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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 agosto 2017
866.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon, C. 4419 Venittelli e C. 4421 Rampelli).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2018 è istituito il «Fondo per lo sviluppo della filiera ittica», di seguito denominato «Fondo», destinato a finanziare le iniziative a carattere sperimentale di cui comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.

  Conseguentemente:
  al medesimo articolo:
   al comma 2, alinea, dopo le parole: a finanziare, aggiungere le seguenti: nell'anno 2018;
   al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 5 con le seguenti: di cui all'articolo 5, comma 1;
   al comma 2, lettera c-bis), sopprimere le parole da: attraverso l'istituzione fino a: (ISMEA);
   al comma 3, sopprimere le parole:, e, successivamente, con cadenza biennale;
  sopprimere l'articolo 12;
  all'articolo 13:
   al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei;
   al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
    a-bis) prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi ed il quantitativo del pesce pescato;

  dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 50. Il Relatore.

Pag. 219

ART. 5.

  All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: dagli enti promossi dalle organizzazioni sindacali con le seguenti: dalle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: , delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca con le seguenti: e delle imprese di acquacoltura.
5. 50. Il Relatore.

ART. 8.
(Attività di pesca-turismo e ittiturismo)

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 9609/01/2012, n. 4), recanti, rispettivamente, la definizione dell'attività di «pesca-turismo» e di «ittiturismo», sulla base dei seguenti criteri:
   a) prevedere che le attività di pesca-turismo cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del presente decreto legislativo, ricomprendano le seguenti iniziative:
    I. l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi consentiti per l'esercizio della piccola pesca;
    II. lo svolgimento dell'attività di pesca occasionale mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, e successive modificazioni;
    III. lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;
    IV. lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura;
   b) prevedere che le iniziative di pesca-turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;
   c) stabilire che, per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne, le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;
   d) prevedere che le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto, consentendo altresì lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in una articolata offerta turistica;Pag. 220
   e) autorizzare l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età;
   f) prevedere che gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti «sistemi di traino» possano esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di pesca compresi nel sistema di pesca previsti dalla vigente normativa europea. Prevedere altresì che i predetti sistemi a traino debbano essere sbarcati o riposti a bordo prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati;
   g) stabilire che l'autorizzazione all'attività di pesca turismo rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo ufficio di iscrizione dell'unità di pesca abbia validità triennale corrispondente alle date di rilascio e di scadenza del certificato delle annotazioni di sicurezza rilasciato dall'ente tecnico;
   h) prevedere che i sistemi di comunicazione a bordo debbano comprendere un telefono satellitare, un apparato di controllo e satellitare e un apparato VHF.

  2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le conseguenti modifiche alla relativa regolamentazione attuativa, al fine di adeguarla a quanto disposto dalla presente legge.
8. 50. Il Relatore.

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dai rappresentanti sino alla fine del comma.
11. 50. Il Relatore.

ART. 13.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti:, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. 50. Il Relatore.

ART. 14.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: e siano comprese sino alla fine della medesima lettera.
14. 50. Il Relatore.

ART. 15.

  Al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
15. 50. Il Relatore.

ART. 17.

  Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: sino ad un terzo con le seguenti: di un terzo.

Pag. 221

  Conseguentemente, al medesimo articolo, medesimo comma:
   alla lettera c), capoverso comma 5-bis, sostituire le parole: sino ad un terzo con le seguenti: di un terzo;
   alla lettera f), sostituire le parole: sino ad un terzo con le seguenti: di un terzo.
17. 50. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine della lettera, con le seguenti: al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.
17. 51. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) Al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)».
17. 52. Il Relatore.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
17. 53. Il Relatore.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.»
17. 54. Il Relatore.

Pag. 222

ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon, C. 4419 Venittelli e C. 4421 Rampelli).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   al comma 2, alinea, sostituire le parole: I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con le seguenti: Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato;
   al comma 3:
    sostituire il primo periodo con il seguente: Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;
   al secondo periodo, sostituire le parole: di ciascun con la seguente: del;
   al quinto periodo, sostituire le parole: i decreti possono comunque essere adottati con le seguenti: il decreto può comunque essere adottato;
   al comma 4:
    sostituire il primo periodo con il seguente: Lo schema del decreto legislativo adottato in attuazione della delega contenuta nel presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

  Al secondo periodo, sostituire le parole: uno o più decreti determinino con le seguenti: decreto determini e le parole: i medesimi decreti legislativi sono emanati con le seguenti: il medesimo decreto legislativo è emanato.

ART. 2.
  Al comma 2, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) semplificare l'azione amministrativa in materia di rilascio e rinnovo di Pag. 223autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle capitanerie di porto.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: fatte salve le specifiche competenze attribuite con le seguenti: nel rispetto delle specifiche competenze riservate.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché con le seguenti: fermo restando quanto stabilito al comma 1, sono tenuti.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: attraverso.

