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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 luglio 2017
855.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (Atto n. 427).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (atto n. 427);
   visti i rilievi espressi in data 11 luglio 2017 dalla Commissione V (Bilancio);
   osservato che il Piano di ricerca straordinario, di durata triennale, si articola in due grandi progetti (o aree tematiche) denominati, rispettivamente, «Biotecnologie sostenibili per l'agricoltura italiana» e «AgriDigit-Agricoltura digitale» e che esso prevede anche una terza parte (Investimenti) relativa alla realizzazione di strutture ed all'acquisto di attrezzature;
   ricordato che lo schema di decreto all'esame è stato predisposto sulla base delle disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ed in particolare nell'articolo 1, comma 665, che demanda al CREA la promozione di un piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, favorire lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto delle produzioni agricole, ed accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del settore agricolo nazionale e della tutela del made in Italy, a tal fine autorizzando, al comma 667 la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
   richiamato il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 maggio 2017 e ricordato che in tale ultima sede è stato concordato che, successivamente all'approvazione del Piano, in fase di predisposizione delle singole schede di progetto, dovranno essere meglio demarcate, al fine di evitare sovrapposizioni di attività e finanziamenti, le attività e i progetti che fanno capo a questo Piano straordinario rispetto alle restanti attività svolte dal CREA, da valutare insieme alla Rete dei referenti regionali per la ricerca e che relativamente alla voce Investimenti (attrezzature e strutture), e si è altresì convenuto che, in fase Pag. 154di predisposizione delle schede di progetto, sia fornita una più precisa descrizione degli investimenti previsti con un chiaro collegamento degli stessi sia con i singoli sottoprogetti sia con le attività individuate nei Work-package;
   considerato che, al riguardo, la relazione illustrativa del Governo fa puntualmente presente che, nelle successive fasi operative, le singole linee di attività individuate dovranno essere opportunamente integrate da specifiche schede di ricerca al fine di consentire una efficace valutazione sia dei costi dei singoli sotto-progetti sia una definizione concreta dei tempi di attuazione;
   osservato che le linee di ricerca delineate dal Piano non sembrano pienamente correlate ad un'analisi di politica di economia agraria sulle prospettive di sviluppo dell'agricoltura italiana, mancando di un'indicazione specifica circa il rapporto tra gli strumenti di ricerca che saranno attivati e le ricadute preventivate ed attese in termini economici e ambientali nei settori interessati dagli interventi;
   considerato che il Piano intende investire sulle nuove tecnologie di miglioramento genetico, quali il genome editing e la cisgenesi, e che il confine tra il genome editing e le tecniche di ricerca che comportano la modificazione genetica degli organismi non è ancora chiaro e che si è in attesa sul punto di un pronunciamento chiarificatorio della Corte di giustizia dell'Unione europea, investita dal Consiglio di Stato francese della questione relativa alla natura degli organismi ottenuti per mutagenesi e del loro inquadramento nell'ambito della direttiva 2001/18/CE;
    tenuto altresì conto dell'invito rivolto dalla Commissione europea a tutti gli Stati membri con lettera del 15 giugno 2015 di adottare un approccio cautelativo e di attendere la propria analisi giuridica sulle New breeding techniques (Nbt) prima di autorizzare emissioni deliberate in campo aperto di materiale ottenuto con le nuove tecniche di selezione delle piante;
   considerato al riguardo che il Parlamento ha da sempre espresso una posizione nettamente contraria all'uso delle tecniche di modificazione genetica in campo agroalimentare, non tanto per ragioni ideologiche, quanto perché la distintività dei prodotti italiani viene preservata proprio evitando contaminazioni con prodotti modificati geneticamente, a difesa, quindi, del valore commerciale del Made in Italy e del suo marchio distintivo nel mondo;
