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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 novembre 2017
910.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-12685 Antezza: Ampliamento dei soggetti abilitati all'attuazione dei piani di controllo, per il contrasto all'eccessivo incremento di fauna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, rilevo anzitutto che il Governo è da tempo impegnato ad individuare valide soluzioni per sostenere le Regioni nel contenimento della fauna selvatica con particolare riguardo ai danni da essa provocati al settore agricolo e forestale.
  In questa direzione, il Ministero si è attivato per avviare a soluzione una serie di problematiche riguardanti l'applicazione della legge n. 157 del 1992.
  Infatti, anche al fine di elaborare una proposta di modifica alla legge in questione, su richiesta regionale è stato istituito, in sede di Conferenza unificata, un Tavolo di coordinamento degli interventi territoriali in materia di danni da fauna selvatica cui partecipano, accanto alle Regioni e all'ANCI, anche i Ministeri competenti (Agricoltura, Ambiente e Salute) e l'ISPRA.
  In esito alle riunioni tenutesi nel corso di quest'anno, il Tavolo di coordinamento ha elaborato un testo recante alcune proposte per la modifica degli articoli 19 (sul controllo della fauna selvatica) e 18 (sulle specie cacciabili e i periodi di attività venatoria) della citata legge 157, nonché per l'introduzione dell'articolo 18-bis, sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
  Nello specifico, la modifica proposta per l'articolo 19 citato – in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale del 14 giugno 2017, n. 139 – consente alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano di avvalersi, per le operazioni di contenimento delle popolazioni faunistiche, di operatori abilitati previa frequenza di appositi corsi validati dall'ISPRA. Il ricorso a tali figure – condiviso dal Ministero – realizzerebbe l'ampliamento dei soggetti preposti al controllo del fenomeno cui fa riferimento l'interrogante.
  La proposta, esaminata favorevolmente dalla Conferenza Unificata del 27 luglio 2017, sarà sottoposta all'esame del Parlamento nella prima occasione utile.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-12686 Russo: Riconoscimento della denominazione di origine protetta alla «Treccia della Murgia e dei Trulli».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, mi preme anzitutto evidenziare che il Ministero delle politiche agricole è particolarmente attento a tutelare le produzioni di qualità del settore agroalimentare, in particolare quelle a denominazione protetta, verificando a tal fine il rispetto del Regolamento europeo n. 1151 del 2012 e del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, normativa di riferimento per il riconoscimento di una denominazione di origine protetta.
  In tale direzione, avendo il Ministero ritenuto positiva l'istanza di registrazione della DOP «Mozzarella di Gioia del Colle», lo scorso 26 luglio, d'intesa con la regione Puglia, competente per territorio, ha indetto una riunione di pubblico accertamento per permettere di valutare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal citato Regolamento.
  Come previsto dalla normativa di riferimento, la proposta di riconoscimento in parola è stata poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale per consentire agli aventi diritto di presentare opposizione.
  Rilevo, infine, che il Ministero delle politiche agricole ha ritenuto finora sussistenti i requisiti indicati dalla normativa vigente. Mi riferisco, in particolare, all'uso del nome oggetto di richiesta di riconoscimento e al legame con la zona geografica, che non risultano tali da indurre in errore il consumatore, in ordine alla natura del prodotto, in linea con il disciplinare di produzione.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-12687 Zaccagnini: Sullo stato di avanzamento del progetto «Beenet» nel settore dell'apicoltura.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, evidenzio, preliminarmente, che questa Amministrazione è del tutto consapevole dell'importanza del progetto BEENET, tant’è che lo stesso è stato finanziato – proprio su nostra iniziativa – sia nella sua versione originale a carattere sperimentale denominata APENET, quanto pure nella sua versione più ampia e definitiva.
  In ragione di tale rilevanza, abbiamo richiesto al CREA di elaborare una nuova versione, per armonizzarla ai nuovi criteri previsti dal Programma Rete rurale nazionale 2014-2020.
  Il nuovo progetto BEENET è stato, pertanto, rielaborato dal CREA considerando i nuovi profili di spesa e ponendo al centro dell'attenzione l'agroecosistema, le cui condizioni devono essere attentamente valutate attraverso l'analisi dello stato di salute delle api, vere e proprie «indicatori» di benessere da osservare con la massima attenzione, sia in termini di salvaguardia della biodiversità, sia delle diverse pressioni esercitate dalle attività antropiche sull'ambiente in cui tali creature operano.
  Le nuove postazioni della rete di monitoraggio – «sentinella» dello stato dell'ambiente nel suo complesso – sono infatti dislocate sul territorio italiano in modo da rappresentare diverse tipologie di ecosistema: da quello intensamente coltivato a quello naturale o semi-naturale, senza tralasciare le aree più antropizzate o industrializzate, ricavando peraltro utili indicazioni da ogni tipologia di territorio e del relativo utilizzo.
