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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 29 maggio 2017
827.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari).

  1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.
  3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. 04. (Nuova formulazione) Parrini, Cenni, Palese.

ART. 3.

  All'emendamento 3.52, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.Pag. 24
  4-quater. All'onere derivante dal comma 4-ter, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4-quinquies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quater, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
0. 3. 52. 1. Fanucci.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407».
3. 52. Il Governo.

ART. 4.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  
7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefìci già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
4. 2. (Nuova formulazione) Mongiello, Fedi, La Marca.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

Art. 9-bis.
(Compensazione di somme iscritte a ruolo).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. 029. Il Governo.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).

  1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti Pag. 25dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma».
11. 054. Il Relatore.

ART. 14.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima della lettera a) inserire le seguenti:
    0a) al comma 448, le parole: «A decorrere dall'anno 2017, la dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione» e dopo le parole: «è stabilita in euro 6.197.184.364,87» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018»;
    0b) al comma 449:

     1) alla lettera b), le parole: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro» sono sostituite seguenti parole: «nell'importo massimo di 66 milioni di euro»;

     2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
  « d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56»;
   b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera 0a) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi.
14. 11. Il Governo.

  All'articolo 14, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 11 milioni di euro inserire le seguenti:, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale.
14. 12. Il Governo.

ART. 20.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti Pag. 26giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo, può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna città metropolitana nella tabella 3 allegata al presente decreto.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20. 79. Il Relatore.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE).

  1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 014. Il Relatore.

ART. 22.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.
22. 230. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente.
22. 231. Il Relatore.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, Pag. 27con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
22. 232. Il Relatore.

  Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*22. 128. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti.

  Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*22. 151. (Nuova formulazione) Boccadutri, Pisicchio.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Organici di fatto).

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
   a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;
   b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488,407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;Pag. 28
   c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime lettere b), c) e d). Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma.
22. 021. Il Governo.

ART. 24.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2018», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2019»;
   b) all'articolo 4:
    1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2018» e le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;
    2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;
   c) all'articolo 7:
    1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;
    2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2018»;Pag. 29
   d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».
24. 4. Il Governo.

ART. 26.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 468, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  « d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;».
26. 24. Il Relatore.

ART. 27.

  All'emendamento 27.93, al comma 8-bis, sostituire le parole: Umbria TPL e mobilità Spa con le seguenti: Busitalia – Sita Nord Srl e sue controllate.
0. 27. 93. 3. Il Governo.

  All'emendamento 27.93, al comma 8-ter, secondo periodo, dopo la parola: quota aggiungere la seguente: ancora.
0. 27. 93. 2. Catalano.

  Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
  8-bis. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la società Umbria TPL e mobilità Spa.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 8-bis, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.
27. 93. Il Governo.

  Al comma 1, dopo le parole: e in quelli antecedenti aggiungere le seguenti: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, la regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016.
34. 19. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Programma operativo straordinario della regione Molise).

  1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Pag. 30del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:
   a) il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;
   b) il medesimo commissario ad acta, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:
    1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;
    2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente.
34. 014. Il Governo.

ART. 37.

  All'emendamento del Governo 37.14, al comma 1-bis, sostituire le parole: i fabbisogni standard e le capacità fiscali sono considerati al netto della componente rifiuti: con le seguenti: la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 451 del presente articolo.
0. 37. 14. 1. Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.» è inserito il seguente periodo: «Ai fini della determinazione della predetta differenza i fabbisogni standard e le capacità fiscali sono considerati al netto della componente rifiuti.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
37. 14. Il Governo.

ART. 40.

  Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri).

  1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale.
40. 021. Il Governo.

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ART. 41.

  All'articolo aggiuntivo 41. 013 del Relatore, al comma 1, sopprimere le parole:, di cui all'allegato 1-bis.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma dopo le parole: compresi inserire le seguenti:, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2,;
   sopprimere l'allegato 1-bis.
0. 41. 013. 6. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 41. 013 del Relatore, comma 3, lettera a), sostituire la parola: definitiva con la seguente: esecutiva.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), sostituire la parola: esecutiva con la seguente: definitiva;
   alla lettera d), sostituire la parola: definitiva con la seguente: esecutiva;
   alla lettera e), sostituire la parola: esecutiva con la seguente: definitiva.
0. 41. 013. 5. Pilozzi.

  All'articolo aggiuntivo 41. 013, comma 8, sostituire la parola: Consip con le seguenti: Invitalia spa.
0. 41. 013. 1. Melilli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico).

