Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 maggio 2014
241.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 117

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final).
Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, la proposta di regolamento COM(2014) 180 sarà esaminata congiuntamente alla comunicazione della Commissione europea COM(2014) 179.
  Così rimane stabilito.

  Alessandra TERROSI (PD), relatore, fa presente che il riesame della legislazione in materia di agricoltura biologica, dal quale è scaturita la proposta di regolamento in esame, rientra nell'ambito del programma della Commissione europea per il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione.
  La proposta di regolamento è stata adottata dalla Commissione europea il 24 marzo 2014 su proposta del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Cioloş.
  Al riguardo, ricordando che è prevista una nuova riunione del Parlamento europeo per il mese di luglio 2014, sottolinea che sarebbe auspicabile e utile che il Governo tenga il Parlamento costantemente informato sull'andamento del relativo negoziato soprattutto se è il suo orientamento è per concluderne l’iter nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. Pag. 118
  Quanto all'esame da parte dei Parlamenti nazionali, rileva che hanno già avviato l'esame della proposta di regolamento il Parlamento finlandese, le Cortes generales spagnole, il Parlamento svedese, il Bundesrat tedesco, il Senato polacco, il Senato rumeno, il Senato ceco, il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, il Consiglio federale austriaco, la Camera dei rappresentanti olandese. Nella giornata di ieri la Commissione Agricoltura del Senato italiano ha approvato una specifica risoluzione.
  La proposta di riforma scaturisce dalla necessità di adeguare la normativa sull'agricoltura biologica, oggetto prima del regolamento (CEE) 2092/1991 e poi del regolamento (CE) n. 834/2007 che, rispetto al precedente, ha introdotto alcune modifiche. In particolare, la normativa del 2007 ha fornito una definizione più precisa del metodo di produzione biologico, descrivendone obiettivi e principi. In secondo luogo, ha migliorato l'armonizzazione delle norme di produzione biologica dell'Unione, sopprimendo le norme nazionali per i prodotti di origine animale. In terzo luogo, ha introdotto la possibilità di stabilire eccezioni alle norme sotto la responsabilità degli Stati membri, ma con vincoli rigorosi e per un periodo di tempo limitato. In quarto luogo, ha creato un collegamento tra il sistema di controllo relativo all'agricoltura biologica e il sistema di controlli ufficiali sugli alimenti e i mangimi disposto dal regolamento (CE) n. 882/2004 e ha reso obbligatorio l'accreditamento degli organismi di controllo privati. Infine, ha ristrutturato il regime di importazione: in aggiunta al riconoscimento dei paesi terzi ai fini dell'equivalenza, l'Unione europea riconosce gli organismi di controllo che operano nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza o della conformità. Il sistema precedentemente in vigore, in virtù del quale ai paesi terzi venivano concesse autorizzazioni individuali per ciascuna partita, è stato eliminato dal regolamento di base ed è ora in fase di graduale abolizione.
  L'ulteriore adeguamento della normativa europea si rende necessario poiché, a fronte di una domanda mondiale di prodotti biologici crescente che a partire dal 1999 si è quadruplicata, nonostante la superficie coltivata con il metodo biologico all'interno dell'Unione sia raddoppiata, l'offerta non è stata in grado di soddisfare tali richieste né il quadro normativo viene considerato all'altezza delle nuove sfide del settore. Ne conseguono consistenti importazioni di alimenti biologici, che riducono le opportunità per i produttori biologici dell'Unione, aumentano il rischio di una limitazione dell'espansione del mercato del biologico, con la conseguenza di limitare anche i benefici ambientali derivanti dalle pratiche agricole messe in atto con il metodo biologico.
  Ad oggi si rileva una insufficiente conversione all'agricoltura biologica, che deve essere incentivata anche attraverso l'individuazione di varietà vegetali espressamente selezionate per la produzione con metodo biologico, che attualmente il quadro normativo impedisce.
