Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 marzo 2014
192.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 47

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini

  La seduta comincia alle 14.45.

Estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e traferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.
C. 1069 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge di iniziativa parlamentare, che prevede l'estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e il trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense, non è corredata di relazione tecnica.
  Reputa quindi che andrebbero acquisite preliminarmente precisazioni circa l'effettiva esposizione debitoria attuale dell'ente, comprensiva di interessi e sanzioni. Inoltre ritiene che occorrerebbe disporre Pag. 48di un aggiornamento delle valutazioni governative di carattere finanziario, già espresse in merito ad analoghe proposte di legge presentate nelle passate legislature, rispetto alle quali il Governo aveva evidenziato l'esigenza di una disposizione esplicita per regolare i rapporti finanziari scaturenti dall'estinzione dell'Istituto, nonché l'incompatibilità con la normativa comunitaria dell'esenzione da IVA degli atti inerenti il trasferimento del complesso immobiliare al Comune e la conseguente possibile insorgenza di oneri di carattere sanzionatorio.
  Sotto il primo aspetto, rileva che l'articolo 1 del provvedimento in esame chiarisce che il Comune di Vico Equense subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituto soppresso e che pertanto, sotto il profilo normativo, la regolazione dei rapporti pregressi di carattere finanziario sembrerebbe definita, mentre resta da chiarire se l'accollo da parte del Comune del debito contratto dall'Istituto, in particolare nei confronti dell'INPS, possa determinare riflessi, presenti o futuri, sul debito o sul fabbisogno della pubblica amministrazione.
  Sotto il secondo aspetto, fa presente che l'acquisizione degli immobili dell'Istituto da parte del Comune in forza di un provvedimento legislativo non sembra costituire un presupposto per l'applicazione dell'IVA, per cui l'esclusione dell'operazione di acquisizione da tributi non sembrerebbe confliggere con la normativa comunitaria. In proposito, ritiene che andrebbe comunque acquisito l'avviso del Governo.
  In merito allo stato di fatto del compendio immobiliare dell'Istituto, data l'urgenza di spese ineludibili per la messa in sicurezza dell'immobile, evidenziate nella menzionata relazione, reputa che andrebbe chiarito se tali spese, configurabili, sotto il profilo sostanziale, come obbligatorie, possano essere sostenute dal comune di Vico Equense nel rispetto del patto di stabilità interno dell'ente.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, con riferimento alle questioni evidenziate dal relatore, rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede pertanto che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
Testo unificato C. 254 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, reca il testo unificato in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, e che il testo, composto di un articolo unico, non è corredato di relazione tecnica.
  Rileva che le disposizioni in esame, con particolare riferimento ai commi 1, 4 e 5, prevedono adempimenti a carico di amministrazioni pubbliche. In proposito, pur rilevando che le disposizioni abrogate dal comma 6 comportano corrispondentemente il venir meno di adempimenti di controllo da parte degli uffici competenti, al fine di verificare l'effettività della complessiva clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 7, ritiene necessario Pag. 49acquisire chiarimenti dal Governo circa le modalità di applicazione delle norme. Ciò con particolare riferimento, tra l'altro, alla distribuzione gratuita dei moduli e alla possibilità di acquisire on line detta modulistica, atteso che il comma 4 prevede che il sistema informatico debba assicurare l'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio. Ritiene, in proposito, che andrebbe esclusa la necessità per le amministrazioni interessate di ricorrere a investimenti relativi alle strutture informatiche, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo al comma 7, tenuto conto che l'attuazione della proposta di legge in esame implica il coinvolgimento delle direzioni territoriali del lavoro, degli uffici comunali e dei centri per l'impiego, ritiene opportuno riformulare la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che dalla suddetta attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri per il più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché per il solo bilancio dello Stato. Evidenzia, altresì l'opportunità che il Governo chiarisca se il riferimento alle sole risorse finanziarie volte ad assicurare l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento – e non anche a quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente – sia comunque idoneo a garantire l'effettività della predetta clausola di neutralità. Sottolinea, infine, l'importanza del provvedimento in esame ed invita il Governo ad adottare tutte le possibili iniziative allo scopo di darvi attuazione.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, rilevata la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Maino MARCHI (PD), relatore, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 2/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2149 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio)

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga – per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2014 – delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Ricorda altresì che esso è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari che espone gli importi di spesa – in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica – entrambi riferiti al testo iniziale del provvedimento. Sulle modifiche introdotte dal Senato sono inoltre state presentare relazioni tecniche.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che l'apposito Fondo per le missioni internazionali, finanziato da ultimo con la legge di stabilità 2014, viene integralmente utilizzato per la disciplina di proroga in esame. Rileva altresì che, poiché quest'ultima prevede la prosecuzione delle missioni fino al 30 giugno 2014, si intende che – come già verificatosi in occasione di diverse recenti Pag. 50proroghe – l'eventuale prosecuzione delle medesime missioni nei successivi mesi del 2014 implicherà il rifinanziamento del Fondo o il reperimento di altre modalità di copertura.
