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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 giugno 2013
36.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 101

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 14.05.

5-00143 Bellanova: Visite d'ufficio per le assenze per malattia dei lavoratori del settore privato.

  Il viceministro Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Teresa BELLANOVA (PD) si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che interpreta come interlocutoria, non indicando soluzioni immediate idonee a risolvere la problematica descritta. Manifesta poi un certo stupore per la cieca fiducia che l'INPS sembra improvvisamente riporre nei dipendenti del settore privato, facendo notare che tale Istituto ha seguito per anni, al contrario, un atteggiamento molto severo nei loro confronti, attraverso lo svolgimento di un'attività ispettiva molto intensa e poco comprensiva delle situazioni penalizzanti in cui erano coinvolti i lavoratori più in difficoltà, costretti spesso ad assentarsi dal lavoro per motivi seri e certificati. Paventato il rischio che, in assenza di controlli, ora aumentino davvero le assenze per malattia, con un ulteriore aggravio di spesa ai danni del Pag. 102bilancio statale, osserva altresì che la sospensione delle visite fiscali incide negativamente sulla posizione dei medici competenti, chiamati in precedenza a svolgere la funzione di accertamento per l'INPS in regime di convenzione, che si trovano in una situazione di grave difficoltà, atteso che la predetta attività, particolarmente impegnativa ed onerosa, costituiva da tempo la loro attività principale. Osserva, quindi, che tali lavoratori rischiano di trovarsi senza impiego, con oggettiva difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro, trattandosi di persone alle soglie dei cinquant'anni. Auspica, in conclusione, che il Governo possa farsi carico di una iniziativa forte a sostegno di tali categorie, sollecitando una soluzione favorevole nei loro confronti nell'ambito degli opportuni tavoli di confronto.

5-00153 Rondini: Chiusura della sede INPS di Melegnano.

  Il viceministro Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Marco RONDINI (LNA) fa notare che la risposta del rappresentante del Governo ha reso informazioni già note, che riguardano la chiusura della sede INPS di Melegnano, con successivo accorpamento di tutta l'attività presso una sede di un altro comune (non facile da raggiungere per le persone più anziane). Osserva che la costituzione di un «punto INPS» presso il comune di Melegnano – peraltro attivata non per merito dell'Istituto, bensì grazie a una meritoria iniziativa degli amministratori locali – ha solo in parte mitigato i disagi recati, atteso che tale «punto INPS» non è in grado di assolvere a tutte le richieste della popolazione. Rilevato, quindi, che la chiusura della sede storica dell'INPS ha creato non pochi disagi al bacino di utenza di quel territorio, penalizzando soprattutto le persone più disagiate, auspica che il Governo intervenga al più presto presso l'Istituto competente per ripristinare le condizioni migliori per l'erogazione di fondamentali servizi ai cittadini.

  Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

  Cesare DAMIANO, presidente, propone di procedere ad una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame dello schema di regolamento in materia di armonizzazione previdenziale e, successivamente, all'esame in sede referente della proposta di legge recante modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.
Atto n. 11.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno 2013.

Pag. 103

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella scorsa settimana il Governo – su proposta dei relatori – si è impegnato a non procedere alla definitiva emanazione del provvedimento in esame se non dopo avere acquisito il prescritto parere parlamentare, essendo nel frattempo decorso il termine legislativo per l'espressione del predetto parere, fissato al 7 giugno 2013.
  Fa presente, peraltro, che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 6 giugno, ha convenuto di prevedere per la giornata odierna un'ulteriore seduta da dedicare al seguito dell'esame dello schema di regolamento in titolo, al fine di consentire lo svolgimento di eventuali interventi di carattere generale, fermo restando che l'esame stesso dovrebbe comunque concludersi nella giornata di mercoledì 19 giugno.
  Avverte, infine, che la V Commissione (Bilancio) ha formulato i rilievi di propria competenza sulle conseguenze di carattere finanziario recate dallo schema di regolamento in esame, valutando favorevolmente il provvedimento.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, preso atto che non vi sono ulteriori interventi di carattere generale, si riserva, anche a nome del correlatore Polverini, di presentare nella prossima seduta una proposta di parere, che recepisca gli spunti emersi nel corso dell’iter.

