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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10764 L'Abbate: Chiarimenti circa le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (TARI)

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti, premettono che:
   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, all'articolo 5 illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze domestiche», rimandando al punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto elativo al «Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche»;
   il prototipo di «Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)», all'articolo 16 disciplina le «tariffe per le utenze domestiche»;
   l'articolo del Sole24Ore del 4 dicembre 2014 dal titolo «Tari, spazio per riduzione se c’è un disservizio», parla di «errori commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze [...] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia»;

  Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici.
  La problematica sollevata è tesa, in particolare, ad evidenziare che in situazioni simili a quelle riportate nell'articolo sopra citato-ossia di una superficie complessiva di 150 mq. di cui 100 mq. relativi all'appartamento, 30 mq.al garage e 20 mq. alla cantina, e di un nucleo familiare di 4 persone – i comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione all'appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici interessati, occorre osservare che dalla lettura del punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze.
  Il punto 3 del predetto allegato 1, infatti, nel disciplinare la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, prevede che «la parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza».
  Pertanto, da tale disposizione si può far discendere che se una singola utenza è composta – riprendendo ancora una volta il precedente esempio – da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo.Pag. 103
  Vale, inoltre, la pena di richiamare quanto indicato nell'articolo 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti le utenze domestiche.
  Tale comma, infatti, precisa che «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche».
  La richiamata norma regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa.
  Da tale eccezione si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell'interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune.

Pag. 104

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine
(Atto n. 454)

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF, European Long-Term Investment Funds) (Atto del Governo n. 454);
   evidenziato come lo schema di decreto adegui in particolare il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, alle disposizioni del citato regolamento n. 2015/760;
   rilevato come il regolamento di cui lo schema di decreto dispone l'attuazione intenda favorire la piena e corretta operatività dei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), i quali possono svolgere una funzione fondamentale per stimolare gli investimenti a lungo termine nell'economia reale, creando fonti europee di finanziamento ad hoc, che possano essere utilizzate per alimentare progetti infrastrutturali di varia natura o per progetti volti alla crescita delle PMI;
   segnalato inoltre come il predetto regolamento si inserisca in un tessuto normativo europeo particolarmente ampio e articolato, che disciplina numerose forme di gestione collettiva del risparmio, ovvero i fondi istituiti, gestiti e commercializzati nell'UE e i relativi gestori, in un contesto complessivo che intende rendere sempre più ampio, stabile e integrato il mercato finanziario europeo;
   evidenziato come il provvedimento intenda altresì perseguire ulteriori obiettivi di rilievo strategico generali, quali, segnatamente, garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, anche attraverso la prevenzione dei conflitti di interessi, la fissazione di stringenti obblighi di trasparenza, la definizione di specifiche limitazioni alle attività collaterali che gli ELTIF possono intraprendere e l'introduzione di precise norme in materia di composizione e diversificazione del portafoglio, nonché assicurare un adeguato livello di tutela della stabilità finanziaria;
   rilevato come l'intervento normativo realizzato complessivamente in ambito europeo e domestico attribuisca, in tale prospettiva, competenze e poteri di autorizzazione, vigilanza e indagine alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze stabilite dal TUF, riconoscendo alle medesime Autorità il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, affidando altresì all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il compito di tenere un registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati, il relativo gestore e la relativa autorità competente, e assicurando il coordinamento delle nuove norme con le altre disposizioni nazionali vigenti;Pag. 105
   rilevato come, in tale prospettiva, lo schema di decreto rafforzi il quadro sanzionatorio vigente, estendendo agli ELTIF l'applicabilità delle sanzioni amministrative già previste dal TUF, segnatamente in tema di abuso della denominazione di ELTIF, in caso di violazioni delle norme del regolamento da parte dei gestori e dei depositari, nonché per l'inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate in materia dall'ESMA;
   sottolineata la necessità di operare il sollecito adeguamento del tessuto normativo nazionale alle norme del predetto regolamento n. 2015/760, il quale è direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 9 dicembre 2015,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE