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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 giugno 2017
839.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (Nuovo testo C. 4220 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4220 Governo, recante «Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale»;
   rilevato che l'articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-bis, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», al quale sono riconducibili diverse nuove fattispecie penali, attualmente previste come aggravanti di fattispecie esistenti;
   osservato, in particolare, che tra le nuove fattispecie penali il medesimo articolo 1, al capoverso Art. 518-octies, comma primo, contempla l'uscita o l'esportazione illecite di beni culturali, punita con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro, fattispecie in relazione alla quale, peraltro, si prevede, al comma quarto del medesimo capoverso, che il giudice disponga la confisca delle cose oggetto dell'illecito, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato;
   preso atto che il medesimo articolo 1, al capoverso Art. 518-septiesdecies prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo è sempre ordinata la confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo;
   rilevata l'esigenza di valutare, all'articolo 1, un coordinamento tra la disposizione specifica sulla confisca prevista al già richiamato capoverso Art. 518-octies (comma quarto) e la previsione di carattere generale contemplata, sempre in tema di confisca, al già citato capoverso articolo 518-septiesdecies;
   osservato che il richiamato articolo 1, capoverso Art. 518-octies, comma secondo, prevede un'aggravante quando il delitto ha ad oggetto beni culturali di rilevante valore (reclusione da due a cinque anni);
   osservato poi che sempre l'articolo 1, al capoverso Art. 518-quinquiesdecies, comma primo, prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità stabilendo che la pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà;
   rilevata l'esigenza di valutare un coordinamento tra le disposizioni testé richiamate;
   preso atto poi che l'articolo 5, comma 1, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente, abroga alcune disposizioni vigenti e, in particolare, nel codice penale, l'articolo 635, secondo comma, n. 1, il quale punisce a titolo di danneggiamento (reclusione da 6 mesi a 3 anni) chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, Pag. 40di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
   rilevata l'esigenza di valutare se con la richiamata abrogazione di tutto il n. 1 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale non restino privi di tutela penale talune ipotesi di danneggiamento che non abbiano ad oggetto beni culturali;
   considerato, infine, che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia «ordinamento penale», di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti osservazioni:
    a) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra la disposizione specifica prevista, sulla confisca, per la fattispecie dell'uscita o esportazione illecite di beni culturali, al capoverso Art. 518-octies (comma quarto), e la previsione di carattere generale contemplata, sempre in tema di confisca, al capoverso Art. 518-septiesdecies;
    b) al medesimo articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni riguardanti, da un lato, l'aggravante prevista per la specifica fattispecie dell'uscita o esportazione illecite di beni culturali contemplata dal richiamato capoverso Art. 518-octies, dall'altro, quella contemplata in termini generali dal capoverso Art. 518-quinquiesdecies, per il danno di rilevante gravità;
    c) all'articolo 5, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito gli effetti dell'abrogazione di tutto il n. 1 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, al fine di scongiurare l'eventualità che restino prive di tutela penale talune fattispecie di danneggiamento, quali quelle aventi ad oggetto beni non riconducibili alla categoria di bene culturale.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 (C. 3537 Venittelli).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 3537 Venittelli recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007»,
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 55 Cirielli ed abb., recante «Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici»;
   evidenziato che la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile ad una pluralità materie quali: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, ai sensi della lettera s), secondo comma, dell'articolo 117, della Costituzione; governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   osservato, in particolare, che l'articolo 2, nel rinviare la disciplina degli interventi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevede la previa acquisizione dell'intesa assunta in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
   osservato, inoltre, che l'articolo 6 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda alla ripartizione tra le regioni dove sono ubicati gli agrumeti, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi;
   rilevato, pertanto, che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (C. 4439, approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 4439, approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato, recante «Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi»;
   preso atto che il provvedimento in esame si propone di intervenire con norma primaria per fornire stabilità alla disciplina dell'elezione dei consigli degli ordini circondariali forensi, alla luce di alcune pronunce del Tar Lazio del 2015, confermate in appello dal Consiglio di Stato, che hanno dichiarato l'illegittimità di specifiche disposizioni del regolamento n. 140 del 2014, attuativo della disciplina in materia contenuta nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012);
   osservato che il 1o giugno scorso è stato assegnato per il parere alle Commissioni Giustizia e Bilancio uno schema di regolamento (A.G. 423) – trasmesso dal Governo al Parlamento ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della richiamata legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) – che interviene sulla medesima materia oggetto del provvedimento in esame;
   rilevato che l'atto del Governo in questione, il cui esame non è ancora stato avviato, pur perseguendo le stesse finalità di adeguamento alle decisioni della giustizia amministrativa, interviene – diversamente dalla proposta di legge in esame, le cui disposizioni sono solo parzialmente coincidenti – direttamente con modifiche sul regolamento di attuazione della legge professionale, ovvero il già citato decreto ministeriale n. 170 del 2014;
   rilevata, dunque, l'esigenza di valutare con attenzione le disposizioni recate dall'atto di Governo testé richiamato, in vista di un suo coordinamento con il contenuto della proposta in esame, al fine di realizzare un intervento organico e coerente sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi;
   rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente;
   considerato, al riguardo, che la Corte costituzionale ha più volte affermato, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138 del 2009; nello stesso senso, nonché, ex plurimis, sentenze n. 328 del 2009, n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006),