  Inoltre, la fiducia dei consumatori è a rischio sia per le innumerevoli eccezioni introdotte in modo incontrollato da alcuni Stati in questi anni sia perché nella normativa vigente non si riscontrano riferimenti all'impatto ambientale causato dal metodo stesso né si tiene conto del requisito di un elevato livello di benessere degli animali; non vengono poi adeguatamente normati i casi di produzioni parallele; la certificazione, in special modo per l'accesso ad alcuni mercati, è frutto del possesso di requisiti molteplici e i diversi Stati hanno spesso un approccio diverso nei confronti del riscontro della presenza di residui di prodotti non conformi e non autorizzati negli alimenti biologici con la predisposizione di contromisure diverse per sanzionare le non conformità riscontrate. La legislazione appare troppo complessa e comporta un onere amministrativo elevato, con il risultato che numerose piccole aziende vengono escluse dal sistema di controllo per i costi troppo elevati della certificazione.
  La presente proposta tiene conto della Strategia Europa 2020, nella quale viene riconosciuta l'importanza dello sviluppo Pag. 119sostenibile e del sostegno ad una economia in cui le risorse siano impiegate più efficacemente, che sia più rispettosa dell'ambiente e più competitiva. Tiene conto altresì della nuova politica comune della pesca, attraverso la normazione specifica dell'acquacoltura, settore che garantisce la sicurezza alimentare su base sostenibile e a lungo termine nonché l'occupazione.
  La proposta di regolamento va inoltre considerata insieme al nuovo regolamento sui controlli ufficiali, ancora in fase di definizione, attraverso il quale si vuole garantire un approccio integrato in tutti i settori della catena alimentare, garantendo livelli adeguati di sicurezza e tuttavia semplificando il quadro legislativo globale.
  Inoltre, come definito nel regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità e come riportato nella comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, il sistema di produzione con metodo biologico rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione così come le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e i prodotti delle regioni ultraperiferiche e delle zone montane.
  Ricorda quindi in sintesi l’iter che ha portato alla formulazione della proposta all'ordine del giorno, ricordando che la Commissione ha svolto una consultazione pubblica on line iniziata nel gennaio 2013 e conclusasi nell'aprile 2013, alla quale hanno partecipato circa 45.000 utenti; circa il 96 per cento dei contributi è pervenuto da cittadini dell'Unione Europea. Le principali preoccupazioni riportate nei contributi hanno riguardato l'ambiente e la qualità delle produzioni. I suggerimenti riguardano in particolare il rafforzamento della normativa europea (la maggior parte è favorevole alla eliminazione delle eccezioni), l'uniformità di trattamento sanzionatorio e la previsione di limiti certi relativamente alla presenza di residui di prodotti non conformi nei prodotti biologici, l'introduzione della certificazione elettronica e la certificazione di gruppo nel caso di piccoli agricoltori. Elemento comune ai contributi è la richiesta che la produzione biologica rimanga vicina ai propri principi e obiettivi.
  Tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica e in stretta collaborazione con le parti interessate sono state elaborate dal nucleo di valutazione della Commissione europea, e riportate nella valutazione di impatto, tre opzioni strategiche. La prima è per il cosiddetto «status quo migliorato», caratterizzato da misure legislative che chiariscano l'ambito di applicazione e alcune norme di produzione, che semplifichino l'attuale normativa in materia di etichettature, che rafforzino il sistema di controllo, che rivedano la normativa relativamente alle importazioni. Queste misure sono considerate la risposta minima alle problematiche individuate e quindi sono incluse anche nelle successive opzioni. La seconda è l'opzione «incentrata sul mercato», tesa a creare le condizioni per rispondere in modo dinamico a ulteriori sviluppi del mercato introducendo norme più flessibili, incorporando come disposizioni all'interno del regolamento le norme eccezionali vigenti da tempo concesse dagli Stati membri e elaborando in un documento separato norme di produzioni più leggibili. La terza è l'opzione «incentrata sui principi», che prevede per il metodo biologico una maggiore aderenza ai propri principi attraverso l'applicazione di misure legislative che eliminino le eccezioni, potenzino l'approccio basato sul rischio nel sistema di controllo eliminando l'ispezione obbligatoria annuale, sostituiscano l'equivalenza con la conformità nel regime di importazione degli organismi di controllo e attraverso l'adozione di un piano di azione che definisce una strategia per l'agricoltura biologica nell'Unione.