   richiamati al riguardo i numerosi atti di sindacato ispettivo approvati dall'Assemblea (quale, ad esempio la mozione Cenni ed altri n. 1/00015 approvata l'11 luglio 2013, che impegnava, tra l'altro, il Governo ad avvalersi della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 224 del 2003, di recepimento della direttiva n. 2001/18/CE, al fine di evitare ogni forma di coltivazione in Italia di ogm autorizzati a livello europeo e di tutelare la sicurezza del modello economico e sociale di sviluppo dell'agroalimentare italiano) e dalla XIII Commissione della Camera dei deputati (quali le risoluzioni 8-00034 Zanin ed altri, approvata il 23 gennaio 2014, sulle questioni relative alle coltivazioni provenienti da sementi geneticamente modificate e alle conseguenze su altre coltivazioni, e 8-00036 Cenni ed altri, recante Iniziative in ambito europeo in materia di normativa sulle sementi);
   rilevato, infine, che il finanziamento disposto a favore della ricerca nel settore olivicolo risulta incongruo rispetto all'importanza del settore per il settore agroalimentare italiano e all'impegno profuso dal Governo e dal Parlamento per rilanciare la filiera olivicola; considerato che tale scelta è dovuta – come chiarito nel corso dell'audizione dei rappresentanti del CREA – al fatto che, al momento della predisposizione del Piano non era stato ancora raggiunto l'obiettivo della mappatura Pag. 155del genoma dell'ulivo, risultato attualmente acquisito;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) si provveda, in sede di attuazione del presente Piano, ad astenersi dall'attivare qualsiasi progetto di ricerca che comporti l'utilizzo di tecniche che potrebbero portare all'ottenimento di materiale genetico con DNA esogeno, attenendosi, al riguardo, all'eventuale pronunciamento della Corte di giustizia sui confini delle nuove tecnologie di miglioramento genetico;
   b) si provveda, altresì, in sede di attuazione del presente Piano, ad inviare tempestivamente al Parlamento le schede di ricerca che saranno predisposte in relazione ai singoli sottoprogetti, ponendo in evidenza nelle stesse le ricadute preventivate ed attese in termini economici e ambientali nei settori interessati dagli interventi, attraverso opportuni indicatori;
   c) si provveda ad incrementare significativamente il finanziamento dedicato alla filiera olivicola – tenuto conto dell'importanza del settore per il comparto agroalimentare italiano – sia nell'ambito del sottoprogetto Biotech, dove risulta attualmente pari ad appena 300.000 euro, sia nel sottoprogetto Agricoltura Digitale, dove è del tutto assente;
   d) si promuova ogni utile azione al fine di preservare la biodiversità agroalimentare, secondo quanto previsto dalla legge n. 194 del 1 dicembre 2015 «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare», a partire da una ricognizione del materia genetico presente nell'ente e in sinergia con le università, gli altri enti di ricerca e le regioni, e di valorizzare la ricerca finalizzata al miglioramento della produzione agricola con metodo biologico ai sensi della normativa europea e nazionale;
   e) ci si adoperi ad integrare il presente Piano definendo le questioni brevettuali non direttamente affrontate, adottando le misure necessarie ad impedire l'appropriabilità dei risultati della ricerca, vietando la concessione dei brevetti ed assicurando il diritto di accesso degli agricoltori alle sementi e alle varietà tradizionali e locali, in applicazione degli artt. 6 e 9 del Trattato internazionale della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato con legge 6 aprile 2004 n. 101;
   f) si provveda a utilizzare le professionalità operanti all'interno del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) che abbiano una competenza specifica necessaria per la realizzazione del Piano di ricerca, con l'impegno a reperire con il primo strumento utile i mezzi finanziari per trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro in essere.

