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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2015
439.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 143

TESTO AGGIORNATO AL 13 MAGGIO 2015

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 15 aprile 2015.

  Ivan CATALANO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

Pag. 144

  Ivan CATALANO, presidente, avverte che, entro il termine fissato per giovedì 23 aprile scorso, alle ore 12, sono stati presentati un emendamento e un articolo aggiuntivo riferiti al disegno di legge C. 2977 Governo, Legge europea 2014 (vedi allegato 1). Avverte altresì che successivamente il relatore ha presentato ulteriori due emendamenti, gli emendamenti 4.2 e 4.3 (vedi allegato 2), sui quali propone di fissare il termine per i subemendamenti per la giornata di domani alle ore 10.

  La Commissione concorda.

  Ivan CATALANO, presidente, invita pertanto la Commissione a procedere in primo luogo all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati presso la Commissione stessa. La Commissione esaminerà quindi e voterà la relazione e il parere proposti dal relatore con riferimento, rispettivamente, al disegno di legge europea e alla Relazione consuntiva concernente la partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
  Infine, dopo aver concluso le due fasi precedenti, la Commissione procederà ad esaminare gli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, in quanto riferiti a disposizioni di competenza della IX Commissione (vedi allegato 3).

  Lorenza BONACCORSI (PD) dichiara di sottoscrivere, con il consenso del presentatore, l'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.01.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, concorda sull'emendamento Bonaccorsi 4.1, in quanto rende la disposizione in questione più aderente alle previsioni della direttiva 2002/20/CE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Peraltro, in considerazione degli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, e, in particolare, al fine di recepire quanto proposto dall'emendamento 4.10 del relatore presso la XIV Commissione, propone una riformulazione dell'emendamento Bonaccorsi 4.1 nel senso di sostituire le parole: «sulla base del totale dei ricavi» con le seguenti: «in proporzione al totale dei ricavi» (vedi allegato 4).
  Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.01, a condizione che venga riformulato nei termini seguenti: «All'articolo 4, aggiungere in fine il seguente comma: 2. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.» (vedi allegato 4).
  Invita infine la Commissione ad approvare gli emendamenti a propria prima firma 4.2 e 4.3, finalizzati a riparametrare gli importi dei diritti amministrativi a carico degli operatori.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI concorda con il relatore riguardo alle proposte emendative Bonaccorsi 4.1 e Boccadutri 4.01 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.2 e 4.3 del relatore.

  Lorenza BONACCORSI (PD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 4.1 proposta dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Bonaccorsi 4.1, come riformulato (vedi allegato 4).

  Lorenza BONACCORSI (PD), a titolo di cofirmataria, accoglie la riformulazione Pag. 145proposta dal relatore dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.01.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) dichiara il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.01, anche nella nuova formulazione proposta dal relatore.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.01, come riformulato (vedi allegato 4).

