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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 dicembre 2017
929.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 DICEMBRE 2017

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

(Per il testo degli emendamenti, si veda lo stampato dell'Allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della seduta odierna)

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 9.13, 22.103, 68.117, 77.125 E 102-ter.70 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamento all'emendamento 9.13 del Governo.

  All'emendamento 9.13 del Governo, sostituire il capoverso comma 38-bis con il seguente:
  38-bis. Per il finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata agli affari regionali e alle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.
0. 9. 13. 1. Carnevali.

  Dopo il comma 38 è inserito il seguente:
  38-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10-bis, dopo le parole: «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo» sono inserite le seguenti: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia»;
   b) al comma 10-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia».

  40-ter. Le disposizioni di cui al comma 40-bis si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
  40-quater. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore Pag. 37della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 40-bis.
   alla tabella A, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000.;
   al comma 624, sostituire le parole: di 53.868.200 euro fino alla fine, con le seguenti: di 104.168.200 euro per l'anno 2019, di 173.212.100 euro per l'anno 2020, di 192.608.500 euro per l'anno 2021, di 162.204.300 euro per l'anno 2022, di 97.100.700 euro per l'anno 2023, di 81.896.400 euro per l'anno 2024, di 112.692.100 euro per l'anno 2025, di 122.687.900 euro per l'anno 2026, di 114.383.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 117.683.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
9. 13. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 22.103 del Governo.

  All'emendamento 22.103, sostituire le parole: sostituire il comma 97 con i seguenti con le seguenti: All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 90, terzo periodo, sostituire le parole: «da rappresentanti» con le seguenti: «da due rappresentanti ciascuno» e dopo la parola: «designati» inserire la seguente: «ognuno»;
   b) al comma 93, secondo periodo, dopo le parole: «ed è composta da» inserire la seguente: «sei» e dopo la parola: «designati» inserire la seguente: «ognuno»;
   c) il comma 97 è sostituito dai seguenti:
0. 22. 103. 1. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  All'emendamento 22.103, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'alinea comma 97, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2019 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2020;
   b) all'alinea comma 97-sexies, sostituire le parole da: comma 179 fino a: a decorrere dall'anno 2024, con le seguenti: commi 166 e 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018, e istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo Ape Sociale» con dotazione di 200 milioni per l'anno 2018, 217,4 milioni di euro per l'anno 2019, 212,1 milioni di euro per l'anno 2020, 214,4 milioni di euro per l'anno 2021, 206,6 milioni per l'anno 2022, di 207,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 205 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 97-sexies, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dall'incremento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, fissato in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
0. 22. 103. 3. Marcon, Pastorino, Paglia, Placido, Andrea Maestri.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) al comma 179, lettera d), dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni» sono aggiunte le seguenti parole: «, fatte salve le professioni di cui Pag. 38alle lettere A. e B. dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni»;

  Conseguentemente, dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
  97-bis. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 97, lettera c) pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 22. 103. 2. Marchi.

  All'emendamento 22.103, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'alinea comma 97, lettera c) e e), sostituire le parole: sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei negli ultimi sette, con le seguenti: sette anni negli ultimi dodici ovvero almeno sei negli ultimi nove;
   b) all'alinea comma 97-sexies, sostituire le parole da: comma 179 fino a: a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018, è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo Ape Sociale» con dotazione di 400 milioni per l'anno 2018, 417,4 milioni di euro per l'anno 2019, 412,1 milioni di euro per l'anno 2020, 414,4 milioni di euro per l'anno 2021, 406,6 milioni per l'anno 2022, di 407,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 405 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 97-sexies, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dall'incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, fissato, a decorrere dal 1o gennaio 2018, in misura pari all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
0. 22. 103. 10. Marcon, Pastorino, Paglia, Placido, Andrea Maestri.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
    a-bis)
all'allegato C di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera «N. Il personale civile dell'amministrazione difesa appartenente all'area tecnico industriale e tecnico operativa»;
   b) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
    e-bis)
agli oneri derivanti dalla lettera a-bis) del presente comma si provvede entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante quota parte delle risorse rivenienti dall'attuazione di quanto previsto dalla lettera e-ter);
    e-ter) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
0. 22. 103. 4. Duranti, Melilla, Albini, Cimbro.

Pag. 39

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), sopprimere le parole: a condizione che abbiano avuto nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi;
   b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
    b-bis) ai commi 179 e 199 – lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «Fermo restando che lo status di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, non derivi dalla volontà del lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, non comporta l'esclusione dalle misure previste dai suddetti commi;
    b-ter) all'articolo 1 lettera b) dei commi 179 e 199, dopo le parole: «il coniuge o un parente di primo grado convivente...» sono aggiunte le seguenti: «o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»;

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
0. 22. 103. 5. Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Bruno Bossio, Antezza.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) all'allegato C di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera «N. Il personale civile dell'Amministrazione Difesa impiegati presso l'Area Tecnico Industriale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e dei Poli di mantenimento dell'esercito italiano ex esposti all'amianto con certificazione INAIL»;
   b) alla lettera f), sostituire le parole da: 627,8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 657,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 694,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 558,9 milioni di euro per l'anno 2020, 352,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 36,5 milioni di euro per l'anno 2023;
0. 22. 103. 6. Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa.

  All'emendamento 22.103, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alle lettere c) ed e), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni;
   b) alla lettera d), capoverso 179-bis, sostituire le parole: di dodici mesi, per ogni figlio, nel limite massimo di due anni con le seguenti: di diciotto mesi, per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

