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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 marzo 2014
206.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 142

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.

Nuove disposizioni in materia di aree protette.
Testo unificato S. 119 e abb.
(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, introducendo l'esame, riferisce che il provvedimento in titolo è un testo unificato dei disegni di legge S. 119 D'Alì, S. 1004 De Petris e S. 1034 Caleo, attualmente in discussione presso la 13a Commissione del Senato, e che si tratta di un testo predisposto dal relatore in Commissione di merito e adottato da quest'ultima come testo base.
  Quanto al contenuto, il provvedimento dispone un complesso intervento di revisione della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991, più volte modificata). Quest'ultima detta una disciplina generale in materia di protezione della natura, basata su una classificazione delle aree naturali protette in parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali (che possono essere statali o regionali «in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati») e aree protette marine.
  La legge prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali siano effettuate Pag. 143d'intesa con le regioni, mentre la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, ha luogo d'intesa con le regioni e le province interessate. Le aree protette marine sono istituite dal ministro dell'ambiente; l'istituzione delle stesse può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente.
  Sulla base di questa classificazione, la legge quadro prevede distinte discipline per le aree naturali protette nazionali (titolo II) e per le aree naturali protette regionali (titolo III). In particolare, per le aree protette regionali viene dettata una disciplina tendenzialmente di principio.
  Il provvedimento in esame dispone una serie di novelle all'articolato della legge quadro, che riguardano soprattutto il titolo II, e quindi le aree protette nazionali.
  L'articolo 1 interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, confermandone tendenzialmente lo schema, ma aggiungendo la figura dei parchi geologici, dei quali si prevede che – come già ora le riserve naturali – possano essere statali o regionali «in base alla rilevanza degli interessi in essi rappresentati»; si prevede altresì la figura dei parchi nazionali con estensione a mare; e si distingue tra aree marine protette e riserve marine.
  È previsto che i parchi geologici statali siano istituiti dallo Stato sentita la regione (articolo 4).
  I parchi con estensione a mare nascono dalla fusione, sotto il profilo gestionale, di parchi nazionali con aree marine protette o riserve marine antistanti i parchi.
  Quanto alla distinzione tra aree marine protette e riserve marine, questa si basa su un criterio dimensionale, nel senso che «le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi».
  Le aree protette marine già istituite dovranno essere riclassificate – con decreto del Presidente della Repubblica – in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare.
  Per i tratti di costa e gli specchi d'acqua nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare, è previsto che il Ministero dell'ambiente avvii – d'intesa con le regioni – l'iter istitutivo della riserva marina. Le riserve marine in questione dovranno essere affidate «prioritariamente» in gestione alle regioni, che possono delegare agli enti locali.
  In ogni caso, è previsto che l'istituzione di un nuovo parco assorba tutte le aree protette (nazionali, regionali o locali) esistenti nel suo territorio.
  L'articolo 2 modifica la disciplina relativa al Programma triennale per le aree naturali protette, stabilendo che lo stesso sia adottato anziché dal Comitato per le aree naturali protette – che è oggi costituito dal ministro dell'ambiente e da altri ministri, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma designati dalla Conferenza Stato-regioni – direttamente dalla Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 3 consente ai comuni delle isole minori di istituire un contributo per lo sbarco di passeggeri.
  L'articolo 4, come detto, prevede che i parchi geologici statali siano istituiti con decreto ministeriale, sentita la regione.
  L'articolo 5 modifica l'articolo 9 della legge quadro, che disciplina la figura dell'Ente parco con riferimento ai parchi nazionali. Si conferma che il presidente del parco nazionale è nominato – come già oggi – d'intesa con i presidenti delle regioni o province autonome nel cui territorio il parco ricade in tutto o in parte. Viene specificato che l'intesa deve essere resa entro trenta giorni, trascorsi i quali – dice la proposta di legge – è da ritenersi «acquisita tramite silenzio assenso». In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente Pag. 144alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata.
