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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 maggio 2017
816.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).

PARERE APPROVATO

   La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (C. 4444 Governo);
   rilevato che l'articolo 13, in funzione del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2017, riduce la dotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per circa 41 milioni per l'anno 2017;
   evidenziato che l'articolo 27, nell'intervenire sulla disciplina del trasporto pubblico locale, ridefinisce la dotazione del Fondo nazionale e le modalità della sua ripartizione, riproponendo le disposizioni dello schema di decreto legislativo n. 308, che era stato adottato in attuazione della delega per la riforma dei servizi pubblici locali ma che non era stato poi emanato a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 251 del 2016;
   valutato positivamente il quasi integrale recepimento dei rilievi formulati dalla Commissione sul citato articolato;
   preso atto con favore della stabilizzazione del Fondo trasporto pubblico locale che, tuttavia, subisce una riduzione di 70 milioni per il 2017 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2018;
   evidenziato però che non è stato integralmente riprodotto l'articolo 22, i cui commi da 6 a 10 mitigavano talune rigidità dei parametri adottati in sede di riparto, al fine di venire incontro alla oggettiva difficoltà di assoggettare a un criterio unico ed omogeneo di efficienza situazioni assai differenziate sotto il profilo territoriale e della domanda, con potenziali effetti penalizzante nella ripartizione del Fondo per i territori strutturalmente svantaggiati;
   preso atto che l'articolo 27, comma 2, lettera d), recependo un rilievo espresso dalla Commissione, fissa un termine (al 30 settembre 2017) che era stato a suo tempo suggerito nel presupposto che il provvedimento entrasse in vigore già nel 2016; al contrario, il comma 4 dell'articolo 27 non recepisce l'indicazione espressa dalla Commissione di prevedere, a certe condizioni, che le regioni siano autorizzate ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente;
   rilevato che il comma 5 del medesimo articolo 27 richiama il ruolo dell'Osservatorio sul trasporto pubblico locale con riferimento all'acquisizione di dati uniformi sul trasporto pubblico locale, senza però precisare che essi devono essere acquisiti e trattati in formato aperto e interoperabile, così da poter facilitare l'elaborazione e la fruizione dei medesimi da parte degli interessati;
   evidenziata l'esigenza che il decreto di cui al comma 6, nell'indicare i criteri in base ai quali le regioni a statuto ordinario Pag. 161determineranno i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale – entro 120 giorni, salvo intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza –, preveda anche uno specifico riferimento legato allo sviluppo nel trasporto pubblico locale di sistemi ITS (Intelligent Transport Systems), ovvero a guida intelligente, peraltro secondo le indicazioni fornite dall'apposito Piano di Azione Nazionale sui sistemi intelligenti di Trasporto ITS, adottato nel febbraio del 2014 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   segnalato che il limite recato dal comma 9 per la locazione di veicoli da adibire al trasporto pubblico – pari a 12 anni – appare eccessivamente ampio, anche perché non assistito da criteri legati alla classe di inquinamento del mezzo;
   preso atto della necessità di meglio specificare l'ambito e le finalità del fondo istituito dalla legge di stabilità per il 2016 per il miglioramento dell'efficienza energetica e il raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale;
   segnalata l'inopportunità di condizionare l'erogazione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico alle circostanze indicate all'articolo 39, considerato che questo meccanismo potrebbe rivelarsi essere un meccanismo inefficace rispetto agli scopi perseguiti e probabilmente eccessivamente rigido;
   richiamati i contenuti dell'articolo 47, con riguardo al trasporto ferroviario e il ruolo significativo attribuito a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. come unico soggetto responsabile della realizzazione degli interventi tecnologici necessari all'adeguamento delle linee regionali agli standard tecnologici e di sicurezza previsti per la rete ferroviaria nazionale, sia pure nei limiti delle risorse disponibili e preso atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in Commissione in ordine alla loro congruità rispetto agli obiettivi prefissati;
   preso atto che il comma 8 dell'articolo 47 eroga risorse pubbliche a ristoro di alcuni servizi ferroviari resi da Trenitalia nella regione siciliana, nonché di altri servizi interregionali che sono a carico dello Stato «nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali», senza che sia previsto alcun limite temporale a questa fase transitoria;
