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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 luglio 2017
856.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni (Nuovo testo C. 4130 Ermini e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4130 e abb., recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni»;
   considerato che l'articolo 1, comma 1, del testo elaborato, introduce nel codice penale – all'articolo 643-bis, nel titolo XIII, relativo ai delitti contro il patrimonio, nell'ambito del capo II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode – il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili;
   rilevato che tale illecito consiste nella condotta di chiunque, con mezzi fraudolenti, induce una persona, che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa, o in altro luogo di privata dimora, o all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo, ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi (reclusione da due a sei anni e multa da euro 400 a euro 3000);
   preso atto, dunque, che la proposta di legge aggiunge una nuova fattispecie penale tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, per colpire condotte di frode in danno di soggetti in età avanzata, attualmente punite a titolo di truffa aggravata (articolo 640 del codice penale, con l'aggravante della minorata difesa, anche in riferimento all'età) o di circonvenzione di persone incapaci (articolo 643 del codice penale);
   considerata l'esigenza di valutare l'espressione «in ragione dell'età avanzata», alla luce del principio di tassatività, di cui all'articolo 25 della Costituzione;
   ricordato che l'articolo 640 del codice penale (Truffa) punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (primo comma);
   ricordato altresì che attualmente l'articolo 643 del codice penale (Circonvenzione di persone incapaci) punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso;
   ricordato che, secondo la Cassazione, II sez., sentenza n. 24192 del 2010, rientra nella nozione di «deficienza psichica» Pag. 78ex articolo 643 del codice penale la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è «deficienza psichica» qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie;
   rilevato che sul rapporto tra truffa e circonvenzione di incapaci recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, II sez., sentenza 13 gennaio 2016, n. 945), scongiurando la violazione del principio del ne bis in idem, ha chiarito che ove la condotta del soggetto attivo sia riconducibile astrattamente ad entrambe le fattispecie richiamate, ma l'abuso si sostanzi in artifizi o raggiri posti in essere in un lasso temporale unitario e circoscritto, connotato dalla condizione di deficienza psichica della persona offesa, la circonvenzione di incapace assorbe la truffa;
   rilevato che, peraltro, l'articolo 2 del provvedimento in esame, introducendo nel codice penale l'articolo 643-ter, stabilisce che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena debba essere subordinata: all'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento (o provvisoriamente assegnata); all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;
   considerata l'esigenza di valutare tale articolo 2, capoverso Art. 643-ter, primo comma, alla luce dell'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 643-bis, che, nel configurare la fattispecie di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, ammette anche ipotesi che prescindano da una effettiva dazione di denaro, beni o altra utilità;
   considerato che l'articolo 4-bis del provvedimento in esame prevede l'innalzamento delle pene per il delitto di circonvenzione di incapaci (reclusione da 2 a 7 anni), mentre la nuova fattispecie introdotta dall'articolo 1 si caratterizza per la minore gravità, senza che sia prevista alcuna clausola di salvaguardia (salvo che il fatto costituisca più grave reato);
   rilevata l'opportunità di precisare il rapporto tra la nuova fattispecie penale e il delitto di circonvenzione di persone incapaci, chiarendo altresì il concetto di vulnerabilità psicofisica previsto dalla norma in esame rispetto a quello di deficienza psichica;
   rilevato che , quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento penale» e «norme processuali», di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   ricordato, quanto al rapporto tra reato di pericolo e rispetto del principio di offensività, che per costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza n. 109 del 2016) rientra nella discrezionalità del legislatore l'opzione per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva;
   valutata l'esigenza di modificare il titolo del provvedimento, la rubrica dell'articolo 1, nonché la rubrica del capoverso Art. 643-bis, al fine di inserire il riferimento all'età,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare Pag. 79il rapporto tra la nuova fattispecie penale e il delitto di circonvenzione di persone incapaci;
   b) al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, valuti la Commissione di merito l'espressione «in ragione dell'età avanzata», alla luce del principio di tassatività, di cui all'articolo 25 della Costituzione;
   c) valuti la Commissione di merito l'articolo 2, capoverso Art. 643-ter, primo comma, in relazione all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 643-bis, alla luce di quanto specificato in premessa.

