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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 giugno 2014
261.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 58

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 11.

Sull'ordine dei lavori.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2243, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, quindi all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1752 Causi, recante disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario e della proposta di legge C. 2299 Cancelleri, recante soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione, per procedere infine all'elezione di un Segretario della Commissione.
  Avverte inoltre che, come preannunciato nella seduta di ieri, il relatore, Sanga, sulla proposta di legge C. 2247, adottata come testo base, e dell'abbinata della proposta di legge C. 2248, recanti disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, ha presentato una nuova formulazione del suo emendamento 1.1. Propone quindi di fissare alle ore 12 di domani il Pag. 59termine per la presentazione dei subemendamenti alle parti nuove o modificate del suddetto emendamento.

  Filippo BUSIN (LNA) chiede che il termine per la presentazione dei subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1 del relatore sia fissato alle ore 10 di lunedì 30 giugno, al fine di consentire al suo gruppo di valutare adeguatamente la nuova formulazione di tale proposta emendativa.

  Giovanni PAGLIA (SEL) propone che il termine per la presentazione dei subemendamenti sia stabilito alle ore 12 di lunedì 30 giugno.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce dell'esigenza, prospettata da alcuni gruppi, di disporre di più tempo per la presentazione dei subemendamenti, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1 del relatore alle ore 10 di lunedì 30 giugno.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come, secondo quanto riportato quotidianamente dagli organi di stampa, stia emergendo una situazione di conflitto, sia all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze sia tra il Ministro e i partiti della maggioranza, in merito alle scelte legislative relative al meccanismo di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero oggetto del proposte di legge in esame. Ritiene quindi opportuno che il Ministro dell'economia intervenga dinanzi alla Commissione per indicare quale sia la posizione ufficiale del Governo in merito a tale tematica e per chiarire le ragioni che hanno indotto la maggioranza a modificare già per due volte le sue proposte concernenti tale meccanismo di collaborazione volontaria.
  In tale contesto rammenta inoltre che, rispondendo alla sua interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02784, svolta nella seduta del 14 maggio 2014, con la quale si chiedeva se il Governo avesse l'intenzione di adottare misure di condono tributario, il Sottosegretario Zanetti aveva escluso che l'Esecutivo intendesse adottare alcun provvedimento avente natura condonistica.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI ricorda come, in occasione dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione citata dal deputato Paglia, la risposta da lui fornita indicasse la determinazione del Governo a non procedere all'adozione di alcuna misura di carattere condonatorio o ablatorio delle sanzioni per i contribuenti che intendano aderire a tale procedura. Ribadisce tale intenzione del Governo, evidenziando come l'emendamento 1.1 presentato dal relatore, anche nella sua attuale nuova formulazione, preveda il versamento per intero dell'obbligazione tributaria, nonché il pagamento, sia pure in maniera ridotta, delle sanzioni previste dalla normativa vigente, e non possa dunque configurarsi come un condono.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
C. 2426 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alle Commissioni riunite VII Cultura e X Attività produttive, il disegno di legge C. 2243, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.Pag. 60
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, relativamente ai profili di più diretta competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'articolo 1, il quale introduce un regime fiscale agevolato temporaneo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.
  In particolare, il comma 1 precisa che possono usufruire del credito di imposta e predette erogazioni liberali, le quali devono essere effettuate in denaro e perseguire i seguenti scopi:
   interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
   sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali);
   realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

  La disposizione specifica che nel periodo di operatività di detto regime agevolato non si applicherà la disciplina in materia di detrazioni IREF e deduzione IRES ordinariamente prevista per le erogazioni liberali dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
  In merito ricorda che, ai fini IRPEF, l'articolo 15, comma 1, lettere h) e i), del TUIR, i contribuenti possono di detrarre il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, ed altri enti per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali. Inoltre possono essere detratte nella medesima percentuale le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
  A fini IRES, l'articolo 100, comma 2, lettera f), del TUIR consente di dedurre dal reddito imponibile le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali. Sono inoltre deducibili anche le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
  Il nuovo credito d'imposta introdotto dall'articolo 1 sarà fruibile nel triennio 2014-2016 nelle seguenti percentuali:
   a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
   b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

  Ai sensi del comma 2, il credito d'imposta, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo è riconosciuto:
   alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile;
   ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Pag. 61

