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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 novembre 2017
911.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (Atto n. 469).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   udite le relazioni delle deputate Bonaccorsi e Mura nella seduta del 25 ottobre;
   uditi i soggetti intervenuti in audizione nella seduta dell'8 novembre e il successivo dibattito nelle sedute del 15 e 16 novembre 2017;
   premesso che l'obiettivo della legge delega è l'introduzione di una disciplina più articolata, trasparente ed efficace di quella finora vigente in relazione alla promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori dei servizi dei media audiovisivi, sia lineari sia non lineari;
   considerati i risultati di una indagine conoscitiva sulla produzione audiovisiva svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nella quale sono emerse alcune criticità, tra cui l'incompleta definizione di produttore indipendente, le modalità poco definite per l'assolvimento degli obblighi da parte dei broadcaster, la previsione di obblighi di investimento senza tener conto dei palinsesti e la non piena sottoposizione agli obblighi dei fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta;
   osservato che il settore ha registrato negli ultimi anni una determinata evoluzione, che ha visto anzitutto un notevole sviluppo della tecnologia digitale, l'affermazione di una nuova categoria di fornitori di servizi di media audiovisivi esclusivamente on line e tenuto conto dell'alto tasso di frammentazione nella produzione audiovisiva;
   apprezzato lo scopo della nuova disciplina, che tenta di raggiungere un punto di equilibrio tra la promozione della cultura e le esigenze del mercato attraverso l'introduzione di precisi obblighi di programmazione e di investimento di opere europee e italiane, novellando il decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici – TUSMAR);
   tenuto conto altresì della direttiva 2010/13/UE, attualmente in fase di revisione, che prevede un regime di armonizzazione minima delle discipline nazionali in materia di fornitura di servizi media audiovisivi;
   rilevato che l'articolo 1 riformula la definizione di produttore indipendente stabilendo che per produttori indipendenti si intendono gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, o collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che, alternativamente: non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore per un periodo di tre anni, oppure sono titolari di diritti secondari, aggiungendo quindi tra i criteri definitori, rispetto alle norme vigenti, anche la proprietà dei diritti derivati;Pag. 7
   tenuto conto che l'articolo 2 sostituisce il Titolo VII del TUSMAR, prevedendo in particolare:
    all'articolo 44, una norma generale nella quale si stabilisce che i fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente;
    all'articolo 44-bis, commi 1 e 2, gli obblighi di programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, secondo cui tutti gli operatori debbono destinare alle opere europee la maggior parte del tempo di trasmissione (ad esclusione del tempo per i notiziari, le manifestazioni sportive, i giochi televisivi, la pubblicità, i servizi di teletext e le televendite), con un innalzamento delle quote che arriva al 55 per cento del tempo di trasmissione nel 2019 e al 60 per cento a decorrere dal 2020. Viene poi introdotta dal 2019 una sottoquota da destinare alle opere di espressione originale italiana, differenziata per la concessionaria del servizio pubblico (almeno la metà) e per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari (almeno un terzo). Le percentuali devono essere rispettate con riferimento all'intera giornata di programmazione;
    all'articolo 44-bis, comma 3, ulteriori quote del tempo di trasmissione, in particolare nella fascia oraria tra le 18 e le 23, sempre differenziate tra la concessionaria e gli altri operatori, destinate alla programmazione di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, animazione o documentari di espressione originale italiana, da calcolare su base settimanale;
    all'articolo 44-ter, commi 1 e 2, gli obblighi di investimento in opere europee, secondo cui gli operatori diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico sono tenuti a riservare al pre-acquisto, all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti. Per gli anni successivi, gli obblighi di investimento vengono alzati fino al 15 per cento a decorrere dal 2020, con la riserva di una quota a favore delle opere prodotte da produttori indipendenti. Sono previste sottoquote minime crescenti, fino al 4,5 per cento a decorrere dall'anno 2020, per le opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti;
    all'articolo 44-ter, commi 3-5, gli obblighi di investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti a carico della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per la quale la quota di investimento iniziale è fissata ad almeno il 15 per cento dei propri ricavi complessivi annui, per giungere al 20 per cento dal 2020. Anche in questo caso sono previste riserve a favore dei produttori indipendenti e sottoquote per le opere italiane, mentre un'ulteriore sottoquota è destinata agli investimenti in opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia;
    all'articolo 44-quater, gli obblighi di programmazione e di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, i quali devono destinare alla programmazione delle opere europee realizzate negli ultimi cinque anni almeno il 30 per cento del proprio catalogo, mentre agli investimenti in opere europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riguardo a quelle recenti, deve essere riservato almeno il 20 per cento degli introiti netti annui realizzati in Italia, fermo restando che la disciplina di dettaglio, riferita sia agli obblighi di programmazione che di investimento, è demandata ad un successivo regolamento dell'AGCOM;
    all'articolo 44-quinquies, le competenze attribuite all'AGCOM, sia in relazione agli atti regolamentari che dovranno essere emanati, sia con riferimento alla possibilità di accordare ai fornitori di servizi di media deroghe agli obblighi introdotti, sia in relazione alla verifica del rispetto della nuova disciplina; Pag. 8
    all'articolo 44-sexies, il rinvio a successivi decreti ministeriali delle modalità di applicazione della normativa introdotta alle opere audiovisive di espressione originale italiana;
    all'articolo 44-septies, la non applicazione delle disposizioni introdotte ai fornitori di servizi di media audiovisivi la cui programmazione sia rivolta ad un pubblico locale;
   considerato che gli obblighi di programmazione di opere europee di cui all'articolo 44-bis si riferiscono ad ogni tipologia di opera audiovisiva, dalle opere cinematografiche a quelle di intrattenimento – con la sola esclusione di notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite – e non solo quindi a opere recenti o di produttori indipendenti, sicché tale varietà di scelta, unitamente al previsto meccanismo di eventuali deroghe dagli obblighi per esigenze di palinsesto, lascia impregiudicata la libertà editoriale dei fornitori di servizi media audiovisivi;
   rilevato in particolare che, per la quota di programmazione riservata a opere di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-bis, in primo luogo, il riferimento è a tutte le opere ovunque prodotte e non solamente a opere recenti o di produttori indipendenti; in secondo luogo, la più ampia descrizione dei tratti distintivi delle opere di espressione originale italiana fornita dall'articolo 44-sexies – non più legata esclusivamente alla lingua, ma ricondotta anche ad altri elementi – offre ai fornitori di servizi media-audiovisivi una vasta scelta di opere da programmare per assolvere detti obblighi;
   considerato inoltre che, per gli obblighi di programmazione previsti nella fascia oraria 18-23, il riferimento è anche qui a tutte le opere di espressione originale italiana – nell'accezione estesa sopra richiamata – purché siano opere cinematografiche e audiovisive di finzione, documentari originali o di animazione, senza dunque alcuna limitazione legata alla natura indipendente della produzione o alla data in cui le stesse siano state prodotte;
   considerato che l'articolo 3, novellando l'articolo 51 del TUSMAR, oltre ad includere anche le nuove norme sulla promozione delle opere europee tra quelle la cui violazione comporta l'irrogazione di una sanzione, innalza le somme previste a titolo sanzionatorio, mentre l'articolo 4 reca le disposizioni transitorie, finanziarie e finali;
   ritenuto che il nuovo e più rigoroso regime sanzionatorio previsto dallo schema di decreto dovrà essere necessariamente applicato dall'AGCOM secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza e nel rispetto di procedimenti diretti ad assicurare, nell'accertamento e nella irrogazione delle sanzioni, sia il diritto di difesa delle parti, sia idonei meccanismi di flessibilità, così da evitare effetti distorsivi nell'applicazione delle nuove misure;
   rilevata con favore il principio di gradualità nell'applicazione delle nuove misure, tale da consentire un adeguamento progressivo da parte degli operatori;
   considerato comunque che la legge n. 220 del 2016 ha previsto, all'articolo 36, comma 2, che, entro due anni dalla data della entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione della medesima legge, possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, disposizioni correttive ed integrative, anche tendendo conto delle innovazioni tecnologiche in materia di cosiddetta «banda larga» che entreranno in vigore nel 2022;
   auspicato che il complesso delle misure previste dalla legge n. 220 del 2016 e dall'articolo 11, comma 3-ter, del decreto-legge n. 244 del 2016 a favore della produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate in Italia possa favorire il rilancio dei teatri di posa nazionali, con particolare riguardo a Cinecittà; Pag. 9
   esaminati i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni;
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 44-bis, commi 1 e 2, come introdotto dall'articolo 2, si ritiene opportuno prevedere che le percentuali ivi previste debbano essere rispettate su base annuale;
   b) all'articolo 44-ter, commi 2 e 4, come introdotto dall'articolo 2, si ritiene opportuno prevedere che anche l'incremento, rispetto a quanto oggi previsto dai decreti attuativi del vigente articolo 44 del TUSMAR, delle sotto-quote per l'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana decorra non immediatamente dal 2018, bensì dal 2019; ciò al fine sia di consentire ai fornitori di servizi media audiovisivi di programmare con congruo anticipo gli investimenti, sia di permettere ai Ministeri competenti di approvare i decreti di cui all'articolo 44-sexies prima che dette sotto quote divengano operative;
   c) in merito all'articolo 44-quinquies, come introdotto dall'articolo 2, si ritiene opportuno, fermo restando che la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'AGCOM avviene su base annua, assicurare meccanismi di flessibilità e recupero della parte di obblighi eventualmente non assolta; in particolare, occorre precisare:
    che qualora l'obbligo di investimento non sia stato interamente assolto nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 10 per cento rispetto alla quota complessiva prevista nel medesimo anno, dovranno essere motivate dai fornitori di servizi di media audiovisivi e comunicate all'AGCOM. Le parti mancanti dovranno essere comunque recuperate nei sei mesi successivi, in aggiunta a quanto dovuto per tale anno;
    che con il regolamento dell'AGCOM di cui al comma 1 sono stabilite anche le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonché la quantificazione delle sanzioni sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento;
   d) all'articolo 3, in materia di sanzioni, si ritiene opportuno ridurre dal 2 per cento all'1 per cento del fatturato annuo l'importo massimo ivi previsto in alternativa a quello di 5 milioni di euro.

