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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 luglio 2017
856.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11739 Gnecchi: Circolari applicative delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di APE sociale e di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli interroganti, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione del Governo sulle circolari dell'INPS in materia di APE sociale e ottava salvaguardia.
  L'APE sociale non è un trattamento pensionistico ma una prestazione assistenziale, e presenta elementi di novità e di peculiarità che non consentono di catalogarla tra le prestazioni classiche di sicurezza sociale. In virtù della particolare natura della prestazione, la stessa è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dei regolamenti dell'Unione europea e, a maggior ragione, delle convenzioni internazionali, le quali hanno un campo di applicazione più limitato che, di regola, non si estende alle prestazioni assistenziali. In base a queste considerazioni, l'Inps ha adottato la circolare n. 100 del 2017 con la quale ha precisato che il requisito dell'anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l'accesso al beneficio non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, Spazio economico europeo o extracomunitari convenzionati con l'Italia.
  Con riferimento, invece, al secondo quesito preciso che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di APE sociale predisposto dal Governo e inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere prevedeva, nella sua formulazione originaria, un ampliamento dei soggetti che potevano beneficiare dell'APE sociale. In particolare l'articolo 2 stabiliva che potessero beneficiare dell'APE anche coloro che non avevano diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti purché si trovassero da almeno tre mesi in condizione di disoccupazione. Il Consiglio di Stato, pur condividendo sul piano dell'opportunità tale ampliamento, ha ritenuto illegittima tale previsione ritenendola difforme rispetto alla formulazione della disposizione di rango primario dettata dal comma 179 della legge di Bilancio per il 2017. Il Governo per ottemperare a tale specifico rilievo mosso dal Consiglio di Stato ha conseguentemente modificato il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri escludendo di fatto l'ampliamento previsto nello schema originario.
  Relativamente all'ultimo quesito della presente interrogazione, in cui si fa riferimento alla problematica relativa ai lavoratori in mobilità che hanno presentato domanda di certificazione per l'ottava salvaguardia e non anche domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si rappresenta quanto segue.
  Con circolare n. 11 del 2017 l'INPS specificava che la domanda di prosecuzione volontaria doveva essere inoltrata entro il 2 marzo 2017, ultimo giorno disponibile per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia. Pag. 154Tuttavia l'INPS, con successiva disposizione interna, ha precisato alle proprie sedi che, nelle ipotesi in cui il lavoratore ha presentato nei termini domanda di ammissione alla ottava salvaguardia ma non ha inoltrato domanda di prosecuzione volontaria, tale ultima domanda dovrà intendersi implicitamente presentata all'atto della demanda di certificazione del diritto alla salvaguardia.

Pag. 155

ALLEGATO 2

5-11830 Ciprini: Attuazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i soggetti iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto avente ad oggetto l'attuazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i soggetti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria costituiti ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996. Preliminarmente voglio ricordare che la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto nel sistema pensionistico italiano misure per la cosiddetta flessibilità in uscita estendendo la facoltà di riunire gratuitamente i contributi previdenziali che i lavoratori hanno accumulato in differenti gestioni anche a favore degli iscritti alle gestioni degli enti previdenziali privati.
  Le disposizioni introdotte con la legge di bilancio per la loro completa ed effettiva operatività non richiedono l'adozione né di atti di indirizzo né di disposizioni applicative ma è necessario un adeguamento delle procedure amministrative gestite dall'INPS e dalle singole Casse nei loro rispettivi ordinamenti, al fine di consentire al nuovo istituto del cumulo gratuito, piena operatività.
  All'indomani dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2017, l'INPS ha emanato una circolare esplicativa (la n. 60/2017) in materia di cumulo dei periodi assicurativi, ma ulteriori aspetti applicativi dovranno essere chiariti in quanto la questione è particolarmente complessa, coinvolgendo oltre all'INPS anche altri enti.
  Sul tema, infatti, è stata avviata un'attenta e doverosa analisi da parte del Ministero del lavoro, volta a risolvere le questioni sottese all'applicazione del cumulo pensionistico.
  Lunedì scorso si è tenuto già un incontro tra rappresentanti del Governo e delle Casse dei professionisti. Segnalo che dopo un confronto che si svolgerà anche con l'INPS, il prossimo incontro con i rappresentanti delle Casse dovrebbe tenersi giovedì 27 luglio.
  Pertanto, posso assicurare che il Ministero che rappresento, già investito della questione, farà tutto il possibile per trovare una soluzione alle problematiche inerenti i risvolti operativi di questa importante novità legislativa introdotta.