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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 novembre 2017
918.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510 approvata, in un testo unificato, dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
  rilevato che:
   la proposta di legge in discussione, al fine di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato (articolo 1);
   a supporto dei compiti di alta direzione sulla materia attribuiti al Presidente, si dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, presieduto dal Presidente stesso e al quale partecipa anche il Presidente dell'A.S.I. (articolo 2);
   l'articolo 3, comma 1, lettera g), nel novellare l'articolo 13, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo n. 123 del 2008, prevede che il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico-scientifico dell'ASI sono immediatamente sostituiti, oltre che nei casi di incompatibilità sopravvenuta e grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, anche nell'ipotesi in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti codice penale al libro II, titolo II, capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.); nel nostro ordinamento, in casi simili, è prevista la sospensione dall'incarico e non la sostituzione, anche in relazione al principio di presunzione d'innocenza fino alla condanna definitiva,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 3, comma 1, lettera g), si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «anche con sentenza non passata in giudicato» con le seguenti: «con sentenza passata in giudicato»; in via alternativa, si valuti l'opportunità di prevedere, in caso di condanna non definitiva per uno dei reati previsti dal codice penale al libro II, titolo II, capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A) la sospensione dall'incarico.

Pag. 32

ALLEGATO 2

5-12754 Nuti: Sugli accordi di assistenza giudiziaria e di estradizione tra l'Italia e la Colombia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato in discussione, l'Onorevole interrogante ricorda che, a margine della conferenza internazionale «Legalità e sicurezza in America latina: strategie, esperienze condivise, prospettive di collaborazione» tenutasi a Roma, in data 16 dicembre il Ministro della giustizia ha sottoscritto con il governo colombiano il Trattato di estradizione, il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale ed il Trattato sul trasferimento delle persone condannate.
  La sottoscrizione dei trattati internazionali con la Repubblica di Colombia rappresenta l'esito dell'intenso impegno che ha costantemente accompagnato lo svolgersi del negoziato e si iscrive in un più ampio quadro di cooperazione internazionale con la Colombia testimoniato anche dalla conclusione, lo scorso 15 novembre, dell'iter di approvazione parlamentare del disegno di legge di ratifica dell'accordo bilaterale in materia di polizia e sicurezza e dell'accordo in materia di difesa.
  In linea generale, la materia della cooperazione internazionale ha rappresentato uno dei tratti salienti delle politiche della giustizia di questi anni.
  Le sfide poste dal terrorismo internazionale e dalla crescente dimensione transnazionale della criminalità organizzata hanno, infatti, richiesto un notevole impegno da parte del Dicastero nel potenziare le attività di cooperazione giudiziaria e di partecipazione costruttiva alle attività multilaterali delle organizzazioni internazionali.
  Con specifico riferimento al settore penale, occorre innanzitutto menzionare che nel corso di questi ultimi anni è stato azzerato l'arretrato relativo all'attuazione nell'ordinamento nazionale di decisioni quadro e di direttive adottate dall'Unione europea nel settore della cooperazione giudiziaria.
  Ulteriormente sintomatici della generale e crescente attenzione al tema sono stati l'impegno profuso per l'istituzione ed il rafforzamento della Procura Europea e la recente approvazione della riforma del titolo XI del codice di procedura penale.
  Sul più specifico piano dell'attività internazionale bilaterale con Stati non appartenenti all'Unione europea, durante il mandato di questo Governo è stata svolta un'intensa attività negoziale tesa alla conclusione di accordi di cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, assistenza giudiziaria e trasferimento delle persone condannate.
  Basta, con riguardo all'estradizione, segnalare che nei primi nove mesi del 2017, con la finalità di estendere l'applicazione dell'estradizione a paesi con i quali la cooperazione si fonda sulla cortesia internazionale con assicurazione di reciprocità e contrastare nello stesso tempo il fenomeno del cosiddetto forum shopping – ovvero l'insediamento di organizzazioni criminali in uno Stato diverso da quello di appartenenza in base al criterio del minor pericolo di incriminazioni e di carcerazioni –, sono stati negoziati accordi bilaterali con Capo Verde, Egitto, Hong Kong, Repubblica Dominicana, Senegal, Uruguay e Tunisia.
  Sono stati parafati gli accordi con il Senegal e l'Uruguay e si è giunti alla firma, Pag. 33nello stesso periodo, di accordi di cooperazione giudiziaria penale con la Serbia.
  Sono in corso, inoltre, le attività relative alla ratifica degli accordi bilaterali in materia di estradizione con Ecuador, Costa Rica, Macedonia, Bosnia Erzegovina, Kazakistan, Kenya.