ART. 13.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva e il suo adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: i pescatori sportivi nelle con le seguenti: la pesca sportiva tra le.

ART. 14.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: accesso paritario aggiungere le seguenti: alle concessioni e alle licenze di pesca».

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: che è reso fino alla fine comma, con le seguenti: ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente: Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

TITOLO

  Al titolo, aggiungere, infine le seguenti parole:, deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

Pag. 224

ALLEGATO 3

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità (C. 3653 Mongiello).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 4. Zaccagnini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio eno-gastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.
1. 3. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: degli operatori dei settori agricoli aggiungere le seguenti: e della filiera agroalimentare.
1. 2. Taricco.

  Al comma 2, dopo le parole: degli operatori dei settori agricoli aggiungere le seguenti: e della filiera agroalimentare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere infine le seguenti parole: con finalità agroalimentari.
1. 2. (nuova formulazione) Taricco.
(Approvato)

  Al comma 3 dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere, a norma dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».
1. 1. Guidesi, Fedriga.

Pag. 225

ALLEGATO 4

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio)

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

  1. La presente legge reca disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo.
  2. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui si riproducono, nonché la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.
  4. Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni possono incentivare le attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale.

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono:
   a) per raccolta controllata: l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;
   b) per tartufaia naturale: qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;
   c) per tartufaie controllate: le tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene;
   d) per tartufaie coltivate: le piantagioni in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorizzata;
   e) per tartufi coltivati: i corpi fruttiferi ricavati dalle tartufaie coltivate.

Pag. 226

Art. 3.
(Misure generali di tutela).

  1. Sono considerate protette tutte le specie di tartufi.
  2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata.

Art. 4.
(Generi e specie di tartufi).

  1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
   1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
   2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
   3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
   4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
   5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato (2);
   6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
   7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
   8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
   9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

  2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.
  3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino, dei laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 5.
(Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione.
  2. Il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata, ai sensi dell'articolo 6.
  3. L'attestazione di cui al comma 1 ha una validità commisurata al buono stato vegetativo delle specie arboree micorizzate messe a dimora e alle relative cure colturali, comunque non superiore a cinque anni, salva la facoltà di rinnovo.
  4. L'ottenimento dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'assimilazione dell'attività di conduzione della tartufaia controllata o coltivata all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  5. Le Regioni, nel rilascio delle autorizzazioni, tengono conto della necessità di Pag. 227riservare adeguati spazi alla raccolta libera, evitando, per quanto possibile, contiguità tra i terreni sui quali insistono le tartufaie controllate e coltivate.

Art. 6.
(Proprietà sui tartufi e delimitazione delle tartufaie controllate e coltivate).

  1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
  2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».
  3. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

Art. 7.
(Consorzi volontari).

  1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.
  2. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
  3. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.
  4. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio.
  5. Le Regioni possono delegare i Consorzi a svolgere le funzioni relative alla raccolta dei dati e ai controlli sulla tracciabilità di cui all'articolo 10.

Capo II
RACCOLTA DEI TARTUFI

Art. 8.
(Disciplina della raccolta dei tartufi).

  1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e istituiscono un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa.
  3. Nelle tartufaie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall'articolo 6, il diritto di ricerca e raccolta è riservato al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia ed ai loro familiari.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata.
  5. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato (in numero massimo di due per raccoglitore) e lo scavo, con l'apposito attrezzo, il vanghetto o la vanghella, deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato. Pag. 228
  6. È in ogni caso vietata:
   a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
   b) la raccolta dei tartufi immaturi;
   c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
   d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in attuazione del comma 2.

Art. 9.
(Abilitazione a praticare la raccolta).

  1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il rilascio, a seguito dell'esame di cui al comma 1, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.
  3. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.
  4. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale. Si intende autorizzato il raccoglitore abilitato che abbia pagato l'imposta stabilita dalla regione ove si intende praticare la raccolta. Qualora il raccoglitore intenda praticare la raccolta in più regioni, pagherà tante imposte per quante sono le regioni in cui intende recarsi.
  5. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

Art. 10.
(Disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto).

  1. Il raccoglitore, al fine di consentire il controllo da parte delle autorità preposte e il monitoraggio, annota su una scheda predisposta dalla Regione, da allegare al tesserino di cui all'articolo 5, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie raccolte.
  2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il raccoglitore invia alla regione competente la scheda di cui al comma 1 relativa all'anno precedente.
  3. In caso di mancato adempimento della disposizione del comma 2, la regione provvede a comunicare al raccoglitore la riduzione dei giorni previsti per esercitare l'attività di raccolta.
  4. Dopo due anni consecutivi di mancato invio delle ricevute da parte del raccoglitore, la regione provvede alla sospensione o al ritiro del tesserino per un anno.