  Ivan CATALANO, presidente, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 4.01 assumerà il numero 4.4 (vedi allegato 4).
  In considerazione del termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 4.2 e 4.3 del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro missioni internazionali.
Testo unificato C. 45 Cirielli e abb.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ivan CATALANO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Roberta OLIARO (SCpI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il testo unificato delle proposte di legge C. 45 e abbinate recante legge quadro missioni internazionali.
  Sottolinea che il testo unificato intende introdurre per la prima volta in Italia una disciplina omogenea in materia di autorizzazione e svolgimento delle missioni militari e civili internazionali di Peace Keeping e Peace Enforcing, svolte dall'Italia in ambito ONU o di altre organizzazioni internazionali, nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e dei principi del diritto internazionale. Ricorda che, fino ad oggi, infatti, la materia è stata disciplinata unicamente dalla prassi che vede le singole missioni autorizzate con un atto di indirizzo parlamentare, mentre con periodici decreti-legge (solitamente su base semestrale) si interviene per il finanziamento di tutte le missioni internazionali in corso di svolgimento, negli ultimi anni attingendo alle risorse di un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanziato mediante la legge annuale di stabilità. In proposito, l'articolo 1 della proposta di legge «codifica» la prassi relativa all'autorizzazione delle missioni internazionali, prevedendo che la partecipazione italiana alle missioni internazionali sia deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventuale convocazione del Consiglio supremo di difesa; la deliberazione del Consiglio dei ministri deve quindi essere comunicata alle Camere che concedono oppure negano l'autorizzazione con appositi atti di indirizzo. L'articolo 2 prevede inoltre che entro il 31 marzo di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione analitica sulle missioni in corso per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero. L'articolo 3 rende invece stabile la previsione della costituzione presso il Ministero dell'economia di un fondo per il finanziamento delle missioni internazionali il cui ammontare sarà stabilito, come già avviene, dalla legge di stabilità. Rileva che, dal combinato disposto degli articoli 2 e 3, emerge una delegificazione del procedimento per il finanziamento delle missioni internazionali, in base alla quale non sarà più necessario ricorrere a periodici decreti-legge in materia.
  Fa presente che i capi II e III sono finalizzati a rendere permanenti le disposizioni, rispettivamente, in materia di personale e in materia penale fino ad oggi inserite nei periodici decreti-legge per il Pag. 146finanziamento delle missioni. In particolare il capo II disciplina, per il personale impiegato nelle missioni, tra le altre cose, l'indennità di missione (articolo 4), il compenso forfetario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario (articolo 5), l'indennità di impiego operativo (articolo 6), il trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale (articolo 7), la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore (articolo 10), le norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione ai concorsi interni (articolo 11), l'orario di lavoro (articolo 13).
  Il capo III è invece composto dal solo articolo 16 che, tra le altre cose, in coerenza con quanto fin qui disposto dai periodici decreti-legge, prevede l'applicazione al personale impegnato nelle missioni del codice militare di pace; la competenza è del tribunale militare di Roma. Per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione, evidenzia gli articoli 12 e 21. L'articolo 12 stabilisce che, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, viene concesso al personale che partecipa alle missioni internazionali di poter utilizzare gratuitamente le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato. Una disposizione di contenuto analogo è già stata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge di proroga del finanziamento delle missioni n. 451 del 2001, poi richiamato anche da successivi provvedimenti in materia. L'articolo 21 modifica l'articolo 744 del codice della navigazione al fine di equiparare agli aeromobili di Stato non solo gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale, ma anche quelli utilizzati, sempre da soggetti pubblici o privati anche occasionalmente, per operazioni di supporto alla pace. Al riguardo, ricorda che il successivo articolo 748 stabilisce che le norme del codice della navigazione non si applicano agli aeromobili di Stato. Il medesimo articolo prevede che l'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di Stato ed equiparati è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonché, per quanto riguarda gli aereomobili equiparati, d'intesa con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
  D'interesse per la IX Commissione, anche se non direttamente riconducibile al suo ambito di competenza, è infine il comma 7 dell'articolo 16 che prevede per il reato di pirateria (articolo 1135 del codice della navigazione) a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui, nelle aree in cui si svolgono missioni internazionali, la punizione secondo la legge italiana, nonostante i fatti siano stati commessi all'estero ai sensi dell'articolo 7 del codice penale. La medesima disposizione si applica in caso di presenza di nave sospetta di pirateria ai sensi dell'articolo 1136 del codice della navigazione. In tali casi l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. La disposizione prevede inoltre che l'autorità giudiziaria possa disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile che sono sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 105 della Convenzione di Montego Bay (che appunto disciplina il sequestro delle navi catturate con atti di pirateria in acque non sottoposte alla giurisdizione di nessuno Stato). Segnala che una disposizione di contenuto analogo è stata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge di proroga delle missioni n. 209 del 2008, norma poi richiamata anche in successivi provvedimenti.
  Per le ragioni sopra esposte, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 5).

