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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2017
811.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389);
   evidenziata l'ampiezza e la rilevanza del provvedimento, che riscrive il decreto legislativo n. 231 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni, e che riscrive inoltre il decreto legislativo n. 109 del 2007, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, oltre a contenere altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria;
   rilevato come la predetta direttiva (UE) 2015/849 intenda allineare la disciplina UE alle nuove 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) adottate ed ampliate nel febbraio del 2012 e costituisca il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
   evidenziato come i principali elementi di novità contenuti nella direttiva rispetto al regime vigente siano: l'estensione dell'approccio basato sul rischio (risk based approach); un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela; nuove misure volte a conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva; l'abolizione della cosiddetta «equivalenza positiva» dei Paesi terzi, in base alla quale è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo; la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative, efficaci, proporzionate e dissuasive; l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione Pag. 12tra le Unità di informazione finanziaria – FIU (Financial Intelligence Unit); un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati); innovative previsioni sulla trasparenza e sull'accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust, prevedendo in particolare l'istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera dd), del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante la definizione delle «persone politicamente esposte», come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, provveda il Governo a integrare tale definizione inserendo, al numero 1.1, la figura del sindaco di comune non capoluogo di provincia, al numero 1.2, la figura del parlamentare europeo, al numero 1.3, dopo le parole: «organi direttivi» la parola: «centrali» e ad aggiungere, alla fine della lettera, le parole: «I funzionari di livello medio o inferiore non rientrano nelle categorie di cui ai punti da 1.1 a 1.8», raccogliendo in tal modo le indicazioni in merito della direttiva (UE) 2015/849, nonché inserendo, al numero 1.7, la figura di amministratore di impresa partecipata in misura prevalente o totalitaria dal comuni e la figura di direttore generale di ASL o di azienda ospedaliera;
   2) con riferimento all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a inserire dopo la parola: «UIF» le seguenti: «e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo»;
   3) con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, provveda il Governo a sostituire la lettera a), concernente la trasmissione della informazioni alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con la seguente:
    «a) riceve tempestivamente dalla UIF, per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigative antimafia, i dati relativi ai nominativi indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore nazionale. La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo può richiedere alla UIF ulteriori elementi informativi e di analisi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette individuate come di proprio interesse a seguito del predetto scambio. A tali fini la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA appositi protocolli d'intesa, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurandone la riservatezza anche mediante il trattamento di dati in forma anonima»;
   tale richiesta di modifica è motivata dal fatto che, alla luce dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, è opportuno precisare meglio la disposizione, per dare piena attuazione ai protocolli operativi già in atto riguardanti i flussi informativi relativi ai nominativi verso la DNA per i necessari incroci in relazione ai procedimenti giudiziari in corso; appare altresì opportuno prevedere anche una fase di approfondimento delle situazioni risultate di interesse che consenta Pag. 13alla Direzione antimafia ed antiterrorismo di chiedere direttamente alla UIF ulteriori elementi informativi e di analisi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette individuate come di proprio interesse;
   4) sempre con riferimento all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad aggiungere la seguente lettera:
    «f-bis) può richiedere, ai sensi dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale, alle autorità di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni;»;
   5) con riferimento all'articolo 13, comma l, secondo periodo, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad inserire dopo le parole «operazioni sospette» le seguenti: «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, ove le informazioni siano attinenti a procedimento penale in corso»;
   6) con riferimento all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale prevede che nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, provveda il Governo a modificare tale disposizione nel senso di prevedere che i prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica sono tenuti a rispettare gli obblighi di adeguata verifica e conservazione per le operazioni occasionali con importo sotto le soglie previste dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo solo per le operazioni effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria o soggetti rientranti nella categoria «soggetti convenzionati e agenti»;
   7) sempre con riferimento all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 231, provveda il Governo ad aggiungere i seguenti commi:
  «9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'attività di incasso di fondi svolta su incarico di prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione che ne predetermini le modalità di svolgimento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente;
    b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.
   10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'attività di pagamento di tributi, beni e servizi di interesse generale, né ai pagamenti dovuti a pubbliche amministrazioni.», al fine evitare l'applicazione di obblighi antiriciclaggio ad attività a basso rischio, corrispondenti al mero incasso di fondi da parte di soggetti cui non sono attribuiti poteri dispositivi o al pagamento di tributi, beni o servizi di interesse generale, così come nel caso di pagamenti dovuti a pubbliche amministrazioni, nonché in considerazione del fatto che il beneficiario dei fondi trasferiti nelle ipotesi di cui ai predetti nuovi commi 9 e 10 dovrebbe comunque essere titolare di un rapporto oggetto di adeguata verifica e controllo ai fini dell'individuazione di eventuali elementi di sospetto.»;
   8) in conseguenza delle modifiche richieste dalla precedente osservazione, provveda il Governo a sopprimere il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale contempla a sua volta esclusioni di taluni obblighi per il servizio di pagamento di bollettini; Pag. 14
   9) con riferimento all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 231, relativo al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, provveda il Governo a modificare la formulazione della lettera d), nel senso di sopprimere, dopo le parole: «lettera a), b) e c)», le seguenti: «, ivi compresa, se necessaria, in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente», al fine di evitare che il professionista sia costretto a compiere indagini particolarmente complesse e onerose, che sembrano eccedere le ordinarie possibilità dello stesso professionista;
   10) con riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a modificare la formulazione del comma 2, concernente l'obbligo di astensione dal compimento dell'operazione sospetta, la segnalazione all'UIF dell'operazione e la tardività della segnalazione medesima, nel senso di:
    a) sopprimere le parole da: «In presenza degli elementi di sospetto» fino a: «fatti salvi i» e prima della parola: «casi», inserire la seguente: «Nei»;
    b) sopprimere le parole: «In dette ipotesi»;
    c) sostituire la parola: «tempestivamente» con la seguente: «immediatamente»;
    d) sopprimere le parole: «La segnalazione si considera tardiva» fino alla fine del comma;
   tali richieste di modifica sono principalmente motivate, da un lato, dall'esigenza di evitare un'eccessiva enfasi sull'obbligo di astensione dall'effettuare l'operazione e, dall'altro, dal fatto che non appare corretto considerare automaticamente tardiva la segnalazione di un'operazione per il solo fatto che essa sia stata effettuata successivamente all'avvio di un'ispezione da parte delle autorità competenti, ovvero, in ogni caso, quando siano decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione, non essendo infatti possibile regolare in modo rigido la materia della rilevazione del sospetto, che richiede, da parte dei segnalanti, valutazioni circostanziate e complesse, che spesso tengono conto dell'evoluzione dell'operatività complessiva e del profilo soggettivo del cliente, nonché in quanto le nuove regole sulla tardività della segnalazione avrebbero effetti dirompenti, inducendo in alcuni casi gli operatori ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni, effettuandole con approccio cautelativo sulla base di valutazioni poco ponderate, ovvero inducendo in altri casi gli operatori stessi a non trasmettere alla UIF segnalazioni anche di notevole rilievo quando sia decorso il termine di 30 giorni fissato dalla legge, per non incorrere in una sicura sanzione, determinando in entrambi i casi un grave depauperamento della qualità del sistema di segnalazione;
   11) con riferimento all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le norme sul segreto di indagine»;
   12) con riferimento all'articolo 43 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a integrare il comma 3, relativo all'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale in altro Stato membro, di designare un punto di contatto centrale in Italia, nel senso di prevedere, nel caso di violazione di tale obbligo, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo;
   13) con riferimento all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a integrare la fattispecie penale punendo anche la violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti perpetrata attraverso attività fraudolente;
   14) ancora con riferimento all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007 provveda il Governo a integrare la fattispecie sanzionatoria prevedendo la punizione anche della condotta Pag. 15di colui che utilizza i dati falsi o le informazioni non veritiere relativi al cliente;
   15) sempre con riferimento all'articolo 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, al comma 2, stabilisce le sanzioni penali per l'acquisizione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo o sullo scopo e natura del rapporto continuativo, della prestazione professionale e sull'operazione, provveda il Governo a integrare la fattispecie sanzionatoria inserendo, dopo la parola: «acquisisce» la seguente: «o conserva»;
   16) con riferimento all'articolo 56 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, sia specificato che i soggetti obbligati sono quelli diversi da quelli di cui all'articolo 62 (cioè intermediari bancari e finanziari e dei revisori);
    b) il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime»;
   17) con riferimento all'articolo 57 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, sia specificato che i soggetti obbligati sono quelli diversi da quelli di cui all'articolo 62;
    b) il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime»;
   18) con riferimento all'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad apportate le seguenti modifiche:
    a) i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: «1. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 1 milione di euro; l'importo della sanzione non può comunque superare il quaranta per cento del valore dell'operazione sospetta non segnalata. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.»;
    b) ai commi 3 e 5 sia specificato che i soggetti obbligati sono quelli diversi da quelli di cui all'articolo 62;
    c) sia soppresso il comma 4;
   19) ancora con riferimento all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a modificare la fattispecie premettendo le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,»;
   20) con riferimento all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a modificare la disposizione premettendo i seguenti commi:
  «01. Il Ministero dell'economia e delle finanze e le Autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, definiscono con provvedimento di carattere generale, secondo i principi di cui al comma 0.2, i criteri per stabilire quando le violazioni sono gravi o ripetute o sistematiche, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sull'esposizione al rischio di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sulla complessiva organizzazione del soggetto obbligato.
