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CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 7 ottobre 2017
888.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 15 aprile 2017.
4. 6. (Nuova formulazione) D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: «entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale».
4. 11. Fabbri.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
   «1-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione alla Camera dei deputati, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà.
  1-ter. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione al Senato della Repubblica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali.
  1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, i rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 presentano alla cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale del capoluogo della regione, entro 48 ore dalla presentazione delle liste, la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle liste in tutte le circoscrizioni regionali».
4. 2. (Ulteriore nuova formulazione) Distaso, Latronico.

Pag. 14

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.
4. 18. (ex 1. 197) (Nuova formulazione) Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole da: «i notai», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri provinciali» aggiungere le seguenti: «, i consiglieri metropolitani».
4. 19 (ex 3.02) (Nuova formulazione) Distaso.