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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 marzo 2017
785.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 MARZO 2017

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (Atto n. 377).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI BORGHESI ED ALTRI

  Le Commissioni riunite VII e XI,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante «riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione»,
   premesso che:
    1) l'abilitazione di Stato è titolo da tutelare e valorizzare, in virtù del merito e dei sacrifici economici ed esistenziali sostenuti dai docenti abilitati, tutti con un bagaglio formativo e di esperienza di notevole spessore;
    attualmente diverse classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, risultano di fatto esaurite, soprattutto al Nord; nel dettaglio, le classi di concorso in oggetto sono la ex A043/A050 (Italiano nella secondaria di 1o e 2o grado), matematica, colonne portanti e trasversali a tutti gli indirizzi, per le quali l'ultimo concorso non ha prodotto graduatorie sufficienti a coprire tutti i posti vacanti;
    l'ultimo concorso 2016 ha dimostrato innumerevoli criticità nello svolgimento, disparità di giudizio a livello territoriale, che hanno di fatto inficiato il concetto di merito e dato luogo a numerosi ricorsi;
    per molti docenti scatterà il divieto di lavorare, anche come supplenti a tempo determinato su cattedre vacanti e disponibili, una volta raggiunto il limite dei 36 mesi cumulativi;
    la stima presunta degli abilitati residuali in II fascia d'istituto dovrebbe corrispondere a circa 20.000 unità, con alcune classi di concorso già esaurite in GAE;
    per quanto concerne le disposizioni inerenti il regime transitorio si sottolinea che bisogna ricercare una proposta tendente a conciliare anche la posizione degli insegnanti abilitati in possesso dei 36 mesi di servizio prestato su posti vacanti e disponibili evitando il ricorso al contenzioso giuridico di cui all'articolo 1 comma 131 della legge 107/15 graduando l'accesso ai ruoli;
    la soluzione per i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto deve dare garanzie per una loro stabilizzazione in un periodo di tempo congruo alla fase transitoria, così da non lasciare nessuno indietro, dopo anni di esperienza, formazione e impegno costanti;
   considerato che:
    2) le recenti aperture del Governo alla terza fascia d'istituto con anni di servizio, non sono soddisfacenti principalmente per i seguenti motivi: chi non Pag. 45supera il concorso ritorna in terza fascia, quindi non c’è nessuna valorizzazione del servizio;
    chi supera il concorso dovrà affrontare l'ultimo anno di tirocinio (pur con svariati anni di esperienza) e successivamente conseguire comunque l'abilitazione; il numero di posti riservati è minimo, lasciando fuori moltissimi docenti, pur gravati da anni delle stesse responsabilità degli insegnanti di ruolo;
   visto che:
    3) nelle trattative relative alla sottoscrizione del CCNL Mobilità relativo all'a.s. 2017/2018 per quanto riguarda la «mobilità professionale», è ormai quasi certo che verrà introdotta una percentuale di posti riservati ai passaggi di ruolo e di cattedra per le classi di concorso dei licei musicali, immotivatamente e illogicamente superiore rispetto a tutte le altre: 50 per cento dei posti vacanti, a fronte del 10 per cento;
    per le classi di concorso con una sola cattedra, per esempio, il ruolo andrà agli utilizzati, dove ce ne saranno tre, due andranno agli utilizzati e uno ai vincitori di concorso;
    tutte queste circostanze farebbero venir meno, nell'immediato, un notevole numero di posti destinati alle assunzioni dei vincitori del concorso a cattedra con conseguente gravissimo danno, poiché l'immissione in ruolo, nei tempi di validità della graduatoria, è seriamente messa in pericolo; inoltre sarebbe ridotta drasticamente la facoltà di scelta di sedi sul territorio regionale;
    i c.d. «utilizzati» non hanno superato alcun tipo di selezione specifica relativa ai programmi e all'organizzazione dei nuovi licei musicali, i vincitori di concorso invece sono stati selezionati sulla base di specifici programmi superando la valutazione dei loro titoli artistici, prove scritte di notevole complessità, prove di esecuzione e prove orali che hanno accertato la loro competenza assoluta per lo svolgimento del ruolo in oggetto;
    nella visione più complessiva della riforma del comparto AFAM il ruolo dei Licei Musicali acquista un valore molto diverso rispetto al passato e la qualità del corpo docente non può essere sottoposta al caso;
    le richieste di ottenere la totalità dei posti disponibili stabilizzando tutti gli utilizzati e lasciando conseguentemente a casa tutti i vincitori di concorso, che devono avere il ruolo in oggetto entro i prossimi due anni come da bando, appare discutibile;
    del resto l'azione legale intrapresa dagli utilizzati a danno dei vincitori di concorso per ottenerne l'annullamento è stata, come era prevedibile, fallimentare e la richiesta di cautelare è stata respinta;
  ritenuto che avrebbero dovuto essere inserite le seguenti condizioni:
   prevedere all'articolo 17 recante «Norme Transitorie»:
   riguardo al punto 1):
    per le classi di concorso con GAE esaurite, procedere alle assunzioni su posti vacanti e disponibili, scorrendo la Graduatoria di merito del relativo concorso per titoli e servizi;
    introdurre un concorso per titoli e servizio, con successiva valutazione durante l'anno di prova con esame a valore concorsuale, come principale modalità per la fase transitoria. Assunzione con ruolo giuridico per le classi di concorso in esubero e conseguente trasformazione del contratto secondo l'articolo 3, comma 4 della legge 107 (classi affini ) sul potenziamento (organico dell'autonomia), previo titolo da conseguire attraverso gli opportuni esami integrativi.
   In subordine alla proposta di cui sopra (concorso per titoli e servizio):
    bandire concorsi con cadenza annuale già dal 2018,2019,2020, per consentire l'opportunità ai docenti in possesso dei titoli di accesso di stabilizzarsi;Pag. 46
    bandire concorsi in particolare in quelle regioni che presentino un numero di cattedre vacanti e disponibili ai ruoli, con un sistema flessibile su base regionale, per garantire nel minor tempo possibile la copertura degli stessi e offrire continuità didattica agli studenti, auspicando il rispetto dei vincoli alla mobilità per evitare problematiche dannose per l'utenza;
   riguardo al punto 2):
    prevedere uno specifico percorso abilitante che valorizzi il servizio effettuato, così come previsto dalla direttiva europea 36/2005 e così come avvenuto nel 2012 con il PAS (Percorso Abilitante Speciale);
   riguardo al punto 3):
    per i licei musicali, in vista del nuovo anno scolastico, procedere ad accantonare i posti per i vincitori del concorso del 2016, prima di avviare le procedure di mobilità,
  esprimono

PARERE CONTRARIO

Onn. Borghesi, Simonetti.

Pag. 47

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (Atto n. 377).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI GIANCARLO GIORDANO ED ALTRI