Art. 11.
(Calendari di raccolta).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano gli orari, i calendari e le modalità di raccolta e di vigilanza.
  2. La raccolta è consentita di norma, salva diversa indicazione della Regione interessata relativamente al periodo di maturazione del prodotto, normalmente, nei terreni demaniali, nei periodi sottoindicati:
   1) Tuber magnatum, dal 1o ottobre al 31 dicembre;
   2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;
   3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
   4) Tuber aestivum, dal 1o maggio al 30 novembre;
   5) Tuber uncinatum, dal 1o ottobre al 31 gennaio;
   6) Tuber brumale, dal 1o gennaio al 15 marzo; Pag. 229
   7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
   8) Tuber macrosporum, dal 1o settembre al 31 dicembre;
   9) Tuber mesentericum, dal 1o settembre al 31 gennaio.

  3. I tartufi della specie Tuber indicum, Tuber himalayensis e Tuber sinoaestivum possono essere detenuti esclusivamente dalle industrie alimentari per la successiva trasformazione in prodotti a base di tartufo. È esclusa la vendita a consumatori finali di tartufi freschi di tali specie.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 4.
  5. È vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco italiano nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Capo III
LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

Art. 12.
(Caratteristiche dei tartufi posti in vendita).

  1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.
  2. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.
  3. I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.
  4. Ai tartufi posti in commercio ai fini dell'utilizzo nell'alimentazione umana si applicano le disposizioni concernenti l'igiene, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e l'attività di controllo ufficiale, di cui alle pertinenti normative dell'Unione europea e nazionali vigenti.

Art. 13.
(Lavorazione dei tartufi).

  1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:
   1) dalle aziende iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;
   2) dai consorzi di cui all'articolo 7;
   3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

Art. 14.
(Tartufi conservati).

  1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta a norma delle vigenti disposizioni europee e nazionali.
  2. I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.
  3. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale, con l'aggiunta facoltativa di vino, liquore o acquavite, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.
  4. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.
  5. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

Pag. 230

Art. 15.
(Confezionamento dei tartufi conservati).

  1. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.
  2. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
   a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;
   b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
   c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
   d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

  3. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2.

Art. 16.
(Etichettatura dei tartufi).

  1. È obbligatorio indicare, nella denominazione dell'alimento e nell'elenco degli ingredienti, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2, e nell'allegato 1 della presente legge, nonché l'indicazione «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.
  2. Nell'etichetta di un prodotto che riporta le diciture «tartufato» o «a base di tartufo» o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, devono essere chiaramente specificati, con lo stesso carattere e con la medesima dimensione tipografica, la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese di provenienza, anche la regione e la località di origine.
  3. Nel prodotto qualificato come «tartufato» o «a base di tartufo» o nella cui etichetta è comunque richiamata la presenza di tartufo deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo. Tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita.
  4. I prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo, non possono evocare in alcun modo nell'etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il termine «tartufo», né attraverso diciture né attraverso immagini, e devono riportare in modo chiaramente visibile la dicitura «prodotto contenente aromi di sintesi».
  5. L'impiego di qualificazioni o di diciture diverse da quelle previste dal presente articolo è vietato.

Art. 16-bis.
(Disposizioni fiscali).

  1. Ai fini fiscali, i soggetti che effettuano la raccolta di tartufi sono classificati in raccoglitori occasionali e raccoglitori professionali sulla base della quantità dei prodotti commercializzati.
  2. Sono considerati raccoglitori occasionali coloro che effettuano cessioni di prodotti entro la soglia annua di 7.000 euro e sono assoggettati ad un regime fiscale forfettario consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF determinata in 100 euro annui. L'acquisto del prodotto dai raccoglitori occasionali deve essere documentato con un'autofattura dall'impresa acquirente.
  3. Sono considerati raccoglitori professionali coloro che effettuano cessioni di prodotto per un ammontare superiore a Pag. 2317.000 euro. Sono titolari di partita IVA e sono soggetti al regime fiscale con aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito, commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
  4. I raccoglitori imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotto sono assoggettati ai regimi fiscali del settore agricolo.
  5. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n.122 è abrogato.

Art. 17.
(Clausola di mutuo riconoscimento).

  1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Capo IV
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 18.
(Vigilanza e controlli).

  1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.
  2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
  3. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
  4. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle Aziende sanitarie locali.

Art. 19.
(Sanzioni).

  1. Ogni violazione delle norme della presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.
  2. La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:
   a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
   b) la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
   c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
   d) la raccolta di tartufi immaturi;
   e) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
   f) la raccolta di tartufi nelle zone riservate;Pag. 232
   g) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
   h) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
   i) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte;
   l) la vendita di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi al tartufo non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 16.

Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.
  2. La tassa di concessione di cui al comma 1 non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 7, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

Art. 21.
(Adeguamento normativa regionale).

  1. Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

Art. 22.
(Abrogazioni).

  1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

Allegato 1
Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili

   1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).
  Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.
  Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.
  Emana un forte profumo gradevole.
  Matura da ottobre a fine dicembre.
   2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).
  Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po’ rosseggianti all'aria e nere con la cottura.
  Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.
  Emana un delicato profumo molto gradevole.
  Matura da metà novembre a metà marzo.
   3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato.
  Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.
  Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco. Pag. 233
  Emana un forte profumo e ha sapore piccante.
  Matura da febbraio a marzo.
   4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.
  Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.
  Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.
  Emana debole profumo.
  Matura da giugno a novembre.
   5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno.
  Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa di colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.
  Emana un profumo gradevole.
  Matura da settembre a novembre
   6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.
  Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.
  Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del Tuber melanosporum e meno scure.
  Emana poco profumo.
  Matura da gennaio a tutto marzo.
   7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.
  Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramose.
  Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.
  Emana un profumo tendente un po’ all'odore dell'aglio.
  Matura da metà gennaio a metà aprile.
   8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio.
  Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.
  Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.
  Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.
  Matura da agosto ad ottobre.
   9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).
  Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.
  Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.
  Emana un debole profumo.
  Matura da settembre ai primi di maggio.
  L'equivalenza richiamata con riferimento ai territori di provenienza può riguardare anche altre zone di coltivazione e di raccolta qualora venga accertato che il prodotto presenti le stesse caratteristiche organolettiche della specie di riferimento.

Pag. 234

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014 (C. 4470 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4470 del Governo, approvato dal Senato, recante: «Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014»;
   preso atto favorevolmente che gli Emendamenti all'Accordo in titolo sono volti, tra l'altro, ad introdurre un nuovo obiettivo del Fondo comune dei prodotti di base consistente nella promozione e nel sostegno dello sviluppo del settore dei prodotti di base in una prospettiva di sostenibilità sul piano sociale, economico e ambientale, e a conferire al Fondo il compito di diffondere conoscenze e informazioni su approcci innovativi nel campo dei prodotti di base,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 235

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE) tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (C. 4475 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4475 del Governo, di ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003;
   preso atto con favore che il testo dell'Accordo, come emendato, presenta tra gli elementi di novità l'allargamento della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo dalle sole attività di prevenzione e di lotta agli inquinamenti del mare al contrasto del degrado marino-costiero e alla tutela della biodiversità,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 236

ALLEGATO 7

Risoluzioni 7-01255 Romanini, 7-01259 Mongiello e 7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA PRESENTATA DAL DEPUTATO ROMANINI