Pag. 156

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (Nuovo testo C. 3265 Romanini).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. La presente legge reca disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane al fine di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco.
  2. Il pane fresco ed in particolare il pane fresco prodotto in Italia, quale frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.
1. 1. Mongiello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È denominato pane il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di:
   a) una pasta convenientemente lievitata, di cui all'articolo 4, comma 1, preparata con farine alimentari di grano o di altri cereali, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune;
   b) un composto di farina e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune che non subisce alcun processo di fermentazione, al quale non viene aggiunto lievito;
   c) preparati con materie prime degluteinate e/o con farine, compresi i loro derivati, diversi dalla farina di grano, secondo le condizioni previste dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011 e dal decreto del Ministero della salute del 17 maggio 2016.
1. 6. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, premettere le seguenti parole: Nell'ambito della legislazione concorrente in materia di alimentazione, tutela della salute e delle professioni,.
*1. 7. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, premettere le seguenti parole: Nell'ambito della legislazione concorrente in materia di alimentazione, tutela della salute e delle professioni,.
*1. 2. Falcone.
(ritirato)

  Al comma 2, premettere le seguenti parole: Nell'ambito della legislazione concorrente in materia di alimentazione, tutela della salute e delle professioni,.
*1. 3. Causin.

  Al comma 2, premettere le seguenti parole: Nell'ambito della legislazione concorrente in materia di alimentazione, tutela della salute e delle professioni,.
*1. 4. Taricco.
(ritirato)

Pag. 157

  Al comma 2, premettere le seguenti parole: Nell'ambito della legislazione concorrente in materia di alimentazione, tutela della salute e delle professioni,.
*1. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
(ritirato)

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole:, di cui all'articolo 4, comma 1 con le seguenti: utilizzando il lievito di cui all'articolo 4, comma 1,.
2. 7. Mongiello.

  Al comma 1 sostituire le parole: sfarinati con le seguenti: farina alimentare.
2. 26. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: o di altri cereali.
2. 22. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella.
(ritirato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, spezie o erbe aromatiche.
2. 20. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e relative condizioni.
2. 6. Mongiello.
(ritirato)

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: congelamento aggiungere la seguente: prolungato.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:
   dopo le parole:
alla surgelazione aggiungere le seguenti: o alla conservazione prolungata di materie prime e;
   aggiungere in fine le seguenti parole: ad eccezione dell'acido ascorbico.
2. 19. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
(ritirato)

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: congelamento aggiungere la seguente: prolungato.
*2. 13. Taricco.
(ritirato)

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: congelamento aggiungere la seguente: prolungato.
*2. 21. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
(ritirato)

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: congelamento aggiungere la seguente: prolungato.
*2. 10. Falcone.
(ritirato)

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: congelamento aggiungere la seguente: prolungato.
*2. 2. Causin.

  All'articolo 2, comma 2, lettera a), sostituire le parole da:, ad eccezione delle Pag. 158tecniche mirate fino alla fine del periodo con le seguenti: e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione senza additivi conservanti.
2. 3. Romanini.

  All'articolo 2, comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: senza additivi fino alla fine del periodo con le seguenti: senza utilizzo di additivi e di altri trattamenti con effetto conservante.
2. 25. Gagnarli, Gallinella.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ad eccezione dell'acido ascorbico.
2. 18. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: È fatto divieto di utilizzare, con le seguenti: È vietato utilizzare in commercio.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: per il pane, con le seguenti: per designare il pane.
2. 5. Mongiello.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*2. 12. Taricco.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*2. 9. Falcone.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*2. 16. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*2. 17. Romanini.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*2. 1. Causin.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. È ad ogni modo vietato l'utilizzo in commercio di denominazioni, quali «pane di giornata» e «pane appena sfornato» nonché di qualsiasi altra denominazione usata in alternativa alla denominazione di cui al comma 2, lettera a), e che sia contraria ai divieti di cui al comma 3 o che comunque possa indurre in inganno il consumatore rispetto alla freschezza del pane messo in commercio.
2. 4. Mongiello.

  Al comma 4, sostituire le parole: quali pane di giornata e pane appena sfornato con le seguenti: quali pane di giornata, pane appena sfornato e pane caldo.
2. 15. Romanini.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Vigilanza e sanzioni).

  1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.
  2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
   a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Pag. 159euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;
   b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;
   c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;
   d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

  3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.
  4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.
  5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
*2. 11. Causin.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Vigilanza e sanzioni).

