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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 maggio 2017
812.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11022 Lombardi: Salvaguardia sul piano occupazionale dei lavoratori della società Accenture HR Services.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Lombardi e altri in materia di salvaguardia sul piano occupazionale dei lavoratori della società Accenture HR Services – con sede legale a Milano e altre sedi operative sul territorio nazionale – passo ad illustrare quanto segue.
  La vicenda in esame prende le mosse agli inizi degli anni 2000 allorquando Telecom Italia decide di esternalizzare una serie di attività, tra cui in particolare quella del payroll, avente ad oggetto la gestione di paghe e stipendi. Da tale operazione nasce la TESS Spa che viene acquisita da Accenture con il conseguente trasferimento di 410 lavoratori sulla base di una cessione di un ramo d'azienda accompagnata da un contratto di servizio della durata di sette anni (poi rinnovato per altri cinque anni), riguardante l'attività esternalizzata dalla committente.
  Nel corso degli anni, al fine di mantenere la sostenibilità economica ed operativa, Accenture ha cercato di migliorare i livelli di servizio offerti a Telecom Italia anche attraverso investimenti nello sviluppo delle competenze e nella riorganizzazione dei processi aziendali, nonché l'efficienza della struttura attraverso il progressivo abbattimento dei costi di consulenza e fornitura dei servizi e la riduzione dei costi del personale, utilizzando la mobilità volontaria e le risoluzioni consensuali.
  Inoltre, anche a seguito della chiusura delle sedi di Torino, Bologna e Napoli, sono state avviate da Accenture due procedure di licenziamento collettivo, l'una nel 2010 per complessivi 85 lavoratori impiegati in diverse sedi in Italia e l'altra nel 2015 con la collocazione in mobilità di altri 10 lavoratori delle sedi di Roma, Palermo e Mestre. A tal proposito Accenture ha più volte evidenziato che nelle risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute nel corso degli anni si è adottato, d'intesa con le organizzazioni sindacali il principio della non opposizione, favorendo i prepensionamenti con incentivi all'esodo.
  Per quanto di competenza, faccio presente che con decreto direttoriale del 12 settembre 2016 il Ministero che rappresento ha autorizzato il trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà in data 2 maggio 2016 che ha previsto la riduzione oraria per un massimo di 158 unità su un organico complessivo di 240, dislocate nelle sedi di Roma, Rozzano (MI), Venezia, Palermo e Firenze, relativamente al periodo dal 6 giugno 2016 al 5 dicembre 2017. Occorre inoltre precisare che – con istanza del 26 ottobre 2016 – la Società ha trasmesso un verbale d'accordo integrativo al precedente accordo del 2 maggio 2016, siglato con le parti sociali, con il quale sono stati parzialmente modificati i termini del precedente accordo. In particolare è stato aumentato il numero massimo dei lavoratori interessati dalla riduzione oraria sino a 225, mentre la percentuale media oraria di riduzione dell'orario di lavoro è passata da 8,2 su base mensile inizialmente prevista a 10, 4 su base mensile. Conseguentemente il Ministero che rappresento ha emesso il decreto direttoriale del 23 dicembre 2016 come comunicazione integrativa all'INPS.
  In ordine ai rapporti contrattuali tra Accentare e Telecom Italia, dalle informazioni Pag. 245acquisite dall'ispettorato territoriale competente, risulta essere in corso una trattativa commerciale per la prosecuzione in futuro del rapporto di collaborazione.
  Ciò posto, nel rilevare che, ad oggi non è stato richiesto dalle parti sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, posso comunque assicurare la massima attenzione del Ministero che rappresento in ordine alla vicenda in esame e garantire la più ampia disponibilità ad aprire, qualora richiesto, un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti al fine di individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda in parola, tenuto anche conto degli strumenti di sostegno al reddito sin'ora attivati.

Pag. 246

ALLEGATO 2

5-11047 Andrea Maestri: Misure per tutelare i lavoratori esclusi dalle misure contenute nella legge di bilancio 2017 in materia di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti previdenziali previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Andrea Maestri e altri, inerente alla procedura della cosiddetta «ottava salvaguardia», prevista dalla legge di bilancio per il 2017, passo ad illustrare quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) reca nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (cosiddetta «ottava salvaguardia»). Nello specifico, l'articolo 1, comma 214, lettere da a) a f), indica le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori nelle stesse riportate possano continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
  Inoltre, il comma 218 del medesimo articolo stabilisce il numero massimo dei soggetti che possono usufruire di tale salvaguardia nel rispetto del contingente numerico stabilito per ciascuna categoria di lavoratori dal comma 214 e nel limite delle risorse economiche stanziate per ciascun anno (dal 2017 al 2026).
  Tanto premesso – con specifico riferimento a quanto evidenziato dagli onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare – faccio presente che il Governo si è trovato difronte alla necessità, anche in funzione delle risorse economiche disponibili, di modulare in maniera diversa le tutele in favore degli aventi diritto, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna categoria di ex lavoratori. Inoltre, anche volendo prendere in considerazione la stima effettuata dalla Rete dei comitati degli esodati, occorre evidenziare che l'intervento messo in campo con l'operazione in parola, risulta essere comunque idoneo a tutelare la quasi totalità degli aventi diritto.

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ALLEGATO 3

5-11163 Miccoli: Termini di decadenza per l'avvio di azioni giudiziarie con riferimento al disconoscimento ai lavoratori agricoli di giornate lavorative.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle giornate di occupazione, successive al 31 dicembre 2010, degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni – dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'INPS, faccio presente quanto segue.
  L'articolo 12-bis del Regio decreto n. 1949 del 1940, aggiunto dal comma 6 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede che gli elenchi nominativi annuali sono notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo.
  Tale modalità di notificazione, introdotta dal legislatore del 2011, sostituisce la ormai obsoleta modalità di comunicazione mediante pubblicazione presso l'albo pretorio dei comuni utilizzata fino al 2011 e prevista dal citato regio decreto del 1940. La pubblicazione telematica, più adeguata al progresso tecnologico raggiunto dalla società nell'ambito delle comunicazioni, consente agli interessati di verificare i predetti elenchi nominativi senza dovere raggiungere il municipio e quindi con minor disagio per gli stessi.
  Per i lavoratori che non hanno dimestichezza con l'utilizzo dei computer e della rete internet, è fatta comunque salva la possibilità di contattare telefonicamente il contact center dell'INPS o di raggiungere la sede dell'istituto più vicina o la sede di un patronato di fiducia.
  Per quanto concerne l'invio delle comunicazioni cartacee mediante lettera raccomandata, nel precisare che l'INPS utilizzava questa metodologia esclusivamente per comunicare i provvedimenti di variazione delle giornate di occupazione – siano essi di riconoscimento o di disconoscimento –, voglio precisare che tale scelta è stata dettata dalla necessità di ammodernare, razionalizzare e velocizzare le procedure dell'INPS mediante la completa telematizzazione delle stesse e l'abbandono delle procedure cartacee. Ciò al fine di conseguire un notevole risparmio di tempo e di risorse e dunque una maggiore efficienza.
  Da ultimo, rappresento che ad oggi nessuna comunicazione o richiesta inerente alla problematica citata nel presente atto parlamentare è stata posta all'attenzione dell'INPS.