  e con le seguenti osservazioni:
   1. all'articolo 44-bis, comma 1, come introdotto dall'articolo 2, si invita a prevedere una maggiore gradualità nell'entrata a regime dei nuovi obblighi ivi previsti, così da distribuire l'incremento, dopo l'anno di moratoria del 2018, su un arco temporale non di due, ma di tre anni;
   2. al medesimo articolo 44-bis, come introdotto dall'articolo 2, si valuti l'opportunità di rimodulare l'entità degli obblighi ivi indicati, giungendo comunque alla quota massima, a regime, del 55 per cento;
   3. sempre all'articolo 44-bis, comma 3, come introdotto dall'articolo 2, si valuti:
    l'inclusione di altre tipologie di opere di espressione originale italiana, ad esempio con riferimento al contenuto culturale e od o scientifico delle stesse;
    l'opportunità che le percentuali di obblighi ivi previste debbano essere rispettate su base mensile;
    di precisare che gli obblighi di programmazione ivi previsti diventino operativi con l'entrata in vigore del decreto o dei decreti attuativi di cui all'articolo 44-sexies, con particolare riferimento alla definizione di opera di espressione originale italiana;
   4. all'articolo 44-ter, comma 5, come introdotto dall'articolo 2, si suggerisce di fare riferimento alle opere di animazione non solo per la formazione dell'infanzia, bensì, in termini più ampi, per la formazione Pag. 10dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché di valutare l'opportunità di inserire un richiamo alla qualità dei contenuti di tali opere;
   5. in merito all'articolo 44-quater, come introdotto dall'articolo 2, si ritiene opportuno:
    indicare un termine finale entro cui le disposizioni regolamentari dell'AGCOM, riferite agli obblighi dei fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta, devono entrare in vigore, onde assicurare la certezza nei tempi di applicazione;
    precisare ulteriormente le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione per i fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, sia richiamando, come suggerito anche dal Consiglio di Stato, le soluzioni elencate nella relazione illustrativa dello schema di decreto, sia introducendo, fatta salva la compatibilità con il diritto europeo, ulteriori misure atte ad assicurare l'efficacia della nuova disciplina, ad esempio imponendo l'obbligo di promozione delle opere europee anche indipendentemente dagli eventuali algoritmi usati dai fornitori per la personalizzazione dei profili degli utenti;
   6. in merito all'articolo 44-quinquies, come introdotto dall'articolo 2, si invita a valutare l'opportunità di precisare che, fermo restando che la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'AGCOM avviene su base annua, i procedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni dovranno sia rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sia assicurare meccanismi di flessibilità e recupero della parte di obblighi eventualmente non assolta;
   7. all'articolo 44-sexies, come introdotto dall'articolo 2, riguardante le disposizioni attuative sulle opere di espressione originale italiana, si suggerisce di:
    precisare, al comma 2, che le ulteriori sotto quote individuabili con i decreti attuativi possono riferirsi non solo alle tipologie di opere audiovisive ivi richiamate, ma anche ad altre tipologie, quali ad esempio quelle di intrattenimento;
    inserire anche la produzione di opere tra le modalità contrattuali che consentono l'assolvimento degli obblighi di investimento di cui all'articolo 44-ter;
    introdurre un richiamo alla attività di monitoraggio, da parte dei Ministeri competenti, sull'attuazione della nuova disciplina, anche in relazione ai risultati o ai premi ottenuti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle modalità contrattuali impiegate, e la conseguente possibilità di rivedere periodicamente le disposizioni attuative con riguardo sia al sistema delle sotto quote, sia alle modalità di assolvimento degli obblighi;
   8. all'articolo 44-sexies, come introdotto dall'articolo 2, si suggerisce che le disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, data la loro natura innovativa dell'ordinamento, siano adottate non con decreti aventi natura non regolamentare, bensì con regolamenti, sentite le competenti Commissioni parlamentari.