  esprime

Pag. 44

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione:
   siano coordinate le disposizioni del provvedimento in esame con quanto previsto nella medesima materia dal Governo nello schema di regolamento (A.G. 423), di recente trasmesso al Parlamento per l'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti.

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ALLEGATO 5

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (Testo base C. 3411 Cancelleri e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo base della proposta di legge C. 3411 Cancelleri e abb., recante «Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
   osservato che nella relazione illustrativa si prevede che le disposizioni si applicano ai «crediti maturati e certificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge»;
   rilevato che invece all'articolo 2, rubricato «Decorrenza degli effetti», si stabilisce che le disposizioni del provvedimento si applicano ai «redditi maturati e certificati» alla data di entrata in vigore della legge,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

5-11578 Dieni: Sulla sede della Polstrada di Villa San Giovanni.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi,
  L'onorevole Dieni, unitamente ad altri deputati, evidenzia l'inadeguatezza della sede del distaccamento della Polizia stradale di Villa San Giovanni e chiede se risponda al vero che l'Amministrazione dell'interno intende procedere all'accorpamento del citato distaccamento con la Sezione della Polizia stradale di Reggio Calabria.
  Come riportato nell'interrogazione, effettivamente, il distaccamento della Polizia stradale di Villa San Giovanni è attualmente ubicato presso un edificio di proprietà privata, in virtù di due distinti contratti di locazione.
  Attesa le criticità di tipo logistico e strutturale dell'immobile, già dal 2008 i competenti organi territoriali hanno avviato ricerche per reperire uno stabile da adibire a nuova sede del reparto. Tuttavia, gli immobili individuati non sono risultati idonei alla finalità.
  Tale situazione ha indotto il dirigente del Compartimento Polizia stradale per la Calabria a proporre il ripiegamento del distaccamento presso l'immobile che attualmente ospita la Sezione Polizia stradale di Reggio Calabria, situato a sette km di distanza, in corrispondenza dello svincolo dell'autostrada A3.
  In effetti, in tale struttura, attraverso minimi interventi di redistribuzione interna degli spazi, troverebbero agevole collocazione tutte e 43 le unità di personale attualmente in servizio presso il distaccamento di Villa San Giovanni, a fronte di una dotazione organica teorica limitata a 19 unità.
  Osservo, comunque, che il distaccamento in questione non rientra tra i Reparti di Polizia stradale soppressi dal Capo della Polizia con decreto dello scorso 31 marzo, in un'ottica di razionalizzazione dell'assetto organizzativo e funzionale degli uffici territoriali della Specialità.
  D'altra parte, informo che il suo accorpamento con la Sezione di Polizia stradale di Reggio Calabria non costituisce oggetto di valutazione da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza.
  Al contrario, il progetto di riordino, delle Specialità ne contempla l'elevazione a Sottosezione, con compiti di vigilanza in ambito autostradale e sulla viabilità ordinaria.

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ALLEGATO 7

5-11426 Plangger: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nel territorio ionico.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Plangger e Labriola richiamano l'attenzione sulla recrudescenza dei fenomeni di criminalità nella città di Taranto, paventando che il territorio della pugliese stia diventando oggetto di infiltrazione da parte della Sacra corona unita e in relazione al mercato della droga, anche da parte della ‘ndrangheta.
  Chiedono, pertanto, l'intensificazione in via d'urgenza delle azioni di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia e, più in generale, adozione di misure volte a garantire una maggiore sicurezza per la cittadinanza.
  Premetto che su tutti gli episodi indicati nell'interrogazione sono state immediatamente sviluppate indagini da parte delle Forze di Polizia, coordinate dalla locale Procura, che non hanno escluso alcuna pista.
  Si tratta di episodi che evidenziano una significativa presenza del fenomeno estorsivo nel territorio tarantino, tant’è che esso è oggetto di attenzione da parte delle Forze dell'Ordine e della Prefettura in sede di riunione tecnica di coordinamento interforze.
  I reati di natura estorsiva, insieme al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, risultano tra le attività alle quali ricorrono tradizionalmente la criminalità comune ed organizzata locale.
  Quest'ultima risente ancora in maniera importante della incisiva azione repressiva, attuata dalle Forze dell'ordine con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha determinato negli ultimi anni la disgregazione dei vertici.
  Resta, tuttavia, una specifica attenzione sui reati cosiddetti «spia» che rappresentano le tradizionali fonti di sostentamento per le casse dei gruppi criminali che, in assenza di un vertice comune e aggregante, sono tendenzialmente proiettati ad imporre la loro egemonia su limitate fette di territorio cittadino.
  Nell'ultimo periodo, a seguito della scarcerazione di elementi di spicco della criminalità locale, tuttora sottoposti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, si sono determinati fattori di criticità, i quali hanno trovato conferma investigativa (operazione «città nostra») nell'individuazione di un'agguerrita organizzazione criminale di tipo mafioso, molto radicata sul territorio e collegata con altri gruppi delinquenziali, capace di imporre periodiche dazioni di denaro ai commercianti dei Quartieri Borgo e Solìto.
  Nel corso delle indagini sono emersi diversi episodi di estorsione, che tuttavia non sono stati mai denunciati.
  E sono proprio la modesta collaborazione delle vittime di questo specifico reato e la carenza di denunce a caratterizzare il fenomeno del racket a Taranto.
  Allo scopo di sviluppare la specifica attività di prevenzione e di rafforzare la collaborazione con gli operatori economici del territorio, sono stati avviati negli ultimi mesi continui tavoli di confronto che hanno visto la partecipazione della Camera di Commercio, della Confindustria e delle Organizzazioni di categoria e sindacali.
  In particolare, sul tema specifico del racket, delle estorsioni e dell'usura, è stato Pag. 48istituito un gruppo di lavoro con l'obiettivo di rendere operativi gli strumenti di sostegno in favore di coloro che siano disponibili a collaborare con le Forze dell'Ordine e al tempo stesso di favorire l'accesso al credito per gli esercenti di attività che a causa delle difficoltà economiche siano costretti a rivolgersi agli usurai.
  Voglio sottolineare che tali iniziative sono espressione di una precisa strategia mirata alla costruzione di un modello di sicurezza partecipata, nella consapevolezza che l'efficientamento del sistema di prevenzione e contrasto della criminalità passa anche attraverso la condivisione di strategie e risorse con le istituzioni locali e la società civile.
  Sempre sul piano delle azioni di prevenzione è stato dato impulso alle misure previste dal decreto-legge n. 14 del 2017 in tema di sicurezza urbana, che consentono, attraverso il coinvolgimento dell'Amministrazione comunale, di migliorare la vivibilità cittadina e contrastare il fenomeno di degrado, innalzando pertanto la percezione di sicurezza dei cittadini.
  Per quanto riguarda il controllo del territorio, sono stati ulteriormente intensificati servizi coordinati con pattuglie interforze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia municipale, nelle aree più sensibili del capoluogo.
  La Guardia di finanza e la Polizia municipale, nell'ambito di potenziati controlli sulle attività economiche abusive, sono state impegnate nel contrasto al commercio illegale, in particolare per la repressione della vendita di merci contraffatte.
  Per completezza, informo che il dispositivo delle Forze di polizia presente nel capoluogo e nella provincia di Taranto è costituito complessivamente da 2.309 unità, di cui 829 appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato e 728 militari dell'Arma dei Carabinieri, ai quali si aggiungono 752 finanzieri che, pur svolgendo prevalenti compiti di polizia tributaria, concorrono anch'essi ai piani coordinati di controllo del territorio.
  Le citate dotazioni, già incrementate nel recente passato, costituiscono, al momento, il massimo sforzo organizzativo possibile, tenuto conto degli analoghi impegni di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale.
  Si soggiunge che, ai fini dell'ottimale impiego del predetto personale, i servizi di prevenzione generale vengono, di volta in volta, rimodulati nel corso di apposite riunioni tecniche interforze sulla base delle criticità riscontrate e secondo specifiche strategie che garantiscano sempre un'adeguata presenza di operatori delle Forze dell'ordine sul territorio anche con il supporto di aliquote dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.
  In conclusione, ritengo che il quadro delineato consenta di affermare che la situazione della sicurezza pubblica in provincia di Taranto è costantemente seguita dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia, con il sinergico concorso di tutte le istituzioni preposte a vario titolo alla tutela della legalità e all'ordinata e civile convivenza della comunità locale.

