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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 novembre 2014
339.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 46

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Atto n. 113.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la relatrice ha presentato una ulteriore nuova proposta di parere (vedi allegato 1). Ricorda che il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 12 novembre 2014).

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, illustra l'ulteriore nuova proposta di parere, che contiene una sintesi definitiva dei rilievi emersi nel corso delle audizioni e delle sedute.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) ribadisce la contrarietà del proprio gruppo alla normativa che è alla base del provvedimento in esame. Pur apprezzando gli sforzi compiuti dalla relatrice, che ha accolto molti dei rilievi del MoVimento 5 Stelle, preannuncia il voto contrario sulla ulteriore nuova proposta di parere della relatrice ed insiste per l'approvazione della proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo. Sottolinea, in particolare, come sia ancora eccessivo il parametro numerico, anche se sostanzialmente ridotto a 20 incarichi all'anno, per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione, e come tale parametro finisca per assecondare un'eccessiva concentrazione di corsi di formazione a pagamento gestiti da pochi soggetti. Dichiara, inoltre, di non condividere la suddivisione in aree di specializzazione contenuta nella tabella A, ritenendo, in particolare, gravemente discriminatorio non avere previsto un frazionamento delle discipline che afferiscono al diritto penale.

  Alfredo BAZOLI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, ritenendo che quest'ultima proposta di parere sia molto equilibrata e condivisibile.

  Sofia AMODDIO (PD), relatrice, ringrazia i colleghi per la collaborazione fornita, sottolineando come il dialogo con i colleghi del M5S sia stato particolarmente fruttuoso, ritenendo molti dei loro rilievi corretti e condivisibili.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che in caso di approvazione della ulteriore nuova proposta di parere della relatrice, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 Stelle.

  La Commissione approva l'ulteriore nuova proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 11.55.

Pag. 47

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 11.55.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
C. 2660 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2014.

   Donatella FERRANTI, presidente, osserva come nel corso dell'esame non sono state modificate le parti di competenza della Commissione. È stato approvato l'emendamento 1.538 Gnecchi che fa riferimento all'impugnazione relativamente al licenziamento. Il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c), risulta così modificato: «c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento».

  Walter VERINI (PD), relatore, alla luce delle modifiche apportate presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Daniele FARINA (SEL), preannuncia il voto contrario del suo gruppo, ritenendo che si dovrebbe approvare un parere in senso contrario.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), esprime a nome del suo gruppo un parere totalmente contrario sul disegno di legge, non condividendo neanche la proposta di parere del relatore ritenendo che non sia condivisibile il contenuto dell'emendamento approvato sia nel merito che in relazione agli aspetti di più stretta competenza della Commissione, in quanto non vi sono dubbi sulla certezza dei termini. Ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un esempio di come in un momento di crisi economica il Governo privi i lavoratori di tutele essenziali per venire incontro alle imprese che cercano di tagliare i costi.

  Alfredo BAZOLI (PD), ritiene condivisibile la precisazione dell'emendamento sulla certezza dei termini di impugnazione, in quanto si riferisce ai termini di prescrizione, considerato che vi sono anche termini di decadenza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.
C. 2428 Carlo Galli.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2014.

Pag. 48

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda come nella precedente seduta il relatore, onorevole Giuseppe Guerini abbia illustrato le parti del provvedimento di competenza di questa Commissione.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.
C. 1899 Pisano.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, osserva come la proposta di legge in esame istituisce e disciplina i cosiddetti certificati di credito fiscale (CCF), al fine di consentire ai contribuenti di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) con modalità alternative al vigente meccanismo della detrazione.
  In estrema sintesi, per effetto della proposta in esame, il contribuente che intenda effettuare lavori di ristrutturazione edilizia agevolati potrebbe scegliere se usufruire della detrazione secondo le norme vigenti (ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR), e cioè pagando interamente al committente l'importo pattuito con modalità tracciabili ed usufruendo dell'agevolazione solo dopo il pagamento delle somme, in dieci quote annuali, ovvero se effettuare il pagamento in parte con bonifico bancario e, in parte, con un apposito titolo denominato certificato di credito fiscale (emesso per ciascuna fattura relativa ai lavori da eseguire). Tale titolo verrebbe emesso dall'Agenzia delle Entrate e «girato» all'impresa che realizzi i lavori. L'impresa potrà dunque scontare il certificato presso una banca o un istituto di credito; quest'ultima potrà scegliere se far circolare il titolo sul mercato interbancario ovvero ottenerne la liquidazione presso l'Agenzia delle Entrate.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala il nuovo comma 8-quinquies dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), che reca specifiche disposizioni per l'emissione dei certificati in relazione ad interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio (articolo 1, capoverso, comma 4).
  Fermo restando che la detrazione d'imposta spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile, si stabilisce che ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore (ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato), richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Daniele FARINA (SEL) chiede al relatore alcune spiegazioni tecniche relative al merito del provvedimento.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, pur ricordando che la Commissione sta esaminando il provvedimento in sede consultiva, per le sole parti di competenza, fornisce le spiegazioni richieste.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
C. 2575 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 49

