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CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 26 maggio 2017
825.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 MAGGIO 2017

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 3.52, 3.53, 9.029, 14.11 E 14.12 DEL GOVERNO, 22.230 E 22.231 DEL RELATORE, 22.021, 24.4, 27.93, 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 E 64.020 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 3.52, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.
  4-quater. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4-quinquies. Agli oneri valutati di cui al comma 1-ter, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
0. 3. 52. 1. Fanucci.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407».

3. 52. Il Governo.

Pag. 32

  All'emendamento 3.53, sopprimere il comma 4-bis.
0. 3. 53. 6. Albini, Melilla, Scotto, Capodicasa.

  All'emendamento 3.53, comma 4-bis, sopprimere le parole: per essere successivamente assegnati al fondo istituito ai sensi del comma 4-ter.
0. 3. 53. 7. Fiorio, Luciano Agostini, Terrosi.

  All'emendamento 3.53, comma 4-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: per essere successivamente assegnati al fondo istituito ai sensi del comma 4-ter del presente articolo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4-ter.
0. 3. 53. 1. Alberto Giorgetti.

  All'emendamento 3.53, sopprimere il comma 4-ter.

  Conseguentemente, al comma 4-bis sopprimere le parole da: per essere successivamente fino alla fine del comma.
0. 3. 53. 2. Guidesi, Saltamartini.

  All'emendamento 3.53, sopprimere il comma 4-ter.
0. 3. 53. 5. Albini, Melilla, Scotto, Capodicasa.

  All'emendamento 3.53, comma 4-ter, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: dopo aver acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
0. 3. 53. 8. Fiorio, Luciano Agostini, Terrosi.

  All'emendamento 3.53, comma 4-ter, dopo le parole: consorzi agrari in amministrazione ordinaria e consorzi agrari, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e delle cooperative agricole e loro consorzi.

  Conseguentemente, dopo il comma 4-ter aggiungere i seguenti:
  4-quater. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, al comma 1, dopo le parole: «consorzi agrari» sono aggiunte le seguenti: «e le cooperative agricole e loro consorzi»; al comma 2, dopo le parole: «consorzi» sono aggiunte le seguenti: «e le cooperative agricole e loro consorzi»;
  4-quinquies. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
0. 3. 53. 3. Laffranco.

  All'emendamento 3.53 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4-ter dopo le parole: consorzi agrari in amministrazione ordinaria e: consorzi agrari, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e delle cooperative agricole e loro consorzi;
   b) dopo il comma 4-ter aggiungere i seguenti:
  4-quater. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999 n. 410: al comma 1 dopo le parole: «consorzi agrari» sono aggiunte le seguenti: «e le cooperative agricole e loro consorzi»; al comma 2 dopo le parole Pag. 33«consorzi» sono aggiunte le seguenti: «e le cooperative agricole e loro consorzi»;
  4-quinquies. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
0. 3. 53. 9. Laffranco.

  All'emendamento 3.53, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

  4-quater. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attività esercitate dalle predette società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge».
0. 3. 53. 4. Oliverio.

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis. I rapporti attivi e passivi tra lo Stato e la Federazione italiana dei consorzi agrari concernenti le attività svolte per conto e nell'interesse dello Stato in regime di separazione contabile e afferenti alle gestioni separate di cui agli articoli 2, secondo comma, n. 8), e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, sono estinti con compensazione delle rispettive posizioni attive e passive in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, alla stessa data cessa la gestione commissariale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0011109 del 9 dicembre 2010 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, e gli eventuali residui attivi sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnati al fondo istituito ai sensi del comma 4-ter del presente articolo.
  4-ter. Al fine di favorire il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti dai consorzi agrari in amministrazione ordinaria nei confronti del sistema creditizio, è istituito, presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018. Il fondo è destinato, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche alla riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di ristrutturazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli interventi del fondo da parte dei consorzi agrari. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove appositi accordi fra l'Associazione bancaria italiana e i rappresentanti dei consorzi agrari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia Pag. 34e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 53. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 9.029, sostituire le parole: nell'anno 2017 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2017 e sopprimere le parole: Per l'anno 2017.
0. 9. 029. 7. Fantinati, Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri.

  All'articolo aggiuntivo 9.029, sostituire le parole: nell'anno 2017 con le seguenti: negli anni 2017 e 2018 e le parole: Per l'anno 2017 con le seguenti: per gli anni 2017 e 2018.
0. 9. 029. 6. Fantinati, Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri.

  All'articolo aggiuntivo 9.029, primo comma, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A far data dall'anno 2018 il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza delle disposizioni del presente comma».
*0. 9. 029. 1. Tancredi.

  All'articolo aggiuntivo 9.029, primo comma, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A far data dall'anno 2018 il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza delle disposizioni del presente comma».
*0. 9. 029. 2. Tancredi.

  All'articolo aggiuntivo 9.029, primo comma, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A far data dall'anno 2018 il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza delle disposizioni del presente comma».
*0. 9. 029. 4. Cenni.

  All'articolo aggiuntivo 9.029, primo comma, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A far data dall'anno 2018 il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza delle disposizioni del presente comma».
*0. 9. 029. 8. Schullian.

  All'articolo aggiuntivo 9.029, primo comma, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A far data dall'anno 2018 il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza delle disposizioni del presente comma».
*0. 9. 029. 9. Palese.

  All'articolo aggiuntivo 9.029, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, al capoverso articolo 9-bis, aggiungere in fine il seguente capoverso: Pag. 35 Art. 9-ter. Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A far data dall'anno 2018 il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza delle disposizioni del presente comma.».
**0. 9. 029. 3. Tancredi.

  All'articolo aggiuntivo 9.029, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, al capoverso articolo 9-bis, aggiungere in fine il seguente capoverso: Art. 9-ter. Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A far data dall'anno 2018 il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza delle disposizioni del presente comma.».
**0. 9. 029. 5. Cenni.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Compensazione di somme iscritte a ruolo).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
9. 029. Il Governo.

  All'emendamento 14.11, alla lettera a), capoverso lettera 0b), numero 2), lettera d-bis) apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «37 milioni»;
   dopo le parole: «una variazione negativa della dotazione» aggiungere la parola: «netta»;
   dopo le parole: «criteri perequativi di cui alla lettera c)», sono inserite le parole: «rispetto alla dotazione netta dell'anno precedente, in misura eccedente il –1,3 per cento calcolato come rapporto tra la predetta differenza e le risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni di cui a comma 450»;
   sostituire le parole: «in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa» con le seguenti: «il riparto viene effettuato, sulla base del provvedimento di cui al comma 453, in proporzione della distanza tra la percentuale del –1,3 per cento e il rapporto tra la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale dell'anno di riferimento e la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450»;
   dopo le parole: A decorrere dall'anno 2022» sono aggiunte le parole: «e fino all'anno 2025»;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nella misura di 12 milioni di euro sulla base dei criteri di cui al primo e al secondo periodo. A decorrere dall'anno 2026 l'intero ammontare di cui alla presente lettera è riservato al citato contributo straordinario ai comuni che danno luogo a fusioni»;
   alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «11 milioni» sono sostituite dalle parole: «23 milioni»;Pag. 36
   aggiungere in fine la seguente lettera:
   b-bis) al comma 1 aggiungere la seguente lettera:
   «b-bis) dopo il comma 450-bis, introdotto dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

  «450- ter. Per l'anno 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 12 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del –1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016, in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450 del presente articolo;»».
*0. 14. 11. 1. Alberto Giorgetti.