   osservato che l'istituzione del fondo per finanziare l'ammodernamento dei carri merci e la relativa modalità di erogazione, di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 47, potrebbe ingenerare dubbi sulla piena coincidenza con i meccanismi definiti dalla normativa europea citata nel testo, fermo restando che viene opportunamente adottato il sistema della «notificazione preventiva» alle competenti autorità sovranazionali;
   richiamate le disposizioni dell'articolo 48, anch'esse riferite al trasporto pubblico locale e formulate in modo identico alla disciplina del citato schema di decreto legislativo – segnatamente con quanto era ivi previsto agli articoli 14, 17 e 26, al punto che il riferimento normativo interno dell'articolo 10 erroneamente non è stato adeguato al nuovo impianto normativo – che comprendono norme di contrasto all'evasione tariffaria mediante l'affidamento di controlli ad agenti accertatori esterni ai gestori del trasporto pubblico o anche a membri della polizia giudiziaria;
   preso atto di quanto stabilito dall'articolo 49 che prevede il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., operazione che tuttavia deve essere condotta salvaguardando il più possibile gli strumenti di vigilanza e controllo pubblico delle principali infrastrutture di trasporto nazionali, assicurandone saldamente nella mano pubblica l'assetto proprietario;
   rilevato che l'articolo 50 intende assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A., come risulta esplicitamente dalla successiva adozione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55;Pag. 162
  citata la previsione dell'articolo 51 che consente all'ENAV di destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile, non di sua spettanza, riscosse e consuntivate per l'anno 2014, pari a 26.000.000 di euro;
   ricordato che l'articolo 52 infine interviene sulla materia della mobilità ciclistica integrando la norma del comma 640 della legge di Stabilità 2016, con la previsione della realizzazione di ulteriori ciclovie turistiche sul territorio nazionale;
   evidenziato che l'articolo 65 interviene sulle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con le seguenti condizioni:
    1) con riferimento all'articolo 49, ove si prevede il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., si verifichi l'esigenza di accompagnare tale misura con iniziative volte, in caso di privatizzazione futura, a salvaguardare il controllo pubblico di un settore connotato da caratteristiche di monopolio naturale, quale quello delle infrastrutture strategiche nazionali ferroviarie e stradali;
    2) nell'ambito delle misure sul trasporto pubblico locale di cui all'articolo 27, siano riprodotti i contenuti dell'articolo 22, commi da 6 a 10, dello schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308);
    3) si espunga la condizione posta dall'articolo 39 alla regolare erogazione alle regioni del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico;
   e con le seguenti osservazioni:
    con riguardo all'articolo 27:
     a) al comma 1, abbia cura la Commissione di merito di verificare la possibilità di reintegrare per quanto possibile la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, individuando una diversa modalità di copertura degli interventi recati dagli articoli 14 e 20 del medesimo provvedimento;
     b) al comma 2, lettera d), ove si prevede che la penalizzazione per le regioni i cui servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica non si applica ai contratti vigenti al 30 settembre 2017, si abbia cura di verificare la congruità del termine che la Commissione aveva suggerito nel presupposto che il provvedimento entrasse in vigore già nel 2016;
     c) al comma 4, si aggiunga il seguente periodo «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, all'alinea, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente a quello di riferimento, ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia pari o superiore a quello dell'anno precedente. Ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento di una quota di competenza rideterminata in misura proporzionale alla riduzione del Fondo»;
     d) al comma 5, si venga incontro all'esigenza che il flusso informativo di interesse dell'Osservatorio sul trasporto pubblico locale sia reso in formato aperto e interoperabile, così da poter facilitare l'elaborazione e la fruizione dei dati da parte degli interessati;
     e) al comma 6, dovrebbe valutarsi l'esigenza che il decreto ivi previsto rechi anche uno specifico riferimento legato allo Pag. 163sviluppo nel trasporto pubblico locale di sistemi ITS (Intelligent Transport Systems), ovvero a guida intelligente;
     f) sempre con riguardo al decreto di cui al comma 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione nel senso di disporre il preventivo l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari dello lo schema di decreto ministeriale ivi previsto;