  Ai fini dell'accesso al beneficio la disposizione richiama esplicitamente il regime semplificato di autocertificazione di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto- legge n. 201 del 2011: pertanto il contribuente, per usufruire delle predette agevolazioni, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono.
  Il comma 3 consente ai titolari di reddito di impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, di utilizzare il credito di imposta in compensazione ai sensi della disciplina generale sulla compensazione di debiti e crediti fiscali. Viene precisato inoltre che tale credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  Ai sensi del comma 4 il credito d'imposta non è soggetto al limite massimo annuale di 250.000 euro di utilizzo dei crediti d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). Il credito non è nemmeno soggetto ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali, previsti dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare.
  Il comma 5 dispone che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare ogni mese al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento. Inoltre, devono dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche in un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, fatte salve le disposizioni in materia di privacy di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.
  In tale contesto il comma 6 abroga l'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2013 (il quale prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per facilitare l'acquisizione di donazioni fino a 10.000 euro effettuate dai privati per i beni e le attività culturali, nonché per individuare forme di coinvolgimento degli stessi privati nella gestione e valorizzazione dei beni culturali).
  La disposizione dispone inoltre che, con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto- legge in esame, sono individuate apposite strutture dedicate a favorire la raccolta di fondi.
  Il comma 7 dispone che ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta si provvede ai sensi dell'articolo 17.
  In tale contesto ritiene opportuno specificare che sono beneficiarie del credito d'imposta previsto dall'articolo 1 anche le micro-donazioni effettuate attraverso forme di finanziamento collettivo (cosiddetto crowdfunding) nonché realizzate mediante piattaforme web per la raccolta di denaro.
  L'articolo 6 introduce alcuni benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in particolare, ad attrarre investimenti esteri in Italia.
  In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 aumenta da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Il limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola «impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta».
  In merito alla formulazione della norma rileva l'opportunità di coordinare la novella – nella parte in cui riferisce il limite massimo del credito di imposta alla singola impresa – con il testo previgente del citato comma 335, chiarendo se si intenda escludere le imprese di post-produzione, alle quali, però, continua a riferirsi Pag. 62la prima parte dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007, non novellata.
  Al riguardo ricorda che i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della citata legge n. 244 sono stati resi permanenti, dal 1o gennaio 2014, dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 e sono stati estesi – dalla medesima data – anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive.
  Il comma 2, novellando l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, alla lettera a) aumenta da 110 a 115 milioni di euro la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008.
  La lettera b) del comma 2, novellando l'articolo 8, comma 4, del citato decreto- legge n. 91, differisce dal 9 gennaio al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale con il quale devono essere definite le disposizioni applicative della disciplina sui benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva, anche con riferimento ai limiti da assegnare alle due tipologie di produzioni: con riferimento alla prima, introduce, inoltre, il riferimento ad un «particolare riguardo» ai benefici previsti dal citato articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007.
  Il comma 3 specifica che l'incremento del limite di spesa, operato dalla lettera a) del comma 2 decorre dal 1o gennaio 2015, e che al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge.
  In merito alla formulazione della disposizione segnala l'opportunità di prevedere esplicitamente la decorrenza (dal 1o gennaio 2015) dell'aumento del limite di spesa all'interno del citato articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, il quale indica che il limite massimo di spesa per l'applicazione del credito d'imposta in favore del settore cinematografico decorre dal 1o gennaio 2014, al fine di assicurare chiarezza alla normativa in materia.
  L'articolo 9, con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale favorendo la digitalizzazione del settore, prevede la concessione di un credito d'imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo.
  Più in dettaglio, il comma 1 specifica che i soggetti destinatari dell'agevolazione, sono gli esercizi ricettivi singoli o aggregati, che forniscano servizi extra ricettivi o ancillari.
  Il credito d'imposta, che è ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017 e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 15 milioni di euro (per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), come fissato dal comma 5.
  Il comma 2 specifica che il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative alla digitalizzazione di:
   impianti wi-fi;
   siti web ottimizzati per il sistema mobile;
   programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
   spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
   servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; Pag. 63
   strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
   servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini previsti dalla disposizione.

  La norma precisa che sono invece escluse dalle spese agevolate i costi relativi all'intermediazione commerciale.
  Il comma 3 stabilisce che le disposizioni operano nel rispetto delle soglie di aiuto di minore importanza («de minimis») stabilite dalla Commissione UE regolamento (UE) n. 1407/2013, sotto le quali non è necessaria autorizzazione della Commissione europea.
  La norma precisa che il credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
  Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  Il comma 4 affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il compito di definire i seguenti aspetti:
   tipologie di spese eleggibili;
   procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di legge;
   soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
   procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

  Il comma 5 rinvia all'articolo 17 del decreto-legge la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta, fissando al contempo, come accennato in precedenza, il limite massimo di spesa relativo ai predetti crediti in 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
  In parallelo con l'articolo 9, l'articolo 10, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, concede alle strutture ricettive, per il periodo d'imposta in corso al 1o giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.
  In particolare, ai sensi del comma 1 possono accedere all'agevolazione le strutture ricettive esistenti alla data del 1o gennaio 2012.
  In base al comma 2 il credito d'imposta è riconosciuto, entro un massimale di spesa pari a 200.000 euro, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per i seguenti interventi:
   interventi di ristrutturazione edilizia;
   interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

  Il comma 3 stabilisce che la disposizione opera nel rispetto delle soglie di aiuto «de minimis» stabilite dalla Commissione UE con il regolamento (UE) n. 1407/2013, sotto le quali non è necessaria autorizzazione della Commissione.
  Come d'uso, la disposizione specifica che il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta Pag. 64regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva né ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
  Inoltre si prevede che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dal già citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
  L'ultimo periodo del comma precisa che la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1o giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) è utilizzabile non prima del 1o gennaio 2015.
  Il comma 4 affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il compito di stabilire le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare a:
   le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;
   le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito della ristrutturazione edilizia e dell'abbattimento delle barriere architettoniche menzionati dal comma 2;
   le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nei limiti di spesa previsti dalla legge;
   le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
   le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010.