  Viene poi modificata la disciplina relativa al Consiglio direttivo del parco nazionale. Attualmente, questo è formato dal presidente e da otto componenti, che vengono nominati con decreto ministeriale, sentite le regioni interessate, su designazione di più soggetti indicati dalla legge (Comunità del parco, associazioni ambientaliste, Ministero dell'ambiente, Ministero delle politiche agricole, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Le regioni devono esprimere il proprio parere sulle designazioni entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente questo termine, il ministro procede egualmente alle nomine dei designati.
  Il testo in esame – oltre a rendere variabile il numero dei componenti il consiglio direttivo a seconda del numero dei comuni toccati dal parco nazionale e a modificare l'elenco dei soggetti chiamati a formulare le designazioni (Comunità del parco, associazioni ambientaliste, associazioni agricole nazionali) – elimina il parere delle regioni sulle designazioni stesse. Il coinvolgimento delle autonomie territoriali sembra peraltro assicurato dalla previsione, contenuta nel provvedimento in esame, che almeno la metà dei componenti il consiglio direttivo designati dalla Comunità di parco – e questa designa la metà dei componenti dell'organo – siano scelti tra i sindaci della comunità del parco.
  L'articolo 6 modifica diversi articoli della legge quadro. In particolare, è modificato l'articolo 11, che detta norme per l'adozione del regolamento del parco nazionale, prevedendo che questo sia approvato dal ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate. Il provvedimento in esame specifica che «decorsi inutilmente dodici mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente parco, del regolamento al Ministero, il regolamento si intende approvato».
  È modificato anche l'articolo 12, che disciplina il piano per il parco nazionale. Tra l'altro, si prevede che il piano in questione rechi anche «l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di transizione e individuate d'intesa con la regione». È confermato che il piano, dopo un complesso procedimento amministrativo, è approvato dalla regione, d'intesa con l'Ente parco e con i comuni interessati. Mentre però la legge vigente stabilisce che, qualora il piano non venga approvato entro un termine, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di intese, e che, qualora le intese non vengano comunque raggiunte entro un certo termine, il ministro dell'ambiente rimetta la questione al Consiglio dei ministri, che decide in via definitiva, il provvedimento in esame prevede che, qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione, esso si intende comunque approvato.
  L'articolo 7 disciplina il rilascio di concessioni all'interno del parco nazionale.
  L'articolo 8 reca alcune modifiche puntuali all'articolo 15 della legge quadro, che tratta di acquisti, espropriazioni ed indennizzi.
  L'articolo 9 stabilisce che i titolari di concessione di derivazione d'acqua o di altre concessioni all'interno di un'area protetta devono versare un canone all'ente di gestione dell'area protetta. Le disposizioni in questione è previsto si applichino anche ai parchi regionali.
  L'articolo 10 introduce nella legge un nuovo articolo in materia di controllo della fauna selvatica, il quale detta una disciplina per la conservazione delle specie a livello nazionale.
  L'articolo 11 interviene in materia di parchi geologici nazionali, stabilendo che questi siano gestiti da un ente parco e che per essi sia previsto un piano di gestione, adottato dal ministro dell'ambiente, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con quelle a statuto speciale e con le province autonome. Pag. 145
  L'articolo 12 modifica l'articolo 18 della legge quadro, in materia di istituzione di aree marine protette. A seguito delle modifiche proposte dal testo in esame, l'articolo fa riferimento, oltre che alle aree protette marine, anche alle riserve marine.
  Attualmente la legge prevede che le aree protette marine siano istituite dal ministro dell'ambiente e che l'istituzione possa essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. Il provvedimento in esame conferma che le aree protette marine – e ora anche le riserve marine – sono istituite dal ministro dell'ambiente e, innovando, prevede che debbano essere sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la conferenza unificata. Peraltro, i pareri richiesti agli enti territoriali devono essere rilasciati entro novanta giorni. Trascorso tale termine, il loro parere si intende favorevolmente acquisito. È confermato che, con riferimento all'istituzione delle aree protette marine (e ora anche delle riserve marine), possono essere stipulati accordi di programma tra regioni e Ministero competente.