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    nel settore dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro sono presenti, in Italia, oltre 8 mila imprenditori agricoli che coltivano circa 72.000 ettari e 120 industrie di trasformazione che occupano circa 10 mila persone, con un valore della produzione superiore a 6,4 miliardi di euro;
    con oltre 5.180.000 tonnellate, nel 2016 l'Italia si è collocata, dopo la California, seconda tra i maggiori produttori mondiali di pomodoro destinato alla trasformazione, con oltre il 50 per cento della produzione in Europa;
    passate, polpe e pelati rappresentano il 98,5 per cento del pomodoro che arriva sulle tavole dei consumatori italiani mentre il concentrato di pomodoro, per il quale esiste una residuale quota di importazione, è pari a poco più dell'1,5 per cento del mercato dei derivati del pomodoro;
    su questa quota residuale si sono susseguite anche di recente comunicazioni stampa che insinuano nei consumatori il dubbio circa l'italianità dei prodotti derivati da pomodoro distribuiti in Italia, mentre è del tutto evidente che lavorare prodotto fresco proveniente da altri Paesi non sarebbe possibile per la distanza, oltre che antieconomico per l'impatto sui costi;
    in Italia, in base alle norme vigenti, pomodori pelati, passata, pomodorini e polpa possono essere prodotti solo da pomodoro fresco che deve essere lavorato in azienda entro 24/36 ore dalla raccolta;
    nel complesso, a fronte di consumi interni sostanzialmente stabili e ampiamente soddisfatti dalla produzione nazionale, negli ultimi cinque anni si è registrata una crescita costante dell'export e del saldo commerciale;
    l'associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) ha rilevato che, con il 60 per cento della produzione destinata ai mercati esteri (in testa la Germania e a seguire Regno Unito, Francia, Usa e Giappone), e solo poco più, di 2 milioni di tonnellate riservate al mercato interno (40 per cento) il pomodoro è ambasciatore dell'eccellenza del made in Italy nel mondo;
    a produzione del pomodoro da industria risulta fortemente concentrata in due zone del Paese: al Sud, nella provincia di Foggia, ed a Nord, nell'area padana (Piacenza, Ferrara, Parma, Mantova, Ravenna e Cremona);
    a provincia di Foggia concentra un quarto della superficie nazionale a pomodoro da industria e circa un terzo della produzione nazionale. In quest'area si coltiva prevalentemente pomodoro a bacca allungata destinato per lo più alla produzione di pomodori pelati;
    la filiera del pomodoro italiano è controllata, certificata e orientata alla sostenibilità ambientale. È, quindi, necessario valorizzarne i profili di qualità e genuinità che sono alla base delle produzioni Pag. 237e che, per queste ragioni, meritano di essere caratterizzate specificatamente tanto nel mercato domestico quanto in quello internazionale;
    il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare all'articolo 26, ha individuato negli alimenti non trasformati, nei prodotti a base di un unico ingrediente negli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento, i prodotti per i quali l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza può diventare obbligatoria;
    il 12 maggio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita la Commissione europea a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari monoingrediente o con un ingrediente prevalente, oltre a quelli a base di latte o carne, elaborando proposte legislative in questi settori;
    la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela dei consumatori;
    fin dal 2006 la legislazione italiana ha introdotto l'obbligo di indicare l'origine della materia prima per la passata di pomodoro e successivamente, con il collegato agricolo alla legge di stabilità 2014, sono state emanate ulteriori disposizioni circa la definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, sui relativi requisiti e criteri di qualità per gli ingredienti utilizzabili, nonché sull'etichettatura e sul confezionamento;
    appare quindi opportuno estendere l'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine della materia prima anche agli altri prodotti della filiera del pomodoro da industria anche completando il percorso normativo già iniziato con la legge 28 luglio 2016, n. 154 (cosiddetto Collegato agricolo) che ha novellato le disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro da industria,
   con specifico riguardo al Sud dell'Italia:
    negli ultimi anni il settore ha registrato numerose problematiche, soprattutto a causa della mancanza di programmazione della produzione e per l'assenza di effettivi coordinamenti tra settore agricolo e imprese di trasformazione;
    forte il rischio della «fuga» degli operatori: i prezzi sono crollati negli ultimi anni e non di rado i produttori hanno dovuto minacciare di non seminare per le annate di riferimento;
    a rischio è l'intera filiera che nel Sud Italia coinvolge decine di migliaia di agricoltori e quasi un centinaio di stabilimenti di trasformazione, per un giro d'affari annuo compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro;
    il problema più consistente è rappresentato, in gran parte, dalla mancanza di programmazione della coltivazione e spesso i contratti con l'industria di trasformazione non si stabiliscono nei tempi corretti, ossia possibilmente entro il 31 gennaio, lasciando nell'incertezza ed in balia di gravi asimmetrie produttive il relativo comparto agricolo;
    in tali condizioni la parte industriale gioca la sua forza riuscendo ad imporre prezzi spesso non remunerativi alla parte agricola. Quest'ultima è particolarmente debole, perché esposta alle manovre speculative che alcune industrie attuano, riducendo le quantità di prodotto ritirato;
    il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, prevede, tra l'altro, la possibilità per gli Stati membri di riconoscere le organizzazioni interprofessionali, le quali possono svolgere un ruolo importante facilitando Pag. 238il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato;
    per essere riconosciute, le organizzazioni interprofessionali devono essere costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;
    esse devono essere costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono. Inoltre, devono perseguire una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori. In particolare, esse possono adottare misure atte a prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato, nonché a contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato allo scopo redigendo contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
    tale normativa è stata da ultimo recepita e ridisciplinata dallo Stato italiano ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;
    appare dunque auspicabile che, anche per il settore del pomodoro da industria del Centro-Sud Italia, fosse costituita e riconosciuta una pertinente organizzazione interprofessionale, capace di fare sintesi delle varie problematiche esistenti nei settori della relativa filiera, segnatamente nel comparto della produzione agricola, e di sviluppare misure atte a risolverle e a fare crescere e rendere maggiormente competitive le produzioni agricole ed i relativi prodotti trasformati,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative al fine di garantire una informazione completa e la massima trasparenza nei confronti dei consumatori ed una più efficace difesa della qualità e distintività del prodotto nazionale che rappresenta il 55 per cento della produzione europea;
   a farsi parte attiva perché sia esteso a livello comunitario l'obbligo di utilizzare esclusivamente pomodoro fresco per la produzione di passata, così come già avviene in Italia;
   a convocare con la massima sollecitudine un tavolo di confronto con tutti i soggetti della filiera del pomodoro da industria, con l'obiettivo di adottare i provvedimenti necessari al fine di assumere iniziative volte ad estendere anche a questo settore produttivo l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di produzione ovvero l'origine della materia prima già introdotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, al fine di salvaguardare e valorizzare un comparto importante dell'agroalimentare nazionale, posto che i prodotti che ne derivano esprimono una qualità molto superiore rispetto ad analoghi prodotti esteri e con il loro indotto offrono preziose ed indispensabili opportunità occupazionali;
   ad intraprendere le occorrenti iniziative per fare fronte alle crescenti problematiche che attraversano il sistema della produzione e della trasformazione del pomodoro da industria del Centro-Sud Italia ed, in tale ambito, a favorire la costituzione ed il riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale per il relativo settore Centro-meridionale.