  Il comma 5 rinvia all'articolo 17 la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.
  L'articolo 11 contiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano.
  In tale ambito segnala, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3, il quale prevede la possibilità di concedere in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, immobili pubblici, non utilizzati e non utilizzabili a scopi istituzionali, come case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari: la finalità di tale misura è quella di realizzare circuiti nazionali di eccellenza, nonché promuovere percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici.
  La disposizione stabilisce che la manutenzione straordinaria degli immobili concessi è a carico del concessionario e la durata della concessione non può superare i sette anni, salvo rinnovo.
  Tale disciplina costituisce una deroga alla disciplina generale concernente i criteri e le modalità di concessione in uso dei beni immobili appartenenti allo Stato (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, recante il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), con particolare riguardo alla tipologia degli immobili, all'individuazione dei destinatari e alla durata della concessione. La norma non dispone invece in merito alla procedura per la selezione dei concessionari, né in merito alla necessità della pubblicizzazione della procedura relativa al rilascio del titolo, né circa le condizioni per il rinnovo.
  In proposito ricorda che il Capo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 contiene specifiche disposizioni destinate alle concessioni di Pag. 65immobili a titolo gratuito, con riguardo alle quali sono individuati la tipologia di immobili; i possibili beneficiari; la durata della concessione. In particolare i soggetti legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione sono: le università statali, per scopi didattici e di ricerca; le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari; gli enti ecclesiastici relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto; l'Istituto superiore di sanità, per finalità istituzionali; i soggetti che esercitano le attività legate agli oratori o similari, relativamente agli immobili dello Stato in comodato d'uso gratuito. Per quanto riguarda la durata delle concessioni a titolo gratuito, essa è fissata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 296 in sei anni. Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.
  Al riguardo segnala l'opportunità di introdurre nella norma del comma 3 apposite previsioni riguardanti le procedure di affidamento e di rinnovo della concessione di tali beni pubblici, anche alla luce dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e tutela della concorrenza.
  Per quanto riguarda le altre previsioni dell'articolo 11, il comma 1 prevede l'adozione entro 180 giorni, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un di un piano straordinario della mobilità turistica, avente la finalità di migliorare la fruibilità del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia.
  Il comma 2 prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo convochi apposite conferenze di servizi per promuovere la realizzazione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e per accelerare il rilascio dei relativi atti autorizzativi da parte delle amministrazioni competenti.
  Il comma 4 proroga al 31 ottobre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali cui la legge europea 2013 demanda il compito di individuare i siti nei quali, in ragione del loro peculiare interesse storico, artistico od archeologico, lo svolgimento dell'attività di guida turistica è riservata a coloro che abbiano acquisito una specifica abilitazione, valorizzando in tal modo le professionalità acquisite. È previsto inoltre che il predetto decreto ministeriale stabilisca anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione e la relativa disciplina del procedimento di rilascio, d'intesa con la Conferenza Unificata.
  Il comma 5 prevede che dall'attuazione dell'articolo 11 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.
  Per quanto attiene invece alle altre disposizioni del decreto-legge, l'articolo 2 prevede, ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 una serie interventi volti ad accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei.
  A tal fine, in particolare, sono previste varie deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti e prevedono la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
  Il comma 3 introduce invece alcune modifiche relative ai compiti e ai poteri del Comitato di gestione, istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013 nell'ambito del processo di rilancio del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», Pag. 66novellando in più parti il comma 5 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 91.
  L'articolo 3 prevede, al comma 1, la nomina di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della difesa, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale.
  Il commissario è nominato con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, tra esperti di comprovata competenza e dura in carica fino alla medesima data del 31 dicembre 2014.
  Ai sensi del comma 2 il commissario straordinario è il consegnatario unico dell'intero complesso della Reggia che, in base all'articolo 3, comprende «la Reggia, il Parco reale, il Giardino all'inglese, l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto carolino». Restano comunque ferme, per la gestione ordinaria del sito, le attribuzioni della citata Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta «e delle altre amministrazioni».
  La disposizione specifica che il predetto Progetto è approvato con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e che per la sua predisposizione il commissario si avvale «anche» dei tirocinanti del progetto Mille giovani per la cultura. A tal fine il commissario:
   convoca le riunioni fra tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel complesso della Reggia, anche per verificare la compatibilità delle attività svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;
   coordina gli stessi soggetti e lo svolgimento delle loro attività, al fine di garantire «la realizzazione» del Progetto;
   gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l'uso.

  Ulteriori specificazioni sui compiti del commissario, nell'ambito di quelli indicati, saranno contenute nel DPCM con cui si procederà alla nomina, che, ai sensi del comma 3, indicherà anche il compenso da corrispondere al medesimo commissario.
  L'articolo 4 integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di contrastare l'esercizio – nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico – di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.
  A tal fine sono autorizzati i competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni, nel riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico incompatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, a derogare:
   alle disposizioni regionali che regolano le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche;
   ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche stabiliti nell'intesa in sede di Conferenza unificata.