  A seguito della valutazione di impatto delle suddette opzioni strategiche in funzione della loro capacità di raggiungere gli obiettivi della PAC per il 2020 e gli obiettivi specifici, strategici e operativi nonché in funzione della efficacia e della efficienza, è stata individuata l'opzione incentrata sui principi come quella che meglio permette il conseguimento dei migliori Pag. 120risultati per tutti i criteri valutati. L'opzione incentrata sui principi dovrebbe permettere di ottenere molteplici risultati. Innanzitutto, prospettive di mercato positive grazie a una maggiore fiducia dei consumatori che dovrebbe sostenere i prezzi dei prodotti biologici e attirare nuovo interesse verso tali prodotti. In secondo luogo, dovrebbe consentire la soppressione delle eccezioni alle norme, rendendo più propensi gli agricoltori biologici che applicano pienamente i principi del metodo a rimanere nel settore (e dovrebbe contribuire allo sviluppo dei mezzi di produzione biologica, in particolare le sementi). In terzo luogo, ne dovrebbe anche conseguire il chiarimento e la semplificazione delle norme di produzione, che renderebbero il settore più attraente e i consumatori più fidelizzati. In quarto luogo, la concorrenza diventerà più equa in virtù dell'armonizzazione delle norme e dell'abbandono dell'equivalenza a favore della conformità con riguardo al riconoscimento degli organismi di controllo nei paesi terzi. In quinto luogo, la fiducia dei consumatori crescerà anche grazie all'adozione di un migliore sistema di controllo basato sull'analisi del rischio che, da un lato, permetterà la semplificazione per le aziende meno a rischio e, dall'altro, permetterà di contribuire a prevenire le frodi. Dovrebbe infine consentire effetti ambientali positivi e un miglioramento delle condizioni di benessere degli animali, anche grazie alla eliminazione delle eccezioni.
  Sottolinea poi che la normativa vigente prevede 135 obblighi di informazione imposti agli agricoltori biologici e alle amministrazioni (81 a carico degli operatori, 42 a carico delle amministrazioni nazionali e 12 a carico degli organismi di controllo). Gli obblighi più onerosi per lo Stato riguardano la fornitura di dati statistici, la comunicazione delle autorizzazioni di sementi non biologiche, la pubblicazione degli elenchi aggiornati degli operatori. Per gli operatori appaiono maggiormente onerosi gli obblighi concernenti la tenuta delle prove documentali sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari e concimi autorizzati e sulla eventuale coesistenza di produzione biologica e tradizionale; la tenuta dei registri specifici per la produzione animale; il rispetto dei regimi di controllo). Conseguentemente, nella stesura del nuovo regolamento particolare attenzione è stata riservata alla necessità di semplificare: l'adozione dell'opzione incentrata sui principi permetterà l'abolizione di 37 dei 135 obblighi di informazione.
  Passando all'illustrazione dell'articolato della proposta di regolamento COM(2014) 180, fa presente che la stessa consta di 45 articoli.
  Al Capo I gli articoli da 1 a 3 concernono l'oggetto, il campo di applicazione e le definizioni. Le novità rispetto alla normativa vigente, che risale al 2007, sono sostanzialmente rese necessarie, oltre che dall'allineamento con l'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, recante l'elenco dei prodotti agricoli (2009), dalle novità intervenute negli ultimi anni. Si riferisce, in particolare, ai seguenti atti: regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai consumatori (per la definizione di ristorazione collettiva, di ingrediente, di etichettatura, per le disposizioni sull'immissione di taluni prodotti sul mercato); regolamento (UE) n. 1308/2013 (immissione dei prodotti sul mercato); regolamento (UE) n. 1307/2013 (definizione di superficie agricola); regolamento (CE) n. 1107/2009 (definizione di vegetali, prodotti vegetali, prodotti fitosanitari); regolamento (UE) 1380/2013 (definizione di acquacoltura); regolamento (UE) n. 1305/2013 (per la definizione di circostanze calamitose).
  Al Capo II, gli articoli da 4 a 6 definiscono i principi generali, i principi specifici applicabili alle attività agricole e all'acquacoltura, nonché quelli specifici per la trasformazione di alimenti e mangimi biologici. Si propone di eliminare l'eccezione in base alla quale, ove un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica, si possa comunque fare riferimento alla produzione biologica. Si propone altresì di limitare l'uso di additivi o coadiuvanti tecnologici al minimo.Pag. 121
  Al Capo III sono stabilite le regole di produzione. In particolare: le norme generali (articolo 7), le norme di conversione (articolo 8), il divieto di uso di OGM (articolo 9). Rispetto alla normativa vigente, gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non possono essere usati oltre che negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, nei coadiuvanti tecnologici (per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che può dar luogo alla presenza non intenzionale, ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito) e nel materiale riproduttivo vegetale. Il riferimento è comunque ai prodotti etichettati come OGM, a meno che non si disponga di informazioni circa la non conformità alla normativa dell'etichettatura.
