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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2017
924.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:
  92-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri totalmente a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore ad un mandato amministrativo, applicando il metodo contributivo.».
4768/I/ 1. 1. Fabbri, Marchi, Guerra.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.
4768/I/ 1. 2. Giorgis, Lattuca, Cenni, Fabbri.

  Al comma 171, sostituire la lettera a) con la seguente:
  a) 550 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria, e 200 nel Corpo dei vigili del fuoco;

  Conseguentemente, sostituire il comma 176 con i seguenti:
  «176. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 3.229.096 euro per l'anno 2018, 22.104.000 euro per l'anno 2019, 56.560.955 euro per l'anno 2020, 136.337.530 euro per l'anno 2021, 222.089.528 euro per l'anno 2022, 297.055.334 euro per l'anno 2023, 306.629.231 euro per l'anno 2024, 308.217.895 euro per l'anno 2025, 310.957.770 euro per l'anno 2026, 313.761.018 euro per l'anno 2027, 315.854.488 euro per l'anno 2028, 315.990.559 euro per l'anno 2029, 316.305.555 a regime.
  176-bis. Limitatamente a quanto attiene alle facoltà assunzionali di cui alla lettera a), del comma 1, relative al Corpo dei vigili del fuoco oltre alle prime 50 unità, esse sono finanziate facendo ricorso al fondo di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: «17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per Pag. 14l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029" con le seguenti: "15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.».
4768/I/ 1. 3. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Dopo il comma 171 aggiungere i seguenti:
  171-bis. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 500 unità, entro aprile 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008; a tal fine il termine della validità della predetta graduatoria è prorogato al 31 dicembre 2018. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere effettuate in data non anteriore al 1o ottobre 2018.
  171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 500 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 1o ottobre 2018; in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 4.988.076 per l'anno 2018 e di euro 19.952.305 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa generati dal precedente comma; a decorrere dal 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 15.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 4.899.627 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.
  171-quater. Nel triennio 2018-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo Pag. 1513 ottobre 2005 n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica.».
4768/I/ 1. 4. Giuditta Pini, Lodolini.

  Dopo il comma 171 inserire i seguenti:
  171-bis. Al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento delle graduatorie vigenti.
  171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dal comma 174 del presente articolo con decorrenza 1o ottobre 2018. In caso di incapienza delle graduatorie vigenti, le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.
  171-quater. Gli oneri derivanti dal comma 171-ter sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
  2018: – 2.945.854;
  2019: –12.124.370;
  2020: –12.124.370.
4768/I/ 1. 5. Fabbri, Fiano, Paola Boldrini, D'Incecco, Albanella, Iacono, Incerti, Valeria Valente, Baruffi, Orfini, Giuditta Pini.

  Al comma 174, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
4768/I/ 1. 6. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 174, prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente:
  Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente.
4768/I/ 1. 7. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Dopo il comma 174 aggiungere i seguenti:
  174-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale Pag. 16riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
  174-bis. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni corrispondenti, degli stanziamenti alla Tabella A, voce Ministero dell'interno.
4768/I/ 1. 8. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
  «177-bis. Al fine di allineare il trattamento economico e giuridico nonché l'avanzamento di carriera ai vice ispettori della Polizia di Stato di cui al 9o concorso e di armonizzare le conseguenti immissioni in ruolo, in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017, esse decorrono dal 2 gennaio 2008.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –10.000.000;
  2019: –10.000.000;
  2020: –10.000.000.
4768/I/ 1. 9. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Sopprimere il comma 211.
4768/I/ 1. 10. Mazziotti di Celso.

  Al comma 223, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è ulteriormente incrementato di 3.561.258 per l'anno 2018 e di 3.561.737 per gli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», Programma «Organi costituzionali», apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –3.561.258;
   CP: –3.561.737;
  2019:
   CP: –3.561.737;
   CS: –3.561.258;
  2020:
   CS: –3.561.737;
   CS: –3.561.737.
4768/I/ 1. 11. Mazziotti di Celso.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
  All'articolo 113, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto in fine il seguente comma:
  «6. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».
4768/I/ 1. 12. Fabbri, Marchi, Guerra.

  Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:
  370-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati ad incrementare i trattamenti accessori relativi all'espletamento delle specifiche funzioni per la tutela dell'ordine e Pag. 17della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, comprensivi di 5 milioni per l'anno 2018, 5 milioni per l'anno 2019 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, destinati all'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate anche in proporzione del personale che con decorrenza 1° gennaio 2018 non rientra più nelle procedure previste dal predetto decreto legislativo n. 195 del 1995. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, per il triennio 2019-2021, sono stanziati 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
  370-ter. Agli oneri derivanti, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018, 182 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/I/ 1. 13. Fiano, Fabbri.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. L'Agenda nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nel limite della propria dotazione organica e fino al completamento delle procedure di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. L'agenzia, inoltre, può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale nel limite massimo di venti unità. Il predetto personale, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
4768/I/ 1. 14. Mattiello, Fabbri.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente sede principale a Roma e sede secondaria a Reggio Calabria, svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presidi territoriali nelle regioni ove si registra una particolare incidenza quantitativa di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Fino all'adegua- Pag. 18mento della pianta organica dell'Agenzia alle previsioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.
4768/I/ 1. 15. Mattiello, Fabbri.

  Dopo il comma 388, aggiungere il seguente:
  388-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma di acquisizione di un servizio di disponibilità di ore di volo basato su un velivolo quadrimotore turbofan a lungo raggio per garantire le esigenze di trasporto e i frequenti impegni istituzionali in campo internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri (sezione 77 SGD-CAP,1322-09 del Ministero della difesa) è integralmente definanziato.
4768/I/ 1. 16. Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo.

  Sopprimere i commi 389, 390, 391 e 392.
4768/I/ 1. 17. Mazziotti di Celso.

  Al comma 666, alla lettera g), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: ad eccezione della con la seguente: la;
   b) sostituire le parole: all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il con la seguente: al.
4768/I/ 1. 18. Fabbri, Fiano, Baruffi, Orfini, Giuditta Pini.

  Al comma 666, lettera g), sostituire le parole: all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il con la seguente: al.
4768/I/ 1. 19. Baruffi, Fabbri.

Pag. 19

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia (Atto n. 473).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia (Atto del Governo n. 473);
   preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato il 28 settembre 2017;
   considerati i rilevi formulati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, dalla Commissione bilancio il 28 novembre 2017;
   rilevato che lo schema in esame novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 2006, al fine sia di un coordinamento normativo consequenziale alla soppressione di alcuni organismi ivi previsti, sia di un ampliamento dell'offerta formativa e didattica della scuola che permetta alla stessa di svolgere attività di studio e sperimentazione anche nei campi più innovativi e strategici, sia infine di una rimodulazione interna organizzativa della Scuola;
   considerato che l'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f) è volto ad adeguare il testo del regolamento alla soppressione del Consiglio didattico e del Comitato direttivo della scuola, organi consultivi collegiali che coadiuvavano il direttore nella sua attività;
   sottolineato che la relazione illustrativa precisa che già nella prassi successiva alla soppressione dei citati organi sono state ideate nuove formule che consentissero lo svolgimento delle attribuzioni prima svolte dagli organismi soppressi, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, prevedendo la collaborazione con il direttore del corpo docente o dei dirigenti interessati;
   osservato, come rilevato anche dal Consiglio di Stato nel suo parere, che potrebbe essere opportuno specificare nel regolamento le modalità di svolgimento della suddetta collaborazione e, più in generale, delle modalità di svolgimento delle nuove funzioni assunte dal direttore in seguito alla soppressione dei citati organi consultivi;
   rilevato che la relazione illustrativa precisa che il mutamento di denominazione mira ad evidenziare la gestione, da parte della struttura, di frequentatori intesi non solo come singoli appartenenti alla Polizia bensì come «unità organica, da impiegare nell'attività didattico-amministrativa e in tutti i servizi di istituto», così come mira ad una «accentuazione delle responsabilità attestate sul Comandante del Reparto, dal quale organicamente dipendono mediamente 150 (con picchi massimi di 450) operatori armati»;
   considerato altresì che la medesima relazione illustrativa aggiunge, per motivare la scelta del cambio del nome Pag. 20dell’«Ufficio corsi», che la denominazione di «reparto» è stata già adottata in passato al fine di «valorizzare le peculiarità espresse sia da articolazioni periferiche (Reparti mobili, Reparti prevenzione crimine), sia da alcune strutture centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (come nel caso della Direzione Investigativa Antimafia, che si articola in tre Reparti)»;
   osservato che il Consiglio di Stato, nel parere reso, osserva che «le competenze attribuite al nuovo reparto [...] non sembrano coerenti con tali motivazioni. Esse, infatti, appaiono di analogo tenore a quelle degli altri uffici della scuola»,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di specificare nel regolamento le modalità di svolgimento della collaborazione del corpo docente o dei dirigenti interessati con il direttore della scuola, in relazione ai compiti consultivi precedentemente svolti dal Consiglio didattico e dal Comitato direttivo, organi ora soppressi, e, più in generale, di specificare le modalità di svolgimento delle nuove funzioni assunte dal direttore in seguito alla soppressione dei citati organi consultivi.