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ALLEGATO 8

Risoluzioni 7-01255 Romanini, 7-01259 Mongiello e 7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

RISOLUZIONE UNITARIA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    nel settore dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro sono presenti, in Italia, oltre 8 mila imprenditori agricoli che coltivano circa 72.000 ettari e 120 industrie di trasformazione che occupano circa 10 mila persone, con un valore della produzione superiore a 6,4 miliardi di euro;
    con oltre 5.180.000 tonnellate, nel 2016 l'Italia si è collocata, dopo la California, seconda tra i maggiori produttori mondiali di pomodoro destinato alla trasformazione, con oltre il 50 per cento della produzione in Europa;
    passate, polpe e pelati rappresentano il 98,5 per cento del pomodoro che arriva sulle tavole dei consumatori italiani mentre il concentrato di pomodoro, per il quale esiste una residuale quota di importazione, è pari a poco più dell'1,5 per cento del mercato dei derivati del pomodoro;
    su questa quota residuale si sono susseguite anche di recente comunicazioni stampa che insinuano nei consumatori il dubbio circa l'italianità dei prodotti derivati da pomodoro distribuiti in Italia, mentre è del tutto evidente che lavorare prodotto fresco proveniente da altri Paesi non sarebbe possibile per la distanza, oltre che antieconomico per l'impatto sui costi;
    in Italia, in base alle norme vigenti, pomodori pelati, passata, pomodorini e polpa possono essere prodotti solo da pomodoro fresco che deve essere lavorato in azienda entro 24/36 ore dalla raccolta;
    nel complesso, a fronte di consumi interni sostanzialmente stabili e ampiamente soddisfatti dalla produzione nazionale, negli ultimi cinque anni si è registrata una crescita costante dell'export e del saldo commerciale;
    l'associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) ha rilevato che, con il 60 per cento della produzione destinata ai mercati esteri (in testa la Germania e a seguire Regno Unito, Francia, Usa e Giappone), e solo poco più, di 2 milioni di tonnellate riservate al mercato interno (40 per cento) il pomodoro è ambasciatore dell'eccellenza del made in Italy nel mondo;
    la produzione del pomodoro da industria risulta fortemente concentrata in due zone del Paese: al Sud, nella provincia di Foggia, ed a Nord, nell'area padana (Piacenza, Ferrara, Parma, Mantova, Ravenna e Cremona);
    la provincia di Foggia concentra un quarto della superficie nazionale a pomodoro da industria e circa un terzo della produzione nazionale. In quest'area si coltiva prevalentemente pomodoro a bacca allungata destinato per lo più alla produzione di pomodori pelati; Pag. 240
    la filiera del pomodoro italiano è controllata, certificata e orientata alla sostenibilità ambientale. È, quindi, necessario valorizzarne i profili di qualità e genuinità che sono alla base delle produzioni e che, per queste ragioni, meritano di essere caratterizzate specificatamente tanto nel mercato domestico quanto in quello internazionale;
    il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare all'articolo 26, ha individuato negli alimenti non trasformati, nei prodotti a base di un unico ingrediente negli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento, i prodotti per i quali l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza può diventare obbligatoria;
    il 12 maggio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita la Commissione europea a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari monoingrediente o con un ingrediente prevalente, oltre a quelli a base di latte o carne, elaborando proposte legislative in questi settori;
    la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela dei consumatori;
    fin dal 2006 la legislazione italiana ha introdotto l'obbligo di indicare l'origine della materia prima per la passata di pomodoro e successivamente, con il collegato agricolo alla legge di stabilità 2014, sono state emanate ulteriori disposizioni circa la definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, sui relativi requisiti e criteri di qualità per gli ingredienti utilizzabili, nonché sull'etichettatura e sul confezionamento;
    appare quindi opportuno estendere l'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine della materia prima anche agli altri prodotti della filiera del pomodoro da industria anche completando il percorso normativo già iniziato con la legge 28 luglio 2016, n. 154 (cosiddetto Collegato agricolo) che ha novellato le disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro da industria,
   con specifico riguardo al Sud dell'Italia:
    negli ultimi anni il settore ha registrato numerose problematiche, soprattutto a causa della mancanza di programmazione della produzione e per l'assenza di effettivi coordinamenti tra settore agricolo e imprese di trasformazione;
    forte il rischio della «fuga» degli operatori: i prezzi sono crollati negli ultimi anni e non di rado i produttori hanno dovuto minacciare di non seminare per le annate di riferimento;
    a rischio è l'intera filiera che nel Sud Italia coinvolge decine di migliaia di agricoltori e quasi un centinaio di stabilimenti di trasformazione, per un giro d'affari annuo compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro;
    il problema più consistente è rappresentato, in gran parte, dalla mancanza di programmazione della coltivazione e spesso i contratti con l'industria di trasformazione non si stabiliscono nei tempi corretti, ossia possibilmente entro il 31 gennaio, lasciando nell'incertezza ed in balia di gravi asimmetrie produttive il relativo comparto agricolo;
    in tali condizioni la parte industriale gioca la sua forza riuscendo ad imporre prezzi spesso non remunerativi alla parte agricola. Quest'ultima è particolarmente debole, perché esposta alle manovre speculative che alcune industrie attuano, riducendo le quantità di prodotto ritirato; Pag. 241
    il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, prevede, tra l'altro, la possibilità per gli Stati membri di riconoscere le organizzazioni interprofessionali, le quali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato;
    per essere riconosciute, le organizzazioni interprofessionali devono essere costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;
    esse devono essere costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono. Inoltre, devono perseguire una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori. In particolare, esse possono adottare misure atte a prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato, nonché a contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato allo scopo redigendo contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
    tale normativa è stata da ultimo recepita e ridisciplinata dallo Stato italiano ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;
    appare dunque auspicabile che, anche per il settore del pomodoro da industria del Centro-Sud Italia, fosse costituita e riconosciuta una pertinente organizzazione interprofessionale, capace di fare sintesi delle varie problematiche esistenti nei settori della relativa filiera, segnatamente nel comparto della produzione agricola, e di sviluppare misure atte a risolverle e a fare crescere e rendere maggiormente competitive le produzioni agricole ed i relativi prodotti trasformati,