     g) dovrebbe verificarsi se il limite recato dal comma 9 per la locazione di veicoli da adibire al trasporto pubblico – pari a 12 anni – sia congruo in relazione all'esigenza di ridurre entro i 7 anni la media di anzianità del parco circolante, in ogni caso introducendo anche il criterio legato alle classe di inquinamento del mezzo, non inferiore a «Euro 5»;
     h) dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare l'articolo 27 con una limitata modifica all'articolo 1, comma 866, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, volta a precisare che il Fondo ivi istituito, per assicurare il miglioramento dell'efficienza energetica, è «finalizzato all'acquisto, anche diretto o per il tramite di società specializzate, al noleggio, nonché alla riqualificazione energetica dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale»;
   con riguardo all'articolo 47:
    i) al comma 6, sia valutata l'esigenza di specificare che il quadro finanziario, lo stato di attuazione aggiornato dei progetti, con annesse varianti, nonché lo stato delle verifiche effettuate presso i cantieri delle opere ed ogni altro dato rilevante sia reso conoscibile attraverso l'alimentazione di una banca dati, da cui comunque risultino i dati e le informazioni che consentano di visualizzare per ogni opera e segmento di essa lo stato di attuazione procedurale, economico-finanziario e fisico, anche rendendo disponibili schede informative di dettaglio che, oltre a fornire dati storici, permettano di conoscere lo stato di avanzamento rispetto alle diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori;
    j) al comma 8, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fissare una data certa entro cui procedere alla «definizione dei relativi rapporti contrattuali», ivi prevista;
    k) ai commi 10 e 11 dovrebbe verificarsi la loro piena compatibilità con le normative europee citate nel testo, atteso che il regolamento di esecuzione definisce un quadro normativo che consente l'introduzione, e l'applicazione, da parte dei gestori dell'infrastruttura, di un regime sui canoni differenziati per l'accesso alle linee ferroviarie sulla base del rumore prodotto strutturato in forma di programma di sconti minimi obbligatori o di bonus (o anche di «malus»);
   con riguardo all'articolo 48:
    l) dovrebbe infine verificare la Commissione di merito la praticabilità di un'integrazione della disposizione, finalizzata ad introdurre norme di agevolazioni fiscali a favore degli utenti del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ivi compresa la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti collegandola alle procedure telematiche del modello precompilato di dichiarazione dei redditi.

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ALLEGATO 2

5-11325 Tullo: Ritardi nell'erogazione dei contributi statali alle emittenti locali.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo al quesito posto nell'atto in discussione, rappresentando quanto segue.
  Il richiamato Regolamento che, in attuazione della riforma introdotta con la legge di stabilità 2016, disciplinerà i nuovi criteri di erogazione dei contributi annuali di sostegno alle emittenti televisive locali, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 marzo.
  Si è in attesa di ricevere il parere del Consiglio di Stato sul relativo testo, il quale sarà poi inviato al Parlamento per acquisire il prescritto parere da parte delle competenti Commissioni.
  Tenuto conto dei tempi previsti per l’iter di approvazione, nei prossimi mesi estivi il Regolamento dovrebbe essere quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
  Successivamente il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, potrà così adottare il provvedimento di apertura dei termini per la presentazione delle domande relative all'anno 2016.
  In ogni caso sottolineo che i ritardi a cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti saranno in larga parte recuperati grazie alla nuova procedura prevista per il bando che sarà totalmente on line, riducendo in tal senso decisamente i tempi di esame ed istruttoria delle relative richieste.
  Inoltre, è anche rilevante che nelle more dell'approvazione del Regolamento il Governo ha aumentato le risorse complessivamente a disposizione delle emittenti locali che, a legislazione vigente, per il 2016 è pari a 40,8 milioni di euro, cui vanno altresì aggiunte le risorse destinate dalla quota di extragettito del canone di abbonamento Rai che proprio la legge di stabilità 2016, in virtù dell'azione di rafforzamento delle politiche di sostegno e di qualificazione dell'emittenza radio televisiva avviata dal Governo, ha voluto abbinare al progetto di riforma della vecchia disciplina dei contributi, risalente al 2002 e, di certo, obsoleta e inadeguata. A questo riguardo va altresì ricordato che per l'anno 2017 sono previsti, oltre all'extra gettito derivante dal canone Rai altri 20 milioni di euro.