  Inoltre la disposizione interviene sulla disciplina relativa alla corresponsione dell'indennizzo al titolare, da parte dell'amministrazione procedente, in caso di revoca del titolo ed impossibilità di trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa ugualmente remunerativa, prevedendo che l'ammontare dell'indennizzo sia fissato nella misura massima di un dodicesimo del canone annuo dovuto.
  L'articolo 5 modifica in più parti l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, in materia di disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche. Pag. 67
  In particolare, le modifiche recate dal comma 1 concernono:
   la possibilità, per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali;
   una nuova disciplina della gestione degli eventuali esuberi derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni organiche delle medesime fondazioni, estendendo la disciplina in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà del personale pubblico, nonché prevedendo, per il personale amministrativo e tecnico che risulti poi ancora eccedente, l'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, da parte della società ALES S.p.A.;
   il termine per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni;
   la rinnovazione degli organi, compreso il collegio dei revisori dei conti, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie;
   la disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, sostanzialmente prevedendo che a decorrere dal 2015 esse percepiscono una quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) determinata percentualmente con valenza triennale e che le medesime fondazioni, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti, contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro, il quale regola all'unico livello aziendale tutte le materie regolate a livello generale dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali.

  Il comma 2 modifica il nome della «Fondazione Teatro dell'Opera di Roma» in Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale».
  Il comma 3 dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge (1o giugno 2014) non abbiano ancora adeguato i propri statuti: in particolare, il commissariamento è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti per il riconoscimento della forma organizzativa speciale.
  Il comma 4 adegua la misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché – se previsto – di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, al limite massimo retributivo previsto per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni. Tale limite massimo retributivo è stato quantificato, a decorrere dal 1o maggio 2014 (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014), in 240.000 euro.
  In conseguenza delle modifiche apportate dal comma 1, il comma 5 abroga l'articolo 1 del decreto-legge n. 64 del 2010 e i commi 326 e 327 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).
  Il comma 6 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che erano in situazione di difficoltà economico-patrimoniale alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2013.
  All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del Fondo per assicurare Pag. 68la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili da parte delle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 7 dispone, al comma 1, l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato «Grandi Progetti Beni culturali». Tale Piano – che è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, entro il 31 dicembre di ogni anno – individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. A tal fine la norma prevede, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016, mentre dal 1o gennaio 2017 al medesimo Piano è destinato il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002.
  Il comma 2 prevede, anzitutto, che la quota delle «risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture», iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è individuata, a decorrere dal 2014, in misura pari al 3 per cento.
  Inoltre viene disposto che, per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali sono destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali.
  I commi 3 e 4 dispongono il rifinanziamento del Fondo «Mille giovani per la cultura» (destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età), per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015, stabilendo che al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge.
  L'articolo 8 prevede, al comma 1, che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali predispongono, secondo le rispettive competenze e in base ai rispettivi ordinamenti, elenchi nominativi di giovani di età non superiore a 29 anni, da impiegare per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, al fine del miglioramento della valorizzazione dei beni. La disposizione specifica che i giovani saranno utilizzati sulla base della stipula di contratti di lavoro flessibile, anche in deroga al limite posto alle assunzioni di personale, e che tali soggetti devono essere laureati in «storia dell'arte o in altre discipline afferenti ai beni e alle attività culturali», ovvero essere in possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica.
  Il comma 4 prevede che i titoli di studio effettivamente utili ai fini dell'inserimento negli elenchi, le modalità di tenuta e di aggiornamento degli stessi, di individuazione dei giovani da impiegare, nonché di riparto dello stanziamento indicato, saranno definiti con un DPCM da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  Il comma 3 precisa che i rapporti di lavoro flessibile instaurati ai sensi del comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico nei luoghi della cultura, e che tali concessioni non costituiscono motivo ostativo al ricorso ai rapporti instaurati ai sensi della previsione del medesimo comma 1.
  Il comma 2 prevede che la stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura con l'impiego di giovani obiettivo del comma 1 può essere conseguita attraverso la presentazione di appositi progetti nell'ambito Pag. 69del Servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.
  L'articolo 12 reca interventi di semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici.
  In particolare, il comma 1 stabilisce che il termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. Inoltre la disposizione interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del Sovrintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi, la quale doveva pronunciarsi entro 15 giorni. La nuova previsione introdotta prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Sovrintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
  Il comma 2 prevede l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, di un regolamento di delegificazione finalizzato a:
   ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, con cui è stato disciplinato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per tale tipologia di interventi;
   operare ulteriori semplificazioni procedimentali.