  All'emendamento 14.11, alla lettera a), capoverso lettera 0b), numero 2), lettera d-bis) apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 37 milioni;
   dopo le parole: una variazione negativa della dotazione aggiungere la parola: netta;
   dopo le parole: «criteri perequativi di cui alla lettera c)», sono inserite le parole: «rispetto alla dotazione netta dell'anno precedente, in misura eccedente il –1,3 per cento calcolato come rapporto tra la predetta differenza e le risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni di cui a comma 450»;
   sostituire le parole: «in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa» con le seguenti: «il riparto viene effettuato, sulla base del provvedimento di cui al comma 453, in proporzione della distanza tra la percentuale del –1,3 per cento e il rapporto tra la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale dell'anno di riferimento e la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450»;
   dopo le parole: A decorrere dall'anno 2022» sono aggiunte le parole: «e fino all'anno 2025»;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nella misura di 12 milioni di euro sulla base dei criteri di cui al primo e al secondo periodo. A decorrere dall'anno 2026 l'intero ammontare di cui alla presente lettera è riservato al citato contributo straordinario ai comuni che danno luogo a fusioni»;
   alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «11 milioni» sono sostituite dalle parole: «23 milioni»;
   aggiungere in fine la seguente lettera:
   b-bis) al comma 1 aggiungere la seguente lettera:
   «b-bis) dopo il comma 450-bis, introdotto dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:
  «450-ter. Per l'anno 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 12 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e Pag. 37non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del –1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016, in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450 del presente articolo;»».
*0. 14. 11. 2. Cariello, Castelli.

  All'emendamento 14.11, alla lettera 0b), numero 2), lettera d-bis), sostituire le parole da: ad incremento fino a: 2014, n. 56 con le seguenti: al contributo straordinario ai comuni per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di sicurezza e polizia locale.
0. 14. 11. 3. Guidesi, Saltamartini.

  All'emendamento 14.11, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente dopo il comma 450-bis aggiungere il seguente:
  «450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   1) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del –1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   2) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al –13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal ministero dell'interno del fondo di solidarietà, dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.».
0. 14. 11. 4. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima della lettera a) inserire le seguenti:
    0a) al comma 448, le parole: «A decorrere dall'anno 2017, la dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione» e dopo le parole: «è stabilita in Pag. 38euro 6.197.184.364,87» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018»;
    0b) al comma 449:
     1) alla lettera b), le parole: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro» sono sostituite seguenti parole: «nell'importo massimo di 66 milioni di euro»;
     2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
     « d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56»;
   b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera 0a) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi.
14. 11. Il Governo.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 11 milioni di euro inserire le seguenti:, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale.
14. 12. Il Governo.

  All'emendamento 22.230, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: di mostre effettuate con le seguenti: di mostre ed eventi di cultura popolare effettuati;
   b) sostituire le parole: pari a euro 750.000 con le seguenti: nel limite di spesa di 2.500.000 euro;
0. 22. 230. 1. Tancredi.

  All'emendamento 22.230, dopo le parole: realizzazione di mostre aggiungere le seguenti:, convegni, relazioni pubbliche e pubblicità,.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a euro 750.000 con le seguenti: pari a euro 1.000.000.
0. 22. 230. 2. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 39dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
22. 230. Il Relatore.

  All'emendamento 22.231, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: d'intesa con la regione.
0. 22. 231. 1. Alberto Giorgetti.

  All'emendamento 22.231, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. Al fine di favorire l'utilizzo dei ciclomotori e motocicli elettrici, all'articolo 175, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «se a motore termico» sono inserite le seguenti: «ovvero di potenza inferiore a 5 kW, se azionati da motore elettrico».
0. 22. 231. 2. Garofalo, Tancredi.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente.
22. 231. Il Relatore.

  All'articolo aggiuntivo 22.021, al comma 1, premettere le seguenti parole: al fine di consentire la trasformazione di 90.000 posti dall'organico di fatto in quello di diritto,.
0. 22. 021. 5. Vacca, Di Benedetto, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Sorial, Caso.

  All'articolo aggiuntivo 22.021, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1 è destinata all'incremento del numero dei posti in organico complessivo di fatto e di diritto nelle scuole dei comuni del cratere sismico come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis, al decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, tali da consentire la formazione di classi con un numero ridotto di alunni, in attesa delle certificazioni di vulnerabilità sismica e dell'eventuale messa in sicurezza degli edifici scolastici. Per l'anno scolastico 2017-2018, in tali ambiti è assicurato altresì il mantenimento in deroga della dirigenza scolastica, con riferimento alle scuole sottodimensionate a causa degli eventi sismici.
0. 22. 021. 7. Garofalo, Tancredi.

  All'articolo aggiuntivo 22.021, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e migliorare il sistema di istruzione assicurando la presenza di dirigenti scolastici nelle scuole che ne sono prive, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale del personale docente già formato con il corso di formazione svolto ai sensi del comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107 per affiancare i dirigenti scolastici nelle scuole date in reggenza. Dopo tre mesi di affiancamento gli stessi svolgono una prova scritta sull'esperienza maturata ai fini dell'inserimento in graduatoria e sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici.
0. 22. 021. 1. Tancredi.

Pag. 40

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I posti determinati sulla base dell'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dovuto alla destinazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartiti, su base regionale, secondo criteri legati all'aumento della popolazione scolastica, al numero delle classi e al fabbisogno prudenziale stimato, sulla base dei dati dell'anno scolastico precedente, per la parte relativa ai posti in organico di sostegno. Al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei criteri individuati dal presente articolo.
0. 22. 021. 2. Centemero.

  All'articolo aggiuntivo 22.021, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 3, penultimo periodo, sostituire le parole da: dei fondi di cui fino alla fine del periodo con le seguenti: del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   2) sopprimere l'ultimo periodo.
0. 22. 021. 6. Vacca, Di Benedetto, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Caso, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'articolo aggiuntivo 22.021, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Per le regioni con organico di fatto definito dai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici, dove sono presenti scuole di ogni ordine e grado prive di Dirigenti scolastici o con graduatorie Dirigenti Scolastici insufficienti, ovvero esaurite, a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'anno scolastico 2017/2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'Anno Scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi Dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato a corsi di formazione già svolti, della durata di almeno 70 ore, promossi e gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la preparazione a concorsi per Dirigente Scolastico e tra coloro che hanno superato tutte le prove in concorsi per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avviene previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere prima dell'inizio dell'Anno Scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di Docenti pari agli Istituti scolastici privi di Dirigenti scolastici titolari per singola regione. Ai maggiori oneri derivanti si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e con gli oneri di risparmio derivanti dalla riduzione delle dirigenze affidate a reggenza.
0. 22. 021. 3. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Organici di fatto).

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.Pag. 41
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
   a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;
   b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488,407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime lettere b), c) e d). Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma.   
22. 021. Il Governo.

  All'emendamento 24.4, al capoverso comma 2-bis, sopprimere le lettere a), b) e d).
0. 24. 4. 4. Guidesi, Saltamartini.

  All'emendamento 24.4, al capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera a).
0. 24. 4. 1. Guidesi, Saltamartini.

Pag. 42

  All'emendamento 24.4, al capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera b).
0. 24. 4. 2. Guidesi, Saltamartini.

  All'emendamento 24.4, al capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera d).
0. 24. 4. 3. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2018», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2019»;
   b) all'articolo 4:
    1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2018» e le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;
    2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;
   c) all'articolo 7:
    1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;
    2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2018»;
   d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».
24. 4. Il Governo.

  All'emendamento 27.93, al comma 8-bis, sostituire le parole: è attribuito alla regione Umbria con le seguenti: è ripartito fra tutte le Regioni, sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni, e sopprimere le parole da: per far fronte fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, al comma 8-quater, sopprimere il secondo periodo.
0. 27. 93. 1. Guidesi, Saltamartini.

  All'emendamento 27.93, al comma 8-bis, sostituire le parole: Umbria TPL e mobilità Spa con le seguenti: Busitalia – Sita Nord Srl e sue controllate.
0. 27. 93 .3. Il Governo.

  All'emendamento 27.93, al comma 8-ter, secondo periodo, dopo la parola: quota aggiungere la seguente: ancora.
0. 27. 93. 2. Catalano.

  Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
  8-bis. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la società Umbria TPL e mobilità Spa.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 8-bis, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.
27. 93. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Pag. 43

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere la parola: altresì.
0. 34. 014. 1. Leva, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa.

  All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, sopprimere la lettera a).
0. 34. 014. 12. Sibilia, Cariello, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione.
*0. 34. 014. 2. Leva, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa.

  All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione.
*0. 34. 014. 8. Sibilia, Cariello, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché la loro adozione non sia avvenuta in contrasto con la legislazione vigente.
0. 34. 014. 3. Leva, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa.

  All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
il medesimo commissario ad acta adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da prevedere che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate garantiscano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e siano coerenti con il perseguimento del riequilibrio del rapporto pubblico-privato della rete ospedaliera, con l'obiettivo di raggiungere un rapporto del privato rispetto al pubblico corrispondente alla media nazionale del 20 per cento.
0. 34. 014. 7. Brignone, Marcon, Pastorino.

  All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il medesimo commissario ad acta adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da prevedere che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate garantiscano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
0. 34. 014. 6. Brignone, Marcon, Pastorino.

  All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: altresì.
0. 34. 014. 11. Sibilia, Cariello, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:
    2) con gli ulteriori obblighi per le Regioni previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al decreto del Ministero della salute n. 70 del 2 aprile 2015.
0. 34. 014. 9. Sibilia, Cariello, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, lettera b), punto 2, dopo le parole: legislazione vigente aggiungere le seguenti: ivi compreso il decreto del Ministero della salute n. 70 del 2015.
0. 34. 014. 4. Leva, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa.

Pag. 44

  All'articolo aggiuntivo 34. 014, al comma 1, lettera b), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) con le prescrizioni dettate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 agosto 2016 (rep. Atti n. 1558/CSR).
0. 34. 014. 10. Sibilia, Cariello, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 34. 014, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Per l'anno 2017, la regione Sardegna è autorizzata a contrarre un prestito con Cassa depositi e prestiti S.p.A., a titolo di anticipazione di liquidità e fino ad un importo massimo di 300 milioni di euro, per finanziare il programma straordinario di ripiano del disavanzo maturato nell'anno 2016 dagli enti del servizio sanitario regionale, certificato nei modelli CE.
  1-ter. L'anticipazione di cui al comma 1-bis è contabilizzata in spesa secondo la seguente modalità:
   a) iscrivendo l'importo dell'anticipazione nel bilancio di previsione dell'esercizio di incasso, nel programma di spesa destinato al ripiano dei disavanzi pregressi degli enti del servizio sanitario regionale;
   b) effettuando, in sede di consuntivo, un accantonamento nel risultato di amministrazione dell'esercizio di incasso, di importo pari all'anticipazione, il cui utilizzo è effettuato nel rispetto delle disposizioni del comma 695 dell'articolo 1 della legge 208 del 2015. L'eventuale disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione, è ripianato in trenta anni secondo le modalità di cui al comma 696 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015.
  1-quater. Lo stanziamento di cui alla lettera a) del comma 1-ter e i relativi impegni non rilevano nelle spese finali considerate ai fini del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Programmi operativi straordinari.
0. 34. 014. 5. Francesco Sanna, Marrocu, Scanu, Mura, Cani, Pes, Giovanna Sanna.

  Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Programma operativo straordinario della regione Molise).

  1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:
   a) il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente Pag. 45per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;
   b) il medesimo commissario ad acta, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:
    1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;
    2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente.
34. 014. Il Governo.

  All'emendamento del Governo 37.14, al comma 1-bis, sostituire le parole: i fabbisogni standard e le capacità fiscali sono considerati al netto della componente rifiuti: con le seguenti: la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 451 del presente articolo.
0. 37. 14. 1. Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.» è inserito il seguente periodo: «Ai fini della determinazione della predetta differenza i fabbisogni standard e le capacità fiscali sono considerati al netto della componente rifiuti.».

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

37. 14. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 40. 021, dopo le parole: Ministero dell'interno, sopprimere la parola: anche e dopo la parola: coinvolgimento sopprimere le parole: delle regioni e.
0. 40. 021. 3. Alberto Giorgetti.

  All'articolo aggiuntivo 40. 021, al comma 1, dopo le parole: Ministero dell'interno, aggiungere le parole: di concerto con il Ministero della salute per gli aspetti di sua competenza,.
0. 40. 021. 6. Melilla, Fossati, Albini, Murer, Capodicasa, Fontanelli.

  All'articolo aggiuntivo 40. 021, al comma 1, sostituire le parole: il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali con le seguenti: gli enti locali, con il coinvolgimento delle regioni e del Ministero dell'interno.
0. 40. 021. 5. Roberta Agostini, Fossati, D'Attorre, Quaranta, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa.

  All'articolo aggiuntivo 40. 021, al comma 1, sostituire le parole: il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali con le Pag. 46seguenti: gli enti locali, con il coinvolgimento delle regioni, del Ministero dell'interno e del Ministero della salute.
0. 40. 021. 4. Roberta Agostini, Fossati, D'Attorre, Quaranta, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa.

  All'articolo aggiuntivo 40. 021, al comma 1, sostituire le parole: anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali con le seguenti: in accordo con i comuni e gli altri enti locali, in armonia con i criteri del sistema di accoglienza SPRAR.
0. 40. 021. 2. Pastorino, Andrea Maestri, Marcon, Paglia.

  All'articolo aggiuntivo 40. 021, al comma 1, sostituire le parole: anche con il coinvolgimento con le seguenti: con il pieno coinvolgimento.
0. 40. 021. 7. Roberta Agostini, Fossati, D'Attorre, Quaranta, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa.

  All'articolo aggiuntivo 40. 021, sopprimere le parole: di tipo strutturale.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, gli interventi di cui al primo periodo sono realizzati nel rispetto degli strumenti di programmazione urbanistica vigenti, senza mutamenti di destinazione d'uso degli immobili interessati e comunque non devono tradursi in interventi di carattere infrastrutturale stabili o con impatti sulle aree urbane adiacenti in grado di comportare impatti sul valore di mercato degli immobili ivi esistenti o sulle ordinari standard sociali dei residenti.
0. 40. 021. 1. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri).

  1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale.
40. 021. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 43. 039, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: «9-quater. Agli uffici speciali per la ricostruzione, presso la struttura commissariale e presso i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'interno può assegnare i segretari comunali in disponibilità iscritti negli albi delle regioni ove hanno sede i comuni interessati e le strutture predette, ovvero su base volontaria i segretari in disponibilità iscritti negli altri albi regionali. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno secondo le condizioni di cui al comma 7.
*0. 43. 039. 1. Alberto Giorgetti.

  All'articolo aggiuntivo 43. 039, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: «9-quater. Agli uffici Pag. 47speciali per la ricostruzione, presso la struttura commissariale e presso i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'interno può assegnare i segretari comunali in disponibilità iscritti negli albi delle regioni ove hanno sede i comuni interessati e le strutture predette, ovvero su base volontaria i segretari in disponibilità iscritti negli altri albi regionali. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno secondo le condizioni di cui al comma 7.
*0. 43. 039. 2. Cariello, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 43.039, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 6, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, sulla base della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come vigente prima della data di entrata in vigore dell'interpretazione di cui al presente comma.».
0. 43. 039. 3. Mongiello.

  Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016).

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
  «1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».
43. 039. Il Governo.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 530 le parole: «, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016»;
   b) al comma 531, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;
   c) al comma 532, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «, e non rilevano ai fini del saldo Pag. 48individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse.
46. 054. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 46.055, sostituire le parole: fino a 500 milioni di euro con le seguenti: fino a 1.000 milioni di euro.
0. 46. 055. 1. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45).

  1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, » sono inserite le seguenti: «attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo,» e le parole: «nel limite di 300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 500 milioni di euro»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma».
46. 055. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 46.056, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È comunque escluso l'utilizzo del contingente di cui al comma 1 per la gestione dell'ordine pubblico in manifestazioni sindacali, associative e politiche.
0. 46. 056. 1. Duranti, Carlo Galli, Melilla, Albini, Capodicasa.

  All'articolo aggiuntivo 46. 056, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il contingente di cui al comma 1 non può essere utilizzato in ogni caso per la gestione dell'ordine pubblico in manifestazioni sindacali, associative e politiche.
0. 46. 056. 2. Marcon, Pastorino, Paglia, Andrea Maestri.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7).

  1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1o maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia Pag. 49e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.
46. 056. Il Governo.

  All'emendamento 49.38, al capoverso comma 12-bis, dopo le parole: nell'ambito del contratto di programma ANAS S.p.A. 2016-2020 aggiungere le seguenti: per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale.
0. 49. 38. 1. Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  All'emendamento 49.38, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per essere destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale delle rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a.,.
0. 49. 38. 2. Oliverio, Covello, Bruno Bossio, Battaglia, Magorno.

  Dopo il comma 12 inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottato dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «ad integrazione delle risorse già stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020».
49. 38. Il Governo.

  All'emendamento 50.5, capoverso Art. 50, al comma 1, dopo le parole: per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria aggiungere le seguenti: relative in primo luogo al mantenimento del livello occupazionale e.
0. 50. 5. 4. Lombardi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Crippa.

  All'emendamento 50.5, capoverso Art. 50, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Il Ministro dello sviluppo economico verifica le situazioni impeditive per l'assunzione dell'incarico di commissario straordinario, escludendo come valore sanante, la deroga per motivi di urgenza, alle regole procedimentali per la nomina dei commissari straordinari di cui alla direttiva del Ministero dello sviluppo economico in data 28 luglio 2016.
0. 50. 5. 10. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  All'emendamento 50.5, capoverso Art. 50, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Non può essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario chi ha rivestito funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa Pag. 50insolvente ovvero in qualsiasi modo ingerito o abbia partecipazioni dirette o indirette nella medesima.
0. 50. 5. 11. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  All'emendamento del Governo 50.5, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e devono essere completate nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.
0. 50 5. 13. Il Relatore.

  All'emendamento 50.5, capoverso Art. 50, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che assicurano i livelli occupazionali, l'acquisto dell'intero complesso aziendale ed investimenti in house per la revisione e ristrutturazione dei processi e dei programmi di manutenzione dei vettori della società aerea Alitalia.
0. 50. 5. 7. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  All'emendamento 50.5, capoverso Art. 50, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che assicurano investimenti in house per la revisione e ristrutturazione dei processi e dei programmi di manutenzione dei vettori della società area Alitalia.
0. 50. 5. 8. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  All'emendamento 50.5, capoverso Art. 50, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che prevedano l'ingresso dei dipendenti all'interno del collegio sindacale o nel consiglio di amministrazione.
0. 50. 5. 9. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  All'emendamento 50.5, capoverso Art. 50, al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more, il Ministro dell'economia e delle finanze dà incarico a una primaria società di consulenza che rispetti i necessari requisiti di indipendenza di effettuare una valutazione dell'azienda a seguito di opportuna due diligence contabile e legale di Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa, al fine di fornire adeguati elementi per valutare la congruità delle manifestazioni di interesse eventualmente raccolte.
0. 50. 5. 3. Lombardi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Pag. 51Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Crippa.

  All'emendamento 50.5, capoverso Art. 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il compenso remunerativo dei Commissari straordinari ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 2016 nell'attività relativa alla gestione dell'esercizio dell'impresa non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da società a controllo pubblico o da altre gestioni commissariali.
0. 50. 5. 5. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  All'emendamento 50.5, capoverso Art. 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato ai sensi del comma 1.
0. 50. 5. 12. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  All'emendamento 50.5, capoverso Art. 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sono definiti i compensi dei commissari straordinari nell'attività relativa alla gestione dell'esercizio dell'impresa al fine di individuare livelli dell'ammontare del compenso basato su criteri di trasparenza ed efficacia dell'opera prestata anche in relazione al fatturato che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da società a controllo pubblico o da altre gestioni commissariali.
0. 50. 5. 6. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  All'emendamento 50.5, nella parte consequenziale, alla lettera a), sostituire le parole: il seguente con le parole: i seguenti e aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-ter. Agli oneri derivanti dalla salvaguardia dei livelli occupazionali della società di cui all'articolo 50 e delle altre società del gruppo, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2017 e 390 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
0. 50. 5. 2. Guidesi, Saltamartini.

  All'emendamento 50.5, nella parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera c), con la seguente: « c) al comma 3 dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3-bis del presente articolo»;Pag. 52
   b) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
    c-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «3-bis. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro quattrocento milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.»;
   c-ter) nel comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2017» inserire le seguenti: «e per l'anno 2018» e dopo le parole: «indebitamento netto» sono inserite le seguenti: «, oltre le risorse derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, al netto di quanto previsto dal comma 3, lettera b-bis), del presente articolo».
0. 50. 5. 1. Laffranco.

  Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

Art. 50.
(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.).

  1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla società Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
  2. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i Commissari straordinari provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, a pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria secondo gli indirizzi di cui alle lettere a), b) e b-bis) dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le conseguenti Pag. 53procedure, da espletare nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

  Conseguentemente, all'articolo 66, apportare la seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2016, n. 151,» è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.601,9;
   c) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
    b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   d) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

  Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.
50. 5. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 52.027, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, sopprimere le parole: «di rilevante impatto»;
   b) al comma 1-ter, primo periodo, sopprimere la parola: «gravi»;
   c) al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: «può presentare» con la seguente: «presenta»;
   d) al comma 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 52. 027. 7. Nesci, Colonnese, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: di rilevante impatto.
0. 52. 027. 3. Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 52.027, al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: rilevante impatto aggiungere le seguenti: anche ambientale.
0. 52. 027. 11. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal proposito l'ANAC, sentita l'AGCM, definisce i criteri necessari a stabilire la legittimità della mancata suddivisione in lotti di cui all'articolo 51 Pag. 54del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  Conseguentemente, all'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 al termine del secondo periodo, dopo le parole: «articoli 99 e 139» sono inserite le seguenti: «evidenziando le ragioni di pubblico interesse preminenti rispetto alla tutela delle PMI e della concorrenza nel rispetto dei criteri stabiliti con apposite linee guida dell'ANAC, sentita l'AGCM»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto o per alcuni lotti»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le stazioni appaltanti devono anche ove esista la facoltà di presentare offerte per più di un solo lotto, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente. A tal fine le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare il numero massimo di lotti per offerente. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo;
   d) al comma 4 al primo periodo le parole: «o tutti i» sono soppresse.
0. 52. 027. 13. Alberto Giorgetti.

  All'articolo aggiuntivo 52.027, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: «di rilevante impatto»;
   b) al capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: «gravi violazioni» con le parole: «violazioni».
0. 52. 027. 1. Melilla, Albini, Zaratti, Capodicasa.

  All'articolo aggiuntivo 52.027, al comma 1, sostituire le parole da: sono aggiunti i seguenti, fino alle parole: del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con le seguenti: è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 38 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
0. 52. 027. 2. Albini, Zaratti, Melilla, Capodicasa.

  All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-ter, primo periodo, sopprimere la parola: gravi.
0. 52. 027. 4. Mantero, Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

Pag. 55

  All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole da:
emette fino alla fine del periodo con le seguenti: invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni;
   sopprimere il secondo periodo;
   sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.
0. 52. 027. 9. Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole da: «emette» fino alla fine del periodo con le seguenti: «invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni;
   sopprimere il secondo periodo.
0. 52. 027. 10. Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il mancato adeguamento della stazione appaltante al parere dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.
0. 52. 027. 8. Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: può presentare con la parola: presenta.
0. 52. 027. 5. Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 52. 027. 6. Baroni, Nesci, Colonnese, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

Pag. 56

  All'articolo aggiuntivo 52.027, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al comma 1, dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'ANAC, con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'AGCM, definisce con una disciplina di maggiore dettaglio i criteri in base ai quali sono da considerarsi legittime le motivazioni che possono giustificare il mancato assolvimento all'obbligo di cui al primo periodo.».
0. 52. 027. 12. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al codice dei contratti pubblici).

