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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2017
899.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche in forma associata, aggiungere le seguenti: o societaria.
1. 100. Il Relatore.

ART. 2.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: specifica trattativa, inserire le seguenti: e approvazione.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: di trattativa, aggiungere le seguenti: e approvazione.
2. 100. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione.
*2. 8. (Nuova formulazione) Zan.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione.
*2. 10. (Nuova formulazione) Chiarelli.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis)
nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti unicamente in caso di sottoscrizione del contratto;.
2. 14. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 2 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte».
2. 2. (Nuova formulazione) Chiarelli.

ART. 3.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
*3. 1. (Nuova formulazione) Zan.

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  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
*3. 4. (Nuova formulazione) Dambruoso, Parisi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
*3. 6. (Nuova formulazione) Chiarelli.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    la proposta di legge in discussione, nel modificare la legge 24 ottobre 2000, n. 323, si propone di realizzare un complessivo riordino del settore termale, introducendo norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni;
    relativamente ai profili di carattere sanzionatorio, all'articolo 1, lettera m), si dispone l'incremento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 323 del 2000, per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici e nei centri benessere;
    in particolare, è disposto l'incremento della sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che effettuano pubblicità illecita, prevedendo che la condotta sia punita con la sanzione da 10.000 euro a 100.000 euro (attualmente, la sanzione amministrativa è, invece, stabilita tra 1.032 e 25.822 euro); inoltre, nell'ipotesi di erogazione da parte di centri estetici e dei centri benessere delle prestazioni di cure termali, si commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a euro 100.000;
    tale ultima fattispecie è stata depenalizzata a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che dispone che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda;
   considerato che:
    l'articolo 1 del richiamato decreto legislativo prevede, al comma 5, che, per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000, la sanzione amministrativa pecuniaria sia determinata nei limiti ricompresi tra 10.000 e 50.000 euro,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 1, lettera m), sostituire le parole: «euro 100.000», ovunque ricorrano, con le seguenti: «euro 50.000».

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ALLEGATO 3

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    l'articolo 1 del testo unificato in discussione dispone che, a tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvede a modificare gli articoli 1 e 2 del Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, prevedendo, tra l'altro, alla lettera d), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine integrale;
    il richiamato articolo 13, comma 1, lettera c), rinvia a sua volta a quanto stabilito dall'articolo 44, primo comma, lettera c) della legge 4 luglio 1967, n.580 (recante la disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, del pane e delle paste alimentari), dove si dispone, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa sino a lire 3.000.000;
    al riguardo, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni da ultimo richiamate, appare necessario prevedere espressamente, all'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unificato in titolo, che viene fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 1, lettera,
d), siano premesse le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.