  L'articolo 13 modifica l'articolo 19 della legge quadro, che tratta della gestione delle aree protette marine. Attualmente il soggetto preposto alla tutela di tali aree è l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, il quale può avvalersi delle Capitanerie di porto. La gestione dell'area protetta può anche essere concessa a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute, fermo restando che, se un'area protetta marina confina con un'area protetta terrestre, la gestione dell'area marina è attribuita al soggetto competente per l'area terrestre. La sorveglianza è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.
  Il provvedimento in esame rivede la disciplina anzidetta in più aspetti: innanzitutto viene introdotta nella legge quadro anche una disciplina per la gestione delle riserve marine. È previsto che la gestione delle aree protette marine e delle riserve marine sia affidata dal ministro dell'ambiente – con il parere delle regioni – a consorzi di gestione cui partecipano enti pubblici ed enti di ricerca e ambientalisti. I consorzi per la gestione delle aree protette marine devono essere formati per almeno il settanta per cento da enti locali; questo requisito non è previsto invece per i consorzi di gestione delle riserve marine. La gestione deve avvenire secondo modalità e obblighi definiti dal ministro dell'ambiente mediante convenzione. È previsto un regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area protetta marina o della riserva marina, che è adottato dal Ministero dell'ambiente, su proposta del gestore. Oltre che dalla convenzione e dal regolamento, la gestione è regolata da un piano di gestione. È confermato che la sorveglianza delle aree protette marine, e ora anche delle riserve marine e dei parchi con estensione a mare, è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché – ma nei soli limiti stabiliti dal decreto istitutivo dell'area protetta e dal regolamento – dalle polizie locali delegate alla gestione (anche in forma consortile) e, per le regioni a statuto speciale, dai corpi di polizia individuati da queste ultime.
  L'articolo 14 prevede, per la tutela delle aree protette marine, anche un programma triennale, che stabilisce, tra l'altro, gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, gli obiettivi e le azioni nazionali su questa materia. Il piano è definito dal ministro dell'ambiente in esito a una procedura che prevede il coinvolgimento di regioni ed enti gestori. Questi possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti, sui quali in ogni caso decide il ministro. Il ministro dell'ambiente può revocare l'affidamento in gestione in caso di inadempienza del soggetto gestore rispetto al decreto istitutivo dell'area protetta, alla convenzione e al programma triennale.
  È previsto che i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche richiesti dall'ente gestore di un'area protetta siano resi entro sessanta giorni, decorsi i quali si intendono favorevolmente espressi. Pag. 146
  L'articolo 15 modifica l'articolo 21 della legge quadro, che detta disposizioni per la vigilanza e la sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale: la vigilanza è oggi affidata principalmente al ministro dell'ambiente, mentre la sorveglianza è affidata al Corpo forestale dello Stato. Il provvedimento in esame interviene solo sulla vigilanza, confermando la competenza per tale funzione in capo al Ministero dell'ambiente e specificando che la vigilanza avviene mediante l'approvazione – in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica – degli statuti, dei regolamenti, del bilancio e delle piante organiche.
  L'articolo 16 modifica l'articolo 22 della legge quadro, che detta le norme di principio generali per le regioni. In primo luogo, viene previsto che – oltre a parchi naturali e riserve naturali – le regioni istituiscano anche parchi geologici, sempre al fine di un utilizzo razionale del territorio e di attività compatibili con la speciale destinazione dell'area. In secondo luogo, viene stabilito il principio generale del divieto assoluto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali. Attualmente, invece, la legge quadro prevede che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria sia vietata salvo eventualmente consentire – comunque nel rispetto di precisi vincoli e modalità dettati dalla legge statale – prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. La modifica si collega a quella disposta dall'articolo 10 già menzionato, che reca una disciplina statale per il controllo della fauna selvatica.
  L'articolo 17 interviene in materia di organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, stabilendo che questo si avvalga di un singolo revisore dei conti, anziché di un collegio di revisori dei conti. Sempre l'articolo 17 prevede poi che al presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente si applichino le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, della legge, come modificata dallo stesso provvedimento in esame. In sostanza si prevede che l'indennità di carica del presidente del parco regionale sia stabilita dalla regione e che l'indennità sia comunque dimezzata se il presidente è un lavoratore dipendente e non ha chiesto l'aspettativa.
