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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 dicembre 2015
568.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE REFERENTE

  Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 13.30.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
C. 3169-B.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Paolo GANDOLFI (PD), relatore per la IX Commissione, anche a nome della collega Morani, relatrice per la II Commissione, ricorda che il disegno di legge in esame, che introduce nel codice penale i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, è stato approvato dalla Camera in seconda lettura il 28 ottobre scorso ed è stato poi nuovamente modificato dal Senato. Fa presente che il nuovo esame da parte della Camera, avviato oggi dalle Commissioni riunite, ha per oggetto le limitate modifiche, per lo più di carattere tecnico, introdotte dal Senato, dal momento che il resto della proposta di legge, essendo stata approvata nel medesimo testo da ambedue i rami del Parlamento, non risulta più modificabile.
  Le modifiche apportate dal Senato possono essere sinteticamente indicate nei termini seguenti: in primo luogo si riformula l'attenuante, sia per l'omicidio stradale sia per le lesioni stradali, che comporta la riduzione della pena fino alla metà quando l'evento lesivo «non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole». In secondo luogo si specificano le circostanze aggravanti delle lesioni personali stradali che non possono dare luogo a bilanciamento con le attenuanti. In terzo luogo si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il Pag. 10delitto di «omicidio colposo stradale» nelle ipotesi più gravi, punite con la reclusione da 8 a 12 anni. In quarto luogo si abroga l'articolo 189, comma 8, del Codice della strada, che esclude l'arresto in flagranza per il responsabile di un incidente dal quale derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il conducente si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità. In ultimo si introducono specifiche disposizioni sulla sospensione e sul ritiro della patente quando il conducente sia titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero.
  Più in particolare, la modifica introdotta dal Senato all'articolo 1, comma 1, riguarda il settimo comma del capoverso 589-bis, che prevede la diminuzione della pena fino alla metà, quando l'omicidio stradale «non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole». Rileva che questa formulazione è stata introdotta dal Senato, in sostituzione di quella presente nel testo approvato dalla Camera, per la quale la diminuzione della pena era prevista qualora l'evento fosse «conseguenza anche di una condotta colposa della vittima». La stessa modifica è stata apportata dal Senato anche all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 590-bis, comma settimo, con riferimento alle lesioni personali stradali gravi e gravissime.
  Sempre al comma 1 dell'articolo 2 il Senato è intervenuto sul testo del capoverso articolo 590-quater, per specificare che le circostanze aggravanti sottratte al bilanciamento sono, per quanto riguarda le lesioni personali stradali gravi e gravissime, quelle previste nei commi dal secondo al sesto del nuovo articolo 590-bis. Il testo approvato dalla Camera, mentre per l'articolo 589-bis, che disciplina l'omicidio stradale, specificava il riferimento ai commi dal secondo al sesto, per l'articolo 590-bis non recava una simile modifica, con l'effetto di sottrarre al bilanciamento anche le lesioni causate dalla semplice violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Rileva che la modifica del Senato può pertanto ritenersi un intervento di coordinamento.
  Fa presente che, relativamente agli articoli 3 e 4, il testo approvato dalla Camera non è stato modificato. Per quanto concerne l'articolo 5, il Senato ha introdotto una modifica alla lettera a) del comma 1, con l'effetto di prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza non soltanto quando l'omicidio colposo stradale è commesso da un conducente in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, come prevedeva il testo approvato dalla Camera, ma anche quando è commesso da specifiche categorie di conducenti, vale a dire, conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, che si trovino in stato di ebbrezza media (con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro).
  Infine il Senato ha introdotto alcune modifiche all'articolo 6, che contiene le disposizioni di coordinamento relative al Codice della strada. In primo luogo è stata introdotta una nuova lettera a) al comma 1 dell'articolo 6, per effetto della quale viene abrogato il comma 8 dell'articolo 189 del Codice della strada, in base al quale il conducente che si ferma e presta assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. In secondo luogo il Senato ha introdotto, alla lettera b), numero 2), il comma 3-quater dell'articolo 222 del Codice della strada, volto a disciplinare l'ipotesi nella quale, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, sia condannato un soggetto titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero. Nel caso di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta, il prefetto del luogo della commessa violazione Pag. 11adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello previsto per la revoca della patente nei confronti di un titolare di patente di guida nazionale. Si prevede che tale provvedimento sia annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida mediante un procedimento informatico integrato. Ricorda, in proposito, che l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ai sensi dell'articolo 225 del Codice della strada, è completamente informatizzata. La sezione «abilitazioni» contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonché a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca. Esistono altresì specifiche sezioni concernenti le infrazioni, le sanzioni e gli incidenti. Infine il Senato ha aggiunto la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6, che, introducendo il comma 2-bis dell'articolo 223 del Codice della Strada, disciplina l'ipotesi di sospensione della patente di guida, nei casi nei quali sussistono «fondati elementi di un'evidente responsabilità», nei confronti di titolari di patente di guida che pongano in essere le condotte disciplinate dalla proposta di legge. Anche in tal caso il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo massimo di tre anni e l'inibizione alla guida è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

  Michele Pompeo META, presidente, in accordo con la Presidente della Commissione Giustizia, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 12 gennaio, alle ore 14, al fine di procedere, nelle successive giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 gennaio, all'esame e alla votazione delle proposte emendative presentate.

  Le Commissioni concordano.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.