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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 marzo 2015
409.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 36

SEDE REFERENTE

  Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge in esame A.C. 342 e abb-B (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente) è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2014 e torna all'esame della Commissione Giustizia con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 4 marzo 2015.
  Il provvedimento, composto da 3 articoli (un articolo in più rispetto al testo licenziato dalla Camera), contiene un complesso di disposizioni che, in particolare: inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente; introduce all'interno di tale titolo sei nuovi delitti: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica e ispezione di fondali marini; stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio (ravvedimento operoso); obbliga il condannato al recupero e – ove possibile – al ripristino dello stato dei luoghi; prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonché apposite misure per confisca e pene accessorie; rivede la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali; introduce nel Codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di Pag. 37una somma di denaro; modifica la disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge 150/1992 relativa alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (articolo 2, introdotto dal Senato).
  L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame introduce nel libro secondo del codice penale il nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), composto da 13 articoli (4 in più rispetto al testo della Camera).
  Il Titolo prevede sei nuovi delitti.
  Inquinamento ambientale. Il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente «delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo» (n. 1) o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna» (n. 2).
  Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato il riferimento generale all'ecosistema e sostituito con un riferimento specifico al singolo ecosistema, che potrebbe essere danneggiato («un ecosistema»).
  Inoltre, il testo approvato dell'articolo 452-bis ha sostituito al comma 1 il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con quello al carattere abusivo della condotta.
  Altra modifica del Senato ha riguardato i concetti di compromissione e di deterioramento ambientale, attribuendo rilievo penale alle sole alterazioni «significative e misurabili» (anziché rilevanti) dell'acqua o dell'aria o di porzioni «estese o significative» del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema. È, infine, soppresso al secondo capoverso il riferimento alla sola fauna selvatica.
  Il secondo comma conferma un'ipotesi aggravata (aumento di pena fino a un terzo), quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero un danno di specie animali o vegetali protette.
  L'articolo 452-ter – che nel testo della Camera disciplinava il delitto di disastro ambientale – riguarda ora, nel testo modificato dal Senato, l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale.
  Tale disposizione, introdotta dal Senato, prevede quindi per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto ovvero:
   la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale (escluse le malattie di durata inferiore a 20 gg.: è il caso in cui la lesione personale è punibile a querela);
   la reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave;
   la reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima;
   la reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona.

  Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siamo plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.
  Il codice penale già prevede in via generale il delitto preterintenzionale, per il caso in cui dall'azione o dall'omissione derivi un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto (articolo 43 c.p.).
  Disastro ambientale. L'introduzione dell'articolo 452-ter comporta lo slittamento nella numerazione degli altri reati introdotti nel nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale.
  L'articolo 452-quater è, quindi, ora relativo alla fattispecie di disastro ambientale, anch'essa modificata dal Senato.
  Nella proposta di legge, la definizione di disastro ambientale, modificata nel corso dell'esame al Senato, è la seguente: Pag. 38un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ovvero un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; ovvero l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo.
  Oltre a specificare l'alternatività delle diverse ipotesi sopra descritte, anche in questo caso, il Senato – come nell'inquinamento ambientale – ha soppresso l'originaria formulazione «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale» lasciando il solo richiamo al carattere abusivo della condotta, già previsto dal testo della Camera.
  È stata, altresì, introdotta una clausola di salvaguardia «fuori dai casi previsti dall'articolo 434», in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
  Analogamente al reato di inquinamento ambientale, rimane inalterata rispetto al testo della Camera l'originaria aggravante prevista quando il disastro ambientale è commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.
  Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività. L'articolo 452-sexies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente» (primo comma).
  Anche su tale reato il Senato è intervenuto con modifiche. Risulta, anzitutto, espunto dal primo comma dell'articolo 452-sexies, similmente agli altri delitti ambientali, l'inciso relativo alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Anche in questo caso residua il carattere abusivo della condotta. Inoltre, il Senato ha previsto l'ipotesi di reato anche per chi abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
  La formulazione del secondo comma, relativa alle aggravanti del traffico e abbandono di materiale radioattivo, è stata resa dal Senato simile a quella dell'articolo 452-bis sull'inquinamento ambientale. Il rilievo penale riguarda il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni «estese o significative» del suolo o del sottosuolo; di «un» ecosistema. Anche qui viene soppresso il riferimento alla compromissione della sola fauna selvatica. È inoltre aggiunto il richiamo alla biodiversità «anche agraria».
  Il terzo comma dell'articolo 452-sexies, non modificato dal Senato, stabilisce che, se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
  Impedimento del controllo. Il delitto di impedimento del controllo (articolo 452-sexies) punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti.
  Nel corso dell'esame al Senato l'ambito di applicazione della norma è stato esteso anche all'impedimento delle attività di sicurezza e igiene del lavoro, originariamente non contemplate.
  L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-undecies deve esserne disposta la confisca.
  Omessa bonifica. La fattispecie penale di omessa bonifica è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato.
  Il nuovo articolo 452-terdecies punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro Pag. 39chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.
  L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità.
  La nuova fattispecie non pare sovrapporsi a quella di cui articolo 257 del Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica. Inoltre, l'articolo 257 del Codice – come modificato dalla proposta di legge – prevede la salvaguardia delle più gravi fattispecie di reato.
  Ispezione di fondali marini. Il delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies, anch'esso introdotto dal Senato, punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi.
  Delitti colposi contro l'ambiente. Rispetto alle nuove fattispecie penali introdotte, solo due possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis) e quello di disastro ambientale (articolo 452-quater).
  In tali casi, in base al testo della Camera della disposizione (già articolo 452-quater), le pene erano diminuite da un terzo alla metà. Il Senato – con il nuovo articolo 452-quinquies – ha portato a due terzi la diminuzione massima della pena (primo comma).
  Sempre il Senato ha aggiunto un secondo comma che prevede una ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovverosia quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.
  Si rammenta che il reato doloso di pericolo è invece previsto in via generale dall'articolo 434, primo comma, c.p., che, in particolare, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque commette un fatto diretto a cagionare un disastro, se dal fatto deriva un pericolo per la pubblica incolumità.
  Circostanze aggravanti. Nessuna modifica è stata introdotta dal Senato all'articolo 452-octies (articolo 452-septies, nel testo della Camera) che prevede le aggravanti nel caso di commissione in forma associativa dei nuovi delitti contro l'ambiente.
  Il Senato ha, invece, introdotto una nuova circostanza definita «aggravante ambientale».
  L'articolo 452-novies prevede, infatti, un aumento di pena (da un terzo alla metà) quando un qualsiasi reato venga commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, dal Codice dell'ambiente (D.Lgs 152/2006) o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente. Si rammenta che l'articolo 61, primo comma, n. 2), c.p. prevede come aggravante comune l'avere commesso il reato per eseguirne «od occultarne» un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato.
  L'aumento è invece di un terzo se dalla commissione del fatto derivi la violazione di disposizioni del citato Codice dell'ambiente o di altra legge a tutela dell'ambiente. È prevista, in ogni caso, la procedibilità d'ufficio. Dalla formulazione consegue che la seconda violazione può riguardare anche illeciti amministrativi.
  Ravvedimento operoso. Anche la disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-decies (452-octies nel testo della Camera) è stata modificata dal Senato.
  Le novità introdotte dal Senato al primo comma riguardano una differente graduazione della diminuzione di pena in relazione alla natura e alle modalità delle attività svolte: chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino Pag. 40dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi; il Senato ha tuttavia precisato che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire «concretamente» e, in relazione alla tempistica, «prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado».
  Il concreto aiuto all'attività di polizia o alla magistratura nella ricostruzione del fatto, nell'individuare gli autori del reato o nella sottrazione di rilevanti risorse per la commissione dei delitti consente, invece, una diminuzione di pena da un terzo alla metà.
  Anche il secondo comma dell'articolo è stato modificato dal Senato.
  Il testo approvato dalla Camera prevedeva che se l'imputato, per dare corso alle attività di attività inerenti il ravvedimento operoso, chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare un periodo massimo di un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso.
  Il Senato ha precisato: che la richiesta dell'imputato deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; anche in questo caso non sembrano considerate le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento; che la sospensione del procedimento può durare due anni, prorogabili di un ulteriore anno per consentire le attività di ravvedimento operoso in corso di esecuzione.
  Confisca obbligatoria. Le ultime due disposizioni del nuovo titolo VI-bis intervengono su confisca obbligatoria e ripristino dello stato dei luoghi.
  In particolare l'articolo 452-undecies c.p. prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi (sia nella fattispecie semplice che mafiosa) finalizzati alla commissione dei nuovi reati ambientali previsti dal titolo VI-bis, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo; una clausola di salvaguardia, introdotta dal Senato a tutela dei terzi estranei al reato, ha escluso l'obbligatorietà della confisca quando i beni appartengano a questi ultimi (primo comma).
  Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona (secondo comma).
  Il Senato ha aggiunto due ulteriori commi all'articolo 452-undecies:
   il terzo comma introduce un obbligo di destinazione dei beni e dei proventi confiscati: questi infatti devono essere messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi;
   il quarto comma precisa che la confisca non si applica quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino.