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ALLEGATO 2

5-11798 Sisto: Sul potenziamento dell'organico e del parco macchine dei Vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,
  gli onorevoli Sisto e Labriola chiedono quali iniziative si intendano adottare in relazione all'emergenza incendi del periodo estivo, per ammodernare il parco macchine del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per rendere disponibili le somme stanziate dalla legge di bilancio 2017 per il potenziamento dell'organico del Corpo medesimo, nonché per incrementare il numero degli aeromobili necessari al tempestivo spegnimento degli incendi.
  Preliminarmente, sottolineo come la legislazione di settore affidi alle Regioni la competenza primaria in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, riservando allo Stato il solo concorso nell'attività di spegnimento.
  Ricordo anche che compete al Dipartimento della protezione civile garantire e coordinare sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato.
  In tale quadro di riferimento, il Corpo nazionale, su richiesta delle Regioni, può concorrere alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, sulla base di specifici accordi stipulati con le Regioni medesime.
  Per rilanciare tali strumenti pattizi, il Dipartimento dei vigili del fuoco si è fatto promotore della sottoscrizione di un apposito accordo-quadro tra il Governo e le Regioni, sancito il 4 maggio scorso nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.
  L'Accordo quadro integra ulteriormente l'insieme delle iniziative assunte dal Dipartimento dei vigili del fuoco per migliorare, su tutto il territorio nazionale, l'efficacia degli interventi coordinati in materia di lotta attiva agli incendi boschivi.
  Anche grazie a tale iniziativa, ad oggi, sono stati già sottoscritti o sono nella fase conclusiva 13 atti convenzionali con le Regioni che hanno manifestato interesse in tal senso; sono, inoltre, in corso interlocuzioni per la definizione di ulteriori due strumenti pattizi.
  Si tratta di strumenti particolarmente significativi, in quanto consentono di rafforzare i dispositivi di lotta a terra agli incendi boschivi, grazie alla previsione di squadre aggiuntive del Corpo nazionale destinate allo specifico settore.
  Venendo alla campagna antincendi boschivi in corso, rilevo come essa si stia caratterizzando per una particolare gravità degli eventi, che risultano in notevole aumento rispetto al trend degli ultimi anni. Basti pensare che il solo Corpo nazionale, dal 15 giugno sino al 18 luglio, ha effettuato più di 2.900 ore di volo, a fronte delle 733 dello scorso anno e più di 15.800 lanci d'acqua a fronte dei circa 3.600 dello stesso periodo del 2016. Inoltre, nel medesimo periodo, il Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile ha attivato ben 694 interventi dei mezzi aerei della flotta statale, su richiesta delle Regioni di volta in volta interessate.
  Ricordo che tale flotta comprende anche vari aeromobili del Corpo nazionale e cioè 16 Canadair e 15 elicotteri.
  Oltre ai predetti velivoli facenti parte della flotta nazionale a disposizione del COAU, il Corpo nazionale destina specificamente Pag. 81alla lotta agli incendi boschivi anche 4 elicotteri, già appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
  Inoltre, presso i 15 reparti volo attualmente attivi a livello nazionale e le 2 basi temporanee attivate rispettivamente nelle Regioni Sicilia e Basilicata, sono dislocati 12 altri elicotteri del Corpo nazionale, destinati prioritariamente al compito istituzionale del soccorso tecnico urgente, che tuttavia possono essere dirottati in ambito boschivo nei casi in cui si registrino particolari necessità. In tempi strettissimi, ai predetti elicotteri se ne aggiungeranno altri 5, non appena saranno completate le imprescindibili operazioni di manutenzione programmata previste dalla legislazione di settore.
  Aggiungo che il Corpo nazionale impiega 5 mezzi aerei per attività di ricognizione e di pronto trasferimento dei direttori delle operazioni di spegnimento. Anche a quest'ultimi mezzi, non appena conclusa la necessaria attività manutentiva, se ne aggiungeranno altri 3.
  Venendo ai profili attinenti alla ripartizione del Fondo per il pubblico impiego di cui alla legge di bilancio 2017, effettivamente, in base a una prima ipotesi di riparto, le somme destinate alle assunzioni nel Corpo nazionale erano state stimate in 23 milioni di euro. Successivamente, si è optato per la destinazione di maggiori risorse, rispetto a quelle inizialmente preventivate, a un'altra finalità, cioè il riordino del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dello stesso Corpo nazionale.
  Ragion per cui alle assunzioni straordinarie del Corpo nazionale è stata destinata la minore somma di circa 16 milioni, utili all'assunzione di 400 vigili del fuoco. Si tratta comunque di una cifra maggiore di quella che sarebbe spettata al Corpo nazionale rispetto alle Forze di polizia, in base al meccanismo di calcolo utilizzato finora, imperniato solo sulla proporzione degli organici teorici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale.
  Per quanto riguarda, infine, il potenziamento del parco macchine, rappresento che nell'ultimo quadriennio è stata avviata una fase di interventi normativi che, coniugando il rigore nell'impiego delle risorse con la certezza dei mezzi finanziari, rendessero possibile il mantenimento in efficienza delle risorse strumentali del Corpo nazionale.
  Mi limito a menzionare i provvedimenti più recenti e cioè:
   il decreto-legge n. 113 del 2016, che ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018;
   il decreto-legge 189 dello stesso anno, che ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45 milioni di euro per l'anno corrente;
   e, infine, la legge di bilancio 2017, che ha stanziato 70 milioni di euro per l'anno in corso e 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 da ripartire tra le Forze di polizia e il Corpo nazionale secondo un programma pluriennale di finanziamento. Tali fondi non sono ancora contabilmente allocati nella dotazione finanziaria del Ministero dell'interno.
  Tali provvedimenti legislativi potranno consentire – e in parte hanno già consentito – di ridurre le lamentate carenze del parco automezzi del Corpo nazionale.
  Concludo, assicurando che il Ministero dell'interno continuerà a dedicare la massima attenzione ai temi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'adozione delle misure amministrative e delle iniziative legislative che, di volta in volta, si renderanno necessarie, nel quadro dei vincoli di finanza pubblica e in unità di intenti con il Parlamento.