Pag. 21

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto n. 480).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto n. 480);
   tenuto conto che:
    lo schema di decreto legislativo reca, agli articoli 1 e 2, la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (articolo 1 – Tabelle A.1 e A.2) e del Senato della Repubblica (articolo 2 – Tabelle B.1 e B.2);
    le Tabelle A.1 e B.1, che recano l'elenco dei collegi uninominali con l'indicazione dei comuni ricompresi nel relativo territorio, individuano ciascun collegio uninominale con un codice alfanumerico e con l'indicazione del nome del comune con la maggiore ampiezza demografica. Per i comuni il cui territorio è suddiviso in più collegi uninominali (per i collegi Camera si tratta delle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo; per i collegi Senato sono le città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli e Palermo), vi è un elenco a parte, in un'apposita sezione, con l'indicazione del territorio del relativo collegio;
    al fine di assicurare una maggiore chiarezza ed evitare incertezze in sede applicativa è opportuno indicare in un unico elenco la composizione di tutti i collegi uninominali, inclusi quelli che ricomprendono aree sub-comunali delle città divise in più collegi, individuando univocamente il territorio comunale compreso nel collegio;
    lo schema di decreto legislativo specifica inoltre, all'articolo 3 (comma 1) che, nel caso in cui vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune;
    andrebbe, in proposito, valutata l'opportunità di specificare che tale previsione si applica nel caso in cui l'istituzione di nuovi comuni avvenga prima della convocazione dei comizi, così da evitare incertezze in sede applicativa anche con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni;
    andrebbe, al contempo, valutata l'opportunità di fare altresì riferimento anche alla fattispecie disciplinata dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, riguardante l'ipotesi del distacco di un comune da una regione e la sua aggregazione ad altra regione; la questione si pone, in particolare, nel caso della recente approvazione da parte del Parlamento del progetto di legge che dispone il distacco del comune di Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia (C. 4653, approvato il 22 novembre 2017 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), Pag. 22comune che, in base allo schema di decreto legislativo in esame, appartiene alla circoscrizione Veneto 1, collegio n. 7 Belluno. Il testo approvato dal Parlamento (C. 4653) prevede, al comma 2, che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine»;
    appare dunque opportuno specificare che nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione ed aggregazione ad un'altra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui; qualora più collegi rispettino il criterio della continuità territoriale, andrebbe definito un criterio di riferimento quale quello del collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente,
   evidenziato che:
    nella circoscrizione del Senato Piemonte appare opportuno ridefinire il collegio uninominale Piemonte-01 per garantire la coerenza economico-sociale del territorio unificando i due collegi uninominali della Camera Piemonte 1-05-Ivrea e Piemonte 1-07 Settimo Torinese e aggregando, di conseguenza, il collegio della Camera Piemonte 1-09 Pinerolo con il collegio Piemonte 1-08 Moncalieri;
    nella circoscrizione Lombardia 1, al fine di garantire una maggiore omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato, appare opportuno ridefinire i collegi plurinominali della Camera Lombardia 1-01 e Lombardia 1-02 anche tenendo conto dell'impostazione seguita nella formazione dei collegi uninominali del Senato; in particolare, al collegio plurinominale Camera Lombardia 1-01 togliere il collegio uninominale 06 (Gorgonzola) e aggiungere il collegio uninominale 03 (Bollate) e il collegio uninominale 07 (Cinisello Balsamo); al collegio plurinominale Camera Lombardia 1-02 togliere il collegio uninominale 03 (Bollate) e il collegio uninominale 07 (Cinisello Balsamo) e aggiungere il collegio uninominale 06 (Gorgonzola);