  Il comma 3 inserisce tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali, quella in cui la richiesta sia avanzata da soggetti privati per finalità di valorizzazione, a condizione che tale richiesta (come anche quella, già prevista, proveniente da soggetti pubblici per la medesima finalità) non deve avere scopo di lucro, neanche indiretto.
  La disposizione stabilisce, inoltre, che sono libere (e, dunque, non necessitano di preventiva autorizzazione) alcune operazioni, purché, anche in tal caso, attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale (si tratta delle operazioni di riproduzione di beni culturali attuata in modo che non ci sia alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a fonti luminose, né l'uso di supporti, e della divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini legittimamente acquisite, in modo che le stesse non possano essere ulteriormente riprodotte dall'utente, se non a bassa risoluzione digitale).
  Il comma 4 riduce da 40 a 30 anni il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e prevede la libera consultabilità dei documenti versati prima di tale termine.
  Il comma 5 dispone che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 13, al comma 1 semplifica gli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
  Per quanto riguarda le agenzie di viaggi la disposizione richiama specificamente il rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi regionali in materia.
  Il comma 2 prevede l'adeguamento degli ordinamenti regionali ai principi di semplificazione introdotti con l'articolo, mentre il comma 3 specifica che dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Pag. 70
  L'articolo 14 interviene sull'articolazione degli uffici dirigenziali generali centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  In particolare, il comma 1 dispone che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Ministero, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 24, dei quali non più di 2 presso il Gabinetto del Ministro.
  Inoltre viene previsto che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può riorganizzare gli uffici del Ministero operanti nelle aree interessate, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a 5 anni, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, al fine di assicurare la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale.
  Il comma 2 modifica innanzitutto la procedura per l'istituzione delle soprintendenze speciali, prevedendo, in particolare, che gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonché gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico possono essere «trasformati», con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria e organizzativa. La disposizione precisa che la costituzione delle soprintendenze in questione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che in tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è presente un amministratore unico, da affiancare al soprintendente, dotato di specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Si stabilisce altresì che i poli museali e gli istituti e luoghi della cultura trasformati in soprintendenze dotate di autonomia, di regola, svolgono in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico concernenti i servizi editoriali e di vendita di cataloghi, sussidi audiovisivi e informatici, riproduzioni di beni culturali, nonché i servizi concernenti l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali e di iniziative promozionali.
  In parallelo con le previsioni del comma 1 il comma 3 abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riorganizzazione del Ministro «ai sensi della normativa vigente», l'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998, che stabilisce, in particolare, l'istituzione delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici – quali articolazioni territoriali del Ministero, di livello dirigenziale generale – in ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.
  Il comma 4 dispone che dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 15 ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  In particolare, il comma 1 dispone che, nelle more della definizione della procedura di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite massimo di 3 anni previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale stata le e in vista della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.
  Il comma 2 dispone che, per le medesime finalità previste dal comma 1, nonché per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado e realizzare i connessi interventi, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove la mobilità volontaria attraverso il passaggio diretto di personale non dirigenziale (in particolare, con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici) in servizio presso amministrazioni Pag. 71pubbliche che sono in situazione di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. La norma specifica che tale passaggio avviene a seguito di una selezione sulla base di criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
  Il comma 3 prevede che per la copertura degli oneri derivanti dalle misure disposte dal comma 1 (quantificati dalla relazione tecnica in 1,05 milioni di euro per il 2014 e in 2,1 milioni di euro per il 2015) si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge.
  L'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo.
  Il comma 1 prevede la trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di assicurare risparmi di spesa pubblica e di migliorare la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica anche in occasione della Presidenza italiana nel semestre europeo e di EXPO 2015.
  I commi 2 e 3 ribadiscono la missione dell'ENIT di promozione nazionale del turismo, specificando che gli interventi dell'ente sono finalizzati all'individuazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi, turistici e culturali e dei prodotti enogastronomici tipici in Italia e all'estero, nonché alla promozione degli investimenti nei mezzi digitali.
  È specificato inoltre che il nuovo ENIT conserva l'autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, che la sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato e che può stipulare convenzioni con le regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici.
  Ai sensi del comma 4 il predetto processo di trasformazione dell'ENIT passa attraverso il commissariamento dell'Ente stesso, in quanto le funzioni del consiglio di amministrazione, fino all'insediamento dei nuovi organi, sono svolte da un Commissario straordinario, nominato, entro il 30 giugno 2014, con D.P.C.M, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Il comma 5 prevede che, in sede di prima applicazione, lo statuto è adottato dal Commissario e quindi approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La disposizione stabilisce inoltre che il presidente dell'ENIT sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Il comma 6 indica i contenuti dello statuto del nuovo ENIT, il quale:
   definisce i compiti dell'ENIT al fine di promuovere il turismo, commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici in Italia e all'estero;
   prevede l'istituzione di un consiglio federale con funzioni progettuali e consultive, il quale rappresenta le agenzie regionali per il turismo e in mancanza, gli uffici competenti per il turismo in ambito regionale;
   disciplina compiti, funzioni e durata del consiglio federale, del consiglio di amministrazione, nonché dell'Osservatorio nazionale sul turismo.