  Ciò premesso, con riferimento alle singole previsioni del decreto-legge in esame osserva quanto segue. Riguardo all'articolo 4, comma 4, lettera c), che autorizza il Ministero della difesa alla cessione gratuita alla Giordania di due veicoli per il trasporto logistico tattico Puma, rileva che la relazione tecnica si limita ad evidenziare l'assenza di oneri, essendo la cessione disposta nello stato di fatto in cui si trovano i medesimi veicoli. Giudica opportuno un chiarimento circa le modalità previste per il trasporto e la consegna dei medesimi veicoli, al fine di escludere eventuali profili di onerosità connessi a tali operazioni.
  In merito all'articolo 5, comma 4-bis, concernente la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale dei Carabinieri, evidenzia che la norma appare suscettibile di determinare effetti di accelerazione nella progressione di carriera dei beneficiari e che ciò potrebbe determinare i presupposti per l'emersione di un maggior onere, per il passaggio al grado superiore di tenente colonnello. Osserva che la norma, inoltre, potrebbe dare luogo ad effetti emulativi presso altre categorie di personale, anche esterne all'Arma dei Carabinieri, che si trovino situazioni di carriera analoghe. Su tali aspetti reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 5, comma 4-ter, concernente la dotazione organica del ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, osserva che la norma determina una rimodulazione del ruolo dei direttori tecnici con un simmetrico intervento in aumento ed in diminuzione degli organici riferiti alle qualifiche di ingegnere (-16 unità) e di biologo (+16 unità). Giudica opportuno che il Governo fornisca elementi, tra cui la dotazione di fatto attualmente riferita ai biologi, al fine di escludere che la predetta rimodulazione possa determinare, sul piano delle dotazioni organiche di fatto, vacanze di organico con connessi effetti di onerosità.
  Con riferimento all'articolo 8, recante «iniziative di cooperazione allo sviluppo», ricorda che il Senato ha modificato il comma 1, prevedendo che nell'ambito del relativo stanziamento vengano promosse nelle aree d'intervento dalla stessa disposizione iniziative in favore delle donne (contrasto alla violenza, tutela dei diritti e del lavoro femminile) e dei minori. In proposito non formula osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuno acquisire la conferma del Governo – che tali nuovi interventi non pregiudichino la realizzazione di iniziative già avviate o programmate a valere sulle medesime risorse.
  Per quanto concerne l'articolo 9, comma 8, riguardante la ristrutturazione del Quartier generale della Nato di Bruxelles, reputa opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito alla natura degli effetti ascritti alla norma sui saldi di finanza pubblica. Osserva infatti che l'autorizzazione di spesa, pur riguardando interventi di ristrutturazione di una sede, viene qualificata nel prospetto riepilogativo come un maggior onere di natura corrente e che, ai fini della copertura, la norma prevede, invece, una corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte capitale relativo al Ministero degli esteri.
