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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 ottobre 2017
898.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 24.

  Al comma 1 sostituire le parole settantadue con sessanta.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il comma 1-bis: Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo la conservazione dei materiali di cui al precedente comma è fissata in 24 mesi.
24. 1. Mucci.
(Irricevibile)

  Al comma 1 sostituire le parole settantadue con ventiquattro.
24. 2. Mucci.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il comma 1-bis: Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo la conservazione dei materiali di cui al precedente comma è fissata in 24 mesi.
24. 3. Mucci.
(Irricevibile)

Pag. 125

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»;
   ricordato che l'Assemblea del Senato ha modificato unicamente l'articolo 12 – recante disposizioni riguardanti la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina – e l'articolo 16 – recante disposizioni in materia di tutela delle acque – del provvedimento;
   preso atto, in particolare, che nel corso dell'esame presso il Senato è stato soppresso l'originario comma 5 dell'articolo 12, che prevedeva la possibilità di riportare soltanto sui documenti di accompagnamento alcune delle indicazioni obbligatorie che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, debbono essere indicate sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili;
   osservato che tale modifica risponde alla esigenza di assicurare il più ampio livello di tutela dei consumatori e degli interessi dei piccoli produttori,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.