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ALLEGATO 8

5-11577 Fiano: Sugli atti intimidatori ai danni di una amministratrice locale.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi,
  con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fiano e altri deputati, nel richiamare l'attenzione del Ministro dell'interno su alcuni episodi intimidatori posti in essere nei confronti della sindaca di Polverara, Alice Bulgarello, chiedono quali iniziative si intendano assumere per tutelare l'incolumità della prima cittadina e individuare gli autori delle intimidazioni.
  Già ho avuto modo di esprimere personalmente la mia vicinanza alla sindaca che ho incontrato a Polverara nel marzo dello scorso anno. Consentitemi di ribadire anche in questa sede la mia solidarietà e quella del Governo ad Alice Bulgarello nei confronti suoi e di tutti gli altri amministratori locali vittime di atti di violenza e di intimidazione.
  Le intimidazioni in loro danno rappresentano atti criminali particolarmente odiosi, in quanto tendono ad annichilire la libera autodeterminazione di persone chiamate ad esercitare un ruolo pubblico e ad insinuare nelle comunità sentimenti di rassegnazione e sfiducia. La pericolosità del fenomeno è legata anche dalla gravità delle alterazioni delle regole e dei meccanismi della democrazia a livello locale che possono scaturirne.
  Venendo alla specifica vicenda segnalata dagli onorevoli interroganti, effettivamente, il primo episodio intimidatorio nei confronti della sindaca di Polverara risale al 2 febbraio 2016, allorquando nella sede municipale fu rinvenuta una lettera contenente minacce con cui veniva intimato alla prima cittadina di non procedere alla costituzione di parte civile del Comune in un processo penale di imminente celebrazione, prospettando minacce anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria. Il successivo 10 febbraio, al medesimo indirizzo, fu recapitata una nuova lettera anonima contenente ulteriori accuse e minacce.
  Gli inquirenti hanno ipotizzato che anche questa seconda missiva fosse connessa alla costituzione di parte civile, voluta dal sindaco Bulgarello, nel procedimento penale che vede il coinvolgimento, per vari reati in concorso, dell'ex sindaco di Polverara, Sabrina Rampin, e di altre undici persone.
  Più di recente, precisamente lo scorso 25 maggio, la sindaca ha sporto denuncia a carico di ignoti per ingiuria e minacce aggravate a seguito della ricezione di un'ulteriore lettera anonima.
  Assicuro che gli atti intimidatori appena descritti sono stati valutati con la massima attenzione da parte delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, che hanno disposto, fin dal primo episodio, adeguate misure di protezione individuale, provvedendo a rafforzarle dopo l'episodio dello scorso mese e a confermarle, da ultimo, all'esito della Riunione tecnica di coordinamento interforze tenutasi presso la Prefettura di Padova lo scorso 7 giugno.
  In merito alla individuazione degli autori delle intimidazioni, il Ministero della giustizia ha informato che presso la Procura della Repubblica di Padova pendono alcuni procedimenti penali a carico di ignoti e sono tuttora in corso approfondimenti investigativi da parte dei Carabinieri.
  Su un piano più generale, evidenzio che le Autorità provinciali di pubblica sicurezza Pag. 50e le Forze di polizia seguono con la massima attenzione tutti gli episodi intimidatori nei confronti di amministratori locali.