  1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.
  2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
   a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;
   b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;
   c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;
   d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

  3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.
  4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.
  5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
*2. 8. Falcone.
(ritirato)

Pag. 160

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Vigilanza e sanzioni).

  1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.
  2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
   a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;
   b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;
   c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;
   d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

  3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.
  4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.
  5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
*2. 29. Taricco.
(ritirato)

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Vigilanza e sanzioni).

  1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.
  2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
   a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;
   b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;
   c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva; Pag. 161
   d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

  3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.
  4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.
  5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
*2. 30. Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Vigilanza e sanzioni).

  1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.
  2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
   a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;
   b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;
   c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;
   d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

  3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.
  4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.
  5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
*2. 31. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
(ritirato)

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo è comminata una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 e, nei casi più gravi, l'immediata sospensione dell'attività. In caso di reiterazione, al provvedimento che sospende l'attività, può seguire il ritiro delle autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti competenti.
2. 14. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfarinati di grano, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata Pag. 162dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.
2. 24. Gagnarli, Gallinella.

  Al comma 8 sostituire le parole: anche se con le seguenti: compresi quelli.
2. 23. Gagnarli, Gallinella.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Nella produzione dei diversi tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti anche altri ingredienti così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. Ai fini della corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti della panetteria sulla base degli ingredienti impiegati, si rinvia all'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

  Conseguentemente, all'articolo 12:
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;
   alla rubrica, dopo la parola: abrogazioni aggiungere le seguenti: e modifiche.
2. 27. Gianluca Pini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nella produzione dei diversi tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti anche altri ingredienti così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. Ai fini della corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti della panetteria sulla base degli ingredienti impiegati, si rinvia all'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

  Conseguentemente, all'articolo 12:
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;
   alla rubrica, dopo la parola: abrogazioni aggiungere le seguenti: e modifiche.
2. 32. Gianluca Pini.

Pag. 163

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Norme per il trattamento del pane con alcool etilico).

  1. Al fine di armonizzare le migliori pratiche industriali nella produzione del pane intero o a fette preconfezionato e per una maggiore tutela del consumatore, essendo l'alcool etilico non un additivo bensì un ingrediente, questo può essere impiegato in combinazione sia dell'acido propionico e suoi sali di sodio, calcio e potassio che in combinazione dell'acido sorbico e suoi sali di potassio e calcio.
  2. Il Ministro della Salute è autorizzato, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le dovute modificazioni al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 luglio 1998, n. 312.
3-bis. 01. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Norme per il trattamento del pane con alcool etilico).

  1. Al fine di armonizzare le migliori pratiche industriali nella produzione del pane intero o a fette preconfezionato e per una maggiore tutela del consumatore, essendo l'alcool etilico non un additivo bensì un ingrediente, al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 luglio 1998, n. 312 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «in sostituzione» sono sostituite dalle seguenti: «in combinazione»;
   b) alla lettera b) le parole: «in sostituzione» sono sostituite dalle seguenti: «in combinazione».
3-bis. 02. Gianluca Pini.

ART. 4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per lievito si intende la specie Saccharomyces cerevisiae, avente la capacità di fermentare gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini a Saccharomyces cerevisiae e con simile capacità di fermentazione. La produzione di lievito deve essere ottenuta a partire da microrganismi presenti in natura, appartenenti, non limitatamente, alla specie Saccharomyces cerevisiae, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.

  Conseguentemente:
   ai commi 2, 3 e 4 sostituire le parole: in massima parte viventi, con le seguenti: vive e vitali;
   al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e materiali fino alla fine del periodo.
4. 3. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella.

  Al comma 1, sostituire le parole: Per lievito si intende, con le seguenti: Ai fini della presente legge per lievito si intende.
4. 1. Mongiello.

  Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: Nella produzione del pane di cui al presente comma è ammesso l'utilizzo delle paste acide di cui all'articolo 5.
4. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 164

ART. 5.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ai fini della presente legge,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5. 2. Mongiello.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: essiccate aggiungere le seguenti: corrispondenti a pasta madre sottoposta a un successivo processo, per lo più di disidratazione, che ne compromette la capacità di lievitazione,.
5. 3. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le paste acide essiccate possono essere utilizzate anche nella produzione di pane fresco.
5. 1. Romanini.

ART. 6.

  Al comma 3, sopprimere le parole: in aree pubbliche e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: arredi dell'azienda inserire le seguenti: con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e.
*6. 4. Mucci.

  Al comma 3, sopprimere le parole: in aree pubbliche e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: arredi dell'azienda inserire le seguenti: con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e.
*6. 3. Venittelli.

  Al comma 3 sopprimere le parole: in aree pubbliche e.
6. 2. Romanini.

  Al comma 5, dopo le parole: il consumatore inserire le seguenti: su luogo e data del primo impasto e.
6. 1. Taricco.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 4. Taricco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Forno tradizionale di qualità).

  1. La denominazione di «forno tradizionale di qualità» è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10:
   sopprimere, ovunque ricorra, la parola:
alta;
   al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) i pani i cui disciplinari di produzione sono riconosciuti dalle Regioni ed in ottemperanza ai quali viene concesso agli operatori in possesso di determinati requisiti l'utilizzo di un marchio collettivo di qualità;
   al comma 2, sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a) e a-bis).
*7. 1. Falcone.

Pag. 165

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Forno tradizionale di qualità).

  1. La denominazione di «forno tradizionale di qualità» è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10:
   sopprimere ovunque ricorra la parola:
alta;
   al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) i pani i cui disciplinari di produzione sono riconosciuti dalle Regioni ed in ottemperanza ai quali viene concesso agli operatori in possesso di determinati requisiti l'utilizzo di un marchio collettivo di qualità;
   al comma 2, sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a) e a-bis).
*7. 2. Causin.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Forno tradizionale di qualità).

  1. La denominazione di «forno tradizionale di qualità» è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10:
   sopprimere ovunque ricorra la parola:
alta;
   al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) i pani i cui disciplinari di produzione sono riconosciuti dalle Regioni ed in ottemperanza ai quali viene concesso agli operatori in possesso di determinati requisiti l'utilizzo di un marchio collettivo di qualità;
   al comma 2, sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a) e a-bis).
*7. 3. Taricco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Forno tradizionale di qualità).

  1. La denominazione di «forno tradizionale di qualità» è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10:
   sopprimere ovunque ricorra la parola:
alta;
   al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) i pani i cui disciplinari di produzione sono riconosciuti dalle Regioni ed in ottemperanza ai quali viene concesso agli operatori in possesso di determinati requisiti l'utilizzo di un marchio collettivo di qualità;
   al comma 2, sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a) e a-bis).
*7. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Forno tradizionale di qualità).

  1. La denominazione di «forno tradizionale di qualità» è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane Pag. 166tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10:
   sopprimere, ovunque ricorra, la parola:
alta;
   al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e di specialità tradizionale garantita.
7. 5. Cristian Iannuzzi.

ART. 8.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6 è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.
*8. 2. Falcone.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6 è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.
*8. 5. Taricco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6 è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.
*8. 12. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6 è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.
*8. 11. Causin.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6 è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.
*8. 1. Romanini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6, che può essere un collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione oppure anche il legale rappresentante dell'impresa, è designato da quest'ultimo, all'atto della presentazione della SCIA.
8. 10. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 4, dopo le parole: sono deliberati aggiungere le seguenti:, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale,.
8. 4. Taricco.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.
8. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 167

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.
8. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 5, lettera d), sostituire le parole da: unitamente a un periodo fino alla fine della lettera con le seguenti: della durata di almeno tre anni, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno 18 mesi presso imprese del settore.
8. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato.
8. 3. Taricco.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) essere imprenditori agricoli, singoli o associati, che effettuano vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: i prodotti da forno aggiungere le seguenti: disciplinati dalla presente legge.
9. 1. Mongiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché ne venga indicata la data e la provenienza del primo impasto.
9. 2. Taricco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che rispettino le modalità di etichettatura e confezionamento di cui alla presente legge.
9. 3. Cristian Iannuzzi.