  Inoltre sono stabilite norme di produzione relative ai settori: vegetale (articolo 10), animale (articolo 11), per le alghe marine e gli animali di acquacoltura (articolo 12), per alimenti e mangimi trasformati (articolo 13), per il vino (articolo 14), per i lieviti utilizzati come alimenti e come mangimi (articolo 15), nonché per altri prodotti (articolo 16) e norme eccezionali (articolo 17). Seguono disposizioni concernenti imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti biologici (articolo 18), autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati nella produzione biologica (articolo 19) e la presenza di prodotti o sostanze non autorizzate (articolo 20).
  Al Capo IV, le disposizioni relative all'etichettatura riguardano: uso di termini (articolo 21), indicazioni obbligatorie (articolo 22) e logo di produzione biologica dell'Unione europea (articolo 23). Rispetto alla normativa vigente, ai fini dell'indicazione «UE» o «non UE» possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 5 per cento della quantità totale, in termini di peso di materie prime agricole (articolo 22).
  Al Capo V, le disposizioni concernenti la certificazione hanno ad oggetto: sistema di certificazione (articolo 24), certificato biologico (articolo 25), previsto in formato elettronico e considerato certificato ufficiale ai sensi della proposta di regolamento sui controlli ufficiali (articoli 25-26), gruppi di operatori (articolo 26), per i quali sono previste modalità di controlli interni. È conferito alla Commissione il potere di ricorrere ad atti delegati e di esecuzione per la composizione, la dimensione, la responsabilità, la portata e la frequenza dei controlli (tali disposizioni non sono previste dalla normativa vigente).
  Al Capo VI, concernente gli scambi con i paesi terzi sono disciplinati i seguenti aspetti: esportazione di prodotti biologici (articolo 27), dove si prevede che un prodotto destinato ad essere esportato come prodotto biologico in un paese terzo riconosciuto può essere esportato se soddisfa i requisiti di detto paese per l'immissione sul mercato come prodotto biologico. Al fine di evitare disparità di condizioni per gli operatori che esportano in paesi terzi nonché di assicurare una concorrenza leale tra gli operatori è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle norme specifiche, importazioni di prodotti biologici (tali disposizioni non sono previste dalla normativa vigente). Il medesimo capo reca altresì norme per l'importazione di prodotti biologici (articolo 28) e il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo (articolo 29). Anche relativamente ai suddetti articoli, oltre che conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, si rinvia alla proposta di regolamento sui controlli ufficiali. Sono disciplinati inoltre l'equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale e il riconoscimento dei paesi terzi (articolo 30-31).
  Al Capo VII, che reca disposizioni generali, la Sezione I riguarda la libera Pag. 122circolazione dei prodotti biologici, con la esclusione della libertà di vietare o limitare la commercializzazione (articolo 32). La Sezione II riguarda le informazioni sulle autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo (articolo 34), nonché la relazione della Commissione che entro il 2021 deve essere presentata al Parlamento e al Consiglio sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici destinati alla riproduzione (articolo 35).
  Al Capo VIII infine, la Sezione I reca le disposizioni procedurali per l'esercizio della delega di poteri alla Commissione (articolo 36-37) mentre la Sezione II concerne l'abrogazione, le modifiche e le disposizioni transitorie e finali (articolo 38-44) e l'entrata in vigore del regolamento (articolo 45), prevista per il 1o luglio 2017.
  In sintesi, i contenuti della proposta di regolamento sono molteplici e possono essere così sintetizzati: le norme di produzione sono riunite in un allegato specifico; le norme di produzione sono rafforzate dalla soppressione delle eccezioni, salvo laddove servano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica a seguito del verificarsi di eventi calamitosi; le aziende agricole che applicano il metodo biologico devono essere gestite interamente secondo i principi dell'agricoltura biologica; il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione non è in linea di principio più possibile; gli ingredienti agricoli che rientrano nella composizione dei prodotti biologici trasformati devono essere esclusivamente biologici; ad eccezione delle microimprese, gli operatori del comparto biologico diversi dagli agricoltori o dai produttori di alghe marine o animali d'acquacoltura sono tenuti a mettere in atto sistemi che consentano di migliorare le proprie prestazioni in campo ambientale.