  Di particolare rilievo è stata l'attività svolta nel 2017 anche in materia di assistenza giudiziaria: sono state aperte circa 2600 procedure aventi ad oggetto attività di acquisizione probatoria, sia attiva che passiva. Al riguardo, sono in avanzata fase organizzativa incontri bilaterali con Kuwait, Seychelles Senegal e Uruguay.
  Sempre in tema di iniziative volte a promuovere accordi bilaterali, sono stati organizzati meeting con il Ministero della Giustizia del Canada, con la Procura generale della Federazione Russa e con il Ministero della Giustizia dell'Albania e la Procura Generale di Tirana, al fine di ricercare soluzioni possibili alle problematiche di natura applicativa e procedurale riscontrate in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria ed elaborare nuove prassi che consentano il miglioramento dei rapporti in dette materie.
  Con riguardo, infine, ai temi attinenti al trasferimento verso i Paesi di provenienza delle persone detenute condannate in via definitiva (sono circa 500 fascicoli sono stati aperti nel solo periodo gennaio-settembre 2017), va segnalato il sempre più frequente ricorso a questo strumento, previsto in via generale dalla Convenzione di Strasburgo del 1983 e dalla decisione quadro 2008/909/GAI sul riconoscimento reciproco delle sentenze penali.
  Al fine di rendere ancor più esteso il ricorso a questi strumenti, che hanno anche un benefico effetto in termini di riduzione della popolazione detenuta presso gli istituti penitenziari italiani, sono stati negoziati nel corso dell'anno accordi bilaterali di trasferimento delle persone condannate con Kosovo, Senegal, Uruguay e Tunisia, sono stati parafati gli accordi intervenuti con Senegal ed è stato sottoscritto l'accordo con l'Argentina.
  Nell'ambito delle iniziative volte all'ampliamento ed al rafforzamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale si pongono, dunque, i tre trattati sottoscritti il 16 dicembre 2016 in Roma dal Ministro della giustizia con il Governo della Repubblica di Colombia.
  I contenuti degli accordi, come ricorda l'Onorevole interrogante, semplificano i rapporti tra autorità giudiziarie ed introducono strumenti incisivi, con positive ricadute sull'efficacia delle azioni di contrasto ai fenomeni del narcotraffico, della criminalità organizzata, della corruzione internazionale, del riciclaggio e, in generale, del crimine transnazionale.
  In particolare, con il Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia le parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, tra i quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze e di interrogatori, l'espletamento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, le intercettazioni di comunicazioni, ed, in generale, qualsiasi «altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte Richiesta».
  Il Trattato di estradizione persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore penale, il contrasto alla criminalità: ciascuno Stato contraente si impegna ad estradare le persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di eseguire una misura privativa della libertà disposta nell'ambito di un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, infine, ha una rilevanza particolare: non avendo la Colombia ratificato Pag. 34la Convenzione sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, il Trattato consente finalmente il trasferimento dei cittadini, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine per scontare la pena residua.
  Tale risultato appare significativo: dai dati comunicati dalla competente articolazione ministeriale in ordine al numero di persone potenzialmente interessate, ove ne ricorrano le condizioni, alle procedure di trasferimento, in Italia risultano attualmente detenuti in ragione di condanne passate in giudicato 51 cittadini colombiani mentre risultano detenuti in Colombia 14 i cittadini italiani condannati con sentenza irrevocabile.
  Quanto alle procedure estradizionali a partire dal giugno 2015 sono state trattate o sono in corso di trattazione 9 pratiche di estradizione attiva e 3 casi di estradizione passiva: appare chiara, dunque, l'utilità dello strumento pattizio per il potenziamento degli strumenti estradizionali e di consegna.
  La rilevanza estrema delle disposizioni dei Trattati, allora, impone di proseguire nell'impegno politico sinora profuso e dare impulso al procedimento volto alla ratifica degli stessi.
  Proprio per questo, con riguardo alla richiesta dell'Onorevole interrogante in merito alla volontà del Governo di presentare al più presto al Parlamento il disegno di legge di ratifica dei trattati bilaterali citati, si osserva che il disegno di legge di ratifica dei tre trattati è stato predisposto, come competenza specifica, dal Ministero per gli affari esteri e trasmesso alle amministrazioni interessate ai fini dell'esame preliminare.
  Come comunicato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non appena perverranno tutti i pareri necessari, si procederà all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno per la prima riunione utile del Consiglio dei Ministri: la definizione del procedimento per l'approvazione governativa è, dunque, ormai imminente.