedendo che la gestione delle casse scolastiche e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi confluiscano nel bilancio della scuola;
   8) all'articolo 37, si precisi che «all'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il riferimento alla parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intende fatto al presente decreto legislativo»;

  e le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di prevedere una cabina di regia tra il Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   b) si valuti altresì l'opportunità di aggiungere all'articolo 1, dopo le parole: «della lingua», le seguenti: «e della cultura»;Pag. 54
   c) all'articolo 4, per quanto riguarda il piano triennale dell'offerta formativa, si valuti l'opportunità di prevedere che esso sia trasmesso alla rappresentanza diplomatica, sopprimendone il parere preventivo;
   d) all'articolo 13, si valuti l'opportunità che le parole: «fondamentali del profilo culturale e professionale» siano sostituite dalle seguenti: «culturali e professionali fondamentali»;
   e) per quanto riguarda la durata del servizio all'estero, si valuti l'opportunità di prevedere due periodi di sei anni scolastici consecutivi, separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale;
   f) all'articolo 18, comma 2, lettera c), si consideri l'opportunità di aggiungere in fine le seguenti parole: «e anche come lingua straniera (LS)»;
   g) all'articolo 24, comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: da «nei casi» fino a «del 2001» con le seguenti: «Nei casi in cui la sanzione disciplinare non è di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001,»;
   h) al medesimo articolo 24, comma 3, si valuti l'opportunità di premettere alle parole: «I procedimenti» le seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2,». Conseguentemente, si consideri l'opportunità di sopprimere le parole: «di cui all'articolo 55-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
   i) all'articolo 28, ove sussistano differenze di trattamento economico del personale scolastico all'estero rispetto al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia valutata la possibilità di adeguare il relativo trattamento a quest'ultimo;
   j) si consideri che l'utilizzazione delle 50 unità aggiuntive del contingente non sia limitato all'insegnamento delle discipline o materie integrative e sia eliminato il limite delle 10 unità per il personale destinato al sostegno;
   k) si preveda un trattamento economico del personale a tempo determinato non dissimile da quello previsto per il personale a tempo indeterminato;
   l) sarebbe opportuno, altresì, definire più chiaramente le caratteristiche e le funzioni delle previste «associazioni senza fini di lucro», allo scopo di assicurare la qualità dell'insegnamento linguistico-culturale da queste svolto.