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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 marzo 2014
198.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 48

SEDE REFERENTE

  Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 12.15.

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
C. 2012 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono state presentate circa 70 proposte emendative (vedi allegato 1), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  Sottolinea come la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si imponga ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa Legislatura. Pag. 49
  In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
  Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto- legge».
  Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
  Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
  In tale contesto, ricorda che le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare Pag. 50rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, occorre innanzitutto rilevare come l'articolo 1, il quale introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure) in relazione alla violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale, oltre a prevedere norme in materia di dotazione del personale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane, sia già stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.
  Per quanto riguarda le parti residuali del decreto-legge, l'articolo 2, comma 1, lettera a), abroga i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014, contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie, nonché la riduzione la misura della percentuale di detrazione per oneri prevista dal TUIR.
  Le lettere da b) a d) del comma 1 dispongono quindi l'aumento degli obiettivi di risparmio della spending review previsti dalla legge di stabilità 2014.
  Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), mediante i risparmi di spesa recati dalla lettera c) del medesimo comma 1.
  Il comma 3 differisce al 16 maggio 2014 taluni termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive relative ai premi assicurativi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  Il comma 4 specifica espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare.
  L'articolo 3, ai commi da 1 a 4, dispone invece la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e individuati dai commi 1 e 4, mentre il comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione.
  Il comma 6 interviene sui poteri del Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna.
  Il comma 7 riconosce, per il triennio 2013-2015, alcune integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della protezione.
  L'articolo 4 reca la clausola di copertura degli oneri recati da alcune delle misure contenute nel decreto-legge.
  Nel contesto del contenuto del decreto-legge evidenzia come la Presidenza abbia ritenuto, per quanto riguarda le misure in favore di zone colpite da calamità naturali, che possano essere considerate ammissibili tutte quelle proposte emendative che recano misure di proroga o ampliamento di termini relativi ad adempimenti tributari, contributivi, assicurativi o di altra natura, nonché estensioni di benefici o misure già in essere in favore di zone colpite da calamità naturali, anche diverse da quelle indicate dal decreto-legge stesso, mentre non sono ammissibili, nel contesto del provvedimento, le proposte emendative che recano altre tipologie di intervento, quali nuovi stanziamenti di risorse, istituzioni di fondi, introduzione di esenzioni o altre agevolazioni tributarie, esclusioni dalla disciplina del patto di stabilità interno, nonché norme di natura procedurale o ordinamentale.
  Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Petrini 2.6, il quale interviene sui commi 627 e 628 della legge di stabilità 2014, al fine di prevedere che gli interventi di sostegno disposti dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del TUB non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei medesimi soggetti;Pag. 51
   Ribaudo 2.7, il quale elimina alcune previsioni della legge di stabilità 2004, le quali disciplinano i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate sui rimborsi erogati dai sostituti di imposta in relazione a detrazioni per carichi di famiglia;
   Ribaudo 2.8, il quale prevede che i controlli dell'Agenzia delle entrate sui rimborsi erogati dai sostituti di imposta in relazione a detrazioni per carichi di famiglia ed i relativi rimborsi devono essere effettuati entro 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
   gli identici Laffranco 2.10, Sberna 2.11 e Maietta 2.12, i quali intendono applicare al reddito dei soci delle cooperative artigiane che instaurano un rapporto di lavoro autonomo con la cooperativa, la disciplina dell'articolo 50 del TUIR, in materia di redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente;
   Fragomeli 2.14, il quale interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti degli enti locali, estendendo le previsioni relative all'assegnazione ai predetti enti di anticipazione di liquidità anche ai pagamenti dei debiti fuori bilancio contenuti nel piano di riequilibrio finanziario previsto dall'articolo 342-bis del Testo unico degli enti locali;
   Ginato 2.16, che, oltre a sopprimere i commi 627 e 628 della legge di stabilità 2014, ai sensi dei quali gli interventi di sostegno disposti dal Fondo di garanzia interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soggetti in amministrazione straordinaria, stabilisce che i medesimi interventi non si considerano sopravvenienze attive né ai fini IRES né ai fini IRAP;
   Caparini 2.17, limitatamente alla parte in cui abroga l'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il quale disciplina la conservazione della licenza rilasciata dal Ministero per ogni stazione radioelettrica;
   gli identici Laffranco 2.18, Sberna 2.19 e Maietta 2.20, nonché l'emendamento Ginato 2.21, i quali estendono dalle imposizioni IRES gli utili degli anni 2013, 2014 e 2015, che le banche di credito cooperativo accantonano a riserva indivisibile;
   Fragomeli 2.24, il quale prevede che agli atti traslativi della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento in favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle regioni, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di euro 200;
   Schullian 2.25, il quale modifica la disciplina IVA, prevedendo che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a produttori agricoli che si avvalgano del regime speciale IVA, qualora l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite non superi, nell'anno, il limite di 10.000 euro;
   gli identici Laffranco 2.26, Sberna 2.27 e Maietta 2.28, i quali intervengono sul regime tributario sulle società cooperative, specificando che il venir meno dell'esenzione a fini IRES degli utili destinati a riserve indivisibili, si verifica qualora tali utili siano distribuiti ai soci cooperatori;
   Schullian 2.29, il quale abroga il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, con cui si obbligano i produttori agricoli a comunicare annualmente le operazioni rilevanti ai fini IVA;
   gli identici Laffranco 2.30, Sberna 2.31 e Maietta 2.32, i quali sopprimono il comma 465 della legge n. 311 del 2004, concernente i limiti alla deducibilità degli interessi passivi corrisposti da società cooperative per le somme che i soci versano alle stesse società;
   De Menech 2.33 e Carbone 2.34, i quali prevedono una riduzione delle aliquote dell'accisa e dell'imposta di consumo gravanti sui prodotti da fumo;Pag. 52
   gli identici Petrini 2.01 e Sberna 2.02, i quali inseriscono un nuovo articolo 150-ter nel Testo unico bancario, il quale disciplina l'emissione di azioni di finanziamento da parte delle banche di credito cooperativo che versino in situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria;
   Busin 3.8, il quale esenta dall'IMU gli immobili inagibili o inabitabili a seguito delle calamità naturali che hanno colpito la regione Veneto nel periodo gennaio-febbraio 2014;
   Colletti 3.13, il quale prevede l'assegnazione di fondi per la bonifica del sito di Bussi, per opere di ricostruzione nel territorio della provincia de L'Aquila colpite dal sisma del 2009, nonché per opere di ripristino di sedi fluviali e di opere di contrasto al dissesto idrogeologico in territori delle regioni Marche e Abruzzo colpiti da eventi atmosferici;
   Ghizzoni 3.16, il quale destina una quota non superiore allo 0,2 per mille del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali all'erogazione di contributi una tantum in favore di università statali che abbiano subito danni a seguito di recenti calamità naturali;
   Colletti 3.17, il quale destina fondi per garantire spazi finanziari aggiuntivi, ai fini del patto di stabilità interno, in favore dei comuni delle province di Teramo e di Pescara colpiti da eventi atmosferici nel 2011 e nel 2013;
   Piras 3.18, il quale esenta dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità e crescita i comuni della regione Sardegna, della provincia di Modena e della regione Toscana colpiti da eventi atmosferici nel 2013 e nel 2014, a fini di ricostruzione e mitigazione del rischio idrogeologico ed indennizzo;
   Piras 3.19, il quale trasferisce dall'INAIL alla regione Sardegna 50 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito tale regione;
   Dallai 3.20, il quale istituisce un Fondo per finanziare l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute da comuni per la realizzazione di interventi di bonifica nei siti minerari dismessi;
   Dallai 3.21, il quale prevede che non siano computate nel saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno le spese sostenute dal comune di Abbadia San Salvatore per la realizzazione di interventi di bonifica nel sito minerario dismesso ubicato nel comune stesso;
   Ottobre 3.24, il quale specifica che l'esclusione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano dall'ambito di applicazione della normativa sulla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato dei comitati locali e provinciali riguarda i soli comitati provinciali delle predette province autonome;
   Ghizzoni 3.01, il quale inserisce undici nuovi articoli dopo l'articolo 3 del decreto-legge, recanti una disciplina complessiva degli interventi per il ripristino, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei comuni della regione Emilia Romagna interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014;
   in particolare, la proposta emendativa risulta inammissibile per quanto riguarda:
    l'articolo 3-bis, che attribuisce al Presidente della regione Emilia Romagna le funzioni di commissario delegato;
    l'articolo 3-ter, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite da tali eventi;
    l'articolo 3-quater, il quale prevede l'erogazione di contributi per l'autonoma sistemazione abitativa di nuclei familiari la cui abitazione principale è stata interessata dall'evento;
    l'articolo 3-quinquies, il quale introduce un credito di imposta per interventi di manutenzione, riparazione, ripristino, risarcimento dei danni in conseguenza Pag. 53dell'alluvione, oltre a prevedere finanziamenti agevolati con garanzia dello Stato;
    l'articolo 3-sexies, il quale prevede l'erogazione di contributi per la manutenzione e il ripristino di immobili abitativi o il riacquisto di beni necessari per la vita ed il lavoro;
    l'articolo 3-septies, il quale prevede contributi per il ripristino e la riparazione di danni a beni immobili e mobili strumentali di attività produttive e agricole;
    l'articolo 3-octies, recante una serie di disposizioni di semplificazione procedimentale per l'esecuzione di lavori, l'acquisizione di beni e servizi, lo spostamento di mezzi e materiali, la realizzazione di opere temporanee per la prosecuzione di attività produttive;
    l'articolo 3-novies, recante la detassazione degli indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi alluvionali;
    l'articolo 3-duodecies, il quale istituisce una zona franca urbana in alcuni comuni della provincia di Modena colpiti dagli eventi alluvionali;
   Busin 3.05 e 3.08, i quali autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per finanziare le spese conseguenti agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Veneto nel periodo gennaio-febbraio 2014;
   Busin 3.06, il quale esclude dal patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali del Veneto per interventi di difesa idraulica e idrogeologica, nonché per interventi di ripristino a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Veneto nel periodo gennaio-febbraio 2014;
   Busin 3.07, il quale autorizza la spesa di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per finanziare le spese conseguenti agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Veneto nel periodo gennaio-febbraio 2014;
   Ferraresi 3.09, il quale istituisce una zona franca urbana nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
   Segnala altresì come l'emendamento De Menech 2.13, il quale intende posticipare dal 31 marzo al 31 luglio 2014 il termine fino al quale i comuni possono avvalersi dell'incremento del limite alle anticipazioni di tesoreria fino a 5/12 delle entrate annuali accertate nel penultimo anno precedente, presenti profili di inammissibilità. Tuttavia, qualora tutti i gruppi convenissero sull'opportunità di affrontare la questione oggetto della proposta emendativa, evidenzia come la Presidenza potrebbe ritenere possibile porre in discussione l'emendamento, in ragione del fatto che esso ha comunque natura di proroga di una misura già esistente.
  Avverte quindi che il deputato Coppola ha ritirato il suo emendamento 2.15 e che il deputato Richetti ha sottoscritto la propria firma alle proposte emendative a prima firma del deputato Ghizzoni.

  Marco CAUSI (PD), concordando sull'ipotesi, prospettata dal Presidente, di considerare ammissibile l'emendamento De Menech 2.13, invita la stessa Presidenza ad una riflessione ulteriore sul giudizio di inammissibilità dichiarato sugli identici emendamenti Petrini 2.01 e Sberna 2.02.

  Manuela GHIZZONI (PD), con riferimento al suo articolo aggiuntivo 3.01, dichiarato inammissibile, chiede se, alla luce dei criteri di ammissibilità indicati dal Presidente, non debbano essere considerati ammissibili gli articoli 3-decies e 3-undecies contenuti in tal articolo aggiuntivo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, conferma l'ammissibilità dei suddetti articoli 3-decies e 3-undecies contenuti nell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.01.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ritiene che sarebbe necessario da parte della Pag. 54Presidenza di un atteggiamento di maggiore apertura nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti presentati, non solo con riferimento all'emendamento 2.13. Si riserva quindi di valutare l'atteggiamento complessivo della Presidenza rispetto a tutte le proposte emendative dichiarate inammissibili prima di assumere una posizione in ordine alla possibilità di discutere il predetto emendamento 2.13.

  Francesco RIBAUDO (PD) chiede quali siano i profili di inammissibilità degli emendamenti a sua prima firma 2.7 e 2.8, evidenziando come gli stessi non comportino nuove e maggiori spese a carico dell'erario.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come gli emendamenti Ribaudo 2.7 e 2.8, che pure sostanzialmente condivide nel merito, intervengano sulla disciplina dei controlli relativi ai rimborsi per detrazioni per carichi di famiglia e siano quindi ictu oculi estranei all'oggetto del provvedimento in esame.

  Mauro OTTOBRE (Misto-Min.Ling.), intervenendo in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del suo emendamento 3.24, evidenzia come lo stesso miri esclusivamente a correggere un refuso presente nel testo del decreto-legge n. 101 del 2013. Invita quindi la Presidenza a rivedere il suo giudizio in merito.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rispondendo al deputato Ottobre, esprime la propria condivisione delle istanze che ispirano molti degli emendamenti presentati. Sottolinea, peraltro, come permanga un problema di estraneità del contenuto degli stessi rispetto alla materia oggetto del provvedimento e conferma quindi i giudizi di inammissibilità espressi.

  Marco CAUSI (PD) sottopone nuovamente alla Presidenza l'opportunità che venga riesaminata l'ammissibilità degli identici emendamenti Petrini 2.01 e Sberna 2.02.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, non considera possibile ampliare i criteri cui la Presidenza si è dovuta attenere relativamente alla valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, ritenendo che si possa compiere un'ulteriore riflessione unicamente in merito all'eventualità di discutere l'emendamento De Menech 2.13.

  Marco CAUSI (PD), con riferimento agli identici emendamenti Petrini 2.01 e Sberna 2.02, ritiene che la Commissione debba occuparsi delle questioni concernenti le difficoltà in cui si trovano alcuni settori del comparto bancario, segnatamente le banche di credito cooperativo. Rileva infatti come il sistema bancario nel suo complesso si trovi in una fase critica, pur in presenza di un miglioramento del valore dello spread. In tale contesto evidenzia come, mentre taluni settori del mondo del credito hanno potuto beneficiare dell'adozione di provvedimenti legislativi in loro favore, altri, quali quello delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari, non hanno potuto avvalersi di misure di sostegno.
  Comprendendo quindi l'esigenza di assicurare l'omogeneità degli emendamenti rispetto ai contenuti del provvedimento, preannuncia la presentazione di una risoluzione in materia, i cui contenuti auspica possano essere condivisi dagli altri gruppi e che chiede sia calendarizzata quanto prima, finalizzata a chiedere al Governo di adottare interventi in favore dei suddetti comparti.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara l'impegno della Presidenza a inserite quanto prima all'ordine del giorno la risoluzione preannunciata dal deputato Causi. Evidenzia, quindi, le proprie perplessità circa il numero degli emendamenti presentati, anche in considerazione della soppressione dell'articolo 1 del decreto- legge, che avrebbe dovuto semplificare l'esame del provvedimento in esame.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) sottolinea come sia evidente la necessità di interventi normativi per far fronte alla difficile situazione Pag. 55economica del Paese. Chiede altresì alla Presidenza di fissare un termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità possa essere fissato alle 13.15 della giornata odierna.

  Giovanni PAGLIA (SEL), pur dichiarando di non essere pregiudizialmente contrario al riesame dell'ammissibilità di taluni emendamenti, evidenzia l'esigenza di un indirizzo omogeneo nell'espressione dei suddetti giudizi di ammissibilità.
  Sottolinea, inoltre, con riferimento alla risoluzione preannunciata dal deputato Causi, la necessità di adottare provvedimenti a favore del sistema bancario nel suo complesso, affrontando la relativa questione in modo sistematico e non settoriale.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, invita al ritiro degli emendamenti Villarosa 2.1, Pesco 2.2, Villarosa 2.3, 2.4 e 2.5, Scuvera 2.9, esprime parere favorevole sull'emendamento De Menech 2.13, esprime parere contrario sulla parte ammissibile dell'emendamento Caparini 2.17, mentre invita al ritiro degli emendamenti De Menech 2.22 e Schullian 2.23.
  Invita quindi al ritiro degli emendamenti Ghizzoni 3.1, Busin 3.2, Paglia 3.3 e 3.4, Ferraresi 3.5, Ghizzoni 3.6, Sberna 3.7, Paglia 3.9, che suggerisce di trasfondere in un ordine del giorno, Ghizzoni 3.10, Catanoso 3.11, Sberna 3.12, sugli identici Catanoso 3.14 e Ghizzoni 3.15.
  Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Sani 3.23, il quale assorbirebbe l'emendamento Sani 3.22.
  Invita al ritiro dell'emendamento Busin 3.25, mentre si riserva un'ulteriore valutazione sulle parti ammissibili dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.01. Invita altresì al ritiro degli articoli aggiuntivi Ferraresi 3.02, Ghizzoni 3.03 e Corda 3.04.
  Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Pisano 4.1.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con il parere del relatore, riservandosi tuttavia un'ulteriore valutazione sull'emendamento De Menech 2.13, in particolare per quanto riguarda l'aspetto relativo agli effetti finanziari della proposta emendativa.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede chiarimenti in relazione ai pareri contrari espressi da Governo e relatore sul proprio emendamento 2.1, che mira ad una riscrittura dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge, al fine di evitare che le dimissioni immobiliari siano utilizzate in modo indiscriminato per ottenere risparmi, rilevando, come, al contrario, proprio l'utilizzo di immobili pubblici potrebbe ridurre le spese per i fitti passivi sostenute dallo Stato.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, in risposta al deputato Villarosa, evidenzia come l'approvazione dell'emendamento 2.1 comporterebbe il superamento della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 427 della legge di stabilità 2014, nel senso di stabilire che le maggiori economie di spesa attraverso cui raggiungere l'obiettivo di risparmio atteso dalla spending review non possano essere conseguite attraverso ulteriori alienazioni di immobili pubblici.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia come l'emendamento preveda il divieto di alienare ulteriori immobili pubblici esclusivamente con riferimento al raggiungimento delle maggiori economie di spesa richiamate dal decreto-legge, non andando a modificare la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 427 della legge di stabilità 2014.

  Marco CAUSI (PD) rileva come non sia possibile intervenire con misure relative agli strumenti per attuare le misure di spending review nell'ambito del provvedimento in esame. Ritiene infatti che tali obiettivi possano essere raggiunti nell'ambito dei decreti legislativi che saranno emanati dal Governo in attuazione della Pag. 56delega recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

  Daniele PESCO (M5S) ribadisce l'intenzione del proprio gruppo parlamentare di preservare il più possibile, attraverso la presentazione dell'emendamento Villarosa 2.1, il patrimonio immobiliare pubblico, assicurando che nuove misure al fine di conseguire maggiori obiettivi in termini di spending review siano attuate senza ulteriori alienazioni di immobili pubblici.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, suggerendo la presentazione di un ordine del giorno in merito, conferma la propria contrarietà all'emendamento Villarosa 2.1, ritenendo che la previsione recata dall'emendamento in materia di vincoli all'alienazione degli immobili pubblici creerebbe eccessivi elementi di rigidità.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al Governo se l'emendamento 2.1 possa essere positivamente valutato qualora fosse riformulato nel senso di prevedere un limite alle dismissioni di immobili pubblici da realizzare nell'ambito della spending review.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, considerando legittima la questione posta dall'emendamento 2.1, ribadisce comunque l'inopportunità di modificare l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge nel senso richiesto dall'emendamento.

  Giovanni PAGLIA (SEL), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Villarosa 2.1, considera privo di senso il riferimento ad una generica categoria di immobili pubblici. Ritiene al contrario utile individuare gli immobili la cui alienazione sia opportuna ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'ottimizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, sottolineando a tale riguardo come sia prioritario l'obiettivo di ottimizzare l'uso degli immobili a fini residenziali.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 2.1, Pesco 2.2, Villarosa 2.3, 2.4 e 2.5.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Scuvera 2.9.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) intervenendo in relazione all'emendamento De Menech 2.13, rileva come esso presenti profili di inammissibilità, oltre a porre problemi di copertura finanziaria.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, sottolineando come non sia stata ancora sciolto il nodo relativo alla possibilità di discutere l'emendamento De Menech 2.13, ne dispone l'accantonamento.

  La Commissione respinge l'emendamento Caparini 2.17, nella parte ammissibile.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, informa che il deputato De Menech ha ritirato il proprio emendamento 2.22.

  La Commissione respinge l'emendamento Schullian 2.23.

  Marco CAUSI (PD) chiede al Sottosegretario e al relatore di rivedere la loro valutazione sull'emendamento Ghizzoni 3.1, che mira esclusivamente a correggere un refuso contenuto nel testo del decreto- legge.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, rivedendo la precedente valutazione, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 3.1.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 3.1 (vedi allegato 2).

  Filippo BUSIN (LNA) evidenzia come il proprio emendamento 3.2 abbia l'obiettivo Pag. 57di estendere le misure di favore per i comuni della provincia di Modena colpiti dall'alluvione del gennaio 2014, previste dall'articolo 3, comma 1, anche ai comuni del Veneto, indicati nell'allegato 1 della sua proposta emendativa, colpiti da eventi calamitosi anche di carattere alluvionale nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona l'emendamento Busin 3.2.

  Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio emendamento 3.3, il quale ha l'obiettivo di posticipare al 31 dicembre 2014 il termine del 31 luglio 2014 previsto dall'articolo 3, comma 2, del provvedimento al fine di evitare che il Parlamento nel mese di giugno debba intervenire per operare un'ulteriore proroga dei termini in favore dei soggetti danneggiati dall'evento alluvionale che ha colpito alcuni comuni del modenese.

  La Commissione respinge l'emendamento Paglia 3.3.

  Giovanni PAGLIA (SEL) chiede al Governo chiarimenti sul parere contrario espresso al proprio emendamento 3.4, il quale mira ad evitare che sorgano dubbi interpretativi circa l'estensione della sospensione dei termini e dei versamenti e degli adempimenti tributari a tutti i tributi previsti dalla normativa vigente.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva come la questione attenga alla necessaria uniformità delle locuzioni utilizzate nelle norme che disciplinano tale materia.

  Giovanni PAGLIA (SEL) ritira il proprio emendamento 3.4.

  Michele DELL'ORCO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ferraresi 3.5, sottolinea come esso consentirebbe una proroga delle misure in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi avente carattere alluvionale senza comportare la necessità di coperture finanziarie di grande rilevanza.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI dichiara come in questo, come in altri casi, il parere contrario del Governo sia motivato dall'estraneità dell'emendamento rispetto all'impostazione del decreto-legge, sia dalla difficoltà di verificare in tempi molto ristretti la sussistenza della copertura finanziaria necessaria a far fronte agli oneri determinati dalla proposta emendativa.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) preannuncia che il proprio gruppo ripresenterà ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea un emendamento avente il medesimo contenuto dell'emendamento Ferraresi 3.5. Fa infatti presente come esso miri ad estendere le misure di favore previste dal decreto-legge, venendo incontro alle esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, le quali si trovino in una grave situazione di disagio, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo abitativo. Ritira quindi l'emendamento Ferraresi 3.5, di cui è cofirmatario.

  Marco CAUSI (PD), preannunciando che il gruppo si atterrà, nel corso delle votazioni, ai pareri espressi dal rappresentante Governo e dal relatore, invita tuttavia entrambi ad una riflessione ulteriore sull'emendamento Ghizzoni 3.6, che ritiene coerente con gli obiettivi espressi dal Esecutivo, e che mira esclusivamente ad un limitato ampliamento dei termini previsti dall'articolo 3, comma 2, che sarebbero posticipati al 31 ottobre 2014.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, sottolinea come gli emendamenti Ferraresi 3.5 e Ghizzoni 3.6 abbiano effetti profondamente diversi sia nella sostanza sia sotto il profilo degli effetti finanziari.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona l'emendamento Ghizzoni 3.6.

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  La Commissione respinge l'emendamento Sberna 3.7.

  Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio emendamento 3.9, il quale è finalizzato all'estensione della sospensione dei termini per i pagamenti anche alle rate di mutuo dovute dai soggetti residenti nella provincia di Modena colpiti dall'alluvione del 17 gennaio scorso. Fa presente come l'approvazione di tale emendamento non comporterebbe maggiori oneri, in quanto esso introduce un'ulteriore possibilità di intervento di cui il Governo e gli enti locali potrebbero avvalersi.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona l'emendamento Paglia 3.9, di cui dichiara di condividere i contenuti.

  Manuela GHIZZONI (PD) evidenzia come il proprio emendamento 3.10 operi la correzione di un errore materiale relativo al nome del comune di Albereto, consenta di tener conto dell'ipotesi nella quale gli edifici danneggiati siano stati danneggiati dagli eventi alluvionali, oltre a includere esplicitamente nell'ambito di applicazione delle misure previste dall'articolo 3 i terreni agricoli.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, si dichiara disponibile ad un'ulteriore riflessione sull'emendamento Ghizzoni 3.10, il quale comporterebbe comunque un'estensione delle tipologie di beni immobili ammessi a fruire del beneficio previsto dalla norma.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona gli emendamenti Ghizzoni 3.10, Catanoso 3.11 e Sberna 3.12, vertenti sostanzialmente sulla medesima questione.

