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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 luglio 2017
856.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 424.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite VIII e X,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
   preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 luglio 2017;
   rammentato che la direttiva 2009/71/Euratom ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare, ai sensi di quanto stabilito negli strumenti internazionali (Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994) e negli standard di sicurezza fissati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (International Atomic Energy Agency-IAEA);
   rammentato altresì che, con l'adozione della direttiva 2014/87/Euratom, il Consiglio dell'UE ha deciso di elevare in tutta Europa il livello degli obiettivi di sicurezza nucleare previsti dalla direttiva 2009 /71/Euratom, in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari. In particolare, è stato rafforzato il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione sia sotto il profilo delle competenze tecniche sia sotto il profilo dell'indipendenza, con la previsione di assegnare loro adeguate risorse umane e finanziarie;
   ricordato che il decreto legislativo n. 45 del 2014, all'articolo 6, ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; nelle more dell'entrata in vigore del regolamento dell'ISIN, le funzioni e i compiti di autorità di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione delle installazioni nucleari e delle attività di impiego delle sorgenti ionizzanti, ivi compresi i rifiuti radioattivi presenti e generati in Italia, sono attribuiti in via transitoria al Centro nazionale per la sicurezza e la radioprotezione di ISPRA;
   rilevato che nella relazione illustrativa dello schema di decreto viene segnalato che la necessità di un rafforzamento dell'autonomia dell'ISIN è emersa anche all'esito di una recente visita effettuata in Italia nel mese di dicembre 2016 dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica;
   osservato che l'articolo 2 dello schema di decreto è volto a modificare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, al fine di consentire all'ISIN di operare immediatamente in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile; è pertanto indispensabile assegnare all'ISIN le necessarie risorse umane ed economiche per svolgere le proprie funzioni istituzionali autorizzative e di controllo, al fine di assicurare l'effettiva indipendenza da Pag. 52qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori, prevenire e risolvere possibili conflitti di interesse, e garantire la necessaria informazione in materia di sicurezza nucleare;
    sottolineato che, in ragione delle strette interconnessioni esistenti tra sicurezza nucleare e radioprotezione, nel sistema istituzionale italiano le funzioni attribuite all'ISIN riguardano le competenze di valutazione e di controllo, sia per gli aspetti di sicurezza sia per quelli di protezione; valutato altresì che, nel recepimento delle direttive 2014/87/Euratom e 2013/59/Euratom, risulta prioritario confermare questa impostazione ed individuare un'unica autorità competente, sia per gli aspetti di radioprotezione che di sicurezza riferiti agli impianti, ai rifiuti radioattivi e alle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
   sottolineato che, con riferimento al finanziamento dell'ISIN, l'articolo 2, comma 1, lettera g), prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2018, deve essere assicurato il versamento all'entrata di bilancio di un gettito annuo pari a 3,81 milioni di euro, corrispondente ad una quota degli introiti derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente A2 della tariffa elettrica, con contestuale riduzione di una somma di pari importo della quota erogata a Sogin Spa;
   osservato che le modalità di finanziamento di Sogin Spa sono disciplinate sulla base di un sistema di regolazione deliberato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), fondato sostanzialmente sul rimborso dei costi autorizzati e effettivamente sostenuti, che afferiscano al perimetro degli oneri nucleari, così come definito dalla normativa vigente;
   sottolineato che i piani di smantellamento e i costi stimati (preventivo) e i costi effettivamente sostenuti (consuntivo) sono annualmente sottoposti all'approvazione dell'AEEGSI e, pertanto, le somme effettivamente erogate a Sogin Spa a valere sulla componente A2 sono esclusivamente quelle i cui importi sono riconosciuti e approvati espressamente dall'Autorità, in quanto funzionali allo svolgimento delle attività proprie della mission della società,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si confermi la scelta di attribuire all'ISIN, quale unica autorità competente e indipendente, i compiti di valutazione e controllo, sia per gli aspetti di radioprotezione che di sicurezza riferiti agli impianti, ai rifiuti radioattivi e alle sorgenti di radiazioni ionizzanti, nonché di controllo della radioattività nell'ambiente;
   b) si garantisca un'adeguata dotazione di personale tecnico e giuridico qualificato, necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite all'ISIN, attraverso il meccanismo del comando da altre amministrazioni così come stabilito dall'articolo 2 del presente schema di decreto e prevedendo la possibilità di iniziative anche normative volte a consentire l'assunzione di nuovo personale adeguatamente formato; al riguardo si presti particolare attenzione all'ingresso di nuove unità di tipo «esperti tecnici», anche nell'ambito delle 30 unità aggiuntive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), aventi profili e competenze tecnico-scientifiche, al fine di garantire il necessario ricambio generazionale nell'ambito del personale preposto alle valutazioni tecniche per le licenze/autorizzazioni, nonché al possesso di profili tecnici, almeno per i due terzi del personale complessivo;
   c) all'articolo 1, numero 5, capoverso Art. 37-bis, comma 2, al fine di meglio discernere fra le attività di controllo e monitoraggio degli impianti attivi e di quelli in smantellamento, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui è stata chiesta la disattivazione, ai Pag. 53sensi dell'articolo 55 del presente decreto, nel piano delle operazioni da eseguire»;
   d) all'articolo 2, comma 1, lettera g), si modifichi l'inciso: «con contestuale riduzione di una somma pari all'importo della quota erogata alla Sogin Spa» in modo che tali costi siano o direttamente conteggiati fra gli oneri della componente A2 ovvero esigibili nell'ambito dei costi sostenuti da Sogin Spa nel corso dell'attività.