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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 maggio 2013
27.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 37

SEDE REFERENTE

  Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 13.40.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
C. 251 Vendola e C. 328 Francesco Sanna.

(Esame e rinvio – Abbinamento C. 923 Micillo).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che alle proposte di legge C. 251 Vendola e C. 328 Francesco Sanna è stata abbinata la proposta di legge C. 923 Micillo.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, osserva come le proposte di legge in esame siano dirette a modificare l'articolo 416-ter del codice penale, che punisce con la reclusione da 7 a 12 anni chiunque ottenga dall'associazione mafiosa, in occasione di consultazioni elettorali, la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro. Le proposte estendono l'oggetto dello scambio della promessa di voti a ipotesi ulteriori rispetto alla mera erogazione di denaro.
  L'esigenza di modificare l'articolo 416-ter, introdotto nel codice penale dall'articolo 11-ter, del decreto legge n. 306 del 1992 (cosiddetto decreto Scotti-Martelli), nasce dalla constatazione che la fattispecie penale ivi prevista non riesce a garantire Pag. 38una adeguata tutela rispetto all'infiltrazione delle mafie nella vita istituzionale del Paese.
  È bene precisare che l'articolo 416-ter non è diretto a punire lo scambiare contro denaro i voti appartenenti alla cosca, intesi anch'essi come membri del corpo elettorale (per sanzionare questo contegno sarebbe stato sufficiente il reato di corruzione elettorale), quanto nel promuovere la presenza intimidatoria della mafia nella competizione elettorale allo scopo di condizionarla. La promessa di voti concerne non tanto la scelta elettorale degli appartenenti al sodalizio (il cosiddetto voto di cosca), quanto soprattutto la scelta di terzi. Ciò risulta chiaramente dalla precisazione che la promessa di voto è quella prevista dall'articolo 416-bis, terzo comma, cioè una promessa che si attua nei modi, con i metodi e secondo gli scopi dell'organismo mafioso. Soggetto attivo del reato è quindi il politico, candidato in una competizione elettorale, che riceve la promessa di voti. Colui che promette i voti risponde, invece, del reato di cui all'articolo 416-bis, nella qualità di associato dell'organismo mafioso, nonché del reato di coercizione elettorale di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, se si avvalga in concreto della forza di intimidazione allo scopo di procacciare voti.
  La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che per la configurabilità del reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale non basta l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale (cui l'articolo 416-ter del codice penale fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale; elementi, questi, da ritenersi essenziali ai fini della distinzione tra la figura di reato in questione ed i similari illeciti di cui agli articoli 96 e 97 del T.U. delle leggi elettorali del 1957, che parimenti sanzionano penalmente condotte di minaccia ovvero di promessa o di somministrazione di danaro o di altre utilità finalizzate ad influenzare il libero convincimento del cittadino elettore. Il delitto sussiste, infatti, soltanto se l'indicazione di voto è percepita all'esterno come proveniente dal clan e, come tale, sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo, non essendo necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli e individuabili atti di sopraffazione o minaccia.
  Queste brevi precisazioni servono ad inquadrare meglio l'ambito di applicazione della norma oggetto delle proposte di legge in esame e, quindi, a sottolineare l'estrema urgenza di modificare questa norma qualora dovesse apparire inadeguata. Nella lotta alla mafia lo Stato non Stato non può permettersi norme inadeguate. Ciò vale ancora di più quando l'inadeguatezza può determinare l'illegalità del momento fondamentale della vita democratica di un Paese: la competizione elettorale.
  Una forte spinta alla modifica della normativa vigente proviene, oltre che dai magistrati quotidianamente impegnati nella lotta alla mafia, dalla società civile. Come riportato nella relazione della proposta di legge n. 328, «nel corso della campagna elettorale per l'elezione del Parlamento della XVII legislatura, molti degli attuali proponenti hanno aderito a «Riparte il Futuro», campagna contro la corruzione promossa dal Gruppo Abele e dalla associazione Libera, che ha visto la sottoscrizione di oltre ottocento candidati. Tra essi, 71 sono stati eletti al Senato della Repubblica e 201 alla Camera dei deputati. Tra gli impegni richiesti ai candidati alle elezioni politiche, l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano, entro i primi cento giorni della nuova legislatura, del reato di «scambio elettorale politico-mafioso».
  Come si è visto, il reato è già previsto dall'ordinamento, ma non in maniera tale da coprire tutte le condotte che nella realtà dei fatti sono sembrate comunque riconducibili allo scambio elettorale politico-mafioso. Pag. 39Si è visto, in primo luogo, che l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro ovvero da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad esempio, mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), ma anche da altre «utilità», che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione ovvero trasformate in «utili» monetizzabili e, dunque, economicamente quantificabili. Questa è in realtà, secondo le proposte in esame, una grave mancanza che lascia scoperte condotte che hanno di fatto tutte le caratteristiche proprie dello scambio elettorale politico-mafioso. Si è evidenziato da più parti che far consistere la controprestazione del politico soltanto nella «erogazione di denaro» impedisce di attribuire rilevanza penale a tutte quelle altre forme di scambio, che sarebbero invece più tipiche e diffuse; si pensi, ad esempio, alla promessa di ricambiare l'appoggio elettorale dei mafiosi, più che con somme di denaro, con la promessa di concedere (se eletti) appalti, autorizzazioni, licenze, posti di lavoro od ogni altro genere di utilità o vantaggio accordabili mediante l'uso distorto del pubblico potere.
  Le proposte di legge in esame, quindi, intendono ampliare il campo d'applicazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, nell'esaminare il contenuto delle proposte di legge, osserva come la proposta di legge C. 251 Vendola, di iniziativa dei deputati del Gruppo «Sinistra Ecologia Libertà», e la proposta di legge C. 923 Micillo, di iniziativa di deputati del gruppo Movimento 5 Stelle, modifichino l'articolo 416-ter del codice penale con l'intento di estenderne l'applicabilità, specificando che oggetto materiale dello scambio non deve essere necessariamente il denaro ma anche ogni «altra utilità».
  La proposta di legge C. 328 (Francesco Sanna e altri), di iniziativa di deputati del Gruppo Partito Democratico, sostituisce l'attuale formulazione dell'articolo 416-ter, prevede vari interventi sulla normativa vigente.
  In primo luogo, anch'essa specifica che oggetto materiale dello scambio non deve essere necessariamente il denaro ma anche «qualunque altra utilità».
  Una ulteriore modifica è diretta a prevedere espressamente l'incriminazione di colui che agisca in nome del politico, ovvero dell'intermediario che si adoperi per fargli ottenere la promessa. Sul punto manca una specifica giurisprudenza di Cassazione, tuttavia la dottrina già ritiene che la disposizione si applichi a chiunque, ovvero non solo al candidato ma anche a chi ottiene la promessa di voti non per sé direttamente ma per un terzo candidato alle elezioni.
  Si prevede inoltre che la condotta dell'intermediario sia riconducibile al tentativo di accordo tra politico e associazione mafiosa (chi «si adopera per far ottenere la promessa di voti»). Ciò comporta che, con la modifica, il tentativo sarà punito con la reclusione da 7 a 12 anni. Attualmente, invece, il tentativo è di dubbia configurabilità (in quanto la norma contempla una fattispecie a consumazione anticipata) e comunque sarebbe punito a norma dell'articolo 56 del codice penale, ovvero con la pena di cui all'articolo 416-ter diminuita da un terzo a due terzi.
  Infine, aggiunge che oggetto dello scambio può essere anche la «disponibilità» del politico «a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa».
  In merito alla formulazione delle fattispecie penali, ricorda che la nozione di altra utilità è già utilizzata dal legislatore in relazione ad altri reati, per cui non vi sono questioni di particolare rilevanza da segnalare. Per le altre nozioni che le proposte di legge mirano ad introdurre nell'ordinamento, la commissione dovrà verificarne in primo luogo la compatibilità con il principio costituzionale di determinatezza.