  Tutte le norme che riguardano il controllo nei suoi vari aspetti vengono raccolte nell'ambito della proposta di regolamento sui controlli ufficiali (operatori, autorità competenti, autorità di controllo e organismi di controllo faranno riferimento ad un unico testo normativo). Anche relativamente al controllo, si procederà alla eliminazione delle eccezioni e quindi a un chiarimento e alla semplificazione della normativa stessa; nell'ambito della proposta viene eliminata la possibilità di esentare determinate categorie di dettaglianti previste dal regolamento n. 834/2007; tale possibilità ha fino ad oggi dato luogo infatti a interpretazioni diverse tra gli Stati membri che si sono tradotte in comportamenti diversi con conseguenti difficoltà nella gestione, nella supervisione e nei controlli; viene eliminato l'obbligo di verifiche annuali presso gli operatori, basando i controlli su un'analisi del rischio che sottoponga a controlli più frequenti gli operatori che presentano un più alto profilo di rischio; viene aumentata la trasparenza relativamente alle tariffe imposte per il controllo e viene rafforzata la norma relativa alla pubblicazione degli operatori per i quali è necessario rendere noto lo stato di certificazione; viene introdotta la certificazione di gruppo per i piccoli agricoltori in modo da ridurre i costi di ispezione e certificazione e al contempo migliorare gli sbocchi di mercato; gli operatori non potranno essere controllati da autorità o organismi di controllo diversi per gli stessi gruppi di prodotti nei diversi stadi della filiera biologica, in modo da prevenire le frodi; vengono armonizzate le misure da adottare qualora si verifichi la presenza nei prodotti biologici di residui di sostanze non autorizzate. La Commissione potrà autorizzare gli Stati membri a concedere pagamenti nazionali per indennizzare le perdite sostenute in tali casi; vengono definite a livello europeo le misure da adottare per le principali categorie di inadempienze in modo che vi sia parità di trattamento tra gli operatori; viene mantenuta la possibilità di concludere accordi di equivalenza con i Paesi terzi mentre il sistema di equivalenza unilaterale è gradualmente soppresso. È prevista una graduale evoluzione del riconoscimento degli organismi di controllo verso un regime di conformità.Pag. 123
  La relazione trasmessa alle Camere dal Governo in data 23 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, evidenzia che alcune valutazioni non possono essere effettuate perché inerenti altre proposte di regolamento non ancora definite, come ad esempio quello sui controlli. Evidenzia altresì che la proposta contiene disposizioni «conformi all'interesse nazionale» perché superano carenze presenti nella normativa attuale. Sottolinea che alcuni punti della proposta rispondono a specifiche richieste portate avanti da tempo da parte della delegazione italiana, con particolare riferimento alla modifica del regime di importazione, all'individuazione di una soglia per definire la presenza occasionale di prodotti non autorizzati in agricoltura biologica e alla certificazione di gruppo per le piccole aziende. Viene riportato che dal punto di vista dell'impatto finanziario la proposta non comporta nuovi oneri e, relativamente alla incidenza sulla organizzazione delle pubbliche amministrazioni, non determina un sostanziale cambiamento della situazione attuale.
  Passa quindi ad illustrare la comunicazione della Commissione europea COM(2014) 179, concernente il «Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea», che ha l'obiettivo di sostenere la crescita del settore dell'agricoltura biologica contribuendo a garantire il progressivo aumento della domanda e dell'offerta, la fiducia da parte dei consumatori e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia Europa 2020.
  Il piano prevede tre aree d'azione prioritarie. La prima riguarda l'aumento della competitività del settore, favorendo una maggiore consapevolezza degli strumenti dell'Unione europea a beneficio dell'agricoltura biologica, creando sinergie tra i vari strumenti, favorendo la ricerca e l'innovazione in agricoltura biologica e la diffusione dei risultati raggiunti al fine di sanare le lacune tecniche che ancora oggi il metodo biologico presenta e, infine, aumentando la disponibilità di informazioni sulla produzione biologica nonché sul mercato e gli scambi commerciali. La seconda area d'azione prioritaria mira al consolidamento della fiducia dei consumatori, con particolare riferimento ai controlli, sia nei confronti delle produzioni realizzate in ambito unionale sia nei confronti di quelli importati. La terza area d'azione prioritaria si propone il rafforzamento della dimensione esterna del regime di produzione biologica dell'Unione.