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ALLEGATO 3

5-11799 Invernizzi: Sulla tutela della sicurezza nel quartiere Ortica di Milano.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,
  l'onorevole Invernizzi, nel richiamare alcuni fatti delittuosi denunciati da un comitato di cittadini residenti nel quartiere Ortica di Milano, chiede quali iniziative si intendano adottare per garantire adeguate condizioni di sicurezza in quell'area.
  Effettivamente, negli ultimi mesi del 2016 le vie del quartiere Ortica sono state oggetto di numerosi episodi di microcriminalità, da parte di cittadini verosimilmente stranieri. In particolare, negli ultimi mesi del 2016 e nel mese di gennaio 2017 uno stabile sito in via San Faustino è stato bersaglio di circa 10 furti.
  Nel mese di gennaio di quest'anno, personale della Questura di Milano ha effettuato nella zona continui controlli nei confronti di cittadini stranieri, nonché sopralluoghi nelle adiacenti fabbriche dismesse, per verificare da chi fossero utilizzate come ricovero.
  Il 9 gennaio scorso, durante uno dei numerosi sopralluoghi, è stato rinvenuto sulla linea ferroviaria limitrofa alla predetta via San Faustino, un cavo di alluminio utilizzato per calarsi all'interno dello stabile e commettere furti. In quell'occasione, sono stati rinvenuti numerosi documenti intestati ai condòmini degli stabili in questione, ma non sono stati rinvenuti elementi utili ad individuare gli autori dei reati, non essendo l'area ferroviaria controllata da sistemi di videosorveglianza.
  In merito alla paventata evenienza che i malfattori possano trovare ricovero all'interno dell'area dell'ex fabbrica «De Nora», informo che il 6 febbraio scorso è stato effettuato un intervento congiunto di personale della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e della Polizia Locale di Milano, che ha consentito lo sgombero della fabbrica in questione. Dopo lo sgombero, il locale è stato messo in sicurezza.
  La settimana scorsa, personale della Questura ha nuovamente controllato la situazione dello stabile, che è risultato vuoto e protetto in maniera idonea da misure di difesa passiva, per prevenire nuove occupazioni.
  Relativamente al problema dello stazionamento di caravan non autorizzati, anch'esso citato nell'interrogazione, segnalo che il 3 maggio scorso, a seguito di un mirato servizio di controllo del territorio, sono state rintracciate, nella zona del quartiere Ortica, 7 roulotte con all'interno 18 persone. Per 7 di queste, è stato avviato un procedimento amministrativo volto all'irrogazione del provvedimento di allontanamento da Milano, mediante foglio di via obbligatorio.
  Tutti i predetti sono risultati già denunciati più volte per vari reati di tipo predatorio, nonché destinatari di numerosi provvedimenti di divieto di ritorno in alcuni Comuni del territorio nazionale.
  Assicuro che la zona continuerà ad essere oggetto di assidui servizi di controllo ordinari e straordinari, predisposti a cura della Questura.

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ALLEGATO 4

5-11800 Parisi: Sull'attribuzione del premio di maggioranza nell'ambito delle elezioni amministrative.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,
  con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Parisi e Sottanelli chiedono notizie sulla correttezza dell'operato della Commissione elettorale di Avezzano nelle consultazioni amministrative dello scorso mese di giugno, operato che sembrerebbe disattendere le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno per le operazioni dell'Ufficio Centrale.
  Preliminarmente, rappresento che il Ministero dell'interno, nell'ambito della propria attività istituzionale, fornisce, mediante apposite pubblicazioni, elementi informativi a supporto dell'attività degli Uffici centrali comunali. Resta ferma, tuttavia, la piena autonomia di tali Uffici nell'applicazione delle disposizioni di legge, anche con riferimento alla proclamazione degli eletti.
  In relazione alle scorse elezioni amministrative di Avezzano, rilevo che l'Ufficio centrale comunale competente, presieduto da un magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, ha proceduto all'assegnazione del premio di maggioranza alla coalizione collegata al candidato eletto sindaco al turno di ballottaggio.
  Ciò, in quanto ha ritenuto che nessuna altra coalizione abbia superato al primo turno il 50 per cento del totale dei voti validi e che, quindi, non si sia verificata la condizione per il «blocco» del premio alle liste collegate al sindaco vincente al secondo turno.
  In tale contesto, può presumersi, sulla base del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale in questione, che quest'ultimo abbia agito seguendo una recentissima sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato, la n. 2174 del 2017 pubblicata il 10 maggio scorso, nella quale si sostiene, tra l'altro, che il calcolo del superamento o meno della suddetta percentuale del 50 per cento andrebbe effettuato considerando non solo tutti i voti validi di lista al primo turno ma anche i suffragi riportati dai due candidati sindaci al secondo turno.
  In merito alla vicenda, desidero fornire per completezza, due ulteriori notizie.
  A quanto risulta, il candidato non eletto, rimasta inevasa l'istanza di annullamento in autotutela delle operazioni dell'Ufficio centrale comunale, ha presentato ricorso al TAR Abruzzo, che ha fissato l'udienza di discussione per il prossimo 8 novembre.
  Nel frattempo, il 17 luglio scorso, il Consiglio comunale di Avezzano si è insediato nella composizione definita dalle determinazioni del predetto Ufficio centrale.