  0.2. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 01, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Autorità di vigilanza di settore devono tenere conto che il carattere grave o ripetuto o sistematico delle violazioni accertate ai sensi del presente decreto può essere desunto: a) dalla circostanza che esse denotano scarsa consapevolezza degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti obbligati e sono sintomatiche di disfunzioni Pag. 16organizzative e nelle procedure di controllo interno; b) dagli effetti pregiudizievoli sulla effettività della collaborazione e sul funzionamento complessivo del sistema di prevenzione; c) dalla rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto derivanti dall'anomalia delle operazioni o dal profilo dei soggetti coinvolti, tenuto conto anche del valore delle operazioni e della loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) dalla reiterazione e diffusione dei comportamenti anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato; e) dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni delle Autorità; f) da ulteriori criteri dai quali sia comunque desumibile il carattere grave o ripetuto o sistematico delle violazioni.»;
   21) con riferimento all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 109 del 2007, come sostituito dall'articolo 6 dello schema di decreto, provveda il Governo a sostituire le parole: «sostituto procuratore» con la seguente: «magistrato»;
   22) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, recante modifiche a diversi atti normativi, provveda il Governo a sopprimere i commi 3, 5 e 6 del medesimo articolo 8, recanti ulteriori modifiche al TUB relativamente alla disciplina degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o di prestatori di servizi di pagamento aventi sede in altro Stato comunitario, in quanto le modifiche al TUB sulla materia dei servizi di pagamento dovranno essere effettuate, in termini organici, in occasione della prossima attuazione della Direttiva «PSD2»;
   23) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, relativo alle disposizioni transitorie e attuative, provveda il Governo a sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle autorità di vigilanza di settore e di tutti i provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano ad applicarsi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e le relative disposizioni e i provvedimenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.»;

  con le seguenti osservazioni:
   1) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante la definizione dei «soggetti convenzionati e agenti», come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di precisare che rientrano in tale categoria esclusivamente gli agenti comunitari, i soggetti convenzionati distributori di moneta elettronica e gli altri soggetti eventualmente abilitati a promuovere, collocare o concludere contratti relativi a servizi di pagamento o moneta elettronica in Italia (diversi dagli agenti in attività finanziaria); valuti inoltre il Governo l'opportunità di apportare allo schema di decreto legislativo tutte le modifiche necessarie a eliminare la disparità di trattamento a svantaggio degli agenti in attività finanziaria italiani derivante dalla scelta di includerli tra i «soggetti obbligati» di cui all'articolo 3, comma 3, invece che tra i soggetti cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 45 del novellato decreto legislativo n. 231;
   2) con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante l'elenco dei soggetti obbligati, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire in tale ambito il seguente comma: «4-bis. I soggetti di cui al comma 4 sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto quando rivestono la carica di componente di un organo di controllo comunque denominato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 46.», in considerazione del fatto che i componenti degli organi di controllo non svolgono una prestazione professionale per Pag. 17conto della società, ma sono inquadrabili nell'ambito di un rapporto organico con la società stessa;
   3) con riferimento all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, valuti il Governo l'opportunità di inserire, alla fine del comma, i seguenti periodi: «In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le Autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Per l'esercizio delle predette funzioni, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'articolo 5.»; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231, recante le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei seguenti termini: «1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto della regolamentazione internazionale, dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, delle azioni condotte dalle altre Autorità competenti, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva», espungendo da tale ultima disposizione le previsioni in materia di promozione della collaborazione tra le Autorità, che debbono essere invece essere riferite al Ministro dell'economia e delle finanze;
   4) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, nei seguenti termini: «5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e definisce gli indirizzi strategici per il contenimento del relativo rischio da parte delle autorità competenti. Il decreto 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.», al fine di assicurare una maggiore aderenza della previsione al criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), n. 3), della legge n. 170 del 2016, laddove si fa riferimento agli indirizzi strategici definiti del Comitato di sicurezza finanziaria, di cui occorre tenere conto per la mitigazione del rischio;
   5) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo la parola: «indipendente» le seguenti: «, ha struttura nazionale cui è attribuita la funzione di ricevere e analizzare le segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicare, nei casi e nei modi previsti dal presente decreto, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo,»;
   6) con riferimento all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, recante le norme relative al Direttore dell'UIF, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: «Il Direttore della UIF, al quale Pag. 18compete» le seguenti: «in autonomia», ripristinando al riguardo la previsione vigente;
   7) con riferimento all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la disposizione nel senso di prevedere che il Direttore dell'UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il rapporto sull'attività svolta dall'UIF stessa e la relazione della Banca d'Italia, in considerazione del fatto che il rapporto dell'UIF è un documento distinto e autonomo con il quale l'Unità rende conto al Parlamento del proprio operato a garanzia della correttezza della propria attività; valuti inoltre il Governo l'opportunità di eliminare invece, in tale ambito, il riferimento agli «allegati alla medesima relazione»;
   8) con riferimento all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, relativo ai controlli del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'elenco dei soggetti sottoposti al controllo del Nucleo, inserendo a questo fine in tale ambito la seguente lettera:
    «h) gli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS;»;
   9) con riferimento all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, relativo all'applicazione del decreto legislativo n. 231 alle pubbliche amministrazioni, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole da: «competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione» fino alla fine del comma, in quanto l'attuale formulazione della disposizione rischia di essere viziata da un eccesso di delega e in considerazione del fatto che il Comitato di sicurezza finanziaria ha la facoltà di enucleare le attività delle pubbliche amministrazioni che presentano bassi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e che per questo sono esentate dagli obblighi stabiliti dal decreto legislativo;
   10) in conseguenza delle modifiche richieste dalla precedente osservazione, valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti ulteriori modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 231:
    a) al comma 2, sostituire le parole: «funzione del» con le seguenti: «presenza di un basso», sopprimere le parole: «responsabili dei procedimenti di cui al comma 1,» e sopprimere le parole da: «Con le medesime modalità» fino alla fine periodo;
    b) al comma 3, sopprimere le parole: «responsabili dei procedimenti di cui al comma 1,»
    c) al comma 4, dopo le parole: «informazioni concernenti» inserire le seguenti: «la propria attività, incluse», nonché sopprimere le parole: «nell'esercizio della propria attività istituzionale;
    d) al comma 5, sopprimere le parole: «responsabili dei procedimenti di cui al comma 1,»;
   11) con riferimento all'articolo 11 del decreto legislativo n. 231, relativo agli organismi di autoregolamentazione, valuti il Governo l'opportunità di inserire in tale ambito il seguente comma: «1-bis. I liberi professionisti adeguano il proprio comportamento alle linee guida, riferite alle singole attività professionali, proposte dai rispettivi organismi di autoregolamentazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, che acquistano efficacia con l'approvazione da parte del Comitato di sicurezza finanziaria.»; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, al comma 2 Pag. 19del medesimo articolo 11, le parole: «previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria,»;
   12) con riferimento al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 231, relativo al ruolo degli organismi di autoregolamentazione nella ricezione delle segnalazioni di operazioni sospette, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nei seguenti termini: «4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono individuati gli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, e sono specificate le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività», in quanto l'individuazione con decreto ministeriale degli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette evita il rischio che per una stessa figura professionale possano sussistere più ordini competenti operanti a diverso livello territoriale, privi di adeguati requisiti di rappresentatività, scongiurandosi quindi problemi di qualificazione, affidabilità e riservatezza;
   13) ancora con riferimento all'articolo 11 del decreto legislativo n. 231, valuti il Governo l'opportunità di inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma:
  «4-bis. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità competenti, le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalità e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorità competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.», trasfondendo in tale ambito il contenuto del comma 2 dell'articolo 12, che non appare correttamente collocato nel medesimo articolo 12, e sopprimendo conseguentemente il predetto comma 2;
   14) con riferimento al comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 231, valuti il Governo l'opportunità di sostituirlo nei seguenti termini:
  «6. La UIF scambia con le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché con gli organismi di autoregolamentazione le informazioni relative alle analisi strategiche, volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria di tali scambi e fornisce al medesimo, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che riferisce in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e dà riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo.», al fine di chiarire meglio quali siano i soggetti a cui la UIF deve fornire informazioni strategiche;
   15) sempre con riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 231, valuti il Governo l'opportunità di inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma:
  «9-bis La UIF può scambiare con l'Autorità nazionale anticorruzione, le agenzie fiscali, l'OAM, l'OCF e l'organismo di cui all'articolo 112-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, informazioni sui fenomeni rilevanti al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. I medesimi Pag. 20soggetti informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.», recependo in tal modo un'indicazione in materia del GAFI;
   16) ancora con riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 231, valuti altresì il Governo l'opportunità di inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma:
  «9-ter. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità competenti, quelle di vigilanza di settore, l'OAM e l'Organismo dei confidi minori collaborano tra loro e con la UIF, la Guardia di Finanza, la DIA, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.», in tal modo rafforzando ulteriormente la collaborazione tra le predette autorità;
   17) con riferimento all'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 231, relativo alla cooperazione internazionale, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 1, nel senso di inserire, dopo le parole: «Al di fuori dei casi di cui al presente comma» le seguenti: «e all'articolo 12, comma 4,», nonché di modificare l'ultimo periodo nei termini seguenti: «Le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, previo consenso dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni.», in quanto il richiamo all’«esplicito e motivato diniego» contenuto nell'attuale formulazione appare in contrasto con le regole europee e internazionali in merito;
   18) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 231, relativo ai protocolli di intesa tra la UIF e altre autorità, nei seguenti termini:
  «2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle operazioni sospette, la Guardia di finanza e la DIA possono scambiare direttamente dati e informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.», al fine di chiarire meglio l'ambito della cooperazione tra la Guardia di Finanza la DIA e gli omologhi organismi esteri e internazionali relativa alle operazioni sospette;
   19) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 231, relativo al concorso delle autorità competenti all'analisi nazionale del rischio, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera a) con la seguente: «a) concorrono all'analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio, fermi restando la riservatezza delle informazioni relative a specifiche operazioni sospette o indagini e quanto disposto dall'articolo 7 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dall'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 10 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 7 settembre 2005, n. 209;», al fine di precisare che lo scambio di informazioni nell'ambito del Comitato di sicurezza finanziaria deve avvenire nel rispetto dell'obbligo di segreto d'ufficio previsto dal TUB, dal TUF e dal CAP;
   20) con riferimento all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, recante l'indicazione dei rapporti e delle operazioni in relazione alle quali i soggetti obbligati devono procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione della lettera a), nel senso di inserire dopo le parole: «prestazione professionale» le Pag. 21seguenti: «avente ad oggetto operazioni di cui al comma 4, lettera c), numeri da 1) a 5), dell'articolo 3;»;
   21) con riferimento all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 231, relativo al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione della lettera c), nel senso di sopprimere, dopo le parole: «ulteriori informazioni», le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente», al fine di evitare che il professionista sia costretto a compiere un'attività di indagine patrimoniale sul cliente particolarmente complessa e onerosa;
   22) con riferimento al comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole: «fermi gli obblighi di identificazione» e di inserire, dopo le parole: «autorità giudiziaria», le seguenti: «ovvero in una negoziazione assistita», al fine di escludere gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica da parte del professionista anche nel caso di giudizio o negoziazione assistita;
   23) con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale indica le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, valuti il Governo l'opportunità, al comma 3, lettera a), relativa all'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto beneficiario di assicurazioni vita o altre forme di assicurazione legate a investimento, di sostituire la parola: «identificato» con le seguenti: «individuato o designato», al fine di assicurare omogeneità nella formulazione della lettera rispetto all'alinea del medesimo comma 3;
   24) ancora con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo il comma 3, il seguente:
  «3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), quando il cliente non è fisicamente presente i soggetti obbligati ne accertano e verificano l'identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari.»; conseguentemente provveda il Governo a sopprimere il numero 5) della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 19;
   25) con riferimento all'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, recante i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 4, nel senso di inserire, dopo le parole: «o più titolari effettivi», le seguenti: «e nel caso di società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti», al fine di stabilire anche per le società quotate la coincidenza tra il titolare effettivo e la persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società;
   26) con riferimento all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, recante l'indicazione dei soggetti che possono accedere alla sezioni del Registro delle imprese contenenti le informazioni relative ai titolari effettivi, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera b) con le seguenti:
    «b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
    b-bis) all'autorità giudiziaria, che provvede alla richiesta con decreto motivato, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;»;
   27) all'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che anche all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, è consentito Pag. 22l'accesso, con decreto motivato, alle sezioni del Registro delle imprese di cui al comma 3;
   28) ancora con riferimento all'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione nel senso di prevedere la gratuità dell'accesso al Registro delle imprese ai fini della consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, ovvero di riformulare il comma 5, lettera f), il quale rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei diritti di segreteria per l'accesso al Registro delle imprese, nel senso di specificare che i predetti diritti di segreteria devono essere fissati «comunque nei limiti di costi standard», valutando altresì l'opportunità di prevedere la definizione dei predetti diritti di segreteria anche attraverso la fissazione di un canone forfetario annuo da applicarsi nel caso di accessi ripetuti che il soggetto obbligato effettui a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica;
   29) agli articoli 22, comma 5, e 32, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituiti dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» con le seguenti: «autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a)»;
   30) con riferimento all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, che definisce gli indici di basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela, valuti il Governo l'opportunità di inserire, alla lettera b), numero 1), il quale richiama a tal fine i contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non sia superiore a 1.000 euro o il cui premio unico non sia superiore a 2.500 euro, il seguente periodo: «Per i contratti stipulati in forma collettiva, i suddetti importi vanno applicati alla quota del premio annuale, ovvero del premio unico, riferita o riferibile a ciascun assicurato», al fine di tener conto della realtà delle polizze assicurative vita previste da contratti o accordi collettivi di lavoro o da regolamenti aziendali – la cui rischiosità agli effetti del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo risulta davvero bassa e che pertanto dovrebbero essere considerate a priori come prodotti a basso rischio;
   31) ancora con riferimento all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità, di inserire, alla lettera b), il seguente numero: «1-bis) contratti di assicurazione sulla vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, che garantiscano in via esclusiva il rischio morte, il rischio di malattie gravi o il rischio di non autosufficienza per invalidità grave dovuta a malattia, infortunio o longevità;», trattandosi di tipologie contrattuali che ben difficilmente si prestano a essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in quanto l'eventuale prestazione dell'impresa assicuratrice è del tutto aleatoria (ad esempio, l'impresa assicuratrice si impegna a corrispondere un capitale agli eredi in caso di decesso dell'assicurato entro dieci anni), esattamente alla stessa stregua di quanto accade per le assicurazioni contro i danni, che proprio per tale motivo sono giustamente escluse dall'ambito di applicazione della specifica normativa;
   32) con riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3, relativo alla possibilità per le autorità di vigilanza di integrare o modificare le fattispecie di applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela, con il seguente:
  «3. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), possono individuare ulteriori fattori di rischio da Pag. 23prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono le misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell'esercizio delle medesime attribuzioni, la Banca d'Italia individua forme di identificazione semplificate per i casi di cui al comma 5.»;
   33) ancora con riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo n. 231 del 2007, conseguentemente alle modifiche proposte dalla precedente osservazione, valuti il Governo l'opportunità di inserire il seguente comma, concernente specificamente la riduzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela per le banche e gli istituti di moneta elettronica in riferimento a prodotti di moneta elettronica:
  «5. Le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a non applicare gli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), limitatamente al solo obbligo di verifica dell'identità, b) e c) in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni:
   a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro che può essere utilizzato solo nel territorio della Repubblica;
   b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro;
   c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
   d) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
   e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
   f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti.»;
   34) con riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, riguardante gli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione del comma 2, lettera a), la quale elenca i fattori di rischio di cui occorre tener conto ai fini dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, nel senso di specificare, al numero 4), che sono escluse le società fiduciarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB;
   35) ancora con riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 4, relativo alla possibilità per le autorità di vigilanza di integrare o modificare le fattispecie di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel senso di sostituire le parole: «regole tecniche» con le seguenti: «linee guida»;
   36) con riferimento all'articolo 27 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, riguardante le modalità di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale.», al fine di specificare che comunque il terzo deve provvedere direttamente alla predetta adeguata verifica della clientela;
   37) con riferimento all'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale concerne gli obblighi di conservazione dei documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o Pag. 24di finanziamento del terrorismo, valuti il Governo l'opportunità di fare espressamente riferimento all'Archivio Unico Informatico, al fine di escludere dubbi interpretativi sulla sua permanenza come mezzo di conservazione di dati ed informazioni, nonché di sostituire, al comma 1, le parole: «utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra autorità competente» con le seguenti: «espressamente previsti dal presente decreto per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela», al fine di assicurare un più corretto recepimento dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2015/849;
   38) con riferimento all'articolo 33 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale riguarda l'obbligo di invio alla UIF dei dati aggregati concernenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari, valuti il Governo l'opportunità di stabilire l'esclusione da tale obbligo, oltre che per gli agenti di cambio e gli intermediari assicurativi (di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i) ed o) del decreto legislativo n. 231), anche per gli operatori di microcredito, i confidi e i consulenti finanziari (di cui all'articolo 3, comma 2, lettere p), q) e v), del medesimo decreto legislativo n. 231);
   39) con riferimento all'articolo 34 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 2, relativo alle idonee modalità di conservazione dei dati e delle informazioni, nel senso di sostituire le parole: «, e la custodia» con le seguenti: «, oppure la custodia» e di inserire, dopo le parole: «e successive modificazioni,», le seguenti: «il registro delle girate per i trasferimenti di titoli azionari, di cui all'articolo 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239», al fine di distinguere in tale ambito tra fascicolo del cliente e custodia dei documenti, attestazioni e atti presso il notaio, nonché di introdurre il riferimento al registro delle girate azionarie;
   40) ancora con riferimento all'articolo 34 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3, relativo alle disposizioni specifiche che le autorità di vigilanza di settore possono adottare per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative ai clienti, con il seguente:
  «3. Nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, sentita la UIF, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.»;
   41) con riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, relativo agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 1, il quale indica i casi in cui scatta il predetto obbligo di segnalazione, nel senso di sopprimere le parole: «, prima di compiere l'operazione,», nonché di inserire, dopo le parole: «tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo» le seguenti: «ovvero riconducibili a reati presupposto associati», in linea con il dettato dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849 e con le indicazioni del GAFI;
   42) con riferimento all'articolo 36 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità, al comma 2, il quale stabilisce che il responsabile della dipendenza, ufficio, punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario bancario o finanziario o di altro operatore finanziario, comunica le operazioni sospette al titolare della competente funzione o al legale rappresentante Pag. 25dell'ente, di sostituire le parole: «ha l'obbligo di segnalare» con le seguenti: «comunica»;
   43) con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale definisce le attività di approfondimento che la UIF deve compiere sulle operazioni sospette, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, alla lettera a), le parole: «UIF estere» con la seguente: «FIU»;
   44) ancora con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera c), relativa alla trasmissione alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza delle segnalazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con la seguente:
    «c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), e dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni che presentano un rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che a loro volta le inviano tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo;», al fine di eliminare dalla disposizione il riferimento alla «relazione tecnica» che non appare necessario in quanto alcune segnalazioni non ne richiedono la stesura, di stabilire un raccordo con quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 231, nonché di richiamare anche i reati presupposto associati al riciclaggio, in linea con la direttiva (UE) 2015/849, con i criteri di delega e con i rilievi del GAFI;
   45) sempre con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione della lettera d), la quale prevede il mantenimento da parte della UIF delle segnalazioni che ritiene infondate, sostituendo le parole: «che ritiene infondate» con le seguenti: «non trasmesse ai sensi della lettera c)»;
   46) ancora con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere un comma 4, al fine di specificare che l'UIF comunichi all'Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, le informazioni e i risultati delle analisi svolte, nei casi in cui da questi si possano desumere elementi relativi a reati diversi dal riciclaggio, dai reati presupposto associati e dal finanziamento del terrorismo: ciò al fine di dare piena attuazione alla specifica raccomandazione sul punto del GAFI, relativa al sistema antiriciclaggio italiano nel 2016;
   47) con riferimento all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale prevede che i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i punti di contatto centrale adottano procedure e sistemi di controllo atti a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma con il seguente:
  «1. I prestatori di servizi di pagamento, gli emittenti di moneta elettronica, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di prestatori di servizi di pagamento ed emittenti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).»;
   48) ancora con riferimento all'articolo 43, del decreto legislativo n. 231 del Pag. 262007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 4, relativo alla potestà della Banca d'Italia di emanare disposizioni attuative su requisiti, procedure, sistemi di controllo e funzioni del punto di contatto centrale, con il seguente:
  «4. La Banca d'Italia, in linea con le norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, emana disposizioni attuative sulle procedure, i sistemi di controllo e sulle funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza.»;
   49) con riferimento all'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, relativo al registro dei soggetti convenzionati e degli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti emittenti moneta elettronica, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. I prestatori di servizi di pagamento, gli emittenti di moneta elettronica, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di prestatori di servizi di pagamento ed emittenti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero e i punti di contatto centrale comunicano all'OAM, con cadenza trimestrale, per l'annotazione in apposito registro pubblico informatizzato i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).»;
   50) ancora con riferimento all'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 2, nel senso di prevedere che l'accesso alla sottosezione del registro in cui sono annotate le cessazioni per motivi non commerciali da rapporti di convenzionamento e di mandato tra soggetti convenzionati o agenti e prestatori di servizi di pagamento o istituti di moneta elettronica aventi sede legale in altro Stato membro, è consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia e alla UIF;
   51) con riferimento all'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, il quale, al comma 2, stabilisce la sanzione amministrativa per l'inosservanza, da parte dei prestatori dei servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, degli obblighi di comunicazione al relativo registro, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il primo periodo del predetto comma 2 con il seguente:
  «Ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica, alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di prestatori di servizi di pagamento ed emittenti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro.»;
   52) con riferimento all'articolo 61, comma 2, ultimo periodo, che attribuisce all'OAM il potere di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, IMEL, relative succursali e punti di contatto centrale, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere che lo stesso Organismo possa irrogare, conformemente ai parametri stabiliti in sede europea, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionali nei confronti di tutti i soggetti iscritti ai propri elenchi;
   53) ancora con riferimento all'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, al comma 4, disciplina la notifica del verbale contenente l'accertamento delle violazioni agli obblighi di comunicazione al registro dei soggetti convenzionati e degli agenti da parte dei prestatori dei servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma medesimo con il seguente:
  «4. Il verbale, contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, è notificato contestualmente, a cura della Guardia di Finanza, Pag. 27anche al prestatore di servizi di pagamento ovvero all'emittente di moneta elettronica ovvero alla succursale stabilita nel territorio della Repubblica del prestatore di servizi di pagamento o dell'emittente di moneta elettronica avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro ovvero al punto di contatto centrale per conto del quale il soggetto convenzionato o l'agente ha operato, affinché questi soggetti adottino ogni iniziativa utile a prevenire la reiterazione delle violazioni.»;