  Ripristino dello stato dei luoghi. L'articolo 452-duodecies prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione di tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo (ex articolo 197 c.p.).
  Il Senato ha aggiunto un nuovo comma, diretto a prevedere una più puntuale disciplina della procedura di ripristino dei luoghi attraverso il rinvio alle disposizioni del Codice dell'ambiente che già prevedono tale istituto con riguardo ai reati ivi contemplati.
  Pena accessoria. L'articolo 1, comma 5, del provvedimento modifica l'articolo 32-quater del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna per alcuni delitti consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tale disposizione Pag. 41è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame al Senato con l'inserimento nel catalogo dei delitti ivi previsti – oltre ai nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività – anche del reato di impedimento del controllo e del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
  Prescrizione. Nessuna modifica è stata apportata dal Senato al comma 6 dell'articolo 1 che novella l'articolo 157 del codice penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti contro l'ambiente introdotti dal nuovo Capo VI del libro II del codice penale.
  Si ricorda che anche l'AC 2150 e abb., attualmente all'esame dell'Assemblea, modifica la disciplina della prescrizione e interviene sul sesto comma dell'articolo 157 c.p. per prevedere l'aumento della metà dei termini di prescrizione in relazione ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Tale intervento non pone, tuttavia, problemi di coordinamento con la modifica prevista dall'articolo 1, comma 6, in esame.
  I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della proposta di legge modificano gli articoli 257 e 260 del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006).
  Il nuovo comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 257 del Codice, in materia di bonifica dei siti, ed è strettamente collegato alle modifiche apportate al nuovo articolo 452-octies sul ravvedimento operoso.
  Il testo approvato dal Senato:
   premette, al comma 1, la clausola di salvaguardia «salvo che il fatto costituisca più grave reato»;
   circoscrive, al comma 4, l'ambito della condizione di non punibilità ivi contemplata ai soli reati contravvenzionali.

  Sempre in tema di confisca, un nuovo comma 4-bis (di contenuto analogo alla disposizione introdotta all'articolo 452-undecies c.p.) è inserito, dal comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, nell'articolo 260 del Codice dell'ambiente, in relazione alla commissione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. La disposizione prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto (una modifica del Senato ha, tuttavia, precisato che non si fa luogo alla confisca obbligatoria se le cose appartengono a persona estranea al reato).
  Ove ciò non sia possibile è ammessa la cd. confisca per equivalente dei beni di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona.
  Il comma 9 dell'articolo 1 (comma 8 del testo-Camera) introduce poi una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.
  Tale disciplina, introdotta alla Camera a seguito di un emendamento del Governo, era stata dallo stesso Governo stralciata nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite Giustizia e Ambiente del Senato. La disciplina sanzionatoria in questione è stata poi riproposta dal Governo con un emendamento in Assemblea ed approvata dal Senato.
  Il comma 9 introduce nel Codice dell'ambiente – con una parte Sesta-Bis – un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione sia di una serie di prescrizioni sia al pagamento di una somma di denaro. Il modello adottato appare simile a quello esistente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in cui il contravventore, se adempie alle prescrizioni dell'organo di controllo, può effettuare oblazione presso lo stesso organo ed evitare il giudizio penale.
  Detta parte VI reca una disciplina sanzionatoria (artt. da 318-bis a 318-octies) per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale ovvero quelle che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.Pag. 42
  In particolare, mentre l'articolo 318-bis indica l'ambito applicativo della disciplina (il Senato ha delimitato il campo alle contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente), l'articolo 318-ter riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore. Si prevede che spetti all'organo di vigilanza (o alla polizia giudiziaria) impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione (più correttamente: all'estinzione, cfr. articolo 318-septies) della contravvenzione, fissando un termine per la regolarizzazione non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario; solo in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore sarà possibile una proroga del termine di adempimento, comunque non superiore a sei mesi (il testo approvato dalla Camera ammetteva una proroga semestrale per la particolare complessità e oggettiva difficoltà dell'adempimento, più una eventuale ulteriore proroga di sei mesi se l'inadempimento dipendeva da circostanze non imputabili al contravventore).
  Una modifica del Senato ha precisato la necessità dell'asseverazione tecnica di tale prescrizione da parte dell'ente competente in materia nonché la necessità che un'eventuale proroga di sei mesi sia concessa al contravventore solo per specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determino un ritardo nell'adempimento; la proroga è concessa con provvedimento motivato, comunicato immediatamente al pubblico ministero (il testo della Camera prevedeva una possibile proroga semestrale per la particolare complessità o l'oggettiva difficoltà dell'adempimento più una ulteriore, sempre di sei mesi, in presenza di specifiche circostanze non imputabili al contravventore e causa del ritardo).
  Nell'ipotesi in cui il reo operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica-comunicazione della prescrizione anche al rappresentante legale dell'ente stesso. L'organo accertatore può imporre con la prescrizione specifiche misure volte a far cessare situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività pericolose. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per chi accerta la contravvenzione di riferire al PM la notizia di reato.
  L'articolo 318-quater concerne la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione, entro termini specificamente determinati, attraverso le seguenti fasi:
   verifica da parte dell'organo accertatore dell'adempimento della prescrizione nei termini (entro 60 gg. dalla scadenza);
   in caso positivo, ammissione del contravventore al pagamento (entro un mese) in misura ridotta (un quarto del massimo dell'ammenda) e comunicazione dell'avvenuto pagamento al PM (entro 120 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione);
   in caso negativo, l'accertatore ne dà comunicazione al PM e al contravventore (entro 90 gg. dalla scadenza dello stesso termine).

  L'articolo 318-quinquies prevede obblighi di comunicazione da parte del PM, che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni ed effettuare le relative verifiche sull'adempimento.
  In tali ipotesi, l'organo di vigilanza e la polizia giudiziaria debbono, senza ritardo, relazionare il PM della propria attività. Il procedimento rimane sospeso fino a quando il PM non riceva notizia dell'adempimento o meno della prescrizione.
  L'articolo 318-sexies stabilisce che i termini di sospensione del procedimento penale relativo alla contravvenzione decorrono dalla iscrizione nella notizia di reato nel relativo registro fino al momento del ricevimento da parte dell'autorità requirente della comunicazione dell'avvenuto adempimento della prescrizione.
  Si prevede, tuttavia, che la sospensione, oltre a non impedire l'eventuale archiviazione, non preclude l'adozione di atti d'indagine e il sequestro preventivo.
  L'articolo 318-septies prevede l'estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del Pag. 43pagamento della sanzione amministrativa. All'estinzione consegue l'archiviazione del procedimento da parte del PM.
  La disposizione configura, infine, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un'oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'articolo 162-bis del codice penale (un terzo del massimo). Tuttavia, mentre il testo della Camera riduceva la somma da versare a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, il Senato ha portato tale riduzione alla metà del massimo.
  L'articolo 318-octies reca infine una norma transitoria secondo cui la nuova disciplina per l'estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
  Il comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 12-sexies del decreto-legge 306/1992 (L. 356/1992) aggiungendo anche il disastro ambientale (articolo 452-quater), l'associazione finalizzata alla commissione dei reati ambientali (articolo 452-octies) e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, Codice dell'ambiente) al catalogo dei delitti per i quali è consentita la confisca di valori ingiustificati.
  Le modifiche introdotte dal Senato al comma 4 hanno semplice natura di coordinamento con la nuova numerazione degli articoli introdotti nel codice penale.
  Il Senato ha, inoltre, modificato il comma 7 dell'articolo 1 che, nella formulazione approvata dalla Camera, introduceva nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 118-ter (Coordinamento delle indagini in caso di delitti contro l'ambiente), in base al quale il pubblico ministero deve dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
  Il Senato ha previsto analogo obbligo informativo a carico del PM procedente integrando, però, il vigente articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p. in materia di coordinamento delle indagini; il nuovo testo del comma 7 esclude però dal catalogo dei reati contro l'ambiente la fattispecie di cui all'articolo 260 del Codice dell'ambiente (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ed aggiunge quella associativa di cui all'articolo 452-octies.
  La disposizione prevede, inoltre, che il procuratore della Repubblica debba dare notizia dell'avvio delle indagini sui reati ambientali anche all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti.
  Anche il comma 8 dell'articolo 1 della p.d.l. è stato oggetto di modifiche da parte del Senato.
  Tale disposizione novella l'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.
  Il comma 8 prevede a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei seguenti delitti contro l'ambiente (articolo 25-undecies, comma 1):
   inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote);
   disastro ambientale (da 400 a 800 quote);
   inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); tale ipotesi è stata aggiunta dal Senato;
   associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote);
   per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

  Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze Pag. 44o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione specifica che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.
  Il Senato ha, inoltre, soppresso il comma 1-ter (dell'articolo 25-undecies) – presente nel testo della Camera – che per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), stabiliva la riduzione di un terzo delle sanzioni pecuniarie e interdittive.
  L'articolo 2 della proposta di legge in esame – introdotto nel corso dell'esame al Senato – modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-bis e 8-ter della legge 150/1992. Tale legge reca la disciplina sanzionatoria della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
  Le nuove disposizioni rendono più severa tale disciplina sanzionatoria, di natura contravvenzionale o amministrativa.
  L'articolo 1, comma 1, della L. 150/1992, nel testo modificato dalla proposta di legge, punisce con l'arresto da sei mesi a due anni (attualmente: da tre mesi ad un anno) e con l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro (ora, da 7.746 a 77.468 euro) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
   a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
   b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
   c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
   d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
   e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
   f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

  La recidiva (articolo 1, comma 2) è punita con l'arresto da uno a tre anni Pag. 45(attualmente: da tre mesi a due anni) e con l'ammenda da 30.000 a 300.000 euro (attualmente: da 10.329 a 103.291). Per il reato commesso nel corso dell'attività d'impresa, dalla condanna deriva la sospensione della licenza da sei mesi a due anni (ora, da 6 a 18 mesi).
  L'articolo 1, comma 3, della L. 150, nel testo modificato dalla proposta di legge, punisce con la sanzione amministrativa da 6.000 a 30.000 euro (attualmente, da 1.549 a 9.296 euro) l'esportazione e la riesportazione illecita di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 939/1997.
  L'articolo 2, comma 1, della L. 150/1992, nel testo modificato dalla proposta di legge, punisce con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro (attualmente: con l'ammenda da lire 7.746 a lire 77.468) o l'arresto da sei mesi ad un anno (ora, da tre mesi ad un anno) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
   a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
   b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
   c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
   d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
   e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
   f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

