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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2017
846.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180).

  All'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, la parola: «sessanta» è sostituita dalla parola: «quarantacinque».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 5.
4. 02. Elvira Savino, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180).

  All'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, la parola: «sessanta» è sostituita dalla parola: «quarantacinque».
4. 01. Elvira Savino, Occhiuto.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente Capo:

Capo VI-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

Art. 11-bis.
(Adeguamento della normativa nazionale alla «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01)». Sostegno alla promozione delle fonti rinnovabili).

  1. Allo scopo di proseguire nella politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili conformandosi a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01), all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 le parole: «5 MW» sono sostituite dalle seguenti: «1 MW»;
   b) al comma 3, lettera a), le parole: «al fine di commisurarlo ai costi specifici Pag. 122degli impianti, tenendo conto delle economie di scala» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di favorire la riduzione dei costi»;
   c) al comma 4, lettera c), le parole: «a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto» sono sostituite dalle seguenti: «a contingenti di potenza, anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di interventi».
11. 03. Francesco Sanna.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente Capo:

Capo VI-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

Art. 11-bis.
(Adeguamento della normativa nazionale alla «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01)». Imprese a forte consumo di energia elettrica. SA. 38635 (2014/NN) e decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017).

  1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, e alla decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 per le medesime imprese. Con gli stessi decreti, sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza.
  2. Con i decreti di cui al comma 1, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla Comunicazione di cui al comma 1, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 1 sono definite altresì le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) di cui ai punti 189-190 della medesima Comunicazione; in sede di prima applicazione, tale clausola si applica alle imprese con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20 per cento, fatto salvo il rispetto del valore minimo di contribuzione richiesto dalla disciplina europea.
  3. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
  4. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, il comma 3-ter è così modificato: alla lettera b), dopo la parola: «domestici» sono inserite le parole: «almeno in parte»; le parole da: «nonché ad applicare» fino alla fine della medesima lettera b) sono soppresse.
  5. Fino alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla legge di conversione del 27 febbraio 2017, n. 19, gli effetti dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 si intendono limitati alle sole disposizioni di Pag. 123cui al comma 2 del medesimo articolo attinenti alla componente compensativa. Per gli oneri generali di sistema, si continua ad applicare quanto previsto dal regime tariffario speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, della legge 14 maggio 2005 n. 80.
  6. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di trazione ferroviaria sulle reti RFI diverse dalla rete dedicata ai servizi alta velocità» e le parole da: «Con decreto» a: «adozione» sono soppresse. Al comma 2 del medesimo articolo, le parole: «Fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1» sono soppresse.
11. 04. Francesco Sanna.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente Capo:

Capo VI-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

Art. 11-bis.
(Adeguamento della normativa nazionale alla «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01)». Imprese a forte consumo di gas naturale).

  1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla Comunicazione della Commissione europea «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01)», la rideterminazione della applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa, all'esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo, sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas.
  2. Entro 120 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo del Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione di imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea e applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Il sistema rideterminato dei corrispettivi di cui al comma precedente assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di stato stabiliti dalle norme europee, l'invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi Pag. 124tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma assicurano l'invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 05. Francesco Sanna.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  Al comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge n. 134 del 2012, dopo le parole: «corrispettivo per il trasferimento» sono aggiunte: «per le sole opere asciutte. Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale».
11. 07. Crippa, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori»).

  1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da quattro funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
  2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.
  3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
  4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.
12. 04. La Relatrice.

Pag. 125

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. COM(2016)) 765 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

   La X Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765);
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
   premesso che:
    il settore edilizio produce il 9 per cento del PIL europeo e garantisce circa 18 milioni di posti di lavoro diretti, grazie a 3 milioni di imprese, di cui il 99 per cento PMI, con un fatturato annuo di oltre 1.211 miliardi di euro;
    il settore edilizio può svolgere un ruolo centrale nella transizione europea verso l'energia pulita e per il raggiungimento dell'obiettivo del 30 per cento di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030 in quanto responsabile del 40 per cento del consumo energetico finale e del 36 per cento delle emissioni di gas serra;
    per questo motivo, appare opportuno prevedere obiettivi da conseguire anche oltre il periodo assunto a riferimento, con particolare riguardo alla riduzione complessiva del consumo energetico e all'aumento del ricorso alle fonti rinnovabili nel settore edilizio entro il 2050;
    il parco immobiliare dell'UE è costituito prevalentemente da edifici realizzati molto tempo fa: nella maggior parte degli Stati membri, infatti, la metà degli edifici, sia residenziali che pubblici, è stata costruita prima del 1970, ossia antecedentemente all'entrata in vigore dei primi regolamenti in materia che hanno previsto standard, tecniche e materiali di costruzione di maggiore efficienza;
    la riqualificazione del parco immobiliare esistente sta procedendo a un ritmo relativamente lento a causa di ostacoli di carattere economico-finanziario, tecnico e burocratico-amministrativo. Secondo la Commissione europea, con il tasso di ristrutturazione attuale in Europa occorrerebbe un secolo circa per decarbonizzare il parco immobiliare;
    i progressi raggiunti finora nel miglioramento dell'efficienza del settore edilizio non possono essere ritenuti soddisfacenti: secondo la Commissione europea, tra il 2005 e il 2014 il consumo medio anno di energia per mq in Europa è diminuito del 2,3 per cento dovuto in buona parte al ricambio fisiologico delle apparecchiature e agli obblighi di efficientamento per i produttori e i rivenditori;
    un ruolo importante nell'efficientamento energetico del settore edilizio può essere svolto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) che destina una quota considerevole degli investimenti nel settore dell'energia a progetti per l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili;Pag. 126
    la Commissione europea ha annunciato, inoltre, che avvierà l'iniziativa «Finanziamento intelligente per edifici intelligenti» per dare un ulteriore impulso agli investimenti nell'efficienza energetica e negli edifici intelligenti da parte di enti del settore pubblico, società di servizi energetici, PMI e famiglie, che, in stretta cooperazione con la BEI e gli Stati membri, dovrebbe sbloccare altri 10 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e privati fino al 2020 per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;
    in prospettiva, l'innovazione tecnologica, soprattutto quella connessa alla digitalizzazione del settore, grazie all'integrazione di nuovi sistemi informatizzati in grado di ottimizzare i consumi gestendoli automaticamente e in tempo reale in base all'andamento di domanda e offerta dell'energia può offrire notevoli progressi in termini di risparmi energetici;
    la proposta modifica la normativa vigente (direttiva 2012/31/UE), che stabilisce i requisiti minimi e una comune metodologia circa l'energia utilizzata per il riscaldamento, l'acqua calda, il condizionamento, la ventilazione e l'illuminazione, al fine di contribuire al perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza energetica attraverso l'accelerazione della ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici;
    a giudizio della Commissione, le nuove misure permetterebbero di ridurre il consumo annuale di energia finale in modo significativo; creerebbero un mercato della ristrutturazione per le PMI di valore compreso tra 80 e 120 miliardi di euro, con circa 220 mila nuovi posti di lavoro entro il 2030; comporterebbero un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di circa 47 miliardi di euro entro il 2030 e permetterebbero una riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie pari ad un importo compreso tra 24 e 26 miliardi di euro; permetterebbe a numerose famiglie di abbandonare la povertà energetica;
    la proposta incoraggia la diffusione delle infrastrutture necessarie all'elettromobilità (con particolare riguardo ai grandi immobili commerciali ed esclusi gli edifici pubblici e le PMI), incentiva il sistema elettronico di monitoraggio, automazione e controllo degli edifici e introduce un indicatore d'intelligenza per valutare la capacità tecnologica dell'edificio di interagire con gli occupanti e con la rete ai fini di una gestione efficiente;
    in particolare, la proposta prevede che in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica (dal 2025 la disposizione si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto). Inoltre, negli edifici residenziali di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con oltre dieci posti auto si dovrà predisporre il pre-cablaggio per la ricarica elettrica;
    la proposta di direttiva stabilisce che gli incentivi che possono essere concessi dallo Stato per migliorare l'efficienza energetica siano parametrati al risparmio energetico ottenuto dalla ristrutturazione;
    la proposta non modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica laddove prevede che il 3 per cento della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del Governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno, rispettando i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti. Peraltro, tale previsione implica comunque un notevole impegno finanziario;
    la proposta prevede che ove gli Stati membri predispongano una banca dati dove registrare gli attestati di prestazione energetica, questa debba permettere di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria, e che i dati sul consumo effettivo siano regolarmente aggiornati nel caso di edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m2;Pag. 127
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una valutazione favorevole,