  Diversi strumenti finanziari messi a disposizione dall'Unione europea e soprattutto le sinergie tra gli stessi possono contribuire a rafforzare la produzione biologica in ambito europeo: i pagamenti del greening previsti nella PAC, le misure delle politiche di sviluppo rurale specifiche per la coltivazione o che interessano la cooperazione tra i diversi attori della catena alimentare o che sono dirette al sostegno alla qualità delle produzioni agricole; anche i sottoprogrammi tematici previsti nei programmi di sviluppo rurale, in particolare quelli sulla mitigazione e sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla biodiversità, possono contribuire allo sviluppo dell'agricoltura biologica. Anche il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) offrirà il proprio sostegno allo sviluppo della pratica dell'acquacoltura biologica.
  Le principali aree d'azione e le azioni stesse che il piano prevede per il raggiungimento degli obiettivi sono molteplici.
  Vi è innanzitutto l'esigenza di aumentare la consapevolezza in merito agli strumenti dell'Unione e le sinergie tra gli stessi, attraverso l'adozione di alcune azioni. L'Azione 1 prevede che nel 2014 la Commissione pubblichi un documento informativo destinato ad agricoltori, trasformatori e dettaglianti biologici contenente tutte le norme applicabili alla produzione biologica, alla trasformazione e al commercio comprese le norme relative alla conversione nonché le misure di sostegno nell'ambito della PAC. Per quanto riguarda l'Azione 2, la Commissione includerà l'agricoltura biologica come tema specifico nel prossimo invito a presentare proposte per il sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la PAC destinate Pag. 124agli agricoltori e ai produttori. All'interno degli orientamenti sui finanziamenti a titolo del FEAMP verranno inoltre evidenziate le opportunità per l'acquacoltura biologica.
  In secondo luogo, per assicurare la visibilità e la riconoscibilità del regime biologico dell'Unione e del relativo logo biologico, l'Azione 3 prevede la sensibilizzazione da parte della Commissione nei confronti dei cittadini sulle possibilità previste dal regolamento per le attività di informazione e promozione a favore dei prodotti agricoli, nel mercato interno e nei paesi terzi, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi della politica di promozione e le norme e le procedure da applicare. Presenterà gli strumenti a disposizione degli Stati membri quale il Comitato permanente per l'agricoltura biologica, e dei portatori di interesse quale il gruppo consultivo «agricoltura biologica». L'Azione 4 prevede che la Commissione faccia sondaggi periodici per verificare la consapevolezza dei consumatori rispetto al logo biologico e indagini specifiche per capire il grado di familiarità dei consumatori con il regime di produzione biologico e sulla loro fiducia nei confronti di tale metodo. Si ricorda che l'uso del logo comunitario è obbligatorio dal 2012 sugli imballaggi di tutti i prodotti alimentari biologici preconfezionati prodotti nell'ambito del territorio dell'Unione. Il 25 per cento di coloro che hanno partecipato alla consultazione pubblica ha detto di conoscere il logo dell'Unione e il 69 per cento dei consumatori ha dichiarato di aver visto un logo o una dichiarazione indicante che un prodotto alimentare è stato prodotto con metodo biologica. Possono essere prese in considerazione campagne di informazione e di promozione sia all'interno dell'Unione sia presso Paesi terzi per aumentare la fidelizzazione dei consumatori. Altro strumento importante per aumentare la consapevolezza nei consumatori sono le campagne di informazione rivolte ai giovani e ai bambini, quali ad esempio la distribuzione di latte e frutta nelle scuole. L'Azione 5, ancora, prevede che la Commissione riveda i criteri in materia di appalti pubblici «verdi» per il settore dei prodotti alimentari e dei servizi di ristorazione entro la fine del 2015, producendo materiale informativo specifico al fine di illustrare come includere i requisiti dell'agricoltura biologica.
