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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 maggio 2017
810.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 e abb.-A.

RELAZIONE TECNICA

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404.

PARERE APPROVATO

   «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (atto n. 404),
   premesso che:
    la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa;
    in particolare, la Corte Costituzionale, da un lato, ha precisato che l'illegittimità costituzionale resta circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative, dall'altro, ha sottolineato che, nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione;
    in questo quadro, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha formulato un quesito al Consiglio di Stato in merito ad alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi adottati sulla base di disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015 dichiarate incostituzionali nella parte in cui avevano previsto il parere e non l'intesa con le regioni;
    il Consiglio di Stato, in risposta al citato quesito, ha espresso il parere 17 gennaio 2017, n. 83, evidenziando che il Governo può far confluire l'intesa in decreti correttivi – previsti dalla stessa legge n. 124 del 2015 – che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;
    il presente schema di decreto correttivo è quindi volto, tra l'altro, a sanare il suddetto vizio procedimentale in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 175 del 2016;
    sia prima dell'adozione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei ministri, del predetto schema di decreto, avvenuta in data 17 febbraio 2017, sia successivamente, si è svolto un ampio confronto fra i rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
    in particolare, lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, hanno raggiunto l'intesa sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 16 marzo 2017, convenendo, al contempo, su talune integrazioni e modifiche – contenute nell'allegato B al documento con cui è stata sancita l'intesa – che il Pag. 74Governo si è impegnato a recepire nel testo definitivo del decreto legislativo;
    l'intesa raggiunta riguarda esplicitamente il decreto nel suo complesso, posto che l'articolo 1 del presente schema di decreto ha una valenza confermativa delle disposizioni non oggetto di modifica e l'articolo 18 del medesimo schema fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016;
    questa Commissione è quindi chiamata a pronunciarsi sul presente schema di decreto anche alla luce delle integrazioni e modifiche previste dall'allegato B dell'intesa;
    il termine per l'adozione dei decreti correttivi è fissato, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 124 del 2015, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 175 del 2016, vale a dire entro il 23 settembre 2017;
   rilevato che, per quanto riguarda il testo dello schema di decreto in oggetto:
    all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;
    all'articolo 5, che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4, debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;
    all'articolo 6, che modifica l'articolo 5 del decreto-legislativo n. 175 del 2016, in materia di oneri di motivazione analitica, si dovrebbe valutare l'opportunità di ripristinare la previsione che include tra tali oneri quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, specificando, tuttavia, che tale locuzione si riferisce esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il medesimo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una società o acquisire partecipazioni anche indirette;
    all'articolo 9, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente nonché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati standard di efficienza;
    al medesimo articolo 9, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere forme di cooperazione con il sistema delle autonomie regionali nel caso in cui si tratti di effettuare controlli sulle società a partecipazione regionale;
    all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva;Pag. 75
    all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione, anche parziale, delle norme limitative delle assunzioni nei casi in cui l'aumento del fabbisogno di personale sia determinato dall'introduzione di nuovi obblighi, anche in materia di sicurezza, quali, ad esempio, le gestioni del trasporto ferroviario, stabiliti dalla legislazione vigente;
    all'articolo 13, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, appare condivisibile, come convenuto in sede di Conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine previsto per la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute che devono essere alienate;
    all'articolo 14, che modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di disposizioni transitorie in materia di personale, appare condivisibile, come convenuto in sede di conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio;
    all'articolo 15, che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016, si dovrebbe valutare l'opportunità di estendere da dodici a diciotto mesi il termine previsto al comma 4 del medesimo articolo 26, che disapplica le disposizioni del decreto per le società a partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti, al fine di favorire i processi di fusione e aggregazione in atto tra le società a partecipazione pubblica e incentivarne la quotazione nei predetti mercati;
    al fine di incentivare i processi di aggregazione societaria degli enti territoriali, anche attraverso lo snellimento e la velocizzazione dell’iter decisionale, sarebbe utile valutare la possibilità, in questa materia, compatibilmente con le previsioni del testo unico degli enti locali, di rafforzare il ruolo decisionale della Giunta sulla base di indirizzi generali approvati dai Consigli, di esplicitare la possibilità di gestire le partecipazioni pubbliche attraverso l'organismo che esercita il controllo analogo e di estendere la facoltà di utilizzare la procedura negoziata con un singolo acquirente in caso di aggregazioni che rispondano a obiettivi settoriali e che siano riferibili e coerenti con ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge;
    al fine di verificare l'impatto dei processi di razionalizzazione nei territori montani e in genere nelle aree territoriali marginali, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere adeguate forme di monitoraggio della evoluzione peculiare dei servizi in tali aree a seguito dell'introduzione delle norme di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente provvedimento;
    viste le integrazioni e le modifiche previste dall'allegato B dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 16 marzo 2017;
   preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 8 marzo 2017,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il 30 giugno 2017 con le seguenti: entro il 30 settembre 2017;
   2) all'articolo 14, comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 giugno 2017 con le seguenti: entro il 30 settembre 2017;

