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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 settembre 2017
883.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-12254 Cozzolino: Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo che non hanno provveduto all'iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La figura dei produttori di terzo e quarto gruppo è prevista dagli articoli 1, 5 e 6 del Contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939. Tali soggetti svolgono attività di procacciamento di contratti assicurativi per conto di agenzie assicurative e agiscono senza obbligo di subordinazione e, generalmente, senza obbligo di minimo di produzione ed esclusività. Hanno invece l'obbligo di riscossione e versamento dei premi incassati a favore dell'assicurazione.
  L'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003 stabilisce che, dal 1o gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di terzo e quarto gruppo, come dettagliatamente individuati dagli articoli 5 e 6 del citato contratto collettivo, sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali.
  Al riguardo, l'INPS ha comunicato che, in esito agli accertamenti ispettivi effettuati, è emerso che erano sconosciuti un cospicuo numero di produttori facenti capo ad alcune società assicurative. L'Istituto ha, pertanto, proceduto alla necessaria iscrizione addebitando i contributi e le sanzioni dalla data di inizio dell'attività e nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
  Peraltro nel 2013 l'INPS ha chiarito – con il messaggio n. 16291 – che, nell'individuazione dell'obbligo contributivo, riveste importanza fondamentale la presenza di una lettera di autorizzazione rilasciata dalla compagnia assicurativa, nella quale siano individuati gli obblighi e i diritti delle parti. Solo in assenza di tale lettera potrebbe ravvisarsi, ai sensi del citato contratto collettivo, l'occasionalità della prestazione lavorativa. Lo stesso messaggio ha previsto che, a fronte della complessità della materia e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo, si potrebbero ravvisare i presupposti di cui all'articolo 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000, che consentono, per le fattispecie non ancora definite, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali.
  Con specifico riferimento al quesito posto nell'odierna interrogazione, l'istituto ha fatto sapere di avere contezza solo dei soggetti che svolgono una determinata attività economica e che sono iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria dell'INPS. Al riguardo, si evidenzia che, poiché l'attività di tali lavoratori può essere svolta anche in assenza di organizzazione d'impresa, utilizzando mezzi, strumenti e locali delle compagnie assicurative, gli stessi nella maggior parte dei casi non risultano iscritti alla Camera di commercio come titolari d'impresa. L'INPS ha, pertanto, fornito solo il numero di coloro che sono iscritti – sulla base di domanda o di accertamento d'ufficio – alla gestione commercianti in quanto svolgono attività di produttore.Pag. 154
  Va precisato, inoltre, che tali lavoratori versano la contribuzione in base al reddito effettivamente percepito nell'anno finanziario di riferimento e lo comunicano all'Agenzia delle entrate l'anno seguente. L'Amministrazione finanziaria dopo aver effettuato le ordinarie verifiche lo valida e lo trasmette all'INPS. L'Istituto poi rielabora le informazioni e le utilizza per identificare le eventuali le eventuali omissioni contributive da includere nelle procedure di recupero crediti. Pertanto, i dati relativi agli importi a debito successivi al 2013, contenuti nella tabella fornita dall'INPS che metto a disposizione della Commissione, non sono esaustivi in quanto, ad oggi, le informazioni reddituali comunicate da Agenzia delle entrate ad INPS si fermano al 2013. Dunque, le informazioni reddituali, relative al 2014 o ad anni successivi, sono parziali e non indicative della reale esposizione debitoria dei soggetti interessati.
  Da ultimo, l'INPS ha chiarito che il numero di soggetti con debiti dal 2014 in poi ammontano a 1.898, dei quali 1.140 «soggetti attivi» e 758 cessati dall'attività.

