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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2017
848.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminati gli articoli aggiuntivi Elvira Savino 4.02 e 4.01, Crippa 11.07 e 12.04 della Relatrice trasmessi dalla XIV Commissione riferiti al disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   sull'articolo aggiuntivo della Relatrice 12.04, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori»).

  1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
  2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate Pag. 214nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.
  3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
  4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.
12. 04. La Relatrice;
   ed esprime

PARERE CONTRARIO

  sugli articoli aggiuntivi Elvira Savino 4.02 e 4.01 e Crippa 11.07.

Pag. 215

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421.

RILIEVI DELIBERATI DALLA X COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato – per quanto di competenza ed ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento – lo «Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)» (Atto n. 421);
   rammentato che con l'articolo unico di detto schema di DPCM si dispone, al comma 1, la ripartizione delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito, nell'ambito della legge di bilancio per il 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555);
   rammentato ancora che dette risorse ammontano – al netto di quanto già ripartito o attribuito con precedenti provvedimenti – a circa 46.044 milioni di euro, di cui 1.166 per il 2017, 2.762 per il 2018, 3.160 per il 2019, 2.956 per il 2020 e 3.000 per ciascuna annualità dal 2021 al 2032;
   sottolineato che la norma istitutiva del Fondo prevede che il suo utilizzo avvenga a mezzo di uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni dello Stato, individuando altresì, in sede di DPCM, gli interventi da finanziare ed i relativi importi ed indicando, ove necessario, modalità di utilizzo di contributi secondo criteri di economicità e di contenimento della spesa;
   sottolineato ancora che, in sede di Relazione illustrativa, si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con le amministrazioni, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti;
   evidenziato altresì che soltanto in sede di Relazione illustrativa vengono riportate le indicazioni in merito agli interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse assegnate come dall'allegato che fa parte integrante del DPCM in esame,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di DPCM e formula i seguenti rilievi:
    a) valuti la Commissione V – giuste le finalità d'impulso ai pubblici investimenti poste a base dell'istituzione del Fondo e considerati i dati rammentati dalla Corte dei Conti in sede di Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per il 2016 (tra l'altro, spesa diretta dello Stato per investimenti pari al 12,5 per cento degli stanziamenti definitivi in conto capitale; pagamenti per 8,9 miliardi di euro, cioè – 1,6 per cento rispetto al 2015, ricomprendendo tra gli investimenti anche i contributi e i trasferimenti in conto Pag. 216capitale) – le più utili modalità di approfondimento, in sede di confronto con il Governo, del processo di formazione delle scelte d'intervento di detto DPCM e del loro sviluppo operativo, anche in termini di cronoprogramma;
    b) in particolare, in riferimento alla finalità di cui alla lettera c) – ricerca – dell'allegato 1 al DPCM, recante attribuzione di risorse al MISE per 10 milioni di euro nel 2019 e per 30 milioni di euro per il periodo 2020-2032, nonché attribuzione di risorse al MIUR per complessivi 1.270 milioni di euro, al Ministero della Difesa per complessivi 68.2 milioni di euro, al Ministero della Salute per complessivi 23.1 milioni di euro, ed in riferimento inoltre alle connesse linee d'intervento segnalate in sede di Relazione illustrativa – ricerca spaziale (Ministero Difesa e MIUR), di cui una quota affidata ad ASI, ricerca scientifica e tecnologica (MIUR), ricerca sanitaria (Ministero Difesa e Ministero Salute) – approfondisca la Commissione V obiettivi e congruità di assegnazioni – con specifica attenzione, tra l'altro, ad attese e potenzialità del cluster aerospaziale italiano ed alle prospettive della ricerca energetica – anche alla luce di quanto ancora segnalato dalla Corte dei Conti, in sede di Rendiconto Generale dello Stato per il 2016, circa il posizionamento delle risorse per la ricerca in prossimità dei 3 miliardi di euro, ovvero «in linea con l'importo relativo al 2015, ma attestandosi su un valore nettamente inferiore a quello di soli pochi anni prima (poco meno di 4 miliardi nel 2010)», anche se va considerato che «una rilevante quota degli stanziamenti destinati ad attività di ricerca, in particolare di ricerca industriale e precompetitiva, viene attualmente contabilizzata in programmi appartenenti ad altre missioni facenti capo, in particolare, al Ministero per lo sviluppo economico, al Ministero della difesa e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
   c) ancora in particolare, in riferimento alla finalità di cui alla lettera f) – attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – dell'allegato 1 al DPCM, recante attribuzione di risorse al MiSE per 153.7 milioni di euro nel 2017, 146.2 milioni di euro nel 2018, 95 milioni di euro nel 2019, 3.100 milioni di euro per il periodo dal 2020 al 2032, nonché attribuzione di risorse al MEF per complessivi 400 milioni di euro ed al Ministero della Difesa per complessivi 5.366 milioni di euro, ed in riferimento inoltre alle connesse linee d'intervento segnalate in sede di Relazione illustrativa – consulenza e assistenza alle società italiane miste all'estero – Simest (Ministero economia e finanze), forniture militari ad alta tecnologia (Ministero Difesa e Ministero sviluppo economico) – approfondisca la Commissione V obiettivi e congruità di assegnazioni per le misure a sostegno delle esportazioni e per quelle concernenti forniture militari ad alta tecnologia, anche segnalando al Governo quanto già tra l'altro evidenziato dalla Corte dei Conti, in sede di giudizio di regolarità del Rendiconto Generale dello Stato per il 2015, circa la permanenza di rilevanti risorse per il comparto della difesa nel bilancio MiSE, «ma rispetto alle quali il ruolo di quest'ultimo attiene al mero controllo finanziario e non alla programmazione e gestione dei progetti», nonché verificando le opportunità di valorizzazione degli stanziamenti dedicati alle attività industriali ed alle forniture militari ad alta tecnologia anche ai fini dello sviluppo del programma «Industria 4.0».