  Conseguentemente:
   a) alla lettera
f) sostituire le parole da: 627,8 milioni di euro fino a: 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 927,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 964,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 828,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 622,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 400,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 306,5 milioni di euro per l'anno 2023;Pag. 40
   b) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 861,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 928,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 891,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 910,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 906,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 905,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;
   c) al comma 41 la lettera b) è soppressa;
   d) dopo il comma 97-
sexies aggiungere i seguenti:
  97-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 97, 97-bis, 97-quater e 97-quinquies, si provvede ai sensi dei commi da 97-novies a 97-duodecies.
  97-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «89 per cento».
  97-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «89 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «89 per cento».
  97-decies. Le disposizioni di cui ai commi 97-octies e 97-novies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  97-undecies. Le modifiche introdotte dai commi 97-octies e 97-novies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
0. 22. 103. 7. Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Lombardi, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  All'emendamento 22.103, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 179, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) dopo il comma 179, inserire i seguenti:
  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i « caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i « caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai precedente commi, valutati in 18 milioni Pag. 41annui a partire dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
0. 22. 103. 8. Dall'Osso, Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) alla lettera c), dopo le parole: «74 per cento» aggiungere: «o che hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –12.000.000;
   2019: –12.000.000;
   2020: –12.000.000.
0. 22. 103. 14. Giacobbe, Vico.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 179, dopo le parole: «74 per cento» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero che rientrano nei soggetti di cui all'articolo 4 della, legge 3 aprile 2001, n. 138,».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –500.000;
   2019: –500.000;
   2020: –500.000.
0. 22. 103. 9. Marchi.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c), sostituire le parole: sette anni con le seguenti: sei anni e le parole: sei anni negli ultimi sette con le seguenti: cinque anni negli ultimi sette;
   b) alla lettera f), sostituire le parole da: 627,8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 677,8 milioni di euro per l'anno 2018, 714,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 578,9 milioni di euro per l'anno 2020, 372,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023;
   c) dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis)
Per effetto di quanto previsto dal presente comma, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
0. 22. 103. 18. Melilla, Albini, Capodicasa.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni non operano il requisito anagrafico di cui all'alinea e la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Pag. 42

  Conseguentemente, al medesimo alinea, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) ai maggiori oneri derivanti dal comma 97, lettera c-bis), si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
0. 22. 103. 11. Pastorino, Fratoianni, Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni non operano il requisito anagrafico di cui all'alinea e la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019 con le seguenti: è incrementato di 10.585.300 euro per l'anno 2018 e di 46.868.200 euro per l'anno 2019.
0. 22. 103. 12. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Daniele Farina, Placido.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 179, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
0. 22. 103. 13. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni non operano il requisito anagrafico di cui all'alinea e la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3 milioni di euro;Pag. 43
   2019: –3 milioni di euro;
   2020: –3 milioni di euro.
0. 22. 103. 15. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Fratoianni, Airaudo.

  All'emendamento 22.103, alinea comma 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni non operano il requisito anagrafico di cui all'alinea e la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, al medesimo alinea, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) ai maggiori oneri derivanti dal comma 97, lettera c-bis), si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
0. 22. 103. 16. Pastorino, Fratoianni, Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia.

  All'emendamento 22.103, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 179 è aggiunta, infine, la seguente lettera: e) sono lavoratori impiegati nei mezzi acquei esercenti in servizio di trasporto pubblico di linea.
0. 22. 103. 17. Simonetti, Guidesi, Busin.

  All'emendamento 22.103, alinea 97, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) dopo il comma 179, inserire i seguenti:
  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i « caregiver familiari», come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i « caregiver familiare», nella misura di uno per ogni assistito, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.
  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente Pag. 44e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

  Conseguentemente, dopo il comma 97-quinquies aggiungere il seguente:
  179-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai « caregiver familiari» di cui all'articolo 1, comma 179-quater, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei confronti dell'assistito.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019.
0. 22. 103. 19. Pastorino, Palazzotto, Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia.

  All'emendamento 22.103, alinea comma 97, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:
  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i « caregiver familiari», come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i « caregiver familiare», nella misura di uno per ogni assistito, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.
  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

  Conseguentemente, dopo il comma 97-quinquies aggiungere il seguente:
  179-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai « caregiver familiari» di cui all'articolo 1, comma 179-quater, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei confronti dell'assistito.

Pag. 45

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
0. 22. 103. 20. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Civati, Airaudo.

  All'emendamento 22.103, lettera d), capoverso 179-bis, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di tre anni.

  Conseguentemente:
   a) alla lettera f) sostituire le parole da: 627,8 milioni di euro fino a: 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 727,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 764,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 628,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 422,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 300,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 106,5 milioni di euro per l'anno 2023;
   b) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;
   c) al comma 41 la lettera b) è soppressa;
   d) dopo il comma 97-sexies aggiungere i seguenti:
  97-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 97, 97-bis, 97-quater e 97-quinquies, si provvede ai sensi dei commi da 97-novies a 97-duodecies.
  97-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  97-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  97-decies. Le disposizioni di cui ai commi 97-octies e 97-novies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  97-undecies. Le modifiche introdotte dai commi 97-octies e 97-novies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
0. 22. 103. 21. Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Tripiedi, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  All'emendamento 22.103, lettera d), sostituire le parole: nel limite massimo di due anni con le seguenti: nel limite massimo di tre anni.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di Pag. 4653.868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019,.
0. 22. 103. 22. Airaudo, Andrea Maestri, Marcon, Pannarale, Paglia, Pastorino, Costantino.

  All'emendamento 22.103, alinea comma 97, lettera d), sostituire le parole: nel limite massimo di due anni con le seguenti: nel limite massimo di tre anni.

  Conseguentemente:
   1) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
    d-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal comma 97, lettera d), si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis;
   2) dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
0. 22. 103. 23. Andrea Maestri, Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Fratoianni, Airaudo.

  All'emendamento 22.103, alinea comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo il comma 179 sono inseriti i seguente:
  «179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i “caregiver familiari”, come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i “caregiver familiare”, nella misura di uno per ogni assistito, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.
  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.».

  Conseguentemente:
   1) dopo il comma 97-quinquies, aggiungere il seguente:
  179-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento Pag. 47ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai « caregiver familiari» di cui all'articolo 1, comma 179-quater, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei confronti dell'assistito.
   2) Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
0. 22. 103. 24. Fratoianni, Airaudo, Marcon, Fassina, Pellegrino, Pastorino, Civati.

  All'emendamento 22.103, alinea comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:
  «179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i “caregiver familiari”, come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i “caregiver familiare”, nella misura di uno per ogni assistito, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.
  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.».

  Conseguentemente:
   1) dopo il comma 97-quinquies, aggiungere il seguente:
  «179-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai “caregiver familiari” di cui all'articolo 1, comma 179-quater, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei confronti dell'assistito.»;
   2) al comma 113, sostituire le parole: «2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rel. di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme Pag. 48di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.» con le seguenti: «2.049 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.535 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rel. di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.737 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.188 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.148 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
0. 22. 103. 25. Fratoianni, Airaudo, Marcon, Fassina, Pellegrino, Pastorino, Civati.