    al Senato, nella circoscrizione Lombardia, appare opportuno ridefinire i confini dei collegi uninominali in maniera più coerente con il bacino socio-economico dei territori; in particolare, al collegio uninominale del Senato Lombardia 03 andrebbe aggiunto il collegio uninominale della Camera 03 e sottratto il collegio uninominale della Camera 08 (parte occidentale del Comune di Milano), modificando conseguentemente il collegio uninominale del Senato Lombardia 07; quindi, appare opportuno modificare i collegi plurinominali spostando il collegio uninominale 03 dal collegio plurinominale Lombardia 04 al collegio plurinominale Lombardia 05 e spostando il collegio uninominale 07 (che include altresì il territorio dei comuni di Bresso e Sesto San Giovanni) al collegio plurinominale Lombardia 04;
    nella circoscrizione della Camera Toscana, come fatto presente anche nella relazione illustrativa, si evidenzia che lo schema di decreto legislativo ha alla base il metodo di utilizzare i collegi uninominali della Camera come previamente determinati in base ai collegi uninominali del 1993, metodo ispirato dall'opportunità di assicurare la coerenza tra i bacini elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato; peraltro, nella circoscrizione Toscana tale metodo è stato derogato portando ad un risultato di non omogeneità dei due bacini elettorali. Infatti, per i collegi uninominali del Senato, sono stati utilizzati i collegi uninominali della Camera, nei quali sono state introdotte modifiche ritenute dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3 dell'articolo 3 della legge n. 165/2017 necessarie Pag. 23per garantire la compattezza provinciale. Tuttavia, le stesse modifiche non sono state apportate ai collegi uninominali per l'elezione della Camera; i collegi uninominali della Camera andrebbero a tal fine ridefiniti, in particolare togliendo dal collegio 06 (Pistoia) i comuni di Capannori e Porcari, e spostandoli al collegio 09 (Lucca); togliendo dal collegio 04 (Empoli) i comuni di Lamporecchio e Larciano spostandoli al collegio 06 (Pistoia); spostando i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal collegio 12 (Siena) al collegio 14 (Grosseto), tutti comuni in provincia di Grosseto; spostando il comune di Castelfiorentino dal collegio 11 (Poggibonsi) al collegio 04 (Empoli) per compensare la popolazione; spostando il comune di Camaiore dal 09 (Lucca) a quello 08 (Massa che comprende Carrara) anche in questo caso per compensare la popolazione; togliendo il comune di Terranuova Bracciolini dal collegio 03 (Sesto Fiorentino) e inserendolo nel collegio 07 (Arezzo) per assicurare maggior omogeneità territoriale;
    nella medesima circoscrizione della Camera Toscana, come rilevato anche nella relazione illustrativa, appare opportuno preservare quanto più possibile l'integrità delle aree vaste e, in particolare, della città metropolitana di Firenze, mentre nello schema di decreto legislativo l'aggregazione dei collegi uninominali è stata effettuata accorpando collegi di province diverse, come Prato e Firenze, separando collegi appartenenti alla stessa città metropolitana come Empoli, pur in presenza della possibilità di realizzare aggregazioni più rispettose del criterio oggettivo delle unità amministrative; di conseguenza è opportuno spostare il collegio uninominale 04 (Empoli) dal collegio plurinominale 02 al collegio plurinominale 03 e spostare il collegio uninominale 05 (Prato) dal collegio plurinominale 03 al collegio plurinominale 01;
    nella circoscrizione della Camera Umbria, si evidenzia l'esigenza, per assicurare l'omogeneità storico-culturale dell'area, di spostare i comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cascia dal collegio uninominale della Camera 03 (Terni) per aggregarli al collegio uninominale 02 (Foligno);
    nella circoscrizione della Camera Lazio 2, come evidenziato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo dispone lo spostamento di un comune della città metropolitana di Roma Capitale nella provincia di Viterbo, in quanto appartenente a un parco regionale; per evitare la lesione dell'integrità di entrambe le unità amministrative richiamate, il riporto in soglia del collegio di Civitavecchia avrebbe potuto essere effettuato spostando invece – riportandoli così nella loro naturale sede amministrativa e organizzativa- alcuni comuni della provincia di Viterbo ricadenti nel collegio di Civitavecchia nel collegio della loro provincia. Quindi, in tale caso, avrebbe potuto essere realizzato un adattamento che avrebbe consentito un miglioramento del livello di integrità delle aree vaste; vi è dunque l'esigenza di ridefinire due collegi uninominali della Camera spostando i comuni di Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Vejano, Sutri, Capranica e Oriolo Romano dal collegio 02 (Civitavecchia) al collegio 01 (Viterbo) e spostare il comune di Mazzano Romano dal collegio 01 (Viterbo) al collegio 02 (Civitavecchia);