  La VII Commissione,
   esaminato l'atto n. 377;
   premesso che:
    lo schema di decreto in esame, A. 377, recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, è emanato in attuazione della delega prevista ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta Buona Scuola;
    il decreto si inserisce in un contesto fortemente caotico e incerto come quello della formazione e del reclutamento dei docenti, nel quale, ormai da decenni, sono stati sovrapposti una serie di interventi privi di una visione sistemica in grado di mettere ordine nell'intreccio di norme, graduatorie e percorsi di specializzazione sviluppatisi nel corso degli anni. Un contesto su cui è intervenuta, in senso ulteriormente peggiorativo, la Legge cosiddetta Buona Scuola;
    ancora una volta è doveroso segnalare come la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 novembre 2014, che censura l'utilizzo indiscriminato dei contratti a tempo determinato ponendo la soglia dei 36 mesi, non possa materializzarsi nell'esclusione dal comparto scolastico di buona parte dei precari;
    nel provvedimento in oggetto viene modificato il sistema attualmente in essere attraverso la creazione di un Sistema di formazione iniziale di accesso ai ruoli, senza che tuttavia sia chiarito la relazione con periodo di prova e formazione attualmente in essere. Il sistema individuato appare fortemente complesso soprattutto per le Università, che si troveranno a dover attivare nuovi corsi sia nei percorsi di laurea che per il tirocinio formativo, a reclutare i tutor e a stabilire le convenzioni con le scuole o le reti;
    se prima l’iter prevedeva la partecipazione al concorso pubblico per chi risultasse in possesso del titolo abilitante, cui seguivano l'inserimento nei ruoli a tempo indeterminato attraverso un periodo di prova, l'acquisizione del diploma di specializzazione durante il primo anno e successive valutazioni nell'arco di un triennio, il percorso appare ora capovolto;
    viene infatti disposto all'articolo 2 che al concorso pubblico, cui accedono gli aspiranti docenti in possesso del titolo di studio, segua un percorso di graduale inserimento alla professione della durata di 3 anni, in cui sono previsti periodi di formazione, di tirocinio diretto e indiretto e di supplenze. Ciò significa che, oltre ai cinque anni previsti per la laurea, gli aspiranti docenti dovranno impegnarsi in successivi tre anni, con un percorso totale decisamente eccessivo, della durata di otto anni; Pag. 48
    in questo processo gli attori principali individuati sono le scuole, le università e le istituzioni AFAM a cui, tuttavia, non viene riconosciuto pari funzione, con una evidente marginalizzazione del ruolo delle istituzioni scolastiche. Se, infatti nell'intreccio tra formazione iniziale e reclutamento, il ruolo delle Università risulta definito, maggiore confusione è rintracciabile per quello della scuola;
    sarebbe stato in tal senso più utile definire con chiarezza come la funzione formativa sia da attribuirsi all'Università, mentre quella del tirocinio alla scuola, stabilendo altresì una stretta connessione tra le due fasi;
    il concorso, su base regionale, sarà bandito ogni 2 anni e riguarderà i posti vacanti e disponibili, su posti comuni e di sostegno, soltanto nella scuola secondaria. Ogni candidato dovrà indicare la regione di partecipazione e la tipologia del posto scelto qualora sia in possesso dei requisiti di accesso. Andrebbe in tal senso stabilito, all'articolo 4 concernente le classi di concorso, il mantenimento dei titoli previgenti se acquisiti entro una data stabilita, al fine di evitare continui stravolgimenti;
    all'articolo 5 vengono elencati i requisiti di accesso al concorso pubblico: laurea magistrale o a ciclo unico coerente con la classe di concorso, oppure diploma AFAM, o titoli equipollenti, la certificazione di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici in discipline antropo-psico-pedagogiche, l'attestazione del livello B2 di competenza linguistica e delle competenze informatiche di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; requisiti simili sono previsti per gli insegnanti tecnico-pratici. Per il posto di sostegno il titolo di accesso al concorso consisterà nel possesso dei requisiti per i posti comuni o di insegnante tecnico-pratico, sulla base della classe di concorso indicata;
    rispetto alla previsione relativa ai 24 crediti formativi, si segnala come in molti atenei non risultino attivi corsi adeguati all'acquisizione di tale requisito, costringendo gli studenti a conseguire i CFU in questione attraverso corsi singoli, che presentano spesso un costo elevato. Discorso simile per il livello B2 di competenza linguistica: non in tutti gli atenei è possibile rintracciare corsi che ne consentano il raggiungimento. Lo Stato dovrebbe dunque impegnarsi nel garantire a tutti un'adeguata formazione;
    inoltre, dovrebbe essere specificata l'esclusione del requisito dei 24 crediti per coloro che partecipano alla fase transitoria prevista all'articolo 17: non sembra opportuno, infatti, richiedere il possesso di tale criterio a chi insegna già da molti anni;
    all'articolo 6 sono individuate alcune disposizioni concernenti le prove d'esame: si segnala, tuttavia, come l'espletamento dell'ultimo concorso abbia dimostrato un significativo presappochismo da parte del Ministero dell'Istruzione, con prove di difficile comprensibilità, difficoltà nel costituire le commissioni valutatrici e estrema lentezza nella pubblicazione delle graduatorie;
    all'articolo 7 appare fortemente penalizzante la prescrizione del comma 3, in cui si richiede la scelta preliminare della classe di concorso e quella successiva tra posto comune o di sostegno, configurando tale momento come rinuncia definitiva alle altre opzioni: ai vincitori andrebbe invece riconosciuto il diritto di optare al momento dell'assunzione, anche in considerazione della disponibilità dei posti (ambiti territoriali), al loro turno, per le varie classi di concorso/sostegno. L'essere risultati vincitori di altre procedure concorsuali dovrebbe tra l'altro essere valorizzato, nel futuro, ai fini della «riconversione» prevista all'articolo 4 comma 3;
    l'articolo 8 concerne il periodo di formazione iniziale e di tirocinio, conseguente alla sottoscrizione di un contratto con l'Ufficio scolastico regionale di competenza da parte dei vincitori del concorso;
    le condizioni normative per il primo e il secondo anno vengono definiti Pag. 49in sede di contrattazione collettiva nazionale, mentre per il terzo anno sono definitive in misura equivalente ad una supplenza annuale sulla base del grado di istruzione e del posto ricoperto;
    l'articolo interviene con principi specifici su materie contrattuali: i casi di conferma del contratto (riferendosi agli artt. 9 e 10), l'impegno didattico, (articolo 10 e 11), la sospensione del contratto per inadempimenti temporanei e la risoluzione in caso di assenza ingiustificate o qualora non sia conseguito il diploma di specializzazione o, infine, qualora non si superino le valutazioni intermedie e finali;
    ulteriore elemento di intervento nella materia contrattuale è rintracciabile nei fondi destinati ai primi due anni di tirocinio, che, ai sensi dell'articolo 8 e successivi non potrà superare i 117 milioni di euro annui, corrispondenti a circa 400 euro lordi mensili a tirocinante: una cifra irricevibile, che umilia il lavoro degli aspiranti docenti e che deve comunque essere stabilita in sede di contrattazione. Ancora una volta appare evidente il tentativo di delegittimare il ruolo del sindacato e delle organizzazioni dei lavoratori;
    è da segnalare altresì la previsione di cui al comma 4, ove si dispone che il docente di sostegno partecipi alle prove concorsuali sulle discipline e acquisisca invece la specializzazione sulle sole materie dell'inclusione scolastica;
    all'articolo 9 viene disciplinato il primo anno di contratto, di profilo strettamente formativo, con la partecipazione ad un corso di specializzazione a tempo pieno con oneri a carico dello Stato. Oltre alle consuete attività didattiche, sono previste altresì non meno di 16 CFU/CFA da conseguire in attività di tirocinio diretto e indiretto (di cui almeno 10 del primo tipo). Al termine del corso di specializzazione è previsto un esame finale;
    durante il secondo e il terzo anno, superate di volta in volta le valutazioni intermedie e proseguendo le attività di tirocinio, l'aspirante docente è tenuto ad acquisire ulteriori 10 CFU/CFA (nel secondo anno) e 5 (nel terzo) in ambiti formativi connessi con innovazione e sperimentazione didattica; per i posti di sostegno, i CFU/CFA da acquisire diventano 30 e gli ambiti formativi sono collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione: in merito, dovrebbero essere precisate le modalità di conseguimento dei crediti richiesti e confermato il relativo onere a carico dello Stato, come avviene per la specializzazione;
    è inoltre stigmatizzabile la scelta di utilizzare i tirocinanti, durante il terzo anno, per coprire le supplenze, vanificando di fatto le aspettative di lavoro dei supplenti inseriti nella terza fascia di istituto;
    al superamento del triennio e delle valutazioni intermedia e finale, di cui tuttavia non vengono definiti i criteri con il rischio di rendere la selezione poco trasparente e di assegnarla a valutazioni di tipo monocratico, il docente viene immesso in ruolo attraverso la definizione di graduatorie regionali. I docenti ricevono dunque proposte nel proprio ambito territoriale. Qualora non superassero le valutazioni dovranno partecipare a un nuovo concorso e saranno riammessi alla parte rimanente del percorso formativo conservando il titolo di specializzazione acquisito;
    gli articoli 15 e 16 dispongono le modalità di accesso all'insegnamento su posti comuni e di sostegno nell'ambito delle scuole paritarie, che avviene previo conseguimento del diploma di specializzazione. È poco comprensibile il nesso tra concorso pubblico per la scuola statale e spendibilità dello stesso per l'accesso alla scuola paritaria;
    inoltre, andrebbe prevista la possibilità di insegnamento nelle scuole paritarie anche qualora si risulti in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso in base al pregresso ordinamento, come previsto dalla legge 62/00;
    l'articolo 17 concerne invece la disciplina transitoria, volta a superare la Pag. 50caotica situazione creatasi negli ultimi decenni. In tal senso, sarebbe stato doveroso un passaggio in grado di tenere in considerazione tutte le esigenze del sistema scolastico, con un'impostazione collegiale e non attraverso parametri unilaterali e discrezionali. Il criterio guida avrebbe dovuto dunque essere l'esaurimento di tutte le graduatorie vigenti e l'immissione in ruolo del personale precario: appare assolutamente necessario che la fase transitoria sia infatti dedicata alla stabilizzazione di tutti i precari abilitati, prevedendo un percorso analogo per i docenti che abbiano già prestato servizio nella scuola statale;
    in tal senso, la fase transitoria non risulta aver individuato con chiarezza la riserva di posti da dedicare al personale precario nella sua interezza, seppur con diverse misure ipotizzabili;
    una situazione che si intreccia con l'inadeguatezza del piano di stabilizzazioni previsto dalla legge 107/2015, che non è risultato in alcun modo capace di risolvere tale criticità: ancora oggi le supplenze conferite si attestano intorno alle 120 mila, con un incremento dei contratti a tempo determinato sia su posti comuni che di sostegno;
    nello specifico, il decreto prevede la possibilità di indire un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e le tipologie di posto che vedono esaurite le GAE. È altresì disposto che una parte dei posti per il concorso sia destinata a coloro che risultano in possesso di un diploma di specializzazione conseguito con le precedenti normative (previo superamento della sola prova orale del concorso) e per coloro che risultino inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi (in questo caso superando la sola prova scritta). Viene inoltre previsto che i vincitori del concorso in possesso del diploma di specializzazione partecipino soltanto al secondo a terzo anno del nuovo percorso normativo e, qualora abbiano prestato servizio per 36 mesi, anche non continuativi, passino direttamente al terzo. Modalità similari sono previste per i posti di sostegno. Viceversa, se in possesso del requisito dei 36 mesi di servizio ma non della specializzazione, dopo aver conseguito quest'ultima parteciperanno direttamente al terzo anno di contratto;
    viene infine previsto che, sino al loro esaurimento, il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili sia coperto attingendo alle GAE;
    proprio la fase transitoria conferma nuovamente la mancanza di volontà, da parte del Governo, di riconoscere la dignità del lavoro di decine di migliaia di docenti precari, che nel corso degli anni hanno svolto, e continuano ancora oggi a svolgere, il proprio compito con la medesima dedizione e professionalità degli insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato. Risulta poco chiaro il destino di tutti quei precari che non supereranno il concorso, ma che lavorano da anni nella scuola acquisendo competenze e professionalità: concorsi che, come già accennato, non risultano spesso coerenti con i percorsi di formazione e reclutamento;
    in nessun caso viene infatti definito con chiarezza il fabbisogno futuro, un elemento che dovrebbe invece essere alla base di qualsiasi percorso di stabilizzazione di un precariato tanto stratificato;
    tra l'altro, essendo prevista l'entrata in vigore del nuovo sistema di reclutamento soltanto a partire dall'anno scolastico 2020/2021, vi sarebbe tutto il tempo per avviare una fase di transizione che sani in modo definitivo l'annosa questione del precariato nel mondo della scuola;
    numerose criticità non vengono tuttavia nemmeno prese in considerazione, come l'esistenza di migliaia di docenti abilitati (con SFP, PAS e TFA) che non sono stati inseriti in precedenza nelle graduatorie ad esaurimento e risulterebbero dunque esclusi dal 50 per cento dei posti previsti all'articolo 17, comma 8: Pag. 51sarebbe necessario inserirli dunque nella IV fascia aggiuntiva delle GAE, dando loro la possibilità di accedere a tale canale di reclutamento;
    anche la validità triennale delle graduatorie di merito del concorso bandito nel febbraio 2016 appare come una ingiustificata discriminazione; medesime considerazioni per tutti quei docenti che, seppur abilitati e in possesso di tutti i requisiti, non sono risultati idonei o vincitori del suddetto concorso, di cui sono stati tra l'altro più volte denunciati i criteri troppo restrittivi e fortemente penalizzanti. Anche in questo caso sarebbe opportuno un loro inserimento nelle GAE o una riserva del 50 per cento dei posti disponibili annualmente banditi;
    in conformità ad alcune sentenze di tribunali del lavoro e del Consiglio di Stato, il regime transitorio dovrebbe dunque garantire l'ammissione nelle GAE per tutti i docenti che non siano risultati idonei nell'ultimo concorso a cattedre ma siano in possesso dei titoli abilitativi all'insegnamento: solamente così verrebbe attribuito il giusto riconoscimento delle professionalità e competenze maturate in anni di servizio precario, nonché dei titoli acquisiti con la frequentazione di corsi professionalizzanti e a pagamento come le SISS, i TFA e i PAS, procedendo all'assunzione, perlomeno giuridica, del personale precario attraverso contratti a tempo indeterminato;
    sarebbe inoltre quantomeno opportuno procedere ad uno scorrimento degli idonei delle graduatorie di merito dei concorsi, compreso il concorso del 2016, con la rimozione del limite al 10 per cento del numero di idonei, la possibilità per gli stessi di usufruire della mobilità interregionale, l'utilizzo in una classe di concorso diversa qualora si risulti in possesso della specializzazione e, infine, la possibilità di essere gradualmente assorbiti anche per coloro che dovessero permanere nelle graduatorie di merito;
    ulteriore lesione della pari dignità del lavoro di tutti gli insegnati si rinviene nella mancata menzione delle modalità di reclutamento per la scuola primaria e dell'infanzia, nel cui ambito permangono sacche di precariato intollerabili: si rammenta che la permanenza all'interno delle GAE, seppur possa apparire come un livello tutela accettabile rispetto alla totale mancanza di garanzie manifestatasi nel corso dei decenni, significa in realtà il perdurare di contratti a tempo determinato con supplenze brevi o saltuarie;
    nell'ambito della scuola dell'infanzia e primaria, tra l'altro, moltissimi docenti di ruolo risultano «ingabbiati», impossibilitati, ossia, ad abilitarsi in classi di concorso diverse dalla propria, pur avendone i titoli. Le previsioni del decreto concernenti il TFA, che prevedono l'attivazione di un ulteriore ciclo limitatamente alle classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali, preclude tale possibilità per tutti i docenti di scuola di infanzia e primaria che si trovano in classi di concorso ancora non esaurite dalle GAE: è inaccettabile in tal senso che il provvedimento si occupi dei soli docenti di ruolo delle scuole secondarie (articolo 4, comma 3);
    elementi che si sommano alla totale mancanza di attenzione dimostrata durante il percorso della Buona Scuola nei confronti della scuola primaria e dell'infanzia, l'unica ad essere risultata esclusa dal «potenziamento» avviato dalla legge 107/2015, impedendo di fatto l'assunzione di tutti coloro che risultassero, alla pubblicazione, inseriti nelle graduatorie a esaurimento;
    il decreto in esame si pone, ancora una volta, come ingiustamente penalizzante non solo nei confronti di lavoratori che prestano servizio da molti anni, ma anche nei confronti di coloro che risultano in possesso dell'abilitazione tramite TFA: in questo caso, qualora non si possieda il requisito dei 36 mesi di servizio, il percorso risulterà allungato di un anno, dovendo superare anche il secondo anno di contratto; non si tiene dunque conto delle Pag. 52circa 500 ore di tirocinio diretto che gli abilitati con TFA hanno già dovuto maturare;
    è dunque necessario garantire quanto prima: l'acquisizione dell'abilitazione per tutti i docenti, con almeno 36 mesi di servizio, inseriti nella 3a fascia d'istituto, l'istituzione di percorsi abilitanti per i docenti di 3a fascia che non abbiano maturato il requisito dei 36 mesi di servizio prevedendo il possesso di un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, nonché una procedura concorsuale ad accesso programmato e un tirocinio finale;
    le disposizioni del presente decreto risultano maggiormente incomprensibili qualora si confrontino i dati sugli insegnanti abilitati nella scuola secondaria con le supplenze annuali assegnate negli ultimi anni scolastici;
    il decreto, dunque, non consente in alcun modo la valorizzazione del lavoro di tutte le componenti del comparto scuola: nessuna risposta definitiva alla stabilizzazione dei precari, né alla questione del personale ATA, nessun raccordo con il reclutamento della scuola primaria;
    le risorse per il decreto sono totalmente rinvenute nel fondo Buona Scuola,
  per questi motivi, esprime

