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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2017
861.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4469, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016;
   rilevato che il Protocollo di cui si propone la ratifica è finalizzato a integrare l'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo, ossia alla creazione di un sistema brevettuale europeo realmente integrato;
   preso atto che il Protocollo oggetto di ratifica si richiama all'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti del 19 febbraio 2013, che stabilisce, all'articolo 7, che il Tribunale di primo grado abbia una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera;
   rilevato altresì che all'articolo 18 si fissa l'entrata in vigore del Protocollo al trentesimo giorno successivo alla data in cui l'ultimo dei quattro Stati parte – Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito – abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
   richiamato infine il parere favorevole espresso dalla Commissione il 21 luglio 2016 sul disegno di legge C. 3867 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013», nelle cui premesse si sottolineava la necessità di avviare, in seguito all'esito del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, una riflessione sulle sedi centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti, previste a Parigi, Londra e Monaco, fermo restando che l'Italia è candidata a una sede regionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 100

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.
*1. 1. Allasia.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.
*1. 2. Borghi, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.
*1. 3. Arlotti, Montroni, Baruffi, Bargero, Benamati, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.
*1. 4. Fantinati.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.
*1. 5. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.
*1. 6. Russo.

  Al comma 1, lettera a), al numero 3), capoverso comma 3, dopo le parole: lettera f) aggiungere le seguenti: le azioni di tutela della risorsa termale.
1. 7. Tentori, Donati, Arlotti, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso comma 3, dopo le parole: con decreto del sono inserite le seguenti: Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome,
*1. 9 (Nuova formulazione) Allasia.

  Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso comma 3, dopo le parole: con decreto del sono inserite le seguenti: Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome,
*1. 10 (Nuova formulazione) Donati, Tentori, Arlotti, Moretto.

Pag. 101

  Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: competenti Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: e della Conferenza delle regioni e province autonome
1. 11. (Nuova formulazione) Donati, Tentori, Arlotti, Moretto.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1), premettere il seguente: 01) al comma 1, lettera b), le parole: «dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1» sono sostituite con le seguenti: «ai sensi del successivo articolo 4, comma 8»;
   b) al numero 1), sostituire le parole: dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 con le seguenti: ai sensi del successivo articolo 4, comma 8.

  Conseguentemente:
   dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.
(Erogazione delle cure termali).

  1. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2. Le prestazioni di assistenza termale garantite dal Servizio Sanitario Nazionale e le patologie per le quali tali prestazioni sono erogate a tutti gli assistiti, inclusi gli assicurati INPS e INAIL, nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, sono individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 553 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, (anche sulla base di proposte contenute negli accordi di cui al comma 8).
  3. Le aziende termali accreditate possono erogare servizi di primo livello partecipando alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria, di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura, senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica rispetto a quelli già programmati a tale scopo e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati. Le stesse aziende possono partecipare a progetti per favorire il cosiddetto «invecchiamento attivo».
  4. Con decreto del Ministro della Salute da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è definito il tracciato record e le relative modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle Regioni, per l'alimentazione del flusso NSIS (Nuovo sistema informativo sanitario), dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi utili agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per la conduzione di analisi epidemiologiche in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie, alla valutazione degli effetti della terapia termale, nonché alla riabilitazione.
  5. Ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa, nel rispetto di quanto definito dai Livelli Essenziali di Assistenza, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti, i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
  6. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 5. Pag. 102
  7. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui al comma 8 del presente articolo. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza.
  8. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole:, lettera c), numero 1) pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, e dall'articolo 1, comma 1, e le parole:, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019,.
1. 12. (Nuova formulazione) Benamati, Tentori, Donati, Arlotti, Moretto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire la parola: aziende con la seguente: stabilimenti e le parole: lettera e) con le seguenti: lettera d).
1. 29. Benamati, Tentori, Donati, Arlotti, Moretto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «acque minerali» la parola: «e» è soppressa.
1. 20. Tentori, Donati, Arlotti, Moretto.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, comma 1, alle parole: Sono incentivati premettere le seguenti: Nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza.
1. 42. Galgano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, comma 2, sostituire la parola: sentite con le parole: di intesa con. 
*1. 45. Donati, Tentori, Arlotti, Moretto.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, comma 2, sostituire la parola: sentite con le parole: di intesa con. 
*1. 46. Galgano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.
**1. 49. Galgano.

Pag. 103

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.
**1. 50. Arlotti, Donati, Tentori, Moretto.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, comma 11, dopo le parole: sono individuate apposite misure finanziarie per favorire aggiungere le seguenti: studi e ricerche ai fini della tutela e della valorizzazione della risorsa naturale termale e.
1. 51. Fanucci, Donati, Tentori, Arlotti, Moretto.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 52. (Nuova formulazione) Arlotti, Tentori, Donati, Moretto.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, sostituire le parole: della Fondazione per la ricerca scientifica termale, con le parole: di enti, centri studi, fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale.
1. 60. Tentori, Donati, Moretto.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-bis, comma 4, dopo le parole: spese ammissibili sono stabiliti, aggiungere le seguenti:, previo parere della Conferenza delle regioni e le province autonome,.
1. 73. (Nuova formulazione) Donati, Tentori, Moretto.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.
*1. 75. Borghi, Moretto.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.
*1. 76. Allasia.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.
*1. 77. Arlotti, Patrizia Maestri, Montroni, Baruffi, Bargero, Benamati, Moretto.

Pag. 104

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.
*1. 78. Fantinati.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.
*1. 79. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.
*1. 80. Russo.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, al comma 1, sostituire le parole: riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, con le seguenti: individua all'interno dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017,02018 e 2019, specifiche linee di promozione del termalismo volto sia alla promozione degli effetti terapeutici che alla possibilità di promuovere i territori interessati dalle terme ed i relativi prodotti ed esperienze correlate.
1. 81. Tentori, Donati, Moretto.

  Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
   i-bis) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9.
(Operatore termale).

  1. L'operatore di assistenza termale è l'operatore che, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale resa secondo quanto previsto dal decreto di cui al capoverso successivo svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali di ambito termale, attività indirizzate a promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali, ed assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sentita la Conferenza delle regioni e province autonome emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea e la regolamentazione degli accordi tra le regioni, le università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse università, le regioni e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
1. 82. (Nuova formulazione) Tentori, Donati, Arlotti, Moretto.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» Pag. 105sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
   b) al comma 3, lettera c), eliminare le parole da: «di promozione» fino a: «turistica» sono soppresse;
   c) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) l'adozione di protocolli di processi produttivi integrativi e qualificanti del prodotto terapeutico definiti d'intesa con le regioni di appartenenza».
1. 83. Borghi, Moretto.

  Al comma 1, lettera m), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 3, dopo le parole: «centri estetici», aggiungere le parole: «e di centri benessere».
1. 87. Tentori, Arlotti, Moretto.

  Al comma 1, lettera m), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 3, sostituire la parola: «multa», con le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria».

  Conseguentemente, alla lettera m), sopprimere il numero 3).
1. 88. Donati, Tentori, Moretto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 04. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.