  In tale contesto è previsto che gli organi del nuovo ente restino tre: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti, mutandone però significativamente la procedura di nomina e la composizione degli organi stessi.
  Il consiglio di amministrazione del nuovo ENIT è più snello di quello attuale (riducendosi da 5 membri a 3) ed è composto dal presidente e da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno designato dalla Conferenza Stato-regioni e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in materia Pag. 72di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.
  In base al comma 7 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e il presidente dell'ENIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulano una convenzione con cadenza triennale, che può esser adeguata annualmente per ciascun esercizio finanziario, nella quale sono definiti:
   a) gli obiettivi della convenzione stessa al fine di promuovere il turismo, commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici in Italia e all'estero;
   b) i risultati attesi in un arco temporale predeterminato;
   c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT;
   d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
   e) le modalità di verifica dei risultati;
   f) le modalità per conoscere il sistema gestionale interno dell'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

  I commi 8 e 9 recano norme in materia di personale. In particolare è previsto che nel periodo di transizione verso il nuovo ENIT si applichi il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT e che il commissario straordinario adotti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e sentite le organizzazioni sindacali, un piano di riorganizzazione dove verranno individuate la dotazione organica dell'ente e le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare al nuovo ENIT, nonché la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.
  Il personale a tempo indeterminato non assegnato al nuovo ENIT dal piano di riorganizzazione e quello interessato alla mobilità saranno inseriti in un elenco trasmesso alla Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica, che provvede alla collazione in altre amministrazioni, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse.
  Il comma 10 abroga l'articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 2005, che aveva trasformato l'Ente nazionale del turismo (ENIT) nell'Agenzia nazionale del turismo. Inoltre si dispone che il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, ponga in liquidazione della Società Promuovi Italia S.P.A., il cui azionista unico è l'ENIT.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 11, il quale specifica che gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale, fatta eccezione per l'IVA.
  Il comma 12 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.
  L'articolo 17 reca la quantificazione e copertura degli oneri recati dal provvedimento, indicati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, 47,8 milioni per l'anno 2015, 81,9 milioni per l'anno 2016, 88,20 milioni per l'anno 2017, 84,60 milioni per l'anno 2018, 75,20 milioni per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  A tali oneri si provvede:
   a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
   b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per Pag. 73ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul fondo speciale di conto capitale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  L'articolo 18 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 1o luglio, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

  La seduta termina alle 11.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 11.10.

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
C. 1752 Causi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono stati presentati 25 emendamenti (vedi allegato) al provvedimento, i quali risultano ammissibili.