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  e con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si valuti l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;
   2) all'articolo 5, comma 1, lettera d), si valuti l'opportunità di aggiungere, infine, il seguente periodo: Il provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 e alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.;
   3) all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire la lettera a) con la seguente: a) dopo le parole: e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate aggiungere le seguenti: ai fini della realizzazione del medesimo scopo;
   4) all'articolo 9, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto.»;
   5) all'articolo 9, nell'ambito della novella introdotta all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica che soddisfino determinati parametri di efficienza;
   6) all'articolo 9, nell'ambito della novella introdotta all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di prevedere forme di cooperazione con il sistema delle autonomie regionali, nel caso in cui si tratti di effettuare controlli sulle società a partecipazione regionale;
   7) all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva
;
   8) all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si valuti l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione, anche parziale, delle norme limitative delle assunzioni nei casi in cui l'aumento del fabbisogno di personale sia determinato dall'introduzione di nuovi obblighi, anche in materia di sicurezza, stabiliti dalla legge;
   9) all'articolo 15, che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di estendere da dodici a diciotto mesi il termine previsto al comma 4 del medesimo articolo 26, che disapplica le disposizioni del decreto per le società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti, al fine di favorire i processi di fusione e aggregazione in atto tra le società a partecipazione pubblica e incentivarne la quotazione nei predetti mercati;
   10) al fine di incentivare i processi di aggregazione societaria degli enti territoriali, con particolare riferimento a settori per i quali siano previsti dalla legge ambiti territoriali ottimali o di riferimento, Pag. 77anche attraverso lo snellimento e la velocizzazione dell'iter decisionale, sia valutata la possibilità, in questa materia, di rafforzare, compatibilmente con le previsioni del testo unico degli enti locali, il ruolo decisionale della Giunta sulla base di indirizzi generali approvati dai Consigli, di esplicitare la possibilità di gestire le partecipazioni pubbliche attraverso l'organismo che esercita il controllo analogo e di estendere la facoltà di utilizzare la procedura negoziata con un singolo acquirente in caso di aggregazioni che rispondano a obiettivi settoriali e che siano riferibili e coerenti con ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge;
   11) al fine di verificare l'impatto dei processi di razionalizzazione nei territori montani e in genere nelle aree territoriali marginali, si valuti l'opportunità di prevedere adeguate forme di monitoraggio della evoluzione peculiare dei servizi in tali aree a seguito dell'introduzione delle norme di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente provvedimento».