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda come nella precedente seduta la relatore, onorevole Giuliani abbia illustrato le parti del provvedimento di competenza di questa Commissione.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.
C. 2425 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda come nella precedente seduta la relatore, onorevole Giuliani abbia illustrato le parti del provvedimento di competenza di questa Commissione.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 12.15.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. In sostituzione del relatore, onorevole Vazio, propone alla Commissione di adottare come testo base la proposta di legge C. 2168, approvata dal Senato.

  La Commissione adotta come testo base la proposta di legge C. 2168, approvata dal Senato.

  Donatella FERRANTI, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 15 dicembre 2014. rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di azione di classe.
C. 1335 Bonafede.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), relatore, premette come oggi sostanzialmente l'azione di classe non esista in Italia e come la proposta di legge in esame sia volta, sotto il profilo sostanziale, a consentire ai cittadini ad unirsi in modo efficace contro soggetti economicamente Pag. 50forti e, sia pure indirettamente, sotto il profilo processuale, a consentire un efficace e significativo smaltimento del carico di lavoro arretrato. Evidenzia come il provvedimento possa costituire una vera e propria svolta nel diritto italiano.
  Osserva come la proposta di legge muova dall'esigenza di potenziare lo strumento dell'azione di classe allargandone il campo d'applicazione tanto dal punto di vista soggettivo (dei soggetti che possono utilizzare questa azione), attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, quanto dal punto di vista oggettivo, ovverosia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere.
  A tal fine, la proposta: sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile. Ciò per consentire l'accesso all'azione a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie, anche modeste, causate da illeciti plurioffensivi e in modo da superare la tipizzazione delle situazioni tutelabili; introduce incentivi economici all'utilizzo dell'azione, in particolare sostenendo l'attività di coloro che propongono l'azione di classe. Ad esempio, in caso di inammissibilità dell'azione, si prevede che della condanna alle spese debbano farsi carico non solo i promotori l'azione ma anche gli aderenti, e in parti uguali; lo stesso accade per gli adempimenti pubblicitari, in caso di ammissibilità della domanda; definisce più puntualmente la procedura da seguire, introducendo meccanismi che consentano di portare a conclusione l'azione; innova la disciplina del compenso per i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la c.d. quota lite.
  Analiticamente, la proposta di compone di tre articoli: l'articolo 1 inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all'azione di classe (articoli 840-bis-840-vicies semel); l'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore della riforma, dettando una norma transitoria per i procedimenti già in corso; l'articolo 3 abroga la disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-bis del codice del consumo.
  L'elemento centrale della proposta di legge sono dunque i nuovi articoli inseriti nel codice di procedura civile dall'articolo 1. Si tratta di disposizioni che – come è illustrato dal testo a fronte che segue – ricalcano la procedura oggi in vigore; per questa ragione per ciascuna nuova previsione si individueranno essenzialmente le differenze rispetto all'odierna azione di classe a tutela di consumatori e utenti.
  Il nuovo Titolo VIII-bis, «Dell'azione di classe», è inserito in coda al libro VI dedicato ai procedimenti speciali, e dunque in coda al codice di procedura civile.
  L'articolo 840-bis del codice di procedura civile definisce il campo d'applicazione dell'azione di classe eliminando – data la nuova collocazione della disciplina – ogni riferimento a consumatori e utenti.
  L'azione sarà sempre esperibile in relazione a «diritti individuali omogenei» ed a «interessi collettivi» da ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa ma viene superata la stretta indicazione delle fattispecie soggettive contenuta nel codice del consumo (che consente oggi l'azione in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all'utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette).
  L'azione è infatti esperibile a tutela delle situazioni soggettive «derivanti da una o più fonti dell'obbligazione indicati dall'articolo 1173 del codice civile». Si tratta, in sostanza, di tutte le fonti delle obbligazioni: contratto, fatto illecito, ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in base all'ordinamento giuridico. Quanto all'oggetto dell'azione, la proposta aggiunge all'accertamento della responsabilità, alla condanna al risarcimento del danno e alla condanna alle restituzioni, l'inibitoria nei confronti degli autori delle condotte lesive.
  La proposta delinea infine i destinatari dell'azione di classe (articolo 840-bis, secondo Pag. 51comma), individuandoli in: imprese; enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.
  L'articolo 840-ter del codice di procedura civile disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità del tribunale. La proposta conferma: che l'azione di classe si propone con atto di citazione; che in una prima fase il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione di classe, pronunciandosi con ordinanza; che giustificano un'inammissibilità tanto la manifesta infondatezza della domanda quanto la mancanza di omogeneità dei diritti individuali tutelabili.
  La proposta di legge modifica invece i seguenti profili della citazione e del giudizio di ammissibilità dell'azione: elimina l'obbligo di notifica della citazione al PM. È dunque esclusa la possibile partecipazione del pubblico ministero al giudizio di ammissibilità dell'azione di classe; elimina la possibilità per il tribunale di sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini della pronuncia di ammissibilità sia in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente o un giudizio amministrativo; elimina due delle attuali cause di inammissibilità dell'azione di classe: quella legata alla sussistenza di un conflitto di interessi e quella legata all'apparente incapacità del proponente di curare adeguatamente l'interesse della classe.