impegna il Governo:

   ad assumere celermente iniziative al fine di garantire una informazione completa e la massima trasparenza nei confronti dei consumatori ed una più efficace difesa della qualità e distintività del prodotto nazionale che rappresenta il 55 per cento della produzione europea;
   a farsi parte attiva perché sia esteso a livello comunitario l'obbligo di utilizzare esclusivamente pomodoro fresco per la produzione di passata, così come già avviene in Italia;
   a convocare con la massima sollecitudine un tavolo di confronto con tutti i soggetti della filiera del pomodoro da industria, con l'obiettivo di adottare i provvedimenti necessari al fine di assumere iniziative volte ad estendere anche a questo settore produttivo l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di produzione ovvero l'origine della materia prima già introdotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, al fine di salvaguardare e valorizzare un comparto importante dell'agroalimentare nazionale, posto che i prodotti che ne derivano esprimono una qualità molto superiore rispetto ad analoghi prodotti esteri e con il loro indotto offrono preziose ed indispensabili opportunità occupazionali;
   ad intraprendere le occorrenti iniziative per fare fronte alle crescenti problematiche che attraversano il sistema della produzione e della trasformazione del pomodoro da industria del Centro-Sud Italia ed, in tale ambito, a favorire la costituzione ed il riconoscimento, effettuato a livello nazionale oppure per «circoscrizione Pag. 242economica», di un'organizzazione interprofessionale per il relativo settore Centro-meridionale.
(8-00251) «Romanini, Mongiello, Gallinella, Oliverio, L'Abbate, Luciano Agostini, Antezza, Baruffi, Benamati, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paola Boldrini, Carella, Carra, Casellato, Cecconi, Cera, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Gagnarli, Ginefra, Grassi, Iacono, Incerti, Iori, Lattuca, Lavagno, Lupo, Patrizia Maestri, Marchi, Montroni, Parentela, Pastorelli, Petrini, Piazzoni, Giuditta Pini, Pinna, Prina, Paolo Rossi, Rostellato, Giovanna Sanna, Schirò, Taranto, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin».