  Nessuno chiedendo di intervenire, ritiene opportuno, al fine di consentire al relatore e al Governo di approfondire il contenuto degli emendamenti, rinviare il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 1o luglio, nel corso della quale si procederà all'esame delle predette proposte emendative, a partire dall'espressione dei pareri del relatore e del Governo.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.
C. 2299 Cancelleri.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in sostituzione del relatore, Pelillo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di legge C. 2299 Cancelleri, recante soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.
  L'articolo 1 della proposta di legge prevede, al comma 1, di sopprimere la società Equitalia Spa a decorrere dal 1o gennaio 2015 e di trasferire le relative funzioni all'Agenzia delle entrate, affinché le stesse siano esercitate, concretamente, in tale nuovo ambito, dalla Direzione centrale per la riscossione, appositamente istituita ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, la quale subentra integralmente, in base al comma 3, nei diritti e negli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate.
  Al riguardo ricorda che con la riforma del sistema della riscossione (avviata con l'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005) la riscossione dei tributi è passata dai soggetti privati (36 società concessionarie private e due rami di banche titolari Pag. 74di concessione) all'Agenzia delle entrate, che la effettua mediante la società Riscossione Spa, operante dal 1o ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia Spa, e attraverso le società da essa partecipate.
  In tale contesto segnala come Equitalia Spa sia interamente controllata dal pubblico (partecipata al 51 per cento dall'Agenzia delle entrate e al 49 per cento dall'INPS), incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni.
  Il gruppo Equitalia è composto, oltre che dalla società holding Equitalia Spa, dalle seguenti società: Equitalia Giustizia, Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud, operative sul territorio e strutturate in direzioni regionali e ambiti provinciali, esclusa la Sicilia dove opera la Riscossioni Sicilia Spa. Gli organi di Equitalia sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Il personale in servizio al 2012 ammonta a circa 8.000 unità.
  Da quando l'attività di riscossione coattiva è stata ricondotta in ambito pubblico si è passati da 3,8 miliardi di euro incassati nel 2005 agli oltre 7,5 del 2012. Nel 2013 Equitalia ha riscosso oltre 7,1 miliardi di euro, portando il totale delle riscossioni, dal 2006 ad oggi, a 55 miliardi.
  L'attività di riscossione coattiva dei tributi svolta da Equitalia Spa ha visto un decremento negli incassi da ruoli erariali nel 2012 nella misura del 5 per cento rispetto all'anno precedente (8,9 miliardi del 2010, 8,6 miliardi del 2011, 7,5 miliardi nel 2012). Tale contrazione può essere spiegata anche sulla base del fenomeno di rateazione delle cartelle di pagamento, che rappresenta un concreto aiuto per tutti quei contribuenti che si trovano in difficoltà. Con un comunicato dell'8 gennaio 2014 Equitalia ha reso noto che le rateizzazioni concesse da Equitalia nel 2013 sono state sono 398.000, per un valore che supera i 2,9 miliardi di euro. Le dilazioni sono oggi lo strumento più utilizzato dai contribuenti per fare fronte al pagamento delle cartelle.
  Più dei due terzi delle rateizzazioni in essere (77,2 per cento) riguarda persone fisiche e il restante 22,8 per cento società. Considerando gli importi, il 65,9 per cento è stato concesso a imprese e il 34,1 per cento a persone fisiche. Il 71 per cento delle rateizzazioni riguarda debiti fino a 5.000 euro, il 25,8 per cento debiti tra 5.000 e 50.000 euro e il 3,2 per cento oltre 50.000 euro.
  L'articolo 2 al comma 1 prevede che l'istituenda Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate si avvale, per le sue funzioni, degli uffici centrali e periferici della stessa Agenzia.
  Il comma 2 prevede invece che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi da applicare sulla base delle modalità e dei criteri da stabilire, ai sensi del comma 3, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  In merito, ricorda che i reati tributari per i quali, qualora sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato, non si applica il meccanismo di esenzione previsto dal comma 2 sono tutti i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, ovvero: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; omesso versamento di ritenute certificate; omesso versamento di IVA; indebita compensazione; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
  In merito alla formulazione del comma 2 segnala l'opportunità di chiarire se l'estinzione ivi prevista comporti la complessiva Pag. 75estinzione dell'obbligazione pregressa, con conseguente novazione oggettiva; in tal caso potrebbe essere necessaria una adeguata copertura finanziaria della previsione.
  In base al comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, comunque, detti importi non possono superare il limite del tasso usurario, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge sull'usura (legge n. 108 del 1996).
  In merito, ricorda che il reato di usura è disciplinato dall'articolo 644 del codice penale, il cui terzo comma affida alla legge la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari e danno luogo alla fattispecie penalmente rilevante. Inoltre l'articolo 1815 (secondo comma) del codice civile, in materia di mutui, prevede che, se gli interessi pattuiti sono usurari, la relativa clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
  In tale ambito la citata legge n. 108 del 1996 disciplina la definizione del tasso di usura. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alle diverse categorie di crediti, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
  Al riguardo segnala come la citata legge n. 108 si riferisca al solo calcolo dei tassi di interesse sulle somme dovute, mentre la norma del comma 4 sembra assimilare, ai fini della definizione del limite oltre il quale gli importi dovuti assumono carattere usurario, anche gli importi riguardanti interessi di mora, sanzioni e aggio.
  Al riguardo occorre evidenziare come l'importo coattivamente riscosso al contribuente sia infatti la somma di una serie di elementi, ivi compresi gli interessi sulle somme dovute; tali elementi variano quantitativamente e qualitativamente, secondo la tempestività del pagamento.
  Ricorda infatti che, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo, gli Agenti della riscossione possono avviare le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni). Nel caso di pagamento intempestivo, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti:
   gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, che si computano dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte; gli interessi di mora, applicati nel caso di mancato pagamento tempestivo entro 60 giorni, decorrenti a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento;
   l'aggio dovuto agli Agenti della riscossione; per i pagamenti effettuati entro i 60 giorni dalla notifica, l'aggio è ripartito tra il contribuente e l'ente creditore; per i ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2013 l'aggio di riscossione è stato ridotto dal 9 all'8 per cento (per effetto delle norme contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012); trascorsi inutilmente i 60 giorni, l'aggio è interamente posto a carico del debitore;
   le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella (ad esempio per le procedure cautelari ed esecutive: fermi, ipoteche, pignoramenti);
   per i debiti previdenziali, sono dovute anche le sanzioni civili o cosiddette «somme aggiuntive», che Equitalia riversa sempre interamente agli enti creditori.