  con le seguenti osservazioni:
   a) l'obiettivo di sfruttare appieno il potenziale di risparmio energetico e di riduzione complessiva del consumo energetico nel settore edilizio è pienamente condivisibile e richiede l'attivazione di efficaci strumenti di monitoraggio dei progressi compiuti, anche ai fini di eventuali correzioni da apportare sulla base degli esiti prodotti. Tuttavia, rispetto ad un obiettivo così qualificante, la proposta di direttiva sembra offrire, di fatto, limitati strumenti; appare quindi opportuno verificare se le risorse indicate dalla Commissione europea siano sufficienti a sostenere lo sforzo finanziario che dovrà essere effettuato per raggiungere gli obiettivi prefissati o se non si debba ipotizzare il ricorso a strumenti innovativi specificamente destinati allo scopo;
   b) oltre alla disponibilità di adeguate risorse, è indispensabile creare le condizioni ottimali per favorire la realizzazione di investimenti anche da parte di privati, promuovendo in particolare la condivisione, anche tra diversi immobili, dei benefici derivanti dagli interventi realizzati, sia in termini di scambio di energia autoprodotta che in termini di smartness;
   c) premesso che l'obbligo previsto del 3 per cento annuo di ristrutturazione degli edifici dovrebbe riguardare non solo gli immobili del Governo centrale ma anche quelli di tutte le altre amministrazioni pubbliche, occorre tuttavia individuare strumenti e soluzioni attivabili per facilitare la sostenibilità finanziaria ed economica di tali interventi, che ovviamente implicano lo stanziamento di risorse ingenti;
   d) per gli stessi motivi, è indispensabile dedicare la massima attenzione all'aggiornamento della formazione dei professionisti e degli operatori del settore così come degli amministratori pubblici e dei responsabili delle autorità competenti a definire, a livello locale e nazionale, strategie e piani in materia urbanistica;
   e) è necessario garantire la massima informazione sugli strumenti e gli incentivi già disponibili per l'efficienza energetica e verificare se essi si siano rilevati pienamente utili allo scopo o se non occorra modificarli per orientarli meglio al conseguimento degli obiettivi;
   f) la propensione alla spesa sugli immobili esistenti non appare sufficiente ai fini dell'efficienza energetica. Appare quindi utile valutare l'opportunità di individuare soluzioni innovative che incoraggino l'aggregazione della domanda e dell'offerta, facendo in modo che i micro e medi interventi privati e pubblici diventino parte di un piano di riqualificazione più ampio e consentano di incrementare il valore della quota di investimento proveniente dai fondi europei, riducendo la quota di cofinanziamento regionali e nazionali;
   g) occorre rafforzare la previsione comune per cui gli incentivi per l'efficienza energetica debbono essere parametrati al risparmio energetico realmente ottenuto dalla ristrutturazione, confrontando le prestazioni energetiche prima e dopo la ristrutturazione stessa e ponendo di conseguenza l'esigenza di migliorare l'attendibilità e l'accuratezza gli attestati di prestazione energetica. Più in generale, appare però opportuno conferire carattere facoltativo e non vincolante alle modalità applicative di tale disposizione, rimettendole alla valutazione di ciascuno Stato membro;
   h) la mancanza di una definizione armonizzata a livello europeo di «risparmio energetico ottenuto», inoltre, potrebbe portare a una molteplice varietà di metodi di calcolo nei diversi Stati membri, se pur basati sul confronto degli attestati Pag. 128di prestazione energetica, con la conseguenza di una diversificazione delle strategie degli Stati membri finalizzate alla ristrutturazione del parco edilizio. Sarebbe pertanto opportuno prevedere attestati di prestazione energetica armonizzati a livello europeo;
   i) potrebbe risultare opportuno promuovere il ricorso a contratti di rendimento energetico, EPC, strumento importante a disposizione delle parti per cui nei contratti di locazione il beneficio verrebbe fruito sia dal locatore che dal locatario in modo tale da incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione;
   j) con riferimento agli interventi per favorire lo sviluppo dell'elettromobilità, appare opportuno lasciare agli Stati membri la discrezionalità di calibrare l'applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale. Infatti, in mancanza di un adeguato sviluppo della rete infrastrutturale nazionale, i requisiti sui punti di ricarica potrebbero comportare semplicemente degli extra costi per i costruttori e per gli acquirenti senza portare i benefìci auspicati;
   k) la disposizione relativa alle banche dati in cui vengono registrati gli attestati di prestazione energetica per gli edifici contemplati risulta di difficile applicazione, dato che attualmente gli attestati di prestazione energetica si basano sul consumo stimato e non su quello effettivo, a meno che non si provveda a una modifica della struttura degli attestati di prestazione energetica e al regolare rilievo dei consumi reali negli edifici frequentemente visitati dal pubblico, il che, tuttavia, comporterebbe notevoli costi aggiuntivi;
   l) potrebbe risultare opportuno definire una disciplina standardizzata e comune in materia di smartness nel settore edilizio, stanti i vantaggi che possono derivare da avanzati sistemi di automazione del comparto;
   m) l'aggiornamento e la progressiva attuazione da parte dell'UE degli obiettivi di efficienza energetica costituisce un'ulteriore sollecitazione per il Governo italiano ad aggiornare la Strategia energetica nazionale; conseguentemente, merita apprezzamento l'impegno manifestato dall'Esecutivo a provvedere alla sua adozione entro il mese di settembre al termine di un'ampia procedura di consultazione;
   n) allo scopo di garantire la coerenza e la chiarezza della normativa applicabile per gli interventi di ristrutturazione per la prestazione energetica, potrebbe risultare opportuno istituire, a livello nazionale, una cabina di regia in materia di energia, ambiente e trasporti in modo da ricondurre ad omogeneità e coerenza le politiche settoriali.