  Il progetto – che si intende finanziare per sei anni per un importo di circa 6 milioni di euro – consentirà altresì l'acquisizione di indicazioni sull'efficacia delle diverse misure agroambientali messe in atto attraverso la PAC attuale e di quella futura, di cui si inizierà a parlare in maniera più approfondita nelle prossime settimane, successivamente alla presentazione da parte della Commissione europea della Comunicazione sulla riforma della PAC post 2020, prevista per il prossimo 29 novembre.
  Concludo, precisando che, quanto agli aspetti procedurali, il progetto è stato approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma Rete rurale nazionale in data 11 ottobre 2017 ed è attualmente in fase di valutazione da parte della commissione tecnico-finanziaria che ne verifica l'ammissibilità della spesa. Immediatamente dopo, si procederà al finanziamento.

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ALLEGATO 4

Interrogazione 5-12688 Gallinella: Sulla mancata adesione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo Sportello unico doganale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, mi preme anzitutto rilevare che il Ministero ha aderito allo sportello unico doganale dal momento della sua attivazione. Con la comunicazione di maggio 2011 all'Agenzia delle dogane dei nominativi dei referenti al tavolo unico e ai lavori in sede di sottocomitato tecnico e presso i tavoli funzionali-procedurali, abbiamo infatti garantito un'ampia rappresentanza degli Uffici del Ministero.
  In tale contesto, ci siamo impegnati in particolare per rafforzare e allineare i controlli sui prodotti biologici importati, coinvolti in passato anche in casi di frode.
  L'Italia, in sede nazionale ed europea, ha posto particolare attenzione al tema dei controlli sui prodotti importati.
  Ritengo opportuno sottolineare che la collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, nell'ambito dello sportello unico, ha reso possibile, negli ultimi anni, la definizione di procedure più rigorose per il rilascio in libera pratica dei prodotti biologici importati dai Paesi terzi, anche mediante l'introduzione di un codice addizionale specifico per tali prodotti, contribuendo a migliorare la credibilità del comparto.
  Rilevo, infine, che la collaborazione con l'Agenzia delle Dogane prosegue anche per aggiornare le procedure italiane ai nuovi obblighi derivanti dall'introduzione del sistema di certificazione elettronica europeo per i prodotti biologici, attivato sul portale TRACES.

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ALLEGATO 5

Interrogazione 5-12689 Mucci: Selezione dei progetti in materia di infrastrutture irrigue nell'ambito del programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, premetto che, come ricordato dagli interroganti, il 30 dicembre 2016 è stato pubblicato il bando di selezione delle proposte progettuali relative agli investimenti irrigui, nell'ambito del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) 2014-2020, la cui scadenza, originariamente prevista al 30 giugno 2017, è stata prorogata al 31 agosto 2017.
  Tengo a precisare che tale proroga non è ascrivibile a comportamenti dilatori dell'Amministrazione, che ha dovuto invece attendere l'aggiornamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle informazioni relative allo stato dei corpi idrici ed alle pressioni su di essi esercitate.
  Tale proroga si è resa, pertanto, necessaria ai fini della presentazione delle domande in linea con i nuovi dati disponibili ed aggiornati.
  La successiva fase istruttoria ha messo in luce la facoltà, da parte di alcuni concorrenti, di proporre più domande di sostegno, a fronte dell'opzione prevista dal bando di inviare un'unica richiesta contenente più progetti.
  Per quanto riguarda la fase di valutazione dei progetti, sottolineo la complessità delle procedure, conseguenti anche all'esigenza di assicurare il rispetto puntuale della Direttiva Quadro acque. Infatti, le procedure in questione richiedono una prima fase di verifica della completezza della documentazione presentata (ricevibilità) nonché della rispondenza dei progetti alle condizioni di ammissibilità previste dal bando, ed una successiva fase di valutazione delle sole domande ritenute ammissibili, secondo specifici criteri di selezione oggettivi e non discriminatori definiti del bando e approvati in sede di Comitato di sorveglianza del PSRN.
  Il Ministero ha costituito una commissione formata da dieci esperti per chiudere al più presto la fase della verifica della ricevibilità di ciascun progetto; il processo di valutazione sarà poi completato da una commissione di esperti indipendenti, per la cui selezione è stata attivata una procedura con avviso pubblico.
  Al fine di rendere quanto più veloce possibile la valutazione dei progetti, le due commissioni lavoreranno contemporaneamente.
  Approvata la graduatoria ed emanati i provvedimenti di concessione, i beneficiari potranno ottenere l'anticipo del finanziamento per un ammontare fino al 30 per cento dell'importo del sostegno.
  Ritengo, quindi, che il Ministero abbia messo in atto tutti gli accorgimenti possibili per rendere disponibili le risorse finanziarie nel minore tempo consentito dal rispetto delle procedure.
  Per quanto riguarda l'accesso al Fondo sviluppo e coesione, che reca una dotazione di 295 milioni, sono già iniziati i lavori finalizzati alla predisposizione del bando di selezione delle proposte che dovrà tener conto dell'esito della selezione del bando relativo ai 300 milioni cofinanziati dalla Ue.