  1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
  1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter
52. 027. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 52.028, al comma 1, dopo le parole: ordinamento giuridico aggiungere le parole: ed economico.

  Conseguentemente, dopo le parole: della finanza pubblica, e aggiungere le seguenti: in sede di prima applicazione.
0. 52. 028. 2. Labriola, Palese.

  All'articolo aggiuntivo 52.028, comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; per le parti non compatibili con la richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
0. 52. 028. 3. Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 52.028, al comma 1, sopprimere le parole: Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Anche ai fini delle previsioni di cui al precedente comma, e per contribuire a garantire la piena efficacia della sua attività istituzionale, all'Autorità sono assegnati 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Alla copertura dei conseguenti maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
0. 52. 028. 1. Melilla, Albini, Capodicasa.

Pag. 57

  Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Organizzazione dell'ANAC).

  1. L'Autorità nazionale anti corruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481 Il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o febbraio 2016. Dall'applicazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
52. 028. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 52.029, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rate del corrispettivo della concessione sono inserite le seguenti:, tutte di spettanza di ANAS spa, e al terzo periodo, dopo le parole: effettua il versamento sono inserite le seguenti: ad ANAS spa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Restano altresì ferme tutte le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo che spetta ad Anas spa.
0. 52. 029. 5. Alfreider.

  All'articolo aggiuntivo 52.029, capoverso articolo 52-bis, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «piano economico finanziario» inserire le seguenti: «con relativo cronoprogramma dei lavori»;
   b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che sono soggetti a collaudo per certificare periodicamente che i predetti interventi siano stati realizzati ed eseguiti nel rispetto della normativa antisismica e nel rispetto delle pattuizioni contrattuali tra le parti»;
   c) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La violazione degli obblighi assunti dal concessionario relativi alla messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25, nonché della normativa in tema di adeguamento sismico, comportano la decadenza dai benefici di cui al presente articolo.».
0. 52. 029. 2. Vignaroli, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'articolo aggiuntivo 52.029, capoverso Art. 52-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al secondo periodo, dopo la parola: «destinato» aggiungere la parola: «esclusivamente»;
   2) al terzo periodo, sostituire le parole: «2029, 2030 e 2031» con le seguenti: «2019, 2020 e 2021».
0. 52. 029. 1. Pastorino, Andrea Maestri, Marcon, Paglia.

  All'articolo aggiuntivo 52.029, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: «previa presentazione di un piano economico finanziario e la stipulazione del relativo atto aggiuntivo che regoli tale periodo transitorio,»;
   b) sostituire le parole: «2015 e 2016» con le parole: «2015, 2016, 2017 e 2018»;Pag. 58
   c) sostituire le parole: «111.720.000,00» e «37.240.000,00» rispettivamente con «223.440.000,00» e «74.480.000,00»;
   d) sopprimere le parole: «L'atto aggiuntivo che regola l'esecuzione degli interventi è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
0. 52. 029. 3. Tancredi, Castricone.

  All'articolo aggiuntivo 52.029, al comma 1, dopo le parole: con il Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.
0. 52. 029. 4. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25).

  1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c) della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano economico-finanziario e stipulazione del relativo atto aggiuntivo che regoli tale periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le modalità di affidamento previste dalla vigente normativa. L'atto aggiuntivo che regola l'esecuzione degli interventi è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
52. 029. Il Governo.

  All'emendamento 57.31, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
  3-ter. All'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
   «4-ter. Le agevolazioni già concesse ai sensi delle misure di cui al presente articolo sono revocate ai beneficiari che non ne abbiano avviato la fruizione entro il 31 luglio 2017. Le risorse rivenienti dalle revoche sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 604, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con riferimento alla misura di cui al comma 4-bis, le risorse rivenienti dalle predette revoche sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure del Piano Sulcis, compresa la zona Franca Urbana».
0. 57. 31. 1. Francesco Sanna.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano Pag. 59disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
57. 31. Il Governo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine,».
57. 32. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 57.055, al comma 4-bis sostituire le parole: 3 kW con le seguenti: 1 kW e al comma 4-ter, in fine, aggiungere le seguenti parole: a condizione che il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli.
0. 57. 055. 1. Crippa, Colletti, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Cancelleri, Fantinati, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  All'articolo aggiuntivo 57.055, al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, su istanza del medesimo soggetto beneficiario,  e al secondo periodo premettere le seguenti parole: Resta fermo l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito e e al comma 4-quater sopprimere le parole:, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE,.
0. 57. 055. 3. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  All'articolo aggiuntivo 57.055, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
  4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da eolico tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al Registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.
0. 57. 055. 2. Alfreider.

  Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici).

  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante Pag. 60da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012.
  4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
  4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.
  4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.».
57. 055. Il Governo.

  Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti).

  1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione delle domande di accesso al Fondo».
60. 068. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 60.069, al comma 1, sostituire le parole: Regioni meno sviluppate con le seguenti: Regioni con maggiori indici di disoccupazione e deprivazione sociale e più elevata incidenza della dispersione scolastica.
0. 60. 069. 1. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation).

  1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di social innovation, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti, nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione Pag. 61dei progetti ivi previsti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alle erogazioni delle somme assegnate per le attività e gli investimenti già realizzati e verificati dall'amministrazione.
  3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca devono ispirarsi a princìpi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1, nonché alla regolamentazione più efficace e celere delle modalità e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.
60. 069. Il Governo.

  Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia).

  1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonché la celerità di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
60. 070. Il Governo.

  All'emendamento 62.35, sopprimere il comma 1.
0. 62. 35. 38. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
   b) al comma 2, sostituire le parole: «comprende la documentazione, ove necessaria, prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;» con le seguenti: «comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale;».
0. 62. 35. 8. Fanucci.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, dopo le parole: ed economici inserire le seguenti: nel rispetto degli equilibri ambientali.
0. 62. 35. 39. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, sostituire le parole da: complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo con le seguenti: strettamente complementari e/o funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo, concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici,.
0. 62. 35. 10. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, sostituire le parole: complementari fino a sportivo con le seguenti: purché strettamente Pag. 62funzionali alla fruibilità dell'impianto.
0. 62. 35. 40. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o alla fruibilità con le seguenti: e comunque purché strettamente funzionali alla fruibilità.
0. 62. 35. 3. Zaratti, Melilla, Capodicasa, Albini.

  All'emendamento 62.35, al comma 1 sostituire le parole: o funzionali con le seguenti: e strettamente funzionali.
0. 62. 35. 41. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    sopprimere le parole da:
Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato fino alle parole: nei limiti del 20 per cento della superficie utile;
    sopprimere le parole: anche con diverse volumetria e sagoma;
    sostituire le parole: e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta anni e trenta anni con le seguenti: e comunque non possono essere ceduti rispettivamente per trenta anni e quindici anni;
   al comma 2:
    sopprimere le parole:
potendo discostarsene motivatamente;
    alla lettera a) sopprimere la parola: almeno;
   sopprimere il comma 3;
   al comma 5-
bis sopprimere le parole: in deroga agli strumenti urbani e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.
0. 62. 35. 9. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*0. 62. 35. 2. Fossati, Albini, Melilla, Capodicasa, Zaratti, Kronbichler.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 0. 62. 35. 12. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, sostituire la parola: contigue con le seguenti: di pertinenza.
0. 62. 35. 11. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, sopprimere le parole: al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a cinquemila posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice, nei limiti del 20 per cento della superficie utile.
0. 62. 35. 42. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, sopprimere le parole: e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice.
0. 62. 35. 43. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

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  All'emendamento 62.35, al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le parole: 10 per cento.
0. 62. 35. 34. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'eventuale previsione di insediamenti commerciali deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi alla tutela della salute, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
*0. 62. 35. 44. Squeri.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'eventuale previsione di insediamenti commerciali deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi alla tutela della salute, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
*0. 62. 35. 47. Vignali, Tancredi.