PARERE CONTRARIO

Giancarlo Giordano, Pannarale.

Pag. 53

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (Atto n. 377).

  PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI CENTEMERO ED ALTRI

  La VII Commissione
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria,
   la mancata predisposizione dello schema di decreto legislativo di riordino delle disposizioni normative in materia di istruzione mediante redazione di un nuovo testo unico determina la mancata modifica dello stato giuridico dei docenti e non affronta la questione della differenziazione delle carriere, delle figure e degli stipendi;
   considerato che la delega prevede che il nuovo sistema di accesso nei ruoli di docente entrerà in vigore solo nell'anno scolastico 2020/21 il che rischia di esautorarne la forza e la capacità di incidenza reale su un contesto caratterizzato dal caos e da numerose situazioni irrisolte e potenzialmente foriere di contenziosi;
   il provvedimento non disciplina l'obbligo di permanenza su una cattedra che sarebbe auspicabile prevedere almeno triennale;
   il mantenimento di un sistema di reclutamento del personale docente basato su un concorso nazionale che lascia fuori dalla possibilità di scegliere le scuole del territorio determinerà, inevitabilmente, un allungamento nei tempi di svolgimento delle procedure così che i tempi reali che le scuole hanno a disposizione per rispondere alle esigenze del territorio sul quale insistono, porterà a dover far ricorso alle supplenze con modalità che di fatto portano ad un ulteriore intensificazione del fenomeno precariato;
   il provvedimento nell'introdurre nuove misure e adottare nuove procedure non prevede alcun finanziamento finalizzato muovendo dalla premessa che dall'attuazione delle stesse non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica;
   riformare il sistema della formazione e del reclutamento del personale del docente della scuola a costo zero rende la riforma già menomata nella premesse;
   dovrebbe essere esplicitato che la formazione continua in servizio dei docenti non deve mortificare e vanificare i contenuti e le attività del percorso formativo iniziale dando a questo tutto il necessario valore e riconoscimento;
   il decreto, nel disciplinare la formazione delle commissioni giudicatrici del concorso, non prevede esplicitamente che i docenti chiamati a farne parte siano sollevati dall'insegnamento;
   in merito allo svolgimento del tirocinio diretto e indiretto sussiste nel decreto una contraddizione tra quanto previsto Pag. 54all'articolo 9 e quanto all'articolo 12 in quanto nel primo si prevede che sia il tirocinio diretto che il tirocinio indiretto siano svolti presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza mentre nell'articolo 12 si fa riferimento allo svolgimento del tirocinio indiretto presso le università e le Afam determinando confusione;
   all'articolo 14, nel prevedere l'istituzione della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, non è esplicitato il sistema con il quale vengono individuati i componenti della stessa conferenza e cosa si intenda con la definizione di esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
   in tal senso sarebbe auspicabile prevedere esplicitamente la partecipazione di soggetti provenienti dalle associazioni professionali dei docenti;
   l'articolo 15, nel disciplinare l'accesso all'insegnamento nelle scuole paritarie prevede che possano insegnare coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione che si consegue alla fine del primo anno del percorso di formazione post-universitario e post-concorso, o coloro che siano solo iscritti al corso di specializzazione purché nei tre anni successivi all'immatricolazione al corso conseguano il diploma di specializzazione; inoltre, nel prevedere che si possano iscrivere al corso di specializzazione anche coloro che non hanno superato il concorso di cui al Capo II ovvero coloro che non sono risultati vincitori purché in possesso dei requisiti necessari per accedere al concorso, sembra destinare alle scuole paritarie un bacino di docenti con un percorso di formazione meno qualificato e specializzato con le conseguenze che ciò potrebbe avere sulla definizione di qualità dell'offerta didattica delle stesse scuole paritarie;
   si aggiunge a quanto indicato al punto precedente, la previsione che il percorso di specializzazione per i docenti delle scuole paritarie è a spese degli stessi;
   i fondi utilizzati per realizzare la disciplina di cui al presente decreto vengono sottratti al fondo buona scuola

  ritenuto che sarebbero state opportune le seguenti condizioni:
   1) l'articolo 1 sia sostituito con il seguente:
  «Finalità
   1. Ai fini del riordino e della semplificazione del sistema di formazione iniziale dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici e dell'accesso ai ruoli in attuazione della delega contenuta alla legge 107 del 15 luglio 2015 è istituita una Conferenza Nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, di cui all'articolo 14.
   2. Al fine di realizzare la valorizzazione professionale dei docenti la Conferenza provvederà ad individuare un sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli per i docenti di tutto il sistema nazionale integrato di istruzione e formazione. A tal scopo la Conferenza fornisce indicazioni per la revisione dei corsi di laurea magistrale in scienze della formazione primaria, con particolare attenzione per la formazione dei docenti per asili nido, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
   3. Il percorso formativo individuato dalla Conferenza ha l'obiettivo di rafforzare le metodologie didattiche, le competenze professionali del docente, in particolare pedagogiche, sulla pedagogia speciale della didattica per l'inclusione scolastica e le relative metodologie, rela- zionali, valutative, tecnologiche, linguistiche e le conoscenze legislative, integrate con le conoscenze disciplinari.
   4. In attuazione della legge 62 del 2000 il sistema di formazione iniziale individuato dalla Conferenza è rivolto ai docenti della scuola pubblica, statale e paritaria.
   2) siano abrogati gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 16;Pag. 55
   3) l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:
  «BANDO DI CONCORSO
   1. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono banditi concorsi per esami e titoli per selezionare i docenti sui posti comuni e di sostegno per scuole di tutti gli ordini e i gradi del sistema nazionale di istruzione.
   2. I concorsi regionali sono banditi, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3 della legge 449 del 1997, con cadenza biennale, sui posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili.
   3. Con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sulla base della Conferenza di cui all'articolo 14, sono stabiliti:
    a) le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici Scolastici Regionali;
    b) i contenuti della eventuale prova pre selettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
    c) i programmi concorsuali, le relative prove d'esame e i criteri generali di valutazioni delle stesse;
    d) le soglie di superamento di ciascuna delle prove;
    e) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del punteggio;
    f) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici».

   4. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione in una sola regione, ove siano banditi concorsi in più regioni, e indica per quale tipologia di posto intende concorrere.
   5. Per ogni sede concorsuale e per ogni classe di concorso le commissioni giudicatrici sono nominate dall'ufficio scolastico regionale di riferimento della sede concorsuale.»
   4) l'articolo 4 sia sostituito dal seguente:
  «CLASSI DI CONCORSO
   Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire un più adeguato utilizzo professionale del personale docente, e su indicazione della Conferenza di cui all'articolo 14, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono periodicamente aggiornate le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici e le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello»;
   5) all'articolo 14 comma 1, dopo le parole «con l'obiettivo» siano inserite le parole «di progettare il percorso di formazione iniziale e tirocinio, di fornire indicazioni per aggiornare classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello, di fornire indicazioni per il reclutamento del personale docente, di definire gli ordinamenti didattici dei corsi di abilitazione, di fornire indicazioni per la revisione delle classi di concorso»;
   6) all'articolo 14 comma 2, al termine del periodo siano aggiunte le parole «anche provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea;
   7) all'17 abrogare sia abrogato il comma 1;
   8) all'articolo 17 il comma 2 sia riformulato come segue: «Nelle more dell'individuazione da parte della Conferenza di proposte per il sistema di formazione iniziale alla luce della delega contenuta nella legge 107 del 15 luglio 2015, sono indetti percorsi di Tirocinio Formativo Attivo e di specializzazione sul sostegno ai sensi di quanto previsto dal decreto del Pag. 56ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 20 settembre 2010 n. 249. Una quota parte aggiuntiva è riservata ai soggetti che, abbiano maturato, entro il termine dell'indizione dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo, almeno 36 mesi, anche non continuativi di servizio sulla medesima classe di concorso o sullo specifico posto presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dei percorsi di istruzione professionale in diritto dovere all'istruzione o ai soggetti che siano titolari di un contratto retribuito a tempo determinato presso una scuola paritaria, con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi sulla medesima classe di concorso o sullo specifico posto»;
   9) all'articolo 17 il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. I bandi di accesso alla procedura concorsuale di cui al presente decreto legislativo prevede una quota parte, non superiore al 30 per cento, nelle graduatorie concorsuale da riservare ai soggetti che, alla data di iscrizione alle procedure concorsuali, siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per la rispettiva classe di concorso;
   10) all'articolo 17 i commi 4, 5, 6, 7, 9 siano abrogati;
   11) sia considerato titolo prioritario per l'ammissione al concorso di abilitazione per il sostegno aver maturato almeno 36 mesi di servizio di docenza di sostegno o essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza di sostegno presso una scuola paritaria;
   12) sia abrogato l'articolo 18,

  esprime

PARERE CONTRARIO

Centemero, Palmieri.

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ALLEGATO 4

Memoria depositata dal sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo (Atto del Governo n. 377).

  Dopo aver approfondito attentamente la proposta di parere e dopo aver ascoltato il dibattito che si è sviluppato in Commissione, voglio anzitutto dire che il Governo si trova pienamente d'accordo con le conclusioni raggiunte.
  Il parere ci dà una importante traccia di lavoro, per affrontare con equità, con una solida programmazione e secondo parametri di qualità, il problema del precariato e delle sue tante sfaccettature. E per fare in modo che le cattedre vacanti, per esaurimento di molte graduatorie, siano velocemente coperte a garanzia della stabilità e della continuità didattica. In questo, il parere si trova in piena conformità con l'azione che vogliamo portare avanti: dare una risposta concreta ai ragazzi e alle famiglie, che hanno diritto ad una scuola di qualità, dove le supplenze siano un fenomeno fisiologico e non patologico e dove la continuità didattica siano il più possibile garantite a tutte e tutti; agli insegnanti che dopo anni di precariato devono veder giustamente riconosciuta la loro attività; a chi insegnante non lo è e lo vorrà diventare dare un percorso certo di accesso alla professione, che non passi più da anni di precariato e dall'incertezza assoluta sui tempi dei concorsi. La nuova formazione iniziale per i neo laureati e la fase transitoria che avvieremo consentono di delineare un quadro finalmente completo e coerente delle scelte fatte da questo governo e da quello precedente. Abbiamo ereditato una situazione di precariato ormai con sedimentazioni storiche differenti e oggi finalmente si vede la fine di un sistema iniquo ed ingiusto.
  Anche per questo voglio ringraziare il Parlamento e le Commissioni VII e XI, che hanno fatto un lavoro egregio. Anche chi si è opposto a questo disegno, perché con le sue osservazioni ci ha consentito di trovare soluzioni sempre più precise e puntuali.
  Prima di approfondire velocemente il testo del parere, vorrei anzitutto chiarire un punto: il meccanismo del doppio canale previsto dall'articolo 399 del Testo unico viene confermato. Chi è iscritto in GAE continuerà a poter contare sul 50 per cento dei posti vacanti e disponibili, mentre il rimanente 50 per cento è riservato a chi ha superato e supererà un concorso pubblico. Questo per due motivi: anzitutto perché dobbiamo tenere conto dei diritti acquisiti; in ultimo, ma non per importanza, perché il principio costituzionale dell'accesso alle dipendenze della pubblica amministrazione mediante concorso ci impone di coprire al massimo il 50 per cento dei posti con graduatorie ottenute solo per titoli, come molta giurisprudenza conferma. Viene quindi confermata la riserva alle GAE del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili, così come è garantita la quota riservata ai concorsi. La transitoria quindi non toglie nulla alle GAE che potranno, anzi, se lo desidereranno o riterranno opportuno, avere un'ulteriore opportunità – aggiuntiva e non sostitutiva – partecipando anche alla fase transitoria nella regione che vorranno.
  Alcuni numeri:
Per quanto riguarda le GAE della scuola secondaria
Numero di persone (TESTE) inserite, esclusi i vincitori 2016:
Secondaria I grado: 5.819
Secondaria II grado: 12.598
Totale: 13.155
  Nota: Il totale non è la somma dei parziali perché molti sono in graduatorie sia del I che del II grado.

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  Si va dai circa 30 docenti della Sec. I grado del Molise ai circa 2200 della Sec. II grado della Sicilia. Se consideriamo solo le superiori, le regioni con più docenti in GAE sono Sicilia (cca 2200), Campania (cca 1900), Lombardia e Puglia (cca 1400), Lazio e Calabria (cca 1000).
  Per la Secondaria di I grado, delle 10 classi di concorso che hanno ancora personale in GAE in almeno una regione (esclusi gli strumenti musicali in quanto sono molto differenziati sul territorio nazionale), tre si esauriranno in tutta Italia entro pochi anni (Italiano, Matematica e scienze, Tecnologia), altre 5 classi di concorso lo faranno in almeno 3 macro regioni su 5 (Musica, Scienze Motorie, Arte, Inglese e Francese).
  Per la Secondaria di II grado, sono numerose le classi di concorso dove la consistenza delle GaE in cui la consistenza è inferiore al 10 per cento rispetto all'organico di diritto. Per queste classi di concorso è ragionevole immaginare un rapido esaurimento. Alcuni esempi: italiano e latino; chimica; scienze motorie, matematica e fisica. Se consideriamo anche le tre macro-regioni di cui sopra, il numero totale di classi di concorso in rapido esaurimento è significativo.

  Nota: Le simulazioni sono fatte considerando il livello attuale di organico di diritto, non tengono quindi conto del prossima trasformazione di parte dell'organico di fatto in organico di diritto.

Graduatorie di Istituto.

  Nella prima fascia delle graduatorie di istituto della scuola secondaria sono iscritti circa 9.400 docenti, quindi un po’ meno di quanti sono presenti nelle GAE.
  Nella seconda fascia i docenti abilitati iscritti sono circa 62.500.
  Sono numeri impensabili solo fino a tre anni fa. Ed è grazie al sostanziale esaurimento delle GAE che abbiamo potuto immaginare un nuovo sistema di formazione iniziale e immissione in ruolo.
  Un nuovo sistema che ha un duplice obiettivo: migliorare la qualità della formazione e della selezione iniziale dei nostri docenti e impedire la formazione di nuovo precariato.
  Nella terza fascia sono iscritti circa 322.000 docenti, molti dei quali con pochi mesi di servizio.
  La Commissione correttamente chiede al Governo, per dare una concreta risposta alle aspettative dei precari, di istituire nuove graduatorie di concorso, che seguano quelle del concorso 2016, prevedendo criteri di accesso e di svolgimento differenziati come diverse sono le attese dei precari stessi. Perché è indubbio che non tutte le situazioni siano identiche. Per questo apprezzo che sia stata prestata una attenzione particolare a coloro che sono già abilitati, che saranno immessi in ruolo dopo un percorso concorsuale che non si conclude con la prova orale iniziale bensì dopo un anno di valutazione concreta del lavoro sul campo.
  Come è giusto che si preveda un nuovo meccanismo concorsuale, che a regime garantisca una opportunità ai neo-laureati e con una riserva di posti a chi ha maturato e maturerà 3 anni di servizio, in modo da far venire meno il meccanismo del precariato «eterno» e contemporaneamente garantire ai giovani un percorso che preveda da subito, anziché dopo anni di sacrifici, un posto di ruolo.
  Anche per le terze fasce si prevede un percorso semplificato che tenga conto delle esperienze e delle competenze maturate negli anni di servizio.