  1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, di cui all'allegato 1-bis, compresi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).
  3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
   a) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
   b) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
   c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;
   d) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;
   e) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

  4. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, Pag. 32l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
  5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
  6. Il comune beneficiario del contribuito di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  7. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
  8. Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della società CONSIP o della società Cassa depositi e prestiti Spa o di società da essa controllate.
  9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.
  10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

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41. 013. Il Relatore.

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ART. 43.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».
43. 38. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016).

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
  « 1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».
43. 039. Il Governo.

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 530, le parole: «, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016»;
   b) al comma 531, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;
   c) al comma 532, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse.
46. 054. Il Governo.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45).

  1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione Pag. 46civile, » sono inserite le seguenti: «attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo,» e le parole: «nel limite di 300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 500 milioni di euro»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma».
46. 055. Il Governo.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7).

  1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1o maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.
46. 056. Il Governo.

ART. 47.

  All'emendamento 47.49, al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
  « g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;».

  Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
   o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.

  Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: «alle aree pedonali,» sono inserite le seguenti: «alle piazzole di carico e scarico di merci,».
0. 47. 49. 5. Catalano.

  All'emendamento 47.49, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica sono autorizzate la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e la spesa di 20 Pag. 47milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.
  4-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma – parte investimenti tra la società Rete ferroviaria italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.

  Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente:

  5. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018.».
0. 47. 49. 10 Il Governo.

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto su strada).

  1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:
   a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;
   b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

  1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).
  1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:
   a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
   b) prospetti di paga»;

   b) all'articolo 12, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater, ovvero circola con documentazione non conforme Pag. 48alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

  2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013».
  3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole: «contenitori o casse mobili di tipo unificato» sono inserite le seguenti: «o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale»;
   b) all'articolo 180, comma 4, al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,».

  4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. È altresì incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  5. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 55 milioni di euro per l'anno 2018».
47. 49. Il Relatore.

ART. 49.

All'emendamento 49.39, aggiungere in fine le seguenti parole:

  Conseguentemente, al comma 3:

  sopprimere le seguenti parole: deve essere realizzato senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea ed;

  dopo lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
0. 49. 39. 1. (Nuova formulazione) Tancredi.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
  Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della società ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura.
49. 39. Il Relatore.

  Dopo il comma 12 inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi Pag. 49delle deliberazioni adottato dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «ad integrazione delle risorse già stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020».
49. 38. Il Governo.

ART. 50.

  All'emendamento del Governo 50.5, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e devono essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.
0. 50. 5. 13. Il Relatore.

  Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

Art. 50.
(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.).

  1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla società Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
  2. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i Commissari straordinari provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, a pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria secondo gli indirizzi di cui alle lettere a), b) e b-bis) dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le conseguenti procedure, da espletare nel termine Pag. 50di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

  Conseguentemente, all'articolo 66, apportare la seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2016, n. 151, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.601,9;
   c) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
    b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   d) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

  Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.
50. 5. Il Governo.

ART. 52.

  Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al codice dei contratti pubblici).

  1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
  1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter».
52. 027. Il Governo.

Pag. 51

  Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Organizzazione dell'ANAC).

  1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i princìpi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o febbraio 2016. Dall'applicazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
52. 028. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 52.029, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo sostituire le parole: di un piano economico finanziario e stipulazione del relativo atto aggiuntivo che regoli tale periodo transitorio con le seguenti: di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio;
   b) al terzo periodo dopo le parole: effettua il versamento inserire le seguenti: all'ANAS S.p.A., dopo le parole: rate sospese del corrispettivo della concessione inserire le seguenti:, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., e sostituire le parole: 2029, 2030 e 2031 con le seguenti: 2028, 2029 e 2030;
   c) sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Restano, altresì, ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.A.
0. 52. 029. 5 (Nuova formulazione) Catalano.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25).

  1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano economico-finanziario e stipulazione del relativo atto aggiuntivo che regoli tale periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le modalità di affidamento previste dalla vigente Pag. 52normativa. L'atto aggiuntivo che regola l'esecuzione degli interventi è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
52. 029. Il Governo.

ART. 53.

  Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.
(Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale).

  1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo è data facoltà di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), e di un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.
  2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al 2021.
  4. All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
53. 047. Il Relatore.

Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

Art. 53-bis.
(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa).

  1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del Pag. 531o agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1o gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
53. 042. (Nuova formulazione) Pilozzi, Melilli, Carella, Pastorino, Mazzoli, Palese, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente articolo:

Art. 55-bis.
(Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri).

  1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate».
  2. All'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13 è inserito il seguente:
  «13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso».
55. 09. (Nuova formulazione) Borghi, Palese, Vignali, Alberto Giorgetti.