  La Commissione respinge l'emendamento Catanoso 3.14.

  Manuela GHIZZONI (PD) ritira il proprio emendamento 3.15.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che l'emendamento Sani 3.22 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione approva l'emendamento Sani 3.23 e respinge l'emendamento Busin 3.25.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, accantona l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.01, per la parte ammissibile.

  Manuela GHIZZONI (PD) fa presente come il proprio articolo aggiuntivo 3.03 riproponga una norma già approvata per due volte dal Senato e inserita nei decreti legge nn. 151 e 126 del 2013, recanti disposizioni di carattere finanziario finalizzate, tra l'altro, a consentire interventi in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, entrambi decaduti. Sottolinea quindi come l'emendamento miri unicamente a prorogare per un periodo non superiore a tre anni il termine di restituzione per i finanziamenti contratti dalle popolazioni colpite da eventi alluvionali.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, rivedendo la sua precedente valutazione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.03.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore, pur riservandosi un'ulteriore verifica circa gli aspetti finanziari della proposta emendativa.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i deputati Causi, Dell'Orco, Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti e Paglia hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.03.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.03, risultando pertanto assorbito l'articolo aggiuntivo Ferraresi 3.02, e respinge l'articolo aggiuntivo Corda 3.04.

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  Daniele CAPEZZONE, presidente, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire al relatore e al Sottosegretario di valutare le proposte emendative accantonate.

  La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 13.35.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, informa di aver esaminato i ricorsi presentati avverso alcuni giudizi di inammissibilità e di dover tuttavia confermare le valutazioni espresse. Dichiara infatti che, pur condividendo molti degli obiettivi e delle esigenze sottesi agli emendamenti, le proposte emendative dichiarate inammissibili risultano estranee alla materia oggetto del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, informa che i deputati De Menech e Ginato hanno sottoscritto l'emendamento Busin 3.2.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Busin 3.2, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Filippo BUSIN (LNA) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.2.

  La Commissione approva l'emendamento Busin 3.2, come riformulato.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, informa che i deputati Villarosa, Ferraresi e Dell'Orco hanno sottoscritto l'emendamento Ghizzoni 3.6.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, rivedendo la sua precedente valutazione, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 3.6.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 3.6.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, informa che il deputato Ghizzoni ha sottoscritto l'emendamento Paglia 3.9.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, rivedendo la sua precedente valutazione, esprime parere favorevole sull'emendamento Paglia 3.9.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Paglia 3.9.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, rivedendo la sua precedente valutazione, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 3.10.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 3.10, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Catanoso 3.11 e Sberna 3.12.

  Manuela GHIZZONI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3.01, per la parte ammissibile.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene che, sulla base dell'unanime avviso dei gruppi, sia possibile passare alla votazione dell'emendamento De Menech 2.13.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere favorevole sull'emendamento Pag. 60De Menech 2.13, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:
  «Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014.»

  Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere conforme a quello del Sottosegretario.

  Roger DE MENECH (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.13.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il deputato Ginato ha sottoscritto l'emendamento De Menech 2.13, come riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento De Menech 2.13, come riformulato.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, formula il proprio emendamento 4.2, il quale intende coordinare la clausola di copertura con le modifiche apportate al provvedimento a seguito degli emendamenti approvati. In tale contesto dichiara parere favorevole sull'emendamento Pisano 4.1, il quale intende realizzare i medesimi obiettivi di coordinamento del testo, a condizione che la stessa proposta emendativa sia riformulata negli stessi termini dell'emendamento 4.2.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che i presentatori dell'emendamento Pisano 4.1 hanno accolto la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento del relatore 4.2, nonché l'identico emendamento Pisano 4.1, come riformulato.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, informa che, a seguito della soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge, contenente disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, il relatore ha presentato l'emendamento Tit. 1 che modifica il titolo del decreto stesso.

  La Commissione approva l'emendamento del relatore Tit. 1.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il Comitato per la legislazione e le commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso il loro parere sul provvedimento, ad eccezione delle Commissioni VIII e X, che non ritengono di esprimersi, nonché della V Commissione, che esprimerà il suo parere direttamente all'Assemblea.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 13.45.

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