    nella circoscrizione della Camera Abruzzo, si evidenzia l'opportunità di spostare il comune Silvi, unico comune della provincia di Teramo rimasto nel collegio comprendente il territorio del collegio di Pescara, dal collegio uninominale 03 (Pescara) per aggregarlo al collegio uninominale 02 (Teramo), così da ripristinare l'integrità della provincia di Teramo;
    nella circoscrizione della Camera Campania 1, potrebbe apparire opportuno, al fine di riportare in soglia i collegi uninominali, spostare i comuni di Casandrino e Melito di Napoli dal collegio uninominale 01 (Giugliano in Campania) al Pag. 24collegio uninominale 04 (Casoria) e spostare i comuni di Frattamaggiore e Grumo Nevano dal collegio 04 (Casoria) al collegio 01 (Giugliano in Campania); in conformità al criterio di delega relativo al rispetto delle caratteristiche storico-culturali e in considerazione dei sistemi locali, al collegio uninominale 11 (Torre del Greco) sono aggiunti i comuni di Boscoreale e Boscotrecase sottratti al collegio uninominale 02 (Nola), i cui territori concorrono alla definizione di un sito unico per importanza archeologica, storica e culturale, oltre a cadere nello stesso distretto sociosanitario e nello stesso sistema territoriale standard (STS) definito dal Piano Territoriale Regionale;
    nella circoscrizione della Camera Campania 2, al fine di assicurare una maggiore omogeneità dei territori, appare opportuno spostare i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegio uninominale 09 (Battipaglia) ed aggregarli a quello 08 (Salerno);
    nella circoscrizione della Camera Sicilia 2, nel rispetto dell'unità territoriale, economica e sociale, si riuniscano nei collegi i comuni della provincia di Catania e pertanto al collegio uninominale 04 (Acireale) aggiungere i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni; togliere di conseguenza al collegio 06 (Misterbianco) i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni, e aggiungere il comune di Belpasso; aggiungere al collegio 07 (Paternò) i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e togliere il comune di Belpasso; al Collegio 09 (Avola) togliere di conseguenza i comuni di Militello, Palagonia, Scordia e aggiungere il comune di Carlentini; al collegio 10 (Siracusa) togliere di conseguenza il comune di Carlentini;
    nella circoscrizione della Camera Basilicata sono da determinare complessivamente due collegi uninominali alla Camera, tre in meno rispetto ai cinque collegi uninominali definiti dal decreto legislativo n. 535 del 1993 per il Senato; al fine di valorizzare l'omogeneità geografica e storico culturale delle relative aree anche in relazione alla loro collocazione rispetto all'asse autostradale, si prospetta l'opportunità di una diversa aggregazione dei cinque collegi definiti dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993; in particolare, il collegio 01 (Potenza), andrebbe formato dai collegi uninominali del 1993 di Potenza (collegio 01) e di Lauria (collegio 05), orientato lungo l'asse autostradale; il collegio 02 (Matera) andrebbe formato dai collegi uninominali del Senato 1993 di Melfi (collegio 02), di Matera (collegio 03) e di Pisticci (collegio 04), ad eccezione dei comuni Senise, Castronuovo di Sant'Andrea, Calvera, Carbone, Teana, Chiaromonte, Fardella, San Severino Lucano, Francavilla in Sinni, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e Terranova di Pollino, che rientrano nella provincia di Potenza e sono conseguentemente aggregati al collegio 01 (Potenza);
    nella circoscrizione della Camera Sardegna, appare opportuno ridefinire, sia alla Camera sia al Senato, i collegi uninominali in cui si articola la circoscrizione in modo da assicurare l'unitarietà di tutti i comuni facenti parte della provincia di Nuoro in un unico collegio e di tutti i comuni facenti parte della provincia di Oristano in un unico collegio, assicurando l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato e tenendo conto di bacini territoriali omogenei sotto l'aspetto economico sociale, storico culturale e linguistico, quali quelli rappresentati dalle precedenti articolazioni provinciali e valorizzando anche i fattori di omogeneità rappresentati dai sistemi locali;
    rilevato che i collegi uninominali del Senato dovrebbero di conseguenza tenere conto, ove possibile, delle suddette ridefinizioni dei collegi uninominali della Camera così da assicurare l'omogeneità dei bacini elettorali dei due rami del Parlamento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 25