Monitoraggio

  L'enorme questione che stiamo affrontando pretende serietà, rigore e un divieto responsabile da parte di tutti di fare fughe in avanti.
  Proprio per questa ragione ci preoccuperemo di impostare nel più efficiente dei modi una task force, un articolato punto di ascolto capace di dare il codice autentico in termini giuridici e operativi dei vari passaggi che prevede la norma.
  Impostando altresì, un'azione di monitoraggio capace di seguire costantemente il Pag. 59livello di implementazione, magari anche per aree geografiche nel nostro paese, sapendo che la funzione storica della scuola italiana deve realizzarsi in maniera strutturata ed unitaria.
  Una sorta di misura di accompagnamento dove rappresentanze varie troveranno una amministrazione attenta a verificare distorsioni o inadempienze applicative dell'intera manovra.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (Atto n. 377).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato),
   esaminato, nelle sedute del 25 gennaio, 21 febbraio, 1o, 14 e 16 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (atto n. 377);
   premesso che:
    il nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, introdotto dalla legge n. 107 del 2015 e dallo schema di decreto legislativo in esame, è profondamente diverso dai precedenti in quanto tiene indissolubilmente unita la fase della selezione con quella della formazione;
    la legge stabilisce, per la prima volta, la collaborazione paritetica e la co-progettazione tra scuola e università o istituzioni AFAM nel percorso di formazione iniziale degli aspiranti docenti e nella valutazione, al termine del triennio di formazione e tirocinio, del possesso da parte loro delle necessarie competenze professionali e attitudini personali;
    il nuovo sistema ha un duplice obiettivo: da un lato, attrarre e preparare alla professione docente persone giovani e competenti nelle loro discipline, eliminando il fenomeno dei lunghi periodi di precariato pre-ruolo dovuto all'aver tenuto rigidamente separate le fasi della formazione iniziale e dell'accesso al ruolo che invece, d'ora in avanti, saranno indissolubilmente e strutturalmente in relazione non solo in termini organizzativi, ma anche progettuali; da un altro lato, costruire un percorso verticale che conduca alla conoscenza e all'esercizio della didattica generale e della metodologia didattica della propria disciplina, oltre che all'adeguata acquisizione di quelle conoscenze e competenze disciplinari, culturali, docimologiche, psicologiche, antropologiche, relazionali, organizzative, progettuali, digitali che ogni docente avrà modo di spendere nell'esperienza reale del complesso universo scolastico a vantaggio dell'apprendimento critico e consapevole e dell'acquisizione di competenze da parte degli studenti;
    in riferimento alle abilitazioni conseguite in un altro Paese dell'Unione europea, la disciplina non cambia rispetto a quella vigente in quanto la norma del decreto legislativo n. 15 del 2016 non prevede un riconoscimento automatico del titolo conseguito all'estero, bensì la valutazione della formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 61