  In terzo luogo, ulteriori azioni riguardano la ricerca e l'innovazione come strumenti per superare le sfide poste dalla normativa sulla produzione biologica. A tal fine, l'Azione 6 prevede che nel 2015 la Commissione organizzi una conferenza allo scopo di identificare quali siano per i produttori le priorità nel campo della ricerca e dell'innovazione riguardo alle sfide che potrebbero derivare dalla futura normativa per la produzione biologica. Il settore dell'agricoltura biologica necessita di professionalità specializzate che attraverso la ricerca e l'innovazione permettano di superare alcuni vincoli principalmente legati alla disponibilità di proteine e microelementi per l'alimentazione animale e la disponibilità di sementi biologiche. È necessario inoltre lavorare per affrontare alcune questioni importanti relative soprattutto alla definizione di metodi innovativi per la gestione degli organismi nocivi, agenti di malattia e erbe infestanti; alla ricerca di alternative all'uso di prodotti a base di rame; alla riduzione del consumo energetico delle serre; al miglioramento della fertilità del suolo; all'uso più efficiente dell'energia; alla coesistenza dell'agricoltura biologica e non biologica; alla definizione di ingredienti e tecniche compatibili con la trasformazione degli alimenti; al miglioramento della alimentazione animale (in particolare relativamente all'aspetto delle proteine); all'aumento della disponibilità di materiale riproduttivo biologico in modo da ricorrere in modo più contenuto alle deroghe; la Commissione raccomanda la creazione di una banca dati a livello europeo sulla disponibilità di sementi biologiche. Lo stesso viene auspicato per quanto concerne la disponibilità di novellame biologico e seme biologico di molluschi bivalvi. Gli strumenti che possono essere utilizzati a tal fine sono il programma quadro per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020, Pag. 125la partecipazione del settore dell'agricoltura biologica nel partenariato europeo per l'innovazione (PEI) su «Produttività e sostenibilità dell'agricoltura», che permetterà ad agricoltori e mondo della ricerca di collaborare tra loro. Tra il 2000 e il 2012 sono stati 49 i progetti di ricerca finanziati dall'Unione. Si sottolinea come sia necessario trasferire le conoscenze acquisite al mondo agricolo al fine di migliorare le prestazioni del settore. Con l'Azione 7 la Commissione terrà conto, nell'ambito delle azioni previste da Orizzonte 2020, della eventuale necessità di rafforzare la ricerca nonché lo scambio e la diffusione sul mercato dei risultai da essa ottenuti, attraverso misure specifiche quali le azioni nel campo della ricerca e della innovazione, le reti tematiche e altri tipi di azioni di cooperazione e di sostegno che sfruttano le sinergie tra i risultati della ricerca provenienti da altri settori di produzione, da un lato, e quelli provenienti dall'ambito dell'agricoltura tradizionale e dell'agricoltura biologica dall'altro; di accordare il proprio sostengo agli strumenti ERA-Net o ad altri tipi di strumenti destinati a migliorare il coordinamento della ricerca tra gli organismi che la finanziano in vista della presentazione di inviti congiunti a presentare proposte di ricerca.
  In quarto luogo, per quanto attiene al monitoraggio e alla valutazione, con l'Azione 8 la Commissione pubblicherà relazioni periodiche sulla produzione biologica con particolare riferimento alle superfici, alle aziende coinvolte e ai principali settori produttivi interessati. La Commissione sta finanziando il progetto di ricerca «Rete di dati per una migliore informazione sul mercato europeo dei prodotti biologici», che ha lo scopo di aumentare le informazioni relative al settore del biologico e la relativa trasparenza. Con l'Azione 9, infine, la Commissione procederà a analizzare la ripartizione del valore aggiunto lungo l'intera catena di approvvigionamento alimentare e la natura degli ostacoli che impediscono agli operatori di aderire al metodo biologico attivando un sondaggio sull'attrattività del regime biologico in particolare per le piccole aziende agricole e per le piccole e medie imprese nel settore della industria alimentare.