Pag. 155

ALLEGATO 2

5-12159 Simonetti: Attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2017 in materia di cumulo gratuito dei contributi versati dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Simonetti, inerente all'attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2017 in materia di cumulo gratuito dei contributi versati dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti, preliminarmente, è opportuno ricordare che la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto nel sistema pensionistico italiano misure per la cosiddetta flessibilità in uscita estendendo, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, la facoltà di cumulo per periodi assicurativi anche a favore degli iscritti alle gestioni degli enti privati di previdenza obbligatoria costituiti ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
  Le disposizioni introdotte con la legge di bilancio non richiedono l'adozione né di atti di indirizzo né di disposizioni applicative, rendendosi solo necessario un adeguamento delle procedure amministrative – gestite dall'INPS e dalle singole Casse professionali nei loro rispettivi ordinamenti – per la completa ed effettiva operatività del nuovo istituto previdenziale, come da ultimo innovato.
  Va detto inoltre che, all'indomani dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2017, l'INPS ha emanato la circolare esplicativa n. 60 del 2017 in materia di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le gestioni pubbliche, preannunciando che «con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali».
  Il Ministero che rappresento ha svolto, in questi anni, una continua attività di stimolo e di impulso nei confronti dell'INPS e delle Casse, affinché fossero adottati tutti gli atti necessari all'applicazione della norma vigente.
  Risulta che l'istituto stia provvedendo in questi giorni – sulla base di specifiche indicazioni fornite dal Ministero e sentite le Casse – all'adozione di una specifica circolare finalizzata a risolvere le questioni segnalate dall'interrogante.

Pag. 156

ALLEGATO 3

5-12176 Miccoli: Tutela dei lavoratori impiegati nel servizio di contact center della società Infocamere a seguito dell'esternalizzazione del medesimo servizio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Miccoli e altri – concernente la tutela dei lavoratori impiegati nel servizio di contact center della società Infocamere a seguito dell'esternalizzazione del medesimo servizio – passo ad illustrare quanto segue.
  Dalle verifiche effettuate dal competente Ispettorato territoriale di Roma risulta che Infocamere Spa – società consortile di informatica delle Camere di commercio italiane – ha attivato una procedura di esternalizzazione dei servizi di call center, parzialmente espletati dal personale dipendente della società di somministrazione Job Camere S.r.l. Conseguentemente, nel dicembre del 2016, Infocamere ha pubblicato un bando di gara per l'affidamento dei predetti servizi. La procedura per l'affidamento si è conclusa lo scorso 25 maggio con l'aggiudicazione della gara al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito dalla cooperativa sociale «Giotto» di Padova e dalla società Credit 2 Cash S.p.A. con sede legale in Roma.
  Occorre, peraltro, precisare che nel capitolato di appalto la società Infocamere ha previsto una clausola sociale con cui l'appaltatore si è impegnato ad assumere prioritariamente il personale somministrato e a tempo determinato, attualmente in forza, a condizione che tale personale fosse armonizzabile, per numero e qualifica, con l'organizzazione d'impresa prescelta e con le esigenze di personale necessario per erogare i servizi oggetto dell'appalto.
  Il numero dei lavoratori, dipendenti di Infocamere a tempo determinato e della società di somministrazione Job Camere, interessati alla riassunzione, in forza della clausola sociale inserita nel capitolato di appalto, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto erano 90, e di questi solo 53 hanno accettato la proposta di lavoro delle due società.
  In particolare, di tali lavoratori 37 hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato part-time con la Cooperativa Giotto di Padova, i restanti 16, invece, sono stati utilizzati dalla società Credit 2 Cash, in forza di contratti di somministrazione stipulati con l'agenzia per il lavoro Idea lavoro S.p.A.
  Quanto all'applicazione del CCNL da parte dei soggetti aggiudicatari dell'appalto in questione, risulta che la Giotto Cooperativa Sociale applica ai dipendenti impegnati nello svolgimento delle attività di contact center il CCNL delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.
  Con riferimento, invece, ai lavoratori utilizzati dalla Società Credit 2 Crash e somministrati dall'agenzia per il lavoro Idea lavoro S.p.A, è emerso che, in conformità al contratto di appalto, viene applicato il CCNL per i dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore servizi, sottoscritto da CISAL e CISAL terziario.
  Quanto alla posizione assunta della stazione appaltante, la stessa ha precisato di aver provveduto a chiedere formale conferma alle società aggiudicatane della correttezza dei CCNL applicati al personale nonché avviato autonomamente delle verifiche al riguardo.Pag. 157
  Posso comunque assicurare che la problematica posta dall'interrogante è sempre stata all'attenzione di questo Ministero che tramite, l'ispettorato nazionale del lavoro (INL), quale Agenzia vigilata, è chiamato a svolgere una efficace azione di controllo sul rispetto della normativa in materia lavoristica e un'attività di vigilanza finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell'illegalità nei rapporti di lavoro. Anche per il 2017 l'INL, in continuità con il passato, ha proseguito l'azione di l'azione di vigilanza orientata nei confronti di illeciti sostanziali, ossia di quei fenomeni di violazione che incidono sulle garanzie fondamentali che stanno alla base del rapporto di lavoro e di una sana concorrenza tra imprese.