  All'emendamento 62.35, al capoverso comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Lo studio di fattibilità può prevedere, aggiungere le seguenti: , comunque nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
0. 62. 35. 4. Zaratti, Melilla, Albini, Capodicasa, Kronbichler.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, sopprimere le parole: anche con diverse volumetria e sagoma.
*0. 62. 35. 13. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, sopprimere le parole: anche con diverse volumetria e sagoma.
*0. 62. 35. 35. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al capoverso comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: Lo studio di fattibilità comprende altresì la realizzazione, con oneri a carico del soggetto proponente, delle infrastrutture di accesso all'impianto sportivo e quelle di collegamento con la rete infrastrutturale locale.
0. 62. 35. 1. Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, sostituire la parola: novanta con la parola: sessanta.
0. 62. 35. 36. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, sostituire la parola: trenta con la parola: venti.
0. 62. 35. 37. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti parole: a titolo oneroso secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
0. 62. 35. 51. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

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  All'emendamento 62.35, sopprimere il comma 2.
0. 62. 35. 18. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al comma 2, dopo le parole: della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere dalle parole: tiene conto fino a: discostarsene motivatamente; e, alla lettera a) sopprimere le parole: o è almeno contestuale al.
0. 62. 35. 50. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  All'emendamento 62.35, al comma 2, sopprimere le parole: potendo discostarsene solo motivatamente e alla lettera a) sopprimere la parola: almeno.
0. 62. 35. 14. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  All'emendamento 62.35, al comma 2 sopprimere le parole: potendo discostarsene solo motivatamente.
0. 62. 35. 19. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione dei lavori di ristrutturazione o nuova edificazione dello stadio avvenga obbligatoriamente successivamente alla realizzazione e collaudo delle relative opere di urbanizzazione.
0. 62. 35. 20. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: o è almeno contestuale.
0. 62. 35. 21. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: contestuale.
0. 62. 35. 23. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: anche mediante i ricavi di gestione.
0. 62. 35. 22. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al comma 2-bis, sopprimere il secondo e terzo periodo.
0. 62. 35. 25. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
0. 62. 35. 45. Squeri.

Pag. 65

  All'emendamento 62.35, al comma 2-bis, sopprimere le parole: e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
0. 62. 35. 24. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al comma 2-bis, sopprimere il terzo periodo.
0. 62. 35. 26. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed.
0. 62. 35. 5. Albini, Zaratti, Melilla, Capodicasa.

  All'emendamento 62.35, sopprimere il comma 3.
*0. 62. 35. 15. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  All'emendamento 62.35, sopprimere il comma 3.
*0. 62. 35. 27. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dall'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, ferma e impregiudicata la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.
**0. 62. 35. 46. Squeri.

  All'emendamento 62.35, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dall'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, ferma e impregiudicata la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.
**0. 62. 35. 48. Vignali, Tancredi.

  All'emendamento 62.35, al comma 3, dopo le parole: per attività commerciali inserire le seguenti: diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande.
0. 62. 35. 28. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.
0. 62. 35. 29. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

Pag. 66

  All'emendamento 62.35, sopprimere il comma 4.
0. 62. 35. 30. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, sopprimere il comma 5.
0. 62. 35. 31. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, sopprimere il comma 5-bis.
0. 62. 35. 32. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole: , in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.
*0. 62. 35. 6. Zaratti, Albini, Melilla, Capodicasa, Kronbichler.

  All'emendamento 62.35, al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole: , in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.
*0. 62. 35. 16. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  All'emendamento 62.35, al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole: , in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.
*0. 62. 35. 33. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 62.35, al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole: , in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.
*0. 62. 35. 49. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  All'emendamento 62.35, sopprimere il capoverso comma 5-ter.
0. 62. 35. 7. Albini, Zaratti, Melilla, Capodicasa, Kronbichler.

  All'emendamento 62.35, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Al fine di valorizzare il ruolo e l'impegno sociale delle associazioni sportive minori, nonché per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano ai servizi comunali privi di rilevanza economica, come individuati con delibera del consiglio comunale, ed in particolare ai servizi di gestione degli impianti sportivi per i quali trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 90, commi 24 e 25, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
0. 62. 35. 17. Rubinato, Paola Bragantini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, o il progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposti ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o Pag. 67alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a cinquemila posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nei limiti del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere; le sue demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplarne la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione dell'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b) del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il progetto definitivo di cui alla lettera b) del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende la documentazione, ove necessaria, prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è corredato:
   a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;
   b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;
   c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, da un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, e da una bozza di convenzione Pag. 68di concessione di costruzione o di gestione con l'amministrazione proprietaria, che specifica, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione, nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto;

   dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è tra smesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni o le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del periodo precedente si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto.
   sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:
   a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;
   b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;
   c) l'aggiudicazione della concessione;
   dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con Pag. 69una capienza interiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva svolta.
  5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: «Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale» è soppresso.
62. 35. Il Governo.

  All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: il consumo dei prodotti biologici, inserire le seguenti: e sostenibili per l'ambiente.
0. 64. 13. 7. Oliverio.

  All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: prodotti biologici, inserire le seguenti: e da filiera corta.
0. 64. 13. 5. Mongiello.

  All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserire le seguenti: e con il Ministro della salute.
0. 64. 13. 3. Centemero.

  All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: mensa scolastica biologica, aggiungere le seguenti: e degli enti locali erogatori.
0. 64. 13. 4. Centemero, Alberto Giorgetti.

  All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, terzo periodo, sostituire le parole: alle regioni e alle, con le seguenti: ai comuni sulla base di un riparto definito dalle regioni e dalle e, dopo le parole: Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e approvato.
0. 64. 13. 1. Alberto Giorgetti, Centemero.

  All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: servizio di refezione sostituire le parole: ed è con le seguenti: mediante contributo.

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In sede di prima applicazione, nel periodo da settembre a dicembre 2017, il contributo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base del numero dei beneficiari del servizio mensa al fine di permettere il sostegno di eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione dei contratti nel senso dell'introduzione di alimenti biologici, l'avvio di campagne di promozione presso gli istituti scolastici interessati e la diffusione delle informazioni presso i docenti, gli operatori scolastici e le famiglie;
   b) alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: Dalla applicazione della seguente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei comuni.
0. 64. 13. 2. Centemero.

  All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei Pag. 70beneficiari del servizio mensa scolastica biologica con le seguenti: Il Fondo è destinato ad azzerare i costi a carico dei beneficiari del servizio mensa scolastica biologica;
   b) sostituire le parole: con una dotazione pari a milioni di euro per l'anno 2017, e 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. con le seguenti: con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dal 2018 con le seguenti: 94 milioni di euro per l'anno 2017 e a 145 milioni di euro a decorrere dal 2018.
0. 64. 13. 6. Brignone, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari a forestali, il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessarie per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
64. 13. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole: dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 aggiungere le seguenti: nel rispetto dei criteri e dei parametri qualitativi adottati con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.
*0. 64. 020. 5. Carrescia, Preziosi.

Pag. 71

  All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole: dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 aggiungere le seguenti: nel rispetto dei criteri e dei parametri qualitativi adottati con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.
*0. 64. 020. 8. Squeri.

  All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole: dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 aggiungere le seguenti: nel rispetto dei criteri e dei parametri qualitativi adottati con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.
*0. 64. 020. 10. Vignali, Tancredi.

  All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, sostituire le parole: anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con le seguenti: al rispetto dei criteri e dei parametri qualitativi definiti con le modalità di cui ai commi 2 e 3, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
0. 64. 020. 2. Baruffi.