  Circa i contributi relativi all'anno 2015, nello scorso mese di aprile il Ministero ha avviato le procedure di liquidazione dei medesimi contributi alle 456 emittenti televisive, risultate beneficiarie sulla base delle graduatorie approvate dai Corecom regionali, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei decreti di riparto tra le regioni dello stanziamento complessivo di competenza, che per l'anno 2015 ammonta ad oltre 36 milioni di euro. Tali procedure sono state le ultime regolate ancora dalla vecchia normativa.
  Come è stato riferito in Commissione lo scorso febbraio, il ritardo per l'entrata in vigore dei decreti di riparto a livello regionale dello stanziamento (senza i quali non si poteva calcolare l'importo spettante ad ogni singola emittente) non è da imputare al Ministero.
  Di certo, il meccanismo complesso delle graduatorie regionali stilate dai Corecom rappresenta un passaggio che ha generato in passato ritardi derivanti anche da contenziosi ai TAR sulle singole graduatorie regionali, bloccando per mesi il processo di erogazione.
  Per l'appunto, l'ultima graduatoria dei Corecom è stata deliberata il 5 dicembre Pag. 1652016, a fronte del bando adottato dal Mise ad agosto del 2015. Le procedure di erogazione sono rimaste bloccate per via della decisione del Tar del Molise assunta a seguito del ricorso presentato da un'emittente locale avverso la graduatoria del Corecom Molise.
  Di conseguenza, nello scorso febbraio il Ministero ha quindi dovuto adottare celermente i nuovi decreti, in sostituzione di quelli di dicembre 2016, proprio a seguito della sentenza del TAR del Molise che ha imposto la ridefinizione degli importi spettanti ad ogni regione.
  Con il nuovo Regolamento si avvia un percorso che consentirà di rafforzare il sostegno al settore delle emittenti locali, in un'ottica di stimolo delle attività di editoria e di informazione sul territorio; grazie ai nuovi meccanismi e criteri di selezione che premiano i soggetti che investono nell'attività editoriale di maggiore qualità.
  La Legge di stabilità 2016 ha infatti stabilito che i 4 principi in base ai quali sono definiti i criteri di erogazione dei contributi sono: a) la promozione del pluralismo dell'informazione, b) il sostegno dell'occupazione nel settore, c) il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e d) l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

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ALLEGATO 3

5-11326 Franco Bordo: Modalità di realizzazione delle reti in fibra da parte dei soggetti privati coinvolti nel piano nazionale per la banda ultra-larga.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Gli interventi attualmente in corso per di investimento pubblico del Governo per la diffusione della banda ultra larga riguardano esclusivamente le aree a fallimento di mercato, ossia quelle zone del Paese nelle quali non sono presenti altre reti in banda ultra larga né vi sono operatori che prevedono di effettuare investimenti nei prossimi tre anni; ciò in base a quanto dichiarato al Ministero dello sviluppo economico da tutti gli operatori, compreso Telecom, nel corso di una consultazione pubblica che si è conclusa nel giugno del 2016.
  In base all'esito di tale consultazione, il Governo italiano ha quindi individuato le aree di intervento e ha dato avvio alle procedure di gara, nel rispetto della normativa sugli appalti e sugli aiuti di stato.
  La società Open Fiber si è aggiudicata la concessione nell'ambito di una prima procedura di gara relativa a sei Regioni (Lombardia, Veneto, Abruzzo, Molise, Toscana, Emilia Romagna), e i lavori avranno inizio entro l'estate. Per le altre Regioni è in corso una seconda gara che si concluderà a breve.
