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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 agosto 2017
867.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11932 Rondini: Controlli sulla regolarità occupazionale dei lavoratori immigrati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto avente ad oggetto i controlli sulla regolarità occupazionale dei lavoratori immigrati, preliminarmente, voglio chiarire che i dati riferiti dal Presidente dell'INPS in occasione dell'audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione dei migranti costituiscono le rilevazioni statistiche conseguenti ai controlli svolti dagli organi ispettivi dell'Istituto, che evidenziano l'incidenza percentuale del fenomeno degli extracomunitari clandestini rispetto alla generalità dei lavoratori irregolari (sotto il profilo del lavoro nero), nel periodo triennale 2013-2015.
  Chiarito dunque il significato, eminentemente statistico, da attribuire alle dichiarazioni del Presidente Boeri, metto a disposizione degli onorevoli interroganti e di tutta la Commissione i risultati dell'attività di vigilanza effettuata dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel triennio 2013-2015, nonché nel corso del 2016.
  Dalla lettura dei dati, si evidenzia l'incidenza percentuale del fenomeno dei lavoratori extracomunitari clandestini rispetto al lavoro nero accertato nel suo complesso.
  Preciso, inoltre, che i lavoratori extracomunitari clandestini accertati sono concentrati soprattutto nei settori del terziario e dell'industria. Segnalo, altresì, che il maggior numero di violazioni concernenti i lavoratori extracomunitari clandestini si è registrato in Toscana (n. 321) in cui permane la diffusa presenza di laboratori gestiti da etnie cinesi nel settore manifatturiero e tessile, nonché in Campania (n. 284), in Lombardia (n. 248) e nel Lazio (n. 183).
  Sempre nel 2016 risulta invece in aumento il dato numerico dei clandestini occupati in agricoltura (n. 217).
  La pianificazione ispettiva può pertanto basarsi sugli indici derivanti dall'incidenza percentuale delle statistiche sopra illustrate, privilegiando in primo luogo i settori merceologici e le zone territoriali maggiormente a rischio di fenomeni di lavoro nero prestato da extracomunitari clandestini.
  In relazione alla necessità di intensificare i controlli al fine di fare emergere il fenomeno del lavoro nero correlato alla clandestinità, posso rassicurare gli onorevoli interroganti che vi è un'attenta programmazione delle azioni di vigilanza che deve, inoltre, tenere conto del fatto che al fenomeno del sommerso sono spesso connessi in modo strutturale altri comportamenti illeciti quali, tra l'altro, proprio il fenomeno dell'immigrazione clandestina, oltre che, lo sfruttamento del lavoro minorile o il ricorso a forme di interposizione illecita nonché, per gli aspetti di salute e sicurezza, la mancata formazione/informazione dei lavoratori.
  Per contrastare efficacemente tali ulteriori fattispecie si è sempre ritenuto opportuno, a seconda dei casi, programmare interventi ispettivi unitamente agli Istituti previdenziali, con il coinvolgimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri già operanti presso gli Uffici del territorio del Ministero ed oggi dell'INL.
  Segnalo, inoltre, che in considerazione delle caratteristiche del fenomeno e della Pag. 75sua rilevanza sociale, possono essere programmati anche accessi cosiddetti «brevi» volti specificamente all'accertamento del lavoro «nero», avviando specifiche attività di intelligence, nell'ambito delle aree geografiche o di specifici settori, incentrate sulla valutazione delle caratteristiche del tessuto economico-sociale.
  Voglio rassicurare che l'Ispettorato nazionale del lavoro, peraltro, provvede al costante monitoraggio dell'attività ispettiva con frequenza trimestrale al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati.
  Infine sottolineo che l'istituzione dell'Agenzia unica per le ispezioni in materia di lavoro (Ispettorato nazionale del lavoro), tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL potranno certamente consentire l'aumento della quantità e dell'efficacia dei controlli, istituendo un forte raccordo con gli Istituti e grazie anche all'uso congiunto delle rispettive risorse, in particolare al fine di indirizzare l'attività di vigilanza avverso fenomeni di lavoro irregolare e di evasione previdenziale ed assicurativa, individuando obiettivi specifici da sottoporre ad accertamento.

Risultati dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro

Anno Lavoratori in nero di cui: lavoratori extracomunitari clandestini Incidenza percentuale dei lavoratori extracomunitari clandestini rispetto ai lavoratori in nero
2013 44.652 1.091 2,44%
2014 41.030 1.018 2,40%
2015 41.570 1.716 4,13%
2016 43.048 1.357 3,15%
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ALLEGATO 2

5-11948 Polverini: Controllo sugli atti adottati dalla Fondazione ENPAIA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Polverini ed altri concernente il controllo sugli atti adottati dalla Fondazione ENPAIA, rappresento quanto segue.
  Preliminarmente, voglio ricordare che il quadro normativo definisce gli enti privati di previdenza obbligatoria dotati di autonomia contabile, gestionale e organizzativa, e gli ambiti della vigilanza statale attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tale vigilanza, in particolare, si sostanzia nella la nomina dei rappresentanti ministeriali nei collegi sindacali; nella trasmissione da parte degli enti dei documenti contabili e delle delibere concernenti criteri direttivi generali sui quali i Ministeri possono soltanto esprimere motivati rilievi e nella approvazione delle delibere, in materia previdenziale, assistenziale, statutaria ed organizzativa.
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, è previsto un potere di commissariamento degli enti previdenziali, attribuito al Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in caso di disavanzo economico-finanziario rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico nonché nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione e della fondazione. Il potere di commissariamento è, altresì, previsto anche nei casi di mancata adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine sulla base delle risultanze dei bilanci tecnici.
  Ciò posto, relativamente alle problematiche sollevate dagli onorevoli interroganti, il Ministero ha provveduto ad interpellare il collegio dei sindaci acquisendo anche specifica relazione del Presidente dell'ENPAIA. Il collegio dei sindaci si è limitato a dire che l'articolo 9 dello statuto prevede che per la sola validità di determinati atti sia necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata. «Conseguentemente, dalla mancata espressa previsione di analoga deroga relativamente al quorum strutturale e deliberativo per le ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto contrattuale con il direttore generale, il Collegio ritiene debba farsi discendere l'applicazione della regola di validità generale prevista per tutte le altre delibere del CdA ovvero la maggioranza semplici».
  Riguardo alla compatibilità allo statuto dell'attribuzione al Presidente dell'Ente delle deleghe relative ai compiti dell'organo di Direttore generale, il Collegio dei sindaci non ha ravvisato, nei caso di specie, profili di illegittimità sulla base di una serie di considerazioni:
   l'affidamento temporaneo e del tutto straordinario delle deleghe al Presidente si era verificato in altre analoghe situazioni di improvvisa vacatio dell'ufficio di direzione generale;
   l'incarico è stato comunque finalizzato alla fissazione di una seduta ravvicinata del Consiglio di amministrazione per Pag. 77l'individuazione di un sostituto ad interim dell'incarico di direttore generale;
   nessun atto gestionale è stato adottato medio tempore dal Presidente.

  Preso atto di quanto rappresentato dal Collegio dei sindaci e tenuto conto della funzione che il codice civile attribuisce a tale organo con particolare riguardo alla legittimità degli atti deliberativi degli enti di previdenza privata, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti al fine di poter chiarire le questioni sollevate dagli onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 3

5-11535 Gnecchi: Fattispecie escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012, relative alla cosiddetta isopensione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La legge n. 92 del 2012, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, ha introdotto – all'articolo 4, commi da 1 a 1-ter – alcune disposizioni volte a facilitare l'uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.
  Nello specifico, tali disposizioni prevedono la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
  In particolare, l'articolo 4 prevede l'erogazione di una prestazione a favore di coloro che, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive della stessa, matureranno i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata – di cui ai commi 6, 7 e 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 – entro quattro anni dall'accesso alla prestazione di esodo. Il valore di tale prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento dell'accesso alla prestazione medesima (cosiddetta «isopensione»), in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione «figurativa» correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.
  L'Inps ha precisato che, in ossequio alla lettera della legge n. 92 del 2012 secondo la quale: «I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro» (articolo 4, comma 2), l’«isopensione» non può che essere parametrata all'accesso delle prestazioni pensionistiche di base: vale a dire la pensione di vecchiaia ed il pensionamento anticipato previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto «Salva Italia»). Non è possibile, dunque, calcolare il momento di accesso all’«isopensione» in funzione di altre discipline come quelle relative ad unificazioni di periodi contributivi (totalizzazione, cumulo, ricongiunzione).
  L'INPS ha precisato, inoltre, che il lavoratore che ha avuto accesso all’«isopensione» ma che matura in itinere il diritto al pensionamento sulla base di norme diverse, può scegliere se beneficiare fino alla scadenza della «isopensione» o presentare domanda di pensione. Accertato il diritto a quest'ultima, l'INPS sospende l'erogazione della «isopensione» e liquida la prestazione richiesta.
  Per quanto riguarda, infine, la cosiddetta «opzione donna», ricordo che l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.Pag. 79
  Dunque, secondo l'INPS, esercitando l'opzione donna le lavoratrici conseguono un trattamento pensionistico secondo i requisiti prescritti per la pensione di anzianità che, com’è noto, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 92 del 2012 in cui si fa riferimento ai requisiti minimi della pensione di vecchiaia o anticipata. Preciso inoltre che i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso all'opzione donna devono essere già stati maturati nel 2015.
  Le medesime considerazioni valgono, infine, per la disciplina relativa agli assegni straordinari dei fondi di solidarietà.

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ALLEGATO 4

5-11852 Tripiedi: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riconoscimento della pensione di inabilità a soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo a illustrare l'atto avente ad oggetto l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), in materia di riconoscimento della pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto.
  Preliminarmente, voglio ricordare che l'articolo 1, comma 250, della legge di bilancio 2017 prevede che il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetto da mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi, riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
  Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati, a favore dell'assicurato, almeno cinque anni di contributi nell'intera vita lavorativa.
  Il beneficio pensionistico non è cumulabile con altri benefìci pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
  La predetta norma ha disposto che venisse emanato un decreto attuativo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
  In proposito, preciso che il decreto in questione è stato emanato il 31 maggio scorso, registrato lo scorso 10 luglio dalla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio scorso.
  Pertanto, rassicuro gli onorevoli interroganti che, in raccordo con l'Inail, è in via di predisposizione da parte dell'Inps una circolare con le relative disposizioni operative.

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ALLEGATO 5

5-11926 Gnecchi: Circolari interpretative delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in materia di riduzione dei requisiti per l'accesso al pensionamento di dipendenti del settore privato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Gnecchi e altri, relativo alle circolari interpretative delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011) in materia di riduzione dei requisiti per l'accesso al pensionamento di dipendenti del settore privato, è opportuno ricordare, in via preliminare che su iniziativa governativa, in sede di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011, all'articolo 24, è stata inserita una disposizione (il comma 15-bis) che, al fine di mitigare seppur parzialmente gli effetti del repentino innalzamento dei requisiti pensionistici previsto dall'intervento di riforma, ha istituito un canale agevolato di accesso alla pensione. Nello specifico, tale disposizione consente in via eccezionale:
   ai lavoratori dipendenti del settore privato di conseguire il trattamento della pensione anticipata all'età di 64 anni se, alla data del 31 dicembre 2012, siano in possesso di una anzianità contributiva di almeno 35 anni e maturino i requisiti per il trattamento pensionistico secondo il previgente sistema delle quote;
   alle lavoratrici dipendenti del settore privato di accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia all'età di 64 anni qualora maturino, entro il 31 dicembre 2012, almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età.