  All'emendamento 22.103, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo il comma 179 inserire i seguenti:
  «179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile, nel limite massimo di quattro anni.
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i “caregiver familiari” di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i caregiver familiari di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni».

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026, di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
0. 22. 103. 26. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  All'emendamento 22.103, alinea 97, lettera d), sostituire le parole: nel limite massimo di due anni con le seguenti: nel limite massimo di quattro anni.

  Conseguentemente:
   1) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
    d-bis) ai maggiori oneri derivanti dal comma 97, lettera d), si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis;
   2) dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e Pag. 49successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
0. 22. 103. 27. Paglia, Pastorino, Fratoianni, Andrea Maestri, Marcon, Fassina.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera d), capoverso 179-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni;
   b) alla lettera f) sostituire le parole da: 627,8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 677,8 milioni di euro per l'anno 2018, 714,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 578,9 milioni di euro per l'anno 2020, 372,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023;
   c) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
    f-bis) Per effetto di quanto previsto dal presente comma, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
0. 22. 103. 28. Albini, Melilla, Capodicasa.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 179, lettera d) allegato C, dopo la lettera M, è aggiunta la seguente: «N. operai ceramisti.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –25.000.000;
   2019: –25.000.000;
   2020: –25.000.000.
0. 22. 103. 29. Di Salvo.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) alla lettera c), dopo le parole: «74 per cento» aggiungere: «o che hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge n. 326 del 2003».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
0. 22. 103. 30. Giacobbe, Vico.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 179, lettera d) allegato C, dopo la lettera M, è aggiunta la seguente:
   «N. lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374:».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
0. 22. 103. 31. Albanella.

Pag. 50

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e), sostituire le parole: sette anni con le seguenti: sei anni e le parole: sei anni negli ultimi sette con le seguenti: cinque anni negli ultimi sette;
   b) alla lettera f), sostituire le parole da: 627,8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 677,8 milioni di euro per l'anno 2018, 714,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 578,9 milioni di euro per l'anno 2020, 372,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023;
   c) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) per effetto di quanto previsto dal presente comma, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
0. 22. 103. 32. Capodicasa, Melilla, Albini.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) al comma 199 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e) sono lavoratori impiegati nei mezzi acquei esercenti in servizio di trasporto pubblico di linea».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente lettera, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;.
0. 22. 103. 33. Simonetti, Guidesi, Busin.

  All'emendamento 22.103, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) al comma 199, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente lettera, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
0. 22. 103. 34. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  All'emendamento 22.103, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) la prestazione assistenziale di cui al presente articolo è estesa alle categorie dei lavoratori stagionali, degli operai agricoli e degli operatori del settore pesca che abbiano raggiunto i 20 anni di contributi.
0. 22. 103. 35. Rizzetto.

Pag. 51

  All'emendamento 22.103, al comma 97-bis, premettere il seguente:
  0.97-bis. All'allegato B di cui al comma 84, lettera a), è infine aggiunta la seguente lettera: «R. Lavoratori portuali.».

  Conseguentemente:
   a) alla lettera f) sostituire le parole da: 627,8 milioni di euro fino a: 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 727,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 764,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 628,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 422,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 300,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 106,5 milioni di euro per l'anno 2023;
   b) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;
   c) al comma 41 la lettera b) è soppressa;
   d) dopo il comma 97-sexies aggiungere i seguenti:
  97-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 97, 97-bis, 97-quater e 97-quinquies, si provvede ai sensi dei commi da 97-novies a 97-duodecies.
  97-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'94 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  97-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  97-decies. Le disposizioni di cui ai commi 97-octies e 97-novies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  97-undecies. Le modifiche introdotte dai commi 97-octies e 97-novies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
0. 22. 103. 36. Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Lombardi, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  All'emendamento 22.103, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'alinea 97-bis, dopo le parole: decreto ministeriale attuativo, aggiungere le seguenti: nonché i lavoratori dell'industria manifatturiera addetti alle catene di montaggio;
   b) all'alinea 97-sexies, sostituire le parole da: comma 179 fino a: a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018, è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo Pag. 52Ape Sociale» con dotazione di 100 milioni per l'anno 2018, 117,4 milioni di euro per l'anno 2019, 112,1 milioni di euro per l'anno 2020, 114,4 milioni di euro per l'anno 2021, 106,6 milioni per l'anno 2022, di 107,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 97-sexies, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dall'incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, fissato, a decorrere dal 1o gennaio 2018, in misura pari al 6,7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
0. 22. 103. 37. Civati, Marcon, Pastorino, Paglia, Airaudo, Gregori.

  All'emendamento 22.103, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 97-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole: come modificato dal comma successivo.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:
  97-bis.1. Nell'allegato b) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
   «q-bis) Caregiver familiari di persone non autosufficienti»;
   b) alla lettera f) sostituire le parole: 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 709 milioni di euro per l'anno 2018, di 747 milioni di euro per l'anno 2019, di 562 milioni di euro per l'anno 2020, di 380 milioni di euro per l'anno 2021, di 183 milioni di euro per l'anno 2022 e di 108 milioni di euro per l'anno 2023;
   c) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;
   al comma 41, la lettera b) è soppressa;
   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento»;Pag. 53
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
0. 22. 103. 38. Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  All'emendamento 22.103, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 97-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole: come modificato dal comma successivo.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:
  97-bis.1. Nell'allegato b) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
   «q-bis) boscaioli»;
   b) alla lettera f) sostituire le parole: 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 709 milioni di euro per l'anno 2018, di 747 milioni di euro per l'anno 2019, di 562 milioni di euro per l'anno 2020, di 380 milioni di euro per l'anno 2021, di 183 milioni di euro per l'anno 2022 e di 108 milioni di euro per l'anno 2023;
   c) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;
   Conseguentemente, al comma 41, la lettera b) è soppressa;
   Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.Pag. 54
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
0. 22. 103. 40. Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:
  97-bis.1. Alla tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 è inserita la professione dei lavoratori dipendenti da aziende di panificazione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 22. 103. 39. De Girolamo.

  All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:
  97-bis.1. Al comma 14, lettera d) allegato C, di cui al precedente comma, dopo il punto M, aggiungere il seguente: «M-bis. Lavoratori addetti all'industria del freddo».