   54) con riferimento al comma 5 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale prevede, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio del servizio, nel caso di gravi violazioni degli obblighi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo e di sussistenza di due annotazioni non consecutive nella sottosezione del registro dei soggetti convenzionati e degli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di emittenti di moneta elettronica relativa alle cessazioni del rapporto di convenzionamento o mandato per motivi non commerciali, valuti il Governo l'opportunità di specificare che la sanzione della sospensione si applica in presenza di entrambi i predetti presupposti;
   55) con riferimento al comma 6 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale stabilisce la responsabilità in solido rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria richiamata dal comma 5 del medesimo articolo 61, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il predetto comma 6 con il seguente:
  «6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il prestatore di servizi di pagamento ovvero l'emittente di moneta elettronica ovvero la succursale stabilita nel territorio della Repubblica del prestatore di servizi di pagamento o dell'emittente di moneta elettronica avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro ovvero il punto di contatto centrale, è tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o l'agente, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.»;
   56) con riferimento al comma 7 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale regola l'adozione e la notifica della sanzione accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio del servizio prevista dal comma 5 del medesimo articolo 61, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il predetto comma 7 con il seguente:
  «7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato, nonché al prestatore di servizi di pagamento ovvero all'emittente di moneta elettronica ovvero alla succursale stabilita nel territorio della Repubblica del prestatore di servizi di pagamento o dell'emittente di moneta elettronica avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro ovvero al punto di contatto centrale per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente. Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45, comma 2, e per l'attivazione delle procedure di comunicazione e informativa previste dall'articolo 128-duodecies, comma 1-bis, del TUB.»;
   57) con riferimento al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, il quale prevede, a carico dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che abbiano favorito o reso possibili violazioni agli obblighi di adeguata verifica, la sanzione dell'interdizione temporanea a rivestire incarichi nell'intermediario presso il quale è stata commessa la violazione, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere che l'interdizione impedisca al soggetto sanzionato di ricoprire incarichi presso tutti i soggetti obbligati;
   58) con riferimento al comma 7 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 231 Pag. 28del 2007, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di attribuire in maniera esplicita alla Banca d'Italia e all'IVASS, secondo le rispettive attribuzioni, la competenza a sanzionare le persone fisiche che si rendano responsabili delle violazioni degli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei dati e controlli interni;
   59) con riferimento al comma 9 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di attribuire al Ministero dell'Economia e delle Finanze il potere di adottare le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nei confronti tanto delle persone fisiche titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, quanto di quelle giuridiche;
   60) con riferimento al comma 11 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, il quale, tra l'altro, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 56 e 57 del decreto nei confronti degli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione nel senso di fare riferimento alle società che effettuano il servizio di trasporto di banconote in euro;
   61) con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007, come sostituito dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, recante la disciplina del Comitato di sicurezza finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 7, relativo alle comunicazione e agli accertamenti da parte degli enti rappresentati nel Comitato, con il seguente:
  «7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga, ove necessario, alle disposizioni vigenti in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato medesimo, fermi restando la riservatezza delle informazioni relative a specifiche operazioni sospette o indagini e quanto disposto dall'articolo 7 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dall'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 10 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 7 settembre 2005, n. 209. Per le finalità di cui al presente decreto il Comitato può richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni e, con propria delibera, può altresì individuare ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato chiede, altresì, all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.»;
   62) con riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 109 del 2007, come sostituito dall'articolo 6 dello schema di decreto, relativo ai compiti dell'Agenzia del demanio in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento o confisca, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione inserendo il seguente comma:
  «19. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o l'articolo 56 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti Pag. 29successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.»;
   63) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, che modifica diversi atti normativi, valuti il Governo l'opportunità di trasfondere il contenuto del comma 4, che inserisce un nuovo comma 7-bis nell'articolo 128-quater del TUB, recante disposizioni concernenti il punto di contatto tramite il quale i prestatori di servizi di pagamento o gli istituti di moneta elettronica aventi sede in altro Stato comunitario operano nel territorio italiano, nell'ambito dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto (che già reca disposizioni relative ai predetti prestatori di servizi di pagamento o istituti di moneta elettronica di altro Stato membro), prevedendo al contempo che i dati identificativi del punto di contatto siano comunicati, oltre che all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), anche alla Banca d'Italia;
   64) ancora con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 14, volto ad abrogare il comma 4 dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla legge di bilancio 2017 al fine di facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori, tramite la modifica del testo unico sull'immigrazione, che affida all'UIF il compito di effettuare un vaglio preventivo di patrimoni detenuti da stranieri che beneficiano della particolare procedura di visto agevolata, per finalità di incentivazione degli investimenti stranieri in Italia, in quanto tale controllo anticipato e rafforzato appare necessario a mitigare l'elevato rischio associato a tali operazioni di investimento, sia per il rilevante importo richiesto per l'accesso al beneficio sia per il fatto della procedura di visto agevolata si fonda sostanzialmente sulle sulla produzione di meri documenti autocertificati da parte del potenziale investitore;
   65) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione inserendo, dopo il comma 1, il seguente:
  «1-bis. I soggetti obbligati si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione e dei provvedimenti di cui al comma 1.»;

  e con le seguenti ulteriori osservazioni, attinenti alla formulazione tecnica del testo:
   a) con riferimento all'articolo 44 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 3 dello schema di decreto, il quale disciplina gli adempimenti antiriciclaggio a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica (IMEL), stabilendo, al comma 1, lettera a), che i soggetti operanti per conto di IMEL aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, devono acquisire i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmettere la comunicazione con i dati acquisiti al punto di contatto centrale entro 20 giorni dall'operazione, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della medesima lettera a) del comma 1, eliminando la parola «li», che non appare congruente nel contesto della disposizione;
   b) con riferimento all'articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come Pag. 30sostituito dall'articolo 4 dello schema di decreto, il quale introduce specifici obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione per gli operatori del gioco (online, su rete fisica, case da gioco), prevedendo in particolare, al comma 4, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, «di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64», valuti il Governo l'opportunità di far riferimento al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che ha istituito, al Titolo V-bis, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, e che è stato successivamente integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011;
   c) ancora con riferimento al predetto articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, al comma 5, prevede che le attività di identificazione del cliente, ferme restando le responsabilità del concessionario, sono effettuate dai distributori e dagli esercenti per quanto riguarda il settore dei servizi di gioco pubblico su rete fisica a diretto contratto con la clientela «ovvero attraverso apparecchi videoterminali», valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio la portata della disposizione, definendo di quali apparecchi si tratta – VLT o AWP – anche tenendo conto di quanto stabilito nei commi seguenti del medesimo articolo 53, che riguardano le sole VLT;
   d) con riferimento all'articolo 14 del decreto legislativo n. 109 del 2007 (recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale), come sostituito dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale reca la disciplina per il ricorso in sede giurisdizionale avverso i decreti sanzionatori, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 152-bis (concernente la di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati) «del codice di procedura civile», valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della norma richiamando l'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
   e) con riferimento all'articolo 9, comma 4, dello schema di decreto, il quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV (relativo alla vigilanza e ai controlli) del decreto legislativo n. 231 del 2007, stabilisce che i concessionari di gioco adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto n. 231 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, valuti il Governo l'esigenza di correggere la formulazione della norma, la quale, per un refuso, non contiene la parola «decreto»;