  Cesare DAMIANO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
C. 249 Ghizzoni.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Antonella INCERTI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia pensionistica concernenti il personale della scuola; come indicato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, con questo intervento normativo si intende ovviare a una carenza della riforma pensionistica attuata con l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che non ha differenziato la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto alla generalità dei lavoratori, come peraltro effettuato da precedenti provvedimenti analoghi, «non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all'anno, il 1o settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica».
  Al riguardo, infatti, rammenta che l'articolo 24, comma 14, del citato decreto-legge n. 201 ha stabilito che le disposizioni previgenti alla riforma, in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici, continuino ad applicarsi a determinate categorie di lavoratori, mentre, con specifico riferimento al personale del «comparto scuola», l'articolo 24, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 201 ha invece previsto, con esclusivo riferimento ai soggetti che a decorrere dal 1o gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato, la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011 (di modifica dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) recanti disposizioni speciali in materia di decorrenza dei Pag. 104trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola. Segnala, infatti, che la normativa che disciplina l'accesso al trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola è contenuta nel predetto articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 (come modificato dal citato articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138), secondo il quale la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.
  Rileva che il presente provvedimento, dunque, tende a porre rimedio a tale problematica, riconoscendo la specificità del personale scolastico, dando seguito al lavoro già svolto dai gruppi parlamentari negli anni passati, quando si è tentato di introdurre disposizioni sul tema nell'ambito di diversi testi legislativi. Ricorda, infatti, che la XI Commissione della Camera, nella scorsa legislatura, ha già affrontato tale questione in occasione dell'esame di un provvedimento specifico sulle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (nel cui ambito si prevedeva una tutela anche per il personale della scuola), il cui iter, tuttavia, non ha concluso la discussione in Assemblea, per ragioni connesse alla sua copertura finanziaria. Peraltro, rammenta che l'impegno profuso dai gruppi sul tema ha portato anche ad una significativa iniziativa parlamentare sul versante delle proposte di modifica della legge di stabilità 2013, che anche in quel caso, purtroppo, non ha prodotto i risultati auspicati: in quella occasione, infatti, si tentò, senza fortuna, di inserire disposizioni di tutela della specificità del personale scolastico, atteso che nell'ambito di quel provvedimento il Governo introdusse un esteso intervento di correzione delle disposizioni relative alla salvaguardia dei lavoratori interessati dalla riforma pensionistica, dal quale però i lavoratori della scuola, alla fine, sono rimasti ingiustamente esclusi.
  Sottolinea che la proposta di legge in esame, quindi, intende ora riprendere la strada già tracciata in Parlamento, superando le difficoltà incontrate nelle precedenti occasioni, al fine di fornire finalmente una risposta definitiva ai numerosi lavoratori del comparto della scuola, per i quali, in considerazione delle particolari modalità con cui è organizzata l'attività didattica, si impone una diversa impostazione nella disciplina normativa dell'accesso alla pensione.
  Passando nel dettaglio all'esame del provvedimento, rileva che l'articolo 1, modificando l'alinea dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, dispone l'applicazione dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti alle disposizioni di cui al citato decreto-legge, oltre che ai soggetti già individuati, anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 (secondo il quale la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno).
  Osserva, quindi, che il successivo articolo 2 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla precedente disposizione, attraverso l'applicazione di un contributo di solidarietà, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, pari all'1 per cento sul reddito complessivo determinato ai sensi dell'articolo 8 del T.U.I.R., per la parte superiore al limite di 150.000 euro lordi annui; tale contributo è deducibile dal reddito complessivo e lo stesso articolo 2 precisa che ai fini della verifica del superamento del richiamato limite di 150.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Segnala che la disposizione di copertura è Pag. 105congegnata in modo piuttosto complesso, in quanto non risulta di agevole comprensione se il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici, già applicato nel 2011, debba o meno essere considerato ai fini dell'applicazione del nuovo contributo di solidarietà introdotto con il presente provvedimento.
  Nel rammentare, inoltre, che il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con una recentissima sentenza (opportunamente ricostruita nella documentazione degli uffici) e che, pertanto, questa forma di copertura andrà valutata con la massima attenzione, fa poi presente che le modalità tecniche di attuazione delle richiamate disposizioni sono demandate ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, garantendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e assicurando il coordinamento tra le disposizioni in esame e quelle concernenti il contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 (contributo di solidarietà, a carico di tutti i contribuenti il cui reddito complessivo ai fini IRPEF sia superiore a 300.000 euro lordi annui).
  In proposito, giudica particolarmente utile formulare sin d'ora al Governo una richiesta di elementi informativi, in modo da acquisire dati certi – che possono provenire soltanto dai competenti organismi ministeriali – sulla platea interessata dall'intervento e sulla possibile quantificazione degli oneri.
  Quanto, infine, alla più recente attività parlamentare svolta sull'argomento, ritiene, peraltro, opportuno non trascurare, da ultimo, la risposta fornita lo scorso 6 giugno 2013 dal Governo a due interpellanze discusse nell'Assemblea della Camera dei deputati, vertenti sulla medesima materia: in proposito, il rappresentante del Governo, nel sottolineare come il precedente Esecutivo non abbia ravvisato l'esistenza di specificità di carattere previdenziale del «comparto scuola» tali da giustificare una regolamentazione differenziata rispetto alla generalità dei lavoratori interessati dalla recente riforma (dato che l'unica differenza riscontrabile a livello pensionistico sarebbe costituita dall'obbligo, per il personale della scuola, di accedere al pensionamento il 1o settembre di ogni anno), ha anche rilevato che l'eventuale slittamento al 31 agosto 2012 del limite entro cui possono essere riconosciuti i requisiti pensionistici maturati prima della riforma potrebbe essere difficilmente armonizzabile con il generale sistema pensionistico, in quanto introdurrebbe, per un solo comparto, una deroga ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori assicurati presso il sistema pensionistico obbligatorio.
  Fa poi notare che nel frattempo sono intervenute, a seguito di ricorsi ed interpelli messi in campo dal personale docente e ATA, sentenze del TAR per sospendere l'efficacia delle determinazioni, come il decreto cautelare del giudice di Oristano, l'ordinanza del Tribunale di Torino, del Tribunale di Venezia, del Tribunale di Siena, fino all'ultima, in ordine di tempo, del Tribunale di Roma, la quale ha prodotto una sentenza favorevole che ha permesso alla ricorrente di andare in pensione dal 1o settembre: le sentenze tutte fanno riferimento alla norma speciale che attiene al comparto scuola, sottolineando che una norma generale non può prevalere, in base al principio lex specialis derogat generali, e che una legge generale destinata ad una generalità indifferenziata di casi viene sempre derogata da una legge speciale, che tiene conto di situazioni particolari meritevoli di una disciplina ad hoc.
  Segnala, poi, che tutte le pronunce richiamate fanno riferimento, a proposito delle cosiddette «quote 96», alla legge che fa ricorrere il beneficio dal giorno di inizio dell'anno scolastico successivo, rispettando la regola generale del diritto alla pensione (40 anni di servizio oltre ad età anagrafica in modo da raggiungere la «quota 96»), come ottemperato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998 o comunque in tutta la Pag. 106legislazione vigente ante 2011, in cui è pacifica la distinzione tra momento di maturazione del diritto a pensione del comparto scuola e momento della decorrenza (fine anno scolastico). Aggiunge, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 2011 che, pur non riferendosi direttamente alla materia in oggetto, ricorda che le leggi riservano al comparto scuola un trattamento non necessariamente omogeneo rispetto alle altre categorie di dipendenti pubblici perché questo comparto presenta peculiarità legate all'esigenza di garantire il rispetto dell'ordinamento didattico e la continuità dell'insegnamento tali da rendere necessaria una regolamentazione derogatoria di quella vigente per altri comparti dell'impiego alle dipendenze pubbliche.
  Sottolinea che si è in presenza di una platea circoscritta di personale, stimato tra le 3000 e le 3500 unità, e che una risoluzione positiva favorirebbe l'immissione di nuovo personale e dei tanti precari in attesa di ingresso, consentendo un generale ringiovanimento del complessivo sistema scolastico, che è, per età anagrafica del personale, il più vecchio d'Europa.
  A tal fine, ricorda anche quanto rimarcato recentemente dalla Ministra Carrozza – nell'audizione svolta in Parlamento per illustrare le linee programmatiche del suo dicastero – che si è detta disposta, «pur tenendo conto delle compatibilità finanziarie esistenti», a prevedere una normativa integrativa della riforma pensionistica tale da consentire una «deroga in linea con le specificità del comparto scuola in grado di permettere al personale scolastico che avesse maturato requisiti previgenti nell'anno scolastico 2011-2012 di andare in pensione nell'anno scolastico successivo secondo la precedente normativa».
  In conclusione, premessa l'opportunità di affrontare nel prosieguo dell'esame i profili di copertura finanziaria e valutata al contempo l'esigenza di affrontare con spirito positivo – anche rappresentando al Governo le giuste ragioni che stanno alla base delle richieste dei soggetti interessati – le problematiche che interessano il comparto della scuola, auspica che sul provvedimento si sviluppi un dibattito in Commissione che si ponga l'obiettivo di pervenire in tempi brevi all'approvazione di un testo condiviso.