  Conseguentemente all'allegato B della presente legge, dopo la lettera Q) aggiungere la seguente: Q-bis) Lavoratori addetti all'industria del freddo.
0. 22. 103. 42. Sottanelli, Galati.

  All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:
  97-bis.1. All'allegato B della presente legge, dopo la lettera Q è aggiunta le seguente: «R. Lavoratori addetti all'industria del freddo».
0. 22. 103. 43. Sottanelli, Galati.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97-ter, sostituire le parole: con riferimento ai lavoratori dipendenti fino alla fine del comma, con le seguenti: per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca, a tempo determinato, il computo integrale dell'anno di lavoro si consegue con almeno 102 giornate di lavoro, anche in via non continuativa, per sette anni negli ultimi 10.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
0. 22. 103. 44. Arlotti.

  All'emendamento 22.103, al capoverso 97-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti e soci di cooperative il limite minimo di almeno 9 mesi di lavoro l'anno.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
0. 22. 103. 45. Rostellato.

  All'emendamento 22.103, al capoverso 97-ter, aggiungere infine il seguente periodo: Per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia a tempo determinato si prende Pag. 55a riferimento il limite minimo di almeno 101 giornate di lavoro annue, nell'ultimo triennio.
0. 22. 103. 46. Ribaudo, Antezza.

  All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-quinquies, inserire il seguente:
  97-quinquies. 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate». Le entrate di cui al presente comma, per gli anni 2019 e 2020, sono destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 97-sexies.

  Conseguentemente, al comma 97-sexies sostituire il primo periodo con il seguente: Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato fino al 31 dicembre 2020. A tal fine è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo Ape Sociale» con una dotazione di 67, 4 milioni di euro per l'anno 2019, 62,1 milioni per l'anno 2020, 14,4 milioni di euro per l'anno 2021, 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente fondo a decorrere dall'anno 2021 possono essere destinate all'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2020 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo.
0. 22. 103. 48. Albini, Melilla, Capodicasa.

  All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-quinquies, aggiungere il seguente:
  97-quinquies. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle lavoratrici, per le quali gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza triennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 625 è ridotto di 150 milioni a decorrere dall'anno 2019.
0. 22. 103. 49. De Girolamo.

  All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-sexies, aggiungere il seguente:
  97-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai dipendenti di aziende del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al predetto Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le Pag. 56quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416.1 trattamenti di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente articolo, l'istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
0. 22. 103. 50. Gribaudo.

  All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-sexies, aggiungere il seguente:
  97-septies. Al fine di assicurare e promuovere la diffusione della cultura tra i pensionati e le persone anziane si sostiene l'attività sociale svolta dalle Università della terza età, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le seguenti finalità:
   a) l'attuazione di corsi o laboratori annuali o pluriennali comunque curricolari e la realizzazione di altre attività culturali;
   b) la promozione ed il sostegno di studi, ricerche ed altre iniziative per il confronto tra le culture e le generazioni;
   c) lo stimolo allo studio della condizione della persona adulta e anziana, anche in collaborazione con altri enti, la sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una sempre maggiore integrazione sociale degli adulti-anziani nel dialogo intergenerazionale;
   d) l'inserimento delle persone adulte nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –100.000;
   2019: –100.000;
   2020: –100.000.
0. 22. 103. 51. Ventricelli.

  All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-sexies, aggiungere il seguente:
  97-septies. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole «laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» sono aggiunte le seguenti: «e i titoli per l'accesso all'Esame di Stato indicati al successivo articolo 23» Restano immutate le riserve e le attribuzioni delle attività professionali degli iscritti all'albo stabilite dalla vigente normativa all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106.
0. 22. 103. 52. Ventricelli.

  All'emendamento 22.103, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  97-septies. L'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2018, ai coniugi superstiti dei grandi invalidi da guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità, nonché dell'assegno di cumulo di cui alle tabelle E ed F, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni Pag. 57di guerra, di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, fruiti in vita dal grande invalido».

  Conseguentemente, dopo il comma 597, inserire il seguente:
  597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 97-ter.
0. 22. 103. 47. Simonetti, Fedriga, Saltamartini, Guidesi.

  Sostituire il comma 97 con i seguenti:
  97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
   b) al comma 179, lettera a), dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604,» sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi,»;
   c) al comma 179, lettera d), le parole: «sei anni in via continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette»;
   d) dopo il comma 179 è inserito il seguente:
  «179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni»;
   e) al comma 199, lettera d), le parole: «sei anni in via continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette»;
   f) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quater nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186, le parole: «609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «627,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 664,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 528,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 322,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023»;
   g) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quinquies nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 203, le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «561,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 628,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 591,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 590,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 586,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

  97-bis. Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018, agli allegati C ed E della Pag. 58legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della presente legge come specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 89 del presente articolo.
  97-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui al comma 84, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
  97-quater. Per i soggetti che a decorrere dal 1o gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.
  97-quinquies. Per i soggetti che a decorrere dal 1o gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87. Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  97-sexies. Ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo APE Sociale» con una dotazione di 17,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 14,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel predetto Fondo confluiscono le eventuali risorse che emergano, a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti al beneficio di cui al citato articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della medesima legge, come integrata ai sensi della presente legge, in termini di economie certificate e prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019. Ai fini del presente comma l'accertamento delle eventuali economie di cui al secondo periodo è effettuato entro il 15 novembre 2018 con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del Fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. Nel Fondo di cui al primo periodo confluisce anche la somma di 49,2 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato ai sensi delle disposizioni di cui al comma Pag. 5997, lettere f) e g), anche per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale dell'accesso ai benefici rispetto a quanto previsto.

22. 103. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 68.117 del Governo.

  All'emendamento 68.117, comma 425, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Al fine di coordinare il riparto del contributo di cui al primo periodo del presente comma con il riparto degli spazi finanziari concessi nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi e dopo il comma 496, dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, è inserito il seguente:
  «496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: periodo precedente con le seguenti: secondo periodo.
0. 68. 117. 4. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  All'emendamento 68.117, comma 425, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 425, è recepita la proposta di riparto definita in sede di autocoordinamento dalle Regioni degli spazi finanziari di cui al comma 495, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2018.

  Conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo, sostituire le parole: periodo precedente con le seguenti: secondo periodo.
0. 68. 117. 7. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  All'emendamento 68.117, dopo il capoverso comma 426, aggiungere il seguente:
  426-bis. Per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è istituito il fondo per le province di cui al comma 3 dell'articolo 1 della medesima legge con la dotazione di euro 3 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020, da ripartire tra le province interessate in base alle spese del titolo I, secondo la classificazione prevista dagli schemi dei rendiconti della gestione di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come risultanti dal conto del bilancio 2016.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa al comma 624-bis, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 203 milioni di euro.
0. 68. 117. 1. De Menech, Borghi.

  All'emendamento 68.117, dopo il comma 426, aggiungere il seguente:
  426-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono abrogati;
   b) dopo il comma 496, dell'articolo 1 è inserito il seguente:
  «496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno».
0. 68. 117. 2. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 60

  All'emendamento 68.117, dopo il comma 426, aggiungere il seguente:
  426-bis. Con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 425, è recepita la proposta di riparto definita in sede di autocoordinamento dalle Regioni degli spazi finanziari di cui al comma 495, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2018.
0. 68. 117. 5. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi 425 e 426 con i seguenti:
  425. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al periodo precedente:

Tabella

Regioni Percentuali di riparto Riparto contributo 2018
Abruzzo 3,16% 72.739.315,79
Basilicata 2,50% 57.467.315,79
Calabria 4,46% 102.593.315,79
Campania 10,54% 242.416.368,42
Emilia-Romagna 8,51% 195.651.315,79
Lazio 11,70% 269.176.263,16
Liguria 3,10% 71.318.157,89
Lombardia 17,48% 402.098.105,26
Manche 3,48% 80.094.473,68
Molise 0,96% 22.015.842,11
Piemonte 8,23% 189.225.842,11
Puglia 8,15% 187.511.736,84
Toscana 7,82% 179.798.263,16
Umbria 1,96% 45.127.210,53
Veneto 7,95% 182.766.473,68
TOTALE 100,00% 2.300.000.000,00

  426. Il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, Pag. 61è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Per l'anno 2018, il predetto concorso alla finanza pubblica per la quota rimanente è realizzato:
   a) per 2.300 milioni di euro con il contributo di cui al comma 425;
   b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 624, aggiungere il seguente:
  624-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
   dopo il comma 681, aggiungere il seguente:
  681-bis. La società Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione, tenuto conto della garanzia dello Stato di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2491, secondo comma, del codice civile, versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2018, la somma di 100 milioni di euro a valere sull'importo delle disponibilità finanziarie della società stessa.
68. 117. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 77.125 del Governo.

  All'emendamento 77.125, capoverso comma 512-sexies, aggiungere, in fine, le parole: o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
0. 77. 125. 2. Boccadutri, Losacco.

  All'emendamento 77.125, capoverso comma 512-octies, primo periodo, dopo le parole: carte di credito aggiungere le seguenti: carte di debito o carte prepagate, o altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
0. 77. 125. 3. Boccadutri, Losacco.

  All'emendamento 77.125, dopo il capoverso 518-bis aggiungere il seguente:
  Dopo il comma 533, inserire i seguenti:
  533-bis. Al comma 4 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «A decorrere dal 2019, per la durata di tre anni, il rimborso di cui al presente comma, riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3. Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori di cui al precedente periodo possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.
  533-ter. Al fine di ottenere l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, il Governo pone in essere gli adempimenti previsti dal medesimo articolo entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire le parole: 359.668.200 euro con le seguenti: 365.668.200 euro, le parole: 485.012.100 euro sono sostituite dalle seguenti: 491.012.100 euro e le parole: 495.108.500 euro sono sostituite dalle seguenti: 501.108.500 euro.
0. 77. 125. 1. Francesco Sanna.

Pag. 62

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 509:
    a) alla lettera a):
     1) al numero 3):
      1.1 al primo periodo, sostituire le parole: soggetti residenti o stabiliti con le seguenti: soggetti residenti, stabiliti o identificati;
      1.2 dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura;
     2) al numero 4), secondo periodo, sostituire le parole: il giorno 5 con le seguenti: l'ultimo giorno;
    b) alla lettera b), dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti;
   dopo il comma 512, inserire i seguenti:
  512-bis. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 512 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.
  512-ter. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  512-quater. All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica».
  512-quinquies. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: «di carburanti e lubrificanti per autotrazione» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione».
  512-sexies. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Pag. 63decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

  512-septies. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
  512-octies. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1o luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
  512-novies. Il credito d'imposta di cui al comma 512-octies è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
  512-decies. Sono abrogati:
   a) l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
   b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;
   c) l'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
   d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999.

  512-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 512-quater a 512-decies si applicano a partire dal 1o luglio 2018.;
   al comma 514, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, sostituire le parole: per motori, con le seguenti: per motori le parole: o combustibili, con le seguenti: o combustibili e le parole: la loro immissione con le seguenti: l'immissione;
    b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma;
    c) al terzo periodo, sostituire le parole: all'operazione precedente all'introduzione con le seguenti: all'operazione di introduzione;
   al comma 516, sostituire le parole: dei prodotti di cui al comma 514, che intervengano con le seguenti: dei prodotti di cui al comma 514 che intervengano;Pag. 64
   sostituire il comma 517 con il seguente:
  517. Le disposizioni di cui ai commi 514, 515 e 516 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 517-ter o che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 515, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.
   dopo il comma 517, inserire i seguenti:
  517-bis. Le disposizioni dei commi 514, 515 e 516 non si applicano ai prodotti di cui al comma 514 di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 514 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 517-ter nonché ai prodotti, di cui al medesimo comma 514, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 517-ter.
  517-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 514 a 517-bis. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 514, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 514;
   sostituire il comma 518 con i seguenti:
  518. Le disposizioni di cui ai commi da 514 a 517-ter si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2018.
  518-bis. Qualora dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia delle entrate l'attuazione dei commi da 509 a 518 determini entrate nette inferiori a quelle previste, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva. Le eventuali maggiori entrate risultanti dal monitoraggio previsto dal presente comma sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 142.285.300 euro per l'anno 2018 e di 359.668.200 euro per l'anno 2019, di 485.012.100 euro per l'anno 2020, 495.108.500 euro per l'anno 2021, di 480.804.300 euro per l'anno 2022, di 435.300.700 euro per l'anno 2023, di Pag. 65420.096.400 euro per l'anno 2024, di 450.892.100 euro per l'anno 2025, di 460.887.900 euro per l'anno 2026, di 452.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 455.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
77. 125. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 102-ter.70 del Governo.

  All'emendamento 102-ter.70, lettera a), capoverso «comma 3», primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 4 con le seguenti: tramite gara da tenersi entro il 31 maggio 2018.
0. 102-ter. 70. 2. Palese.

  All'emendamento 102-ter.70, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: annui dal 2019 al 2025 fino alla fine del capoverso, con le seguenti: negli anni successivi fino alla concorrenza del valore di concessione.
0. 102-ter. 70. 6. Alfreider.

  All'emendamento 102-ter.70, lettera a), capoverso comma 3 sostituire le parole da: e comunque fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ossia alla concorrenza del valore di concessione quantificato in euro 650 milioni.
0. 102-ter. 70. 7. Alfreider.

  All'emendamento 102-ter.70, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo sopprimere le parole:, che non potrà essere complessivamente inferiore a 650 milioni di euro.
0. 102-ter. 70. 4. Alfreider.

  All'emendamento 102-ter.70, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: Quota parte dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al presente comma, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono destinati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere reimpiegati in interventi finalizzati a limitare l'inquinamento atmosferico da polveri sottili nella provincia di Bolzano, prodotto dal traffico veicolare dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.

  Conseguentemente nella parte conseguenziale sostituire le parole da: 177.585.300 fino alle parole: 2019, con le seguenti: 175.585.300 per l'anno 2018 e 121.868.200 euro per l'anno 2019,.
0. 102-ter. 70. 5. Kronbichler, Albini, Melilla, Capodicasa.

  All'emendamento 102-ter.70, lettera a) capoverso «comma 3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il versamento è effettuato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma del Fondo Ferrovia composto dalle rate accantonate annualmente più gli interessi maturati sugli accantonamenti annuali a norma dell'articolo n. 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78.
0. 102-ter. 70. 3. Palese.

  All'emendamento 102-ter.70, lettera a) capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il concessionario subentrante è comunque impegnato alla sottoscrizione degli atti d'intesa diretti a permettere e rendere effettive le interconnessioni con le infrastrutture autostradali limitrofe, con particolare riferimento al collegamento della A31 Valdastico Nord con il territorio Trentino e la relativa viabilità;.
0. 102-ter. 70. 1. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  All'emendamento 102-ter.70, sopprimere la lettera b).
0. 102-ter. 70. 8. Alfreider.

Pag. 66

  All'emendamento 102-ter.70, lettera b), sostituire le parole: dopo le parole: «schema di convenzione» con le seguenti: le parole: «previo parere dell'Autorità di regolazioni dei Trasporti sullo schema di convenzione» sono soppresse e.
0. 102-ter. 70. 9. Alfreider.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 650 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura»;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «schema di convenzione» sono aggiunte le seguenti: «e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 settembre 2018».

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole da: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 fino a: di 139.392.100 euro per l'anno 2025 con le seguenti: di 177.585.300 euro per l'anno 2018 e di 123.868.200 euro per l'anno 2019, di 205.812.100 euro per l'anno 2020, di 250.008.500 euro per l'anno 2021, di 239.304.300 euro per l'anno 2022, di 193.800.700 euro per l'anno 2023, di 178.596.400 euro per l'anno 2024, di 209.392.100 euro per l'anno 2025.
102-ter. 70. Il Governo.

Pag. 67

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 38 è inserito il seguente:
  38-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10-bis, dopo le parole: «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo» sono inserite le seguenti: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia»;
   b) al comma 10-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia».

  40-ter. Le disposizioni di cui al comma 40-bis si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
  40-quater. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 40-bis.;
   alla tabella A, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
    2018: –2.000.000.
   al comma 624, sostituire le parole: di 53.868.200 euro fino alla fine, con le seguenti: di 104.168.200 euro per l'anno 2019, di 173.212.100 euro per l'anno 2020, di 192.608.500 euro per l'anno 2021, di 162.204.300 euro per l'anno 2022, di 97.100.700 euro per l'anno 2023, di 81.896.400 euro per l'anno 2024, di 112.692.100 euro per l'anno 2025, di 122.687.900 euro per l'anno 2026, di 114.383.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 117.683.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
9. 13. Il Governo.

  All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) alla lettera b) del comma 179, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, Pag. 68n. 104» sono inserite le seguenti: «, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»;
   b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) alla lettera b) del comma 199, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»;
   c) sostituire le lettere f) e g) con le seguenti:
   f) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quater nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186, le parole: «609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023»;
   g) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quinquies nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 203, le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

  Conseguentemente, al comma 97-sexies, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: 17,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 14,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 12,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;
   al quinto periodo, sostituire le parole: 49,2 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 44,3 milioni di euro per l'anno 2018.
0. 22. 103. 5. (Nuova formulazione) Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Bruno Bossio.

  Sostituire il comma 97 con i seguenti:
  97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
   b) al comma 179, lettera a), dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604,» sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo Pag. 69determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi,»;
   c) al comma 179, lettera d), le parole: «sei anni in via continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette»;
   d) dopo il comma 179 è inserito il seguente:
  «179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni»;
   e) al comma 199, lettera d), le parole: «sei anni in via continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette»;
   f) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quater nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186, le parole: «609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «627,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 664,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 528,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 322,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023»;
   g) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quinquies nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 203, le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «561,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 628,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 591,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 590 milioni di euro per l'anno 2021, di 586,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 585 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

  97-bis. Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della presente legge come specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 89 del presente articolo.
  97-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui al comma 84, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
  97-quater. Per i soggetti che a decorrere dal 1o gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente Pag. 70se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.
  97-quinquies. Per i soggetti che a decorrere dal 1o gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87. Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  97-sexies. Ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo APE Sociale» con una dotazione di 17,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 14,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel predetto Fondo confluiscono le eventuali risorse che emergano, a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti al beneficio di cui al citato articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della medesima legge, come integrata ai sensi della presente legge, in termini di economie certificate e prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019. Ai fini del presente comma l'accertamento delle eventuali economie di cui al secondo periodo è effettuato entro il 15 novembre 2018 con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del Fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. Nel Fondo di cui al primo periodo confluisce anche la somma di 49,2 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 97, lettere f) e g), anche per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale dell'accesso ai benefici rispetto a quanto previsto.
22. 103. Il Governo.