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ALLEGATO 5

5-11803 Fiano: Sulle iniziative per contrastare la diffusione dei «matrimoni forzati».

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,
  gli onorevoli Fiano e Fabbri, nell'evidenziare la gravità del fenomeno dei matrimoni precoci, chiedono che il Ministero dell'interno valuti l'opportunità di effettuarne la mappatura. Chiedono altresì di conoscere quali strategie si intendano porre in essere per prevenire e contrastare la diffusione del fenomeno medesimo.
  Si premette che la «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica», stipulata a Istanbul l'11 maggio 2011, prevede, all'articolo 37, la fattispecie penale del «matrimonio forzato».
  Si tratta di un reato che non è stato introdotto nel nostro ordinamento, ragion per cui il Dipartimento della pubblica sicurezza non dispone di statistiche sul fenomeno in argomento.
  Ricordo che sia la Camera che il Senato, nel corso di questa legislatura, con l'approvazione di varie mozioni, hanno impegnato il Governo a valutare l'opportunità di dotare l'Italia di un'apposita normativa al fine di configurare il matrimonio forzato come nuova fattispecie delittuosa.
  Sull'argomento sono in corso di esame alla Commissione giustizia del Senato tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Il Governo sta assicurando il proprio contributo al dibattito in tale sede.
  In merito al secondo quesito posto dagli onorevoli interroganti, rappresento che le Forze di polizia svolgono da tempo un'efficace azione di prevenzione e contrasto per impedire il verificarsi di ogni forma di illegalità, mirando ad intercettare ogni minimo segnale di rischio per la sicurezza di persone appartenenti alle fasce più deboli ed esposte.
  Sono state assunte tutta una serie di iniziative volte ad istituire Uffici specializzati nella trattazione dei casi di sopraffazione e violenza di genere e per affinare la sensibilità degli operatori di polizia verso le vittime, tanto più se minorenni, creando le condizioni anche ambientali capaci di incoraggiare le scelte di denuncia.
  In tale ambito, è stata curata la formazione multidisciplinare, al fine di promuovere maggiore consapevolezza dei fenomeni di sopraffazione di genere nonché di standardizzare i metodi di approccio basati sull'attenzione verso le vittime. In particolare, per gli operatori assegnati agli Uffici specialistici, si è concentrata l'attenzione sulle «buone prassi» investigative e sugli strumenti di intervento messi a disposizione dalla legislazione, dedicati anche alle donne straniere minorenni.
  L'obiettivo è quello di mettere in grado l'operatore di polizia di effettuare accertamenti il più possibile esaustivi, anche se i fatti denunciati inizialmente non appaiono penalmente rilevanti sotto il profilo della condotta oggettivamente posta in essere. Essi possono diventarlo, infatti, se associati a conseguenze oggettive di tipo psicologico o materiale.
  D'altra parte, la scelta più giusta in questo delicato settore appare quella di Pag. 85«fare rete» tra il mondo della prevenzione di polizia e quello dei diversi attori – istituzionali e non –, che operano nel settore del sociale e della crescita educativa e culturale.
  Da questo punto di vista, il «Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere», varato il 7 luglio del 2015, rappresenta uno strumento che può diventare un importante volano.