  L'articolo 18 chiarisce che nell'articolo 29 della legge quadro, quando si fa riferimento al legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, si intende il direttore dell'organismo medesimo.
  L'articolo 19 modifica l'articolo 30 della legge quadro, aggiornando il quadro sanzionatorio per le violazioni dei precetti recati dalla legge stessa.
  L'articolo 20, infine, modifica l'articolo 33 della legge quadro, che attualmente prevede solo una relazione del ministro dell'ambiente al Parlamento sullo stato di attuazione della legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali. Con il provvedimento in esame si circoscrive il contenuto della relazione limitandolo all'attività degli enti parco e degli altri enti per la gestione di aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale. Inoltre, si istituisce un comitato nazionale per le aree protette, composto, tra gli altri, da un rappresentante della conferenza permanente dei presidenti delle regioni e da un rappresentante dell'ANCI. Il comitato, oltre a predisporre il programma per le aree naturali protette, propone all'approvazione della Conferenza unificata l'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette.
  In conclusione, rileva che per l'istituzione dei parchi geologici statali, delle aree protette marine e delle riserve marine il testo in esame prevede il semplice parere, e non quindi l'intesa, delle regioni interessate, laddove oggi l'articolo 2, comma 7, della legge quadro – che non viene modificato – prevede l'intesa con le regioni per l'istituzione, oltre che per la classificazione, dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali.Pag. 147
  Rileva inoltre che, nei casi in cui è prevista l'intesa con le regioni – per esempio per la nomina del presidente dell'ente parco nazionale e per l'adozione del regolamento dell'Ente parco – viene generalizzato un meccanismo di tipo «silenzio-assenso», in base al quale, ove l'intesa con la regione non sia raggiunta entro un certo termine, si può prescindere da essa: in tal senso si orientano le modifiche apportate agli articoli 9, 11, 12, 18, e le previsioni introdotte con l'articolo 19-bis. Si tratta di una previsione a suo avviso condivisibile, in quanto permette di semplificare e conseguentemente rendere più fluide le procedure in questione, senza menomare le autonomie regionali.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1), con la quale si chiede alla Commissione di merito di prevedere che anche l'istituzione dei parchi nazionali geologici, delle aree marine protette e delle riserve marine avvenga d'intesa con le regioni interessate.

  Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) fa presente che la materia trattata dal testo unificato in titolo si sovrappone in parte con quella oggetto del disegno di legge del Governo C. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere la green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, il quale costituisce provvedimento collegato alla legge di stabilità 2014 ed è attualmente all'esame della VIII Commissione della Camera. L'articolo 1 di quest'ultimo modifica infatti la legge 6 dicembre 1991, n. 394, al fine di semplificare la materia dell'organizzazione e della gestione degli enti parco. Reputa pertanto opportuno che nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere si richiami l'attenzione della 13a Commissione del Senato sull'esigenza di assicurare il coordinamento del testo in esame con il collegato in materia ambientale.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, osserva che è forse più corretto procedere all'inverso, nel senso cioè di segnalare alla VIII Commissione della Camera, quando sarà il momento, la necessità di coordinare il disegno di legge collegato in materia ambientale con il provvedimento in titolo: infatti quest'ultimo prevede una generale revisione della legge quadro sulle aree protette, mentre il collegato in materia ambientale contiene misure diverse, tra le quali anche la modifica alla legge n. 394 del 1991 di cui ha fatto cenno il deputato Plangger.

  Il presidente Renato BALDUZZI concorda con il relatore, ritenendo che il problema del coordinamento tra i due provvedimenti sia senz'altro importante, ma non debba essere affrontato dalla 13a Commissione del Senato, o comunque non in questa fase: e questo, oltre che per la ragione detta dal relatore, anche perché l'esame del disegno di legge collegato in materia ambientale alla Camera è appena iniziato, mentre l'esame della 13a Commissione del Senato sulla riforma della legge quadro sulle aree protette è cominciato da tempo ed è giunto alla fase emendativa.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), nell'assicurare che la 13a Commissione del Senato, della quale è componente, ha ben presente la necessità del coordinamento tra le disposizioni dettate in tema di enti parco dal provvedimento in titolo e quelle proposte dal Governo con il collegato in materia ambientale, esprime l'avviso che, per le ragioni già ricordate dal relatore e dal presidente, non sia il caso di far cenno di questo problema nel parere che la Commissione si appresta ad esprimere. Quanto all'intesa delle regioni per l'istituzione dei parchi geologici, si limita a dire che la previsione dell'esistenza di questi ultimi è dibattuta nella Commissione di merito e potrebbe quindi venire meno nelle successive fasi di esame.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) ricorda che quello per la riforma della legge quadro sulle aree protette è un provvedimento atteso da tempo, al quale le Camere lavorano da più legislature, e che Pag. 148il testo unificato in titolo è quindi il frutto di un dibattito parlamentare prolungato e ormai maturo. Concorda quindi sul fatto che deve essere il collegato in materia ambientale a coordinarsi con il testo in esame, e non l'inverso.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
C. 2162 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI della Camera).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, ricorda che il decreto-legge in esame contiene diverse misure già inserite nei due precedenti decreti-legge in materia di finanza locale (n. 126 e n. 151 del 2013) non convertiti dal Parlamento, anche se non sempre le relative disposizioni sono formulate negli stessi termini; contiene inoltre alcune delle disposizioni che erano state approvate dalla Commissione bilancio del Senato in occasione dell'esame dalla legge di conversione del decreto-legge n. 151, che sono state poi stralciate dal Presidente del Senato in Assemblea perché improponibili e che sono quindi confluite nel disegno di legge S. 1322, sul quale la Commissione parlamentare per le questioni regionali si è già pronunciata; contiene infine alcune disposizioni nuove, a cominciare da quelle sulla TARI e la TASI.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 2), la prima delle quali riprende l'osservazione già contenuta nei pareri espressi sui decreti-legge n. 126 e n. 151 con la quale si richiamava l'attenzione sul principio generale di cui all'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione; la seconda delle quali è invece nuova e concerne le misure di cui all'articolo 3, riguardanti gli enti locali in difficoltà finanziaria. Si tratta di misure che erano già recate dai decreti-legge n. 126 e n. 151, ma che il decreto in esame rafforza, e questo intervenendo anche sulla fase precedente la dichiarazione di dissesto. L'esperienza ha infatti mostrato che la disciplina previgente al decreto, che risultava dalla stratificazione di più interventi successivi, comportava alcune implicazioni tali da frustrare la volontà degli amministratori locali che, per esempio in concomitanza con un rinnovo degli organi dell'ente locale, avessero voluto tentare di evitare il dissesto. Con l'osservazione proposta si richiama l'attenzione sull'opportunità di un futuro intervento legislativo di riordino complessivo della materia del dissesto finanziario degli enti locali, con l'occasione segnalando anche la necessità che in questa procedura sia assicurato un maggiore coinvolgimento della regione. Infatti attualmente la procedura concernente i comuni a rischio di dissesto coinvolge, oltre al comune interessato, soltanto lo Stato, e non la regione, il che non è però coerente con il ruolo che la Costituzione riconosce alle regioni.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 8.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 8.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 13.40.

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Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.
Audizione dei professori Antonio D'Atena, Stelio Mangiameli e Roberto Toniatti.
(Svolgimento e conclusione).

  Renato BALDUZZI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  I professori Antonio D'ATENA, Stelio MANGIAMELI e Roberto TONIATTI svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente Renato BALDUZZI, i deputati Mauro PILI (Misto) e Florian KRONBICHLER (SEL), nonché il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI).

  I professori Roberto TONIATTI, Stelio MANGIAMELI e Antonio D'ATENA rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Renato BALDUZZI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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