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

   La V Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
   premesso che:
    il provvedimento all'esame introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 175 del 2016, recante «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», adottato in attuazione della delega conferita con gli articoli 16 e 18 della legge n. 124 del 2015 individuare misure che limitino la costituzione di nuove società pubbliche, riducano e razionalizzino il numero di società esistenti, impediscano la proliferazione di società non necessarie e rendano trasparenti i bilanci delle società pubbliche;
    la Corte costituzionale, con la con sentenza 9-25 novembre 2016, n. 251, si è pronunciata sulla legittimità di talune disposizioni della legge n. 124 del 2015, recante delega al Governo per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (cosiddetta legge Madia), sulla base di un ricorso della Regione Veneto;
    la sentenza ha dichiarato incostituzionale la legge n. 124 nella parte in cui essa aveva previsto il mero parere della Conferenza unificata, e non invece l'intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni per taluni decreti legislativi di attuazione;
    da un'analisi dei dati contenuti nella relazione Istat 2015, attualmente ci sono 7.757 organismi attivi (anche diversi dalle società) a partecipazione pubblica, con un totale di 953.100 impiegati. Di questi organismi, circa 5.000 sono società a partecipazione pubblica (con netta prevalenza delle società partecipate da enti territoriali), con un numero complessivo di impiegati intorno alle 500.000 unità. Avendo riguardo alle sole società partecipate dagli enti territoriali, la relazione della Corte dei conti per l'anno 2015 individua circa 3.000 società che svolgono attività strumentali, a fronte di altre 1.700 che svolgono attività di servizio pubblico. Inoltre, la stessa relazione segnala che: sono 988 le società con numero di addetti inferiore ai membri del consiglio di amministrazione; 2.479 le società con numero di addetti inferiore a 20; 1.600 le società con valore della produzione inferiore al milione di euro; 984 le società con valore della produzione maggiore di un milione e inferiore a cinque milioni di euro;
    risulta evidente come tale situazione sia il prodotto della cattiva qualità della regolazione, che agevola la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, non necessarie per perseguire dei fini istituzionali o scarsamente produttive, nonché l'inefficienza della gestione societaria;
    già sugli atti del Governo n. 297 e n. 297-bis «Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» in sede di esame Pag. 79della suddetta commissione, come gruppo politico Movimento 5 stelle avevamo espresso parere contrario evidenziando con parere scritto le forti criticità contenute nel testo;
    le varie criticità originarie continuano ad essere mantenute, talvolta anche estese, come nel caso dell'eccesso di potere conferito al Presidente del Consiglio dei ministri di poter escludere totalmente o parzialmente dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto le società partecipate;
   ritenuto che:
    anche in questo provvedimento gli obiettivi perseguiti non sono quelli di tutela del benessere dei cittadini, l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini, la qualità dei servizi offerti ai cittadini, la garanzia di poterne usufruire e il risparmio degli stessi nell'accedere agli stessi, ma bensì finalizzati a mere logiche di profitto e di mercato;
    rimangono invariate le criticità già oggetto di parere da parte nostra su decreto legislativo n. 297 e successivo 297-bis;
    all'articolo 4 comma 9 del decreto legislativo n. 175 del 2016 si continua a prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanza o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, [...] possa essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del decreto a singole società a partecipazione pubblica. La norma dispone che la decisione debba essere motivata tenendo conto della misura e della qualità della partecipazione pubblica, degli interessi pubblici ad essa connessi e del tipo di attività svolta anche al fine di agevolarne la quotazione, permettendo così in maniera generica la possibilità che il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad atto sostanzialmente amministrativo, deliberi la sottrazione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del decreto a singole società a partecipazione pubblica, assegnando così un ulteriore eccezione alle già blande disposizioni, senza nemmeno elencare e definire le condizioni secondo cui possa essere giustificata una tale esclusione. Le medesime perplessità erano state sollevate dal Consiglio di Stato sia nel parere n. 968/2016 sia nel parere n. 335/2017 inerente lo schema di decreto legislativo;
    le disposizioni del sopracitato articolo 4 comma 9 del decreto legislativo n. 175 del 2016 vengono inoltre estese attraverso l'articolo 5 comma 1 lettera d dell'atto di Governo in esame, il n. 404, al Presidente della regione che avrà quindi facoltà di deliberare con proprio provvedimento l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 a singole società a partecipazione regionale, sancendo così la definitiva rinuncia da parte del Governo di procedere in maniera precisa al raggiungimento degli obiettivi di riordino delle società partecipate come da indicazione generale delle disposizioni del testo unico, aggiungendo in questo passaggio una ulteriore eccezione. Tale disposizione inoltre risulta essere anche incompatibile dal punto di vita costituzionale in quanto attribuisce ad un'autorità regionale la possibilità di derogare a una disciplina statale generale propria dell'ordinamento. Pertanto, in linea con quanto già rilevato dal Consiglio di Stato sul punto nel parere n. 335/2017 si ritiene opportuno un ripensamento della disposizione;