ART. 10.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: alta.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: alta;
   al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e di specialità tradizionale garantita;
   al comma 3, sopprimere la parola: alta;
   alla rubrica, sopprimere la parola: alta.
10. 1. Cristian Iannuzzi.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Adeguamento della normativa regionale).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi in essa contenuti.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
11. 01. Romanini.

Pag. 168

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
11. 03. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502).

  1. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.
11. 02. Romanini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Promozione della panificazione di qualità).

  1. Nei bandi di gara regionali o locali per appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituirà titolo preferenziale ai fini dell'aggiudicazione l'uso prevalente delle farine di grano, duro e tenero, e di altri cereali non abburattate o integre e dei prodotti da esse derivati.
  2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i servizi pubblici di ristorazione scolastica ed ospedaliera integrano i rispettivi menù, introducendo pane derivante da farine di grano, duro e tenero, e di altri cereali non raffinate o integre.
  3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definiranno gli standard di informazione e comunicazione che il Ministero stesso e gli esercenti dovranno osservare per informare il pubblico circa i princìpi nutritivi e gli effetti derivanti dal loro consumo.
11. 04. Cristian Iannuzzi.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a) dopo la cifra: 14 aggiungere le seguenti parole:, 15.
12. 1. Romanini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 13.
(Entrata in vigore).

  Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della Direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
12. 01. Romanini.

Pag. 169

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Adeguamento delle leggi regionali e clausola di salvaguardia).

  1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge.
  2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  3. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
12. 06. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Adeguamento delle leggi regionali e clausola di salvaguardia).

  1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  3. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuteranno le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*12. 02. Taricco.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Adeguamento delle leggi regionali).

  1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  3. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuteranno le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*12. 03. Falcone.

Pag. 170

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Adeguamento delle leggi regionali).

  1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  3. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuteranno le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*12. 05. Causin.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Adeguamento delle leggi regionali).

  1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  3. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuteranno le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*12. 04. Cristian Iannuzzi.

Pag. 171

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (Nuovo testo C. 3265 Romanini).

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE E RELATIVO SUBEMENDAMENTO

Subemendamento all'emendamento 9.5 del relatore

  All'emendamento 9.5, sopprimere le parole: o in Turchia.
0. 9. 5. 1. Gianluca Pini.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
9. 5. Il Relatore.
(da porre in votazione prima di 9.1 Mongiello)

Pag. 172

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (Nuovo testo C. 3265 Romanini).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. La presente legge reca disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane al fine di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco.
  2. Il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.
1. 1. (Nuova formulazione) Mongiello.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole:, di cui all'articolo 4, comma 1 con le seguenti: utilizzando il lievito di cui all'articolo 4, comma 1,.
2. 7. Mongiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, spezie o erbe aromatiche.
2. 20. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  All'articolo 2, comma 2, lettera a), sostituire le parole da:, ad eccezione delle tecniche mirate fino alla fine del periodo con le seguenti: e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione senza additivi conservanti.
2. 3. Romanini.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: per il pane, con le seguenti: per designare il pane.
2. 5. Mongiello.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*2. 12. Taricco, *2. 9. Falcone, *2. 16. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, *2. 17. Romanini, *2. 1. Causin.

  Al comma 4, sostituire le parole: quali pane di giornata e pane appena sfornato con le seguenti: quali pane di giornata, pane appena sfornato e pane caldo.
2. 15. Romanini.

  Sostituire il comma 7 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di particolare gravità o di recidiva ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre Pag. 1731981 n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
2. 14. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 8 sostituire le parole: anche se con le seguenti: compresi quelli.
2. 23. Gagnarli, Gallinella.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8. Qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfarinati di grano o di altri cereali, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.
2. 24. (Nuova formulazione) Gagnarli, Gallinella.