  In quinto luogo, per garantire la fiducia dei consumatori nel regime di produzione biologica, l'Azione 10 è volta a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti e gli organismi di accreditamento nazionali al fine di ottenere una più efficace supervisione degli organismi di controllo; l'Azione 11 è relativa alle importazioni, per le quali è necessaria la trasmissione dei certificati di importazione dei prodotti biologici e la diffusione in modo più capillare delle informazioni sul loro utilizzo tra gli operatori e le autorità doganali degli Stati membri, in particolare utilizzando la Tariffa doganale comune on line (TARIC); l'Azione 12 permetterà alla Commissione di mettere a punto una certificazione elettronica per l'importazione entro il 2015 e un approccio alla certificazione elettronica per il mercato interno da integrare nel futuro sistema di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali. Infine, sarà attuata l'azione 13, che prevede che la Commissione possa assistere gli Stati membri nella elaborazione e attuazione di una politica di prevenzione delle frodi.
  In sesto e ultimo luogo, occorre potenziare la dimensione esterna della produzione biologica dell'Unione, con l'azione 14, attraverso la quale la Commissione sosterrà i partner commerciali nei paesi in via di sviluppo e coopererà con essi. Verrà lanciata una consultazione con i portatori di interesse e i rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo così da garantire che gli scambi avvengano nel quadro della normativa europea. L'Unione è il principale esportatore soprattutto di prodotti finali trasformati e non trasformati, tra i quali i vini, le bevande spiritose, i formaggi e i prodotti trasformati a base di carne. Con l'Azione 15, poi, la Commissione esaminerà la possibilità di procedere a un accordo multilaterale tra i principali mercati biologici, considerando che è necessario ottenere una convergenza tra le norme di produzione biologica dell'Unione Pag. 126e degli altri mercati. Con l'Azione 16 si prevede di migliorare le conoscenze relative ai mercati attuali e potenziali per i prodotti dell'Unione, concentrando l'azione esterna sui principali partner commerciali. Ancora, con l'azione 17 si prevede l'aggiornamento del Codex Alimentarius, in particolar modo per quanto concerne l'acquacoltura e il vino biologici. Infine, l'Azione 18 prevede il rafforzamento da parte della Commissione della protezione del logo biologico dell'Unione europea nei Paesi terzi attraverso la sua registrazione come marchio commerciale collettivo o attraverso accordi bilaterali.
  Considerato il rilievo delle proposte della Commissione europea, sulle quali peraltro sono emersi anche alcuni elementi di criticità, ritiene opportuno procedere ad un articolato ciclo di audizioni informali. Tali audizioni dovranno riguardare congiuntamente le proposte in esame e la proposta di legge C. 302, di riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, di cui l'apposito Comitato ristretto ha definito un nuovo testo.
  Quanto ai soggetti da ascoltare, nel riservarsi di formulare una più dettagliata proposta, propone di acquisire le valutazioni dei soggetti istituzionali competenti a livello statale e regionale, delle organizzazioni di categoria operanti nei settori della produzione e del commercio, degli organismi di controllo e di accreditamento, delle organizzazioni dei consumatori nonché di esperti operanti nelle università e negli enti e istituti di ricerca pubblici e privati che hanno svolto studi sulla materia. Al riguardo, invita i gruppi a far pervenire eventuali ulteriori proposte entro questa settimana, così che si possa procedere alle audizioni a partire dalla settimana 9-13 giugno. Quanto ai docenti universitari, fa presente di aver individuato alcuni professori di cui conosce l'attività, ma che è aperta ad ulteriori proposte; fa tuttavia presente che, nel caso di richieste troppo numerose, si potrebbe anche valutare l'opportunità di richiedere un contributo scritto.
  Per lo svolgimento delle audizioni, ritiene che si potrebbero utilizzare anche giornate e finestre temporali che normalmente sono tenute libere dai lavori dell'Assemblea.

  Giorgio ZANIN (PD) concorda in linea di massima con la proposta di audizioni della relatrice, pur facendo presente l'opportunità di collocare le audizioni in giornate nelle quali sia possibile una partecipazione non ridotta rispetto alle attese.

  Loredana LUPO (M5S) si riserva di formulare proposte, dichiarando la disponibilità del suo gruppo rispetto ad ogni ipotesi circa i tempi di lavoro.

  Alessandra TERROSI (PD), relatore, precisa che la sua intenzione era quella di consentire uno svolgimento concentrato e ordinato delle audizioni, rispetto soprattutto all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

  Luca SANI, presidente, fa infine presente che il calendario delle audizioni sarà conclusivamente definito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI