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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 maggio 2017
816.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento (C. 2354 Lombardi).

PROPOSTA DI NUOVO TESTO DELLA RELATRICE ADOTTATO COME TESTO BASE

Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari.

Art. 1.
(Indennità).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità.
   L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
   Nessuna indennità aggiuntiva è riconosciuta ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza.».

Art. 2.
(Rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio).

  1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese documentate di soggiorno e di viaggio entro il limite massimo di euro 3.500 mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma.
   Gli uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'entità della decurtazione dal rimborso di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni e ne disciplinano le modalità di esecuzione.».

Art. 3.
(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo).

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo».

Art. 4.
(Regime tributario).

  1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo e il secondo comma sono soppressi;Pag. 17
   b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «L'indennità di cui all'articolo 1 è soggetta all'imposta di cui al regime fiscale ordinario vigente, sulla base delle aliquote di riferimento. I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto.».

Art. 5.
(Indennità per la cessazione dal mandato).

  1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – Ai membri del Parlamento cessati dal mandato spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.
   Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1».

Art. 6.
(Trasparenza, controlli e sanzioni).

  1. Al fine di garantirne la trasparenza, gli Uffici di Presidenza delle due Camere curano la pubblicazione e l'aggiornamento della rendicontazione delle spese sostenute dai membri del Parlamento in ordine alle somme percepite per l'esercizio dell'attività parlamentare nonché ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese rimborsabili, le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi nonché le sanzioni nel caso di irregolarità.

Art. 7.
(Attuazione).

  1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione della presente legge a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Pag. 18

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole da: «con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora la lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi abbia altresì conseguito una percentuale di voti pari almeno al 40 per cento del totale nazionale»;
   b) all'articolo 7, comma 1, lettera c), dopo le parole: «i sindaci» sono inserite le seguenti: «metropolitani e i sindaci»;
   c) all'articolo 11, il quinto comma è abrogato;
   d) all'articolo 18-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 300 e da non più di 500 elettori»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Anche in deroga alle disposizioni del comma 1, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
   e) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al secondo comma, dopo le parole: «anche in atti separati,» sono aggiunte le seguenti: «o in modalità digitale ai sensi comma 1-bis dell'articolo 18-bis,»;
    2) al quarto comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, anche in modalità digitale»;
    3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo Pag. 197 marzo 2005, n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni»;
   f) all'articolo 31, il comma 2-bis è abrogato;
   g) all'articolo 77, comma 1, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
  3-bis) determina la cifra elettorale percentuale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene dividendo la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il totale dei voti validi del collegio e moltiplicando il risultato ottenuto per cento»;
   h) all'articolo 83:
    1) al comma 1, numero 7), sono premesse le seguenti parole: «qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo o»;
    2) al comma 1, numero 8), dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente la lista ovvero le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4)»;
    3) al comma 6, le parole: «ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio» sono soppresse;
   i) all'articolo 84, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deputato che risulti eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio in cui la lista di appartenenza abbia ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 3-bis)»;
   l) l'articolo 85 è abrogato;
   m) all'articolo 93, secondo comma, lettera c), le parole: «La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale» sono soppresse;
   n) all'articolo 93-ter, il comma 3 è abrogato;
   o) all'articolo 93-quater:
    1) al comma 4, le parole: «, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio» sono soppresse;
    2) al comma 7, le parole: «ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio,» e le parole: «, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio,» sono soppresse.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica).

  1. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dai seguenti:
  «2. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste sul territorio nazionale è effettuata dall'ufficio elettorale centrale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora la lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi abbia altresì conseguito una percentuale di voti pari almeno al 40 per cento del totale nazionale.
  2-bis. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione regionale, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica.
  2-ter. Fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, i seggi ripartiti tra le regioni ai sensi del comma 1 sono attribuiti in 50 collegi plurinominali».

Pag. 20

  2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi plurinominali di ciascuna regione».
  3. Nel titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
  «Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente».

  4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da non meno di 600 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.»;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Anche in deroga alle disposizioni del comma 2, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
   c) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
   d) il comma 4 è soppresso.

  5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste. I contrassegni di ciascuna lista e i cognomi e i nomi dei relativi candidati sono riportati nelle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) al comma 3:
    1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i nominativi dei relativi candidati capilista»;
    2) il secondo periodo è soppresso;
    3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a)»;
    4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza».

  6. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio plurinominale»;
   b) al comma 4, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio plurinominale del Senato».