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ALLEGATO 6

5-11805 Plangger: Su alcune procedure di gara indette dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,
  l'onorevole Plangger, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione sulla delibera del 31 maggio scorso, con la quale l'ANAC ha formulato alcuni rilievi circa la coerenza con le normative in materia di contratti pubblici di quattro procedure acquisitive, sviluppate dal Dipartimento della pubblica sicurezza per l'approvvigionamento, tra l'altro, di giubbetti antiproiettile destinati al personale della Polizia di Stato.
  In relazione a ciò, è stato chiesto di conoscere quali iniziative si intendano adottare per superare le criticità rilevate dalla predetta Autorità.
  Rappresento che le procedure oggetto del provvedimento dell'ANAC si sono svolte in un periodo compreso tra il dicembre del 2014 e il marzo del 2016 e hanno riguardato talune tipologie di equipaggiamenti speciali.
  Oltre ai giubbetti, gli affidamenti hanno riguardato le protezioni «antitrauma» per i servizi di polizia da espletarsi a bordo di motociclette, le fondine e i cinturoni.
  In particolare, l’iter per l'approvvigionamento dei 2.300 giubbetti antiproiettile, sul quale gli onorevoli interroganti concentrano l'attenzione, è stato avviato il 16 dicembre 2014 e si è svolto nella forma della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall'articolo 57, comma 2, lettera c), del «vecchio» Codice dei contratti pubblici.
  Nella circostanza, si è ritenuto che il ricorso a tale procedura fosse legittimato dal verificarsi di particolari condizioni di urgenza.
  Si era, infatti, reso necessario sostituire una quota rilevante di 10.000 giubbetti in dotazione alla Polizia di Stato, giunti alla scadenza del limite di garanzia e di operatività, individuato nella data del 31 dicembre 2014. Ciò al fine di consentire i necessari servizi di vigilanza e controllo da espletarsi durante l'EXPO 2015 di Milano, che sarebbe iniziato di lì a pochi mesi.
  Si precisa che, a fronte di una dotazione finanziaria data e non ulteriormente dilatabile, l'Amministrazione aveva impiegato i fondi del relativo capitolo di spesa per l'acquisizione di altri materiali considerati prioritari.
  Difatti, l'approvvigionamento dei giubbetti è stato reso possibile da un ulteriore stanziamento di fondi realizzatosi grazie all'articolo 8 del decreto-legge n. 119 del 2014, convertito dalla legge n. 146 del 2014.
  In questo contesto, l'acquisizione di una parte dei giubbetti «in scadenza» attraverso la citata procedura negoziata è stata individuata come la soluzione in grado di evitare interruzioni nell'esecuzione di servizi essenziali per la sicurezza pubblica, nella prospettiva di dare seguito a procedure di carattere ordinario per gli ulteriori approvvigionamenti.
  Più in dettaglio, considerata la necessità di corrispondere immediatamente alle esigenze degli Uffici operativi, è stata ritenuta percorribile l'opzione di acquisire i 2.300 giubbetti attraverso un corrispondente ampliamento della fornitura di analogo materiale aggiudicata dalla Guardia di finanza, all'esito di una procedura di Pag. 87gara ad evidenza pubblica con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
  Si fa presente che il decreto di approvazione del contratto stipulato per l'acquisizione dei predetti giubbetti è stato registrato dalla Corte dei Conti il 19 gennaio 2015.
  Al di là della vicenda di specie, la necessità di adottare, anche alla luce dell'entrata in vigore del «nuovo» Codice dei contratti pubblici, misure volte a garantire una più incisiva ed organica programmazione della spesa di competenza, è una delle massime priorità del Dipartimento della pubblica sicurezza. Ciò nella consapevolezza che proprio la programmazione rappresenta uno dei fattori essenziali per realizzare il più ampio ricorso alle procedure ordinarie dell'evidenza pubblica, riducendo quindi, in radice, le situazioni in cui si rende inevitabile utilizzare sistemi di gara più accelerati, pure consentiti dalle vigenti normative, ma che hanno insito un minor tasso di partecipazione concorsuale.
  In questo senso, il progetto di riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, il cui avvio è stato già approvato dal Ministro dell'interno sul finire del 2016 e che ha già portato, lo scorso maggio, al riassetto delle Direzioni centrali competenti per il coordinamento info-investigativo in materia di terrorismo, eversione e lotta alla criminalità, nonché per l'auditing interno, trova uno dei suoi punti di forza nella ricomposizione delle funzioni di approvvigionamento e delle connesse gestioni contabili.
  In particolare, il ridisegno di questo «comparto» prevede – anche in attuazione del citato Codice dei contratti – la creazione, nell'ambito della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici, di una centrale unica degli acquisti e il rafforzamento degli strumenti di programmazione.
  Tale soluzione organizzativa si lega ad un'ulteriore innovazione, rappresentata dalla realizzazione della «centrale unica dei pagamenti» in seno alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria. Verrà così attivato un «luogo» dove si concentrano tutte le funzioni di controllo dei flussi di spesa, che consentirà di realizzare un'efficiente ed organica pianificazione dei flussi finanziari, con momenti di verifica che permetteranno di monitorare costantemente l'andamento della spesa e di implementare gli eventuali correttivi.
  La tabella di marcia originariamente ipotizzata ha previsto il completamento del progetto – che implica anche modifiche di alcuni uffici di rango dirigenziale generale da attuarsi con lo strumento regolamentare – entro il maggio del prossimo anno.
  Tale cronoprogramma potrà essere rispettato con un'accelerazione del varo del regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno che dovrà essere varato entro il 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017, ovvero attraverso soluzioni che possano consentire una mirata anticipazione del riassetto del Dipartimento della pubblica sicurezza.