  Manuela GHIZZONI (PD), nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione introduttiva, fa notare che la specificità del comparto è stata sempre riconosciuta da tutti gli interventi normativi di riforma previdenziale precedenti alla riforma Fornero, oltre che da una serie di pronunce giurisdizionali che hanno sancito il diritto dei lavoratori a beneficiare di un'uscita dal lavoro adeguata alla particolare modalità organizzativa della scuola. Rilevato, peraltro, che la normativa di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 – secondo la quale la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno – non è mai stata espressamente abrogata, ritiene che sia necessario fare chiarezza sulla posizione di tali lavoratori, prevedendo nei loro confronti una disciplina specifica di accesso alla pensione, al fine di garantire la salvaguardia dei loro diritti, oltre che la continuità didattica nelle scuole. Ricordato che nella passata legislatura su tale questione i gruppi hanno messo in campo un impegno comune, attraverso lo svolgimento di diverse iniziative legislative, osserva che il testo in esame appare in grado di fornire una risposta certa ai lavoratori del comparto. Quanto agli elementi di risposta resi dal sottosegretario Dell'Aringa alle interpellanze citate in precedenza dal relatore, in ordine ad una presunta difficoltà nell'armonizzare le regole del comparto scuola con il generale sistema pensionistico, fa notare che esse testimoniano quanto sia paradossale tentare una simile operazione di armonizzazione nei confronti di categorie per le quali da sempre è stata riconosciuta una specificità, difficilmente coniugabile con gli aspetti normativi previsti per altri lavoratori.Pag. 107
  Ricordato che la stessa Ministra Carrozza si è resa disponibile a fare accelerare un'iniziativa tesa a riconoscere deroghe in materia di uscita dal lavoro in favore di tali lavoratori, fa presente che l'impegno dei gruppi, anche nella corrente legislatura, appare forte e motivato, come è testimoniato dalla mozione approvata ieri in Assemblea, con il consenso di quasi tutte le forze politiche, in cui uno specifico passaggio riguarda proprio questo argomento.
  Auspica, quindi, che il piano per il lavoro giovanile preannunciato in questi giorni dal Governo per il settore privato possa coinvolgere anche il comparto pubblico, incidendo sul settore della scuola, atteso che in quell'ambito si registrano le medie di età della classe docente più alte dell'intera Europa. Giudicato urgente, pertanto, intervenire a garantire un turn over in quel comparto, ritiene che il provvedimento in esame, favorendo il giusto pensionamento dei lavoratori più anziani, possa andare anche in una direzione di rinnovamento della scuola, a garanzia di un'istruzione adeguata alle esigenze della società.