  All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, sostituire le parole: possono individuare con la parola: individuano.
0. 64. 020. 1. Baruffi.

  All'articolo aggiuntivo 64.020, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, sostituire le parole: regionali e provinciali con le seguenti: delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
   b) al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 3, premettere le seguenti parole: Con intesa;
   c) al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 4, sostituire le parole: Con l'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, con le seguenti parole: Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per;
   d) sopprimere il comma 5.
0. 64. 020. 3. Fanucci.

  All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 3, capoverso d-septies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le pubblicazioni che non sono oggetto della parità di trattamento devono essere contabilizzate dall'impresa di distribuzione territoriale in forma separata e distinta.
*0. 64. 020. 4. Carrescia, Preziosi.

  All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 3, capoverso d-septies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le pubblicazioni che non sono oggetto della parità di trattamento devono essere contabilizzate dall'impresa di distribuzione territoriale in forma separata e distinta.
*0. 64. 020. 7. Squeri.

  All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 3, capoverso d-septies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le pubblicazioni che non sono oggetto della parità di trattamento devono essere contabilizzate dall'impresa di distribuzione territoriale in forma separata e distinta.
*0. 64. 020. 9. Vignali, Tancredi.

  All'articolo aggiuntivo 64.020, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per le vendite, degli immobili, all'asta, gestite dagli uffici esecuzioni immobiliari Pag. 72dei tribunali, deve trovare applicazione l'obbligo di privilegiare la pubblicità sui quotidiani cartacei più diffusi sul territorio, rispetto alle piattaforme di altre forme di comunicazione.
0. 64. 020. 6. Palese.

  Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001,n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:
    a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
    b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci»;
   b) il comma 3, alinea, è sostituito dal seguente: «Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:».

  2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis.(Apertura di nuovi punti vendita). – 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.
  3. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  4. Con l'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate, nel rispetto dei princìpi e criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione del turismo, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».
  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
   «d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle Pag. 73forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;
   d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento, possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale».

  4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis.(Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi). – 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti la tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
  « 1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

  6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, sono abrogati.
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
64. 020. Il Governo.

Pag. 74

ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al numero 7:
    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito».
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «o l'istanza».
    3) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni».

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Pag. 75

  «2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato».
*3. 21. Mongiello.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al numero 7:
    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito».
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «o l'istanza».
    3) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni».

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato».
*3.51. Ginefra.

Pag. 76

ART. 11.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
*11. 22. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
*11. 30. Palese.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
*11. 31. Melilli.

ART. 13.

  Al comma 1, all'elenco recante Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, allegato al presente decreto-legge, nella Tabella: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla voce Missione 2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, sopprimere la voce: Programma 2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e alla voce Programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, sostituire la cifra: 8.412 con la seguente: 9.523.
13. 3. Vignali.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Con le medesime modalità previste dal comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate».
13. 07. (Nuova formulazione) Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro, Guidesi, Saltamartini, Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 14.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni. Pag. 77
  3-ter. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
*14. 07. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni.
  3-ter. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
*18. 012. (Nuova formulazione) Vico, Rubinato, Rostellato, De Menech, Misiani, Mongiello.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni.
  3-ter. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
*39. 05. (Nuova formulazione) Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Acquisto di immobili pubblici)

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni Pag. 78di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi».
14.05. (Nuova formulazione) Fanucci.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:
  «462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».
*14.015. (Nuova formulazione) Di Stefano Fabrizio, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:
  «462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».
*40. 1. (Nuova formulazione) D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, Caso, Luigi Gallo.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:
  «462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».
*40. 2. (Nuova formulazione) Marchetti, Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:
  «462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità Pag. 79interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».
*40. 9. (Nuova formulazione) Palese.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:
  «462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».
*40. 11. (Nuova formulazione) Sottanelli, Zanetti.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:
  «462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».
*40. 18. (Nuova formulazione) Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:
  «462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».
*40. 20. (Nuova formulazione) Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:
  «462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità Pag. 80interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».
*40. 27. (Nuova formulazione) Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:
  «462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».
*40. 31. (Nuova formulazione) Cirielli.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:
  «462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».
*40. 35. (Nuova formulazione) Cominelli.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:
  «462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».
*40. 39. (Nuova formulazione) De Mita.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro.Pag. 81
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*16. 17. (Nuova formulazione) De Mita.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro.
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*16. 10. (Nuova formulazione) Sgambato, Tartaglione, Manfredi, Amato, Marchi, Censore, D'Incecco, Gasparini, Sarro, Rigoni, Petrenga, Pagani, Carloni, Capozzolo, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Argentin, Baruffi, Cuomo, Bargero, Massa, Boccuzzi, Schirò, Miccoli, Marco Meloni, Mazzoli, Ventricelli, Lacquaniti, Carra, Melilla, Albini, Palese.

ART. 20.

  All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;
   b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti:170 milioni di euro;
   d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari Pag. 82interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*20. 8. (Nuova formulazione) Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra, Terrosi, Crivellari, Bini, Marco Di Maio, Antezza, Mariano, Valiante.

  All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;
   b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti:170 milioni di euro;
   d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto Pag. 83del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*20. 35. (Nuova formulazione) Giuseppe Guerini.

  All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;
   b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti:170 milioni di euro;
   d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma Pag. 84140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*20. 58. (Nuova formulazione) Cominelli.

  All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;
   b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti:170 milioni di euro;
   d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 85dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*20. 65. (Nuova formulazione) Senaldi.

  All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;
   b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti:170 milioni di euro;
   d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» Pag. 86della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*20. 55. (Nuova formulazione) Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;
   b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti:170 milioni di euro;
   d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*20. 59. (Nuova formulazione) De Mita.

Pag. 87

  All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;
   b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti:170 milioni di euro;
   d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*20. 32. (Nuova formulazione) Sottanelli, Zanetti.

  All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo Pag. 88periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;
   b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti:170 milioni di euro;
   d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*20. 41. (Nuova formulazione) Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno Pag. 89della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;
   b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti:170 milioni di euro;
   d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*20. 61. (Nuova formulazione) Cirielli.

  All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.; Pag. 90
   b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti:170 milioni di euro;
   d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*20. 9. (Nuova formulazione) Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra, Bini, Marco Di Maio, Antezza, Mariano, Valiante.

ART. 21.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
   «132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa».
*21. 7. (Nuova formulazione) Fanucci.

Pag. 91

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
   «132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa».
*21. 012. (Nuova formulazione) D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, De Menech.

ART. 22.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo, e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al precedente periodo è innalzata per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento».
*22. 48. (Nuova formulazione) Palese, Pisicchio.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo, e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al precedente periodo è innalzata per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento».
*22. 71. (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito uno specifico Fondo con dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'efficientamento dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
22.145. (Nuova formulazione) Narduolo, Coscia, Manzi, Rampi, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Zardini, Crimì, Blazina, Malisani, Ghizzoni, Carocci, Rocchi, Coccia, Iori, Crivellari, Rubinato, Cominelli, Ascani, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Pes, Sgambato, Ventricelli, Antezza.

Pag. 92

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «venticinque». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
22.138. (Nuova formulazione) Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ghizzoni, Ascani, Manzi, Carocci, Rocchi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «istituzione e potenziamento» sono aggiunte le seguenti «nonché di restauri di monumenti»;
   b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
  «d-bis) erogazione di borse di studio.»;
c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» sono inserite le seguenti « , l'Università popolare di Trieste» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, mediante anche atti integrativi alle convenzioni in essere alla luce della presente legge».

  8-ter. La convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, vigente al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è integrata conformemente al comma precedente.
  8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2:
    1) al primo periodo, dopo la parola: «Slovenia» sono aggiunte le seguenti «, in Montenegro»;
    2) al secondo periodo, le parole: «in collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e» e le parole: «, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,» sono soppresse.
   b) al titolo, dopo la parola: «Slovenia» sono aggiunte le seguenti «, in Montenegro»;
22. 156. (Nuova formulazione) Tidei.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali).