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  Enrico COSTA (PdL) chiede se, come in altri casi, si intenda svolgere delle audizioni.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, ritiene che le questioni connesse all'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno possano essere affrontate dalla Commissione senza procedere a delle audizioni, che rischierebbero peraltro di rallentare l'esame del provvedimento.

  Enrico COSTA (PdL) auspica che si tenga conto di questo atteggiamento contrario alle audizioni anche quando si affronterà l'esame di altre proposte di legge.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver sottolineato che non si possono generalizzare le decisioni che vengono prese in merito ad un determinato provvedimento, ricorda che la questione sollevata dall'onorevole Costa è di competenza dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al quale è affidato il compito di programmare l'andamento dei lavori in merito a ciascun provvedimento.

  Claudio FAVA (SEL) dichiara l'adesione di tutto il proprio gruppo alla scelta di affrontare con urgenza la questione relativa all'esigenza di modificare la carente normativa vigente in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Ricorda che si è formato nella società civile un movimento di opinione che si pone come obiettivo la modifica di tale normativa entro i primi cento giorni della legislatura e che in Parlamento si è formato un intergruppo parlamentare che vede coinvolti deputati appartenenti ai vari gruppi che cercano di realizzare tale obiettivo. Esprime quindi il proprio auspicio affinché questo obiettivo possa essere raggiunto.

   Donatella FERRANTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario.
(Deliberazione).

  Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa in tal senso con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di una indagine sull'efficacia del sistema giudiziario.
  Ricorda che il programma dell'indagine è stato definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che pertanto in questa occasione non rimane che prendere atto dell'intesa acquisita con il Presidente della Camera e procedere alla deliberazione dell'indagine, che si concluderà il 31 dicembre 2013.

  La Commissione approva la proposta del presidente (vedi allegato 1).

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne.
(Deliberazione).

  Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa in tal senso con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di una indagine sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne. Pag. 41
  Ricorda che il programma dell'indagine è stato definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che pertanto in questa occasione non rimane che prendere atto dell'intesa acquisita con il Presidente della Camera e procedere alla deliberazione dell'indagine.
  Per quanto attiene al termine conclusivo previsto per il 31 dicembre 2013, comunica che il Presidente della Camera ha rappresentato l'opportunità di prevedere un termine più ravvicinato, considerata la gravità e drammaticità dell'oggetto dell'indagine. Dichiara di condividere, a nome di tutta la Commissione, le preoccupazioni del Presidente della Camera affinché la normativa in materia di violenza contro le donne sia adeguata quanto prima possibile alla quotidiana sconvolgente drammaticità del fenomeno. Proprio per questo motivo nel programma dell'indagine si è voluto precisare che la Commissione non attenderà la maturazione del termine di conclusione dell'indagine per formulare ed esaminare quelle proposte di legge che risponderanno alle esigenze di modifica della normativa vigente che si appureranno nel corso dell'indagine.
  Ritengo comunque che, anche per dare un segnale di quanto il Parlamento sia consapevole dell'urgenza di aggiornare la normativa sulla violenza contro le donne, sia opportuno accogliere le indicazione del Presidente della Camera e fissare il termine dell'indagine al 30 settembre 2013.

  La Commissione approva la proposta del presidente (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo giugno-luglio 2013 e del calendario dei lavori per il periodo 3-21 giugno 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

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