   f) con riferimento al comma 6 dell'articolo 9 dello schema di decreto, il quale stabilisce che l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) avvia la gestione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica entro tre mesi «dall'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma», valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, chiarendo il riferimento al «decreto di cui al presente comma».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in esame è preposto al recepimento della Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento UE n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE n. 1781/2006;
    la soglia minima del 25 per cento ai fini dell'individuazione del titolare effettivo della titolarità di una partecipazione come indicazione di proprietà, diretta o indiretta, prevista dall'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), risulta essere poco adeguata, in quanto per gli intermediari che non svolgono attività economiche e sono utilizzati solo per creare una distanza tra i titolari effettivi ed i beni, la soglia del 25 per cento risulta facilmente eludibile: sarebbe quindi opportuno, così come sottolineato dalla Commissione europea, ridurre la soglia di partecipazione al 10 per cento, soprattutto se i soggetti interessati siano connessi a concrete ipotesi di riciclaggio di denaro e di evasione fiscale e se i soggetti giuridici siano qualificabili, ai sensi della direttiva 2011/16/UE, entità non finanziarie passive;
    in sede di identificazione del titolare effettivo, qualora non dovesse risultare possibile procedere all'identificazione, così come previsto dall'articolo 21, si attribuisce la titolarità effettiva a una o più persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società; rispetto alle previsioni del testo sembrerebbe altresì opportuno annotare nel registro delle imprese una comunicazione circa l'impossibilità nell'individuazione del titolare effettivo, le azioni poste in essere per procedere all'identificazione ed ogni ulteriore comunicazione annessa;
    le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, non garantiscono l'accesso del pubblico indifferenziato al registro dei titolari effettivi, limitando la realizzazione degli stessi obiettivi di lotta al riciclaggio e di promozione della trasparenza nel settore privato prefissati dalla IV Direttiva AML; sia persone giuridiche sia persone Pag. 32fisiche, grazie ad un registro pubblico, potrebbero avere importanti informazioni sulle aziende con cui collaborano ed evitare di stringere accordi con aziende dalla dubbia titolarità; al riguardo la Gran Bretagna, l'Ucraina, la Slovenia, e l'Olanda hanno introdotto ovvero sono in fase di introduzione di un registro pubblico dei titolari effettivi;
    l'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame disciplina le modalità di segnalazione a carico della Pubblica Amministrazione; in realtà, da un'attenta disamina tra i soggetti obbligati disciplinati dall'articolo 3 sono stati esclusi gli «uffici della pubblica amministrazione»: l'assenza di tale previsione potrebbe indurre a ritenere la Pubblica Amministrazione esclusa dall'obbligo delle segnalazioni previste dalla Direttiva e per tale motivo si reputa necessaria la dovuta integrazione del citato articolo 3;
    così come rilevato dalle analisi delle organizzazioni internazionali, uno dei maggiori punti deboli nell'identificazione del beneficiario effettivo è l'utilizzo di false dichiarazioni in sede di autocertificazione; la previsione di sanzioni quali la reclusione da 3 mesi ad 1 anno e la multa da 1.550 euro a 10.000 euro risulta non sufficientemente adeguata per disincentivare la falsa dichiarazione;
   considerato che:
    l'Unità di informazione finanziaria (UIF) non è più qualificata «struttura centrale nazionale con autonomi poteri di ispezione, analisi e comunicazione delle informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo», facendo risultare quindi necessario porre rimedio a questa ingiustificata lacuna definitoria ripristinando nello schema di decreto quanto già indicato dal decreto legislativo n. 231 del 2007 in merito alla precisa descrizione dell'Unità di informazione finanziaria, dei suoi compiti, poteri e responsabilità anche nel rispetto della direttiva di riferimento e al fine di evitare ambiguità o incomprensioni normative;
    relativamente all'articolo 4, in materia di prerogative del Ministro dell'economia e delle finanze, sembra opportuno mantenere in capo al medesimo Ministro dell'economia e delle finanze – avvalendosi del Comitato di sicurezza finanziaria – il compito di promuovere la collaborazione tra le Autorità preposte all'esercizio delle funzioni di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo; il trasferimento di tale competenza al Ministero non solo non trova corrispondenza nei criteri della delega legislativa, ma altresì risulta più coerente da un punto di vista sistematico, considerata la sua posizione di responsabile delle politiche di prevenzione;
    relativamente all'articolo 5, in materia di competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria, la concessione della facoltà al Ministro dell'economia e delle finanze di prevedere deroghe all'applicazione della normativa in oggetto potrebbe ridurre gli effetti, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambiti;
    relativamente all'articolo 6, in materia di competenze dell'Unità d'informazione finanziaria, l'attribuzione di poteri di indirizzo strategico al Comitato di sicurezza finanziaria, in coerenza con quanto previsto nelle legge delega, potrebbe condurre ad una maggiore e più efficiente mitigazione del rischio;
    relativamente all'articolo 8, in materia di competenze della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, al fine di garantire che tutte le categorie di soggetti obbligati ricevano istruzioni per gli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati, colmando gli attuali vuoti normativi e superando gli effetti negativi che ne derivano, sarebbe opportuno che l'UIF adotti, previa valutazione del Comitato di sicurezza finanziaria, specifiche istruzioni nei confronti dei soggetti non sottoposti alle Autorità di vigilanza di settore;Pag. 33
    relativamente all'articolo 10, in materia di disposizioni per la Pubblica Amministrazione, al fine di rendere più efficiente la collaborazione della Pubblica Amministrazione risulterebbe opportuno ampliare le attività delle pubbliche amministrazioni annoverabili tra le attività soggette ad obbligo delle segnalazioni utili ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
    relativamente all'articolo 11 gli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte di propri iscritti dovrebbero essere individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia al fine di evitare che per una stessa figura professionale possano esserci più ordini competenti operanti a diversi livelli territoriali;
    relativamente all'articolo 12, in tema di collaborazione e scambio di informazioni, l'ambito della collaborazione che l'autorità giudiziaria può chiedere all'UIF non andrebbe limitata alla richiesta di informazioni e risultati delle analisi concernenti le segnalazioni di operazioni sospette, ma andrebbe estesa ad ogni altra informazione strettamente connessa; altresì, in materia di scambio di informazioni da parte dell'UIF, sarebbe opportuno non limitare la comunicazione delle informazioni relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo al Comitato di sicurezza finanziaria, ma estenderla a tutte le amministrazioni ed agli organismi interessati; infine si ritiene necessario, anche in linea con le indicazioni GAFI, prevedere lo scambio di informazioni tra l'UIF e l'Autorità nazionale anticorruzione, le agenzie fiscali, l'Organismo di vigilanza degli agenti e mediatori, dei consulenti finanziari e dei Confidi ex articolo 112-bis del Testo unico bancario, sulla base di quanto già previsto con le Autorità di vigilanza di settore;
    relativamente all'articolo 12, comma 7, sarebbe opportuno riconoscere all'Autorità giudiziaria la facoltà di accesso diretto alle informazioni per consentire una più efficiente verifica delle attività finalizzate al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
    l'articolo 8, comma 14, dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo introdotto dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 148, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) al fine di facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori, tramite la modifica del testo unico immigrazione; il comma 4, di cui si prevede l'abrogazione, affida all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF) il compito di effettuare un vaglio preventivo della liceità della provenienza dei patrimoni detenuti da stranieri che beneficiano della particolare procedura di visto agevolata, per finalità di incentivazione degli investimenti stranieri in Italia; il controllo anticipato e rafforzato previsto dal citato comma 4 dell'articolo 26-bis è da ritenersi necessario e indispensabile al fine di mitigare l'elevato rischio associato a tali operazioni di investimento, sia per il rilevante importo richiesto per l'accesso al beneficio della norma, sia per il fatto che la procedura di visto agevolata si fonda sostanzialmente sulla produzione di meri documenti autocertificativi da parte del potenziale investitore;
    relativamente all'articolo 34, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza sarebbe opportuno prevedere il parere preventivo dell'UIF sulle disposizioni della Autorità di vigilanza di settore in materia di conservazione ed utilizzo dei dati e delle informazioni dei clienti, in quanto le medesime Autorità di vigilanza di settore risultano essere strettamente funzionali all'adempimento degli obblighi di conservazione per le finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
   ritenuto che:
    l'articolo 44, comma 3, introduce l'esenzione dall'obbligo di identificazione Pag. 34per il servizio di pagamento di bollettini premarcati; si tratta di una disposizione apparentemente positiva ma che in realtà non lo è del tutto per i seguenti motivi:
     a) la prima criticità risiede nel fatto che l'esenzione è stata introdotta solo con riferimento agli obblighi identificativi della clientela di cui all'articolo 44 e non con riferimento agli obblighi di adeguata verifica imposti dall'articolo 17, comma 6: ne consegue che la disposizione, all'effetto pratico, risulta sterile e priva di effetti; l'identificazione, infatti, rappresenta il primo step dell'adeguata verifica; laddove si applicasse il disposto dell'articolo 44, quindi, i PdV potrebbero non procedere alla identificazione nel caso di operazioni di pagamento di bollettini premarcati, ma così facendo l'Istituto di Pagamento verrebbe privato dei dati e dei documenti necessari per effettuare l'adeguata verifica: ne consegue che, per consentire l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 17, comma 6, comunque, si dovrebbe procedere all'identificazione della clientela presso la rete di vendita anche per questa tipologia di pagamenti;
     b) l'esenzione copre i servizi di pagamento di bollettini premarcati che possano essere condotte in modo completamente automatizzato attraverso il terminale, senza quindi alcuna possibilità di intervento manuale da parte dell'operatore; resterebbero escluse determinate operazioni, quali il pagamento del bollo auto e dei RAV, che non sono leggibili con procedura completamente automatizzata insieme ad altri tipi di pagamento, come gli avvisi di pagamento inviati da molte Utility o i servizi di pagamento relativi alle prenotazioni di biglietti di viaggio o eventi e spettacoli.