  La predetta disposizione consente dunque a una specifica platea di soggetti – che al momento dell'approvazione della legge di riforma del sistema pensionistico era vicina al conseguimento del diritto a pensione – di evitare un lungo periodo di «rincorsa» al raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici. L'anticipo medio del pensionamento rispetto ai nuovi requisiti risulta infatti di circa due anni.
  Ciò posto, occorre precisare che, in sede di stesura delle istruzioni applicative del decreto-legge n. 201 del 2011, l'INPS, in considerazione del tenore letterale del comma 15-bis, ha emanato la circolare n. 35 del 2012. Tale circolare, condivisa dai Ministeri vigilanti, ha previsto l'utilizzo della predetta disposizione esclusivamente in favore dei lavoratori e delle lavoratrici che – al momento dell'entrata in vigore della norma (ossia il 28 dicembre 2011) – svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione.
  L'attività volta a dare una corretta interpretazione al comma 15-bis è successivamente proseguita con una serie di riunioni tra INPS e i Ministeri vigilanti ed è culminata nella riconosciuta esigenza di riconsiderare la limitazione dello svolgimento di attività lavorativa alla data del 28 dicembre 2011 da parte dei beneficiari della disposizione in parola. Al riguardo, il Ministero del lavoro – con nota 13672 del 26 ottobre 2016 – ha fornito una interpretazione del comma 15-bis per effetto della quale anche i soggetti che alla data del 28 dicembre 2011 non prestavano Pag. 82attività di lavoro dipendente nel settore privato possono usufruire dei benefici di cui al predetto comma a condizione che l'anzianità contributiva richiesta in tale disposizione normativa sia riconducibile all'attività di lavoro dipendente del settore privato. Ne è conseguito dunque un ampliamento della platea dei beneficiari della disposizione in parola.
  Successivamente, l'INPS – con circolare n. 196 del 2016 – pur recependo la predetta indicazione ministeriale ha tuttavia precisato che – per i soggetti che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente del settore privato – l'anzianità contributiva richiesta dalla norma deve essere «maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato» con esclusione dei periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, di contribuzione da riscatto non correlato ad attività lavorativa, nonché di contribuzione da lavoro dipendente svolta presso un datore di lavoro non privato. I predetti periodi di contribuzione, ad avviso dell'INPS, vanno esclusi dal computo dell'anzianità richiesta dal comma 15-bis, in quanto contribuzione non versata/accreditata in costanza di rapporto di lavoro dipendente del settore privato. A titolo esemplificativo:
   la contribuzione per il servizio di leva obbligatoria, sospensivo del rapporto di lavoro in essere al momento della chiamata, è utile ai fini del computo dell'anzianità contributiva richiesta dal comma 15-bis in quanto contribuzione figurativa in costanza di rapporto di lavoro dipendente del settore privato. Diversamente, non è utile a tali fini la contribuzione per servizio di leva obbligatoria accreditata fuori dal rapporto di lavoro;
   la contribuzione volontaria è esclusa in quanto, presupponendo la cessazione dell'attività lavorativa, non è maturata in costanza di rapporto di lavoro dipendente;
   la contribuzione per disoccupazione, presupponendo la cessazione del rapporto di lavoro, non può considerarsi maturata in qualità di lavoratore dipendente del settore privato. Diversamente, la contribuzione relativa ad eventi che sospendono il rapporto di lavoro, quale ad esempio la cassa integrazione, è utile per l'accesso al trattamento pensionistico in base alle disposizioni di cui al comma 15-bis.

  Con specifico riferimento poi a quanto evidenziato dall'interrogante relativamente a un ex dipendente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, occorre precisare che tale Fondazione è divenuta soggetto giuridico di diritto privato a decorrere dal 1o agosto 2015 allorquando alla stessa sono state trasferite le attività del Policlinico Universitario Agostino Gemelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ne consegue che il personale della Fondazione non può rientrare tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 15-bis non avendo maturato nella gestione privata i requisiti minimi di contribuzione richiesti dalla norma.
  In considerazione del fatto che l'interpretazione offerta dall'INPS con la circolare n. 196 ha generato lamentele anche da parte degli Istituti di patronato, il Ministero del lavoro – con nota del 6 dicembre dello scorso anno – ha sollecitato l'Istituto a riconsiderare la sua posizione evidenziato testualmente che «si ritiene possibile specificare che anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, di contribuzione da riscatto non correlato ad attività lavorativa sono utili allorquando congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato consentano di raggiungere il requisito di anzianità contributiva richiesta dal comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011».
  Ad oggi tuttavia l'Istituto non ha espresso ulteriori avvisi.