  con le seguenti condizioni:
   1) nel titolo e nelle premesse del decreto si dia atto dei principi direttivi dell'articolo 1, comma 181, lettera b) e lettera c), n. 2, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di includere la formazione iniziale e l'accesso al ruolo dei docenti su posti di sostegno della scuola secondaria; conseguentemente, espungere dall'atto del Governo n. 378 i relativi riferimenti;
   2) con riferimento all'articolo 1:
    a) al comma 1, sia esplicitato che l'atto in parola include i docenti tecnico-pratici, in quanto docenti a tutti gli effetti, e che riguarda sia i posti comuni che quelli di sostegno;
    b) al comma 3, sia esplicitato che il sistema disposto al comma 2 costituisce, insieme alla formazione universitaria e alla formazione in servizio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l'obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione; conseguentemente, per maggiore coerenza argomentativa, i contenuti dei commi 3 e 4 siano inseriti nel successivo articolo 2 per meglio dettagliare gli obiettivi formativi e culturali del triennio successivo al concorso;
   3) con riferimento all'articolo 2:
    a) al comma 1, lettera b), la dizione «percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio» sia sostituita con «percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente, di seguito denominato percorso FIT». Conseguentemente il testo dello schema di decreto sarà modificato utilizzando, ovunque necessario, la dizione unica «percorso FIT»;
    b) dopo il comma 1, sia aggiunto, per maggiore leggibilità delle norme, un comma che descriva sinteticamente l'articolazione del percorso FIT, ai sensi del Capo III, come segue:
     i) un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 9;
     ii) un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente di cui agli articoli 10 e 11;
     iii) un terzo anno di formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente di cui agli articoli 10 e 11.
    c) al comma 2, al fine di precisare e dare concretezza alla collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni AFAM, sia esplicitato che progettazione, gestione e monitoraggio del percorso FIT siano effettuati tramite appositi organi collegiali a carattere regionale, composti da tutte le istituzioni coinvolte, da coordinare con quelli previsti dalla normativa universitaria relativamente ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 9;
    d) dopo il comma 2, sia aggiunto un comma che, richiamando i contenuti dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, espliciti gli obiettivi formativi e culturali del percorso FIT, teso a sviluppare e rafforzare:
     i) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
     ii) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;
     iii) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento Pag. 62critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
     iv) la capacità di adempiere con consapevolezza ai doveri connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica.
    e) dopo il comma 2, sia aggiunto un comma per esplicitare che il percorso FIT è progettato e realizzato in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   4) con riferimento all'articolo 3:
    a) al comma 2, sia modificata la disposizione affinché i posti messi a concorso siano quelli che ci si attende si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui il concorso è bandito;
    b) dopo il comma 2, in considerazione della cadenza biennale del concorso destinato a coprire i posti che si renderanno vacanti e disponibili in due annualità successive, sia chiarito se i vincitori saranno ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, ovvero se accederanno contestualmente al primo e al secondo anno del percorso FIT, mentre al terzo saranno ammessi in due distinti scaglioni annuali consecutivi”. In tale ultima ipotesi, modificare di conseguenza anche gli articoli 10 e 11;
    c) al comma 4, sia previsto che il regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si limiti a disciplinare le materie attualmente regolate da legge, demandando ad un decreto non regolamentare le altre materie, ivi compresi, tra i criteri generali di valutazione delle prove e dei titoli accademici sia prevista la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e titoli analoghi, nonché le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche sede di tirocinio, di cui all'articolo 12, comma 2, i criteri per l'assegnazione ad esse dei titolari di contratto FIT, anche a rotazione al fine di consentire al contrattista la maturazione di esperienze formative differenziate, e per l'individuazione delle scuole polo;
    d) in coerenza con la condizione precedente, sia soppresso il comma 5;
   5) con riferimento all'articolo 4:
    a) al comma 1, le finalità del riordino e dell'aggiornamento periodico delle classi di concorso siano integrate con quella di valorizzazione culturale della professione docente;
    b) dopo il comma 1, sia aggiunto un comma per disporre che, per l'adozione del decreto previsto al comma 1, siano previsti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
    c) per coerenza espositiva, sia ricollocata la disposizione del comma 2 – relativa al decreto che disciplinerà i settori scientifico-disciplinari e gli obiettivi formativi dei 24 CFU/CFA – nel successivo articolo 5, che è dedicato ai requisiti di accesso al concorso;
    d) al comma 3 sia esplicitato che le attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio sono finalizzate anche alla possibilità di modificare la tipologia di posto, in particolare da quello di sostegno a comune e viceversa;
   6) con riferimento all'articolo 5:
    a) al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera b), relativamente ai 24 CFU/CFA, sia specificato che essi siano acquisiti in forma curricolare o extra curricolare, espungendo la necessità della «certificazione, tramite diploma supplement o attestato di superamento di esami singoli»;
    b) al comma 1 e al comma 2, sia soppressa la lettera c) in quanto, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le competenze linguistiche e informatiche di base fanno già parte degli obiettivi formativi di tutti i corsi di laurea e laurea magistrale; conseguentemente, sia soppresso il comma 4;Pag. 63
    c) sia aggiunto in fine un comma contenente la disposizione già prevista all'articolo 4, comma 2, così modificata: «Con il decreto di cui al comma 9, comma 2, sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati».
   7) con riferimento all'articolo 6:
    a) ai commi 2, 3 e 5, sia specificato che le prove scritte siano tese all'accertamento anche delle competenze oltre che delle conoscenze;
    b) al comma 4, sia integrata la disposizione con la specifica che la prova orale deve valutare le conoscenze e le competenze del candidato, in particolare nelle discipline che eventualmente il candidato non ha scelto nell'ambito della prima prova scritta e che, nella prova orale, deve altresì essere verificata la conoscenza di una lingua straniera europea, almeno al livello B2 del Quadro comune europeo;
   8) con riferimento all'articolo 7:
    a) siano riformulati i commi 3 e 4, affinché, stante la possibilità che alcuni candidati risultino vincitori in più classi di concorso, le disposizioni relative alle opzioni e alle conseguenti rinunce consentano che sia reso definitivo, in un lasso di tempo ristretto e certo, l'elenco dei vincitori di ogni classe di concorso, al fine di coprire tutti i posti messi a bando e di poter dare inizio con regolarità e stabilità ai percorsi formativi post-concorsuali;
   9) con riferimento all'articolo 8:
    a) sia modificata la rubrica come segue: «Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento»;
    b) al comma 1, sia esplicitato che il contratto triennale retribuito è «di formazione, tirocinio e inserimento, di seguito denominato contratto FIT»;
    c) siano riformulati i commi 2 e 4, al fine di riservare al comma 2 tutte le disposizioni relative alle condizioni economiche del contratto FIT e di esplicitare nel comma 4 i principi direttivi per la contrattazione, quali:
     i) il contratto è risolto di diritto nel caso di prolungate o ripetute assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie;
     ii) il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione docente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilità didattica, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili;
     iii) il contratto è sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per un periodo massimo complessivo di un anno, ed è successivamente ripristinato fino al completamento del triennio chiarendone le modalità;
    d) al comma 4, lettere a) e b), siano espunte le parole «per l'insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo», che trovano più coerente collocazione all'articolo 9 specificatamente dedicato alla normativa sul corso di specializzazione; sostituire, altresì, «la graduale assunzione di autonome funzioni docenti» con «le attività di insegnamento»;
   10) con riferimento all'articolo 9:
    a) sia modificata la rubrica dell'articolo aggiungendo le parole «e corso di specializzazione»;
    b) ai commi 1 e 3, sia specificato che i titolari di contratto FIT, su posto comune o di sostegno, sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione e a conseguire, al Pag. 64termine, il relativo diploma di specializzazione, inserendo altresì quanto espunto dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), e cioè che il corso è istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato anche tramite strutture inter-istituzionali; prevedere, inoltre, che il corso non sia a tempo pieno bensì preveda la frequenza obbligatoria;
    c) al comma 2, la parola «Ministero» sia sostituita con «Ministro»; conseguentemente, sia corretto l'anno del decreto ministeriale n. 270 e sia disposto che l'ordinamento didattico del corso di specializzazione sia proposto dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo 14 e sottoposto al parere del Consiglio Universitario Nazionale;
    d) al comma 2, lettera a), e al comma 4, lettera a), sia aggiunta la «valutazione» tra i campi di preparazione del corso;
    e) siano sdoppiati i contenuti dispositivi del comma 2, lettera b), e del comma 4, lettera b), affinché siano separate ed esplicitate le attività di tirocinio diretto e quelle di tirocinio indiretto, nonché quantificati i CFU/CFA corrispondenti;
    f) al comma 2 e al comma 4, sia previsto che i 60 CFU/CFA possano ricomprendere attività formative opzionali volte all'acquisizione di particolari competenze linguistiche e didattiche nella prospettiva dell'insegnamento in modalità CLIL;
    g) al comma 6, sia previsto che l'ordinamento didattico del corso di specializzazione, di cui al comma 2, stabilisca i criteri di composizione della commissione, la quale deve comunque comprendere un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di riferimento e i tutor del contrattista; prevedere, inoltre, che i tutor possono avvalersi dell'esonero, integrale o parziale, dall'insegnamento, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315;
    h) dopo il comma 6, sia previsto in apposito comma che gli organi collegiali di programmazione e coordinamento dei corsi di specializzazione comprendano comunque i docenti, i tutor del corso e i rappresentanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione delle attività formative; sia coordinata altresì la disposizione con quella dell'articolo 2 riguardante gli organi collegiali a carattere regionale del percorso FIT;
   11) con riferimento all'articolo 10:
    a) al comma 2, e ovunque occorra nel decreto, sia utilizzata la dizione «tutor universitario o accademico» in luogo di «tutor universitario»;
    b) al comma 2, sia modificata inoltre la disposizione al fine di declinare con maggior precisione i contenuti formativi dei 15 CFU/CFA da svolgere nel biennio successivo al corso di specializzazione, prevedendo che siano destinati a tirocinio indiretto e laboratori; sia disposto inoltre che tali laboratori possano essere frequentati anche da docenti delle scuole coinvolte nel percorso FIT;