  Anche su questo fronte, quindi, il Ministero garantisce il massimo impegno, Pag. 178nella assoluta consapevolezza dell'importanza strategica di investimenti finalizzati ad un uso più efficace delle risorse idriche, obiettivo prioritario da conseguire con una programmazione di lungo termine, ponderata, che intercetti i bisogni espressi a livello di bacino e, soprattutto, condotta al di fuori della logica dell'emergenza.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (Atto n. 453).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (Atto del Governo n. 453);
   apprezzati i contenuti dell'intervento in oggetto, che, in attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1143/2014, entrato in vigore il 1o gennaio 2015, è volto a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia;
   evidenziato infatti che il fenomeno della diffusione delle specie esotiche invasive – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa – rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo; tali specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie autoctone, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali e provocare danni economici ad attività produttive, quali l'agricoltura e lo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali;
   ricordato che – nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione – è riemersa l'esigenza di superare le attuali criticità nell'applicazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva «Habitat»), già oggetto di proposte di modifica presso la Commissione Agricoltura, in particolare consentendo, in Italia, il ricorso alla introduzione di specie antagoniste alle specie esotiche dannose per la realizzazione della cosiddetta lotta biologica;
   considerato che è in fase di predisposizione un decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, che disciplina l'uso delle specie alloctone in funzione di contrasto, contenimento e lotta alle specie dannose;
   evidenziato che su tale schema di decreto la Conferenza Unificata si è espressa con un parere favorevole nella seduta del 7 luglio 2016, ma che a distanza di oltre sedici mesi non si è ancora pervenuti all'emanazione definitiva di tale atto;
   sottolineata l'urgenza di procedere nell’iter di adozione del richiamato schema di decreto del Presidente della Repubblica, al fine di consentire l'introduzione anche nel nostro ambiente di antagonisti naturali alla diffusione di specie aliene difficilmente controllabili e potenzialmente dannose, secondo modelli di intervento che, come nel caso della lotta al cinipide galligeno Pag. 180(Dryocosmus kuriphilus) del castagno, con l'introduzione del Torymus sinensis, suo antagonista naturale, stanno fornendo risultati particolarmente incoraggianti;
   preso atto del parere espresso lo scorso 9 novembre dalla Conferenza Unificata e considerate le proposte di modifica avanzate dalle Regioni in tale sede;
   vista, in particolare, la proposta di modifica avanzata dalle Regioni volta ad armonizzare la legislazione vigente in materia di controllo e di eradicazione delle specie alloctone (articoli 2, comma 2, e 19, comma 2, della legge 157/92), con le disposizioni in materia di eradicazione rapida e di gestione previste dallo schema di decreto legislativo in esame, al fine di consentire di intervenire in maniera efficace nei confronti di alcune specie esotiche invasive;
   considerato altresì che gli interventi di gestione disciplinati dall'articolo 22 (Misure di gestione) del provvedimento in titolo rispondono alle medesime finalità di quelli di eradicazione rapida disciplinati all'articolo 19 del provvedimento in esame e sono funzionali, fra l'altro, a ridurre gli impatti sugli habitat e le specie di interesse comunitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/97, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
   ritenuto opportuno, in analogia con quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 19 per gli interventi di eradicazione rapida, prevedere anche con riferimento alle misure di gestione che queste siano da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
   preso atto, inoltre, della formulazione dell'articolo 25, comma 10, dello schema di decreto in esame, che prevede, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazioni delle sanzioni amministrative introdotte, un rinvio generico alla legge n. 689/1981, recante Modifiche al Sistema penale, senza indicare una specifica autorità competente;
   ritenuto opportuno in proposito attribuire il potere di irrogare le sanzioni amministrative introdotte dal provvedimento in esame al Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, anche in considerazione del fatto che di tale Comando il Ministero dell'ambiente può avvalersi – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso provvedimento – per l'espletamento dei propri compiti, in ragione delle specifiche competenze ad esso attribuite dagli articoli 7, comma 1, lett. c), ed 8 , comma 2, lett. c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità – al fine di ad armonizzare la legislazione vigente in materia di controllo e di eradicazione delle specie alloctone (articoli 2, comma 2, e 19, comma 2, della legge 157/92) con le disposizioni in materia di eradicazione rapida e di gestione previste dallo schema di decreto legislativo in esame, con l'obiettivo di consentire di intervenire in maniera efficace nei confronti di alcune specie esotiche invasive – di introdurre nel provvedimento una disposizione volta a sostituire il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 con il seguente:
  «2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la pubblica incolumità, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale Pag. 181controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inapplicabilità o l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di operatori abilitati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previa frequenza di appositi corsi validati da ISPRA, nonché delle guardie forestali e della polizia locale. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio.»;
   b) valuti il Governo l'opportunità, in analogia con quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, dello schema di decreto in esame, a sostituire il comma 10 dell'articolo 25 con il seguente:
  «10. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. ed alla loro irrogazione provvede il Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.»;
   c) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 22, comma 2, di aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.».