  L'offerta di Open Fiber consentirà di coprire totalmente le aree a fallimento di mercato nelle prime sei regioni con una rete che rimarrà pubblica gestita a livello di wholesaler che consentirà di erogare servizi ultra veloci con tecnologia FTTB/H al 100 per cento delle unità immobiliari, migliorando quindi anche gli obiettivi disposti dal Governo in fase di gara. Inoltre, verranno coperte la quasi totalità delle case sparse che erano state inserite nel bando come aree facoltative. Quindi la rete pubblica riuscirà a garantire gli obiettivi della Strategia BUL che il mercato non era in grado di sostenere e ponendo portando l'Italia fra i paesi leader a livello europeo sulla connettività. Non solo, il Piano nelle aree bianche non garantisce soltanto la connettività a disposizione di tutto il territorio, e basterebbe questo; ma la gestione della rete da parte di un'impresa che opera esclusivamente nel mercato all'ingrosso garantisce la concorrenza sui servizi al dettaglio a beneficio dei consumatori e delle imprese.
  In base a quanto appena detto, vedo assai improbabile il rischio ipotizzato dall'onorevole interrogante di una duplicazione delle reti con l'ingresso di un altro soggetto che possa anche minimamente raggiungere le performance offerte dalla rete pubblica; mentre nelle zone del paese a maggiore densità di popolazione, dove è più elevata la domanda, e dove non è in corso alcun intervento da parte dello Stato (cosiddetta aree grigie e nere) l'ingresso di un secondo operatore diverso dall'attuale incumbent consentirà di accrescere la concorrenza sul prezzo e sulla qualità che potrà produrre soltanto effetti benefici per gli OLO che acquistano la connessione all'ingrosso e che offrono il servizio al dettaglio; nonché per i consumatori finali.
  In base a quanto esposto da un lato non esiste alcun rischio serio di duplicazione della rete, dall'altro gli investimenti pubblici stanno già dando esiti estremamente positivi in termini di efficienza, anche con riguardo alle tempistiche di intervento e in termini di livello del servizio per gli utenti finali.

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ALLEGATO 4

5-11327 Biasotti: Installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'interrogazione presentata dall'onorevole Biasotti evidenziando preliminarmente che, gli impianti di videosorveglianza sono dei sistemi di comunicazione elettronica che possono essere collegati sia via radio (mediante frequenze) sia via cavo (mediante fibra ottica).
  Gli stessi impianti, come noto, sono regolamentati dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) dall'articolo 99 e seguenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 99 e dal successivo articolo 105, comma 1.
  Nel caso di impianti via radio è necessaria una autorizzazione generale con il conferimento del diritto d'uso di frequenze. Il contributo annuo dovuto è in tal caso costituito dal contributo per l'uso della risorsa scarsa, ridotto del 50 per cento nel caso in cui i sistemi di video sorveglianza siano a sussidio dei servizi di vigilanza urbana o di protezione civile (così come previsto dall'articolo 32 dell'allegato 25 al Codice) e da un contributo di vigilanza e mantenimento (senza alcuna riduzione), il cui importo varia in funzione del numero delle apparecchiature che vengono istallate.
  Nel caso di collegamento via cavo si applicano le disposizioni le quali prevedono che chiunque installa e/o esercisce una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico ad uso privato per collegare apparati di qualsiasi tipo – non solo per quelli di videosorveglianza di cui si discute – ed ove tale rete attraversi il suolo pubblico, deve chiedere un'autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 104, comma 1 lettera b), del Codice delle comunicazioni elettroniche.
  Per conseguire l'autorizzazione generale occorre presentare, ai sensi dell'articolo 107, commi 5 e 6, del citato Codice, una dichiarazione di inizio attività (di cui all'allegato 17) e versare i contributi riportati nell'allegato 25 del Codice medesimo.
  In relazione a tali contributi l'articolo 32 del sopracitato allegato 25 non prevede per gli enti locali e per la tipologia di installazioni di cui si discute alcuna esenzione dal pagamento dei contributi né è prevista alcuna forma di esonero tra le disposizioni del Codice, relativamente alla presentazione delle istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione generale.
  L'equiparazione dei comuni ai privati è pertanto contenuta nella vigente normativa e non conseguenza di un'interpretazione da parte del MISE.