    c) al comma 3, sia specificato che, nel secondo anno, il titolare di contratto FIT su posto comune effettua supplenze su posto comune nell'ambito scolastico di appartenenza, fino ad un massimo annuale di ore compatibile con l'attività formativa, valorizzando, in sede di assegnazione della supplenza, il possesso del diploma di specializzazione;
    d) sia specificato altresì che, nel terzo anno, il titolare di contratto FIT presta servizio su posti vacanti e disponibili, chiarendo altresì in base a quali criteri e modalità sia effettuato l'abbinamento tra contrattisti FIT e posti da coprire;
    e) sia chiarito se la valutazione dell'attività del secondo anno del percorso FIT, anche ai fini dell'ammissione al terzo anno, è effettuata dalla commissione dell'esame finale del corso di specializzazione di cui al comma 6 dell'articolo 9, ovvero da altra commissione da definire;Pag. 65
   12) con riferimento all'articolo 11:
    a) al comma 2, sia modificata la disposizione aumentando da 30 a 40 i CFU/CFA da conseguire nel biennio successivo al corso di specializzazione in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, declinandone con maggior precisione i contenuti formativi e prevedendo altresì il numero di quelli da destinare a tirocinio indiretto e a laboratori; conseguentemente, sia disposto che questi laboratori possano essere frequentati anche da docenti di sostegno delle scuole coinvolte nel percorso FIT;
    b) al comma 3 sia specificato che, nel secondo anno, il titolare di contratto FIT su posto di sostegno effettua supplenze su posto di sostegno nell'ambito scolastico di appartenenza, fino ad un massimo annuale di ore compatibile con l'attività formativa, valorizzando, in sede di assegnazione della supplenza, il possesso del diploma di specializzazione;
    c) sia specificato che, nel terzo anno, il titolare di contratto FIT presta servizio su posti di sostegno vacanti e disponibili e sia chiarito in base a quali criteri e modalità sia effettuato l'abbinamento tra contrattisti FIT e posti da coprire;
    d) sia chiarito se la valutazione dell'attività del secondo anno del percorso FIT, anche ai fini dell'ammissione al terzo anno, sia effettuata dalla commissione dell'esame finale del corso di specializzazione di cui al comma 6 dell'articolo 9, ovvero da altra commissione da definire;
   13) con riferimento all'articolo 12:
    a) sulla base delle positive esperienze pregresse, sia integrata le figure del tutor universitario o accademico e del tutor scolastico con quella del tutor coordinatore, valutando inoltre dove, con riferimento all'intero testo del decreto in esame, sia opportuno affiancare o sostituire altre figure tutoriali con tutor coordinatori;
    b) sia inserita una disposizione che preveda che siano disciplinate, con apposito decreto ministeriale e ferme restando le disposizioni legislative vigenti, le figure dei tutor scolastici e dei tutor coordinatori, con particolare riferimento: ai contingenti; alle modalità della loro formazione e selezione; ai compiti da svolgere nei percorsi FIT; alla durata e modalità di affidamento degli incarichi di tutor; alle condizioni di esonero parziale dall'insegnamento comunque avvalendosi delle risorse disponibili;
   14) con riferimento all'articolo 13:
    a) sia valutata la complessità dell'impianto proposto in relazione alla natura concorsuale, dunque pubblicistica, dell'intero percorso FIT e dei suoi singoli e successivi momenti valutativi; conseguentemente, sia riformulato interamente l'articolo 13 in modo da semplificare le procedure; in particolare i momenti valutativi intermedi e finale del percorso FIT non devono generare nuove graduatorie, differentemente da quanto previsto dal comma 4, ma valutare esclusivamente la prosecuzione o meno del percorso FIT e l'accesso al ruolo; conseguentemente, sia valutata l'opportunità che il primo servizio di ruolo avvenga nella medesima istituzione scolastica presso la quale il contrattista FIT ha prestato servizio nel terzo anno di contratto;
    b) relativamente alla valutazione del terzo anno e alla valutazione finale complessiva del percorso FIT ai fini dell'accesso al ruolo, ne siano esplicitati criteri e modalità, prevedendo che essi siano ispirati anche a quelli previsti dal decreto ministeriale n. 850 del 2015 per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione di prova;
    c) sia previsto che il terzo anno del percorso FIT, qualora la valutazione finale sia positiva, assolva agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107;Pag. 66
    d) sia soppresso il comma 2 in quanto la materia è già disciplinata dall'articolo 3; conseguentemente, sia previsto che la commissione di valutazione del terzo anno e di valutazione complessiva del percorso FIT ai fini dell'accesso al ruolo sia comunque presieduta dal dirigente scolastico della scuola dove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo;
    e) al comma 7, sia esplicitato che il riferimento alla «validità dei titoli eventualmente già conseguiti» riguarda il diploma di specializzazione;
   15) con riferimento all'articolo 14:
    a) al comma 1 sia specificato che l'attività della Conferenza sia orientata sulla base di un quadro organico delle competenze della professione docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i principali modelli formativi e studi internazionali in questo campo;
    b) al fine di evitare che la formulazione del comma 3 trasferisca compiti propri del Ministero ad un organo terzo, in difformità agli orientamenti normativi della pubblica amministrazione, sia chiarito che la Conferenza ha compiti consultivi e propositivi in merito all'organizzazione, funzionamento e programmi dei percorsi FIT, nonché al sistema di governance del percorso FIT nel rispetto delle competenze dei soggetti coinvolti, e modificare di conseguenza tutte le lettere del comma;
   16) con riferimento all'articolo 15 e all'articolo 16:
    c) per una migliore leggibilità della norma, sia chiarito al comma 1 che il possesso del diploma di specializzazione è utile ai fini dell'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62; conseguentemente, sia disciplinata in un comma successivo la possibilità che nelle scuole paritarie possano insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, purché entro tre anni dall'immatricolazione a tale corso;
    d) al comma 2, sia espunta la previsione che possano iscriversi ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 9 i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, ovvero che non ne siano risultati vincitori;
    e) sia aggiunto in fondo agli articoli 15 e 16 un comma che stabilisca che il possesso del titolo di specializzazione non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola, né è titolo valutabile nell'ambito della procedura concorsuale di cui al Capo II;
   17) con riferimento all'articolo 17, al fine di passare in modo graduale dall'attuale situazione al nuovo percorso di formazione iniziale, tirocinio e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, introducendo procedure di valutazione e selezione che garantiscano di coprire, in modo regolare e prestabilito, con docenti di ruolo i posti vacanti e disponibili, di assicurare la continuità didattica nelle scuole, di tener conto dell'esperienza e dei titoli di chi già insegna nelle scuole, sia rivista l'intera disciplina transitoria secondo le seguenti indicazioni:
    a) sia previsto che il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili ogni anno siano coperti attingendo dalle graduatorie ad esaurimento (GaE), fino al loro esaurimento, e che la quota restante sia coperta prioritariamente mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, anche in deroga al limite del 10 per cento previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994, limitatamente a quanti abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo ai legittimi diritti dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo;
    b) sia previsto che tutti i docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del Pag. 67presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno – avendo comunque riguardo a coloro i quali stanno per avviarsi al percorso di specializzazione di sostegno di imminente attuazione – siano inseriti entro l'anno scolastico 2017/2018 in una speciale graduatoria regionale di merito, ad esaurimento, sulla base dei titoli posseduti, ivi incluso il servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali o paritarie, e della valutazione conseguita in una apposita prova orale di natura didattico-metodologica, alla quale è riservato un punteggio complessivo non superiore al 40 per cento, in base al quale sarà formulata detta graduatoria. Tra i titoli posseduti sarà preso in considerazione anche il superamento di prove concorsuali di precedenti concorsi per l'immissione in ruolo nella scuola. I docenti di questa tipologia saranno ammessi annualmente, nell'ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti di cui alla successiva lettera d), direttamente al terzo anno del percorso FIT e comunque esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA per gli ultimi due anni di tale percorso. I docenti così ammessi saranno cancellati, ove presenti, dalla graduatoria di merito regionale, dalle GaE, dalle graduatorie dei precedenti concorsi e dalle graduatorie di istituto. Dalla presente procedura sono comunque esclusi quanti sono già titolari di contratto di docente a tempo indeterminato;
    c) sia previsto che i docenti non abilitati che abbiano svolto almeno 3 anni di servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali o paritarie entro il termine di presentazione delle domande siano ammessi a partecipare a speciali sessioni concorsuali loro riservate, per il numero di posti previsti di cui alla successiva lettera d). Per l'ammissione a tali concorsi non sarà necessario possedere il requisito di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, lettera b). I vincitori di tali concorsi saranno ammessi, in ordine di graduatoria e nel limite del numero dei posti banditi, al percorso FIT con esonero dalle attività del secondo anno e dall'acquisizione dei crediti previsti per il secondo e terzo anno. La procedura concorsuale consisterà della prova scritta di cui all'articolo 6, comma 2, e di una prova orale di natura didattico-metodologica;
    d) sia previsto che, al netto dei posti occorrenti a dare attuazione a quanto previsto dalla lettera a), ai candidati abilitati di cui alla lettera b) sarà riservata annualmente una quota dei posti vacanti e disponibili, che parta dal 100 per cento di quelli relativi agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e decresca progressivamente negli anni successivi fino a graduale e completo scorrimento della graduatoria regionale di merito. La quota restante dei posti vacanti e disponibili a partire dal 2020/21 sarà riservata in parte, con percentuali via via decrescenti, ai candidati di cui alla lettera c) e, per la restante parte, ai candidati che partecipano alle procedure concorsuali e al percorso FIT a regime di cui al presente decreto.
    e) il primo concorso di cui al presente decreto, comprensivo della quota riservata ai candidati di cui alla lettera c), sarà bandito nell'anno 2018 e il relativo percorso FIT inizierà con l'anno scolastico 2019/20;
    f) sia previsto che i necessari provvedimenti ministeriali siano emanati in tempo utile affinché tutte le procedure possano essere espletate nei termini previsti a dare continuità e graduale stabilità all'intero sistema.
   18) con riferimento ad articoli da aggiungere al decreto in esame:
    a) sia disposto che, con decreto del Ministro, il sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli dei docenti istituti dal presente decreto sia esteso, con gli opportuni adattamenti, alle specifiche situazioni territoriali con minoranze linguistiche riconosciute;
    b) sia introdotta una clausola abrogativa espressa che rechi l'indicazione puntuale delle disposizioni abrogate;