  Con riferimento all'articolo 9, comma 9, relativo ad interventi per la distruzione dell'arsenale chimico siriano, segnala che la relazione tecnica afferma che non sussistono oneri per la finanza pubblica. Al fine di verificare compiutamente la previsione di neutralità finanziaria che accompagna la norma in esame – secondo quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica –, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare luogo alle predette attività utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Non formula osservazioni in relazione alle seguenti norme: articoli da 1 a 3, comma 6, concernenti la proroga fino al Pag. 5130 giugno 2014 della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Europa, Asia ed Africa, evidenziando in proposito che i relativi oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti, che appaiono in linea con le precedenti autorizzazioni di spesa riferite alle medesime finalità; articolo 3, comma 6-bis, recante «sostegno ai territori danneggiati dalle limitazioni imposte dalle operazioni in Libia nel 2011», il cui onere è limitato all'entità dello stanziamento; articolo 3-bis, concernente gli obblighi informativi verso le Camere, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione; articolo 4, commi da 1 a 3, concernente i contratti di assicurazione e di trasporto ed altri interventi necessari alla realizzazione delle missioni, i cui oneri sono limitati all'entità dello stanziamento; articolo 5, riguardante la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni, i cui oneri sono quantificati nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame; articoli 6 e 7, recanti disposizioni in materia penale e contabile, le cui norme hanno carattere ordinamentale in quanto riguardano il trattamento contabile di risorse finanziate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria (articolo 11, comma 1); articolo 9, commi da 1 a 7, relativo al sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, i cui oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti autorizzati; articolo 10, concernente le iniziative di cooperazione e di ricostruzione (regime delle spese per le autovetture, per i contratti di lavoro a tempo determinato e per la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche), la cui attuazione è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 9 (cooperazione allo sviluppo e ricostruzione nell'ambito dei processi di pace).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, soffermandosi sull'articolo 3, comma 6-bis, con riferimento all'utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2014, del fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative allo stato di previsione del Ministero dell'interno (capitolo 3005 – Ministero dell'interno), rileva che lo stesso fondo, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità. In merito, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette disponibilità non pregiudichi gli adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Con riguardo all'articolo 5, comma 4-bis, osserva che la disposizione prevede, per la copertura degli oneri connessi alle modifiche alla disciplina del ruolo speciale in servizio permanente degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, pari a 204.591 euro per l'anno 2015, a 202.266 euro per l'anno 2016, a 216.216 euro per l'anno 2107 e a 155.768 per l'anno 2018, l'utilizzo degli stanziamenti di parte corrente relativi alle spese rimodulabili iscritti nel programma «Approntamento e impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza del territorio», della missione «Difesa e sicurezza del territorio», dello stato di previsione del Ministero della difesa. A tale proposito, ferma rimanendo la relazione tecnica positivamente verificata presentata al Senato con riferimento alla disposizione in esame, rileva che, nel suddetto programma, sono iscritte solo spese relative al fabbisogno, il cui utilizzo è, tuttavia, previsto anche negli esercizi finanziari 2017-2018 non ricompresi nel triennio 2014-2016, approvato da ultimo con la legge di bilancio n. 148 del 2013. Inoltre, sempre con riferimento all'impiego delle suddette somme, giudica opportuno che il Governo confermi che il loro utilizzo non pregiudichi gli adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  In ordine all'articolo 9, comma 8, con riferimento all'impiego dell'accantonamento Pag. 52del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero degli affari esteri del quale è previsto l'utilizzo per la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO in Bruxelles, nella misura di euro 11.647.276 per l'anno 2014 e di euro 34.665.051 per l'anno 2015, osserva che il medesimo accantonamento reca le necessarie disponibilità e specifiche voci programmatiche.
  Con riguardo all'articolo 11, rileva che il Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (capitolo 3004 – Ministero dell'economia e delle finanze) e l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri recano le necessarie disponibilità.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, riservandosi di presentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari aggiornati, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni concernenti l'esclusione delle spese per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico e sismico, effettuate dagli enti pubblici territoriali, dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno.
C. 1233.

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, corredata di relazione illustrativa, è volta ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti territoriali per interventi di messa in sicurezza, manutenzione e consolidamento di territori esposti a eventi calamitosi, nonché per interventi strutturali finalizzati ad agevolare la riduzione del rischio sismico, idraulico e idrogeologico, minimizzare gli impatti sulla popolazione di eventi calamitosi.
  Segnala che l'articolo 1 intende escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per interventi di messa in sicurezza, manutenzione, consolidamento e rimboschimento di aree esposte a eventi calamitosi, nonché per interventi strutturali volti a ridurre la vulnerabilità degli edifici pubblici, al fine di agevolare la riduzione del rischio sismico, idraulico e idrogeologico. Si tratta, in particolare, delle spese sostenute dagli enti per: a) l'aggiornamento delle conoscenze necessarie ad una migliore pianificazione territoriale; b) le attività di monitoraggio e la manutenzione dei relativi sistemi; c) gli interventi di riduzione della pericolosità di frana, attestati da apposita perizia; d) la manutenzione, anche straordinaria, delle opere accessorie al reticolo stradale, per il deflusso delle acque e la stabilità del terreno; e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque e del reticolo idrico superficiale, anche con taglio della vegetazione in alveo; f) gli interventi di manutenzione di argini e sponde dei corsi d'acqua, compresi gli eventuali manufatti; g) le opere di rimboschimento, qualora venga attestato che esse riducono il rischio idrogeologico; h) gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici pubblici con criteri antisismici, nonché quelli strutturali di miglioramento Pag. 53sismico dei quali sia attesta la riduzione della vulnerabilità sismica. A tale ultimo riguardo segnala che la norma precisa che gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e che, ai sensi di tale norma, sono definiti tali gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
  Osserva che la deroga dai vincoli del patto di stabilità interno è concessa a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2016 (comma 1).
  Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti beneficiari della deroga, rileva che, sebbene la norma faccia riferimento agli «enti pubblici territoriali», essa sembra doversi riferire ai soli enti locali, vale a dire, province e comuni, in quanto soltanto per essi il vincolo del patto è calcolato con riferimento al saldo finanziario, dal quale si vogliono escludere le spese in questione, osservando che, nel caso delle regioni, l'esclusione delle spese in questione dai vincoli del patto di stabilità dovrebbe essere formulata in termini di esclusione dal complesso delle spese finali.
  Fa presente che il comma 2 intende altresì escludere dai vincoli del patto di stabilità interno anche le spese sostenute dagli enti territoriali – per gli interventi di cui al comma 1 – successivamente al 31 dicembre 2016, purché relative a interventi la cui realizzazione sia stata approvata entro tale data. Sottolinea, peraltro, che, ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 2, per gli interventi suddetti, di importo superiore a 500.000 euro, l'esclusione della relativa spesa dai vincoli del patto è sottoposta al parere del dipartimento della protezione civile regionale, il quale è tenuto a valutare, entro sessanta giorni, la priorità dell'intervento, la sua fattibilità e la congruità dell'importo. Evidenzia che la vigente disciplina del patto di stabilità interno prevede l'esclusione di una serie di voci di entrata e di spesa dal computo del saldo finanziario, per gli enti locali, e dal complesso delle spese finali, per le regioni, che non rientrano, pertanto, nei vincoli del patto. Osserva che per gli enti locali, in particolare, le esclusioni sono previste per evitare che i vincoli del patto rallentino gli impegni e i pagamenti per interventi considerati prioritari e strategici, nonché per correggere eventuali effetti anomali che potrebbero determinarsi sui saldi a causa del non allineamento temporale tra entrata e spesa, segnalando che la gran parte delle esclusioni sono elencate nei commi da 7 a 17 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Rileva che, analogamente, per le regioni, la disciplina del patto prevede l'esclusione dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità di determinate tipologie, per la gran parte elencate dalla legge (articolo 32, comma 4, della legge 183 del 2011). L'esclusione riguarda, da un lato, le spese per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, in quanto sottoposte ad una specifica disciplina di contenimento concernente il controllo della spesa sanitaria; dall'altro quelle spese che vanno a finanziare funzioni che la legge ha attribuito alle regioni come, ad esempio, le spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario o, da ultimo, le spese inerenti il finanziamento delle scuole non statali attraverso il contributo concesso dallo Stato. In considerazione del fatto che la proposta di legge reca ulteriori esclusioni di spese dal patto di stabilità interno per gli enti territoriali rispetto a quelle già previste dalla disciplina vigente, contenute principalmente negli articoli 31 e 32 della legge n.183 del 2011 sopra richiamati, riterrebbe opportuno, sia per ragioni di chiarezza e coerenza normativa, sia per prevenire possibili difformità e/o duplicazioni rispetto alle disposizioni che già intervengono sulla materia, ricondurre espressamente la ulteriore disciplina recata dalla proposta agli articoli 31 e 32 suddetti. Pag. 54
  Segnala che l'articolo 2 dispone, inoltre, al comma 1, che gli interventi di cui si intende escludere le spese dal patto di stabilità interno degli enti territoriali devono essere progettati e realizzati anche in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale e paesaggistico. Rileva pertanto che, all'atto della progettazione preliminare, devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefici, anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi, al fine di conciliare – secondo la relazione illustrativa – le esigenze tecniche di salvaguardia idraulica e idrogeologica con la massima conservazione possibile del territorio e dell'ambiente. Segnala che la disposizione fa generico riferimento al rispetto di una serie di vincoli di carattere ambientale, idrogeologico e forestale richiamando la normativa statale vigente; al riguardo, fa presente che quasi tutte le regioni hanno disciplinato con proprie leggi, in attuazione della normativa statale, norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, definendo le competenze di ciascun ente territoriale e le regole per l'uso dei suoli secondo criteri che in alcune leggi richiamano espressamente la salvaguardia dell'ambiente. Osserva, inoltre, che alcune tipologie di interventi elencati nel comma 1 potrebbero essere riconducibili a interventi da realizzare nell'ambito dei vari strumenti di pianificazione territoriale. Rileva che l'articolo 3, infine, introduce disposizioni volte ad evitare, secondo quanto indicato nella relazione, che le agevolazioni possano favorire speculazioni edilizie o di altro tipo. A tal fine, si dispone che l'esclusione dal patto di stabilità interno non possa in nessun caso trovare applicazione qualora gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) siano contemporanei o propedeutici alla realizzazione di interventi di edilizia privata e che i terreni interessati dagli interventi di cui all'articolo 1 non possono cambiare destinazione d'uso per almeno dieci anni dalla loro conclusione, fatti salvi eventuali limiti maggiori.