   ritenuto, altresì, che:
    le modifiche apportate al «decreto antiriciclaggio» in sede di recepimento della IV Direttiva UE conducono a una connessione delle attività di monitoraggio di tutte le autorità coinvolte (Banca d'Italia, Polizia valutaria, Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate, Direzione investigativa antimafia, Comitato per la sicurezza finanziaria, ecc.) e a un coinvolgimento di tutte le tipologie di intermediari finanziari (Banche, Società finanziarie, SIM, SGR, Fondi ecc.) e professionisti (Revisori, Commercialisti, Avvocati e Consulenti del Lavoro); l'obiettivo è quindi realizzare un sistema di monitoraggio completo ed efficiente, ma soprattutto interconnesso, che consenta di evitare ogni genere di vuoto normativo ed operativo nelle operazioni di contrasto alle attività criminali ed al finanziamento del terrorismo: per tale motivo si conclude con il ritenere che l'esclusione degli operatori compra oro dal corpo generale della disciplina antiriciclaggio rappresenti un possibile pregiudizio per un efficiente controllo del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
    in termini di collaborazione tre l'UIF e l'Autorità giudiziaria le disposizioni introdotte si limitano a prevedere la possibilità per l'Autorità Giudiziaria di chiedere all'UIF i risultati delle analisi ed i dati concernenti le segnalazioni di operazioni sospette; sarebbe invece necessario confermare la più ampia area di operatività e scambio prevista dalle attuali disposizioni, precisando che l'Autorità Giudiziaria possa chiedere all'UIF specifiche collaborazioni e le informazioni pertinenti, attività quest'ultime risultate fondamentali per l'azione di contrasto; risulterebbe altresì utile che gli organi inquirenti informino l'UIF delle analisi e delle informazioni ricevute per consentire una maggiore efficienza dell'azione di prevenzione in conformità ai principi sanciti dagli accordi internazionali; pur confermando il coordinamento delle attività tra l'UIF ed il Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia sarebbe opportuno consentire all'UIF di ampliare in casi di specifico interesse – come ad esempio il contrasto finanziario del terrorismo – lo scambio di informazioni ed il coordinamento con le altre forze di polizia; infine sarebbe opportuno garantire uno scambio di informazioni e il coordinamento con altre autorità che abbiano compiti di controllo Pag. 35su settori di rilievo anche ai fini antiriciclaggio, come ad esempio l'ANAC, le Agenzie fiscali e gli Organismi degli agenti, dei mediatori e dei consulenti finanziari;
    in materia di collaborazioni nazionali, lo schema di decreto prevede che la UIF fornisca flussi informativi di tipo strategico alle autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del finanziamento del terrorismo; di tali «autorità» non è fornita una definizione e sarebbe opportuno provvedere in tal senso, prevedendo una definizione di autorità che faccia esplicito riferimento alle amministrazioni e agli organismi interessati, nonché agli organismi di autoregolamentazione;
    in termini di collaborazione internazionale lo schema di decreto legislativo non contempla i principi della delega disciplinando compiutamente lo scambio di informazioni con le autorità internazionali preposte alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in particolar modo prevedendo che l'UIF possa rendere noto alle altre autorità italiane le informazioni acquisite dalle omologhe autorità estere qualora quest'ultime abbiano espresso il loro previo consenso al riguardo;
    in materia di segnalazione delle operazioni sospette lo schema di decreto legislativo qualifica tardiva la segnalazione effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione sospetta con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa; tale previsione potrebbe indurre gli operatori ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni, effettuandole con un approccio cautelativo sulla base di valutazioni poco ponderate, ovvero il caso, perfettamente antipodico, di non procedere alla segnalazione decorsi i 30 giorni per evitare l'irrogazione delle sanzioni: sarebbe quindi opportuno procedere alla soppressione del limite temporale delle segnalazioni;
    in termini di conservazione dei dati sarebbe opportuno superare alcune ambiguità testuali della norma, che attribuisce alle autorità di vigilanza il compito di adottare disposizioni di attuazione nei confronti degli intermediari per chiarire che tali disposizioni siano strettamente funzionali all'adempimento degli obblighi di conservazione dei dati ai fini antiriciclaggio, e coerentemente introdurre la previsione del parere dell'UIF, in linea con quanto stabilito dall'attuale disciplina preservando altresì uno strumento utile e indispensabile quale l'Archivio Unico Informatico (AUI) efficacemente utilizzato dalle autorità sia per la conservazione sia per l'analisi delle operazioni sospette;
    in materia di sanzioni sarebbe opportuno escludere l'applicazione di sanzioni ai singoli dipendenti, valutando la rilevanza delle relative condotte solo ed esclusivamente nell'ipotesi di comportamenti di carattere doloso o colposo particolarmente gravi e reiterati nel tempo;
   ritenuto, altresì, che:
    l'Atto di Governo in esame ha operato una profonda revisione dell'impianto sanzionatorio delineato dal decreto legislativo n. 231 del 2007;
    sulla base dei criteri espressi dalla legge delega n. 170 del 2016, lo schema di decreto di recepimento della IV direttiva comunitaria antiriciclaggio dovrebbe essere assistito da misure efficaci, proporzionate, dissuasive e rispettose del principio del ne bis in idem, ma lo stesso non sembra, però, realizzare tali obiettivi: infatti, il quadro normativo che emerge dall'insieme delle disposizioni sanzionatorie appare complesso e di incerta interpretazione, oltre a recare diverse previsioni di dubbia compatibilità con le indicazioni espresse dalla legge delega;
    quanto osservato è confermato dai seguenti elementi: intricato appare il complesso di norme riguardanti i soggetti obbligati in generale e delle norme speciali dedicate ai soggetti vigilati (intermediari bancari e finanziari, revisori); confusa sembra la serie di disposizioni relative alle fattispecie di responsabilità in capo alle Pag. 36persone giuridiche, agli esponenti aziendali e al personale addetto; le fattispecie concernenti le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime e violazioni semplici appaiono prive di dette qualificazioni, carenti di tassatività, e non rispondenti al principio di offensività; infine, appaiono poco convincenti le parallele competenze sanzionatorie delle autorità di vigilanza e del Ministero dell'economia, a seconda che le violazioni vengano effettuate dalle persone giuridiche o dalle persone fisiche;
    a tal proposito si osserva altresì, con riferimento alle sanzioni penali (di cui all'articolo 55 dello schema di decreto), come sia stata prevista la limitazione delle fattispecie incriminatrici alle sole condotte riconducibili a comportamenti dolosi di particolare gravità (quali la falsificazione dei dati e delle informazioni raccolti ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela); sul punto, però, bisogna rilevare alcune criticità: innanzitutto, il reato di cui all'articolo 55 parrebbe individuato in modo generico, per questo sarebbe opportuno che la previsione di sanzioni penali in relazione alle condotte di violazione degli obblighi di conservazione fosse limitata a quelle fattispecie connotate, sul piano soggettivo, dalla «consapevolezza» dell'azione illecita da parte del trasgressore; inoltre, per coerenza con il comma 2 del suddetto articolo (che precisa che la condotta deve essere tenuta «al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti atti e informazioni»), si dovrebbe aggiungere il dolo specifico anche alla disposizione di cui al comma 1, attraverso l'inserimento della stessa espressione «al fine di pregiudicare gli adempimenti di adeguata verifica»; infine, non appare del tutto chiaro che il dolo specifico del comma 2 del suddetto articolo riguardi anche la prima condotta menzionata (acquisizione dei dati falsi), e non soltanto l'utilizzo dei mezzi fraudolenti;
    relativamente, invece, alle sanzioni amministrative (di cui agli articoli 56 e seguenti), il nuovo testo del decreto legislativo amplia sensibilmente lo spettro delle suddette sanzioni che possono essere adottate in caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni;
    sul punto precedentemente considerato, pare opportuno soffermarsi sulla norma che ha comportato maggiori rilievi critici, quella di cui all'articolo 58: quest'ultima disposizione stabilisce le sanzioni per la violazione dell'articolo 35, relativo alla segnalazione tardiva; in primo luogo occorre ribadire l'opportunità di stralciare dal novero delle violazioni la segnalazione tardiva; l'introduzione, al comma 1 dell'articolo 58, del concetto di tardività della segnalazione come fattispecie punibile si pone non solo in netta discontinuità rispetto al quadro normativo di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, ma anche riguardo allo spirito e agli intendimenti del legislatore comunitario: tale riferimento infatti è assente nella IV direttiva antiriciclaggio che deve essere recepita dal legislatore nazionale; occorre, altresì, evidenziare con riguardo alla misura sanzionatoria (fissata dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione, applicata, in virtù del secondo comma, anche al personale degli enti), che tale criterio percentuale non risponderebbe alle esigenze di un corretto ed equilibrato bilanciamento tra le singole condotte sanzionate (di gravità diversa) e sanzione irrogata (la medesima per entrambe); la sanzione pecuniaria, pertanto, andrebbe determinata in misura fissa (con un minimo e un massimo edittale) limitandola, tra l'altro, alla sola persona giuridica, in quanto non appare corretto e proporzionato sanzionare con la stessa sanzione, prevista per i soggetti obbligati, anche il personale dei soggetti obbligati medesimi, qualora il dipendente o il collaboratore si rendano responsabili in via concorrente con il soggetto obbligato presso cui operano; infine, l'articolo 58, al comma 2, prevede, per l'appunto, la punibilità del personale che si renda responsabile dell'omessa (o tardiva) segnalazione, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui detto personale Pag. 37opera; nel premettere che la legge delega non contempla la punibilità del personale tout court, definizioni molto generali come «personale» e «responsabili» non aiutano a individuare in modo chiaro quali siano le figure aziendali alle quali ci si riferisca, e a delineare, nello specifico, il contenuto della responsabilità rilevante ai fini sanzionatori;