  con le seguenti osservazioni:
   a) al fine di assicurare una maggiore chiarezza ed evitare incertezze in sede applicativa è opportuno indicare in un unico elenco la composizione di tutti i collegi uninominali, inclusi quelli che ricomprendono aree sub-comunali delle città divise in più collegi, individuando univocamente il territorio comunale compreso nel collegio;
   b) all'articolo 3, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che tale previsione si applica nel caso in cui l'istituzione di nuovi comuni avvenga prima della convocazione dei comizi, così da evitare incertezze in sede applicativa anche con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni;
   c) per le medesime ragioni, all'articolo 3, appare altresì opportuno specificare che nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione ed aggregazione ad un'altra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui; qualora più collegi rispettino il criterio della continuità territoriale, andrebbe definito un criterio di riferimento quale quello del collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente;
   d) nella circoscrizione del Senato Piemonte appare opportuno ridefinire il collegio uninominale Piemonte 01 aggregando i due collegi uninominali della Camera 05-Ivrea e 07 Settimo Torinesi appartenenti alla Circoscrizione Piemonte 1, e unificando di conseguenza, nel collegio uninominale Senato Piemonte 02 i collegi uninominali della Camera 09 Pinerolo e 08 Moncalieri in modo che sia meglio garantita la coerenza economico-sociale del territorio;
   e) nella circoscrizione della Camera Lombardia 1, al fine di garantire l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato, appare opportuno ridefinire i collegi plurinominali della Camera 01 e 02 sulla base dell'impostazione seguita nella formazione dei collegi uninominali del Senato e secondo quanto evidenziato in premessa;
   f) nella circoscrizione del Senato Lombardia, appare ridefinire i confini dei collegi uninominali e plurinominali in maniera più coerente con il bacino socio-economico dei territori, secondo quanto evidenziato in premessa;
   g) nella circoscrizione della Camera Toscana, appare opportuno assicurare l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato, ridefinendo i confini dei collegi uninominali della Camera, secondo quanto evidenziato in premessa;
   h) nella medesima circoscrizione della Camera Toscana, appare opportuno preservare quanto più possibile l'integrità delle aree vaste e, in particolare, della città metropolitana di Firenze, ridefinendo di conseguenza, secondo quanto rappresentato in premessa, i relativi collegi plurinominali;
   i) nella circoscrizione della Camera Umbria, appare opportuno, per assicurare l'omogeneità storico-culturale dell'area, spostare i comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cascia dal collegio uninominale 03 (Terni) per aggregarli al collegio uninominale 02 (Foligno);
   l) nella circoscrizione della Camera Lazio 2, per assicurare una migliore integrità delle aree vaste, appare opportuno ridefinire i collegi uninominali 01 e 02 della Camera come evidenziato in premessa;