  1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie di belle arti non Pag. 93statali di cui all'articolo 19, comma 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2, saranno oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipularsi tra ciascun ente ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
  5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, si provvede:
   a) quanto a 0,51 milioni per l'anno 2017, 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6.

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  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali viene determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».
22. 08. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Crimì, Malisani, Rocchi, Ascani, Coccia, Blazina, Dallai, Iori, Vico, Carnevali, Manzi, Carocci, D'Ottavio, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Cinzia Maria Fontana, Mariani, Cenni, Mongiello.

ART. 25.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: «488-bis. I comuni facenti parte di una Unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi del commi 487 e 488, per la quota di contributi trasferiti all'Unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità di cui al comma 488»;
   b) il comma 489 è sostituito dal seguente: «489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 488, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»;
   c) al comma 492, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio»;
    2) alla lettera 0a), le parole: «, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa» sono soppresse;
    3) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente: «2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»;
4) la lettera b) è soppressa;
   d) al comma 493, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere 0a), a), c) e d)».
25. 21. (Nuova formulazione) Fragomeli, Marchi, Malpezzi, Cinzia Maria Fontana, Palese, Alberto Giorgetti.

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  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 487, dopo le parole: «dell'edilizia scolastica» sono aggiunte le seguenti: «secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.»;
   b) al comma 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, le parole: «attribuisce a» sono sostituite dalle seguenti: «individua per»;
    2) alla lettera a), le parole: «nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017»;
    3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge»;
    4) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge.»;
    5) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
   «c-bis). interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
   c)-ter altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP».
25. 22. Malpezzi, Fragomeli.

ART. 26.

  Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.

  1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote di avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi».
26.09. Il Relatore.

ART. 27.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «anche» e dopo le parole: «alla riqualificazione Pag. 96elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e al miglioramento dell'efficienza energetica»;
   b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità» è aggiunta la seguente: «anche».
*27.26. (Nuova formulazione) Biasotti, Catalano.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «anche» e dopo le parole: «alla riqualificazione elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e al miglioramento dell'efficienza energetica»;
   b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità» è aggiunta la seguente: «anche».
*27.22. (Nuova formulazione) Garofalo.

ART. 36.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in vigenza del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
36. 33. Michele Bordo.

ART. 40.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.
*40. 5. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra, Bini, Marco Di Maio, Antezza, Mariano.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.
*40. 6. Palese.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Pag. 97

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.
*40. 14. Sottanelli, Zanetti.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.
*40. 15. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.
*40. 22. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.
*40. 24. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.
*40. 28. Cirielli.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.
*40. 32. Cominelli.

Pag. 98

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.
*40. 36. De Mita.

ART. 47.

  Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compreso il trasferimento di Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., realizzato nell'ambito di una riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel settore e della sussistenza in capo alla medesima società di qualità industriali e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuità del lavoro e del servizio, nonché l'impegno di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto, di provvedere nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale della società.
47.8. (Nuova formulazione) Palese.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. Al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci relative agli anni 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che le destina, nel rispetto della normativa europea, alle imprese ferroviarie alle stesse condizioni e modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.
  11-ter. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area, o comunque ad essa riconducibile. Obiettivi specifici di traffico ferroviario, entità e modalità di determinazione dello sconto saranno stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.
47. 32. (Nuova formulazione) Gandolfi, Palese, Catalano.

ART. 48.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
*48. 7. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
*48. 8. Palese.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
*48. 26. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Pag. 99

ART. 49.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: dal comma 5 con le seguenti: dai commi 7 e 8.

  Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: fermo restando aggiungere le seguenti:, fintantoché ANAS risulti inclusa nel suddetto elenco ISTAT,.
49. 19. Carloni, Fanucci, Mura.

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ALLEGATO 3

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444.

PROPOSTE EMENDATIVE 21.014, 22.232, 26.24, 26.09, 34.19, 41.013, 43.38, 47.49, 49.39, 53.047 E 56.08 DEL RELATORE

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributi per Sperimentazione SIOPE+).

  1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017 da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 014. Il Relatore.

ART. 22.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
22. 232. Il Relatore.

ART. 26.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 468, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;».
26. 24. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

  1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle operazioni di Pag. 101estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote di avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi».
26. 09. Il Relatore

ART. 34.

  Al comma 1, dopo le parole: e in quelli antecedenti aggiungere le seguenti: Conseguentemente, la regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016.
34. 19. Il Relatore.

ART. 41.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico).

  1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, di cui all'allegato 1-bis, compresi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per gli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al Codice unico di progetti (CUP).
  3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per gli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
   a) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
   b) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
   c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;
   d) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;
   e) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

  4. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione del medesimo esercizio.
  5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del Pag. 102risultato di amministrazione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto di gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
  6. Il comune beneficiario del contribuito di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In assenza, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  7. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è verificato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 è verificato sul predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo Codice identificativo di gara (CIG).
  8. Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, nell'ambito di una specifica convenzione, gli stessi possono avvalersi, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della CONSIP o della Cassa depositi e prestiti o società da essa controllate.
  9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.
  10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

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41. 013. Il Relatore.

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ART. 43.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».
43. 38. Il Relatore.

ART. 47.

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto su strada).

  1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
   «a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  “1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:
   a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;
   b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro dei conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

  1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).
  1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:
   a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
   b) prospetti di paga”;
   b) all'articolo 12, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  “1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

  2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013”.
  3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole: “contenitori o casse mobili di tipo unificato” sono inserite le seguenti: ”o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale”;
   b) all'articolo 180, comma 4, al secondo periodo, sono premesse le seguenti Pag. 116parole: ”Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.,».

  4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. È altresì incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  5. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 55 milioni di euro per l'anno 2018».
47. 49. Il Relatore.

ART. 49.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
  Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriati omogenei, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della società ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura.».
49. 39. Il Relatore.

ART. 53.

  Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.
(Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale).

  1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 1, commi da 226 a 231, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo è data facoltà di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati presso l'INPGI, e di un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.
  2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo Pag. 117per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al 2021.
  4. All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
53. 047. Il Relatore.

ART. 56.
  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera).

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
56. 08. Il Relatore.

Pag. 118

ALLEGATO 4

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO BOCCADUTRI 13.06 E DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO DI SALVO 54.09

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi).

  1. A far data dal 1o gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante dagli effetti della norma è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomi importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.
  3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, inclusi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma precedente in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro sia esso a debito o a credito.
  4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili.
  5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge apposita verifica dell'impatto delle disposizioni di cui al presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali, e riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attività e funzioni, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante delle concorrenza e del mercato e di proposte normative.
  6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca centrale europea entro un mese dalla loro entrata in vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018.
13. 06. (Nuova formulazione) Boccadutri, Carbone, Losacco, Coppola.

  Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

Art. 54-bis.

(Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale).

  1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:Pag. 119
   a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
   b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
   c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

  2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova applicazione l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
  6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
   b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.

  7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
   a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
   b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
   c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
   d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

  8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
   a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
   b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
   c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;Pag. 120
   d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

  9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamenti elettronici. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della prerogativa di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
  10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, ovvero presso gli uffici postali un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:
   a) piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
   b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   c) insegnamento privato supplementare.

  Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
  11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; l'importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali,
  12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
  13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.
  14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
   a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 Pag. 121lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
   b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
   c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere;
   d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

  15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
  16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, fatto salvo che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  17. Almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, fra l'altro, le seguenti informazioni:
   a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
   b) il luogo di svolgimento della prestazione;
   c) l'oggetto della prestazione;
   d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;
   e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16.

  Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
  18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni ed all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
  19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del contro corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso Pag. 122gli uffici di Poste Italiane. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
  20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso dalla pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette al Parlamento una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.
54. 09. (Nuova formulazione) Di Salvo, Rotta, Tinagli.