  Il viceministro Maria Cecilia GUERRA osserva che il Governo riconosce una forte attenzione al tema in discussione, nonché alle argomentazioni sinora portate a sostegno di tale intervento normativo. Segnala, quindi, che il provvedimento in esame appare complesso e meritevole di un approfondimento, soprattutto per quanto concerne la copertura finanziaria, sulla quale occorre riflettere con attenzione, anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale. Si dichiara, in ogni caso, disponibile a confrontarsi con i componenti della Commissione senza alcun pregiudizio, nel tentativo di predisporre interventi il più possibile adeguati ed efficaci.

  Manuela GHIZZONI (PD), osservato che la norma di copertura inserita nella propria proposta di legge è stata pensata esclusivamente per assicurare una compensazione dei prevedibili oneri finanziari, ma non rappresenta in alcun modo una scelta di merito immodificabile da parte dei proponenti, si dichiara disponibile all'avvio di una riflessione con il Governo in vista dell'individuazione di altre forme di finanziamento, auspicando un lavoro comune in Commissione, che possa contribuire alla predisposizione di un testo condiviso.

  Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha preannunciato l'avvenuta presentazione, nella giornata odierna, di una propria proposta di legge sul medesimo argomento recato dal provvedimento in esame, a prima firma del deputato Marzana, di cui si chiede il sollecito abbinamento, non appena tale proposta sarà assegnata alla Commissione. Si riserva, pertanto, di segnalare prontamente tale richiesta al Presidente della Commissione, ai fini delle iniziative di competenza.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

Pag. 108