    relativamente alle altre disposizioni sanzionatorie si osserva, nel complesso, che: l'introduzione di disposizioni volte a definire i criteri di cui il Ministero dell'Economia e le Autorità di vigilanza devono tener conto nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, appare non essere sufficiente a garantire un'effettiva graduazione delle sanzioni né a dare piena attuazione ai principi di effettività e proporzionalità sanciti dalla legge delega: le condotte illecite che possono dar luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa, infatti, sono estremamente variegate e caratterizzate da diversi livelli di gravità e differenti profili di responsabilità attribuibili ai soggetti coinvolti; tutto ciò in spregio di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge delega, per cui «è necessario graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative, tenuto conto della natura di persona fisica o giuridica del soggetto cui è ascrivibile la violazione»; appare altrettanto incerta la legittimità della disposizione che prevede la sanzionabilità del personale dei soli intermediari bancari e finanziari nel caso di omessa segnalazione delle operazioni sospette: ciò comporterebbe problemi di proporzionalità ed equità, (particolarmente evidenti nei confronti delle persone fisiche, data l'entità elevata delle sanzioni), e di contrasto con il principio di ne bis in idem, visto che per lo stesso fatto la persona giuridica potrebbe rispondere sia in proprio sia come responsabile solidale dell'inosservanza del dipendente;
    altresì, l'impostazione dello schema di decreto appare disallineata sia per quanto riguarda l'entità delle misure sanzionatorie sia per quel che riguarda la logica utilizzata dalla direttiva; in questo senso, ad esempio, lo schema di decreto prevede delle sanzioni amministrative applicabili alla generalità dei destinatari della normativa antiriciclaggio sia nel citato caso di inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (di cui all'articolo 58), sia nel caso di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione (di cui all'articolo 56), e nel caso di inosservanza degli obblighi di conservazione (di cui all'articolo 57); in tali articoli vengono disciplinati anche le fattispecie in cui le violazioni siano gravi, ripetute e sistematiche o plurime, con un relativo aggravamento della sanzione; inoltre, coerentemente con il principio di tassatività, sarebbe opportuno definire meglio la portata significativa della generica espressione «violazioni gravi, ripetute e sistematiche o plurime»;
    infine, come si è già anticipato, la questione più rilevante riguarda la previsione di competenze sanzionatorie parallele del Ministero dell'Economia e delle Autorità di vigilanza a seconda che le violazioni si riferiscano alle persone fisiche o alle persone giuridiche; si tratta di un'impostazione che determinerebbe problemi di sovrapposizione di poteri, di efficienza delle procedure, di coerenza delle decisioni: tale previsione andrebbe quindi modificata, per concentrare su un'unica autorità la predetta competenza sanzionatoria nei confronti tanto delle persone fisiche che di quelle giuridiche;
    alla luce di quanto osservato, pertanto andrebbero effettuate delle modifiche atte a superare i predetti problemi di chiarezza e coerenza con i criteri della legge delega, e a rendere più proporzionato, equo, efficace e dissuasivo l'intero impianto sanzionatorio predisposto dallo schema di decreto antiriciclaggio; sempre con riferimento all'impianto sanzionatorio, l'atto del governo appare discostarsi dai parametri forniti dalla legge delega, pertanto, la normativa in commento presenterebbe, così, seri rischi di incorrere nel vizio di eccesso di delega con conseguente violazione dell'articolo 76 della Costituzione: Pag. 38senza i dovuti correttivi indicati, si rischia di dar vita ad una legislazione disancorata dal principio di proporzionalità ed intrinsecamente fragile, con gravi conseguenze in ordine alla certezza del diritto e alla tutela del principio di affidamento degli operatori del sistema nel quale vi è l'esigenza di avere regole chiare, stabili ed equilibrate;
  in relazione alle osservazioni ed alle lacune evidenziate esprimono,

PARERE CONTRARIO

Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Pag. 39

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DALLA COMPONENTE ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,
   considerato che lo schema di decreto legislativo contenente l'attuazione della direttiva comunitaria (2015/849) in materia di lotta al riciclaggio, all'articolo 35, prevede che la segnalazione di operazioni sospette sia considerata sempre tardiva se avviene dopo 30 giorni dal compimento dell'operazione (articolo 35, comma 2) rischiando di rendere completamente inefficace lo strumento della segnalazione suddetta;
   ritenuto che la disciplina vigente del decreto legislativo n. 231 del 2007, all'articolo 41, dispone invece che l'invio della segnalazione avvenga appena l'intermediario si accorge di un'anomalia, cosa che può emergere anche molti mesi dopo grazie al raffronto ex post con altre operazioni o in seguito allo svolgimento di indagini e senza che tale tipo di segnalazione sia considerata tardiva e dunque sanzionata;
   considerato che l'articolo 58, comma 1, dello schema di decreto legislativo in oggetto dispone che le segnalazioni tardive, ai sensi dell'articolo 35, siano sempre punite con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata o tardivamente segnalata con l'inevitabile conseguenza che, una volta scoperta l'operazione sospetta, il soggetto obbligato non provvederà alla segnalazione per evitare la sanzione pecuniaria;
   ritenuto che il provvedimento in esame esclude dagli obblighi di segnalazione alcune categorie di attività amministrative svolte da pubbliche amministrazioni che tuttavia dispongono di informazioni utili ai fini del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che permettono alle pubbliche amministrazioni di identificare attività e soggetti con i quali le stesse vengono in contatto;
   considerato che nel provvedimento in esame non è chiaro il mantenimento del legame di funzionalità tra le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore e l'adempimento degli obblighi di conservazione dei dati contenuti negli archivi informatizzati già istituiti presso i soggetti vigilati (AUI);
   ritenuto che il provvedimento dispone che l'irrogazione delle sanzioni promana dall'autorità di vigilanza di settore senza specificare il soggetto irrogante;
   considerato che non è specificato in cosa consista la vigilanza rafforzata sull'adempimento Pag. 40dell'obbligo di segnalazione e non è estesa ad alcuni soggetti che sarebbe necessario comprendere, quali i pubblici ufficiali;
   ritenuto che, nel caso degli istituti di credito e degli intermediari finanziari il provvedimento dispone che le sanzioni per omessa segnalazione vengano irrogate ai dipendenti autori dell'omissione e non dell'istituto in cui prestano servizio,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) sia previsto che la tardività delle segnalazioni sia determinata a partire dal momento in cui emergono gli elementi di sospetto;
   b) sia previsto un meccanismo sanzionatorio per i soggetti obbligati che non effettuano la segnalazione entro il termine di 15 giorni, a partire dal momento in cui emergono gli elementi di sospetto;
   c) l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Pubbliche amministrazioni).

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni.
  2. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative svolte dalle pubbliche amministrazioni.
  3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.
  4. Al fine di consentire analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti la propria attività, incluse le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza. La UIF in apposite istruzioni adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria individua i dati e le informazioni da trasmettere le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.
  5. Le Pubbliche amministrazioni nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.
  6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
   d) il comma 4 dell'articolo 11 sia sostituito dal seguente:
  «4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono individuati gli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, e sono specificate le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.»Pag. 41
   e) il comma 9 dell'articolo 62 sia sostituito dal seguente:
  «9. È fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta e di esecuzione del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c)».
   f) il comma 1 dell'articolo 65 sia sostituito dal seguente:
  «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, e dal comma 10 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di cui al presente decreto».
   g) sia eliminato il comma 10 dell'articolo 65
   h) l'articolo 58 sia sostituito dal seguente:

«Art. 58.
(Inosservanza degli obblighi di segnalazione).

  1. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 euro fino a un milione di euro ovvero, se inferiore, fino al 40 per cento del valore dell'operazione sospetta non segnalata.
  2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.
  3. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave.
  4. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 200.000 euro».
   i) il comma 3 dell'articolo 34 sia sostituito dal seguente:
  «3. Nel rispetto dei principi di semplificazione ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, sentita la UIF possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo»;
   l) all'articolo 1, comma 2, lettera dd), numero 1), capoverso 1.1, siano soppresse le parole: «di capoluogo di provincia» e siano aggiunti i seguenti punti:
    «1.9 pubblici ufficiali;
    1.10 amministratori delle società municipalizzate;
    1.11 Dirigenti delle aziende sanitarie locali».
   m) all'articolo 35, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «finanziamento del terrorismo» siano aggiunte le seguenti: «ovvero che i fondi siano i proventi di attività criminali».

Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.