  In base al comma 2 dell'articolo 2 della legge 150, nel testo modificato dalla proposta di legge, in caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da 6 mesi a 18 mesi (attualmente, da 3 mesi a un anno) e dell'ammenda da 20.000 a 200.000 euro (attualmente, da 10.329 a 103.291 euro). La durata della sospensione della licenza per uno dei suddetti reati, commesso nell'esercizio di attività di impresa passa da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi (attualmente, il limite minimo è di 4 mesi e il massimo è di 12 mesi).
  Il comma 3 dell'articolo 2 della L. 150, nel testo modificato dalla proposta di legge, prevede che l'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di Pag. 46specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) 939/1997 della Commissione, del 26 maggio 1997, è punita con la sanzione amministrativa da 3.000 a 15.000 euro (ora, da 1.549 a 6.197 euro).
  Il comma 4, nel testo modificato dalla proposta di legge, concerne l'omessa notifica di importazione di cui all'articolo 4, par. 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996 oppure l'omissione della comunicazione del rigetto della richiesta di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento. La sanzione prevista è quella amministrativa da 3.000 a 15.000 (attualmente, da 1.032 a 6.197 euro).
  All'articolo 5 della L. 150/1992, nel testo modificato dalla proposta di legge, è, in particolare, modificato il comma 6 prevedendo che chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 a 30.000 euro (attualmente, da 3.098 a 9.296 euro). Si tratta di obblighi: di denuncia al Corpo forestale dello Stato della detenzione di esemplari degli animali selvatici e delle piante in via di estinzione; di comunicazione allo stesso Corpo forestale delle variazioni del luogo di custodia e dell'avvenuto decesso degli esemplari stessi; di mancata apposizione di visti su licenze e certificati in caso di importazione o riesportazione dei suddetti esemplari.
  All'articolo 6 della L. 150, nel testo modificato dalla proposta di legge, il comma 4 sanziona con l'arresto fino a sei mesi (attualmente, fino a 3 mesi) o con l'ammenda da 15.000 a 300.000 euro (ora da 7.746 a 103.291 euro) l'illecita detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Il comma 5, nel testo modificato dalla proposta di legge, punisce con la sanzione amministrativa da 10.000 (attualmente 5.163) a 60.000 euro (ora, 30.987) i detentori di tali animali che – alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'ambiente relativo ai criteri da applicare nell'individuazione delle specie animali citate ai fini della predisposizione del relativo elenco – non ne facciano denuncia nei termini alla prefettura per ottenere l'autorizzazione alla detenzione.
  All'articolo 8-bis della L 150, il comma 1-bis, nel testo modificato dalla proposta di legge, punisce con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro (ora, da 258 a 1.032 euro) coloro che non denunciano al Ministero dell'agricoltura e foreste (Direzione generale per l'economia montana e foreste – Servizio certificazione CITES) entro 10 gg. tutte le nascite in cattività degli esemplari animali appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.
  All'articolo 8-ter della L. 150, nel testo modificato dalla proposta di legge, il comma 5 punisce con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro (ora, da 2582 a 15.493 euro) le imprese che hanno scorte di pelli di coccodrillo – incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982 – e non ne fanno denunzia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e foreste.
  L'articolo 3 della proposta di legge prevede l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Luca D'ALESSANDRO (FI-PdL) chiede che sia inserito quanto prima nel calendario dei lavori della Commissione il provvedimento sul «divorzio breve», approvato ieri con modifiche dal Senato, segnalandolo Pag. 47come prioritario per il proprio gruppo.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede che sia convocato quanto prima il Comitato ristretto costituito per l'esame della proposta di legge C. 1064 in materia di danno non patrimoniale, avendo egli, nella qualità di relatore del provvedimento, redatto una bozza di nuovo testo che si augura possa costituire una buona base per la prosecuzione dei lavori del Comitato medesimo.

  Donatella FERRANTI, presidente, prende atto delle richieste dei colleghi D'Alessandro e Bonafede e, non essendovi obiezioni, ritiene che le stesse possano essere accolte.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con quattro condizioni.

  Franco VAZIO (PD), relatore, ritiene che le condizioni apposte al parere dalla I Commissione siano meritevoli di un'attenta considerazione e richiedano un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

  Nicola MOLTENI (LNA), a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di conferire mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea, in quanto il provvedimento rischia di determinare una riduzione dei livelli di sicurezza dei cittadini, potendo interferire anche con le attività legittimamente svolte dalle forze di polizia.

  Giulia SARTI (M5S), a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto contrario del proprio sulla proposta di conferire mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea, perché ritiene che il testo ponga numerose difficoltà di accertamento in sede giudiziale. Si riserva, peraltro, di modificare tale orientamento qualora in Assemblea siano apportati gli opportuni miglioramenti al testo.

  Giuseppe GUERINI (PD) non condivide i rilievi dei colleghi Molteni e Sarti, poiché ritiene che il testo sia particolarmente equilibrato nella forma e nella sostanza. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sulla proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

  Celeste COSTANTINO (SEL) preannuncia il voto favorevole del gruppo di SEL sulla proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea. Pur ritenendo che il testo possa essere migliorato, ritiene di fondamentale importanza che lo stesso vada rapidamente in Assemblea per l'approvazione.

  Franco VAZIO (PD), relatore, osserva come nel corso delle audizioni tutte le forze di polizia abbiano chiesto la configurazione di un reato con dolo intenzionale. Osserva come la tortura sia un reato gravissimo, considerato addirittura imprescrittibile in alcuni paesi, che deve essere tenuto distinto dai maltrattamenti e dalle lesioni aggravate, anche sotto il profilo dell'accertamento. Non ritiene che sussistano le difficoltà sul piano probatorio segnalate dalla collega Sarti.

Pag. 48

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Franco Vazio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.30.