  Di contro, la formulazione dell'articolo 840-ter: fissa un termine di 30 giorni dalla prima udienza per la pronuncia di ammissibilità/inammissibilità della domanda; consente, in caso di inammissibilità della domanda per manifesta infondatezza, di riproporre l'azione mutando il titolo posto a fondamento dell'azione; fa salvo, a fronte di una pronuncia di inammissibilità dell'azione di classe, il diritto di agire in giudizio individualmente.
  Gli articoli 840-quater e 840-quinquies del codice di procedura civile disciplinano l'adesione all'azione di classe dei soggetti legittimati, in quanto portatori di diritti individuali omogenei o dell'interesse collettivo fatto valere.
  Rispetto alla scarna formulazione del comma 3 dell'articolo 140-bis del codice del consumo, la proposta di legge specifica le modalità di adesione all'azione, escludendo che si possa procedervi a mezzo fax o tramite l'attore.
  Pur confermando che per aderire all'azione non è necessaria l'assistenza del difensore, l'articolo 840-quinquies: richiede il deposito della domanda, anche a mezzo PEC, nella cancelleria del tribunale competente e la sottoscrizione dell'aderente autenticata; individua termini per aderire all'azione di classe: l'adesione può essere effettuata in qualsiasi momento intercorrente tra l'iscrizione a ruolo della causa e la scadenza del termine di 120 giorni concesso dal tribunale con l'ordinanza di ammissibilità dell'azione, termine che decorre dallo spirare del termine concesso per gli adempimenti pubblicitari; delinea il contenuto della domanda di adesione (tribunale competente, generalità aderente, elezione domicilio, esposizione delle ragioni dell'adesione).
  Per quanto riguarda il giudice competente a conoscere l'azione di classe, l'articolo 840-sexies del codice di procedura civile lo individua nel tribunale in composizione collegiale. Lo spostamento della disciplina dell'azione di classe nel codice di procedura civile determina l'applicazione degli ordinari criteri della competenza per territorio. Conseguentemente, in base all'articolo 19 del codice di procedura civile, «qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda». Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.
  Gli articoli 840-septies e 840-octies disciplinano il contenuto e le conseguenze dell'ordinanza di inammissibilità dell'azione di classe.
  In particolare, l'articolo 840-septies del codice di procedura civile disciplina l'impugnazione Pag. 52dell'ordinanza del tribunale che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe.
  La proposta di legge: conferma la competenza a conoscere del reclamo avverso l'ordinanza in capo alla Corte d'appello, e il termine di 30 giorni per procedervi; disciplina la fase successiva, nella quale la Corte d'appello dispone sull'ammissibilità dell'azione di classe, prevedendo che debba trasmettere gli atti al tribunale adito, che proseguirà l'esame della controversia; disciplina il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello; conferma che il reclamo dell'ordinanza di ammissibilità dell'azione di classe – e l'eventuale ricorso in cassazione – non sospendono il procedimento davanti al tribunale per la seconda fase dell'azione di classe.
  L'articolo 840-octies del codice di procedura civile contiene una più dettagliata disciplina di ripartizione delle spese processuali in caso di inammissibilità della domanda. In particolare, rispetto al testo del Codice del consumo, che si limita a demandare al giudice la regolazione delle spese, la disposizione introdotta nel codice di procedura civile stabilisce: che la regolazione delle spese debba essere effettuata dal giudice che pronuncia l'inammissibilità (sia esso il tribunale o la corte d'appello in caso di reclamo); che in caso di inammissibilità, il pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto deve gravare su tutte le parti attrici, ovvero non soltanto sul promotore dell'azione, ma anche, e in parti uguali, su quanti aderiscono all'azione; di contro, il compenso per i difensori delle parti attrici sarà dovuto solo dai promotori dell'azione e non anche dagli aderenti (salvo patto contrario).
  Con l'articolo 840-novies del codice di procedura civile la proposta di legge inizia a disciplinare la fase successiva all'ammissione dell'azione di classe.
  In primo luogo si prevede che l'ordinanza di ammissione dell'azione può essere pronunciata tanto dal tribunale competente quanto dalla Corte d'appello in sede di impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità. Viene quindi disciplinata in modo più analitico la conseguente pubblicità che deve essere data all'azione, al fine di consentire a quanti abbiano diritto e interesse di aderirvi.
  In particolare: adeguata pubblicità all'azione deve essere data entro 60 giorni dall'ordinanza di ammissibilità; l'obbligo di procedere agli adempimenti pubblicitari grava sulle sole parti attrici, ovvero solo su coloro che hanno proposto l'azione mentre i costi della pubblicità sono ripartiti in modo uguale e solidale tra gli attori e gli aderenti; quanto alle modalità della pubblicità, la disposizione richiede che siano utilizzati quotidiani e emittenti radiotelevisive a maggiore diffusione nella zona interessata. È confermata inoltre la trasmissione dell'ordinanza al Ministero dello sviluppo economico per la pubblicazione sul suo sito internet.
  L'articolo 840-novies disciplina quindi i termini e i presupposti per l'adesione all'azione di classe, integrando il contenuto dell'ordinanza con la quale il giudice ammette l'azione:
   confermando quanto attualmente disposto dal Codice del consumo, è lo stesso giudice, nell'ordinanza che ammette l'azione, a dover specificare i criteri in base ai quali sarà possibile aderire all'azione. La proposta di legge aggiunge che il giudice nell'ordinanza può anche richiedere da subito la documentazione da allegare per accedere alla classe;
   l'adesione deve essere effettuata entro 120 giorni dallo spirare del termine concesso per gli adempimenti pubblicitari. In sostanza, dunque, se il giudice assegna il termine massimo di 60 giorni dall'ordinanza per la pubblicità, ci sono dall'ordinanza 180 giorni di tempo per definire il quadro delle parti attrici;
   nell'ordinanza che ammette l'azione il giudice si pronuncia sulle domande di adesione eventualmente già depositate in cancelleria potendo – sempre nel rispetto del termine prescritto – richiedere che la documentazione sia allegata o integrata;
   il giudice, ammettendo l'adesione all'azione, può anche fissare una congrua Pag. 53cauzione, a garanzia del pagamento delle spese processuali a favore del convenuto in caso di rigetto della domanda nel merito.

  L'articolo 840-decies del codice di procedura civile disciplina invece le adesioni successive all'ordinanza di ammissione dell'azione di classe e prevede che, realizzati gli adempimenti pubblicitari e decorso il termine di 120 giorni concesso con l'ordinanza, il tribunale abbia a disposizione 45 giorni per pronunciarsi sull'ammissibilità delle adesioni depositate in cancelleria (si ricorda che l'adesione non richiede l'assistenza di un difensore e che l'atto può essere trasmesso per posta elettronica certificata, in base all'articolo 840-quinquies), dovendo dichiarare la domanda di azione di classe improcedibile se, decorso tale termine, non vi siano state adesioni.
  Viceversa, in presenza di adesioni, l'azione di classe è correttamente introdotta e il tribunale applica l'articolo 183, sesto comma, del codice di rito, concedendo alle parti i termini per le memorie e per le repliche rispetto a domande o eccezioni nuove.
  Si apre dunque la fase che porterà alla pronuncia nel merito e l'azione di classe procede con il rito civile ordinario. Le caratteristiche peculiari dell'azione impediscono però l'intervento di terzo, come specificato oggi dal codice del consumo e dall'articolo 840-undecies che la proposta vuole introdurre nel codice di procedura civile.
  L'articolo 840-duodecies del codice di procedura civile disciplina la decisione nel merito in caso di accoglimento della domanda.
  La proposta conferma quanto attualmente previsto dal codice del consumo, ovvero che il giudice in caso di condanna del convenuto ha a disposizione due possibilità: procedere direttamente alla liquidazione individuale di ogni singolo aderente all'azione; stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione dei singoli assegnando alle parti un termine (max. 90 giorni) per trovare un accordo sulla liquidazione del danno e le restituzioni.
  Tale seconda strada sarà percorsa quando ragioni di economia processuale o di complessità dell'azione impediscano la liquidazione diretta. In questa seconda ipotesi, si hanno tre diversi possibili esiti: le parti e gli aderenti all'azione raggiungono un accordo e il processo verbale dell'accordo è titolo esecutivo; solo alcune parti raggiungono l'accordo; l'accordo non è raggiunto. In questo caso e nel caso precedente, di parzialità dell'accordo, spetta al tribunale, su istanza di parte (o di aderente), procedere alla liquidazione.
  L'articolo 840-terdecies del codice di procedura civile conferma quanto oggi disposto dal comma 12 dell'articolo 140-bis del codice del consumo, ovvero che la sentenza è esecutiva dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione. Tale vacatio è stabilita dalla legge per permettere, medio tempore, l'adempimento spontaneo del provvedimento del tribunale da parte del convenuto, con la espressa previsione che i pagamenti delle somme liquidate dal tribunale sono effettuati senza alcuna maggiorazione, a qualsiasi titolo dovuta, per diritti o per accessori di legge.
  Il termine di 180 giorni dalla pubblicazione, che l'articolo 840-quaterdecies del codice di procedura civile trasforma nel termine di 6 mesi, è anche il termine entro il quale le parti possono proporre appello. In questa fase gli aderenti all'azione restano in attesa delle mosse delle parti, non potendo essi stessi impugnare la sentenza. Tale possibilità è loro offerta dopo che il termine per l'appello delle parti è scaduto. In tale caso, infatti, se l'attore non si è attivato proponendo impugnazione, gli aderenti hanno a disposizione 3 ulteriori mesi per «costituirsi parti del procedimento e proporre atto d'appello».
  Se viene proposto appello, invece, in base all'articolo 840-quinquiesdecies del codice di procedura civile, le parti possono chiedere e ottenere dal giudice la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'articolo 283 del codice di procedura civile. Pag. 54In merito il giudice, nel decidere se concederla, dovrà tenere conto della somma che il convenuto è stato condannato a pagare e delle preventivabili difficoltà di ripetizione delle somme in caso di accoglimento dell'appello. Peraltro, se deciderà per la sospensione dell'esecuzione, la Corte d'appello potrà disporre che la somma dovuta dal convenuto in base alla sentenza di primo grado non sia distribuita ma depositata e vincolata a garanzia del pagamento in caso di rigetto dell'appello.
  La sentenza resa sull'azione di classe: diviene dunque definitiva trascorsi fino a 9 mesi dalla sua pubblicazione (6 mesi per proporre appello, più eventuali 3 mesi per consentire l'impugnazione agli aderenti); in base all'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, che riprende la formulazione del Codice del consumo, la sentenza definitiva fa stato anche nei confronti degli aderenti; solo coloro che non hanno aderito all'azione di classe potranno proporre un'azione individuale.
  L'articolo 840-septiesdecies del codice di procedura civile non innova rispetto all'attuale disposizione del Codice del consumo, stabilendo che l'azione di classe è una, ovvero: una volta proposta l'azione di classe e spirato il termine ultimo per aderirvi (termine massimo di 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che ammette l'azione), per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi convenuti non sono proponibili ulteriori azioni di classe; le azioni di classe proposte entro il termine saranno riunite alla prima (se pendenti davanti al medesimo tribunale); sono cancellate dal ruolo le azioni di classe pendenti dinanzi a un tribunale diverso. In questo caso, il giudice successivamente adito assegnerà alle parti un termine massimo di 60 giorni per riassumere davanti al tribunale competente.
  Con disposizione innovativa, l'articolo 840-octiesdecies del codice di procedura civile disciplina il compenso per il difensore distinguendo:
   il rigetto nel merito della domanda. In questo caso il compenso ai difensori è dovuto dalle sole parti attrici (sono esclusi gli aderenti all'azione, analogamente a quanto disposto in caso di inammissibilità dell'azione di classe dall'articolo 840-octies); la refusione delle spese processuali sostenute dal convenuto è invece a carico tanto delle parti quanto degli aderenti;
   l'accoglimento nel merito della domanda. In questo caso la proposta disciplina la c.d. quota lite, ovvero riconosce ai difensori delle parti attrici, «a titolo di compenso premiale» una quota, da riconoscere con distrazione, del risarcimento o delle restituzioni da calcolare in base al numero dei componenti la classe e in misura progressiva, secondo determinati scaglioni.

  La quota per i difensori andrà calcolata rispettando ciascuno degli scaglioni che vengano raggiunti, anche dopo il raggiungimento dello scaglione successivo e in tal caso, per la determinazione del compenso complessivamente dovuto si devono sommare gli importi ricavati mediante l'applicazione di ciascuna diversa misura percentuale. La disposizione delinea quindi un meccanismo di fissazione del compenso a titolo premiale fondato su quote percentuali per ogni scaglione, individuato dal numero dei componenti.
  La disposizione chiarisce poi che, se vi sono più parti attrici, l'ammontare complessivo della quota dovrà essere ripartito tra ciascun difensore o collegio difensivo in misura uguale.
  L'articolo 840-noviesdecies del codice di procedura civile interviene su un altro aspetto al momento non trattato dal Codice del consumo, ovvero disciplina le eventuali transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione che vengano concluse durante lo svolgimento della procedura. La proposta di legge in merito:
   ribadisce che nonostante l'avvio della procedura, le parti e gli aderenti possono sempre rinunciare all'azione o concludere accordi transattivi;
   richiede che ogni transazione sia depositata presso la cancelleria del tribunale, affinché il giudice abbia sempre contezza del numero delle parti e dei componenti della classe;Pag. 55
   stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti degli aderenti all'azione. Questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale: a tal fine è sufficiente che un aderente si costituisca in giudizio con l'assistenza di un difensore. Se ciò non avviene, il tribunale dichiara l'estinzione del giudizio; non potrà essere riproposta un'azione di classe, ma gli aderenti potranno comunque esercitare individualmente l'azione civile;
   prevede che la stessa possibilità non è offerta alle parti attrici quando siano gli aderenti all'azione a venir integralmente meno a seguito di transazioni con le parti convenute. Se vengono, infatti, a mancare gli aderenti all'azione di classe, il tribunale dichiara d'ufficio l'improcedibilità della domanda.