  Sostituire i commi 425 e 426 con i seguenti:
  425. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al periodo precedente:

Pag. 71
Regioni   Percentuali di riparto Riparto contributo 2018
Abruzzo 3,16% 72.739.315,79
Basilicata 2,50% 57.467.315,79
Calabria 4,46% 102.593.315,79
Campania 10,54% 242.416.368,42
Emilia-Romagna 8,51% 195.651.315,79
Lazio 11,70% 269.176.263,16
Liguria 3,10% 71.318.157,89
Lombardia 17,48% 402.098.105,26
Marche 3,48% 80.094.473,68
Molise 0,96% 22.015.842,11
Piemonte 8,23% 189.225.842,11
Puglia 8,15% 187.511.736,84
Toscana 7,82% 179.798.263,16
Umbria 1,96% 45.127.210,53
Veneto 7,95% 182.766.473,68
TOTALE 100,00% 2.300.000.000,00

  426. Il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Per l'anno 2018, il predetto concorso alla finanza pubblica per la quota rimanente è realizzato:
   a) per 2.300 milioni di euro con il contributo di cui al comma 425;
   b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 624, aggiungere il seguente:
  624-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
   dopo il comma 681, aggiungere il seguente:
  681-bis. La società Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione, tenuto conto della garanzia dello Stato di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2491, secondo comma, del codice civile, versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2018, la somma di 100 milioni di euro a valere sull'importo delle disponibilità finanziarie della società stessa.
68. 117. Il Governo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 429, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.;Pag. 72
   b) al comma 430, sostituire la parola: 2025, ovunque ricorra, con la seguente: 2026;
   c) sostituire il comma 432 con il seguente:
  432. Le regioni di cui al comma 429 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 429, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale.
68. 29. (Nuova formulazione). Tino Iannuzzi, Tartaglione, Manfredi, Impegno, Famiglietti, Palma, Cuomo.

  Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
  432-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.
*68. 36. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
  432-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.
*71. 105. (Nuova formulazione) Prestigiacomo.

  Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
  432-bis. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1o gennaio 2015, al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.
68. 39. Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali.

  Dopo il comma 455, aggiungere il seguente:
  455-bis. Al fine di superare il precariato e di valorizzare le professionalità Pag. 73acquisite dal personale a tempo determinato, resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
68. 108. Melilli, Carrescia.

  Dopo il comma 455, aggiungere il seguente:
  455-bis. All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «, dirigenziale e no, di cui al comma 10».
68. 109. Lenzi, Grassi, Amato, Carnevali, Miotto, D'Incecco, Paola Boldrini.

  Dopo il comma 455, aggiungere il seguente:
  455-bis. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo.
68. 112 (Nuova formulazione) Ginefra, Marroni, Valiante, Mongiello, Chaouki.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.
*70. 28. (Nuova formulazione) Cirielli.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.
*70. 31. (Nuova formulazione) Tino Iannuzzi, Misiani, Tartaglione, Famiglietti, Manfredi, Impegno, Valeria Valente, Cuomo.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, Pag. 74hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.
*70. 38. (Nuova formulazione) Ciracì, Latronico.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.
*70. 42. (Nuova formulazione) Sottanelli, Galati.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.
*70. 109. (Nuova formulazione) Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.
*70. 123. (Nuova formulazione) Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.
*70. 106. (Nuova formulazione) Pastorino, Marcon.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.
*70. 96. (Nuova formulazione) Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario Pag. 75pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.
*70. 74. (Nuova formulazione) Venittelli.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.
*70. 65. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.
*70. 30. (Nuova formulazione) Capozzolo, Valiante, Carrescia.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.Pag. 76
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70. 29. (Nuova formulazione) Cirielli.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70. 39. (Nuova formulazione) Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, Pag. 77al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70. 41. (Nuova formulazione) Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile Pag. 78nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70. 47. (Nuova formulazione) Taricco.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70. 110. (Nuova formulazione) Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Gasparini, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano, Carnevali, Castelli.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari Pag. 79al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70. 107. (Nuova formulazione) Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile Pag. 802017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70. 102.  (Nuova formulazione) Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70. 91. (Nuova formulazione) Lavagno.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente Pag. 81alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70. 97. (Nuova formulazione) Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di Pag. 82personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70. 75. (Nuova formulazione) Venittelli.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70. 58. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico Pag. 83dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70. 66. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile Pag. 84nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70.115 (Nuova formulazione) Gasparini, Giulietti, Guerra, Cinzia Maria Fontana, Misiani, Lodolini.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70. 51.  (Nuova formulazione) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, Pag. 85al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
  466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
**70. 77. (Nuova formulazione) Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1o gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
  466-ter. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 466-bis, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 466-bis. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà.Pag. 86
  466-quater. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater.
72-bis. 2.  (Nuova formulazione) Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti.

  Sostituire il comma 477 con il seguente:
  477. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
71. 44. (Nuova formulazione) Borghi, Realacci, Misiani, Tino Iannuzzi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Latronico.

  Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:
  477-bis. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».
71. 85. (Nuova formulazione) Guerra, Cinzia Maria Fontana, Misiani, Carnevali, Pastorino, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 479, aggiungere il seguente:
  479-bis. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:
   a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a due;
   b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
   c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
71. 103 (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio, Tabacci, Librandi.

  Dopo il comma 479, aggiungere il seguente:
  479-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2020».
71. 104 (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio, Tabacci, Librandi.

Pag. 87

  Sostituire il comma 480 con il seguente:
480. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018».
71.128 (Nuova formulazione) Guerra, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 484, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c) sopprimere le parole: e le parole: «20 gennaio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi»;
   b) alla lettera d) sostituire le parole: del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi con le seguenti: del 20 gennaio di ciascun anno;
   c) sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) il comma 489 è sostituito dal seguente: «489. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l'importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»;
   d) abrogare la lettera i);
   e) dopo la lettera l) aggiungere la seguente: l-bis) al comma 492, dopo la lettera 0b) introdotta dal comma 493 del presente articolo, è inserita la seguente « 0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'alinea»;
   f) abrogare la lettera m);
   g) dopo la lettera n) aggiungere la seguente n-bis):
   n-bis) al comma 492, lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: «2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;»;
   h) sostituire la lettera o) con la seguente: o) al comma 493, le parole « 0a), a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti «0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter)».
   i) abrogare le lettere p), q), r) e s);
   l) sostituire la lettera t) con la seguente: t) il comma 507 è sostituito dal seguente: «507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo Pag. 88di saldo di cui al comma 470 del presente articolo. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento»;
72. 38. (Nuova formulazione) Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali.