  La protezione di quest'ultimi e delle altre persone esposte a rischio a causa delle funzioni esercitate costituisce una priorità nella pianificazione dei servizi di polizia nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, che vengono rimodulati in relazione alle mutevoli esigenze del contesto in cui le stesse si trovano a operare.
  Oltre che per l'applicazione delle vigilanze generiche radio collegate nell'ambito dei citati piani di prevenzione generale, la valutazione dell'esposizione a rischio costituisce oggetto di un'approfondita e periodica rivisitazione – sia in ambito locale da parte della competente Prefettura che in sede centrale da parte dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale – per l'applicazione dei dispositivi di protezione di livello più elevato previsti dalla legge.
  Si tratta di un meccanismo che – credo – si possa dire ben rodato, rimodulato negli anni attraverso interventi correttivi vólti a incrementarne l'efficienza e a ridurne i costi di esercizio. In attuazione di esso, in questo momento risultano attivi nei confronti di amministratori locali 23 dispositivi tutori adottati su determinazione dell'Ufficio Centrale Interforze e sono, altresì, in atto 1.086 servizi di vigilanza generica radiocollegata adottati su disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.
  La particolare attenzione dedicata al fenomeno in questione è comprovata dal fatto che dal febbraio del 2016 è operativo presso il Viminale l'Osservatorio permanente sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, partecipato dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali e dai competenti Dipartimenti di questo Ministero.
  L'Osservatorio ha il compito di costruire un modello di monitoraggio costante finalizzato a disporre degli elementi per una visione complessiva della situazione sul territorio nazionale, tenuto conto che vi confluiranno, semestralmente, anche i dati dell'attività di rilevazione degli episodi intimidatori, già avviata dal Ministero dell'interno.
  L'obiettivo prioritario del monitoraggio è di approfondire le cause che determinano il fenomeno e di individuare le strategie più adatte per la prevenzione e il contrasto del medesimo, che tengano conto dell'esperienza quotidiana di coloro che vivono nei governi locali e siano in grado di rispondere in maniera differenziata alle diverse situazioni territoriali.
  In quest'ottica, è particolarmente rilevante il ruolo attivo e di dialogo affidato dagli Osservatori provinciali creati presso sei prefetture pilota (Reggio Emilia, Verona, Cagliari, Latina, Foggia).
  Il rilancio dell'attività dell'Osservatorio in questione è stato oggetto di un incontro, tenutosi il 16 marzo scorso, tra il Ministro dell'interno, una delegazione dell'ANCI e una rappresentanza degli amministratori locali pugliesi, anche in vista della possibile istituzione di nuove sezioni provinciali dell'organismo, in aggiunta alle sei predette.
  Ricordo, infine, che è attualmente al vaglio parlamentare un disegno di legge sulla specifica materia degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Il provvedimento è stato approvato dal Senato nel mese di giugno dello scorso anno, con il pieno sostegno del Governo, e attualmente è all'esame della Camera.

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ALLEGATO 9

5-11579 Costantino: Sulle condizioni di sicurezza del porto di Ravenna.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi,
  le questioni segnalate dagli onorevoli Costantino, Andrea Maestri e Marcon e sono state valutate con attenzione da questa Amministrazione nel momento in cui sono stati emanati il decreto ministeriale del 31 luglio 2015, relativo alla ripartizione delle sedi e della dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sul territorio nazionale, e il conseguente provvedimento del Capo del Corpo medesimo del successivo 3 agosto. Grazie a tali provvedimenti – ricordo – è stato ultimato il riordino del dispositivo di soccorso dei Vigili del fuoco sul territorio nazionale.
  La dislocazione territoriale del personale del Corpo nazionale è stata da ultimo rivista con decreto del Ministro dell'interno del 12 aprile 2017, che ha previsto – tra l'altro – l'incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Comando provinciale di Ravenna di 4 unità.
  Voglio evidenziare che i decreti appena citati hanno determinato l'entità del dispositivo di soccorso per ogni singola sede, sulla base di rigorose analisi statistiche e parametri, tra i quali il numero di interventi e le caratteristiche di rischio dei territori.
  Per quanto concerne la rimodulazione del personale del distaccamento portuale di Ravenna, evidenzio preliminarmente che il progetto di riordino ha rivisto l'intero organico degli specialisti nautici su tutte le sedi portuali in ambito nazionale, in relazione alla classificazione di rischio attribuita sulla base dei dati dell'Assoporti del 2012. Nell'ambito della suddetta classificazione, che prevede la suddivisione dei distaccamenti portuali in due classi, Ravenna è inclusa tra le sedi della seconda classe, alle quali è stata assegnata una dotazione organica di 24 unità di specialisti nautici.
  Al riguardo, si rappresenta che il sistema classificatorio dei porti è in fase di riesame sulla base dei dati dell'Assoporti aggiornati al 2016. Pertanto, qualora, in relazione agli accresciuti traffici, a Ravenna dovesse essere attribuita una classificazione più elevata, si potrà provvedere ad una rimodulazione della dotazione organica.
  Attualmente l'organico effettivo del distaccamento portuale di Ravenna è pari a 22 specialisti nautici. Il raggiungimento della situazione di pieno organico potrà realizzarsi a conclusione del corso di formazione per nuovi specialisti portuali che si terrà a breve.
  In ogni caso, faccio presente che gli interventi svolti dal distaccamento portuale di Ravenna sono stati 2 nel 2014, 2 nel 2015, 1 nel 2016 e, sinora, 1 nell'anno in corso.
  In relazione alla squadra terrestre presente presso il distaccamento portuale di Ravenna, confermo che dal mese di ottobre 2015 non è stato più possibile garantirne l'operatività, in connessione con la necessità di assicurare il personale operativo al distaccamento di Cervia, nel frattempo riclassificato da distaccamento misto a distaccamento permanente.
  Attualmente gli interventi nell'area prospiciente il porto sono assicurati dalla sede del Comando provinciale, il cui organico Pag. 52effettivo è costituito attualmente da 9 capi reparto, 51 capi squadra e 112 vigili, con carenze che, per le singole qualifiche, non si discostano sensibilmente dalla media nazionale.
  A parziale compensazione di tali carenze saranno assegnati al Comando 7 vigili del fuoco e 1 capo squadra, a seguito, rispettivamente, della mobilità nazionale di unità già in servizio e del completamento del corso di formazione in atto.
  Ulteriori assegnazioni potranno essere effettuate a conclusione dei concorsi a capo reparto, capo squadra e vigile del fuoco, in parte in corso di svolgimento, in parte banditi e in parte in via di indizione.
  Nell'auspicabile prospettiva che tali assegnazioni si concretizzino, sarà presa in considerazione la possibilità di ripristinare la presenza della squadra terrestre presso il distaccamento portuale di Ravenna.