  7. All'articolo 14, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve Pag. 21scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo».
  8. Dopo il titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993, è inserito il seguente:

«TITOLO IV-bis DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

  Art. 14-bis. – 1. L'ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale di collegio di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   b) determina il totale dei voti validi espressi in ciascun collegio della regione;
   c) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista nei collegi della regione;
   d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione regionale;
   e) individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi;
   f) determina la cifra elettorale individuale di ognuno dei candidati nel collegio plurinominale compresi nelle liste individuate ai sensi della lettera e). Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle sezioni elettorali del collegio;
   g) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali dei candidati di ciascuna lista. A parità di cifre individuali, prevale nella graduatoria l'ordine di presentazione nella lista;
   h) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione regionale, nonché l'elenco delle liste di cui alla lettera e)».

  9. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale».
  10. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
  «Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali determinate ai sensi della lettera a);
   c) individua quindi la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Nelle determinazioni di cui alle lettere a) e b), nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono considerati e compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;
   d) procede per ciascuna regione a una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle liste comprese nell'elenco comunicato Pag. 22dall'ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera h), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale regionale di tali liste per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna lista. Tale totale è dato per ciascuna lista dalla somma dei seggi a essa assegnati in ciascuna regione;
   e) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera c), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi;
   f) qualora la di cui alla lettera e) abbia dato esito positivo, verifica se la lista di cui alla predetta lettera abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi;
   g) qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera d) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera h), in conformità alla comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e procede ai sensi dell'articolo 16-bis alla loro attribuzione nei collegi plurinominali della regione. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale elettorale nazionale comprende il numero di seggi in cui sono stati proclamati candidati ai seggi attribuiti con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ovvero candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
   h) qualora la verifica di cui alla lettera f) del presente comma abbia dato esito negativo, assegna a tale lista il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera d), ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal terzo periodo della lettera g);
   i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della lista di cui alla lettera e) per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima lista, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. L'Ufficio esclude altresì la regione o le regioni in cui non è presente la lista di cui alla citata lettera e) o nella quale essa non è compresa nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera h). Nel compiere l'operazione di cui al periodo precedente, arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce Pag. 23in ciascuna regione alla lista di cui alla lettera e) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la lista di cui alla lettera e) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'Ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera h), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo, nono e decimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla lista di cui alla lettera e).

  2. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera e), abbia dato esito negativo resta ferma come definitiva l'assegnazione dei seggi in ciascuna regione come definita dalla attribuzione provvisoria di cui al comma 1, lettera d). L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3.
  3. Al termine delle operazioni l'Ufficio elettorale centrale nazionale, tramite estratto del processo verbale, comunica agli uffici elettorali regionali l'assegnazione dei seggi alle liste nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettera g), ovvero del comma 1, lettera i), ovvero del comma 2.
  4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  11. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:
  «Art. 16-bis. – 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, alle ulteriori attribuzioni e assegnazioni dei seggi in sede regionale e, successivamente, nei collegi plurinominali. A tale fine compie le seguenti operazioni:
   a) se l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato i seggi alle liste regionali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g), o del medesimo articolo 16, comma 2, procede alla proclamazione degli eletti qualora la regione non sia ripartita in più collegi plurinominali o, altrimenti, procede ad attribuire nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale;
   b) se l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), i seggi alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre liste di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera e). Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale Pag. 24nazionale alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle liste cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

  2. L'ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste come segue:
   a) qualora i seggi siano stati assegnati con premio di maggioranza ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), e del comma 1, lettera b), del presente articolo, determina ai fini della ripartizione il quoziente regionale della lista alla quale è stato attribuito il premio di maggioranza e il quoziente regionale delle altre liste alle quali sono attribuiti i seggi. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide la cifra elettorale della lista di maggioranza e il totale delle cifre elettorali delle altre liste per il numero dei seggi loro rispettivamente assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;
   b) qualora i seggi siano stati attribuiti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g), o del medesimo articolo 16, comma 2, il quoziente regionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali alle quali sono assegnati seggi nella regione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
   c) nel caso in cui i seggi siano stati assegnati ai sensi della lettera a), per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi della lettera a) ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire a tale lista nel collegio plurinominale. Analogamente, per le altre liste alle quali spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
   d) successivamente accerta se la somma dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente assegnato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;
   e) procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il Pag. 25totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente accerta se la somma dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi a essa attribuito nella circoscrizione ai sensi del comma 1, lettera b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni fino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   f) qualora l'Ufficio elettorale centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalità stabilite dalla lettera e) per l'attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza».

  12. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 16-bis, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Alla proclamazione del candidato capolista si applica la disposizione del comma 1, secondo periodo».

  13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
  14. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, Pag. 26nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze»;
   b) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2».

  15. Le tabelle A e B, allegate al decreto legislativo n. 533 del 1933, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 50 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;
   b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione regionale in un numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi a essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, fatto salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei tenitori dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122;
   d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotto dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale è determinato di norma per accorpamento dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122.

  2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione recante un'adeguata motivazione.Pag. 27
  4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia espresso entro i termini ivi stabiliti.
  5. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati dalla tabella A di cui all'allegato 2 alla presente legge.

Art. 4.
(Disposizioni finali e transitorie).

  1. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Da parte del sindaco del comune di residenza, o del presidente del tribunale avente competenza su tale comune, possono essere inoltre delegati alle autenticazioni di cui al presente comma i cittadini italiani, indicati da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale».
  2. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993» e le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o maggio 2017».

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«Allegato 2
TABELLA A
(Articolo 3, comma 5)

COLLEGI PLURINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

I collegi plurinominali sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi plurinominali stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015. n. 122, per l'elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati in tabella si riferiscono ai suddetti collegi plurinominali.

  Regione Piemonte:
   1) Piemonte – 01 e Piemonte – 02;
   2) Piemonte – 03 e Piemonte – 06;
   3) Piemonte – 04 e Piemonte – 05;
   4) Piemonte – 07 e Piemonte – 08;

  Regione Lombardia;
   5) Lombardia – 05 e comuni della provincia di Varese di Lombardia – 06;
   6) Lombardia – 02, comuni della provincia di Sondrio di Lombardia – 01, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 06;
   7) Lombardia – 07, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 08, comuni della provincia di Lecco di Lombardia – 01;
   8) Lombardia – 03 e Lombardia – 09;
   9) Lombardia – 04 e Lombardia – 14;
   10) Lombardia – 10 e comuni della provincia di Milano di Lombardia – 08;
   11) Lombardia – 11 e Lombardia – 12;
   12) Lombardia – 15 e Lombardia – 16;
   13) Lombardia – 13 e Lombardia – 17;

  Regione Veneto:
   14) Veneto – 01 e Veneto – 03;
   15) Veneto – 02 e Veneto – 06;
   16) Veneto – 04 e Veneto – 05;
   17) Veneto – 07 e Veneto – 08;

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  Regione Friuli Venezia Giulia:
   18) La regione Friuli Venezia Giulia è costituita in un unico collegio plurinominale;

  Regione Liguria:
   19) La regione Liguria è costituita in un unico collegio plurinominale;

  Regione Emilia-Romagna:
   20) Emilia-Romagna – 01 e Emilia-Romagna – 02;
   21) Emilia-Romagna – 03 e Emilia-Romagna – 04;
   22) Emilia-Romagna – 05 e comuni della provincia di Ferrara di Emilia-Romagna – 06;
   23) Emilia-Romagna – 07 e comuni della provincia di Ravenna di Emilia-Romagna – 06;

  Regione Toscana:
   24) Toscana – 01 e Toscana – 02;
   25) Toscana – 03 e Toscana – 04;
   26) Toscana – 05 e Toscana – 06;

  Regione Umbria:
   27) La regione Umbria è costituita in un unico collegio plurinominale;

  Regione Marche:
   28) La regione Marche è costituita in un unico collegio plurinominale;

  Regione Lazio:
   29) Lazio – 01 e Lazio – 02;
   30) Lazio – 03 e Lazio – 04;
   31) Lazio – 05, Lazio – 06 e comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno;
   32) Lazio – 07 ad esclusione dei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno Lazio – 08 e Lazio – 09;

  Regione Abruzzo:
   33) La regione Abruzzo è costituita in un unico collegio plurinominale;

Pag. 32

  Regione Molise:
   34) La regione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;

  Regione Campania:
   35) Campania – 01 e Campania – 02;
   36) Campania – 03 e Campania – 04;
   37) Campania – 06 e Campania – 07;
   38) Campania – 05 e Campania – 08;
   39) Campania – 09 e Campania – 10;

  Regione Puglia:

   40) Puglia – 01, Puglia – 02 e comuni di Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge;
   41) Puglia – 03, Puglia – 04 ad esclusione dei comuni Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge e Puglia – 05;
   42) Puglia – 06 e Puglia – 07;

  Regione Basilicata:

   43) La regione Basilicata è costituita in un unico collegio plurinominale;

  Regione Calabria:

   44) Calabria – 01 e comuni della provincia di Crotone di Calabria – 02;
   45) Calabria – 03 e comuni delle province di Catanzaro e Vibo Valentia di Calabria – 02;

  Regione Sicilia:

   46) Sicilia – 01 e Sicilia – 03;
   47) Sicilia – 02, Sicilia – 05 e comuni della provincia di Caltanissetta di Sicilia – 06;
   48) Sicilia – 04, Sicilia – 07 e comuni della provincia di Enna di Sicilia – 06;
   49) Sicilia – 08 e Sicilia – 09;

Pag. 33

  Regione Sardegna:

   50) La regione Sardegna è costituita in un unico collegio plurinominale;
  La regione Trentino Alto-Adige è costituita in sei collegi uninominali. La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.