  Al comma 484, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) al comma 492, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
   «d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;».
72. 115. (Nuova formulazione) Castricone, Sottanelli.

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:
  487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;
   b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «di liquidazione» sono inserite le seguenti: «delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e».
*72. 82. (Nuova formulazione) Melilli, Marchi, Misiani, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:
  487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;
   b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «di liquidazione» sono inserite le seguenti: «delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e».
*72. 83. (Nuova formulazione) Mariani, Sanga, Melilli, Mazzoli.

Pag. 89

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:
  487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;
   b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «di liquidazione» sono inserite le seguenti: «delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e».
*72. 84. (Nuova formulazione) Franco Bordo, Melilla, Mognato, Folino, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:
  487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;
   b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «di liquidazione» sono inserite le seguenti: «delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e».
*72. 85. (Nuova formulazione) Tancredi, Vignali, Palese.

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:
  487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;
   b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «di liquidazione» sono inserite le seguenti: «delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e».
*72. 87. (Nuova formulazione) Sanga.

Pag. 90

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:
  487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;
   b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «di liquidazione» sono inserite le seguenti: «delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e».
*72. 89. (Nuova formulazione) Fragomeli.

  Dopo il comma 488, aggiungere il seguente:
  488-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
72. 111. (Nuova formulazione) Cinzia Maria Fontana, Misiani, Guerra, Carrescia.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 1. Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 2. Misiani, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 3. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 4. Lavagno.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 5. Venittelli.

Pag. 91

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 7. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 10. Sottanelli, Galati.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 13. Ciracì, Latronico.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 14. Cirielli.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:
  494-bis. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
  7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 625, aggiungere il seguente:
  
625-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2018: –2.100.000;
    2019: –2.100.000;
    2020: –2.100.000.
72-septies. 22. (Nuova formulazione) Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali.

Pag. 92

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:
  494-bis. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
  «9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima».
72-septies. 40. Zan, Camani, Ginato, Miotto, Rubinato, De Menech, Paglia, Palese.

  Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:
  494-bis. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «della durata massima di dieci anni» sono sostituite dalle parole: «di durata compresa tra quattro e venti anni»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  « 5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento 4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento 15 anni
Oltre il 100 per cento 20 anni

».

  494-ter. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 494-bis del presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Pag. 93Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del citato testo unico, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del medesimo testo unico, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater.
72-septies.15.  (Nuova formulazione) Marchi, Scotto, Melilla, Albini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 509:
    a) alla lettera a):
     1) al numero 3):
      1.1 al primo periodo, sostituire le parole: soggetti residenti o stabiliti con le seguenti: soggetti residenti, stabiliti o identificati;
      1.2 dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura;
     2) al numero 4), secondo periodo, sostituire le parole: il giorno 5 con le seguenti: l'ultimo giorno;
    b) alla lettera b), dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti;
   dopo il comma 512, inserire i seguenti:
  512-bis. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 512 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.
  512-ter. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  512-quater. All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è Pag. 94aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica».
  512-quinquies. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: «di carburanti e lubrificanti per autotrazione» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione».
  512-sexies. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

  512-septies. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
  512-octies. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1o luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
  512-novies. Il credito d'imposta di cui al comma 512-octies è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
  512-decies. Sono abrogati:
   a) l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
   b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;
   c) l'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
   d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999.

  512-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 512-quater a 512-decies si applicano a partire dal 1o luglio 2018.
   al comma 514, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, sostituire le parole: per motori, con le seguenti: per motori le parole: o combustibili, con le seguenti: o combustibili e le parole: la loro immissione con le seguenti: l'immissione;
    b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il versamento è effettuato dal Pag. 95soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma;
    c) al terzo periodo, sostituire le parole: all'operazione precedente all'introduzione con le seguenti: all'operazione di introduzione;
   al comma 516, sostituire le parole: dei prodotti di cui al comma 514, che intervengano con le seguenti: dei prodotti di cui al comma 514 che intervengano;
   sostituire il comma 517 con il seguente:
  517. Le disposizioni di cui ai commi 514, 515 e 516 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 517-ter o che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 515, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.
   dopo il comma 517, inserire i seguenti:
  517-bis. Le disposizioni dei commi 514, 515 e 516 non si applicano ai prodotti di cui al comma 514 di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 514 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 517-ter nonché ai prodotti, di cui al medesimo comma 514, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 517-ter.
  517-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 514 a 517-bis. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 514, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 514;
   sostituire il comma 518 con i seguenti:
  518. Le disposizioni di cui ai commi da 514 a 517-ter si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2018.
  518-bis. Qualora dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia delle entrate l'attuazione dei commi da 509 a 518 determini entrate nette inferiori a quelle previste, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva. Le eventuali maggiori entrate risultanti dal monitoraggio previsto dal presente comma sono destinate al Fondo per Pag. 96la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 142.285.300 euro per l'anno 2018 e di 359.668.200 euro per l'anno 2019, di 485.012.100 euro per l'anno 2020, 495.108.500 euro per l'anno 2021, di 480.804.300 euro per l'anno 2022, di 435.300.700 euro per l'anno 2023, di 420.096.400 euro per l'anno 2024, di 450.892.100 euro per l'anno 2025, di 460.887.900 euro per l'anno 2026, di 452.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 455.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
77. 125. Il Governo.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura»;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «schema di convenzione» sono aggiunte le seguenti: «e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 settembre 2018».

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole da: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 fino a: di 108.596.400 euro per l'anno 2024 con le seguenti: di 177.585.300 euro per l'anno 2018 e di 123.868.200 euro per l'anno 2019, di 205.812.100 euro per l'anno 2020, di 250.008.500 euro per l'anno 2021, di 239.304.300 euro per l'anno 2022, di 193.800.700 euro per l'anno 2023, di 178.596.400 euro per l'anno 2024.
102-ter. 70. (Nuova formulazione) Il Governo.