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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2017
811.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

5-11050 Galgano e altri: Sull'eventuale annullamento di una gara CONSIP.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame si chiedono notizie in ordine alla gara Facility Management 4, bandita dalla Consip S.p.A. in data 19 marzo 2014.
  Occorre, pertanto, evidenziare preliminarmente che la gara è stata bandita in vigenza del decreto legislativo n. 163 del 2006 e da quest'ultimo, pertanto, disciplinata. Conseguentemente non può trovare applicazione il nuovo codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  In relazione a tale gara è notorio che sia stata emessa un'ordinanza di misure cautelari dalla Procura di Roma nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di Alfredo Romeo, azionista di maggioranza della società Romeo Gestioni S.p.a., per fatti corruttivi relativi alla procedura di Gara Facility Management 4.
  È altresì noto, da fonti giornalistiche, che la Procura abbia richiesto di effettuare un incidente probatorio, ai sensi degli articoli 392 e seguenti del codice di procedura penale, finalizzato all'esame di Marco Gasparri, quale indagato che ha reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri (in particolare, di Alfredo Romeo).
  Al riguardo occorre precisare che Consip S.p.A. ha provveduto a costituirsi parte offesa nel giudizio penale pendente presso la Procura della Repubblica di Roma.
  Sono state inoltre avviate, da parte del Consiglio di Amministrazione e degli Organi di controllo interno (Organismo di vigilanza e Responsabile della prevenzione della corruzione) di Consip, tutte le dovute iniziative ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del dipendente coinvolto nel suddetto procedimento penale, conseguenti alla violazione del Codice Etico della Società.
  Per quanto attiene agli effetti delle suddette vicende in merito agli atti della procedura di gara ed in particolare alla definizione della stessa, si rappresenta quanto segue.
  Consip S.p.A. sta effettuando ogni più opportuno approfondimento per valutare le azioni da intraprendere, allo stato dei fatti sin qui accertati, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delle interpretazioni giurisprudenziali e regolatorie applicabili al caso di specie, nella doverosa considerazione degli impatti delle determinazioni da assumere anche in termine di esposizione della società a possibili contenziosi e a rischi di risarcimenti.
  Con riferimento alle precisazioni fornite dall'ANAC in data 30 marzo 2017, si evidenzia che ad una attenta lettura, si possono ricavare le seguenti indicazioni:
   i) in presenza di gravi fatti di rilevanza penale conosciuti dalla stazione appaltante, è demandato alla stessa un margine importante di discrezionalità, con riferimento alla verifica del requisito di cui alla lettera f) dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che prevede come causa ostativa alla partecipazione a gare d'appalto, previa motivata valutazione della stazione appaltante, la circostanza che il concorrente abbia commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con ogni mezzo di prova da parte della stazione appaltante;Pag. 109
   ii) il giudizio di esclusione trova il suo presupposto nella violazione dei doveri professionali nell'eseguire obbligazioni nascenti da precedenti rapporti contrattuali; in questi si devono rinvenire elementi di gravità tali da ritenere l'impresa non affidabile dal punto di vista tecnico-professionale, mentre le violazioni che devono essere presenti in tale comportamento, sono quelle inerenti alla correttezza ed alla buona fede; nel concetto di violazione dei doveri professionali deve essere ricompresa la negligenza, l'errore e la malafede connotate dalla gravità;
   iii) alla luce di costante orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2011 n. 6951; sez. IV, 22 maggio 2015 n. 2589) la fattispecie di cui all'articolo 38 lettera f) del Codice si articola in due ipotesi, una relativa ai pregressi rapporti tra stazione appaltante e specifico operatore economico, nel caso di «grave negligenza o malafede», mentre l'altra relativa anche a rapporti tra l'operatore economico ed altri soggetti, rilevando in tal caso «un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale»; secondo la citata sentenza dalla stessa ANAC (CDS n. 6951 del 28 dicembre 2011): «L'esclusione dalle gare pubbliche, per inaffidabilità delle imprese concorrenti per grave negligenza e malafede commessa nel corso di esecuzione di precedenti contratti pubblici, può essere pronunciata in termini di automaticità soltanto quando il comportamento di deplorevole trascuratezza e slealtà sia stato posto in essere in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la stessa stazione appaltante che indice la gara. In caso contrario, invece, il giudizio di inaffidabilità professionale su un'impresa partecipante ad una gara pubblica è subordinato alla preventiva motivata valutazione della stazione appaltante o della commissione giudicatrice, che è tenuta a valorizzare i precedenti professionali delle imprese concorrenti nel loro complesso, nonché a valutare gravità e rilevanza sul piano professionale di precedenti risoluzioni contrattuali comminate da altre Amministrazioni» e «La violazione dei doveri professionali deve essere tanto grave da escludere l'affidabilità tecnico professionale del potenziale aggiudicatario, tale da costituire violazione dei principi di correttezza e buona fede, determinando il venir meno della fiducia dell'amministrazione nella propria fornitrice e della possibilità futura del corretto svolgimento del rapporto contrattuale».
  Per completezza d'informazione si evidenzia che, qualora fossero adottate da parte della magistratura misure interdittive ex decreto legislativo n. 231 del 2001 nei confronti della Romeo Gestioni, la Consip procederà tempestivamente a dare seguito alle stesse secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento. Ciò posto, alla data non risulta ancora adottato alcun provvedimento da parte del GIP.
  Infine, si evidenzia che eventuali provvedimenti in autotutela riguardanti l'iniziativa FM4, potranno essere adottati da Consip solo qualora gli atti amministrativi posti in essere nell'ambito della suddetta gara risultino essere affetti da vizi di legittimità o di merito e sempre che ricorrano i presupposti in relazione ai quali la normativa consente di esperire tali rimedi. Si rappresenta inoltre che, in caso di revoca, andranno valutati gli eventuali pregiudizi arrecati ai soggetti interessati ai provvedimenti oggetto dalla revoca, anche ai fini della possibile indennizzabilità degli stessi.