Pag. 147

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

  La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.
C. 2520 Quintarelli ed altri.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ivan CATALANO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2520 recante disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete Internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Osserva che si tratta di una proposta di legge dal contenuto assai significativo che interviene in un ambito fondamentale per la vita economica e, più in generale, per la vita civile del nostro Paese come di tutte le economie avanzate. In tal senso essa si ricollega sia all'attività svolta dalla IX Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui media audiovisivi sia ai lavori della Commissione di studio istituita dalla Presidente della Camera per l'elaborazione di una dichiarazione dei diritti in Internet.
  Ricorda che proprio nel corso dell'indagine conoscitiva l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella sua audizione del 25 febbraio 2015, ha rilevato come nell'ambiente digitale si stia delineando una tendenza alla creazione di walled garden, cioè di modelli chiusi basati sullo sviluppo di interfacce proprietarie in cui coloro che creano o gestiscono i portali hanno il potere di decidere a monte quali contenuti veicolare e a quali di essi garantire priorità attraverso le funzioni di filtraggio e di ricerca. In altre parole, come segnala la relazione illustrativa, se i tradizionali personal computer, il mezzo principale di accesso ad Internet fino a pochi anni or sono, consentono di installare qualunque software, ottenuto da qualsiasi fonte, e costituiscono perciò una piattaforma di accesso che assicura all'utente la libertà di scelta, l'emergere di smartphone e tablet come strumento di accesso ha limitato di fatto questa possibilità, in quanto l'accesso alle applicazioni è in misura largamente prevalente, se non esclusiva, mediato da fornitori di piattaforme. Basti pensare, al riguardo, alle stringenti regole sulle caratteristiche che software e contenuti devono rispettare per poter essere ospitati sui cosiddetti store di queste piattaforme.
  Fa presente che è su questo specifico aspetto che intervengono infatti le disposizioni del provvedimento. Rileva infatti che dopo le definizioni recate dall'articolo 1, l'articolo 2 interviene in materia di qualificazione del servizio reso dagli operatori. In particolare si specifica che un servizio reso da un operatore che consente l'accesso a una porzione o a un sottoinsieme della rete Internet non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico né direttamente né indirettamente come servizio di accesso alla rete Internet nel suo complesso come definita ai sensi dell'articolo 1 (né può essere denominato in modo tale da far ritenere che il servizio garantisca l'accesso alla rete Internet nel suo complesso). Evidenzia che di particolare rilievo risultano le disposizioni di cui all'articolo 3 che, da un lato, stabiliscono il principio della neutralità Pag. 148della rete, e, dall'altro lato, introducono misure per una maggiore separazione tra i servizi di accesso alla rete Internet e gli specifici ulteriori servizi o applicazioni che possono essere forniti dai medesimi operatori.
  Rileva che, con riferimento al primo aspetto, l'articolo 3 introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano una definizione legislativa di neutralità della Rete, recependo in tal senso quanto previsto anche dall'articolo 3 della bozza di dichiarazione dei diritti in Internet predisposta dalla Commissione istituita dalla Presidente della Camera. Tale principio è stato infatti finora presente in Italia solo in via per così dire «giurisprudenziale» in particolare a seguito della decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di sanzionare come pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005) l'omessa informazione agli utenti sull'utilizzo di sistemi di filtraggio su linee ADSL che limitano l'accesso ad alcuni siti Internet e programmi peer to peer (decisione AGCM 18 dicembre 2008, PS540 Tele2 – Filtri di utilizzo). Il comma 1 dell'articolo 3 prevede invece che agli operatori non sia consentito ostacolare l'accesso ad applicazioni e servizi Internet ovvero rallentarlo rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima velocità di banda e con accesso illimitato alla rete Internet. Viene fatta eccezione per i casi in cui misure di ostacolo o rallentamento dell'accesso risultino necessarie, comunque per brevi periodi, per ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete Internet, a condizione che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità; per preservare l'integrità e la sicurezza della rete Internet; per limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste ovvero per dare attuazione a un provvedimento legislativo applicabile all'utente o al sito ovvero a un ordine del tribunale competente.
  Anche il comma 2 prevede un'integrazione al principio di neutralità della Rete. Si stabilisce infatti che, fermo restando il principio della neutralità della rete, gli operatori possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nella rete di accesso per soddisfare una richiesta dell'utente riguardante il proprio segmento di rete di accesso.
  In proposito, ricorda che il tema della neutralità della Rete è al centro della discussione in corso da parte delle istituzioni UE sul cosiddetto «pacchetto Kroes»; ricorda in particolare che il Parlamento europeo, il 3 aprile 2014, ha inteso rafforzare tale principio rispetto al testo iniziale della Commissione. Tra le altre cose il Parlamento europeo – nel sottolineare la necessità di corrispondere alla domanda degli utenti di avere servizi specializzati di qualità avanzata – ha introdotto l'obbligo per il fornitore di garantire che la capacità della rete sia sufficiente per fornire tali servizi in aggiunta ai servizi di accesso a Internet e non sia pregiudicata la disponibilità o la qualità dei servizi di accesso a Internet. Richiama anche la decisione dello scorso febbraio della Federal Communications Commission USA che ha stabilito l'impossibilità per i fornitori della banda larga di bloccare o rallentare il traffico web ovvero di attribuire priorità previo pagamento di somme aggiuntive, in conseguenza della riclassificazione della banda larga come servizio pubblico e quindi della sua sottoposizione alle norme previste dal Communications Act.