    le disposizioni all'articolo 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 rubricato «Definizioni» vengono modificate alla lettera I), relativa alla definizione del termine «società», nel senso di ricomprendere in tale definizione anche gli organismi societari che hanno come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili (comma 1, lettera b), dell'articolo 4 del T.U.) ma appare imprecisa nel riferimento alle attività consortili anziché alle società consortili (che non svolgono attività consortili ma perseguono scopi consortili);Pag. 80
    le disposizioni all'articolo 6 comma 1 lettera a dispongono la modifica all'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016 recante oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni prevedendo l'eliminazione dell'obbligo di motivare la scelta societaria anche con riferimento alla «possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate» nonostante il Consiglio di Stato abbia espresso la propria contrarietà, condivisibile, rilevando, fra l'altro, che in tal modo verrebbe meno «l'unico onere motivazionale effettivamente stringente per l'attività di acquisto presso terzi delle partecipazioni sociali»;
    l'articolo 7 comma 1 lettera b modifica l'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2016 rubricato «Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico» nel senso di demandare all'assemblea di ogni singola società a controllo pubblico la decisione di derogare al principio secondo cui l'organo amministrativo della società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico (ai sensi del comma 2). Tale determinazione deve essere assunta con delibera motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Quanto all'organo amministrativo della società, l'Assemblea può ricorrere al consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, o può, in alternativa, ricorrere a forme di governance alternative (quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico). La delibera è trasmessa alla Corte dei conti e alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze cui spetta il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico. In questo modo si rimetterebbe a ciascuna assemblea societaria la decisione in merito all'amministrazione della società, prevedendo esclusivamente un obbligo motivazionale a differenza della precedente formulazione che prevedeva la definizione tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei criteri in base ai quali, per ragioni di adeguatezza organizzativa l'assemblea della società a controllo pubblico potesse disporre che la società fosse amministrata da un consiglio di amministrazione composto a tre o cinque membri ovvero che fosse adottato un modello di governance diverso – appariva adeguata a garantire una omogeneità nell'azione delle assemblee delle società a controllo pubblico;
    l'opzione di scelta del numero di membri del cda tra 3 e 5 membri risulta essere un ostacolo nell'intesa tra soci pubblici e privati ed anche all'interno delle società inter sente pubbliche, non permettendo per esempio la scelta di un numero di membri tale da avere il rispetto di un principio di peso paritetico;
    all'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016 rubricato «Società a partecipazione mista pubblico privata» rimane in essere il limite del 30 per cento della quota di partecipazione privata, nonostante esistano numerose quote di partecipazioni societarie private in essere inferiori a tali quote creando una lacuna di applicabilità per le partecipazioni societarie già in essere alla data centrata in vigore del presente decreto;
    all'articolo 20 comma 2 lettera b e lettera d del decreto legislativo n. 175 del 2016 rimangono orfani delle precisazioni tecniche necessarie fatte in varie sedi in merito all'esigenza di introdurre un ulteriore criterio sulla razionalizzazione che distingua tra fatturato e l'utile che le società abbiano conseguito, onde evitare che società inutili dal punto di vista dei servizi alla collettività ma con fatturato al di sopra della soglia, nonostante la perdita rimangano in piedi e d'altro canto invece società in utile che offrono servizi fondamentali per la collettività ma con livelli di fatturato limitato vengano indistintamente colpite.
   Visto in conclusione che:
    resta ancora aperta la necessità di coordinare nello schema di decreto i diversi Pag. 81adempimenti richiesti alle amministrazioni pubbliche, che andrebbero ridotti per esigenze di semplificazione;
    anche le modifiche in questione, non prevedono, con riferimento ai contratti di lavoro, una proporzione tra il numero dei dirigenti e il personale operativo, nonché non prevedono la possibilità di versare eventuali importi derivanti da sanzioni nel bilancio dello Stato o in programmi riferiti al sociale; né tantomeno risulta prescritta una qualsiasi forma di decadenza dal diritto a percepire compensi accessori per almeno 5 anni nel caso dovesse trattarsi di dirigenti responsabili;
    tali modifiche potevano essere l'occasione per fissare un termine per chiudere con effetto immediato tutte le società a partecipazione pubblica che risultano avere nominato solo i componenti dei consigli di amministrazione, senza poi avere assunto personale da almeno sei mesi, né tantomeno risulta prevista alcuna ipotesi di sanzionabilità di tutto il cda qualora non siano stati resi pubblici entro i termini i bilanci delle società cui fanno capo;
    non risulta prevista alcuna ipotesi di rescissione delle partecipazioni nei confronti di tutte quelle società che non perseguono finalità pubbliche,

  esprime

PARERE CONTRARIO.