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  nonché con le seguenti osservazioni:
    a) al fine di dare concreta attuazione alla collaborazione strutturata e paritetica di cui all'articolo 2, comma 2, siano individuate le modalità tramite le quali le convenzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, disciplinano il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, o loro reti, che siano sedi di tirocinio;
    b) al fine di dare concreta attuazione al principio di una scuola inclusiva, sia valutato se inserire espressamente nell'articolo 9 che, per i posti comuni, il corso di specializzazione riservi uno spazio formativo adeguato alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione;
    c) all'articolo 9, sia valutato se il tirocinio diretto non debba prevedere anche la presenza del tutor scolastico oltre che del docente della classe;
    d) sia valutata l'opportunità che, per l'affidamento delle attività di laboratorio previste nel percorso FIT dagli articoli 9, 10 e 11, si applichino i criteri di cui al decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 487;
    e) nel caso che i 24 CFU/CFA di cui all'articolo 5 siano acquisiti, in tutto o in parte, come crediti aggiuntivi all'interno del piano di studi per il conseguimento di una laurea, di una laurea magistrale o di un diploma accademico di primo o secondo livello, sia introdotta una norma che tuteli sia gli studenti sia le istituzioni universitarie o accademiche dalle conseguenze derivanti dall'inevitabile impossibilità a rispettare la durata regolare degli studi;
    f) stante l'attuale situazione di forte diminuzione degli organici docenti delle università per i provvedimenti riguardanti il blocco parziale delle assunzioni in dipendenza del turn-over, valutare la possibilità di assegnare nuove risorse finanziarie agli atenei da destinare specificamente alla necessità derivanti dall'assolvimento dei nuovi e pesanti impegni derivanti dal decreto in esame, anche incentivando lo sviluppo della formazione e della ricerca riguardanti le didattiche disciplinari e la selezione di docenti particolarmente capaci nelle attività didattiche;
    g) al fine di consentire a docenti della scuola di dare un importante contributo effettivo alle attività del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei nuovi docenti, sia valutata la possibilità di disporre che i componenti delle varie commissioni valutative e della conferenza nazionale possano accedere a forme di alleggerimento degli impegni di servizio nella scuola;
    h) si valuti la possibilità di rendere disponibili maggiori risorse finanziarie al fine di migliorare le condizioni economiche del primo e del secondo anno del contratto FIT;
    i) si valuti di disporre il monitoraggio dei diversi meccanismi di accesso al ruolo, tanto quello ordinario quanto quelli previsti in regime transitorio, per verificarne le conseguenze sulla disposizione del comma 131, articolo 1, legge n. 107 del 2015, al fine di prevederne le eventuali modifiche.