  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale della nuova Direzione centrale per la riscossione da istituire presso l'Agenzia delle entrate.
  In particolare, il comma 1 stabilisce, nel termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il passaggio delle Pag. 76strutture e del patrimonio di Equitalia Spa e delle società del gruppo all'Agenzia delle entrate.
  Il comma 2 prevede che la medesima Agenzia possa assumere personale a tempo indeterminato per le esigenze operative connesse alle attività di riscossione, e stabilisce in tale contesto una riserva pari al 50 per cento delle assunzioni per il personale impiegato presso la società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate.
  Ricorda in merito che anche nel passaggio del sistema della riscossione dai concessionari privati al pubblico si operò un assorbimento nell'Agenzia delle Entrate dei dipendenti dei precedenti concessionari.
  Il comma 3 reca una norma transitoria secondo cui, entro il termine di 6 mesi di cui al comma 1 Equitalia Spa continua ad operare, in via transitoria, sulla base di modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore delle Agenzia delle entrate.
  L'articolo 4 reca le disposizioni finali, prevedendo, al comma 1, che il capitale sociale della società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  Il comma 2 stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 la società Equitalia Spa è tenuta a trasmettere agli enti creditori le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico per inesigibilità e della reiscrizione nei ruoli.
  In merito rammenta che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel disciplinare il sistema del discarico automatico delle quote inesigibili decorsi tre anni dalla comunicazione del concessionario, ora agente della riscossione, stabilisce le cause di perdita del diritto al discarico, nonché i termini ordinari per l'invio della comunicazione (diciotto mesi) e del conseguente controllo da parte degli Uffici. L'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 112 individua la procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli che, per le entrate tributarie dello Stato avviene a cura dell'ufficio, qualora questo venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote discaricate.
  Il comma 3 prevede che entro quattro anni dalla ricezione delle comunicazioni di inesigibilità di cui al comma 2, per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, l'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato. Entro il medesimo termine, gli enti creditori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.
  In merito a tale tematica ricorda che il Governo, rispondendo all'interrogazione n. 5-00491, svolta l'11 luglio 2013 presso la Commissione Finanze, ha reso noto che dal 2000 al 2012 sono stati emessi ruoli per 807,7 miliardi di euro. Tuttavia la somma effettivamente riscossa in questi 13 anni è stata di 69,1 miliardi di euro. Il carico dei ruoli da riscuotere ammonta teoricamente a 545,5 miliardi di euro (193,1 sono infatti oggetto di «sgravio totale»), ma di questa somma ben 107,2 miliardi riguardano soggetti in fallimento e pertanto sono perciò difficilmente recuperabili. Il dato aggiornato al 2013 sui crediti da riscuotere ammonterebbe, da fonti giornalistiche, a 620 miliardi di euro. A più di un decennio dall'affidamento del carico all'agente della riscossione emerge che il dato del riscosso tende strutturalmente ad attestarsi intorno al 20 per cento. Ne consegue che anche l'andamento delle riscossioni relative agli anni di più recente affidamento, ancorché sicuramente influenzato dal peggioramento del quadro economico di riferimento, potrà essere valutato nella sua effettività solo Pag. 77allorquando, nei prossimi anni, si sarà ormai consolidato. In ogni caso, al 31 dicembre 2012, oltre l'80 per cento del carico residuo era riferibile a debitori iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro (121.409 soggetti per un carico netto residuo da riscuotere pari a 452 miliardi di euro).
  Segnala, inoltre, come il legislatore sia più volte intervenuto sulla questione dei crediti inesigibili degli enti locali, prevedendo, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un Fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni, al fine di compensare eventuali minori entrate degli enti locali e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri dei bilanci (articolo 6, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012). Successivamente, l'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 35 del 2013 ha disposto che per gli enti locali che beneficiano delle anticipazioni di liquidità al fine di effettuare il pagamento di debiti pregressi previste dal comma 13 del medesimo articolo, l'ammontare del Fondo deve essere pari (nei cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione) ad almeno al 30 per cento dei citati residui (poi ridotto al 20 per cento dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2014).
  Con riguardo ai carichi non riscossi, segnala, altresì, come nel passaggio della riscossione dal sistema dei concessionari a quello pubblico furono adottate una serie di misure idonee a «neutralizzare» i problemi scaturenti dalla transizione tra i due diversi sistemi operativi. Oltre al problema della trasmissione dei carichi non riscossi (i cosiddetti «residui di gestione») dai passati concessionari alla società pubblica sussisteva quello delle fratture temporali nell'attività di riscossione coattiva che il passaggio avrebbe comportato. Il superamento di queste criticità si realizzò grazie a una serie di disposizioni che concedevano alla nuova entità pubblica la facoltà di acquisire le azioni delle società concessionarie, operando come holding incorporante. In tal modo si sarebbe evitata l'interruzione dell'attività: le società preesistenti, divenute di proprietà di Riscossione SpA, avrebbero potuto proseguire nell'attività di riscossione senza passaggi di residui di gestione, anche dopo il mutamento di regime, in quanto si riconosceva alle società concessionarie partecipate la permanenza dell'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede, ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione, si dia priorità all'esame della proposta di legge C. 2299, la quale è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, prende atto della sollecitazione del deputato Villarosa, rilevando, peraltro, come, a seguito della richiesta avanzata dal gruppo del MoVimento 5 Stelle, la proposta di legge sia stata posta all'ordine del giorno della Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.20.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

  Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 11.20.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un Segretario, in quanto il deputato Pelillo, che rivestiva il ruolo di Segretario, è stato eletto Vicepresidente della Commissione nella seduta del 7 maggio Pag. 78scorso ed è pertanto decaduto da tale carica. Ricorda che risulterà eletto Segretario il deputato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
  Indìce quindi la votazione per l'elezione di un Segretario.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, comunica il risultato della votazione:

   Presenti e votanti:  29   
   Hanno riportato voti:
    Sottanelli:  20    
    Lodolini:  1    
    Schede nulle:  0    
    Schede bianche:   8     

  Proclama eletto Segretario il deputato Sottanelli.

  Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del Segretario i deputati:
  Alberti, Barbanti, Bargero, Bernardo, Busin, Cancelleri, Capezzone, Carbone, Carella, Causi, Colaninno, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Gebhard, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Pagano, Paglia, Pesco, Petrini, Ribaudo, Ruocco, Sanga, Sandra Savino, Sottanelli e Villarosa.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al deputato Sottanelli.

  La seduta termina alle 11.35.

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