ART. 56.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera).

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
56. 08. Il Relatore.

Pag. 54

ART. 57.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
57. 31. Il Governo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine,».
57. 32. Il Governo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1o luglio 2016».
57. 23. (Nuova formulazione) Pilozzi, Alfreider.

  All'articolo aggiuntivo 57.055, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
  4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012 a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al Registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.
0. 57. 055. 2. Alfreider.

  Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici).

  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da Pag. 55impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012.
  4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
  4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.
  4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.
57. 055. Il Governo.

ART. 60

  Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti).

  1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione delle domande di accesso al Fondo».
60. 068. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation).

  1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di social innovation, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'erogazione delle somme assegnate per le attività e gli investimenti già realizzati e verificati dall'amministrazione.
  3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e Pag. 56della ricerca devono ispirarsi a princìpi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e provvedere alla regolamentazione più efficace e celere delle modalità e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.
60. 069. Il Governo.

    Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia).

  1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonché la celerità di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 unità. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
60. 070. Il Governo.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in).

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
  «3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».
60. 066. (Nuova formulazione) Sanga, Rubinato, Ginato, Boccadutri, Guidesi, Palese.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Cartolarizzazione di crediti).

  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
    «i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8»;
   b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7.1. – (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari). – 1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia, si applicano altresì le disposizioni del presente articolo.
  2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
  3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, Pag. 57n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.
  4. Può essere costituita una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla società veicolo alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.
  5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria si applicano integralmente alla società veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima società si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice Pag. 58civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
  7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 è affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.
  8. Nel caso previsto dal comma 3, la società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una società di intermediazione mobiliare o una società di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresì la conformità dell'attività e delle operazioni della società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo».
*60. 063. (Nuova formulazione) Valiante, Palese.

  Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Cartolarizzazione di crediti).

  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
    «i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8»;
   b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7.1. – (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari). – 1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia, si applicano altresì le disposizioni del presente articolo.
  2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
  3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.Pag. 59
  4. Può essere costituita una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla società veicolo alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.
  5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria si applicano integralmente alla società veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima società si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
  7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 è affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.
  8. Nel caso previsto dal comma 3, la società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato Pag. 60delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una società di intermediazione mobiliare o una società di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresì la conformità dell'attività e delle operazioni della società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo».
*60. 065. (Nuova formulazione) Abrignani.

ART. 62.

  All'emendamento 62.35, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o il progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposti con la seguente: predisposto;
   b) al comma 2, sostituire le parole: comprende la documentazione, ove necessaria, prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; con le seguenti: comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale;.
0. 62. 35. 8. (Nuova formulazione) Fanucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, o il progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposti ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplarne la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare Pag. 61di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b) del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il progetto definitivo di cui alla lettera b) del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende la documentazione, ove necessaria, prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; è corredato:
   a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;
   b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;
   c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, nonché di una bozza di convenzione di concessione di costruzione o di gestione con l'amministrazione proprietaria, che specifichi, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto;

  dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

Pag. 62

  sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

  sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto.

  sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:
   a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;
   b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;
   c) l'aggiudicazione della concessione;

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.
  5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: «Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale» è soppresso.
62. 35. Il Governo.

ART. 64

  All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: il consumo dei prodotti biologici, inserire le seguenti: e sostenibili per l'ambiente.
0. 64. 13. 7. Oliverio.

Pag. 63

  All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserire le seguenti: e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza.
0. 64. 13. 3. (Nuova formulazione) Centemero.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
64. 13. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 64.020, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, sostituire le parole: regionali e provinciali con le seguenti: delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
   b) al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 3, premettere le seguenti parole: Con intesa;
   c) al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 4, sostituire le parole: Con l'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate, nel rispetto della legislazione statale in materia di concorrenza, con le seguenti parole: Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel Pag. 64rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per.
0. 64. 020. 3. (Nuova formulazione) Fanucci.

  Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:
    a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
    b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci»;
   b) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: «Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:».

  2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis.(Apertura di nuovi punti vendita). – 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.
  3. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  4. Con l'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate, nel rispetto dei princìpi e criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione del turismo, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».

  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
   «d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono Pag. 65a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;
   d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale».

  4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis.(Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi). – 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

  6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, sono abrogati.
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
64. 020. Il Governo.

ART. 65

  Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili» sono sostituite dalle seguenti: «ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi».
65. 019. (Nuova formulazione) Palese.

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ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

ARTICOLI AGGIUNTIVI 13.023 E 24.03 DEL GOVERNO

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in materia di potenziamento ed efficientamento dell'amministrazione economico-finanziaria).

  1. In considerazione delle esigenze legate alle funzioni di monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, all'armonizzazione dei bilanci pubblici, al completamento della riforma del bilancio dello Stato, al monitoraggio del costo del lavoro previsto dal nuovo Testo unico sul pubblico impiego, alle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento alla aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, anche mediante i soggetti aggregatori, nonché alla lotta all'evasione, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2017-2019, è autorizzato a bandire i concorsi pubblici, per titoli ed esami, e conseguentemente ad assumere, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e della dotazione organica, personale a tempo indeterminato da inquadrare nella Area III – posizione economica F1.
  2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis, e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e all'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del precedente comma ed i relativi oneri.
13. 023. Il Governo.

ART. 24.

  Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Costo standard e finanziamento delle università statali).

  1. Al fine di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, sono confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università per l'ammontare già indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del medesimo Fondo. Per l'anno 2017 la quota del Fondo di finanziamento ordinario delle università relativa al criterio del costo standard per studente è ripartita utilizzando gli stessi importi e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del medesimo Fondo per l'anno 2016.
24. 03. Il Governo.

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ALLEGATO 3

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

CORREZIONI DI FORMA

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 1, le parole: «della Pubblica Amministrazione, come definita» sono sostituite dalle seguenti: «di amministrazioni pubbliche, come definite»;

    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     « c-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società”».

  All'articolo 2:

   al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

  All'articolo 3:
   al comma 1, lettera b), le parole: «o della sottoscrizione di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo»;

   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «2 agosto 2009, n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2009, n. 102».

  All'articolo 4, come modificato dell'emendamento Fregolent 4.22:
   le parole: «online», «on-line» e «on line», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «telematici»;
   al comma 2, le parole: «le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell’» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca»;
   al comma 3, le parole: «a favore di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di terzi».

  All'articolo 4-bis, introdotto dalle identiche proposte emendative Mucci 4.023 e Misiani 4.025, al comma 1:
   alla lettera a), capoverso 2-ter:
    al primo periodo, le parole: «i soggetti che si trovano» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano», le parole: «di cui al comma 1 del presente articolo», sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la facoltà di successiva cessione del credito»;
   il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
    «c) al comma 2-sexies, dopo le parole: «i soggetti beneficiari» sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli indicati al comma 2-ter,»».

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  All'articolo 6:
   al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «in misura pari al» sono sostituite dalla seguente: «nel».

  All'articolo 12:
   al comma 1, le parole: «507 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in 507 milioni» e le parole: «e 672 milioni» dalle seguenti: «e in 672 milioni».

  All'articolo 16:
   al comma 1, dopo le parole: «e l'ulteriore incremento di 900 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

  All'articolo 19:
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto».

  All'articolo 22:
   al comma 1, dopo le parole: «verso terzi paganti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   al comma 4, la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine,» e le parole: «è rivestita», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'interessato al conferimento dell'incarico riveste»;

   al comma 6:
    al primo periodo, dopo le parole: «decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015,»;
    il secondo periodo, come modificato dall'emendamento Nicchi 22.297, è sostituito dal seguente: «Ciascun istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio, assicurando altresì il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura»;
    al comma 7, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
    al comma 8, primo periodo, le parole: «dalla sua fondazione» sono sostituite dalle seguenti: «della sua fondazione».

  All'articolo 24:
   al comma 1:
    al capoverso 534-bis, le parole: «legge 24 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «legge 28 dicembre 2015, n. 208» e le parole: «n. 68 e nelle materie» sono sostituite dalle seguenti: «n. 68, nelle materie»;
    al capoverso 534-ter, le parole: «da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri,»;
    al comma 2, alinea, le parole: «dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018».

  All'articolo 25:
   al comma 1, capoverso 140-bis, al quarto periodo, lettera b), e al quinto periodo, dopo le parole: «di seguito riportata» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 27:
   al comma 1:
    al capoverso 534-quater, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013,»;
    al capoverso 534-quinquies, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013» sono Pag. 69inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013,»;
    al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «Le risorse» è inserita la seguente: «erogate»;
    al comma 6, primo periodo, le parole: «, l'applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e l'applicazione»;
    al comma 10, le parole: «trasporto di persone» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto di persone,».

  All'articolo 29:
   al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008,»;
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018» e la parola: «recare» è sostituita dalla seguente: «indicare»;
    al terzo periodo, le parole: «di AIFA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia italiana del farmaco».

  All'articolo 31:
   al comma 1, le parole: «le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016» sono sostituite dalle seguenti: «le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017».

  All'articolo 33:
   al comma 1, capoverso 495-bis:
   al terzo periodo, le parole: «di cui al alla tabella» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella»;
   al quinto periodo, lettera b), le parole: «devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «sono».

  All'articolo 35:
   all'alinea, le parole: «Al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «1. Al decreto-legge».

  All'articolo 36:
   al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «si completa» sono sostituite dalle seguenti: «si completano»;
   al comma 2, capoverso 457, al comma 1, le parole: «1. In deroga» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 2-bis. – (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali).1. In deroga»; al comma 2, le parole: «sentiti i creditori» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti i creditori»; al comma 3, le parole: «stabilmente riequilibrato.» sono sostituite dalle seguenti: «stabilmente riequilibrato».

  All'articolo 41:
   al comma 3, lettera b):
    all'alinea, le parole: «dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 «Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone», Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006»;
    al numero 1), le parole: «di adeguamento, il Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento. Il Dipartimento».

  All'articolo 42:
   al comma 1, dopo le parole: «132 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

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  All'articolo 43:
   alla rubrica, le parole: «proroga sospensione» sono sostituite dalle seguenti: «proroga della sospensione»;
   al comma 1, lettera d):
    al capoverso 12-bis, le parole: «i tributi non versati» sono sostituite dalle seguenti: «il gettito dei tributi non versati»;
    al capoverso 12-ter, terzo periodo, le parole: «Commissario alla ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario per la ricostruzione».

  All'articolo 45, comma 1, la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine».

  All'articolo 46:
   al comma 2, lettera a), le parole: «di 100.000 euro del reddito» sono sostituite dalle seguenti: «di 100.000 euro riferito al reddito».

  All'articolo 47:
   al comma 2, le parole: «l'organismo» sono sostituite dalla seguente: «organismo»;
   al comma 4, le parole: «ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali» e le parole: «le necessarie risorse di copertura» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse necessarie per la copertura finanziaria»;
   al comma 5, secondo periodo, le parole: «che ne assume la relativa gestione» sono sostituite dalle seguenti: «che ne assume la gestione» e le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro».

  All'articolo 48:
   al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La regione o la provincia autonoma determina i bacini di mobilità in base alla quantificazione o alla stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale, riferita a tutte le modalità di trasporto che intende soddisfare, che è eseguita con l'impiego di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonché delle fonti informative di cui dispone l'Osservatorio istituito dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
   al comma 5, le parole: «tra la predetta data e fino all'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «tra la predetta data e l'adozione»;
   al comma 7, lettera e), le parole: «Il trattamento di fine rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto»;
   al comma 12, primo capoverso, le parole: «contrasto al fenomeno dell'evasione» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto dell'evasione».

  All'articolo 49:
   al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «e 95/2004,» sono inserite le seguenti: «pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del 27 giugno 2005,» e le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;
   al comma 11, le parole: «il versamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'obbligo di versamento»;
   al comma 12:
    al primo periodo, le parole: «, per attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime risorse, a svolgere attività»;
    al secondo periodo, le parole: «le modalità del» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previste per il».

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  All'articolo 52:
   al comma 1, le parole: «dopo le parole «Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono aggiunte le seguenti parole: «ciclovia» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: «e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono sostituite dalle seguenti: «, Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia».

  All'articolo 53:
   ai commi 1 e 2, le parole: «il momento» sono sostituite dalle seguenti: «la data»;
   al comma 3, dopo le parole: «è aggiunto» sono inserite le seguenti: «, in fine,».

  All'articolo 56:
   al comma 1, lettera a), la parola: «complementarietà» è sostituita dalla seguente: «complementarità»;
   al comma 3, le parole: «Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021,»;
   al comma 4, le parole: «Ministero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro», le parole: «decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico» e dopo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 57:
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attrazione degli investimenti»;
   alla lettera c), capoverso 95-quater, le parole: «ovvero portati» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero possono essere portate».

  All'articolo 59:
   al comma 2:
   al capoverso «Articolo 31-quater», le parole: «Articolo 31-quater:» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 31-quater.(Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale). – »;
   al medesimo capoverso, al comma 1, lettera a), le parole: «dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99».

  All'articolo 60:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «di risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «del risparmio» e la parola: «rafforzatisi considerano» è sostituita dalle seguenti: «rafforzati, si considerano»;
    alla lettera b), le parole: «che danno» sono sostituite dalla seguente: «aventi».

  All'articolo 66:
   al comma 1, le parole: «legge 29 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
   al comma 2, come modificato dall'emendamento Causin 1.16 (nuova formulazione), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
   al comma 5, le parole: «dall'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1».