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ALLEGATO 7

5-11899 Costantino: Sulle iniziative per garantire il rispetto della Convenzione internazionale sulla ricerca e sul salvataggio marittimo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,
  l'onorevole Costantino, insieme ad altri deputati, nel richiamare un assalto subito nello scorso mese di maggio dall'imbarcazione Aquarius appartenente all'organizzazione «SOS Mediterranée», ad opera di un movimento di estrema destra, paventa che analoghe iniziative possano ripetersi nei prossimi giorni in danno delle organizzazioni non governative impegnate nel soccorso dei migranti. Chiede, quindi, al Ministro dell'interno quali misure intenda adottare per prevenire ulteriori azioni di disturbo nei confronti delle predette ONG.
  Al riguardo, la Capitaneria di Porto di Catania ha riferito che nella serata del 12 maggio scorso, il «Pilota del porto», a bordo della motonave Aquarius in uscita dal porto di Catania, ha segnalato la presenza di un natante con un fumogeno rosso acceso, nei pressi dell'imboccatura del porto stesso, che avrebbe potuto intralciare la manovra di uscita.
  La motovedetta della Capitaneria di Porto, in pattugliamento in zona, ha accertato effettivamente la presenza di un'imbarcazione con quattro persone a bordo e ha intimato al conduttore di consentire il passaggio della motonave Aquarius.
  La succitata imbarcazione si è spostata senza opporre alcuna resistenza e gli occupanti, appartenenti ad una organizzazione denominata Generation Identitaire che protesta contro l'attività delle navi ONG, sono stati identificati. L'episodio è stato segnalato all'Autorità giudiziaria per gli aspetti di rilevanza penale.
  Comunque, la Capitaneria di Porto ha precisato che non si è verificato alcun assalto all’Aquarius, ma si è trattato di un'azione dimostrativa da parte di un gruppo di «attivisti» che non ha destato alcuna situazione di allarme.
  Pur non essendosi mai registrate, nel porto di Catania, proteste o pericoli in occasione del transito di navi ONG coinvolte nel soccorso dei migranti, la Capitaneria di Porto, dopo l'episodio in questione, ha disposto un servizio di vigilanza da parte di una motovedetta durante le manovre di ingresso e di uscita delle navi appartenenti alle ONG medesime.
  Tali misure affiancano quelle ordinarie già in atto nel porto.
  Il Ministero della giustizia, appositamente interpellato, ha comunicato che, in relazione all'episodio sopra descritto, pende presso la Procura della Repubblica di Catania un procedimento penale, per inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione, nei confronti del conducente e noleggiatore dell'imbarcazione che ha dato luogo all'azione dimostrativa.
  Quanto alla nave C-Star, espressamente richiamata nell'interrogazione, informo che alcuni sodalizi del circuito identitario europeo hanno avviato una mobilitazione sovranazionale – a cui, al momento, hanno aderito militanti italiani, austriaci, francesi e tedeschi – con il fine asserito di «difendere l'Europa dall'invasione di centinaia di migliaia di clandestini» agevolata dalle ONG che prestano attività di soccorso dei migranti nel Mar Mediterraneo.
  Secondo i promotori dell'iniziativa, il progetto dovrebbe essere realizzato attraverso l'impiego di una imbarcazione con Pag. 89cui bloccare gli scafisti, impedendo loro di raggiungere le coste nazionali, e monitorare il lavoro delle ONG.
  Pertanto, nelle scorse settimane è stata avviata una prima fase – ampiamente pubblicizzata attraverso conferenze stampa, incontri e pubblicazioni su siti d'area – destinata alla raccolta di fondi di autofinanziamento per sostenere le spese della spedizione.
  Dall'attività informativa, immediatamente avviata dalle DIGOS delle Questure e supportata dai contributi conoscitivi forniti dal circuito di collaborazione internazionale di polizia, è emerso che, nei giorni scorsi, esponenti del circuito identitario avrebbero effettivamente noleggiato una nave, battente bandiera dello Stato africano di Gibuti – la C-STAR – che dovrebbe raggiungere le coste italiane nei prossimi giorni.
  Più precisamente, a detta del referente nazionale dell'iniziativa, il natante sarebbe diretto al porto di Catania per imbarcare alcuni militanti e rinnovare, in questo mese, la medesima iniziativa già effettuata a Catania lo scorso 12 maggio.
  Da notizie apprese dalla Capitaneria di Porto di Catania, al momento non si ha contezza della veridicità di tale informazione, non essendo pervenuta alcuna comunicazione di pre-arrivo, adempimento previsto dalla normativa nazionale di settore.
  In relazione all'evenienza appena prospettata, i diversi sodalizi del dissenso catanese, riconducibili sia all'area antagonista che a quella movimentista, hanno avviato nei giorni scorsi una mobilitazione generale con l'obiettivo di organizzare una manifestazione di protesta in concomitanza con l'arrivo della nave.
  Assicuro che la situazione è attentamente seguita dalle Forze di polizia di Catania e delle altre province potenzialmente interessate alla vicenda, in stretta collaborazione con i diversi attori istituzionali coinvolti, al fine di impedire la reiterazione di azioni di disturbo analoghe a quella dello scorso 12 maggio e, più in generale, per prevenire qualsiasi eventuale turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ogni aspetto di rilevanza penale sarà prontamente segnalato all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

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ALLEGATO 8

5-11900 Toninelli: Sull'operato delle Forze dell'ordine durante una manifestazione in piazza della Rotonda (Pantheon) a Roma.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,
  l'onorevole Toninelli, unitamente ad altri deputati, lamenta la presunta violazione da parte delle Forze di polizia della libertà di espressione di un attivista della rete «Resistenze meticce» nel corso di una manifestazione di Amnesty International tenutasi a Roma il 20 giugno scorso. Al riguardo, chiede di conoscere se l'intervento delle Forze dell'ordine sia avvenuto in ottemperanza ad ordini superiori e se si intendano avviare approfondimenti sull'episodio.
  In merito ai fatti segnalati, informo nella serata del 20 giugno a Roma, in piazza della Rotonda, ha avuto luogo una manifestazione patrocinata dall'associazione Amnesty International per sensibilizzare i cittadini in occasione della giornata mondiale del rifugiato.
  Al termine dell'iniziativa, una persona, utilizzando l'impianto stereofonico amplificato, ha proferito parole offensive ed ingiuriose nei confronti delle istituzioni e, in particolare, della Polizia di Stato, incitando la folla.
  Nella circostanza, poiché nessuno degli organizzatori era in grado di fornire notizie sull'identità del soggetto, il personale operante, in servizio di ordine pubblico, ha provveduto all'identificazione della persona, Gianluca DI CANDIA, deferendola all'Autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli 290 (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate) e 336 (Violenza o minaccia a pubblico ufficiale) del codice penale.
  Nel frangente, ulteriori quattro persone, che avevano cercato di ostacolare le attività di identificazione degli operatori di polizia, circondandoli ed inveendo nei loro confronti con ingiurie e minacce, sono state deferite all'Autorità giudiziaria per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.
  Su un piano più generale, assicuro che la gestione dei servizi di ordine pubblico predisposti dalle Autorità di pubblica sicurezza, in occasione di manifestazioni pubbliche, è costantemente ispirata a criteri di equilibrio e di prudenza, in modo da contemperare i diritti costituzionalmente garantiti di riunione e di libera espressione del pensiero con le esigenze di tutela della sicurezza e della pubblica e privata incolumità.
  Eventuali fatti illeciti posti in essere durante tali eventi vengono attentamente monitorati dal personale di polizia in servizio di ordine pubblico e le persone individuate sono tempestivamente deferite all'Autorità giudiziaria per la valutazione di eventuali profili di rilevanza penale, come avvenuto nel caso di specie.

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ALLEGATO 9

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Capo I
MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

Art. 1.

  1. All'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole: «la maggioranza assoluta» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento più uno».

Art. 2.

  1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, le parole: «e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia» sono soppresse;
   b) al comma 9, le parole: «di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «di quelle che abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi»;
   c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

  «10. Nel caso in cui la lista o il gruppo di liste collegato al candidato proclamato sindaco non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnata loro tale percentuale di seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate ai sensi del citato comma 8».

Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 3.

  1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieti di nomina nella giunta comunale e provinciale».

Art. 4.

  1. I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati Pag. 92in occasione di consultazioni per l'elezione dei sindaco e del consiglio comunale, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabilita con apposito decreto del Ministro dell'interno. Con tale decreto sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati non iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che siano costituiti in gruppo consiliare nei consigli comunali chiamati al rinnovo.

Art. 5.

  1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a), le parole: «1.000 e da non più di 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 e da non più di 3.000»;
    2) alla lettera b), le parole: «500 e da non più di 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 e da non più di 2.000»;
    3) alla lettera c), le parole: «350 e da non più di 700» sono sostituite dalle seguenti: «700 e da non più di 1.400»;
    4) alla lettera d), le parole: «200 e da non più di 400» sono sostituite dalle seguenti: «400 e da non più di 800»;
    5) alla lettera e), le parole: «175 e da non più di 350» sono sostituite dalle seguenti: «350 e da non più di 700»;
    6) alla lettera f), le parole: «100 e da non più di 200» sono sostituite dalle seguenti: «150 e da non più di 300»;
    7) alla lettera g), le parole: «60 e da non più di 120» sono sostituite dalle seguenti: «100 e da non più di 200»;
    8) alla lettera h), le parole: «30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001» sono sostituite dalle seguenti: «50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001»;
    9) alla lettera i), le parole: «tra 1.000 e 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 500 e 1.000»;
   b) al comma 2, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500 abitanti».

Art. 6.

  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali».

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ALLEGATO 10

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (COM(2017)239 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (COM(2017)239 final);
   rilevato che:
    la predisposizione di una Relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali discende da un impegno che la Commissione europea ha assunto già dal 2010 allo scopo di monitorare i progressi compiuti e gli eventuali ostacoli che impediscono una piena applicazione delle disposizioni della Carta. La presentazione della Relazione dovrebbe, inoltre, nelle intenzioni della Commissione europea, offrire un'occasione per un approfondito dibattito su questi temi con le altre istituzioni europee (Parlamento europeo e Consiglio);
    l'iniziativa della Commissione europea appare meritoria in considerazione dell'importanza della Carta nell'ordinamento europeo. La Carta, giuridicamente vincolante per le istituzioni dell'Unione europea e per gli Stati membri, insieme alle disposizioni dei Trattati, alle Costituzioni degli Stati membri e alla legislazione adottata nell'ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, garantisce standard particolarmente elevati per quanto concerne la salvaguardia dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali che rappresentano un unicuum a livello internazionale e costituiscono il fondamento imprescindibile della stessa costruzione europea;
    la Relazione costituisce uno degli strumenti utili per garantire una puntuale verifica sulla effettiva condizione della tutela dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nell'Unione europea, concorrendo a rispondere all'esigenza, sempre più diffusa, di superare la contraddizione palese che si è venuta creando per cui se, per un verso, l'Unione europea è particolarmente attenta a verificare il rispetto delle regole di democrazia, libertà e garanzia dei diritti fondamentali nei Paesi terzi con i quali intrattiene rapporti politici e commerciali, per altro verso non si è dimostrata altrettanto tempestiva ed efficace nel prevenire e sanzionare gravi violazioni di tali principi da parte degli Stati membri;
    la Relazione in esame reca alcune importanti innovazioni a partire dalla considerazione per cui nel 2016 i diritti fondamentali e i valori su cui si fonda l'Unione europea sono stati messi a dura prova per la crescente disaffezione e sfiducia dei cittadini europei nei confronti della capacità dell'UE di fronteggiare le emergenze costituite da: la crescita dei flussi migratori; l'aggravamento dei divari di sviluppo e le difficoltà di uscire dalla più grave crisi economico-finanziaria dal Pag. 94secondo dopoguerra che ha prodotto pesanti conseguenze sul piano sociale; il riacutizzarsi del fenomeno terroristico;
    la stessa Commissione europea riconosce che le difficoltà e le criticità emerse hanno alimentato il diffondersi di spinte populiste e di atteggiamenti di intolleranza e xenofobia che impongono una più puntuale e coerente strategia a livello europeo e da parte degli Stati membri per evitare che si producano gravi e sistematiche lesioni dei valori fondamentali dell'Unione europea;
    per questo motivo, appare condivisibile la scelta della Commissione europea di porre l'accento su alcune strategie avviate o in corso di elaborazione a livello europeo quali il Pilastro dei diritti sociali, la protezione dei dati personali e la riforma della disciplina in materia di asilo, considerati come elementi fondamentali per superare le situazioni di difficoltà che possono pregiudicare la concreta attuazione dei principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali;
    tenuto conto della necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) fermo restando l'apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla Commissione europea di svolgere un complessivo monitoraggio dello stato di attuazione della Carta dei diritti fondamentali attraverso un'analisi accurata dei progressi compiuti e delle eventuali difficoltà che ne possono ostacolare la piena applicazione, occorre tuttavia definire quanto prima una procedura unitaria che consenta di individuare per tempo eventuali rischi e di intervenire con la necessaria fermezza per prevenire e, se del caso, sanzionare le più gravi violazioni. A tal fine, occorre prendere atto che l'esperienza sino ad oggi maturata in sede di Consiglio affari generali dell'UE per quanto concerne i cosiddetti dialoghi annuali sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali appare decisamente deludente per la genericità delle discussioni svolte e per le resistenze di alcuni Paesi membri. D'altro canto, la proposta del Parlamento europeo di adottare un patto interistituzionale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sembra costituire l'iniziativa più avanzata al riguardo laddove prevede il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutte le istituzioni europee, così come dei Parlamenti nazionali. Per questo motivo, è auspicabile che la Commissione europea provveda entro il prossimo mese di settembre a presentare, come richiesto dal Parlamento europeo, una proposta puntuale per la traduzione concreta del patto interistituzionale;
   b) la Commissione europea, in attesa che si definisca e che trovi attuazione la proposta di patto interistituzionale, deve comunque utilizzare senza remore gli strumenti che già la disciplina vigente a livello europeo le mette a disposizione, a cominciare dall'attivazione di procedure di infrazione, e dalla conseguente applicazione di sanzioni nei confronti dei Paesi che si siano resi responsabili di gravi e sistematiche violazione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;
   c) le considerazioni in precedenza svolte valgono in particolare in una materia, qual è quella costituita dagli impegni assunti e tuttavia non rispettati da diversi Paesi membri relativamente ai programmi di relocation e resettlement dei migranti, in cui l'insufficiente fermezza sino ad oggi dimostrata dalla Commissione europea ha fortemente penalizzato Paesi, come l'Italia, più esposti per ragioni geografiche ai flussi migratori;
   d) la stessa coerenza da parte della Commissione europea è necessaria al fine di assicurare che i principi stabiliti a livello europeo in materia di salvaguardia Pag. 95dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali trovino piena e puntuale attuazione. Per questo motivo è indispensabile che le discipline in corso di definizione, cui la stessa Commissione europea attribuisce particolare importanza, quali quelle relative al Pilastro sociale ovvero alla protezione dei dati personali, assumano lo stesso livello di vincolatività delle regole previste in materia di finanza pubblica. Conseguentemente, le eventuali violazioni degli obblighi in capo agli Stati membri in materia di rispetto delle regole sullo Stato di diritto e di diritti fondamentali devono essere sanzionate con lo stesso rigore applicato per il mancato rispetto delle regole in materia di finanza pubblica.