  Le particolari esigenze sottese all'installazione dei sistemi in questione sono tuttavia innegabili ed è pertanto allo studio un'ipotesi di modifica della vigente disciplina che preveda un regime speciale che esenti dal pagamento degli oneri per le fattispecie in questione. Regime di cui si stanno verificando sia l'ampiezza sia gli aspetti tecnici è di copertura finanziaria.

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ALLEGATO 5

5-11328 Liuzzi: Compensi dei Commissari straordinari di Alitalia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con decreto ministeriale 3 novembre 2016, il Ministro dello sviluppo economico ha adottato il decreto recante «Determinazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, commissari straordinari e membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270».
  In particolare, tale regolamento prevede che il compenso spettante ai commissari straordinari sia determinato applicando un'aliquota sulle basi di calcolo costituite dall'attivo (cui vanno detratti i costi sostenuti), i ricavi derivanti dalla gestione dell'attività d'impresa e sul passivo accertato; sono altresì previsti meccanismi premiati, ovvero penalizzanti, in ragione della efficacia e speditezza dell'attività dell'organo commissariale.
  Il decreto inoltre prevede che il compenso, che grava sulla società in amministrazione straordinaria, sia liquidato alla fine della Procedura, fatta salva la liquidazione di acconti, a richiesta del commissario.
  Ciò premesso, con riferimento agli articoli di stampa, citati nell'atto ispettivo in parola, segnalo che il MiSE ha provveduto ad adottare un comunicato stampa lo scorso 5 maggio, il cui contenuto preferisco riportare letteralmente al fine di rispondere al meglio al quesito posto dal Deputato interrogante: «Le notizie apparse in queste ore sui compensi (erroneamente denominati stipendi) previsti in favore dei Commissari straordinari di Alitalia sono totalmente destituite di fondamento, in quanto ad oggi non sono in alcun modo disponibili i dati sulla base dei quali effettuare i calcoli ed in particolare, ad oggi, è impossibile determinare quale sarà il valore dell'attivo che si andrà a realizzare.
  Non si conoscono inoltre né l'esito della procedura, né i suoi costi o la sua possibile durata. Parametri, questi, che incideranno sulla determinazione dei compensi.
  Il decreto del novembre 2016, varato dal Ministro Calenda, stabilisce criteri predeterminati per la quantificazione dei compensi che sono inferiori, per le procedure di maggiori dimensioni, fino al 55 per cento rispetto a quelli in precedenza applicati.
  Sono state eliminate le maggiorazioni in precedenza previste nel caso di organi collegiali e sono state introdotte misure premiali e sanzionatorie in funzione dei tempi di realizzo della procedura.
  In altre parole, il compenso dei commissari sarà maggiore al crescere dell'attivo realizzato e in funzione della rapidità del realizzo e della sua distribuzione ai creditori – tra i quali, lo Stato – e viceversa subirà una penalizzazione nel caso di lentezza nell'esecuzione degli adempimenti.
  I compensi delle amministrazioni straordinarie, grazie alle modifiche apportate dal decreto, sono significativamente inferiori a quelli che in media spetterebbero a curatori e commissari in procedure concorsuali di natura giudiziale, cioè nel caso di fallimento della società.
  Si precisa, infine, che il compenso non va comunque parametrato ad un arco temporale di sei mesi che è solo quello di Pag. 169durata del prestito-ponte e della fase prevista di gestione dell'esercizio d'impresa.
  La procedura di amministrazione straordinaria proseguirà infatti, dopo la vendita degli assets per il tempo necessario (alcuni anni) per liquidare tutto l'attivo residuo, esperire tutte le azioni giudiziali di natura recuperatoria e risarcitoria nell'interesse dei creditori e provvedere alla definizione del passivo e ai riparti ai creditori.
  Il compenso comprende anche la remunerazione per le attività relative a tutto questo perìodo e sarà liquidato al termine della procedura, ferma la possibilità, di liquidare acconti in itinere.
  Il decreto che stabilisce i criteri di determinazione dei compensi e le relative tabelle, con le aliquote percentuali applicabili, sono disponibili sul sito del Ministero».
  È evidente che, stante la fase pressoché embrionale della Procedura, ogni giudizio prognostico, in assenza di dati certi, appare prematuro, così come ogni ipotesi di simulazione sarebbe allo stato irrealistica.