  Per quanto concerne poi l'esigenza di una maggiore separazione tra i servizi di accesso alla rete Internet e gli specifici ulteriori servizi o applicazioni che possono essere forniti dai medesimi operatori, il comma 3 dell'articolo 3 prevede che ai fornitori di servizi di accesso alla rete Internet non sia consentito fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla rete Internet. Il comma 4 disciplina i rapporti tra gli utenti oggetto di servizi «privilegiati» da parte di un operatore e gli altri utenti del medesimo operatore. Si prevede infatti che se il traffico preveniente Pag. 149da un terminale di un utente finale dei servizi di un operatore provoca un danno all'integrità della rete Internet o al servizio di un fornitore o ad un altro utente finale del medesimo operatore, l'operatore debba inviare una notifica a tale utente contenente le misure da adottare per porre termine in modo spontaneo al comportamento dannoso. In caso di urgenza, l'operatore adotta immediatamente le misure necessarie e la notifica all'utente. Quando il comportamento dannoso è posto in essere dall'utente di un altro operatore si può procedere senza necessità di notifica preventiva. Il comma 5 prevede infine che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa stabilire appositi standard minimi di qualità del servizio che devono essere rispettati dalle imprese che li forniscono al fine di prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete Internet o l'ostacolo o il rallentamento del traffico sulla medesima rete. Osserva che sarebbe opportuno definire delle sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nell'articolo testé illustrato.
  Sottolinea che anche l'articolo 4 interviene in materia di prevenzione di formazione di «sistemi chiusi» nel mondo di Internet. Si stabilisce infatti (comma 1) che gli utenti hanno il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica utilizzata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software proprietari o open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. In particolare gli utenti hanno il diritto, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica interessata, di reperire contenuti e servizi dal fornitore di propria scelta alle condizioni, con le modalità e nei termini liberamente definiti da ciascun fornitore. A tale diritto si accompagna quello di disinstallare software o contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi. Il comma 2 specifica che i diritti individuati dal comma 1 non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni software, contenuti o servizi da parte dei gestori della piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.
  In proposito ricorda che anche l'articolo 11 della bozza di dichiarazione dei diritti in Internet elaborata dalla Commissione istituita dalla Presidenza della Camera affronta il tema della responsabilità dei gestori delle piattaforme, in particolare stabilendo che le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.».
  Ritiene le finalità perseguite dal provvedimento ampiamente condivisibili. Rileva che è di chiara evidenza che la sede migliore per l'elaborazione di una legislazione in materia sarebbe quella dell'Unione europea. Infatti, in assenza di una specifica normativa dell'Unione in materia, l'imposizione nel solo territorio italiano di vincoli specifici per gli operatori Internet (quale l'obbligo di garantire l'accesso a tutti i tipi di software, contenuti e servizi previsto dall'articolo 4) potrebbe limitare, in maniera incompatibile con il mercato unico, lo stabilimento in Italia di imprese operanti in altri Stati dell'Unione che non rispettano tali obblighi, in contrasto con il principio della libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Tuttavia ritiene opportuno considerare anche che la proposta di legge in esame appare coerente con l'interpretazione del principio della libertà di concorrenza del Trattato UE costantemente data dalla Commissione europea in materia informatica, a partire dalla decisione del 2004 sul caso Microsoft per giungere al recente caso Google. Ricorda in proposito che lo scorso 15 aprile la Commissione europea, nell'ambito di un'indagine avviata fin dal 2010, ha deciso di addebitare formalmente alla società Google un presunto abuso di posizione dominante sui mercati dei servizi Pag. 150generali di ricerca online nello Spazio economico europeo (SEE). Secondo la Commissione, infatti, Google favorirebbe sistematicamente il proprio prodotto per gli acquisti comparativi nelle sue pagine generali che mostrano i risultati delle ricerche. Nella medesima giornata la Commissione europea ha inoltre formalmente avviato un'indagine antitrust distinta sul comportamento di Google relativo al sistema operativo mobile Android. L'indagine rivelerà se Google abbia concluso accordi anticoncorrenziali o se abbia abusato di un'eventuale posizione dominante nel campo dei servizi operativi, applicazioni e servizi per i dispositivi mobili intelligenti.
  Conclude segnalando che la proposta di legge è coerente con la bozza della proposta della Presidenza lettone e con la normativa olandese e slovena e rappresenterebbe un importante contributo da parte del nostro Paese per spingere ad una veloce approvazione in sede europea della proposta della Presidenza lettone per «un Continente connesso» (cosiddetto Pacchetto Kroes) il cui iter non risulta infatti ancora concluso: da ultimo, infatti il 4 marzo 2015 gli Stati membri hanno convenuto di dare mandato alla Presidenza lettone dell'Unione di negoziare con il Parlamento europeo esclusivamente sulle nuove norme per ridurre le tariffe di roaming per la telefonia mobile e salvaguardare l'accesso aperto a Internet, escludendo le restanti parti della proposta originaria. Secondo quanto concordato dagli Stati membri, il progetto di regolamento dovrà sancire il diritto degli utenti finali di accedere ai contenuti di loro scelta e distribuirli su Internet e la garanzia che le società che forniscono l'accesso a internet trattino il traffico in modo non discriminatorio.

  Ivan CATALANO, presidente, chiede chiarimenti riguardo all'articolo 3, comma 1. In particolare laddove si prevede che un operatore non possa ostacolare l'accesso ovvero rallentarlo rispetto alla velocità fornita ad un altro utente nella medesima area, chiede al presentatore della proposta di legge se si tratti di un utente del medesimo operatore ovvero di un utente di qualunque operatore di telecomunicazioni.

  Giuseppe Stefano QUINTARELLI (SCpI), nel rispondere al quesito del collega Catalano, precisa che nel comma 1 dell'articolo 3 ci si intende riferire ad utenti di qualsiasi operatore di telecomunicazioni.

  Ivan CATALANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

Pag. 151