  L'articolo 840-vicies del codice di procedura civile disciplina le comunicazioni di cancelleria agli aderenti prevedendo che possano essere effettuate a mezzo PEC o telefax ovvero comunque attraverso affissione delle comunicazioni in un apposito albo. La comunicazione si intende perfezionata trascorsi 15 giorni dall'affissione. Con disposizione di chiusura, l'articolo 840-vicies semel del codice di procedura civile prevede che, per quanto non altrimenti disposto, si applicano le norme sul procedimento davanti al tribunale e sulle impugnazioni del codice di rito (libro secondo, titoli I e III).
  L'articolo 2 della proposta di legge stabilisce che la riforma dell'azione di classe entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai procedimenti già instaurati continueranno ad applicarsi le previsioni dell'articolo 140-bis del Codice del consumo, del quale peraltro l'articolo 3 della proposta dispone l'abrogazione. Le azioni di classe proposte successivamente all'entrata in vigore della riforma saranno invece regolate dal nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.25 alle 12.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di Glauco Giostra, ordinario di procedura penale presso l'Università La Sapienza di Roma, di Tullio Padovani, ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e di rappresentanti dell'Unione Camere penali italiane.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà Pag. 56
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Glauco GIOSTRA, ordinario di procedura penale presso l'Università La Sapienza di Roma, Tullio PADOVANI, ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Beniamino MIGLIUCCI, Presidente dell'Unione Camere penali italiane e Rodolfo Maria SABELLI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea COLLETTI (M5S), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Sofia AMODDIO (PD), Donatella FERRANTI, presidente e Anna ROSSOMANDO (PD).

  Rispondono ai quesiti posti Glauco GIOSTRA, ordinario di procedura penale presso l'Università La Sapienza di Roma, Rodolfo Maria SABELLi, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati e Beniamino MIGLIUCCI, Presidente dell'Unione Camere penali italiane.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.45.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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