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ALLEGATO 9

Risoluzione 7-01274 Zaccagnini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,
   premesso che:
    le importazioni di concentrato di pomodoro dalla Cina sono aumentate del 43 per cento raggiungendo circa 100 milioni di chili nel 2016, pari a circa il 20 per cento della produzione nazionale in pomodoro fresco equivalente;
    la divulgazione dei dati dell'Istat relativi al commercio estero da Paesi extracomunitari a gennaio 2017 fa emergere un balzo record del 22,3 per cento delle importazioni, superiore a quello delle esportazioni (+19,7 per cento). C’è il rischio concreto che il concentrato di pomodoro cinese venga spacciato come made in Italy sui mercati nazionali ed esteri per la mancanza dell'obbligo di indicare in etichetta provenienza;
    si sta assistendo ad un crescendo di navi che sbarcano fusti di oltre 200 chili di peso con concentrato di pomodoro, proveniente dalla Cina, da rilavorare e confezionare come italiano, poiché nei contenitori al dettaglio è obbligatorio indicare solo il luogo di confezionamento, ma non quello di coltivazione del pomodoro;
    questo commercio va reso trasparente con l'obbligo ad indicare in etichetta l'origine degli alimenti che attualmente vale in Italia solo per la passata di pomodoro ma non per il concentrato o per i sughi pronti. A rischio c’è uno dei settori simbolo del made in Italy nel mondo a causa della concorrenza sleale del prodotto importato ma anche la sicurezza alimentare;
    la Cina ha conquistato il primato nel numero di notifiche per prodotti alimentari irregolari perché contaminati dalla presenza di micotossine, additivi e coloranti al di fuori dalle norme di legge, da parte dell'Unione europea, secondo una elaborazione della Coldiretti sulla base della relazione sul sistema di allerta per gli alimenti relativa al 2015. Su un totale di 2967 allarmi per irregolarità segnalate in Europa, ben 386 (15 per cento) hanno riguardato proprio la Cina;
    mentre l'Italia si appresta a diminuire la produzione nazionale perché viene ritenuta eccessiva dalle industrie di trasformazione, si assiste alla importazione dall'estero di una quantità di concentrato di pomodoro del 21 per cento che proviene per più della metà dalla Cina che ha iniziato la coltivazione di pomodoro per l'industria nel 1990 e oggi rappresenta il terzo bacino di produzione dopo gli Stati Uniti e l'Italia, secondo i dati 2016;
    appare dunque necessario che l'etichetta riporti obbligatoriamente la provenienza della materia prima impiegata per la frutta e verdura trasformata come i derivati del pomodoro, come chiede peraltro l'84 per cento degli italiani secondo la consultazione pubblica on line sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari condotta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Ministero. Il consiglio della Coldiretti è comunque di preferire i prodotti, concentrato o sughi pronti, che volontariamente Pag. 244indicano sulla confezione l'origine nazionale 100 per cento del pomodoro utilizzato;
    il pomodoro è il condimento maggiormente acquistato dagli italiani. Nel settore del pomodoro da industria sono impegnati in Italia oltre 8 mila imprenditori agricoli che coltivano su circa 72.000 ettari, 120 industrie di trasformazione in cui trovano lavoro ben 10 mila persone, con un valore della produzione superiore ai 3,3 miliardi di euro. Un patrimonio che va salvaguardato garantendo il rispetto dei tempi di contrattazione per una consentire una adeguata pianificazione e una giusta remunerazione del prodotto agli agricoltori italiani,

impegna il Governo:

   1) ad assumere iniziative per estendere l'etichettatura d'origine alla filiera del pomodoro, che ancora non lo comprende, così come descritto in premessa;
   2) ad assumere iniziative volte a prevedere l'estensione della polizza «salva grano» alla filiera del pomodoro, «rete protettiva» per assicurare il reddito degli agricoltori, così come descritto in premessa;
   3) ad assumere iniziative, con specifico riferimento alla filiera del pomodoro, per:
    a) promuovere a tutti i livelli, nazionale, comunitario e internazionale, politiche utili alla difesa del prodotto made in Italy, al fine di contrastare con maggiore determinazione ed efficacia il fenomeno dell’italian sounding;
    b) rielaborare la normativa vigente in materia di contraffazione al fine di assicurare maggiore trasparenza e la sicurezza in tutti i passaggi della filiera;
    c) intervenire nelle opportune sedi europee affinché le denominazioni Dop e Igp continuino ad essere una priorità della Commissione europea anche nell'ambito di eventuali trattati internazionali come Ceta e TTIP;
    d) garantire un maggiore e continuativo coordinamento istituzionale, con particolare riferimento alle posizioni da assumere in sede europea, a tutela degli interessi italiani, assicurando la completezza e la trasparenza relativamente all'etichettatura dei prodotti;
    e) avviare un monitoraggio e una valutazione d'impatto sul reddito degli agricoltori e sull'effetto che l'abolizione dei dazi ha avuto sui produttori italiani messi in diretta concorrenza con i mercati asiatici che però riescono a produrre a costi molto inferiori;
   4) a sostenere misure volte a promuovere la filiera del pomodoro prodotto con tecniche rispettose dell'ambiente e maggiormente sicure per la salute umana, promuovendo convenzioni vincolanti, secondo i protocolli di produzione, per i Paesi extra Unione europea ai quali viene aperto il mercato economico europeo.
(8-00252) «Zaccagnini, Lacquaniti».