  Sono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie di 10.000 euro, fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla legge, per il professionista che, nel redigere la perizia di cui all'articolo 1, con dolo o con colpa grave, riporta fatti e dati o formula conclusioni non rispondenti alla realtà. Per il responsabile dell'organo che abbia deliberato uno degli interventi di cui all'articolo 1, ed abbia comunque utilizzato la perizia viziata, al fine di ottenere l'esclusione delle spese dai vincoli del patto di stabilità interno, è altresì prevista l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
  Con specifico riferimento ai profili di carattere finanziario, fa presente, preliminarmente, che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica. Osserva che la relazione introduttiva sottolinea, tuttavia, che gli interventi di messa in sicurezza del territorio e di riduzione della vulnerabilità degli edifici pubblici si traducono, a medio-lungo termine, in un considerevole risparmio per la Pubblica Amministrazione, la quale, in mancanza di tali interventi di carattere preventivo, deve sostenere ingenti costi di ripristino e di superamento dell'emergenza in caso di evento calamitoso, nella prospettiva della riparazione del danno. In merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa la compatibilità delle norme con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di breve e medio periodo. Osserva che le considerazioni della relazione introduttiva si riferiscono infatti a ipotesi di compensatività intertemporale della spesa, per cui, a fronte di una maggiore spesa nel breve periodo, la cui copertura non è indicata, si determinerebbero risparmi di spesa più che compensativi nel lungo periodo. Fa presente che tali considerazioni, tuttavia, non appaiono compatibili sia con le regole di contabilità nazionale sia con i vincoli europei di finanza pubblica, basati sul principio Pag. 55dell'annualità del bilancio e sul rispetto di parametri di deficit riferiti alle singole annualità e che il rispetto di tali criteri implica infatti che l'esclusione dal patto di stabilità delle spese in questione, comportando, almeno nel breve-medio periodo, un peggioramento dei saldi, debba essere compensato su base annua secondo le ordinarie regole di copertura.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, con riferimento alle questioni evidenziate dal relatore, rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede pertanto che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, concorda con la richiesta formulata dal rappresentante del Governo.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Maino MARCHI (PD) chiede che il Governo, oltre a predisporre la relazione tecnica, chiarisca quali iniziative intenda adottare ai fini dell'allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno. Rileva infatti che sono possibili due distinte modalità di esclusione delle spese dai vincoli del suddetto patto: una è quella riferita alle diverse tipologie di spesa, prospettata anche dal provvedimento in esame, mentre l'altra, adottata nell'ambito dell'ultima legge di stabilità, fa riferimento a limiti quantitativi, lasciando agli enti interessati la scelta della tipologia delle spese da escludere.

  Mauro GUERRA (PD), nel ricordare che sono stati già accordati consistenti spazi finanziari in favore degli enti territoriali, con un allentamento del patto di stabilità per circa 900 milioni di euro in relazione all'anno 2014, osserva come il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di escludere i piccoli comuni dal rispetto dei vincoli del patto stesso.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa.
Atto n. 77.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di «ENAV S.p.a.».
Atto n. 78.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 178 del 12 febbraio 2014, a pagina 108, seconda colonna, undicesima riga, la parola: «relatore» è sostituita dalle seguenti «rappresentante del Governo».