   m) nella circoscrizione della Camera Abruzzo, si evidenzia l'opportunità di spostare il comune di Silvi dal collegio uninominale 03 Pescara per aggregarlo al collegio uninominale 02 Teramo;
   n) nella circoscrizione della Camera Campania 1, potrebbe essere opportuno Pag. 26ridefinire i confini dei collegi uninominali della Camera 01 e 04 in coerenza con quanto evidenziato in premessa; inoltre al collegio uninominale 11 (Torre del Greco) sono aggiunti i comuni di Boscoreale e Boscotrecase sottratti al collegio uninominale 02 (Nola);
   o) nella circoscrizione della Camera Campania 2, appare opportuno spostare i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegio uninominale 09 (Battipaglia) ed aggregarli a quello 08 (Salerno);
   p) nella circoscrizione della Camera Sicilia 2, al collegio uninominale 04 (Acireale) appare opportuno: aggiungere i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni; togliere di conseguenza al collegio 06 (Misterbianco) i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni e aggiungere il comune di Belpasso; aggiungere al collegio 07 (Paternò) i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e togliere il comune di Belpasso; al Collegio 09 (Avola) togliere di conseguenza i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e aggiungere il comune di Carlentini; al collegio 10 (Siracusa) togliere di conseguenza il comune di Carlentini;
   q) nella circoscrizione Sardegna, appare opportuno ridefinire, sia alla Camera sia al Senato, i collegi uninominali in cui si articola la circoscrizione in modo da assicurare l'unitarietà di tutti i comuni facenti parte della provincia di Nuoro in un unico collegio e di tutti i comuni facenti parte della provincia di Oristano in un unico collegio, assicurando l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato e tenendo conto delle province sarde soppresse con la legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2006, quali rappresentative di bacini territoriali omogenei sotto l'aspetto economico sociale, storico culturale e linguistico, (articolo 3, legge 165/2017) e valorizzando anche i fattori di omogeneità rappresentati dai sistemi locali;
   r) nella circoscrizione della Camera Basilicata, appare opportuno valorizzare l'omogeneità geografica e storico culturale delle relative aree; in particolare, il collegio 01 (Potenza), andrebbe formato dai collegi uninominali del 1993 di Potenza (collegio 01) e di Lauria (collegio 05), orientato lungo l'asse autostradale; il collegio 02 (Matera) andrebbe formato dai collegi uninominali del Senato 1993 di Melfi (collegio 02), di Matera (collegio 03) e di Pisticci (collegio 04), ad eccezione dei comuni Senise, Castronuovo di Sant'Andrea, Calvera, Carbone, Teana, Chiaromonte, Fardella, San Severino Lucano, Francavilla in Sinni, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e Terranova di Pollino, che rientrano nella provincia di Potenza e dovrebbero essere conseguentemente aggregati al collegio 01 (Potenza);
   s) si valuti infine l'opportunità di ridefinire l'articolazione dei collegi plurinominali del Senato della circoscrizione Sicilia al fine di evitare un'estensione territoriale disomogenea e in modo che risultino due collegi plurinominali cui sono attribuiti otto seggi ciascuno.