Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 marzo 2017
789.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.

PROPOSTA DI PARERE

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante: Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
   osservato che all'articolo 5 è stata introdotta una novella all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, volta a inserire nel regolamento del parco il divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio dei parchi e nelle aree contigue;
   rilevato che l'articolo 8 apporta numerose modificazioni all'articolo 16 della legge quadro sulle aree protette, relativo alle entrate dell'Ente parco e vi inserisce i commi da 1-bis a 1-septiesdecies. In particolare, i commi da 1-bis a 1-septies individuano, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'Ente gestore dell'area protetta;
   sottolineato che il nuovo comma 1-octies.1, prevede che, nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE) previsto all'articolo 28 che disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema di remunerazione di tali servizi; sottolineata la necessità di una migliore esplicitazione della disciplina a regime concernente il versamento di queste somme, anche in coordinamento con quanto prevede l'articolo 28, considerato che, da un lato, la norma, pur facendo riferimento a versamenti una tantum continua a disporre l'obbligo di versamento delle somme «in sede di prima applicazione» e che, dall'altro, si prevede l'attivazione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici per le «annualità successive alla prima applicazione», non risultando chiaro come tale sistema opererà in sostituzione del predetti versamenti;
   osservato che l'introduzione di oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti a carico dei gestori di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile potrebbe obbligare alcuni operatori a procedere alla chiusura degli impianti o alla limitazione degli interventi di manutenzione sugli stessi, con possibili effetti negativi in termini di occupazione e di indotto;
   considerato che la materia oggetto dell'articolo 8 si sovrappone alla disposizione recata dall'articolo 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, in materia di revisione dei canoni per le concessioni idroelettriche, e che l'intervento previsto introdurrebbe ulteriore incertezza all'interno di un quadro normativo in cui si registrano diverse tipologie di canoni aventi ad oggetto lo stesso bene, con Pag. 92possibili impatti negativi sullo sviluppo di programmi di investimento di medio/lungo periodo,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 5, chiarisca la Commissione di merito che i divieti di cui al medesimo articolo si applicano, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, facendo salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi e assicurando le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale;
   2) all'articolo 8, comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree;
   3) all'articolo 8, comma 1, capoversi 1-bis e 1-quinquies, prima delle parole: i titolari di concessioni, inserire le seguenti: Le Regioni o le Provincie Autonome nelle quali operano», e sostituire le parole: tenuti a versare con le seguenti: tenute a trasferire;
   4) all'articolo 8, comma 1, capoversi da 1-bis a 1-octies sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in sede di prima applicazione;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 4), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il capoverso comma 4 con il seguente: «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.».

Pag. 93

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante: Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
   osservato che all'articolo 5 è stata introdotta una novella all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, volta a inserire nel regolamento del parco il divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio dei parchi e nelle aree contigue;
   rilevato che l'articolo 8 apporta numerose modificazioni all'articolo 16 della legge quadro sulle aree protette, relativo alle entrate dell'Ente parco e vi inserisce i commi da 1-bis a 1-septiesdecies. In particolare, i commi da 1-bis a 1-septies individuano, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'Ente gestore dell'area protetta;
   sottolineato che il nuovo comma 1-octies.1, prevede che, nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE) previsto all'articolo 28 che disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema di remunerazione di tali servizi; sottolineata la necessità di una migliore esplicitazione della disciplina a regime concernente il versamento di queste somme, anche in coordinamento con quanto prevede l'articolo 28, considerato che, da un lato, la norma, pur facendo riferimento a versamenti una tantum continua a disporre l'obbligo di versamento delle somme «in sede di prima applicazione» e che, dall'altro, si prevede l'attivazione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici per le «annualità successive alla prima applicazione», non risultando chiaro come tale sistema opererà in sostituzione del predetti versamenti;
  osservato che l'introduzione di oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti a carico dei gestori di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile potrebbe obbligare alcuni operatori a procedere alla chiusura degli impianti o alla limitazione degli interventi di manutenzione sugli stessi, con possibili effetti negativi in termini di occupazione e di indotto;
   considerato che la materia oggetto dell'articolo 8 si sovrappone alla disposizione recata dall'articolo 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, in materia di revisione dei canoni per le concessioni idroelettriche, e che l'intervento previsto introdurrebbe ulteriore incertezza all'interno di un quadro normativo in cui si registrano diverse tipologie di canoni aventi ad oggetto lo stesso bene, con Pag. 94possibili impatti negativi sullo sviluppo di programmi di investimento di medio/lungo periodo,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 5, chiarisca la Commissione di merito che i divieti di cui al medesimo articolo si applicano, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, facendo salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi e assicurando le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale;
   2) all'articolo 8, comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree;
   3) all'articolo 8, comma 1, capoversi da 1-bis a 1-octies sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in sede di prima applicazione;
  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 4), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il capoverso comma 4 con il seguente: «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.».